Lezione 38 (Il figlio nato fuori dal matrimonio) - PDF
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These notes summarize the acquisition of legal status for children born outside of marriage in Italian law. It details the recognition process, highlighting rights and responsibilities of parents and children. The document also outlines the relevant articles of the Italian Civil Code related to this topic.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 38 Titolo: Il figlio nato fuori dal matrimonio IL FIGL...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 38 Titolo: Il figlio nato fuori dal matrimonio IL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO L’acquisizione dello status di figlio nel caso di nascita al di fuori del matrimonio è subordinato al riconoscimento, all’atto cioè con il quale una persona dichiara di essere genitore naturale di un determinato soggetto. Il riconoscimento è un atto unilaterale spontaneo e irrevocabile del genitore in forza del quale un soggetto dichiara di essere madre o padre del nato Il riconoscimento costituisce una facoltà e non un obbligo per il genitore peraltro, al mancato riconoscimento consegue la possibilità di esperire la dichiarazione giudiziale di genitorialità. Pertanto il genitore che decide di non riconoscere il figlio potrebbe comunque vedersi chiamare in giudizio per essere dichiarato giudizialmente genitore. Inoltre la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza di un illecito endofamiliare nel comportamento del genitore che, consapevole del rapporto di genitorialità, non riconosce il figlio condannandolo a risarcire il danno per mancato riconoscimento (Cass 22496 del 2021). Ai sensi dell’art 250 cod civ il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, dalla madre e dal padre, anche se uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Anche questa norma ha subito rilevanti modifiche in seguito alla riforma della filiazione. FORMA DEL RICONOSCIMENTO art 254 cod civ Il riconoscimento può essere fatto: nell'atto di nascita, con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile, in un atto pubblico, in un testamento, qualunque sia la forma di questo. EFFETTI. Ai sensi dell’art 258 cod civ, così come risulta in seguito alle modifiche di cui alla riforma della filiazione, il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. Il riconoscimento pertanto non produce effetti rispetto all’altro genitore ma lega il riconosciuto ai parenti e perciò alla famiglia del genitore che effettua il riconoscimento: nonni, zii, fratelli ecc (Si vedano lezioni precedenti). 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 38 Titolo: Il figlio nato fuori dal matrimonio CHI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO Riconoscibile è il figlio adulterino cioè nato da un genitore coniugato con persona diversa dall’altro genitore. La Legge 219 del 2012, inoltre dopo un acceso dibattito, ha fatto finalmente cadere il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi. Si tratta di figli nati dall’unione di parenti, anche soltanto naturali in linea retta all’infinito o in linea collaterale fino al secondo grado, nonché da affini in linea retta. In parole povere si tratta di soggetti nati dall’unione tra genitore e figlio, nonno e nipote, fratello e sorella, suocera e genero, suocero e nuora. Il divieto si fondava, oltre che su motivi eugenetici, anche sulla riprovazione sociale dell’incesto, testimoniata altresì dalla previsione penale dell’art 564 cp, norma che sanziona non l’atto incestuoso in sé ma il pubblico scandalo che ne deriva. La dottrina ha sempre fatto notare come il divieto di riconoscere i figli nati da incesto costituisse una discriminazione di dubbia costituzionalità in quanto l’art 30 Cost. assicura ogni tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori dal matrimonio senza operare tra questi alcuna differenziazione. Pur essendo inoltre una conseguenza di un atto riprovevole, penalmente sanzionato in quanto contrario alla moralità pubblica, al buon costume e all’ordine delle famiglie, il divieto di riconoscimento comportava effetti negativi per i figli, certo non colpevoli delle condotte dei genitori. Con la riforma del 2012 il riconoscimento dei figli incestuosi diviene sempre possibile, previa autorizzazione del tribunale. Ai sensi della nuova disposizione il giudice deve basare il suo giudizio sull’interesse del figlio e sulla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Non si ha più dunque una valutazione sulla sussistenza o meno della colpa del genitore, ma una valutazione limitata