Italian Past Paper on Public Law PDF

Summary

This document is a study guide or lecture notes about Italian Public Law, covering topics such as legal norms, sources of law, and methods of resolving legal conflicts. It details different types of sources of the law and procedures, such as the criterion of hierarchy, competence, and chronology, providing insights to Italian law students.

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DIRITTO PUBBLICO ##### **NORMA GIURIDICA**: 2 caratteristiche che servono a distinguere le norme giuridiche da quelle non giuridiche. - - - *[Quali sono le fonti normative?]* - - - - La pluralità mette a rischio uno dei valori fondanti di ciascun ordinamento giuridico: COERE...

DIRITTO PUBBLICO ##### **NORMA GIURIDICA**: 2 caratteristiche che servono a distinguere le norme giuridiche da quelle non giuridiche. - - - *[Quali sono le fonti normative?]* - - - - La pluralità mette a rischio uno dei valori fondanti di ciascun ordinamento giuridico: COERENZA Si possono verificare delle possibili ANTINOMIE (=contrasto tra norme) che sono originate dalla compresenza di più norme applicabili alla medesima fattispecie che si dispongono in maniera contrastante. *[Come risolvere le antinomie?]* 1. 2. 3. #### CRITERIO GERARCHICO **Ambito** **applicativo:** in caso di contrasto tra fonti di diverso rango **I grado:** sono le leggi ordinarie, leggi e statuti regionali, regolamenti parlamentari, decreti legge e decreti legislativi. **II grado**: sono regolamenti governativi, regionali e anche comunali **III grado:** sono i regolamenti ministeriali e interministeriali ![](media/image3.jpeg) A ciascun grado corrisponde una forza ##### FORZA: - - #### CRITERIO DI COMPETENZA **-ambito** **di** **applicazione:** concepito per risolvere il contrasto tra fonti provenienti da ordinamenti giuridici diversi (ad esempio tra norme statali e regionali). Prevede che qualora l'ordinamento riservi ad una fonte la competenza a regolare una determinata materia, questa stessa fonte prevalga su ogni altra, a prescindere dal grado gerarchico di appartenenza. L'art. 117 indica quali sono le materie di cui si occupa ogni fonte #### CRITERIO CRONOLOGICO -**ambito** **di** **applicazione:**  si applica in caso di contrasto tra norme giuridiche di pari grado gerarchico, adottate in momenti diversi. Per stabilire quale norma applicare si dà rilievo al dato temporale, dando prevalenza alla norma più recente rispetto a quella precedente con essa incompatibile. Con l'entrata in vigore della nuova norma quella più vecchia cessa quindi di avere efficacia **abrogazione** 1. **espressa:** disposta dal legislatore direttamente che quindi indica le leggi abrogate (consigliata) 2. **tacita**-**incompatibilità:** l'interprete capisce che la legge meno recente è abrogata anche se la nuova legge non ha abrogato esplicitamente quelle precedenti. È più rischiosa poiché lascia la decisione all'interprete. 3. **Implicita**-**nuova** **disciplina** **dell'intera** **materia:** quando la legge successiva interviene a regolare integralmente una materia già disciplinata da leggi precedenti. ##### **PRICIPIO DI IRRETROATTIVITÁ** COSTITUZIONE ============ La costituzione è la fonte del diritto più importante. [Elezioni del 1946]: il popolo scelse la repubblica come forma di governo Fu promulgata il 27 /12/1947 ed entrò in vigore il 1/1/1948 All'interno della Costituzione si trovano cristallizzati i **principi cardine** dello Stato italiano: la forma di stato, la forma di governo, l'ordinamento della Repubblica, i diritti e i doveri dei cittadini. 139 articoli **Ciò che è scritto al suo interno non po' essere messo in discussione.** Fu il prodotto dell'esercizio del potere costituente che è il potere originario, [supremo e illimitato] di creare ex novo una costituzione. Per l'Italia infatti il potere costituente fu esercitato dopo la fine della Seconda guerra mondiale e quindi la caduta del fascismo. Caratteristiche: - **DEMOCRATICA**: poiché il popolo ha eletto l'Assemblea costituente - **SCRITTA ED UNITARIA**: non è trasmessa a voce ed è contenuta in unico testo senza preamboli. - **LUNGA** - **RIGIDA:** la rigidità serve per la protezione della costituzione e della sua supremazia rispetto a tutte le altre fonti del diritto. #### FONTI DI RANGO COSTITUZIONALE #### Di pari rango rispetto alla Costituzione sono le leggi costituzionali e di revisione costituzionale LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE: procedimento aggravato e modificano una o più disposizioni della costituzione avendo comunque dei limiti. LEGGI COSTITUZIONALI: procedimento aggravato e [non] modificano la costituzione ma la completano e rimangono fuori dal testo costituzionale. In molti casi la costituzione prevede che una determinata materia o una legge di revisione costituzionale sia disciplinata attraverso una legge costituzionale (art 117) #### PROCEDIMENTO DI REVISIONE **Art. 138** della costituzione: è un procedimento aggravato rispetto al procedimento legislativo aggravato - - - #### LIMITI ALLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE - - - 1. [Principi costituzionali supremi]: questi principi sono superiori rispetto alle altre norme della costituzione e perfino rispetto alle norme del diritto dell'unione europea 2. FONTI DI RANGO PRIMARIO: LEGGE ============================== **LEGGE**: fonte a competenza generale di qualsiasi materia, salvo alcuni limiti previsti dalla costituzione. Questi limiti sono le **riserve** di competenza a favore di altre fonti. #### RISERVE DI LEGGE La costituzione attribuisce delle **riserve** **di** **legge** per motivi di tipo garantistico e in questo modo la costituzione attribuisce la competenza a disciplinare una certa materia alla sola fonte legge. La legge è la fonte più garantista poiché è emanata dal parlamento che rappresenta la volontà popolare. La riserva ha lo scopo di attribuire la competenza alla fonte legge che già aveva la competenza generale a disciplinare qualunque materia e inoltre quello di attribuire l'obbligo di disciplinare quella materia. ##### 3 TIPI DI RISERVE DI LEGGE - - **Rinforzata** (art.16): - - - #### PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ##### 3 FASI **FASE INIZIATIVA** Presentazione a una delle due camere di un disegno di legge redatto in articoli I soggetti titolari dell'iniziativa legislativa sono: - - - - - 1. **Istruttoria** - - - 1. Istruttoria 2. Esame delle linee generali 3. Esame e approvazione degli articoli 4. Approvazione finale - - - - - - - - - - - - - 2. **Deliberazione** - - 1. **Promulgazione** Dopo che una legge è approvata dall\'ultima camera, il presidente della camera la invia al presidente della Repubblica, che ha 30 giorni per decidere se promulgare la legge. La promulgazione avviene con una formula solenne, ma il presidente della Repubblica non è obbligato a farlo. Può decidere di rinviare la legge alle camere se ritiene che sia incostituzionale o violi l\'articolo 81. In questo caso, invia un messaggio di avvertimento alle camere. Le camere possono approvare la legge così com\'è, e in tal caso il presidente della Repubblica deve promulgare la legge. Se c\'è un problema di costituzionalità, la Corte Costituzionale deciderà se la legge è illegittima. Il presidente della Repubblica può rinviare la legge solo una volta. 