Lezione 65 (I Motivi del Licenziamento) PDF

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Questo documento PDF presenta appunti su i motivi del licenziamento, in particolare si concentra sul licenziamento disciplinare, giusta causa e sul giustificato motivo soggettivo.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo:...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 1 I motivi del licenziamento Licenziamento disciplinare: giusta causa e giustificato motivo soggettivo Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 1 Giusta causa Ai sensi dell’art. 2119 c.c., «Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 1 Giusta causa Come risulta dall’art. 2119 c.c., la giusta causa di licenziamento, facendo parte della più ampia categoria del licenziamento disciplinare, è una causa in cui viene in rilievo un comportamento del lavoratore; Sono escluse dalla nozione tutte quelle cause che, invece, sono riconducibili a eventi riguardanti l’impresa; Tanto è vero che il comma 2 dell’art. 2119 esclude la sussistenza di una giusta causa di licenziamento negli eventi di liquidazione coatta dell’impresa (fallimento, liquidazione ecc.) La giusta causa, come giustificazione riconducibile a un fatto del lavoratore, deve, inoltre, essere distinta dal giustificato motivo soggettivo. Si configura, infatti, quale causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, per cui il licenziamento per giusta causa viene irrogato senza dare un termine di preavviso. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 1 Giusta causa Le ipotesi di giusta causa di licenziamento sono previste sovente nella contrattazione collettiva o, in mancanza, nel codice disciplinare aziendale; In passato si riteneva che tali clausole non fossero vincolanti per il giudice, che avrebbe comunque potuto accertare la sussistenza o meno della giusta causa alla luce di tutti gli elementi emersi nel caso concreto; Solo qualora le clausole della contrattazione collettiva fossero più favorevoli per il lavoratore, si sarebbero dovute comunque applicare a norma dell’art. 12, l. n. 604/1966, secondo cui «sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 1 Giusta causa Tale assunto deve, però, ora essere rivisto alla luce di quanto dispone l’art. 30, comma 3, l. n. 183/2010; Il legislatore ha, infatti, stabilito che il giudice, nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, deve tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo di cui ai CCNL stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi o ai contratti individuali di lavoro stipulati innanzi alle Commissioni di certificazione. Secondo la giurisprudenza, quindi, il giudice deve tener conto senza essere vincolato, nello stabilire cosa è giusta causa, della scala valoriale prevista dal CCNL. Fatta salva l’ipotesi in cui le previsioni del CCNL siano più favorevoli al lavoratore ai sensi dell’art. 12, l. n. 604/1966, per cui in tal caso il giudice non può estendere la nozione di giusta causa oltre quanto stabilito dal CCNL (Cass. 2 novembre 2021, n. 31065). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 1 Giustificato motivo soggettivo Ai sensi dell’art. 3, l. n. 604/1966, «il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro»; In dottrina e giurisprudenza si è discusso circa la distinzione tra giusta causa, disciplinata dal codice civile, e giustificato motivo soggettivo, disciplinato dalla l. n. 604/1966; Secondo l’orientamento maggioritario, si può ravvisare una differenza quantitativa e qualitativa. Sotto il primo profilo, costituisce giusta causa di licenziamento ogni inadempimento contrattuale del lavoratore talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto. Quanto all’aspetto qualitativo, si ritiene che la giusta causa possa sussistere non soltanto per gli inadempimenti contrattuali, ma anche per circostanze extralavorative idonee a ledere il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro; Secondo l’orientamento minoritario, tra giusta causa e giustificato motivo vi sarebbe solo una differenza quantitativa, non potendo venire in rilievo comportamenti extralavorativi. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 1 Giustificato motivo soggettivo L’orientamento maggioritario trova argomenti a sostegno della propria tesi anche sul piano testuale. L’art. 9 della legge sull’impiego privato (RDL n. 1825/1924) individuava la giusta causa in una «mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto»; al contrario il codice civile del 1942 ha sostituito il termine «mancanza» con quello più ampio e neutro di «causa»; Si tratta di un passaggio che evidenzia un ampliamento delle ragioni valide per il licenziamento immediato; Inoltre, l’art. 3 della L. n. 604/1966 fa espressamente riferimento all’«inadempimento» contrattuale per individuare il «giustificato motivo soggettivo», al contrario di quanto contenuto nell’art. 2119 c.c., il che rimanda all’idea che il giustificato motivo soggettivo, al contrario della giusta causa, riguardi solo inadempimenti contrattuali. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 2 I motivi del licenziamento Giustificato motivo oggettivo Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 2 Giustificato motivo oggettivo Ai sensi dell’art. 3, l. 604/1966, «Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato […] da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». Si differenzia dalle cause previste per il licenziamento disciplinare per il fatto che riguarda condotte non colpevoli del lavoratore: Ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, che riguardano quindi l’impresa (es. soppressione di una posizione lavorativa); Ragioni che riguardano la persona del lavoratore ma che non sono a lui imputabili nemmeno a titolo di colpa (es. custodia cautelare). In entrambi i casi sarà necessario il rispetto del periodo di preavviso. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 2 Giustificato motivo oggettivo Le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa coinvolge profili organizzativi dell’impresa che hanno un riflesso sui rapporti di lavoro; A prevalere nel conflitto tra scelta organizzativa e interesse del lavoratore è la prima a prevalere, purché l’imprenditore rispetti i requisiti per l’irrogazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Questa scelta organizzativa, secondo la giurisprudenza più recente, non deve necessariamente essere dettata da ragioni di crisi dell’impresa È possibile, infatti, procedere alla soppressione del posto per migliorare l’efficienza gestionale o incrementare la redditività dell’impresa. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 2 Giustificato motivo oggettivo Le scelte economiche adottate dall’imprenditore, anche alla luce della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., non sono sindacabili dal giudice; Quest’ultimo può limitarsi a verificare l’effettiva sussistenza delle ragioni e il collegamento tra la scelta economica e la necessità di procedere al licenziamento; Ai sensi dell’art. 30, comma 1, l. 183/2010, in presenza di clausole generali, come quelle in tema di licenziamento, «il controllo giudiziale è limitato esclusivamente all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 2 Giustificato motivo oggettivo Affinché il datore di lavoro possa irrogare legittimamente un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, devono concorrere questi tre requisiti: Sussistenza ed effettività delle esigenze aziendali richiamate nella motivazione del licenziamento; Presenza di un nesso di causalità tra le esigenze addotte e il licenziamento; Verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni all’interno dell’azienda (obbligo di repêchage). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 2 Giustificato motivo oggettivo Il giudice deve accertare che le ragioni siano reali ed effettive nonché la coerenza del licenziamento rispetto alla modifica organizzativa; L’onere di provare l’impossibilità di repêchage spetta al datore di lavoro che dovrà dimostrarla con riferimento allo stato dell’organizzazione del lavoro esistente al momento del licenziamento e non eventualmente a quella successivamente sopravvenuta Quando vi è la generica esigenza di ridurre personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare deve essere fatta nel rispetto, oltre che del divieto di atti discriminatori, delle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. il rapporto di lavoro; Solitamente si fa riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 5, l.n. 223/1991: Anzianità Carichi di famiglia Esigenze tecnico-produttive e organizzative. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 2 Giustificato motivo oggettivo Il GMO può riguardare anche vicende soggettive del lavoratore: impossibilità sopravvenuta del lavoratore alla prestazione per causa non imputabile alle parti (es. inidoneità fisica o psichica al lavoro); ritiro della patente per un autista. Le assenze del lavoratore per carcerazione preventiva non costituiscono di per sé giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Occorre valutare se la carcerazione preventiva abbia determinato una sopravvenuta impossibilità parziale di rendere la prestazione; Alla luce di tutte le circostanze del caso concreto si valuterà, quindi, l’idoneità di tale evento a estinguere il rapporto di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 65 Titolo: #titolo# I motivi del licenziamento Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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