al minore e a quale possa essere la migliore situazione per lui. Il termine incestuosi è stato infine eliminato anche nell’ordinamento dello stato civile, DPR 396 del 2000, e sostituito con l’espressione nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile (DPR 26 del 2015). Ai sensi dell’art 253 cod civ in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova. La norma si pone a tutela della certezza dei rapporti giuridici. REQUISITI PER EFFETTUARE IL RICONOSCIMENTO Il riconoscimento può essere effettuato solo dal genitore che abbia compiuto i 16 anni. Se il genitore non ha ancora raggiunto i 16 anni il riconoscimento può essere fatto previa autorizzazione giudiziale, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio. Nel caso di genitore che non ha compiuto i 16 anni per evitare che il figlio sia dichiarato adottabile la legge stabilisce che la procedura sia rinviata anche d'ufficio sino al compimento del 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 38 Titolo: Il figlio nato fuori dal matrimonio sedicesimo anno di età del genitore a patto che nel frattempo il bambino sia assistito dal genitore stesso o dai suoi parenti in modo conveniente (art 11 L 183 del 1984). IL SECONDO O TARDIVO RICONOSCIMENTO Il figlio potrebbe alla nascita: essere riconosciuto contestualmente da entrambi i genitori, non essere riconosciuto da nessuno e allora si aprono le porte dell’adozione, essere riconosciuto da uno solo dei due genitori. In questo caso il genitore che non ha riconosciuto il figlio alla nascita potrebbe decidere in un secondo momento di assumere la veste genitoriale. Il secondo riconoscimento è subordinato (art 250 cod civ ) all’assenso del figlio se ha già compiuto i 14 anni, al consenso dell’altro genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento se il figlio non ha compiuto i 14 anni. La legge stabilisce che il figlio che ha raggiunto i 14 anni deve prestare il suo assenso al riconoscimento tardivo. Qualora invece il figlio non ha raggiunto tale età per cui si suppone non è in grado di comprendere in pieno il significato dell’istituto, il secondo riconoscimento è subordinato al consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio. L’art 250 cod civ prevede comunque, che il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del minore. In caso di opposizione sarà il giudice a decidere. In particolare si prevede che a fronte del rifiuto del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio al riconoscimento da parte dell’altro, quest’ultimo può rivolgersi al tribunale del luogo di residenza abituale del minore. Il procedimento segue le norme delineate dal nuovo rito unitario (D Lgs 149 del 2022); il giudice può adottare, in ogni momento e dunque anche prima della decisione sullo status, i provvedimenti ritenuti opportuni per instaurare la relazione tra il figlio colui che ha richiesto il riconoscimento sempre che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. È previsto altresì l’ascolto del minore senza limiti di età. Si rileva inoltre che la sentenza, che tiene luogo del consenso mancante, può decidere anche sulla regolamentazione dell’affidamento e sul mantenimento del figlio. Il giudice quindi, nel caso in cui il genitore esercente la potestà si opponga al secondo e, la maggior parte delle volte tardivo riconoscimento, è incaricato di accertare se quest'ulteriore riconoscimento corrisponda all'interesse del minore. Sull’espressione interesse del minore la giurisprudenza si è divisa in due contrapposti orientamenti. Un primo orientamento, più recente e maggioritario, parte dalla considerazione dell'esistenza di un diritto soggettivo primario della personalità al riconoscimento della genitorialità, diritto che trova le 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 38 Titolo: Il figlio nato fuori dal matrimonio sue basi costituzionali nell'art 30 Cost. Nemmeno dunque, secondo quest'orientamento, una condotta del genitore non esente da censure, a meno che non arrivi addirittura a giustificare la decadenza dalla potestà, o un totale disinteressamento o anche addirittura il non volersi occupare in futuro del figlio, possono escludere l'interesse del minore al secondo riconoscimento. L'assenza infatti di specifici benefici non può essere d'ostacolo, sostiene la Cassazione, all'esercizio del diritto del secondo genitore ad affermare la propria genitorialità. In quest’ordine di idee si afferma che l'interesse del minore al riconoscimento da parte del genitore naturale si presume, incombendo, pertanto, sull'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento