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Riassunto Manuale Di Diritto Di Famiglia E Minorile (1) riassuno vero.pdf

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RIASSUNTO MANUALE DI DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE specialisca al ne dell’inserimento del suo nominavo nelle liste delle difese d’ucio e con la partecipazione dei SS del Ministero della Giuszia). Il minore viene poi interrogato sul reato e in seguito è sent...

RIASSUNTO MANUALE DI DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE specialisca al ne dell’inserimento del suo nominavo nelle liste delle difese d’ucio e con la partecipazione dei SS del Ministero della Giuszia). Il minore viene poi interrogato sul reato e in seguito è sento circa le sue condizioni di vita, informazioni che vengono raccolte anche dai SS, in genere presen all’udienza per essere a loro volta sen direamente, in presenza o meno del minore che può essere allontanato in tale fase secondo le ipotesi (art.31). CAP 2 MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE INCAPACI (pag 17) 1. La capacità giuridica Il nostro codice civile si apre con un arcolo importante ritenuto il fondamento dell’intera successiva disciplina contenuta nel primo libro, ovvero: “La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diri che la Legge riconosce a favore del concepito sono subordina all’evento della nascita” (art.1) Il legislatore non fornisce alcuna denizione del conceo di capacità giuridica, ma si limita a precisare qual è il momento di acquisizione. Nonostante ciò per capacità giuridica si indica l’idoneità ad essere tolari di diri e di doveri, cioè ad essere sogge dell’ordinamento giuridico. A parre dal momento della nascita, ciascuno di noi diventa persona in senso giuridico e perciò possessore di atudini, potenziale e può assumere la tolarità di un dirio o un obbligo. Tale acquisizione è estesa e indierenziata, ovvero va oltre il genere, religione, etnia, condizioni sociali o economiche; ciò rappresenta il punto di partenza per il riconoscimento del principio dell’eguaglianza formale (art.3 costuzione). La capacità giuridica si perde per morte e l’art 22 della Costuzione sancisce che nessuno può esserne privato per movi polici. 2. La capacità di agire Diversa dalla capacità giuridica, è quella d’agire. L’art 2 del codice recita: “La maggiore età è ssata al compimento del dicioesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tu gli a per i quali non sia stabilita un’età diversa”. La capacità di agire si acquista con la maggiore età e si diventa maggiorenni a 18 anni. L’auale indicazione della maggiore età risale al 1975, mentre precedentemente si diventava maggiorenni al compimento dei 21 anni. La capacità di agire acquisita ai 18 anni indica l’atudine a compiere validamente a giuridici, cioè a che incidono dal punto di vista personale o patrimoniale sulla situazione giuridica della persona; la persona ai 18 anni si ritrova in una condizione, dunque, di idoneità ad esercitare diri e assumere obblighi. Durante la minore età invece, il soggeo è considerato incapace e perciò ha bisogno di qualcuno che agisca per conto suo l’esercizio dei diri di cui è tolare; la legge aribuisce tale potere di rappresentanza ai genitori e, in caso di loro assenza per morte o per provvedimento giudiziario che li ha priva della responsabilità genitoriale (prima dea potestà genitoriale), ad un tutore. Il conceo di capacità di agire si incrocia con quello di capacità di intendere e di volere. Da un lato vi è la capacità legale, dall’altro lato vi è una capacità naturale: è la legge che determinata la capacità di agire (capacità legale), mentre è una condizione soggeva da riscontrare quella che fonda la capacità di intendere e di volere (capacità naturale). Con l’espressione “capacità di intendere e di volere” di intende sia l’atudine a comprendere il signicato delle proprie azioni e sia la capacità ad autodeterminarsi coscientemente e liberamente. È ragionevole che al momento dell’acquisizione della capacità di agire gli individui siano capaci anche di intendere e di volere. Chi possiede la capacità di agire, normalmente è in grado di provvedere a sé in quanto capace di intendere e di volere; in alcuni casi, tuavia, può accadere che la persona non sia realmente in grado di