Fecondazione Medicalmente Assistita - Lezione 40 PDF

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This document provides an overview of Italian law concerning assisted reproduction. It covers the legislation, recent controversies, and associated legal issues. The article also discusses the requirements to access assisted reproduction techniques and the legal implications.

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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 40 Titolo: Fecondazione assistita FECONDAZI...

Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 40 Titolo: Fecondazione assistita FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA Dopo lunghi e accesi dibattiti il Legislatore italiano ha emanato nel 2004 la Legge n 40 del 19 febbraio, concernente Norme in materia di procreazione medicalmente assistita finalizzata a regolamentare l’accesso alle tecniche di procreazione assistita. La legge, emanata al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità umana, consente il ricorso alla procreazione medicalmente assistita nel rispetto delle condizioni previste dalla legge stessa, che tutela i diritti dei soggetti interessati, compreso il concepito (art 1). Dal momento della sua emanazione ad oggi la legge, sempre al centro di numerose polemiche, è stata completamente trasformata da numerosi interventi giurisprudenziali che ne hanno modificato i limiti. Il primo intervento sostanziale è stato sugli embrioni: è stato in particolare eliminato il tetto massimo di creazione degli embrioni stessi e soprattutto l’obbligo di impianto contemporaneo. La seconda modifica corposa alla legge è la cancellazione del divieto di fecondazione eterologa. La terza invece ha sancito che il divieto di effettuare diagnosi preimpianto sugli embrioni è in contrasto con il diritto degli aspiranti genitori a conoscere le condizioni di salute dell’embrione. Il fenomeno è ampio se si considera che 20 mila sono le coppie italiane che si rivolgono a strutture specializzate straniere, potendoselo permettere, al fine di superare i limiti imposti dalla legislazione italiana. Si consideri che si stima siano 13 mila i bambini nati in Italia nel 2019 (dati del ministero della salute) grazie alla procreazione medicalmente assistita (con un decremento nel 2020 dovuto alla pandemia). La normativa, così com’è stata emanata e modificata nel tempo prevede in sintesi: l'utilizzabilità delle tecniche è consentita solo qualora sia accertata l'impossibilità di rimuovere in altro modo le cause impeditive della procreazione ed è circoscritta soltanto ai casi di sterilità o di infertilità certificate (art 4) o ai sensi delle modifiche giurisprudenziali, in caso di coppie portatrici di malattie genetiche sessualmente trasmissibili (C Cost 96 del 2015). le tecniche devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari. Fino alla sentenza della Corte Cost 162 del 2014 era anche vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art 4) è prevista un'informativa medica dettagliata sui metodi, sui problemi e sugli eventuali effetti collaterali derivanti dall'impiego delle tecniche in questione, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti nonché sulle relative conseguenze giuridiche. Alla coppia, inoltre, deve essere prospettata, come alternativa alla procreazione assistita, la possibilità di 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 40 Titolo: Fecondazione assistita far ricorso all'adozione o all'affidamento ex lege 184 del 1983. Si prevede inoltre, che la volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita possa essere revocata fino a quando l'ovulo non sia fecondato (art 6), gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate (art 10). Requisiti per accedere alle tecniche di procreazione assistita (art 5) Sono ammesse alle tecniche di procreazione solo le coppie i cui componenti posseggano i seguenti requisiti soggettivi: maggiore età, differenza di sesso, vincolo di coniugio o convivenza more uxorio, età potenzialmente fertile, entrambi viventi, inferti sterili o portatori di malattie genetiche sessualmente trasmissibili. Possono pertanto accedere alle tecniche di procreazione assistita oltre alle coppie coniugate anche quelle conviventi. È sufficiente ai fini dell'accertamento della convivenza una dichiarazione sottoscritta dai richiedenti (ex art 12). Non è dunque possibile accedere alla fecondazione assistita per i single o per le coppie omosessuali. In tal senso la Corte Costituzionale ha precisato come la condizione di infertilità in cui si trovano le coppie omosessuali non sia omologabile all'infertilità derivante da patologie riproduttive (C Cost 221 del 2019). Tutela del nascituro: i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche (art 8), nel caso inoltre di ricorso alla fecondazione di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità, né