e che intenda opporsi al secondo riconoscimento provare l'esistenza di circostanze eccezionali tali da comportare, ove il secondo riconoscimento venga effettuato, un serio pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore. Il secondo riconoscimento pertanto risponde, secondo tale giurisprudenza, all'interesse del minore, proprio perché realizza comunque l'ampliamento della sfera affettiva, sociale ed economica di quest'ultimo, mentre solo in via di eccezione, tale interesse può essere negato (per tutte Cass 27 maggio 2008, n 13830). L'altro orientamento, ritiene al contrario che sia più vicino alla lettera della norma, valutare in concreto la sussistenza dell'interesse del minore con riferimento in particolare alle sue esigenze materiali, morali e psicologiche anche correlate all'età, alla sua attuale condizione e a quella in cui lo stesso verrebbe a trovarsi dopo il secondo riconoscimento. In particolare, seguendo tale linea interpretativa, la Cassazione ha sostenuto che la valutazione degli effetti positivi, che in via normale si producono a favore del minore con il secondo riconoscimento sia per la contemporanea presenza della figura materna e di quella paterna, sia per i diritti relativi all'educazione, istruzione e mantenimento, non può essere da sola sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'istanza del genitore. Il vantaggio del minore invece va accertato, non in via presuntiva, ma in concreto, attraverso una completa valutazione dei suoi interessi e alla luce delle ragioni addotte dall'altro coniuge per negare il consenso, tenendo presente la necessità di evitare turbamenti e conflittualità psicologiche, pregiudizievoli all'armonioso sviluppo della personalità del minore. Figlio che quasi raggiunto i 14 anni Tra le altre questioni sulle quali è intervenuta la giurisprudenza si evidenzia inoltre la problematica connessa alla posizione del figlio che ha quasi compiuto i quattordici anni o che li compia nel corso del giudizio, nonché la tematica della rilevanza dell'ascolto del minore. In particolare si sottolinea che secondo la giurisprudenza il minore che ha raggiunto un’età in cui viene considerato capace di discernimento deve essere obbligatoriamente sentito, salvo che ne sia incapace per età o per altre ragioni che il giudice di merito deve indicare in motivazione. Anche su questa tematica comunque è intervenuta la citata riforma della filiazione stabilendo che in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano il minore che ha compiuto i dodici anni, ed anche prima ove capace di discernimento, deve essere ascoltato (art 315 cod civ ). IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI VERIDICITA’ il riconoscimento può essere impugnato qualora non corrisponda al vero (art 263 c c) dall'autore del riconoscimento 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 38 Titolo: Il figlio nato fuori dal matrimonio da colui che è stato riconosciuto da chiunque vi abbia interesse L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio. 5 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 38 Titolo: Il figlio nato fuori dal matrimonio DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ La legge attribuisce al figlio la possibilità di far accertare il rapporto di filiazione e acquisire lo status di figlio nato fuori dal matrimonio anche nel caso in cui i genitori non provvedano al riconoscimento. A tal fine l’art 269 cod civ disciplina l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. L'azione è esperibile nei casi in cui è ammesso il riconoscimento quindi anche nel caso di figlio nato da genitori tra i quali esiste un legame di parentela o affinità non dispensabile (incestuosi) previa autorizzazione giudiziale. Non può essere invece esercitata quando si pone in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova in questo caso è necessario che venga prima esercitata l'azione di disconoscimento della paternità o l’impugnazione del riconoscimento per il figlio nato fuori dal matrimonio. Evoluzione Prima della riforma del 1975 detta azione era considerata un rimedio eccezionale e il suo esercizio era soggetto a numerosi limiti. Se infatti l’azione, volta ad accertare la maternità era liberamente ammessa, quella volta a dichiarare la paternità era ammessa solo in pochi e tassativi casi. Fino al 2006 inoltre l’azione era subordinata all’esito positivo di un preventivo giudizio di ammissibilità, volto ad accertare la sussistenza delle circostanze che rendono giustificata l’azione. La funzione di tale fase preliminare non era quella di accertare la paternità