Lezione 5 (Parentela e Affinità) - Diritto di Famiglia PDF
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These notes discuss family law concepts like family, kinship, and affinity (parentela and affinità) as defined by Italian law. The document is a general overview, providing insight into the fundamental elements of family relationships.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 5 Titolo:Parentela e affinità LA FAMIGLIA Per famiglia non si intende un...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 5 Titolo:Parentela e affinità LA FAMIGLIA Per famiglia non si intende un centro di interessi unitario ma un gruppo composto da singoli e questi singoli, nonché i rapporti che li legano, sono tutelati dalla legge. Questi rapporti sono: il coniugio tra l’uomo e la donna uniti in matrimonio; la filiazione tra genitori e figli; l’adozione che instaura un rapporto di filiazione; la parentela; l’affinità. La parentela (art 74 cod civ) La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dallo stesso capostipite, o stipite come dice il codice, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso di figlio adottivo. Nell’ambito dei parenti poi si distingue una linea retta e una linea collaterale. Nel primo senso sono considerati parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra cioè gli ascendenti e i discendenti, nonno, padre e figlio e così via. Sono invece considerati parenti in linea collaterale quelli che pur avendo uno stipite comune non discendono gli uni dagli altri: fratelli, zii e nipoti (art 75 cod civ) Il legame familiare tra i vari soggetti poi può essere più o meno stretto. Occorre infatti considerare anche i gradi che si calcolano facendo corrispondere il concetto di grado a quello di generazione, ossia risalendo da un soggetto allo stipite e non calcolando quest’ultimo. In particolare l’art 76 cod civ spiega “nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni , escluso lo stipite”, così tra padre e figlio c’è un rapporto di primo grado (padre + figlio = 2 - 1 = 1), tra nonno e nipote di secondo (nonno + padre + figlio = 3 - 1 cioè il nonno = 2). Inoltre l’art 76 cod civ al secondo comma aggiunge “nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 5 Titolo:Parentela e affinità e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite” per cui tra cugini sussiste un legame di parentela di quarto grado (cugino + suo padre + il nonno + lo zio + il cugino = 5 - 1 ossia il nonno = 4). Il vincolo di parentela si crea anche in relazione ai figli adottivi (art 27 legge 184 del 1983). In seguito inoltre a un recente intervento della Corte Costituzionale anche nel caso di adozione in casi particolari (art 44 legge 184 del 1983, v. lezioni successive) si creano legami di parentela rispetto ai parenti dell’adottante (C Cost 79 del 2022). In particolare, sottolinea la Corte Costituzionale, non riconoscere i legami familiari con i parenti del genitore adottivo lede il minore nell’identità che gli deriva dall’inserimento nell’ambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, dall’appartenenza a quella nuova rete di relazioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente la sua identità. A seguito di tale intervento pertanto si creano legami parentali tra il figlio adottivo e i familiari del genitore adottante che condividono il medesimo stipite (applicando l’art 74 cod civ), mantenendo comunque la distinzione fra i parenti della linea adottiva e quelli della linea biologica La parentela non sorge invece, precisa l’art 74 cod civ, nei casi di adozione di persone maggiori età di cui all’art 291 cod civ. Riforma della filiazione La disposizione è stata profondamente modificata con la legge 219 del 2012. In particolare la riforma della filiazione ha superato la tradizionale distinzione tra parentela legittima cioè intercorrente tra individui legati da un vincolo di sangue scaturente dalla nascita in costanza di matrimonio e parentela naturale. Effetti della parentela Di regola la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Tale scelta risale ad un decreto del 1916 che modificava il regime del codice del 1865, secondo il quale invece avevano rilevanza i rapporti fino al decimo grado. Questa variazione segue le modifiche sociali che si erano compiute e consolidate nel passaggio dalla famiglia patriarcale a una famiglia meno estesa. In genere comunque dal legame di parentela scaturiscono vari effetti tra i quali: impedimenti matrimoniali ex art 87 cod civ, 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 5 Titolo:Parentela e affinità diritti alimentari ex art 433 n 3 cod civ, obbligo di mantenimento dei figli che grava anche sugli ascendenti in caso in cui i genitori non siano in grado di adempiere (art 148 cod civ), diritti relativi sia alla successione legittima che a quella testamentaria (artt. 536 e 565 e ss. cod civ), la possibilità di partecipare all’impresa familiare (per i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo) ex art 230-bis cod civ, la legittimazione processuale a promuovere le opposizioni al matrimonio dipendenti dalla sussistenza di impedimenti (art 102 cod civ), l’obbligo per il giudice di astenersi nei giudizi di cui è parte un parente entro il quarto grado (art 51 c.p.c.), la facoltà di