Lezione 3 Corso di Diritto Commerciale PDF

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Università Cattolica del Sacro Cuore

Chiara Presciani

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Diritto Commerciale Tipi di Società Imprese Economia

Summary

These lecture notes cover the types of companies in Italian commercial law, focusing on partnerships (società di persone) and corporations (società di capitali) and the principles of company law. It also touches on the topic of business types and their implications on financial responsibility.

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Corso di Diritto Commerciale - Lezione 3 Chiara Presciani I TIPI DI SOCIETA’ PRINCIPIO DI TIPICITA’ Non si possono creare altri tipi rispetto a quelli indicati dalla legge Ratio: Tutela...

Corso di Diritto Commerciale - Lezione 3 Chiara Presciani I TIPI DI SOCIETA’ PRINCIPIO DI TIPICITA’ Non si possono creare altri tipi rispetto a quelli indicati dalla legge Ratio: Tutela dei terzi Scelta del tipo ✓ Attività agricole: qualunque tipo ✓ Attività commerciali: qualunque tipo tranne s.s. ✓ Limiti speciali: alcune attività possono essere condotto solo da s.p.a. (es. banche) Mancata scelta del tipo (tipo di default) ✓ Attività commerciale: s.n.c. ✓ Attività non commerciale: s.s. Modifica del tipo: trasformazione omogenea. Autonomia statutaria: norme derogabili diverse a seconda del tipo 3 CATEGORIE SOCIETA’ DI PERSONE SOCIETA’ DI CAPITALI (s.s., s.n.c., s.a.s.) (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) Soggetti giuridici Persone giuridiche La società non è del tutto separata dai soci La società è una persona del tutto separata dai soci ✓ L’impresa viene esercitata dai soci (che sono ✓ L’impresa viene esercitata dalla società (che è imprenditori), tramite uffici della società che operano l’imprenditore) tramite i suoi organi interni che operano secondo le regole del tipo societario secondo le regole del tipo ✓ La società è un centro di imputazione dei rapporti di ✓ I rapporti giuridici fanno capo soltanto alla società e non giuridici che fanno capo in ultima istanza ai soci sono mai riferibili ai soci ✓ Autonomia patrimoniale tra società e soci imperfetta ✓ Autonomia patrimoniale tra società e soci perfetta (tranne sapa) 4 AUTONOMIA PATRIMONIALE INTRODUZIONE Autonomia del patrimonio personale dei singoli soci dal patrimonio della società ✓ Limiti alla possibilità dei creditori della società di chiedere soddisfazione ai soci: responsabilità (limitata o illimitata) dei soci per i debiti della società ✓ Limiti alla possibilità dei creditori personali dei soci di soddisfarsi sul patrimonio della società: responsabilità della società per di debiti dei soci Dipendono del tipo di società 6 S.R.L. e S.P.A. Autonomia patrimoniale perfetta Separazione totale del patrimonio della società da quello dei soci ✓ Creditori della società: non possono mai pretendere il pagamento del debito ai soci (responsabilità limitata) ✓ Integrale protezione del patrimonio personale del socio ✓ Creditori personali dei soci: non possono mai pretendere la liquidazione della quota (se non in sede scioglimento) ✓ Possono pignorare la quota 7 SOCIETA’ SEMPLICI Creditori della società ✓ Regola di default: i soci sono solidalmente e illimitatamente responsabili dei debiti della società, salvo la possibilità di indicare al creditore dei beni della società di facile realizzo sui quali soddisfarsi ✓ Solidalmente: ciascun socio può essere chiamato a pagare l’intero debito in favore del creditore sociale, salvo regresso pro quota verso gli altri soci ✓ Illimitatamente: ciascun socio risponde dei debiti della società con tutto il proprio patrimonio personale ✓ Possibile deroga: Possibilità di limitare la responsabilità di alcuni soci, purché non abbiano la rappresentanza ✓ Il patto di limitazione della responsabilità deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei Creditori personali del socio ✓ Possibilità del creditore personale di pretendere in qualunque momento che la società liquidi in suo favore la quota di partecipazione del socio-debitore ✓ In ogni caso, il creditore non può pretendere dalla società il pagamento del debito N.B. Le stesse regole si applicano alle s.n.c. irregolari (pubblicità normativa) 8 SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO Creditori della società ✓ Regola inderogabile: tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, salvo beneficio di preventiva escussione ✓ Beneficio di preventiva escussione: il socio può essere chiamato al pagamento soltanto dopo che il creditore sociale ha integralmente escusso il patrimonio della società (differenza da s.s.) ✓ Eventuali patti di limitazione della responsabilità di uno o più soci, anche se portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, non hanno effetti nei confronti dei terzi, ma solo nei rapporti interni tra soci: possibilità del socio che ha pagato regresso. Creditori personali del socio ✓ Possono rifarsi sugli utili e sulla quota di liquidazione al termine della società ✓ In caso di proroga del termine: ✓ Opposizione entro 3 mesi per ottenere la liquidazione del socio debitore 9 S.A.S. Due categorie di soci ✓ Accomandanti: stessa responsabilità di soci di s.p.a. e s.r.l. ✓ Accomandatari: stessa responsabilità di soci di s.n.c. 10 SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.) PROFILI GENERALI ✓ Tipo di default per attività commerciali ✓ Disciplina mutuata dalla s.s. in forza del rinvio (ma più diffusa nella prassi) ✓ Caratteristica tipologica: “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi” (art. 2391 c.c.) ✓ Liquidazione giudiziale del socio per estensione 12 COSTITUZIONE S.N.C. REGOLARE Contenuto del contratto sociale (atto costitutivo) ✓ Soci: generalità (anche se altri enti). ✓ Soci occulti: sottoposti alle stesse regole degli altri ✓ Ragione sociale: deve comprendere il nome di almeno un socio; ✓ Amministratori e rappresentanti: se non indicati si applicano regole di default ✓ Sedi: principale ed eventuali secondarie ✓ Oggetto sociale ✓ Conferimenti di ciascun socio, con indicazione del valore e il modo di valutazione ed eventuali prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera. Se non indicati si applicano regole di default ✓ Utili e perdite: regole di riparto. Se non indicati si applicano le regole di default ✓ Durata: se non indicata la società è a tempo indeterminato Pubblicità dell’atto costitutivo Entro 30 giorni nel registro delle imprese (richiede scrittura privata autenticata) 13 COSTITUZIONE S.N.C. IRREGOLARE Mancata iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese La società esiste ma viene sottoposta a un regime più rigido per i soci (pubblicità normativa) Autonomia patrimoniale della s.s. Società di fatto: il contratto sociale non ha forma scritta ma viene stipulato tramite comportamenti concludenti ✓ La forma del contratto sociale di s.n.c. è libera, salvo conferimento di beni immobili (nulli) ✓ È necessariamente irregolare 14

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