2. **Pubblicazione** Una volta promulgata la legge essa viene immediatamente trascritta nella Gazzetta Ufficiale da parte del Presidente della Giustizia e viene inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi. La legge entra in vigore dopo 14 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per dare tempo a tutti di leggerla e di comprenderla (Vacatio Legis). La legge potrebbe entrare da subito in vigore se fosse esplicitato direttamente nel suo contenuto per motivi di urgenza. FONTI DI RANGO PRIMARIO: ATTI CON FORZA DI LEGGE ================================================ Essi sono i decreti legislativi e i decreti-legge. Possiedono la stessa forza attiva e passiva delle leggi. Disciplina materie per le quali la costituzione ha una riserva di legge. La fonte sulla produzione è l'art. 76 della Costituzione. Essi rappresentano un'eccezione rispetto alla legge ordinaria e al principio della separazione dei poteri, per questo vi sono anche dei controlli. Il governo con questi atti è in grado di normare rapidamente e con un elevato livello di tecnicismo. ### DECRETO-LEGGE (*Art 77 cost*) Il governo può emanare decreti-legge senza nessuna delega. *[Presupposto]*: situazione straordinaria di [necessità ed] [urgenza]. Il decreto-legge viene deliberato dal Consiglio dei ministri e viene emanato con un decreto dal PR. In esso vengono spiegate le ragioni d'urgenza che hanno spinto il governo ad emanarlo, a pubblicarlo in GU e a farlo entrare in vigore senza la presenza del vacatio legis. **Il decreto-legge è un provvedimento provvisorio** perché dovrà poi essere trasformato in legge tramite il voto alle camere. (1)Le camere ricevono il decreto-legge [il giorno stesso] della sua emanazione e, se sciolte, si devono riunire entro 5 giorni. (2) il parlamento controlla il decreto-legge attraverso una **legge** **di** **conversione** e lo converte in legge entro 60 gg dalla pubblicazione. In caso di mancata conversione il decreto legge perde efficacia ex tunc, quindi quel decreto è come se non fosse mai esistito. **1. Legge di sanatoria:** - **Situazione:** Se un decreto-legge non viene convertito entro 60 giorni, si può creare una legge di sanatoria per regolare i rapporti già avvenuti durante quel periodo, se gli effetti sono irreversibili. **2. Abuso dei decreti-legge:** - **Problema principale:** Uso eccessivo dei decreti-legge come norma ordinaria, senza rispettare i presupposti di urgenza. - **Conseguenze:** - Più decreti-legge che leggi ordinarie. - Il governo diventa il principale attore nella creazione delle leggi, riducendo il ruolo del parlamento. - Il parlamento si occupa principalmente della conversione dei decreti-legge, rallentando l\'iter delle leggi ordinarie. **3. Riiterazione dei decreti-legge:** - **Situazione:** Se un decreto-legge non viene convertito in tempo, il governo lo ripresenta per ottenere la conversione. - **Conseguenze:** - Il decreto perde il suo carattere provvisorio. - Il parlamento è \"costretto\" a convertire il decreto-legge per evitare di gestire gli effetti complessi di una non conversione. **4. Decreti omnibus:** - **Situazione:** Il governo inserisce nel decreto-legge norme non pertinenti al tema originario - **Problema:** Uso del decreto-legge per scopi estranei alla sua finalità iniziale. **5. Emendamenti ai decreti-legge:** - **Emendamenti aggiuntivi:** Hanno effetto solo per il futuro. - **Emendamenti soppressivi:** Elimino parti del decreto-legge e hanno effetto retroattivo **6. Commissione Affari Costituzionali:** - **Compito:** Verificare se un decreto-legge rispetta i presupposti di urgenza. - **Problema:** La commissione, rispecchiando la maggioranza parlamentare, raramente bloccava i decreti-legge proposti dal governo, diventando inefficace. ##### **LEGGE N.400 DEL 1988** Questa legge si è dimostrata inefficace e non ha avuto un impatto decisivo sull'abuso del decreto-legge. ##### DECRETO LEGISLATIVO (*Art 76 della cost.)* **Delegazione legislativa:** 1. - - 2. - 3. - - 1. 2. 3. - 4. - - 1. 2. 3. FORME DI STATO E DI GOVERNO =========================== **Aree di rapporti giuridici** 1. **Rapporti verticali (autorità e libertà):** Lo Stato decide quali comportamenti richiedere e quanta libertà concedere ai cittadini. 2. **Rapporti orizzontali (relazioni tra privati):** Stabilisce quali relazioni tra privati sono regolate autonomamente e quali sono disciplinate dal diritto. **Forme di Stato e di Governo** - **Forma di Stato:** Definisce il sistema giuridico complessivo e stabilisce il rapporto tra autorità pubblica e individui. - **Forma di Governo:** Riguarda le relazioni tra le varie autorità pubbliche. All'interno della stessa forma di Stato, possono esistere diverse forme di governo. **Ordinamento feudale** - **Caratteristiche:** Basato su scambi privatistici, senza un'autorità centrale sovrana. I feudatari amministrano la giustizia e raccolgono risorse in cambio di protezione. - **Modifiche:** L'ordinamento feudale evolve con lo sviluppo di villaggi, l\'introduzione del denaro e l\'emergere di funzionari per gestire le risorse. - **Presupposti:** Assenza di sovranità centralizzata e legame tra funzioni pubbliche e rapporti privati. **Stato assoluto** - **Origine:** Si sviluppa nel 1400 con l'accentramento delle funzioni statali nelle mani del sovrano. - **Caratteristiche:** - **Sovranità assoluta:** Il sovrano detiene il potere unitario e supremo, con funzioni legislative, esecutive e giudiziarie concentrate. - **Assenza di diritti dei sudditi:** I cittadini sono subordinati senza diritti tutelabili. - **Sistemi variabili in Europa:** Assolutismo pieno in Francia, frazionato in Germania, e limitato in Gran Bretagna. ##### **FORMA DI GOVERNO** - ##### **Definizione:** Modalità di distribuzione delle funzioni pubbliche tra gli organi supremi di uno Stato e i loro rapporti reciproci. Indipendente dalla forma di Stato. - ##### **In Italia:** Forma costituzionale e democratica, basata sulla separazione dei poteri (legislativo, esecutivo e giurisdizionale) secondo Montesquieu: - ##### **Funzione legislativa:** Parlamento - ##### **Funzione esecutiva:** Governo - ##### **Funzione giurisdizionale:** Giudici - ##### **Funzione politica:** Attività di indirizzo generale perseguita dalla maggioranza politica. ##### **Governo Presidenziale (es. Stati Uniti)** - ##### **Caratteristiche principali:** - ##### **Sistema bipartitico non conflittuale:** Partiti principali (Repubblicani e Democratici) con frontiere ideologiche flessibili. - ##### **Separazione rigida dei poteri:** Presidente e Congresso autonomi, eletti separatamente e indipendenti l'uno dall'altro. - ##### **Ruolo del Presidente:** Eletto direttamente come capo dell'esecutivo, non necessita della fiducia del Parlamento; nomina collaboratori (Segretari di Stato) e guida il governo federale. - ##### **Mandato presidenziale:** 4 anni, rinnovabile una sola volta. - ##### **Congresso:** Bicamerale (Senato e Camera dei Rappresentanti), con periodi di elezione sfalsati per favorire il controllo reciproco. - ##### **Checks and Balances:** Sistema di bilanciamenti tra Presidente e Congresso per evitare l'accentramento del potere (es., veto presidenziale, approvazione delle nomine da parte del Congresso). ##### ##### ##### **Governo Semipresidenziale (es. Francia)** - ##### **Caratteristiche principali:** - ##### **Elementi