Lezione 70 (Licenziamento Collettivo) - PDF

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Le slide presentano le fattispecie e la procedura del licenziamento collettivo secondo le leggi Italiane, in particolare la legge 223/1991. Riguarda il diritto del lavoro e le relative lezioni universitarie.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Il licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 1 Il licenziamento collettivo Fattispecie Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 1 Licenziamento collettivo Il licenziamento collettivo è disciplinato dalla l. n. 223/1991; Sono previste due diverse fattispecie di licenziamento: Licenziamento per riduzione di personale; Licenziamento che segue a un trattamento straordinario di integrazione salariale. La rilevanza della distinzione tra datori di lavoro imprenditori e non imprenditori è venuta meno con il d.lgs. 110/2004 anche se persiste una significativa differenziazione di disciplina. Rientrano nel campo di applicazione della disciplina i datori di lavoro non imprenditori, i dirigenti, i soci di cooperativa di produzione e lavoro; Rimangono esclusi i casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e i casi di attività stagionali o saltuarie. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 1 Licenziamento collettivo per riduzione di personale Il licenziamento collettivo per riduzione di personale è disciplinato dall’art. 24, l. n. 223/1991; È previsto per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia; La causa del licenziamento deve essere unitaria e riconducibile alla medesima riduzione o trasformazione di attività di impresa. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 1 Licenziamento collettivo per riduzione di personale Può trattarsi tanto di situazioni legate a crisi di impresa, quanto di modifiche organizzative connesse all’innovazione tecnologica o alla mera riduzione del costo del personale. Rientra nell’ambito dei licenziamenti collettivi anche l’ipotesi del licenziamento per cessazione totale dell’attività di impresa. Il giudice non può sindacare nel merito le scelte datoriali in virtù del disposto dell’art. 41 Cost., dovendosi limitare a verificare: L’effettiva sussistenza del presupposto causale del licenziamento collettivo; Il nesso di causalità con il progettato ridimensionamento del personale; il corretto espletamento della procedura di licenziamento collettivo. Il controllo sul progetto di ridimensionamento dell’impresa è rimesso, invece, al confronto con le organizzazioni sindacali. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 1 Licenziamento collettivo per riduzione di personale Ai fini del calcolo del numero di licenziamento nell’arco di 120 giorni, con conseguente applicazione della procedura di licenziamento collettivo, secondo la giurisprudenza occorre tener conto non soltanto dei licenziamenti in senso stretto, ma anche di altri atti di risoluzione del rapporto comunque connessi al progettato ridimensionamento del personale: risoluzione consensuale; dimissioni; risoluzione di rapporti di lavoro di lavoratori parasubordinati, in realtà poi qualificati come dipendenti (Cass., 7 ottobre 2021, n. 27310) risoluzione dei rapporti che fanno seguito al rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento disposto dal datore di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 1 Licenziamento collettivo che segue a un trattamento straordinario di integrazione salariale L'impresa con più di 15 dipendenti che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione di tale programma, ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo; A differenza del licenziamento per riduzione di personale non sono previsti limiti temporali o territoriali; Occorre che il datore di lavoro sia ammesso a un trattamento straordinario di integrazione salariale e che debba procedere a un licenziamento; È discussa la sussistenza di un obbligo di previo repêchage da parte del datore di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Il licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 Il licenziamento collettivo Procedura Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 La procedura di licenziamento collettivo La procedura per i licenziamenti collettivi è disciplinata dagli artt. 4 e 5, l. n. 223/1991; La procedura, introdotta dalla comunicazione resa dal datore di lavoro alle RSA e alle RSU circa l’intenzione di procedere al licenziamento, si suddivide in due fasi: Fase sindacale, che è eventuale e preliminare; Fase amministrativa, che si attiva in caso di esito negativo della precedente. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 La procedura di licenziamento collettivo: comunicazione Le imprese che intendano procedere a licenziamento collettivo sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto: alle RSA o alle RSU, nonché alle rispettive associazioni di categoria; in mancanza delle predette rappresentanze, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. Se il datore di lavoro intende restringere ad un’unica unità produttiva la scelta dei lavoratori da licenziare, deve darne notizia e spiegarne le ragioni nella lettera di apertura; Eventuali vizi della comunicazione possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 La procedura di licenziamento collettivo: comunicazione La comunicazione deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 Fase sindacale: esame congiunto Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti. La consultazione deve concludersi entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’impresa. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 Fase sindacale: esame congiunto Nell’intento di favorire soluzioni compromissorie, sono previsti una serie di incentivi legati, alla disciplina del rapporto o al costo del licenziamento, alla conclusione dell’accordo: Ad esempio, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo pari al al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, dovuto dai datori di lavoro che procedano a un licenziamento di rapporti a tempo indeterminato che danno diritto a Naspi, è moltiplicato per tre volte; Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 c.c., la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 Fase amministrativa Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell’Ispettorato del Lavoro della comunicazione di esito negativo della fase sindacale; Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini complessivi di durata della fase sindacale (45 gg.) o della fase amministrativa (30 gg.) sono ridotti alla metà. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 Procedura in caso di crisi di impresa Nel caso in cui il curatore di un’impresa in liquidazione giudiziale intenda procedere a licenziamento collettivo la procedura è la stessa, salvo le seguenti particolarità: l'esame congiunto può essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo; La procedura si intende esaurita qualora nel termine di 7 giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o l’ITL non abbia convocato l’esame congiunto entro i 40 giorni dal ricevimento della comunicazione. la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 Criteri di scelta Al termine della procedura, i lavoratori da licenziare devono essere individuati sulla base delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati; In mancanza di criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, si applicano quelli di cui all’art. 5, l. n. 223/1991, in concorso tra loro: esigenze tecnico produttive e organizzative; carichi di famiglia del lavoratore; anzianità del lavoratore. La comparazione deve avvenire, tendenzialmente, nell’ambito dell’intero complesso produttivo e organizzativo; Il datore di lavoro può, tuttavia, indicare nella comunicazione iniziale l’intenzione di circoscrivere l’applicazione dei criteri di scelta a singole unità produttive qualora: risulti l’impossibilità di utile collocazione dei lavoratori nell’assetto dell’intera impresa; le singole unità produttive siano caratterizzate da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 Irrogazione del licenziamento collettivo I licenziamenti collettivi sono intimati in forma scritta e nel rispetto del periodo di preavviso; Entro 7 giorni dalla intimazione dei licenziamenti il datore di lavoro deve comunicare per iscritto ai competenti uffici pubblici e ai sindacati destinatari della comunicazione introduttiva: l’elenco dei lavoratori licenziati con i rispettivi dati anagrafici; le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta. Qualora venga dichiarata l’illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 70 Titolo: #titolo# Il licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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