o maternità naturale, ma solo quella di riscontrare un fumus bonis iuris circa la sua esistenza con riferimento alle circostanze dedotte e di proteggere il convenuto da iniziative temerarie e vessatorie. La Corte Costituzionale con sentenza 50 del 2006 aveva dichiarato incostituzionale la norma. Oggi invece l’azione, senza più differenze tra padre e madre, viene generalmente ammessa in quanto viene reputata una normale esplicazione del diritto del figlio all’accertamento dello status che afferma di avere. I progressi scientifici L’azione, poco usata in passato, anche a causa dei tempi lunghi e delle difficoltà probatorie, si ritrova invece attualmente frequentemente nei provvedimenti giurisdizionali. Decisivi in tal senso sono stati i progressi della scienza biomedica che, attraverso le prove genetiche ed ematologiche, è in grado di accertare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione. Anche la giurisprudenza ha dato un decisivo impulso all’azione. Ha innanzitutto infatti ritenuto ammissibile il ricorso alle prove ematologiche e genetiche pur in assenza di altri mezzi di prova. Orientamento consolidato della giurisprudenza inoltre considera il rifiuto ingiustificato del presunto 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 38 Titolo: Il figlio nato fuori dal matrimonio padre di sottoporsi agli esami ematologici, come indizio che, se accompagnato da altri elementi, ai sensi dell’art 116 cod proc civ, può concorrere alla formazione del convincimento del giudice. Legittimazione attiva L'azione può essere promossa (art 270 cod civ) dal figlio nel qual caso l'azione è imprescrittibile. nell’interesse del figlio dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale se il figlio è minore. L'esercizio dell'azione richiede il consenso del minore che ha compiuto gli anni 14. dal tutore se il figlio è interdetto dagli eredi del figlio entro due anni dalla sua morte. Legittimazione passiva L’azione è esperibile sia nei confronti del presunto padre che della presunta madre o in mancanza nei confronti degli eredi. In realtà peraltro nel caso della madre se la donna al momento del parto ha dichiarato di non volere essere nominata la sua volontà deve essere rispettata e deve prevalere (si veda più ampiamente nelle lezioni successive). La prova per accertare la maternità o la paternità Ai sensi dell’art 241 cod civ quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo. Fermo dunque che l’atto di nascita e il possesso di stato restano le principali prove della filiazione quando questi mancano si possono utilizzare liberamente ulteriori mezzi di prova. In precedenza in tale ipotesi erano ammesse, con varie limitazioni, prove testimoniali, In relazione alla presunta madre la legge precisa che riguardo all’accertamento della maternità è sufficiente dimostrare l’identità di colui che fu partorito e di chi propone l’azione giudiziale. Non sono inoltre sufficienti le dichiarazioni della madre, né le prove dell’esistenza di rapporti tra questa e il presunto padre al tempo del concepimento. Questi elementi, come anche una stabile convivenza, sussistente al tempo del concepimento, tra la madre e il presunto padre possono essere meri indizi liberamente valutabili dal giudice. Allo stesso modo la mancata convivenza tra i due non può essere considerata di per sé idonea ad escludere che gli stessi abbiano avuto rapporti sessuali all’epoca del concepimento. Il giudice può comunque fondare il suo convincimento su elementi indiretti e indiziari. La prova ematologica e genetica L’alta attendibilità raggiunta dalla consulenza tecnica ematologica e genetica ha comportato un suo largo utilizzo nei procedimenti di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 38 Titolo: Il figlio nato fuori dal matrimonio Il livello delle prove ematologiche infatti ha oggi raggiunto un’affidabilità che di molto si avvicina al cento per cento. Si parla del 99,9 % in relazione alla certezza della sussistenza del rapporto di filiazione, mentre in relazione al disconoscimento di paternità l’esclusione del rapporto arriva a una certezza assoluta. Per tali ragioni il rifiuto di sottoporsi agli esami viene interpretato quasi come un’ammissione della paternità. Problematica è stata a lungo la questione se tali esami potessero essere ammessi solo dopo aver raggiunto la prova della relazione tra il presunto padre e la madre. In proposito la giurisprudenza specifica che l'ammissione degli accertamenti immuno ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art 269, comma 2, cod civ, non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status. È