presidenziali e parlamentari:** Presidente della Repubblica eletto direttamente e primo ministro nominato dal Presidente. - ##### **Ruolo del Presidente della Repubblica:** Poteri di indirizzo politico, di controllo su governo e parlamento (es., può sciogliere l'Assemblea Nazionale, indire referendum, verificare la costituzionalità delle leggi). - ##### **Ruolo del Primo Ministro:** Dirige l'azione di governo e dipende dalla fiducia del Parlamento. In caso di "coabitazione" (maggioranza parlamentare opposta a quella presidenziale), il Primo Ministro assume un ruolo centrale nel potere esecutivo. - ##### **Coabitazione e Dominanza Presidenziale:** Se il Parlamento e il Presidente sono della stessa maggioranza, il Presidente diventa dominante; in caso di coabitazione, il primo ministro e il parlamento prevalgono. ##### **Sintesi del confronto:** - ##### **Presidenziale (USA):** Rigida separazione dei poteri, Presidente forte e indipendente dal Parlamento. - ##### **Semipresidenziale (Francia):** Sistema bicefalo con Presidente e Primo Ministro; equilibrio variabile a seconda della maggioranza in Parlamento. ##### **Governo Direttoriale (Svizzera)** - **Caratteristiche:** Governo consociativo chiamato **Consiglio Federale** composto da 7 membri eletti dal Parlamento (Assemblea Federale). - **Ruolo dei membri:** Governano insieme in parità, con un presidente annuale a rotazione per rappresentanza. - **Nomine:** Basate su criteri etnici, linguistici e religiosi per rappresentare la diversità svizzera. - **Rapporto tra organi:** Non esiste rapporto di fiducia tra Consiglio Federale e Assemblea. **Governo Parlamentare** - **Definizione:** Prima forma di governo sviluppata, basata sul **rapporto di fiducia** tra Parlamento e Governo. - **Funzionamento:** Il Governo presenta il proprio programma politico in Parlamento e chiede la fiducia. Il Parlamento può revocare il Governo tramite mozione di sfiducia. - **Italia:** **Forma monistica**, dove il Presidente della Repubblica (PDR) svolge solo un ruolo di garanzia costituzionale. Non può revocare il Presidente del Consiglio (PDC). - **Dualistica (variante):** Il PDR ha un ruolo attivo nell'indirizzo politico e può revocare il PDC. **Governo Parlamentare a Preminenza dell'Esecutivo** - **Caratteristiche:** Modello presente nei sistemi bipartitici, come nel Regno Unito. - **Scelta del premier:** Basata sul risultato elettorale; il leader del partito vincente diventa automaticamente PDC. - **Poteri del PDC:** Rafforzati dalla vittoria elettorale; il PDR è vincolato nella scelta. Il PDC può sciogliere le camere per gestire la maggioranza parlamentare. - **Opposizione:** Svolge il ruolo di controllo, chiamata \"governo-ombra\" nel Regno Unito. In caso di coalizione, il governo perde potere per necessità di mediazione. **Governo Parlamentare a Preminenza dell'Assemblea** - **Caratteristiche:** Tipica dei sistemi multipartitici estremi con sistema elettorale proporzionale. - **Formazione del governo:** Le coalizioni si formano **dopo le elezioni** tramite compromessi, non garantendo stabilità. - **Ruolo del PDR:** Centrale, con ampia discrezionalità nella nomina del PDC, poiché deve scegliere chi può ottenere la fiducia del Parlamento. - **Parlamento:** È il luogo principale delle alleanze e degli equilibri; frequenti crisi di governo e cambi di coalizione. **Sintesi delle differenze:** - **Direttoriale:** Parità tra membri del governo, rappresentanza delle diverse comunità. - **Parlamentare tradizionale:** Fiducia diretta tra Parlamento e Governo, con il PDR come figura neutrale o garante. - **Preminenza dell'esecutivo:** Rafforzamento del premier nel bipartitismo, controllo sul Parlamento. - **Preminenza dell'assemblea:** Instabilità dovuta al multipartitismo, centralità del Parlamento e del PDR nelle decisioni. IL PARLAMENTO ------------- Il modello parlamentare italiano è stato adottato per favorire il dialogo e l\'assorbimento dei conflitti sociali, ma è anche caratterizzato da frequenti crisi di governo e necessità di compromessi politici, in parte dovuti alla natura **parlamento-centrica** della struttura. **1. Struttura istituzionale e funzionamento** - **Organi principali**: Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica (PDR), con l\'aggiunta della Corte Costituzionale. - **Ruolo del Parlamento**: Eletto direttamente dal popolo, è centrale nel sistema. Ha il potere legislativo e conferisce la fiducia al Governo, necessario per la sua operatività. - **Presidente della Repubblica**: Organo di garanzia con un ruolo neutrale, non ha responsabilità politica. Interviene nelle crisi politiche con ampi poteri discrezionali. - **Governo**: Deve avere la fiducia del Parlamento per governare; le norme che ne regolano i poteri sono poche e ambigue, il che ha portato a una certa interpretabilità del ruolo del Governo. **2. Bicameralismo perfetto** - **Caratteristiche**: In Italia, Parlamento è composto da due camere (Camera dei deputati e Senato della Repubblica), con **stesse funzioni e rappresentatività**, distinto dagli altri Paesi dove spesso una delle camere rappresenta le regioni o interessi specifici. - **Scopo del bicameralismo**: Scelto per evitare una concentrazione di potere in un'unica camera; le due camere si bilanciano a vicenda, anche se questo rallenta il processo legislativo. - **Funzione legislativa e di fiducia**: Le leggi devono essere approvate da entrambe le camere, e la fiducia deve essere concessa da entrambe. - **Differenze tra Camera e Senato**: Numero di membri (630 deputati alla Camera, 315 senatori eletti al Senato), età minima per l'elezione, e rappresentanza (con senatori a vita nominati dal PDR). **3. Sistema elettorale e implicazioni politiche** - **Evoluzione del sistema elettorale**: Dal 1948 al 1993 è stato utilizzato il sistema proporzionale, che ha evitato forti polarizzazioni ma ha anche portato a governi instabili e compromessi con partiti minori. Nel 1993, un referendum ha introdotto un sistema misto (75% maggioritario e 25% proporzionale) per rafforzare la stabilità. - **Obiettivo del sistema misto**: Dare agli elettori un potere di scelta più chiaro del governo, favorendo la formazione di una maggioranza e di un'opposizione definite. **4. Organizzazione interna delle Camere** - **Presidente della Camera**: Figura di rappresentanza e direzione delle sedute. Eletto con maggioranza qualificata, generalmente non vota. - **Ufficio di presidenza**: Include vicepresidenti (almeno due dell\'opposizione), questori e segretari. Si occupa di amministrazione, disciplina e regolamenti interni. - **Gruppi parlamentari**: Costituiti dai rappresentanti di ciascun partito, con un ruolo cruciale nella gestione dei lavori parlamentari. Ogni deputato o senatore deve aderire a un gruppo entro pochi giorni dalla prima seduta. I gruppi parlamentari influenzano il tempo di parola e l'organizzazione delle iniziative politiche. **5. Commissioni parlamentari** - **Tipologie e funzioni**: Le commissioni permanenti durano tutta la legislatura e si occupano di materie specifiche (legislazione, indirizzo e controllo). Ci sono anche commissioni speciali e di inchiesta su temi particolari. - **Sede di attività**: - **Referente**: Discutono temi e riferiscono all'aula. - **Deliberante**: Approvano progetti di legge in autonomia. - **Redigente**: Esaminano