l’impugnazione di cui all’articolo 263 cod civ, la madre del nato non può dichiarare la volontà di non essere nominata, (ex art 30 DPR 396 del 2000), in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi (art 9). Tutela degli embrioni Varie disposizioni sono inoltre previste a tutela degli embrioni tra le quali il divieto di sperimentazione sugli stessi e di soppressione. È altresì previsto l'obbligo di non creare un numero 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 40 Titolo: Fecondazione assistita di embrioni superiore a quello necessario a un unico e contemporaneo impianto (in precedenza non potevano essere più di tre poi la Corte Costituzionale ha eliminato tale limite). Diagnosi preimpianto In seguito all’intervento della Corte Costituzionale 229 del 2015 è divenuta praticabile la diagnosi genetica preimpianto ossia l'indagine diagnostica sull'embrione per valutarne le condizioni di salute e impiantare quindi i soli embrioni ritenuti sani. In precedenza ciò era espressamente vietato dall'articolo 13 della legge. Fecondazione eterologa La questione della fecondazione eterologa, ossia effettuata con materiale genetico di soggetto diverso dai membri della coppia, è da tempo al centro di accesi dibattiti ed è correlata a rilevanti problematiche oltre che etiche anche giuridiche. Si evidenzia in particolare: l’anonimato del donatore (si ricorda che l’anonimato nel caso di adozione una volta punto fermo della legge è poi venuto a cadere), il possibile incontro tra fratelli, la commercializzazione dei gameti, nonché il rischio di eugenetica. Da un punto di vista strettamente legislativo, l’art 4 della Legge 40 del 2004 stabiliva che è vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Questo quadro normativo è stato radicalmente modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n 162 del 2014 che ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto del ricorso alla fecondazione eterologa. In particolare secondo la Corte, il divieto in questione, impedendo alla coppia assolutamente sterile o infertile, di utilizzare la tecnica di Pma eterologa, è privo di adeguato fondamento costituzionale. Si legge nella sentenza che la preclusione assoluta di accesso alla Pma di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, con incidenza sul diritto alla salute, ….., è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la ratio legis, che è quella favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana. Nello stesso senso si pone la giurisprudenza successiva che ha consentito alle coppie richiedenti di accedere alla fecondazione eterologa ritenendo pertanto, a differenza di quanto alcuni commentatori avevano sostenuto, che la sentenza della Consulta non abbia lasciato un vuoto normativo. Disconoscimento della paternità e azione ex art 263 cod civ La legge stabilisce che nel caso di ricorso alla fecondazione di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità, né l’impugnazione di cui all’articolo 263 cod civ. La giurisprudenza di merito in passato aveva ritenuto possibile esercitare l’azione di disconoscimento anche nel caso in cui il marito avesse preventivamente prestato il proprio consenso all’inseminazione eterologa in quanto a tale consenso non poteva essere attribuito il 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 40 Titolo: Fecondazione assistita significato di una rinuncia preventiva all’esercizio di una futura azione di disconoscimento (Trib Roma 19 aprile 1956 e Trib. Cremona 17 febbraio 1994). Di contrario avviso è stata invece la Cassazione, pur prima della Legge 40 del 2004, che ha ritenuto inammissibile la domanda di disconoscimento del marito che aveva espresso il consenso all’inseminazione eterologa. In particolare la Cassazione aveva sostenuto che l’attribuzione dell’azione di disconoscimento al marito, anche quando questi abbia a suo tempo prestato assenso alla fecondazione artificiale della moglie con seme altrui, priverebbe il bambino, nato anche per effetto di tale assenso, di una delle due figure genitoriali e gli toglierebbe persino l’apporto affettivo e assistenziale (Cass. 2315 del 1999). Allo stesso modo è stato sostenuto che dopo l’inizio del trattamento embrionale con la tecnica della procreazione medicalmente assistita (Pma) di tipo eterologo non è più possibile revocare il consenso alla pratica (Cass 30294 del 2017). Da ultimo la Corte Costituzionale ha affermato che l’uomo che presta il suo consenso alla procreazione medicalmente assistita non può revocarlo dopo la fecondazione dell’ovulo, questo anche quando l’impianto degli embrioni avviene a distanza di molto tempo dal consenso, e la coppia si è disgregata. Il caso riguarda una donna che aveva chiesto l’impianto dell’embrione crioconservato, dopo la separazione dal marito. Il suo ex si era opposto e aveva ritirato il consenso in nome del suo diritto all’autodeterminazione, nel quale rientrava la scelta di non diventare padre. (Sentenza 161 del 2023) In diversa situazione, gli ermellini hanno affermato che ai sensi della L 40 del 2004 il marito può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità allorché non abbia prestato il proprio consenso alla fecondazione. Il termine di decadenza in questo caso decorre dalla conoscenza dell’avvenuto ricorso alla pratica procreativa (Cass 11644 del 2012). 