Lezione 15 (La comunione legale (1)) - Slide PDF

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This document provides a lecture on Italian family law, specifically focusing on the legal aspects of marital property. It covers the concept of community of property and its historical evolution, outlining the rights and responsibilities of both spouses. Keywords include Italian Law, Family Law, and Civil Code.

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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 15 Titolo: La comunione legale (1) RAPPORTI PATRIMONIAL...

Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 15 Titolo: La comunione legale (1) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI I rapporti di natura patrimoniale tra coniugi sono regolati dal codice civile agli artt 143 e 148, nonché agli artt da 159 a 230 bis. La legge stabilisce che dal momento del matrimonio si instaura tra gli sposi il regime della comunione legale in forza del quale tutto quanto i coniugi acquistano dopo il matrimonio da soli, o congiuntamente, appartiene ad entrambi in parti uguali (art 159 cod civ) salvo che si tratti di beni personali i quali invece restano nell’esclusiva disponibilità di ciascuno di essi. L’assoggettamento dei coniugi a tale regime dipende non da una loro manifestazione di volontà ma semplicemente dalla celebrazione delle nozze in assenza di altre convenzioni. La comunione dei beni è infatti il regime legale, il regime cioè che si instaura in modo automatico e non necessita di un atto di autonomia negoziale, né tantomeno della consapevolezza degli sposi sulle sue conseguenze giuridiche. Il sistema rimane comunque improntato alla libertà di scelta del regime patrimoniale. I coniugi infatti possono, tramite apposite convenzioni, adottare un diverso regime nell’ambito di quelli previsti dal codice: separazione dei beni (art 215 cod civ), fondo patrimoniale (art 167 cod civ), comunione convenzionale (art 210 cod civ). Regime legale ed evoluzione storica. Prima della riforma del 1975: i rapporti patrimoniali tra i coniugi erano fondati sull’obbligo del marito di mantenere la moglie a prescindere dalle effettive condizioni economiche di questa. la donna doveva invece contribuire al mantenimento del marito solo ove questi si trovasse in condizioni di bisogno. il regime patrimoniale legale, cui cioè si accedeva in assenza di convenzioni contrarie, era quello della separazione dei beni. la dote (attualmente abrogata) consisteva nel complesso di beni che la donna, o altri in sua vece quali i genitori, conferivano al futuro marito ad onera matrimonii substinenda e cioè letteralmente per sostenere i pesi del matrimonio. I beni erano così gestiti e amministrati dal marito il quale ne percepiva anche i frutti e a volte ne acquistava la proprietà in ossequio al principio secondo il quale dal momento del matrimonio il sostentamento della famiglia gravava unicamente, come obbligo giuridico, sulle spalle del marito. i beni della moglie che non erano costituiti in dote o in patrimonio familiare si consideravano parafrenali (art 210 cod civ vecchio testo) ed erano utilizzati come “contributo ai pesi del matrimonio nella misura stabilita dalle convenzioni matrimoniali”. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 15 Titolo: La comunione legale (1) Regime patrimoniale primario Come già esaminato (v. lezione precedente) il regime patrimoniale scelto dai coniugi si aggiunge a quello c.d. primario costituito dalle norme relative ai doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia (art 143 cod civ) e al concorso negli oneri di mantenimento, istruzione, educazione dei figli (art 148 cod civ). Tali disposizioni fissano la misura, rigorosamente paritaria del contributo patrimoniale cui i due sono tenuti per lo svolgersi della vita della famiglia; prevedono infatti che i coniugi sono obbligati a contribuire ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Tali norme sono ai sensi dell’art 160 cod civ inderogabili. LA COMUNIONE LEGALE Il regime patrimoniale legale è la comunione dei beni in forza della quale tutto quanto i coniugi acquistano dopo il matrimonio da soli, o congiuntamente, appartiene in parti uguali ad entrambi (art 177 ss. cod civ). Il regime della comunione legale si applica automaticamente nel momento della celebrazione delle nozze o anche successivamente a questo qualora si voglia modificare il regime prescelto. I coniugi assoggettati alla comunione sono posti dalla legge in una posizione di assoluta parità, rispetto alla quale non è ammessa deroga, sia per quanto riguarda l’amministrazione dei beni sia per quel che concerne la proprietà degli stessi che viene attribuita a ciascuno nella misura del 50% a prescindere da quanto materialmente lo stesso abbia contribuito all’acquisto. La ratio di tale regime si riscontra nell’esigenza di adeguare il regime dei beni all’istituto del matrimonio così come si è venuto a formare come completa comunione di vita tra i coniugi basata sulla reciproca assistenza e sul principio di parità. Primaria è anche l’esigenza di tutela del coniuge economicamente più debole, spesso ma non sempre la donna, che dedicandosi alla casa e alla cura dei figli ha sicuramente più difficoltà ad avere un reddito equiparabile a quello del marito. Si evidenzia che il regime di comunione legale dei beni può essere attualmente scelto anche dai conviventi di fatto, mercé un contratto di convivenza e che tale disciplina si applica salvo diversa convenzione patrimoniale, ai membri di un’unione civile così come previsto dalle norme di cui alla Legge 76 del 2016. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 15 Titolo: La comunione legale (1) Differenze tra la comunione legale e la comunione ordinaria: Comunione legale: i coniugi sono solidamente titolari di un diritto sui beni, non si può disporre liberamente della propria quota, le quote devono essere uguali, non possono entrare terzi in comunione, si può sciogliere solo per cause elencate o per convenzione, amministrazione anche disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione. Comunione ordinaria: ognuno è titolare individualmente della propria quota, le quote possono essere diverse, può essere chiesta la divisione in ogni tempo, l’amministrazione è congiunta o all’unanimità. Regime della comunione legale: artt 177, 178, 179 cod civ Tre sono le categorie di beni prese in considerazione dal regime di comunione legale: gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio che entrano a far parte della comunione c.d. immediata e attuale di cui ciascuno dei due è contitolare con l’altro a parità di quota; i beni oggetto della comunione de residuo , ossia quei beni che restano di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi fino al momento di scioglimento della comunione, quando divengono di proprietà comune per la parte in cui non sono stati consumati; i beni personali, che in ragione della data in cui sono stati acquistati, della natura del titolo dell’acquisto o in funzione della loro destinazione o della provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto, sono di proprietà esclusiva. Oggetto della comunione Beni oggetto della comunione immediata sono: gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (art 177 cod civ), le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli utili e gli incrementi delle aziende appartenenti ad uno dei due coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi (art 177 cod civ), I beni di cui nessun coniuge può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi (art 219 cod civ). Oggetto della comunione dunque sono innanzitutto i beni o diritti acquistati dai coniugi durante il matrimonio sia insieme che separatamente. Tale norma si basa sulla considerazione secondo cui ciascuno dei coniugi contribuisce alla formazione degli incrementi patrimoniali che si verificano 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 15 Titolo: La comunione legale (1) durante il matrimonio, sia colui che produce reddito, sia colui che occupandosi della casa e dei figli consente al primo di dedicarsi all’attività lavorativa. La titolarità del diritto sul bene spetta ai coniugi a prescindere da quanto ognuno abbia partecipato alla corresponsione del prezzo, ben potendo anche cadere in comunione un bene acquistato con denaro di proprietà esclusiva di uno dei coniugi. L’applicazione in concreto della disciplina della comunione dei beni, a causa della genericità del termine acquisto, ha fatto sorgere numerosi problemi che hanno richiesto l’intervento interpretativo della giurisprudenza. Ciò è dovuto al fatto che in tale materia, il diritto specifico, nato per regolare la particolare situazione che si instaura tra i coniugi si interseca con i generali principi del diritto degli acquisti e dei contratti. Le interpretazioni giurisprudenziali in sintesi. accessione (art 934 cod civ). In forza del principio dell’attrazione reale tutto quanto è stabilmente incorporato col suolo diventa parte di esso. L’orientamento giurisprudenziale sorto in seguito a un provvedimento della Cassazione a sezioni unite, intervenuto a dirimere un contrasto interpretativo durato molti anni, afferma che nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest’ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e pertanto non costituisce oggetto della comunione legale (Cass, sez un 651 del 1996). Al coniuge non proprietario, che abbia contribuito alla costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine (Cass 4794 del 2020). diritti di credito. L’orientamento giurisprudenziale prevalente sostiene che la comunione legale fra i coniugi, di cui all’art 177 cod civ, riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all’acquisizione di una “res”, non sono suscettibili di cadere in comunione (Cass 11504 del 2016). Di conseguenza nel caso di contratto preliminare di vendita, stipulato da uno solo dei coniugi, l’altro coniuge non è legittimato, sostituendosi al primo, a proporre la domanda di esecuzione specifica ex art 2932 