singoli articoli per un'approvazione semi-definitiva. - **Funzioni consultive e di controllo**: Le commissioni possono esprimere pareri, effettuare indagini, e dare risoluzioni su specifiche tematiche. **6. Sfide e criticità del bicameralismo** - **Lentezza legislativa**: Le procedure legislative bicamerali richiedono approvazione da entrambe le camere, rallentando il processo. - **Instabilità**: Diversità di maggioranze tra Camera e Senato può causare instabilità governativa. - **Numero elevato di parlamentari**: La presenza di numerosi deputati e senatori contribuisce alla complessità e alla lentezza dei processi decisionali. Lo **status dei parlamentari italiani** è costituito da un insieme di prerogative che mirano a garantire l\'indipendenza e l\'efficacia dell\'esercizio delle loro funzioni. Tali prerogative, descritte qui di seguito, hanno l\'obiettivo di proteggere i parlamentari in quanto rappresentanti della Nazione e assicurare loro la libertà di espressione e di azione, senza pressioni esterne. **Acquisizione e durata dello status** Il **mandato parlamentare** inizia con la proclamazione dell\'elezione per i parlamentari eletti, mentre per i senatori a vita o di diritto (come gli ex Presidenti della Repubblica), lo status si acquisisce rispettivamente al momento della nomina o della cessazione della carica presidenziale. I parlamentari elettivi mantengono il loro status per tutta la durata della legislatura, mentre i senatori a vita lo mantengono finché in carica, salvo dimissioni. **Divieto di mandato imperativo** Il **divieto di mandato imperativo**, stabilito dall'articolo 67 della Costituzione, impedisce che i parlamentari siano vincolati da ordini o istruzioni e conferisce loro la piena libertà di coscienza. Questo principio storico del costituzionalismo moderno significa che ciascun parlamentare rappresenta l'intera nazione, agendo senza vincoli nei confronti del collegio elettorale o del partito di appartenenza. Ne consegue che il parlamentare non può essere obbligato a seguire la linea del partito e non può essere sanzionato con la decadenza del mandato per dissensi politici. In passato sono stati proposti tentativi di modifica, ad esempio da parte del Movimento 5 Stelle, per introdurre un vincolo di mandato, ma senza successo. **Immunità parlamentari (garanzie di insindacabilità e di immunità)** Le **immunità parlamentari** sono previste per tutelare l'indipendenza dei parlamentari e, in generale, l'autonomia del Parlamento. L\'articolo 68 della Costituzione stabilisce due tipi di garanzie: 1. **Insindacabilità parlamentare**: i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere in sede civile, penale o amministrativa per le opinioni espresse e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Questa immunità, estesa anche oltre la durata del mandato, copre solo atti funzionali e non include comportamenti materiali, come offese personali. Eventuali abusi sono soggetti a sanzioni interne disciplinate dai regolamenti delle Camere. La giurisprudenza ha chiarito che per beneficiare dell\'insindacabilità, le dichiarazioni fatte al di fuori delle sedi parlamentari devono avere un **nesso funzionale** con atti compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e vi deve essere una sostanziale corrispondenza di contenuti. 2. **Immunità personale**: i parlamentari non possono essere soggetti a restrizioni della libertà personale, come arresti o perquisizioni, senza il consenso della Camera di appartenenza, a meno che non siano colti in flagranza di reato per un delitto grave o in caso di sentenza di condanna definitiva. Questa immunità si limita alla durata del mandato. Nel caso di **intercettazioni telefoniche e telematiche** che coinvolgano parlamentari, è necessaria un'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza se l'intercettazione è diretta. In caso di intercettazioni indirette (ad esempio, in comunicazioni tra terzi che coinvolgano un parlamentare), l'autorizzazione può essere richiesta ex post per l'utilizzo processuale dei risultati dell'intercettazione. Se una richiesta di autorizzazione viene respinta dalla Camera, il materiale intercettato non può essere utilizzato contro il parlamentare, ma può essere mantenuto come prova nei confronti di altri soggetti coinvolti. **Fumus persecutionis** Quando la Camera valuta se concedere o meno l'autorizzazione per restrizioni alla libertà di un parlamentare, non entra nel merito del reato contestato ma valuta l'eventuale **fumus persecutionis**, cioè se il procedimento penale appaia finalizzato a colpire il parlamentare per motivi politici piuttosto che giuridici. Questo meccanismo mira a proteggere il parlamentare da persecuzioni giudiziarie ingiustificate. **Conclusioni** Queste prerogative, insieme, tutelano la **libertà e l'indipendenza** del parlamentare sia verso l'esterno sia verso il partito di appartenenza, garantendo che i parlamentari possano svolgere le loro funzioni senza condizionamenti. Negli anni, tali garanzie sono state oggetto di revisioni e interpretazioni giurisprudenziali per adeguare il quadro normativo e rispondere alle sfide della democrazia moderna. IL GOVERNO ---------- ##### Nella **teoria della tripartizione dei poteri**, il governo rappresenta il potere esecutivo, cioè l\'organo che dà concreta esecuzione alle leggi emanate dal potere legislativo. Tuttavia, la **Costituzione italiana** dedica al governo solo pochi articoli (dal 92 al 96), con una disciplina che è spesso considerata insufficiente e ambigua, lasciando ampi margini di interpretazione e incertezze, in particolare sui rapporti interni tra i vari organi che lo compongono. ##### **Composizione e struttura del governo** ##### L'articolo 92 della Costituzione stabilisce che il governo è composto da più organi, sia individuali sia collegiali, necessari per il suo funzionamento: - ##### **Organi individuali**: includono il Presidente del Consiglio dei Ministri (PDC) e i ministri; - ##### **Organo collegiale**: il Consiglio dei Ministri (CdM), che riunisce il Presidente del Consiglio e i ministri per adottare decisioni congiunte. ##### Oltre a questi, esistono anche altre figure come viceministri, sottosegretari di stato e ministri senza portafoglio, che non sono però previsti dalla Costituzione e non sono essenziali per il funzionamento del governo. ##### **Funzione di coordinamento del Presidente del Consiglio** ##### Secondo l'articolo 95 della Costituzione, il Presidente del Consiglio ha il compito di **dirigere la politica generale del governo** e di mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo. Sebbene possa sembrare che il Presidente del Consiglio abbia una posizione di supremazia, la Costituzione non gli attribuisce poteri di comando sul Consiglio dei Ministri: il suo ruolo si limita a **coordinare l\'attività dei ministri** e a dirigere l\'indirizzo politico, senza avere potere decisionale esclusivo su di esso. ##### La **legge 400 del 1988** ha però rafforzato il ruolo del Presidente del Consiglio, attribuendogli alcuni poteri di controllo, come la facoltà di sospendere l'adozione di atti ministeriali per sottoporli al Consiglio dei Ministri. Negli ultimi anni si è anche sviluppata la prassi secondo la quale il Presidente del Consiglio concorda con i singoli ministri le dichiarazioni pubbliche riguardanti questioni