Lezione 8 (Il Matrimonio) - Test PDF
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This document is a lecture on marriage, covering the different types of marriage and their legal implications. It discusses current aspects of Italian family law.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 8 Titolo:Il matrimonio IL MATRIMONIO Come abbiamo visto il diritto di famigl...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 8 Titolo:Il matrimonio IL MATRIMONIO Come abbiamo visto il diritto di famiglia si fonda su alcune norme costituzionali: gli artt 29, 30, e 31. La famiglia è innanzitutto riconosciuta e tutelata a livello costituzionale dall’art 29 Cost come “società naturale fondata sul matrimonio”. Attualmente molteplici sono le tipologie di famiglia ma il matrimonio resta un istituto fondamentale e centrale in ogni studio della materia. La possibilità di contrarre matrimonio è considerata un diritto fondamentale della persona. Si consideri infatti: la Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, (10 dicembre 1948), che all'art. 16 sancisce il diritto al matrimonio “senza distinzioni di razza, di nazionalità o di religione”, la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata con Legge 4 agosto 1955, n 848) che all’art 12, riconosce solennemente a chiunque il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Testo approvato dal Consiglio Europeo di Nizza del 7, 8 , 9 dicembre 2000) che all’art 9 sancisce che il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia devono essere garantiti dalle leggi nazionali. Non si trova nella disciplina codicistica alcuna definizione relativa al matrimonio, ricavabile peraltro indirettamente da quelle norme che regolano lo scioglimento del vincolo coniugale. Il divorzio infatti, come vedremo, è possibile quando “la comunione di vita materiale e spirituale tra coniugi” non può più essere mantenuta o ricostituita (art 1). Il matrimonio viene pertanto identificato nel legame tra due persone, tendenzialmente per la vita, a fondamento del quale si pone una condivisione di aspetti sia patrimoniali 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 8 Titolo:Il matrimonio che morali. È bene sottolineare come la comune concezione sociale che considera l’unione matrimoniale una scelta fondata sull’amore capace di modificare completamente l’esistenza di un individuo donandogli una persona con cui condividere tutto e al contempo imponendogli responsabilità e impegno, non è affatto estranea al mondo giuridico. Varie sono le disposizioni volte a rafforzare quest’unione: - l’obbligo morale alla fedeltà e a fondare la vita matrimoniale , - reciproca assistenza morale e materiale, - collaborazione tra i due coniugi che deve essere paritaria e proporzionata alle loro capacità e possibilità. - assunzione da parte della donna del cognome del marito, - obbligo di avere un’unica residenza, - comunione dei beni come regime patrimoniale legale - obbligo di collaborazione nel mantenimento della prole, - fine primario, essenziale, quello di formare una comunione di vita, la communio omnis vitae. Matrimonio atto e matrimonio rapporto Col termine matrimonio si indica indistintamente : - l’atto solenne della celebrazione considerato quale vero atto giuridico con una sua conseguente disciplina di invalidità, - il rapporto giuridico che ne consegue volto a regolare gli effetti che derivano dall’atto, quali i diritti e doveri tra i coniugi o i rapporti patrimoniali che tra loro si instaurano. Il matrimonio in quanto atto pone il problema relativo alla sua natura giuridica. La dottrina prevalente ritiene che si tratti di una fattispecie complessa formata due elementi: un negozio bilaterale tra i due sposi, che ha per oggetto un rapporto di natura personale e un atto amministrativo senza il quale la volontà dei nubendi resta priva di efficacia. In questo schema si inserisce chi attribuisce maggior rilevanza all’aspetto amministrativo e chi invece pone l’accento sul consenso manifestato dagli sposi identificando il vincolo come atto di autonomia privata e in particolare come negozio giuridico bilaterale di natura familiare. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 8 Titolo:Il matrimonio Negozio giuridico: in quanto è costituito dalle dichiarazioni di volontà dei nubendi che formando un accordo producono effetti giuridici quali tra gli altri i reciproci diritti e doveri. Bilaterale: in quanto requisito imprescindibile è che sia compiuto solo da due soggetti i quali entrambi devono esprimere il consenso. Si tratta infatti di un vincolo monogamico. Di natura familiare: in quanto costituisce l’unione stabile di un uomo e di una donna e non ha come causa un contenuto patrimoniale a differenza del contratto in cui la patrimonialità è invece un carattere essenziale (art 1321 cod civ). Si possono poi individuare ulteriori caratteristiche del matrimonio inteso come atto: - è atto tipico nel senso che chi vuole sposarsi può utilizzare solo questo schema negoziale il cui contenuto è totalmente disciplinato dalla legge. L’autonomia privata qui si manifesta nel momento della scelta di contrarre matrimonio e non successivamente non potendo i coniugi regolamentarne il contenuto (salvo per gli aspetti patrimoniali); - è atto puro annoverabile tra gli actus legittimi, la dichiarazione degli sposi cioè non può essere sottoposta né a termini né a condizioni. Se le parti aggiungono un termine o una condizione l’ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Nel caso in cui vi proceda ugualmente condizioni e termini si danno per non apposti e all’ufficiale viene irrogata una sanzione pecuniaria. - è atto incoercibile nel senso che un’eventuale promessa matrimoniale non vincola alle nozze, e la sua violazione non può essere considerata quale inadempimento; - è negozio formale: la forma è infatti solenne in vista dell’importanza che il vincolo viene ad assumere nella vita di chi lo contrae; - è atto non patrimoniale: le vicende patrimoniali infatti non costituiscono la causa del vincolo ma solamente alcuni effetti; - è atto personale: la persona che contrae matrimonio non può farsi sostituire da rappresentanti, salvo nel caso di matrimonio per procura. Il matrimonio in quanto rapporto è invece volto a regolare gli effetti che derivano dall’atto quali i diritti e doveri tra i coniugi o i rapporti patrimoniali che tra loro si instaurano. A differenza del matrimonio-atto il matrimonio-rapporto è caratterizzato da una maggior autonomia dei soggetti che trova limiti solo in alcune norme fondamentali quali ad esempio quelle relative alla parità tra i coniugi. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 8 Titolo:Il matrimonio La dottrina sottolinea come l’attuale disciplina privilegi l’aspetto del rapporto su quello dell’atto. Si consideri infatti come spesso anche nel caso in cui l’atto presenta dei motivi di invalidità, si pensi al matrimonio contratto da un minore, la durata del rapporto sia in grado di sanare tali vizi. Al contrario pur in presenza di un matrimonio- atto valido un rapporto viziato, ad esempio dalla mancanza di comunione morale e materiale, è sufficiente a sciogliere il vincolo. LE FORME DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO. L’ordinamento giuridico italiano attribuisce ai cittadini la possibilità di scegliere tra diverse forme matrimoniali: - il matrimonio civile, interamente regolato dalle leggi italiane - il matrimonio concordatario che viene celebrato secondo il diritto canonico e che acquista effetti civili solamente in seguito a una trascrizione dell’atto di celebrazione nei registri dello stato civile. In virtù di tale forma matrimoniale con un solo atto i nubendi acquistano la qualità di coniugi per l’ordinamento dello Stato e per l’ordinamento della Chiesa Cattolica. Basti per ora accennare che il matrimonio concordatario è regolato dal Codex iuris Canonici per ciò che concerne l’atto religioso mentre trova la sua disciplina nella legge civile in relazione agli effetti civili. - Il matrimonio poi può essere celebrato anche secondo altri culti religiosi. In tal modo viene regolamentato interamente dalla legge italiana con l’unica differenza che l’ufficiale di stato civile viene sostituito dal ministro di culto. - I cattolici poi possono anche contrarre matrimonio solo con rito religioso. Si tratta della celebrazione che si svolge in chiesa cui non segue la trascrizione dell’atto nei registri dello Stato. Il vincolo così contratto viene riconosciuto come sacramento dalla Chiesa Cattolica e rimane invece indifferente all’ordinamento italiano. Il “matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico” e il “matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato” sono rispettivamente menzionati negli artt 82 e 83 cod civ i quali peraltro rinviano al Concordato con la Santa Sede e alle leggi speciali della materia. Il matrimonio celebrato di fronte all’ufficiale dello stato civile è disciplinato invece nel codice civile agli artt 84 e ss. cod civ 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 8 Titolo: Il matrimonio LIBERTÀ MATRIMONIALE LA POSSIBILITÀ DI CONTRARRE MATRIMONIO COSTTUISCE