comunque bene precisare che è rimesso alla valutazione del giudice di merito decidere se far ricorso alle indagini ematologiche e genetiche per confermare gli elementi già acquisiti attraverso il normale sistema probatorio o se invece prescindere ove esistano elementi sufficienti a fondare il suo convincimento. Peraltro il giudice di merito che ritenga di non disporre la consulenza tecnica ematologica, deve adeguatamente motivare sul punto la propria decisione Discussa è la possibilità di esumare la salma del presunto padre per esperire accertamenti ematologi o genetici nel caso di opposizione degli eredi. Effetti della dichiarazione giudiziale La sentenza conclusiva del giudizio, che dichiara la paternità o la maternità naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento ed instaura un rapporto di filiazione con la conseguenza che sorgono a carico del genitore tutti i doveri e diritti che la legge stabilisce nei confronti della prole (art 277 cod civ). Con la sentenza il giudice può dare quei provvedimenti che ritiene opportuni per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e la tutela degli interessi del figlio. Gli effetti della sentenza si producono retroattivamente dal momento della nascita del figlio L’obbligazione decorre dalla data della nascita e la stessa decorrenza ha l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia provveduto integralmente al mantenimento del figlio. Pertanto il genitore che ha effettuato un riconoscimento successivo o che è stato dichiarato giudizialmente genitore sarà obbligato nei confronti di quello che fino a quel momento ha provveduto da solo al minore a risarcire quanto avrebbe dovuto dare nel corso degli anni. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 38 Titolo: Il figlio nato fuori dal matrimonio IL CASO Riconoscimento tardivo del figlio naturale nato fuori dal matrimonio e sospensione del procedimento per la dichiarazione di adottabilità LA MASSIMA Corte di Cassazione, sez VI Civile 1, ordinanza 11 giugno 2020, n 11208 Ove al Tribunale ordinario sia richiesto di pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso dell'altro genitore al riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, in pendenza di procedura di adottabilità, nel corso del quale sia stata erroneamente dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione del genitore che ha richiesto il riconoscimento dello status il medesimo provvedimento non può essere adottato dal Tribunale ordinario in attesa che divengano definitive le statuizioni del Tribunale per i minorenni, tenuto conto che non ricorre l'ipotesi di sospensione ex lege prevista dall'art 11 Legge n 184 del 1983 relativa alla dichiarazione giudiziale di maternità e paternità. La vicenda La vicenda ha per protagoniste due bambine riconosciute alla nascita solo dalla madre. Le piccole, in seguito alla sospensione dalla responsabilità genitoriale della donna, venivano collocate presso una comunità con affidamento ai servizi sociali in attesa dell’individuazione di una famiglia affidataria. Nel frattempo, nel dicembre 2017, il padre delle bambine, arrivato in Italia, una volta richiesto lo status di rifugiato adiva con ricorso ex art 250 cod civ l’autorità ordinaria per ottenere sentenza che tenesse luogo del consenso mancato al riconoscimento delle minori. L’uomo presentava altresì di fronte al Tribunale per i minorenni, dove era radicato il giudizio per la dichiarazione d’adottabilità delle figlie, istanza di sospensione del procedimento stesso, in attesa della definizione di quello finalizzato al riconoscimento (ex art 11 Legge 184 del 1983). Il Tribunale per i minorenni peraltro, respinta l’istanza, emanava nel luglio 2018 la dichiarazione di adottabilità delle minori. Il Tribunale ordinario, a sua volta, rilevato che il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità delle bambine, disponendone così l’affido preadottivo, sospendeva il giudizio. L’uomo ricorreva allora in Cassazione per regolamento necessario di competenza ex art 42 cod proc civ lamentando il fatto che il Tribunale ordinario, decidendo sulla sospensione ex art 11 cit., non avrebbe tenuto conto della circostanza che la sentenza di adottabilità era stata emessa dal Tribunale per i minorenni successivamente al deposito del ricorso ex art 250 cod civ. La Cassazione, con l’ordinanza in esame, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del procedimento davanti al Tribunale ordinario. La questione Il caso concerne l’applicazione dell’art 11 della Legge 184 del 1983, ultimo comma, secondo il quale in