valutare le conseguenze degli a che compie. Ci si puo trovare di fronte ad una divergenza tra dato legale e riscontro Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) fauale. In tali situazioni pur avendo capacità di agire, il soggeo si trova in condizioni di incapacità naturale o di fao. L’incapacità naturale può consistere in una condizione costante d’incapacità, oppure in una situazione temporanea e pertanto puo essere denita come uno stato della persona che non è in grado di intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria. Gli a che il soggeo legalmente capace compie sono validi, tuavia quando si dimostra che il soggeo era aeo da incapacità naturale tale da rendere la sua volontà viziata, l’ao potrà essere annullato. L’art. 428 c.c. dispone che: “Gli a compiu da una persona che, sebbene non interdea, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli a sono sta compiu, possono essere annulla su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aven causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore”. Tuavia, ai sensi del comma 2, l’annullamento dei contra potrà essere pronunziato solo a condizione che risul la malafede dell’altro contraente. L’azione per l’annullamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui l’ao o il contrao è stato compiuto. Nelle situazioni in cui l’incapacità naturale assume un caraere permanente, sarebbe opportuno rivolgersi all’autorità giudiziaria anché la capacità di agire venga rimodellata sulla base della valutazione eeva dell’idoneità del soggeo di occuparsi autonomamente e consapevolmente dei propri interessi. In questa prospeva, il nostro ordinamento mee a disposizioni 3 strumen di protezione delle persone incapaci: - L’amministratore di sostegno - L’interdizione - L’inabilitazione 3. L’amministrazione di sostegno Fino al 2004 in caso di incapacità naturale, si poteva/doveva ricorrere al giudice perché fosse disposta la misura dell’interdizione oppure dell’inabilitazione; entrambi gli interven, poiché ablavi o limitavi della capacità di agire, venivano dichiara con sentenza dal tribunale a seguito di un procedimento di natura contenziosa. Ques istu erano considera provvedimen di tutela del patrimonio, spesso per assecondare esigenze di conservazione da parte dei familiari, preoccupa che gli a pos in essere dall’incapace potessero pregiudicare non tanto quest’ulmo, ma piuosto le risorse dei suoi congiun. All’interdizione era associata l’idea dell’emarginazione e della cosiddea morte civile. 3.1 La legge n.6/2004 Con tale legge, il legislatore ha innovato la rubrica del tolo XII del libro primo del codice civile, sostuendo la dicitura originaria “Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione” con quella auale “Delle misure di protezione delle persone prive in tuo od in parte di autonomia”. La Legge, rispondendo alle aese di quan da anni segnalavano l’urgenza di modicare la normava prevista per le persone incapaci, ha allineato il nostro sistema agli altri ordinamen europei; ha introdoo, a anco dell’interdizione e dell’inabilitazione, un ulteriore strumento ao a “tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tuo o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quodiana, mediante interven di sostegno temporaneo o permanente”. L’intervento del legislatore, oltre ad introdurre un nuovo istuto ovvero quello dell’amministrazione di sostegno, ha modicato anche i tradizionali istu della interdizione e dell’inabilitazione non solo rendendoli parzialmente adaabili alle singole persone, ma soprauo permeandoli di un signicato più orientato al rispeo della dignità umana, della cura della persona e non solo del suo patrimonio. 