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 40 Titolo: Fecondazione assistita L’APPROFONDIMENTO: LA MATERNITÀ SURROGATA In Italia è vietato il ricorso all’utero in affitto o maternità surrogata ossia la fecondazione eseguita con l'ausilio dell'utero di una donna diversa da quella che forma la coppia: tale pratica è invece possibile in altri Stati come ad esempio la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, Israele, la Russia, o l'India. In particolare, detta procedura è consentita nella Repubblica dell'Ucraina, ove la maternità surrogata è ammessa anche a seguito di fecondazione artificiale eterologa (cioè con gli ovociti di una donatrice) e dove vi sono cliniche specializzate, che attirano soprattutto coppie straniere e che utilizzano giovani donne locali bisognose di denaro. A prescindere dai delicati interrogativi di ordine etico posti dal ricorso alla procedura di fecondazione surrogata, il fatto che tale procedimento sia vietato dalla normativa italiana ma ammesso in altri ordinamenti comporta il sorgere di problematiche di ordine giuridico, amministrativo, civile e penale. Ci si chiede infatti cosa succeda qualora venga fatto ricorso a tali pratiche all’estero e poi portato il nato in Italia. Si pone il problema della trascrizione in Italia del certificato di nascita formato all’estero, della violazione del divieto di fecondazione eterologa che può configurare una fattispecie penale e altresì della configurabilità del reato di alterazione di stato ex art 567 c.p., qualora i coniugi abbiano sottoscritto l'atto di nascita in qualità di genitori, con l'attribuzione della qualifica di madre alla donna che ha sottoscritto il contratto di maternità surrogata, piuttosto che alla partoriente. Alcuni punti fermi sono peraltro stati fissati dalla giurisprudenza, tra cui, da ultimo, dalle sezioni unite della Corte di Cassazione. In particolare la giurisprudenza ha precisato che l'ordinamento italiano, secondo cui madre è colei che partorisce (articolo 269 cod civ, comma 3) vieta espressamente la surrogazione di maternità, ossia la pratica secondo cui una donna si presta ad avere una gravidanza e a partorire un figlio per un'altra donna. Di conseguenza il certificato, rilasciato da uno Stato estero, di nascita del minore nato da fecondazione extracorporale, secondo la pratica del cosiddetto utero in affitto, attestante la genitorialità biologica di coloro che in realtà non sono tali, non può essere riconosciuto in Italia per contrarietà all’ordine pubblico italiano (Cass 12193 del 2019) Nello stesso senso si pone la Corte europea dei diritti dell’uomo con una pronuncia della Grande Camera, massimo organo giurisdizionale della CEDU, secondo la quale è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo la misura con la quale le autorità italiane hanno disposto l’allontanamento di un bambino dai genitori che avevano fatto ricorso alla maternità surrogata all’estero. Il comportamento dell’Italia secondo la Corte EDU, pur costituendo un’ingerenza nella vita privata e familiare della coppia ha rispettato i parametri di Strasburgo, in quanto era previsto dalla legge italiana, la n 40 del 2004, che vieta, all’articolo 12, la maternità surrogata. È pertanto del tutto legittima la scelta dei tribunali nazionali di applicare la legge italiana sulla genitorialità e non 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 40 Titolo: Fecondazione assistita basare la propria decisione sul certificato di nascita emesso all’estero (Corte europea dei diritti dell'Uomo Grande Camera Sentenza 24 gennaio 2017 Ricorso n 25358 ). Nello stesso senso la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha affermato che non ledono il diritto alla vita privata e familiare le norme italiane che vietano la trascrizione degli atti di nascita dei bambini nati all’estero con la gestazione per altri, nei quali è indicato il genitore di intenzione. Secondo i giudici la strada per tutelare questi bambini è la possibilità di fare ricorso all’adozione in casi particolari, un istituto sul quale è intervenuta la Consulta, cancellando la norma che impediva i rapporti con i parenti dell’adottante. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo le difficoltà pratiche che i ricorrenti potranno incontrare nella loro vita privata e familiare a causa del mancato riconoscimento nel diritto italiano di un legame tra il padre di intenzione e i bambini, non va oltre il limite imposto per il rispetto dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (CEDU 30 maggio 2023, ricorso 59054 del 2019). Si registrano peraltro casi in cui la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero in seguito a maternità surrogata è stata accettata, pur in ipotesi limite come il recente caso di due gemelli nati da una donna in affitto, nell’utero della quale erano stati impiantati due embrioni fecondati con il seme di due uomini diversi. In questo contesto la Corte costituzionale è intervenuta più volte. In particolare chiamata ad esaminare le questioni di legittimità riguardanti lo stato civile dei bambini nati attraverso la pratica della maternità surrogata, vietata nell’ordinamento italiano, ha richiesto espressamente l’intervento del Legislatore per la tutela dei nati. Problematica è la possibilità di dare effetto nell’ordinamento italiano a provvedimenti giudiziari stranieri che riconoscano come genitore del bambino non solo chi abbia fornito i propri gameti, e dunque il genitore cosiddetto biologico; ma anche la persona che abbia condiviso il progetto genitoriale pur senza fornire il proprio apporto genetico, e dunque il cosiddetto genitore d’intenzione. La Corte, affrontando due casi, giunge alla stessa conclusione, e afferma di non poter porre rimedio al riscontrato vuoto di tutela dell’interesse del minore. Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare, conseguentemente, al Legislatore il quale deve dunque, precisano i giudici, individuare un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana. Si auspica pertanto una disciplina della materia che, in maniera organica, individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche del genitore intenzionale (C Cost 32 del 2021; 33 del 2021). Caso un po’ diverso è quello del figlio nato in Italia ma concepito all’estero con la fecondazione eterologa per il quale due donne chiedevano di essere registrate come madri. In proposito la Corte 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 40 Titolo: Fecondazione assistita Costituzionale ha sostenuto che il riconoscimento della omogenitorialità, all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto da alcun precetto costituzionale, sebbene la Costituzione non sia chiusa a soluzioni di segno diverso, ma è frutto della scelta compiuta dal Legislatore sulla base di valutazioni a lui spettanti. Spetta dunque solo al Legislatore, sostiene la Corte, stabilire se due donne possano essere registrate come madri di un figlio nato in Italia ma concepito all’estero con la fecondazione eterologa (C Cost 230 del 2020). In particolare la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, delle disposizioni della Legge 76 del 2016 che precludono alle coppie di donne omosessuali unite civilmente la possibilità di essere indicate, entrambe, quali genitori nell'atto di nascita formato in Italia, quantunque abbiano fatto ricorso (all'estero) alla procreazione medicalmente assistita. Si legge nel provvedimento che sebbene la genitorialità del nato a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) sia legata anche al consenso prestato, e alla responsabilità conseguentemente assunta, da entrambi i soggetti che hanno deciso di accedere ad una tale tecnica procreativa, occorre pur sempre che quelle coinvolte nel progetto di genitorialità così condiviso siano coppie di sesso diverso, atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche di PMA, come espressamente disposto dall'art 5 della legge n 40 del 2004. I parametri costituzionali, europei e convenzionali evocati, così come non consentono l'interpretazione adeguatrice della normativa censurata, allo stesso modo neppure, però, ne autorizzano la reductio ad legitimitatem, nel senso dell'auspicato riconoscimento delle donne omosessuali civilmente unite quali genitori del nato da fecondazione eterologa praticata dall'una con il consenso dell'altra, stante la scelta del legislatore di non riferire le norme relative al rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso; scelta costituzionalmente legittima perché l'aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona. Se, dunque, il riconoscimento della omogenitorialità, all'interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto, vero è anche che i parametri evocati neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 40 Titolo: Fecondazione assistita CASI PARTICOLARI Merita un cenno la tragica questione dello scambio di embrioni avvenuta, per errore, a Roma nell’ambito di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo. Gli embrioni delle due coppie erano stati scambiati per cui ognuna ha avuto l’impianto con gli embrioni dell’altra. Una sola delle due donne è poi riuscita a portare a termine la gravidanza. Le due famiglie si sono contese giuridicamente i gemelli concepiti in seguito a tale