astenersi dal testimoniare nei processi contro i prossimi congiunti (art 199 cod proc pen). Si precisa che i fratelli, parenti di secondo grado, vengono detti germani se hanno entrambi i genitori in comune e unilaterali se hanno un solo genitore in comune. Questi ultimi in particolare sono detti: uterini quando il genitore comune è la madre, consanguinei quando il genitore comune è il padre. L’ affinità (art 78 cod civ) Il vincolo di affinità è il legame che unisce un coniuge ai parenti dell’altro coniuge (art 78 cod civ). Sono pertanto affini: suocero e nuora, suocera e genero, nonché i cognati. Per calcolare la linea e i gradi tra affini si tiene conto della parentela che lega l’affine al coniuge: così ad esempio i cognati sono affini in linea collaterale di secondo grado come i fratelli (fratello + genitore + fratello = 3 - 1 ossia lo stipite = 2, ossia secondo grado tra fratelli e anche tra cognati). Dall’affinità scaturiscono determinati effetti quali: obbligo alimentare a carico di genero, nuora e suoceri (art 433, n 4 e 5 cod civ); 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 5 Titolo:Parentela e affinità impedimenti matrimoniali tra affini in linea retta e affini in linea collaterale in secondo grado (art 87, n 4 cod civ). L’impedimento tra affini in linea collaterale è dispensabile, tra affini in linea retta non lo è. Peraltro se il matrimonio tra affini in linea retta è dichiarato nullo può essere concessa dispensa; partecipazione all’impresa familiare per gli affini entro il secondo grado (art 230 bis cod civ); obbligo per il giudice di astenersi nelle cause di cui parti sono suoi affini (art 51 cod proc civ); facoltà di astenersi dal testimoniare nei processi contro i prossimi congiunti tra i quali ai sensi dell’art 307 c p sono compresi anche gli affini (art 199 cod proc pen ). Cessazione dell’affinità Presupposto per la nascita di un vincolo di affinità, con tutti gli effetti che ne derivano è pertanto l’esistenza di un matrimonio. Il vincolo matrimoniale peraltro può venir meno per varie cause, prima fra tutte la morte di uno dei coniugi alla quale è equiparabile una dichiarazione di morte presunta. Il matrimonio inoltre potrebbe sciogliersi per effetto di una sentenza che ne dichiari la nullità o anche per effetto, nel caso di matrimonio concordatario, della delibazione di una sentenza di nullità pronunciata dai tribunali ecclesiastici. Il rapporto matrimoniale può poi concludersi in virtù dell’istituto dello scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (in caso di matrimonio concordatario) ai sensi della L 898 del 1970. Sorge allora il problema, se in presenza di una di queste ipotesi, permanga o meno il vincolo di affinità tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Le ipotesi della morte di un coniuge e della nullità del matrimonio sono specificatamente previste dal codice civile. In particolare l’art 78 c c stabilisce che la morte di uno dei coniugi, pur sciogliendo il vincolo matrimoniale, non causa la fine del rapporto di affinità e ciò anche nel caso in cui non vi sia prole. Nulla invece specifica il codice in relazione agli effetti dell’istituto dello scioglimento del matrimonio sul vincolo di affinità. Ciò ha dato luogo al formarsi due contrapposti orientamenti interpretativi. Secondo un primo orientamento l’affinità non verrebbe meno in caso di divorzio. Secondo tale orientamento lo scioglimento del matrimonio non è stato considerato dal Legislatore come causa di cessazione del rapporto di affinità, in quanto anche il divorzio come la morte non pone nel nulla tutto il rapporto coniugale vissuto. Solo la dichiarazione di nullità può infatti rendere inesistente ab origine il vincolo 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 5 Titolo:Parentela e affinità matrimoniale. Al contrario un secondo orientamento, sostiene che l’affinità viene meno col divorzio e che la tesi opposta, oltre che a non trovare sostegno nel sistema normativo, appare ancor prima in contrasto con argomenti legati al buon senso. Si rileva soprattutto come mentre nel caso di morte la famiglia rimane unita e spesso i familiari del defunto restano legati da vincoli di solidarietà e di affetto con il coniuge rimasto vedovo, nel caso di divorzio invece i legami tra le due famiglie si interrompono. La Corte Costituzionale è stata investita della questione seppur in relazione a una norma specifica. In particolare ha dichiarato incostituzionale l’art. 64, comma 4, Testo Unico Enti Locali, nella parte in cui prevede l’incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della giunta provinciale, a far parte della relativa giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, anche se il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è stato determinato sia cessato. Nella specie, si precisa, risulta manifestamente irragionevole, che, mentre l’ex coniuge del sindaco non è soggetto alle incompatibilità in esame, lo sia l’affine anche dopo che il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è derivato sia cessato, così sganciandosi del tutto la sussistenza della causa di incompatibilità dal rapporto di riferimento (C Cost 170 del 2024). In questo specifico caso pertanto la Consulta ha affermato che l’affinità cessa con il divorzio. 