cod civ (Cass 799 del 2009; Cass 1548 del 2008) partecipazioni societarie. La giurisprudenza ha distinto due ipotesi: il caso in cui la partecipazione alla società comporta un’attività personale di gestione (società personali), e il caso in cui invece non nasce dall’acquisto alcuna partecipazione personale (società di capitali). In pratica il criterio discretivo prescelto parte da una valutazione in merito all’acquisto: se cioè lo stesso vada considerato un’operazione di puro investimento, o se invece comporta una qualche forma di partecipazione alla gestione da parte del coniuge con il conseguente acquisto di una responsabilità illimitata. Secondo la Cassazione, le azioni di società costituiscono incrementi patrimoniali rientranti nell’oggetto della comunione legale tra coniugi, in quanto, l’aspetto patrimoniale è assolutamente prevalente rispetto ai diritti e agli obblighi connessi con lo "status" di socio in essi incorporato (Cass. 9355 del 1997). 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 15 Titolo: La comunione legale (1) momento dell’acquisto. Un diritto resta assoggettato al regime di comunione quando, se non ricade tra i beni personali, viene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio. Problemi interpretativi sono sorti in relazione a fattispecie a formazione progressiva, costituite cioè da più momenti, in ipotesi in cui l’attività volta a ottenere l’acquisto inizia prima delle nozze perfezionandosi poi durante il matrimonio, o anche nell’ipotesi in cui le diverse fasi si realizzano sotto regimi patrimoniali diversi. La giurisprudenza sottolinea come il diritto civile permette sempre di individuare con precisione il momento dell’acquisto e cioè il momento del trasferimento del diritto: resterebbero altrimenti prive di certezza giuridica molte situazioni. Nel caso ad esempio di usucapione, che comporta, per effetto del possesso esercitato ininterrottamente per un certo tempo e con determinati requisiti, l’acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento, il trasferimento del diritto è collocabile in un momento ben preciso, dopo cioè che sia trascorso il termine richiesto dalla legge. Lo stesso ragionamento si applica anche alla vendita a rate o vendita con riserva della proprietà in relazione alla quale si afferma che l’acquisto del bene si realizza compiutamente solo con il pagamento dell’ultima rata ed è perciò quello il momento di riferimento per valutare in capo a chi si forma l’acquisto. Le aziende: Preliminarmente va specificato che col termine azienda il codice vuole indicare il “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Tra i beni oggetto della comunione legale l’art 177 cod civ comprende: le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art 177 lett. d); gli utili e gli incrementi delle aziende appartenenti a uno dei due coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi (art 177 comma 2). Le due ipotesi si distinguono dunque a seconda del momento in cui viene costituita l’azienda: se la stessa risale ad un momento anteriore alle nozze oggetto della comunione saranno solo gli utili e gli incrementi, se la stessa invece è sorta durante in matrimonio in virtù del generale principio della comunione degli acquisti la comproprietà cadrà sui beni aziendali. Requisito invece comune alle due ipotesi è la gestione da parte di entrambi. Nel caso in cui infatti l’impresa sia gestita da un solo coniuge la situazione viene prevista dall’art 178 cod civ che regola l’oggetto della comunione de residuo. Anche qui si fanno due ipotesi che si differenziano per il momento in cui si è costituita l’azienda: se cioè la stessa risale ad un momento precedente le nozze la comunione de residuo si viene a formare sugli incrementi, se invece l’azienda è stata costituita in costanza di matrimonio la comunione differita si formerà anche sui beni aziendali. 5 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 15 Titolo: La comunione legale (1) LA COMUNIONE DE RESIDUO Si considerano beni parte della comunione de residuo, di quella comproprietà cioè che si forma solo in caso di scioglimento della comunione: i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (art 177 cod civ), i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati (art 177 cod civ), i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente se sussistono al momento dello scioglimento della comunione (art 178 cod civ). La comunione de residuo pertanto si forma solo sui beni o sui risparmi esclusivi dei coniugi che residuano al momento dello scioglimento della comunione stessa. Cade sui frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi e sui proventi delle rispettive attività lavorative, nella misura in cui al momento dello scioglimento della comunione non sono stati consumati (art 177 lett b) e c) cod civ). Si consideri però che quando con i proventi dell'attività separata o i frutti dei beni personali venga compiuto un acquisto tale acquisto viene ricompreso nella comunione immediata tranne nel caso in cui si tratti di beni personali (ex art 179). La comunione del residuo, ossia i frutti e proventi dell'attività del coniuge, va comunque conciliata con regime primario ossia con l'obbligo del coniuge di contribuire in relazione alle proprie sostanze e alle proprie possibilità al mantenimento e alle esigenze della famiglia. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 15 Titolo: La comunione legale (1) I BENI PERSONALI L'art 179 cod civ elenca i beni che sono esclusi dalla comunione legale in quanto considerati dalla legge beni di natura personale: - in ragione della data in cui sono stati acquistati, - in relazione alla natura del titolo dell'acquisto, - in funzione della loro destinazione o della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto. Si tratta di un regime particolare, perché limitato a determinati e tassativi beni che si pone come eccezione al regime generale della comunione. Il coniuge proprietario può liberamente disporre di tali beni e li amministra e gestisce da solo. Beni personali del coniuge e quindi esclusi dalla comunione sono ai sensi dell’art 179 cod civ : a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione (tra questi la giurisprudenza include anche la donazione indiretta, regolata dall’art 809 cod civ. Si tratta di una delle liberalità che risultano da atti diversi da quelli espressamente previsti dall’art 769 cod civ relativo alle donazioni. Si pensi all’ipotesi, abbastanza comune dei genitori che in luogo di donare un appartamento al figlio, gli offrano il denaro occorrente per l’acquisto. La donazione indiretta infatti non è altro che un’elargizione di una liberalità che viene attuata non con il negozio tipico della donazione, ma mediante un’altra forma negoziale che produce oltre agli effetti propri l’arricchimento del destinatario della liberalità (Cass 12563 del 2000). c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori; questi beni sono esclusi dalla comunione in relazione alla loro destinazione ad un uso strettamente personale a nulla rilevando a tal fine il valore economico del bene, né la provenienza del denaro con cui lo stesso è stato acquistato. Si sottolinea che tali beni sono considerati personali in virtù della loro destinazione obiettiva volta al soddisfacimento di esigenze del singolo coniuge. Sono chiaramente beni personali quelli che appartengono in genere al vestiario, o ad accessori: dubbi però sono sorti in relazione a quegli accessori quali gioielli o a quei capi di vestiario quali pellicce che pur essendo di uso personale hanno un elevato valore economico. d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione. Perché il bene sia considerato personale è necessario l'effettivo esercizio di una professione e la strumentalità del bene all'esercizio di tale professione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti col prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto: quest’ultima categoria 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 15 Titolo: La comunione legale (1) è costituita da beni che assumono la natura di beni personali in quanto acquistati in surrogazione di beni comunque personali o col denaro ricavato dalla vendita di beni personali. Lo stesso si ha nel caso di compravendita effettuata per mezzo di una somma di denaro acquistato dal coniuge a titolo esclusivo. In tale caso la giurisprudenza ha espressamente equiparato il denaro direttamente acquisito da un coniuge al prezzo dell’alienazione di un bene personale. Perché il bene resti personale è necessario che: al momento dell’atto d’acquisto la somma utilizzata appartenga esclusivamente al contraente, vi sia una dichiarazione che attesta che il denaro proviene dalla vendita di un bene personale, alla stipula partecipi anche l’altro coniuge quando oggetto dell’acquisto è un bene mobile registrato o uno immobile. Il coniuge proprietario può liberamente disporre dei beni personali e li amministra e gestisce da solo. Il reddito prodotto da tali beni resta di proprietà esclusiva fino all’eventuale scioglimento della comunione, momento in cui ricadrà nella comunione de residuo. Il coniuge non proprietario non ha poteri sulla proprietà esclusiva dell'altro coniuge, né può impedirgli il compimento degli atti di disposizione, a meno che non si dimostri che tali atti comportino la concreta violazione degli obblighi di assistenza della famiglia (Cass 5420 del 2002). La prova della titolarità dei beni comunque non è sempre agevole, soprattutto in relazione ai beni mobili, per cui al fine di attestarne la proprietà è ammesso qualunque mezzo di prova (art 219 cod civ) Inoltre la titolarità esclusiva di alcuni beni di cui all’art 179 cod civ, precisamente di quelli elencati alle lett. c), d) , f) deve risultare da particolari forme pubblicitarie e cioè dalla dichiarazione di esclusione del bene dalla comunione, nonché dalla partecipazione all’atto di acquisto del coniuge non acquirente nel caso in cui il bene sia immobile o mobile registrato. 3

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