impianto. La vicenda ha suscitato un dibattito tra i giuristi già prima di approdare davanti al giudice, quando i mezzi di informazione hanno dato notizia del tragico errore. Su di essa si è pronunciato anche il Comitato Nazionale di Bioetica, senza prendere alcuna posizione sui criteri etici e biogiuridici che dovrebbero ispirare il bilanciamento e la composizione degli interessi in conflitto. La peculiarità della vicenda, oltre che per le drammatiche implicazioni umane di tutti i soggetti coinvolti, discende dal fatto che il diritto non contempla e non disciplina in modo esplicito la fattispecie in esame. In quell’occasione il Tribunale ha affermato che: il nostro sistema normativo prevede che la maternità è dimostrata provando la identità di colui che pretende di essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre (art 269 comma 3 cod civ). Tale norma è stata introdotta con la riforma del 1975 quando ancora le tecniche di procreazione assistita erano agli albori, ma è pur vero che la sua formulazione è stata mantenuta dal legislatore della riforma della filiazione di cui al D.Lgs. n 154 del 2013. Il legislatore della riforma, nel sostituire la norma di cui all’art 239 cod civ , ha previsto la possibilità di reclamare, o contestare, lo stato di figlio (art 240 cod civ), solo in caso di sostituzione di neonato o supposizione di parto. Non può negarsi, quindi, la volontà del legislatore, molto recente, di mantenere quale principio cardine dell’ordinamento la maternità naturale legata al fatto storico del parto. Il rapporto di filiazione ed il conseguente diritto all’identità personale si è andato sempre più sganciando nel nostro ordinamento dall’appartenenza genetica, potendosi rinvenire, grazie anche al rilievo rivoluzionario delle nuove tecniche riproduttive, diverse figure genitoriali; la madre genetica (la donna cui risale l’ovocita fecondato), la madre biologica (colei che ha condotto la gestazione), e la madre sociale (colei che esprime la volontà di assumere in proprio la responsabilità genitoriale); il padre genetico ed il padre sociale. Figure che possono anche di fatto non coincidere. Mentre il concetto di famiglia si è andato, dal canto suo, sempre più sganciando dal dato biologico e genetico degli appartenenti, venendo concepita sempre più come luogo degli affetti e della solidarietà reciproca, prima comunità ove si svolge e sviluppa la personalità del singolo (Tribunale di Roma, Sez I civ, 10 maggio 2016). 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 40 Titolo: Fecondazione assistita LA MASSIMA Tribunale di Roma, Sez I civ, 10 maggio 2016 Nel caso di scambio accidentale di embrioni avvenuto nell’ambito di una fecondazione assistita omologa, trovano applicazione gli artt 8 e 9, Legge n 40 del 2004, di guisa che la maternità è attribuita alla donna partoriente e, con particolare riguardo alla filiazione nel matrimonio, la paternità al di lei marito. Non è fondata, in riguardo a detta fattispecie, la questione di legittimità costituzionale dell’art 269 cod. civ e dell’art 243 bis cod civ nella parte in cui escludono la legittimazione a proporre l’azione di contestazione della maternità e di disconoscimento di paternità in capo alla coppia da cui provengono i gameti. Fecondazione post mortem La procreazione assistita è ammessa, precisa la legge, quando entrambi i genitori sono viventi (art 5 L 40 del 2004). Peraltro la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della fecondazione post mortem chiarendo che non si tratta di stabilire se sia lecita la fecondazione dopo la morte, ma di decidere se l’atto di stato civile del nato debba corrispondere alla realtà dei fatti e vada dunque corretto. In particolare per i giudici è rilevante la prova fornita della discendenza biologica e del consenso prestato alla pratica. Si precisa pertanto che sono legittimi i figli nati con procreazione medicalmente assistita anche quando la fecondazione è avvenuta post mortem utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell'embrione, che in vita abbia prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso, non successivamente revocato, all'accesso a tali tecniche ed autorizzato la moglie o la convivente al detto utilizzo dopo la propria morte. LA MASSIMA Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 15 maggio 2019, n 13000 È legittimo il figlio nato con la procreazione medicalmente assistita omologa dopo la morte del padre, che ha dato il consenso al congelamento del seme. Va dunque rettificato l’atto di stato civile in cui il bambino ha il solo cognome della madre. La parificazione ai figli legittimi, prevista dalla legge 40 del 2004 (articolo 8) per i nati con la Pma nel caso di entrambi i genitori viventi, vale anche se la nascita avviene dopo la morte del padre, anche se sono passati 300 giorni. 2

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