5 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 5 Titolo:parentela e affinità L’approfondimento: l’art 258 del codice civile L’art 258 cod civ, nel testo previgente alle modifiche di cui alla legge 219 del 2012, così come era interpretato, costituiva una delle più grandi discriminazioni esistenti tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio. I primi con la nascita instauravano rapporti giuridici con i parenti del genitore, nonni, zii, cugini, ecc. mentre per gli altri la questione era oggetto di controversie. La norma, fino a dette modifiche, stabiliva infatti che il riconoscimento non produce effetti se non riguardo al genitore da cui fu fatto. Ciò significa in primis che l’atto di riconoscimento effettuato da uno dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro, e che qualora invece tali indicazioni vi siano queste sono prive di effetti. Tale aspetto viene mantenuto dalla riforma. La disposizione peraltro assumeva, secondo dottrina e giurisprudenza maggioritarie anche un altro significato. Si sosteneva infatti che il riconoscimento creava un vincolo di parentela solamente tra il figlio e il genitore naturale, e non quindi tra il figlio e i parenti del genitore o tra il genitore e i discendenti del figlio, escludendo pertanto qualunque rapporto giuridico con nonni, zii, fratelli, ecc. In proposito la Corte Costituzionale aveva sostenuto che “dall'art 30 della Costituzione non discende in maniera costituzionalmente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi, in quanto i rapporti tra la prole naturale e i parenti del genitore che ha provveduto al riconoscimento (o nei cui confronti la paternità o la maternità sia stata giudizialmente accertata) sono estranei all'ambito di operatività dell'invocato parametro Costituzionale” (Corte Costituzionale 532 del 2000). Da tale limitazione venivano comunque esclusi alcuni casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali i divieti matrimoniali (art 87 cod civ), il dovere degli ascendenti di fornire ai genitori privi di mezzi sufficienti quanto necessario al mantenimento dei figli (art 148 cod civ), gli obblighi alimentari (art 433, commi 2-3 cod civ), il diritto di succedere per rappresentazione al proprio ascendente che non voglia o non possa accettare l’eredità (art 467, 468 cod civ ). Era inoltre esteso ai figli naturali l’art 155 cod civ, come modificato dalla legge sull’affido condiviso (legge 54 del 2006), che stabilisce il diritto del figlio di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 5 Titolo:parentela e affinità Discusso risultava anche lo stesso rapporto tra fratelli naturali, in relazione ai quali peraltro si era più volte espressa la Corte Costituzionale dichiarando l’incostituzionalità dell’art 565 cod civ nella parte in cui non prevede, in mancanza di altri successibili all’infuori dello Stato, la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore (C Cost 184 del 1990; C Cost 55 del 1979). Molti genitori naturali pertanto, a causa della controversa interpretazione della norma, si sentivano costretti a ricorrere all’istituto della legittimazione, di cui all’art 280 cod civ (attualmente abrogato), per creare dei legami giuridici tra il figlio e i loro parenti, anche al fine di non lasciare solo il minore nel caso di una loro eventuale e prematura morte. Attualmente invece l’art 258 cod civ, come modificato dalla riforma della filiazione, per superare quest’orientamento restrittivo, dichiara espressamente che il riconoscimento produce effetti anche riguardo ai parenti del genitore da cui fu fatto. Si instaurano pertanto tra il figlio nato fuori del matrimonio e i parenti del genitore legami di parentela ad ogni effetto e quindi anche ai fini successori. La legislazione si adegua così innanzitutto all’art 30 Cost che assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i membri della famiglia legittima, nonché alle istanze internazionali tra cui si evidenzia la Convenzione europea sui diritti dell’uomo che all’art 8 sancisce “il diritto al rispetto della vita privata e familiare”. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 5 Titolo:parentela e affinità PER RIASSUMERE Parenti di primo grado – Figli e genitori (linea retta) Parenti di secondo grado – Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella. – Nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta). Parenti di terzo grado: – Nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta – zio). – Bisnipote e bisnonno; linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta). Parenti di quarto grado: – Cugini; linea collaterale: cugino, zio, nonno (che non si conta), zio, cugino. Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi e quindi ( a titolo esemplificativo) sono: Affini di primo grado – Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora Affini di secondo grado – marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), moglie e sorella del marito etc.. Affini di terzo grado – zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito- nipote), zia della moglie rispetto al marito ecc.. Affini di quarto grado – cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono, fra di loro, parenti di quarto grado). Ricordiamo che i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini 3