di politica generale. ##### **Ruolo e funzioni del Consiglio dei Ministri** ##### Il **Consiglio dei Ministri** è l\'organo collegiale che adotta le principali decisioni di indirizzo politico del governo. Esso: - ##### risolve eventuali conflitti di competenza tra i ministri, - ##### definisce la politica nazionale ed europea, - ##### delibera su atti normativi del governo come decreti legge, decreti legislativi e regolamenti governativi, - ##### autorizza i ricorsi alla Corte Costituzionale contro leggi regionali o per conflitti di attribuzione. ##### Pur non avendo un potere decisionale esclusivo, il Presidente del Consiglio può esercitare una notevole **influenza politica** sul Consiglio dei Ministri se dispone di un forte sostegno politico. ##### **Ruolo e responsabilità dei singoli ministri** ##### I **ministri** sono responsabili della gestione dei rispettivi ministeri e agiscono come vertici dell\'amministrazione pubblica, svolgendo sia una funzione esecutiva sia una funzione di indirizzo politico settoriale. I ministri sono responsabili: - ##### **collegialmente** delle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri, - ##### **individualmente** degli atti compiuti nell'ambito del loro ministero. ##### I **ministri senza portafoglio** non sono a capo di un ministero, ma ricevono deleghe su specifiche materie (come i rapporti con il Parlamento o gli affari regionali) direttamente dal Presidente del Consiglio. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio dei Ministri e contribuiscono alle decisioni di indirizzo politico. ##### **Linea di demarcazione tra indirizzo politico generale e specifico** ##### Esiste una linea sottile tra l'**indirizzo politico generale**, che spetta al Consiglio dei Ministri, e l'**indirizzo politico specifico** di ciascun ministero. Questo confine, non sempre ben definito, può generare conflitti di competenza, soprattutto quando questioni di interesse nazionale si intrecciano con responsabilità ministeriali specifiche. ##### **Conclusione** ##### Il governo italiano è una struttura complessa, con una distribuzione delle competenze che lascia ampia interpretazione. La **Costituzione** fornisce poche indicazioni sui rapporti tra gli organi governativi, creando un sistema in cui la collaborazione e il coordinamento sono essenziali per l'efficacia dell'azione politica ed esecutiva. Il **procedimento formativo del governo** italiano è regolato in modo sintetico e lascia spazio a interpretazioni e consuetudini. Il governo non ha una durata prestabilita e resta in carica fino a quando gode della fiducia di entrambe le Camere. Questo è garantito dag art 92/94 Cost, che delineano i passaggi principali del processo di formazione. **Fase di nomina** - **Nomina PDC**: L'art 92, comma 2, stabilisce che il PDR nomina il PDC e, su sua proposta, i ministri. La nomina del PDC non è però libera, ma è guidata dal criterio della probabile fiducia: il PDR deve scegliere una figura in grado di ottenere la fiducia di entrambe le Camere. - **Consultazioni**: Per individuare la persona più adatta, il PDR avvia una serie di consultazioni con i leader delle forze politiche e altre personalità (ex presidenti della Repubblica e i presidenti delle Camere). Questi incontri sono informali e non seguono un protocollo fisso; la durata delle consultazioni può variare in base alla complessità della situazione politica. Con un sistema elettorale maggioritario, le consultazioni tendono ad essere più rapide, dato che spesso una coalizione maggioritaria è già delineata; con un sistema proporzionale, invece, le consultazioni possono durare settimane o mesi per ottenere un accordo stabile. Se il PDR non individua una maggioranza certa, può affidare un **mandato esplorativo** ai presidenti delle Camere per tentare di sbloccare la situazione. **Conferimento dell'incarico e formazione del governo** Una volta conclusa la fase delle consultazioni, il PDR affida l'incarico di formare il governo alla persona scelta, che accetta l'incarico con riserva. L'incaricato si confronta con le forze politiche per definire la compagine governativa, cioè i ministri e gli altri membri del governo. Quando l'incaricato forma il governo, si presenta nuovamente al PDR per sciogliere la riserva e accettare formalmente l'incarico. Il PDR non ha poteri di intervento diretto nella scelta dei ministri, ma può opporsi alla nomina di un ministro solo per motivazioni gravi e ben fondate. Dopo questa fase, il PDC e i ministri giurano davanti al Presidente della Repubblica, assumendo formalmente i rispettivi incarichi. La nomina è ufficializzata dall'articolo 1 della legge 400/1988, che prevede la **controfirma del PDC** sugli atti di nomina. **Entrata in carica e ordinaria amministrazione** Dopo il giuramento, il governo entra formalmente in carica ma non può ancora esercitare tutte le sue funzioni, poiché è subordinato alla fiducia delle Camere. Fino a quando la fiducia non è concessa, il governo si limita al **disbrigo degli affari correnti** (ordinaria amministrazione), cioè agli atti necessari per garantire la continuità dello Stato, evitando ogni decisione che implichi indirizzi politici. **Fiducia del Parlamento** Il governo deve presentarsi alle Camere entro dieci giorni dal giuramento per ottenere la fiducia. In questa fase: - Il **PDC presenta il programma di governo** a una delle due Camere e ne consegna una copia all'altra, dove verrà letta dal presidente della Camera. - Si apre un **dibattito parlamentare**, in cui i gruppi parlamentari espongono osservazioni e critiche sul programma di governo. Il PDC ha la possibilità di rispondere a tali osservazioni. - Successivamente si procede alla **dichiarazione di voto** da parte dei gruppi parlamentari. Per concedere la fiducia, è necessaria una **mozione di fiducia**, presentata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera. La mozione è motivata, seppur sinteticamente, con riferimento al programma esposto dal PDC. La votazione è **per appello nominale**, modalità imposta dalla Costituzione per dare visibilità e responsabilità ai voti espressi dai parlamentari. Ogni deputato e senatore pronuncia il proprio voto in modo pubblico, dichiarando "sì" (accordando la fiducia), "no" (negando la fiducia) o "mi astengo". La fiducia viene concessa con **maggioranza semplice** (metà +1 dei votanti), purché sia presente almeno la metà +1 dei componenti di ciascuna Camera. **Conclusione** Una volta ottenuta la fiducia, il governo assume pieni poteri, con una maggioranza che sostiene l'attuazione del programma di governo. Se in futuro il Parlamento decidesse di ritirare la fiducia, dovrebbe presentare e votare una **mozione di sfiducia**, che deve essere ben motivata e approvata con la stessa modalità dell'appello nominale. La crisi di governo in Italia rappresenta il momento in cui il governo cessa di esercitare le sue funzioni a causa della perdita del rapporto di fiducia con le camere. La durata di un governo è strettamente legata a tale rapporto: finché esso persiste, il governo rimane in carica; qualora la fiducia venga meno, il governo non può continuare ad operare. Esistono due principali tipologie di crisi di governo: la **crisi fisiologica** e la **crisi patologica**. 