particolare una volta intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. La disposizione prevede inoltre che il giudizio per la 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 38 Titolo: Il figlio nato fuori dal matrimonio dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva. Nella specie la questione si concentra sulla possibilità, che deriverebbe da tale disposizione, per il giudice cui è stato richiesta ex art 250, comma 4 cod civ sentenza che tenga luogo del consenso al secondo riconoscimento di sospendere detto giudizio in conseguenza della pronunciata dichiarazione di adottabilità del minore. Le soluzioni giuridiche Con il provvedimento in oggetto la Corte accoglie il ricorso soffermandosi in particolare sull’art 11 della legge sull’adozione e sulla sua funzione. In proposito i giudici di legittimità precisano che la norma da una parte sancisce l’inefficacia del riconoscimento ex art 250 cod civ una volta che sia intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo, dall’altra prevede la sospensione ope legis del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità e la sua estinzione ove lo stesso segua alla pronuncia di adozione divenuta definitiva. Si tratta infatti di una disposizione finalizzata, a garantire stabilità all’adozione e a proteggere la genitorialità. Una volta intervenuta la pronuncia di adottabilità del minore e l'affidamento preadottivo il riconoscimento è privo di efficacia e il giudizio di dichiarazione di paternità e maternità è sospeso di diritto. Come autorevolmente evidenziato dalla dottrina si vogliono in tal modo evitare tardive e spesso traumatiche intromissioni del genitore naturale (Dogliotti, Astigiano, il procedimento di adottabilità. Famiglia e diritto, 3 del 2014). D’altro canto però la legge prevede che finché il giudizio per l’accertamento dello stato di abbandono è in corso il genitore biologico può ripensarci e ciò in forza dell'articolo 30 della Costituzione che al solo fatto della procreazione collega il diritto dovere di mantenere istruire ed educare i figli. L’adozione è infatti un’estrema ratio: un provvedimento talmente drastico come la dichiarazione di adottabilità del minore, che comporta la rescissione del legame genitore-figlio, può essere emanato, solamente in presenza di una accertata e irreparabile situazione di abbandono, individuata dall'art 8 della Legge 184 del 1983 nella privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e parenti tenuti a provvedervi. Al genitore biologico è così concessa la possibilità di inoltrare istanza di sospensione del procedimento d’adottabilità per provvedere al riconoscimento, com’è accaduto nella specie. L’art 11, invocato dal ricorrente, è espressamente dettato, precisa la Cassazione, per disciplinare i rapporti tra il giudizio sulla dichiarazione di adottabilità del minore e quello avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità e non prevede invece, la differente ipotesi del procedimento di cui all’art 250 cod civ , comma 4, diretto a conseguire una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio minore al riconoscimento da parte dell’altro. In questo contesto i giudici precisano che il Tribunale per i Minorenni è competente a decidere sull’istanza di sospensione del giudizio sulla dichiarazione di adottabilità, a fronte della richiesta da parte del genitore biologico di un termine per la proposizione del giudizio di riconoscimento della paternità o maternità naturale soprattutto nel caso in cui tale giudizio sia già iniziato. D’altro canto, evidenzia la Cassazione, il Tribunale ordinario, là dove venga investito della cognizione della domanda volta ad ottenere una sentenza che tenga luogo del consenso mancato dell’altro genitore al riconoscimento, non può adottare alcun provvedimento di sospensione. La 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 38 Titolo: Il figlio nato fuori dal matrimonio sospensione prevista dall’art 11 infatti riguarda esclusivamente il procedimento volto alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale e non invece il giudizio finalizzato ad ottenere il consenso mancante per il riconoscimento ex art 250 cod civ. In conclusione dunque la Corte cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio di fronte al Tribunale ordinario perché prosegua ex art 250, comma 4 cod civ. Caso tratto da: Giuffrè, il familiarista, 5 ottobre 2020, giurisprudenza commentata Autore: Galluzzo Sabina Anna Rita Riconoscimento tardivo del figlio naturale nato fuori dal matrimonio e sospensione del procedimento per la dichiarazione di adottabilità 3