Italian Law: Collective Dismissal (2021) - PDF

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This document provides lecture notes on collective dismissals in Italy, focusing on delocalizations and sanctions under 2021 Italian law. It discusses the communication and planning requirements for employers initiating the process.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #tito...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #titolo# Il licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 1 Il licenziamento collettivo Delocalizzazioni Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 1 Licenziamento collettivo: delocalizzazioni La l. n. 234/2021 ai commi 224-238 dell’art. 1, ha introdotto una particolare disciplina per garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo in caso di delocalizzazioni produttive che comportino la cessazione dell’attività aziendale; La disciplina si applica ai datori di lavoro che: Nell’anno precedente ai licenziamenti, abbia occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti; intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50; Sono esclusi i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 1 La comunicazione Il datore di lavoro che rientra nell’ambito di applicazione della disciplina è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura, almeno 180 giorni prima dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo (v. lez. 70): alle RSA o RSU nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione può essere effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 1 Il piano Entro 60 giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Entro 120 giorni dalla sua presentazione, il piano è discusso con tali soggetti In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. In caso di accordo sindacale, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo, il contributo previsto per i licenziamenti collettivi non è soggetto all’aumento del triplo. Il datore di lavoro comunica mensilmente lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 1 Il piano Il piano non può avere una durata superiore a 12 mesi e indica: a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo; b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali; c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite; d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio- culturali a favore del territorio interessato; e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 1 Sanzioni In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi previsti dalla legge, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo previsto per il licenziamento, in misura pari al doppio. In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo previsto per il licenziamento, aumentato del 500 per cento. Il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo, né intimare licenziamenti per GMO, prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione; I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano sono nulli. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #titolo# Il licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 Il licenziamento collettivo Tutele Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 Regime sanzionatorio : ambito di applicazione Il regime sanzionatorio per i licenziamenti collettivi illegittimi che ricadono nell’ambito di applicazione della Riforma Fornero (v. lez. 68), è disciplinato dall’art. 5, comma 3, l. n. 223/1991; Sono soggetti a questa disciplina i datori di lavoro che intendano licenziare lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015; Il regime sanzionatorio per i licenziamenti collettivi illegittimi dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 è disciplinato dall’art. 10, d.lgs. n. 23/2015; Tenuto conto che i datori di lavoro che possono procedere a licenziamento collettivo sono solo quelli con più di 15 dipendenti, la tutela, a differenza di quanto accade nei licenziamenti individuali, è unica. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 Tutela reintegratoria piena Si applica nelle ipotesi di inefficacia del licenziamento per vizio di forma, ossia quando il licenziamento sia stato intimato senza l’osservanza della forma scritta; In tal caso il lavoratore avrà diritto a: reintegrazione nel posto di lavoro; Indennità risarcitoria parametrata alle retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione con un minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, non inferiore a 5 mensilità; Il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. È sempre possibile richiedere, entro 30 giorni, in sostituzione della tutela reintegratoria, il pagamento di 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 Tutela reintegratoria attenuata Si applica nelle ipotesi di illegittimità per violazione dei criteri di scelta, ossia nel caso in cui il licenziamento, sia stato intimato in violazione dei criteri di scelta dei lavoratori; In tal caso il lavoratore avrà diritto a: reintegrazione nel posto di lavoro; Indennità risarcitoria parametrata alle retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione fino a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Dalle mensilità si sottrae quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione; Il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. È sempre possibile richiedere, entro 30 giorni, in sostituzione della tutela reintegratoria, il pagamento di 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 Tutela indennitaria forte Si applica nelle ipotesi di inefficacia per vizio di procedura, nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato in violazione delle procedure di licenziamento previste dalla legge per la sua irrogazione; In tal caso: il rapporto di lavoro viene risolto con effetto dalla data del licenziamento; il lavoratore avrà diritto a una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 Regime sanzionatorio d.lgs. n. 23/2015 In caso di licenziamento collettivo intimato senza l'osservanza della forma scritta si applica la tutela reintegratoria piena: Reintegrazione indennità risarcitoria parametrata alle retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione con un minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #titolo# Licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 2 Regime sanzionatorio d.lgs. n. 23/2015 In caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta si applica la tutela indennitaria forte: Risoluzione del rapporto di lavoro; indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale fra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 71 Titolo: #titolo# Il licenziamento collettivo Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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