1. In una crisi fisiologica, il governo si mantiene fino alla conclusione naturale della legislatura. Al termine di quest\'ultima, il governo si dimette per consentire l'avvio del processo di formazione di un nuovo governo. È previsto un periodo di prorogatio, durante il quale il governo uscente continua a esercitare le sue funzioni fino al giuramento del nuovo esecutivo, garantendo così la continuità istituzionale. In Italia, i governi di legislatura completa sono stati rari: solo pochi sono rimasti in carica per l\'intero mandato parlamentare. 2. La crisi patologica si verifica invece durante il corso della legislatura, quando il rapporto di fiducia si interrompe prematuramente. Le dimissioni del Presidente del Consiglio (PDC) rappresentano il momento decisivo per l'innesco di una crisi di governo. Il PDC può rassegnare le dimissioni autonomamente, senza il consenso del Consiglio dei ministri, che viene informato ma non chiamato a deliberare. La minaccia di dimissioni può essere usata come strumento per consolidare l'unità della maggioranza. All\'interno della crisi patologica si distinguono ulteriormente due tipologie: **crisi parlamentari** e **crisi extraparlamentari**. **Crisi di Governo Parlamentari** Si verificano all\'interno del Parlamento attraverso gli strumenti del diritto parlamentare: 1. **Mozione di sfiducia**: Se approvata da almeno una delle camere, la mozione revoca formalmente la fiducia precedentemente accordata al governo. Essa deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della camera e deve riportare le motivazioni della sfiducia. La votazione avviene con appello nominale e scrutinio palese, per garantire la responsabilità individuale di ciascun parlamentare. 2. **Non approvazione di un provvedimento collegato alla questione di fiducia**: Se il governo pone la fiducia su un provvedimento e questo non viene approvato, il governo è obbligato a dimettersi. La questione di fiducia, disciplinata dai regolamenti parlamentari, è uno strumento consuetudinario che il governo utilizza per vincolare il Parlamento alla sua linea politica, evitando modifiche al provvedimento in questione. Questi eventi sono rari, poiché spesso il PDC preferisce dimettersi autonomamente piuttosto che affrontare una mozione di sfiducia che rappresenterebbe una pubblica sconfitta. **Crisi di Governo Extraparlamentari** In una crisi extraparlamentare, il PDC si dimette senza che vi sia stata una mozione di sfiducia. I motivi possono essere personali (come problemi di salute o indagini giudiziarie) o politici (perdita dell'appoggio implicito della maggioranza). Di fronte a una crisi extraparlamentare, il Presidente della Repubblica (PDR) può tentare di parlamentarizzare la crisi, chiedendo al PDC di presentarsi alle camere per verificare se abbia ancora il sostegno parlamentare. **Gestione della Crisi e Riapertura delle Consultazioni** Durante la fase di crisi, il governo dimissionario si limita al **disbrigo degli affari correnti**, ovvero agli atti necessari per la continuità dell'amministrazione e agli obblighi verso l'Unione Europea, senza intraprendere atti di indirizzo politico. Al PDR spetta la gestione della crisi: egli avvia consultazioni con le forze politiche per verificare se esiste una maggioranza parlamentare alternativa che possa formare un nuovo governo. Qualora ciò non fosse possibile, il PDR scioglie le camere e indice nuove elezioni. In Italia, non è prevista la revoca dei ministri da parte del PDC, ma il Parlamento può sfiduciare un singolo ministro tramite una **mozione di sfiducia individuale**, come avvenne con il caso Mancuso nel 1995, dove la Corte Costituzionale legittimò tale istituto, rendendolo parte della prassi ordinamentale. La **crisi di governo** riflette dunque la fragilità del rapporto di fiducia tra il governo e il Parlamento, in cui il PDC svolge un ruolo chiave nella tenuta politica della maggioranza. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA --------------------------- Il Presidente della Repubblica rappresenta il capo dello Stato italiano, che in virtù della forma repubblicana non viene eletto per via ereditaria, ma viene scelto dal Parlamento in seduta comune, con una funzione di garanzia piuttosto che di indirizzo politico diretto. Il PDR è escluso dall\'indirizzo politico, a differenza della figura del monarca nei sistemi monarchici dualistici. Il suo ruolo si configura piuttosto come un \"arbitro\" che garantisce il corretto svolgimento dei rapporti istituzionali e, se necessario, interviene per salvaguardare il rapporto di fiducia tra Parlamento e governo. **Poteri e Funzioni del Presidente della Repubblica** Il PDR esercita poteri \"a fisarmonica,\" ossia con un\'ampiezza che varia a seconda delle circostanze storiche e politiche. Sebbene il suo ruolo sia formalmente al di fuori dell'indirizzo politico, la nomina del Presidente del Consiglio (PDC) e la possibilità di sciogliere le Camere lo mettono in una posizione che indirettamente influisce sull\'indirizzo politico, richiedendo spesso un equilibrio di indipendenza e neutralità. Inoltre, il PDR gode di **irresponsabilità politica** per le proprie azioni. Tale irresponsabilità è garantita dall\'istituto della **controfirma ministeriale** (art. 89 Costituzione), che trasferisce la responsabilità degli atti presidenziali ai ministri competenti. La controfirma svolge due funzioni principali: 1. **Formale** o notarile: attribuisce validità giuridica all'atto presidenziale. 2. **Sostanziale**: trasferisce la responsabilità politica dell\'atto al governo. **Tipologie di Atti del Presidente della Repubblica** Gli atti presidenziali si suddividono in tre categorie principali, a seconda del loro carattere e del grado di partecipazione del PDR e del governo nella loro determinazione: 1. **Atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi**: Questi atti, pur emessi dal PDR, sono voluti e definiti nel contenuto dal governo (es. decreti-legge, decreti legislativi e nomine ministeriali). Qui la controfirma ha una funzione sostanziale, poiché il governo si assume la piena responsabilità dell\'atto. 2. **Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali**: In questo caso, il PDR determina autonomamente sia l'emissione sia il contenuto dell'atto, e il ruolo della controfirma è prevalentemente notarile. Questi atti includono la nomina dei giudici della Corte Costituzionale e dei senatori a vita, il rinvio delle leggi alle Camere e l\'istituto della grazia. Quest\'ultima, come stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2016, è un atto di natura presidenziale e umanitaria, a differenza dell\'amnistia e dell\'indulto, strumenti di politica criminale concessi dal Parlamento. 3. **Atti complessi, misti o duali**: In questa categoria rientrano gli atti che richiedono una volontà convergente tra PDR e governo, come la nomina del PDC (che può rifiutare l'incarico) e lo scioglimento delle Camere. Qui la controfirma ha una doppia valenza, confermando la convergenza di volontà e la responsabilità politica del governo. **Funzioni e Responsabilità del Presidente della Repubblica** Il PDR esercita **poteri di stimolo e di controllo** nei confronti dei principali organi costituzionali e del corretto svolgimento delle loro relazioni. Se il rapporto di fiducia tra Parlamento e governo si deteriora, il PDR può intervenire con **consultazioni** per agevolare la formazione di un nuovo governo o, in casi estremi, sciogliere le Camere e indire nuove elezioni. Durante le crisi extraparlamentari, inoltre, il PDR può invitare il PDC a passare per un voto di fiducia parlamentare prima di accettare le dimissioni, tentativo noto come \"parlamentarizzazione della crisi.