UN DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA: DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 10 dicembre 1948 art 16 1 Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento. 2 Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata con Legge 4 agosto 1955, n 848) art 12 Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (Testo approvato dal Consiglio Europeo di Nizza del 7, 8 , 9 dicembre 2000) art 9 Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 8 Titolo: Il matrimonio MATRIMONIO VINCOLO GIURIDICO E VINCOLO D’AFFETTO. Definizione : non si ritrova nella disciplina codicistica ma nella legge sul divorzio. Il divorzio è possibile quando la comunione di vita materiale e spirituale tra coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita. Art 1 Legge 898 del 1970 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 8 Titolo: Il matrimonio UNITA’ TRA I CONIUGI - l’obbligo morale alla fedeltà e a fondare la vita matrimoniale - reciproca assistenza morale e materiale, - collaborazione tra i due coniugi che deve essere paritaria e proporzionata alle loro capacità e possibilità. - assunzione da parte della donna del cognome del marito, - obbligo di avere un’unica residenza, - regime patrimoniale legale la comunione dei beni, - collaborazione nel mantenimento della prole, - fine primario, essenziale, di formare una comunione di vita, la c.d. communio omnis vitae. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 8 Titolo: Il matrimonio MATRIMONIO ATTO l’atto solenne della celebrazione considerato quale vero atto giuridico con una sua conseguente disciplina di invalidità MATRIMONIO RAPPORTO il rapporto che consegue all’atto volto a regolare gli effetti che derivano dall’atto quali i diritti e doveri tra i coniugi o i rapporti patrimoniali che tra loro si instaurano. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 8 Titolo: Il matrimonio Il matrimonio in quanto atto è un negozio giuridico di diritto privato - tipico nel senso che chi vuole sposarsi può utilizzare solo questo schema negoziale il cui contenuto è totalmente disciplinato dalla legge. L’autonomia privata qui si manifesta nel momento della scelta di contrarre matrimonio e non successivamente non potendo i coniugi regolamentarne il contenuto (salvo per gli aspetti patrimoniali); - puro, la dichiarazione degli sposi cioè non può essere sottoposta né a termini né a condizioni. Se le parti aggiungono un termine o una condizione l’ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Nel caso in cui vi proceda ugualmente condizioni e termini si danno per non apposti e all’ufficiale viene irrogata una sanzione pecuniaria. - incoercibile nel senso che un’eventuale promessa matrimoniale non vincola alle nozze, e la sua violazione non può essere considerata quale inadempimento; - formale: la forma è infatti solenne in vista dell’importanza che il vincolo viene ad assumere nella vita di chi lo contrae; - non patrimoniale: le vicende patrimoniali non costituiscono la causa del vincolo ma solamente alcuni effetti; - personale: la persona che contrae matrimonio non può farsi sostituire da rappresentanti, salvo nel caso di matrimonio per procura. 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 8 Titolo: Il matrimonio LE FORME DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO. L’ordinamento giuridico italiano attribuisce ai cittadini la possibilità di scegliere tra diverse forme matrimoniali: celebrato il matrimonio civile dall’ufficiale di stato civile ha effetti civili è regolato dalle leggi italiane celebrato secondo il diritto canonico il matrimonio concordatario è vincolo religioso, Si veda l’art. 82 cod civ ha effetti civili in seguito alla trascrizione dell’atto di celebrazione nei registri dello stato civile. In virtù di tale forma matrimoniale con un solo atto i nubendi acquistano la qualità di coniugi per l’ordinamento dello Stato e per l’ordinamento della Chiesa Cattolica. Il matrimonio concordatario è regolato dal Codex iuris Canonici per ciò che concerne l’atto religioso mentre trova la sua disciplina nella legge civile in relazione agli effetti civili. Matrimonio contratto davanti al ministro di culto È vincolo religioso la di altre confessioni religiose Legge 1159 del 1929 Si veda l’art 83 cod civ riconosciuto effetti civili al matrimonio purché trascritto La normativa incontra numerose deroghe in seguito ad intese intervenute tra lo stato ed i rappresentanti di alcune confessioni a cattolica (Tavola Valdese, Assemblee Di Dio In Italia, Chiesa Evangelica Luterana In Italia 5