\" In sintesi, il ruolo del Presidente della Repubblica in Italia si configura come un equilibrio tra **autorità rappresentativa** e **funzione arbitrale**, mantenendo una posizione di garanzia istituzionale e di stabilità democratica senza intrusione diretta nell\'indirizzo politico. SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE Il potere di scioglimento anticipato delle Camere è un atto complesso di natura \"mista,\" ossia derivante dalla collaborazione tra il Presidente della Repubblica (PDR) e il governo. Non si tratta dello scioglimento naturale al termine della legislatura quinquennale, che è un atto automatico, ma di uno scioglimento anticipato in circostanze eccezionali. Prima di procedere allo scioglimento, il PDR è tenuto a consultare i presidenti di entrambe le Camere: il loro parere è obbligatorio ma non vincolante, per cui il Presidente può discostarsene se lo ritiene opportuno. Inoltre, il PDR non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo coincidenza con gli ultimi sei mesi della legislatura. **Natura e Funzione del Potere di Scioglimento** In Italia, a differenza del sistema britannico dove lo scioglimento delle Camere è un appello al popolo su richiesta del governo, tale potere non può essere considerato governativo perché non può essere esercitato senza il previo coinvolgimento del PDR, che rappresenta una figura di garanzia e di imparzialità. Inoltre, il PDR può esercitare questo potere solo quando è dimostrato che una crisi di governo è irrisolvibile e che non esistono altre soluzioni per ristabilire il rapporto di fiducia parlamentare. Prima di procedere con lo scioglimento, il PDR deve verificare: - La rottura del rapporto di fiducia tra Parlamento e governo. - L'impossibilità di formare una nuova maggioranza all'interno delle Camere che possa sostenere un governo alternativo. **Lo Scioglimento Anticipato e la Discrezionalità del Presidente** Lo scioglimento anticipato è un potere con basso grado di discrezionalità per il PDR, che basa la propria decisione su valutazioni di fatto, come il numero di parlamentari a favore di un nuovo governo. Tuttavia, esistono rare situazioni in cui la discrezionalità del PDR si amplia. Un caso peculiare è stato lo scioglimento delle Camere del 1993, deciso dal Presidente Scalfaro in un contesto di profonda crisi di rappresentatività dovuta allo scandalo di Tangentopoli. In quel caso, Scalfaro ritenne che il Parlamento non rappresentasse più il corpo elettorale, e tale scioglimento fu considerato un atto ad alto grado di discrezionalità. **Atti del Presidente Esenti da Controfirma e Responsabilità del PDR** Alcuni atti del PDR non richiedono controfirma ministeriale, come le dimissioni del Presidente stesso o le esternazioni atipiche prive di contenuto politico, nonché gli atti emessi in qualità di presidente di altri organi, come il Consiglio Superiore della Magistratura. La controfirma è normalmente uno strumento che garantisce l'irresponsabilità politica del PDR, in quanto trasferisce la responsabilità dell'atto al ministro competente. Tuttavia, il PDR risponde penalmente per reati personali e per due reati collegati alla sua funzione presidenziale: alto tradimento e attentato alla Costituzione. - Alto tradimento: consiste in un accordo con una potenza straniera che minaccia l'integrità dello Stato. - Attentato alla Costituzione: comprende atti che violano il giuramento di fedeltà alla Costituzione e mirano a sovvertire l\'ordine costituzionale. **Procedimento di Stato d'Accusa** Qualora il PDR fosse accusato di alto tradimento o attentato alla Costituzione, si avvia la procedura di messa in stato d\'accusa: - Prima fase: Il Parlamento in seduta comune decide con maggioranza assoluta di porre il PDR in stato d'accusa, basandosi su una relazione formulata da un comitato bicamerale di indagine. - Processo presso la Corte Costituzionale: La Corte, integrata da giudici popolari, giudica il caso, e il PDR ha diritto a un difensore. La sentenza può portare all'assoluzione o, in caso di condanna, alla destituzione del PDR, oltre alle sanzioni penali e civili previste. La sentenza non è impugnabile, ma può essere sottoposta a revisione nel caso emergano nuove prove. In passato non vi sono stati casi di condanna in stato d'accusa; il Presidente Leone, ad esempio, preferì rassegnare le dimissioni per ragioni di opportunità. - GIUSTIZIA COSTITUZIONALE ------------------------ La giustizia costituzionale è uno degli strumenti principali per garantire il rispetto della Costituzione e la supremazia delle sue norme all\'interno dell\'ordinamento giuridico di uno Stato. Si basa su due strumenti chiave: il procedimento aggravato di revisione costituzionale, previsto dall\'art. 138 della Costituzione italiana, e la giustizia costituzionale stessa, che consente di risolvere le controversie sulla legittimità costituzionale delle leggi e delle attribuzioni di competenza tra gli organi costituzionali. **Origine e sviluppo della giustizia costituzionale** 1. - - 2. - - 3. - - 1. **Giudizio di legittimità costituzionale** delle leggi e degli atti aventi forza di legge statali e regionali. 2. **Giudizio sui conflitti di attribuzione** tra poteri dello Stato e tra Stato e Regioni. 3. **Giudizio sul Presidente della Repubblica** per alto tradimento o attentato alla Costituzione. 4. **Giudizio sull\'ammissibilità dei referendum abrogativi**. - **Rilevanza**: la risoluzione della questione deve essere necessaria per definire la controversia. - **Non manifesta infondatezza**: la questione non deve apparire chiaramente priva di fondamento. **Conclusione** ##### **OGGETTO** ##### L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, in base all'articolo 134 della Costituzione, comprende solo le fonti di rango primario, quali leggi ordinarie e costituzionali sia statali sia regionali. Sono escluse le fonti di rango secondario (come i regolamenti governativi), poiché subordinati alla legge in base al principio di legalità costituzionale. ##### Nel caso in cui un regolamento governativo risulti non conforme alla Costituzione, si possono distinguere due ipotesi: 1. ##### **Conformità del regolamento alla legge, ma non alla Costituzione**: in questo caso, è la legge che disciplina il regolamento a dover essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, con possibile annullamento anche del regolamento. 2. ##### **Non conformità del regolamento alla legge stessa**: qui si agisce tramite il giudice ordinario o amministrativo che può disapplicare o annullare il regolamento per contrasto con la legge. ##### Inoltre, non sono sindacabili dalla Corte costituzionale le consuetudini, le fonti dell'Unione Europea con efficacia diretta (come i regolamenti e le direttive), e i regolamenti parlamentari, per il principio di autonomia delle Camere. ##### Un'eccezione importante riguarda i **controlimiti**, principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, per cui la Corte costituzionale si riserva di sindacare atti dell'UE che minaccino i diritti fondamentali della persona, pur non essendo mai accaduto nella pratica. ##### **Fonti di Rango Primario e Sindacabilità** ##### Oltre alle leggi statali e regionali, sono assoggettabili al giudizio costituzionale anche le leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Queste ultime sono espressione di un potere costituito e, sebbene adottate con procedimenti aggravati, devono rispettare la Costituzione. Sono quindi sindacabili sia dal punto di vista formale, per eventuali irregolarità procedurali, sia da quello sostanziale, qualora contrastino con i principi supremi dell'ordinamento. ##### Anche i decreti-legge e i decreti legislativi sono sindacabili in quanto fonti di rango primario. In particolare: - ##### **Decreti-legge**: per lungo tempo si è ritenuto che la loro conversione in legge sanasse eventuali vizi originari, ma dal 1995 la Corte costituzionale ha cambiato orientamento, riconoscendo la possibilità di sindacare i presupposti originari anche nella legge di conversione. - ##### **Decreti legislativi**: sono sindacabili se eccedono i limiti stabiliti dalla legge di delegazione (eccesso di delega), con riferimento alla conformità ai principi contenuti in essa. ##### **Parametro del Giudizio di Legittimità Costituzionale** ##### Il parametro è generalmente costituito da disposizioni costituzionali che si ritengono violate. In alcuni casi, però, il parametro può essere una norma di rango primario che ha valore interposto, ossia richiamata indirettamente dalla Costituzione. Un esempio è l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, che stabilisce che le leggi regionali nelle materie di competenza concorrente devono rispettare i principi fondamentali definiti dalla legislazione statale. Un altro caso sono i trattati internazionali, che devono essere rispettati dalle leggi nazionali e regionali ai sensi del primo comma dell'articolo 117. ##### **Tipologie di Vizi di Legittimità Costituzionale** ##### La Corte costituzionale può rilevare tre tipi di vizi: 1. ##### **Vizi di forma**: riguardano violazioni delle norme procedurali nella formazione dell'atto normativo. 2. ##### **Vizi di incompetenza**: si verificano quando un atto normativo è adottato da un organo non competente, come nel caso di leggi statali che invadono competenze regionali o viceversa. 3. ##### **Vizi di sostanza**: derivano da un contrasto tra il contenuto dell'atto e una o più disposizioni costituzionali. ##### In conclusione, il giudizio di legittimità costituzionale in Italia è un processo complesso che si fonda su una serie di principi volti a garantire la conformità degli atti normativi alla Costituzione. Soltanto le fonti di rango primario possono essere oggetto di sindacato costituzionale, mentre la verifica dei vizi formali, di incompetenza e sostanziali costituisce la struttura attraverso cui la Corte costituzionale esercita il suo ruolo di tutela dell'ordinamento. ##### ##### ##### ##### ##### ##### **LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE** Le sentenze della Corte costituzionale italiana si possono suddividere principalmente in due grandi categorie: **sentenze processuali** e **sentenze di merito**. **Sentenze processuali** Queste sentenze non esaminano il merito della questione di legittimità costituzionale. La Corte decide di non entrare nel merito quando, ad esempio, manca un presupposto essenziale per valutare la questione. Un esempio tipico è una **sentenza di difetto di rilevanza**, in cui la Corte stabilisce che la questione non è rilevante per il caso specifico (giudizio a quo) e quindi non procede con la valutazione di costituzionalità. In questo caso, il processo in cui la questione è stata sollevata prosegue, ma senza una decisione nel merito sulla costituzionalità della norma. **Sentenze di merito** La Corte affronta il merito della questione, valutandone la fondatezza. Le sentenze di merito si distinguono in base al **risultato** (esito del giudizio), al **percorso interpretativo** usato dalla Corte e alla **tecnica di incisione** applicata sulla disposizione impugnata. 1. **Esito del giudizio**: si possono avere sentenze di accoglimento (che dichiarano la questione fondata) o di rigetto (che dichiarano la questione infondata). 2. **Percorso interpretativo**: le **sentenze interpretative** possono essere sia di accoglimento che di rigetto, a seconda che la Corte interpreti la disposizione in modo da risultare compatibile o incompatibile con la Costituzione. 3. **Tecnica di incisione**: nelle **sentenze manipolative**, la Corte modifica, integra o parzialmente annulla le disposizioni impugnate per renderle compatibili con la Costituzione. **Sentenze di accoglimento** Con queste sentenze, la Corte dichiara la disposizione impugnata costituzionalmente illegittima. La **dichiarazione di illegittimità costituzionale** ha effetto **erga omnes** (si applica a tutti), impedendo ulteriori applicazioni della norma in questione. L'efficacia è **retroattiva** (ex tunc), il che significa che la norma incostituzionale non può essere applicata nemmeno a situazioni verificatesi prima della sentenza. Tuttavia, questa retroattività non riguarda: - Sentenze passate in giudicato - Diritti prescritti - Esercizi decaduti di un potere legale Queste limitazioni proteggono il **principio di certezza del diritto**. Un'eccezione alla non applicabilità retroattiva è il **giudicato penale**: la Corte può dichiarare nullo il giudicato e rimettere in libertà chi è stato condannato in base a una norma successivamente dichiarata illegittima, applicando il principio del **favor libertatis**. Negli ultimi anni, la Corte ha modulato l'efficacia temporale delle sentenze di accoglimento, stabilendo talvolta un effetto **pro-futuro** (solo per il futuro) per evitare un impatto eccessivo sul bilancio dello Stato. Questo bilanciamento avviene per garantire i principi costituzionali di equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito pubblico. **Sentenze di rigetto** Le sentenze di rigetto dichiarano infondata la questione di legittimità costituzionale, con **efficacia inter partes** (valida solo per le parti del giudizio a quo). La disposizione impugnata rimane applicabile, e non è possibile riproporre la stessa questione nello stesso grado di giudizio. Tuttavia, la Corte non dichiara la disposizione legittima in senso assoluto, ma solo nei termini della questione prospettata; dunque, potrebbe essere dichiarata incostituzionale in un contesto diverso. **Sentenze interpretative** Le **sentenze interpretative** riconoscono che una stessa disposizione può dar luogo a diverse norme in base all'interpretazione. Esistono due tipi principali: - **Sentenze interpretative di accoglimento**: la Corte dichiara illegittima la disposizione interpretata in modo specifico, evidenziando l'interpretazione non conforme alla Costituzione. - **Sentenze interpretative di rigetto**: la Corte rigetta la questione perché interpreta la disposizione in modo conforme alla Costituzione, evitando l'interpretazione contraria. **Conclusioni** Queste diverse tipologie di sentenze consentono alla Corte di garantire il rispetto della Costituzione senza alterare la certezza del diritto. La Corte può intervenire efficacemente sulle disposizioni ritenute incostituzionali, salvaguardando al contempo i diritti acquisiti e la stabilità giuridica.

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