3.2 Finalità e principi ADS Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) PRINCIPI NUOVA NORMATIVA L’intenzione del legislatore è quella di tutelare le persone incapaci operando la minore limitazione possibile della capacità di agire; aua ciò proteggendo il soggeo da rischi e pericoli e promuovendo i suoi diri e le sue opportunità. I principi che caraerizzano la nuova normava sono: o Protezione adeguata con la minima invasività-> la legge n.6 del 2004 aribuisce al giudice il compito di individuare l’istuto che, da un lato, garansca all’incapace la tutela più adeguata e, dall’altro, limi nella minore misura possibile la sua capacità. Si fa riferimento ad un intervento minimale, discreto, rispeoso, che conservi il più a lungo e il più estensivamente possibile la libertà di azione del soggeo con il minor sacricio di ogni forma di estrinsecazione della sua responsabilità. o Residualità delle misure di interdizione e dell’inabilitazione-> gli art. 414-418 c.c. prevedono che all’interdizione si dovrà ricorrere solo in casi eccezionali, rappresentando questa misura l’extrema rao, evitabile quando possa essere comunque garanta suciente tutela con l’istuto meno invasivo dell’amministratore di sostegno. o Flessibilità delle misure di protezione-> lo strumento dell’amministratore di sostegno presenta il pregio dell’elascità dovendo essere modellato a seconda delle esigenze del caso concreto. o Dignità delle persone-> l’intera disciplina è caraerizzata dall’idea di tutela della dignità della persona incapace. Il Legislatore ha riconosciuto che la fragilità non toglie nulla alla dimensione ontologica dell’essere umano e che il miglior intervento di protezione è quello orientato dal principio costuzionale del rispeo dei diri inviolabili dell’uomo. o Riconoscimento e valorizzazione delle capacità residue e del principio di autodeterminazione-> l’amministrazione di sostegno viene declinata a parre dalla salvaguardia e dalla manutenzione di quel che c’è piuosto che dalla segnatura di quel che non c’è. Alle negazioni e ai divie connessi agli istu di protezione degli incapaci, si sostuisce così la conservazione del massimo grado possibile di autodeterminazione del soggeo in dicoltà, grazie all’ascolto delle sue inclinazioni e capacità; massima valorizzazione della personalità. o Non sgmazzazione-> il Legislatore si misura con la sda della loa allo sgma e alla emarginazione sociale dei sogge vulnerabili, evitando di ulizzare parole cariche di connotazioni negave ed introducendo termini che richiamano signica inclusivi. Il lessico è pù immediato e popolare, i termini ulizza rimandano alla protezione, alla cura, al sostegno e all’autonomia. o Estensione dei potenziali beneciari-> il Legislatore ha dotato lo strumento dell’amministrazione di sostegno di un ampio raggio di azione. Da un lato, il regime di protezione è stato esteso a sogge che sono impossibilita a provvedere ai propri interessi anche per cause diverse dalla infermità di mente, dunque infermità anche sica; dall’altro l’amministrazione di sostegno sarà rivolta anche a coloro che si trovano in una situazione di impossibilità, anche parziale o temporanea, di prendersi cura dei propri interessi. La legge n.4 del 2006, orientata a contrastare l’emarginazione dei sogge deboli, si propone come risposta in grado di includere tu quei sogge le cui fragilità e vulnerabilità possano determinare l’incapacità, anche parziale, di provvedere alla gesone del proprio patrimonio e alla cura della propria persona.  Convenzione sui diri delle persone con disabilità , approvata a New York il 13/12/2006 e racata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009 n.18; i principi sono la proporzionalità e l’adeguatezza della misura alle condizioni della persona disabile e l’applicazione della stessa per il più breve tempo possibile. Come riporta l’art 404 l’amministratore di sostegno viene nominato da Giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio. L’amministrazione di sostegno non si congura come un ao obbligato per tue le persone che si trovano in una condizione di infermità o menomazione, ma rappresenta una opportunità da avare solo quando ciò risponde alle esigenze di tutela della persona. 3.3. Il procedimento Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) PROCEDIMENTO X ADS Il procedimento per oenere un provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno si caraerizza, a dierenza dell’iter previsto per l’interdizione e l’inabilitazione, per un certa snellezza delle forme e rientra inoltre nell’ambito della volontaria giurisdizione. Ai sensi dell’art. 405 c.c. la competenza è riconosciuta in capo al giudice tutelare del luogo in cui il beneciario ha la residenza o il domicilio, il quale provvede entro 60 gg dalla data di presentazione della 2) RICORSO richiesta con decreto movato immediatamente esecuvo. Per la quesone della competenza territoriale si fa riferimento al luogo di eeva dimora e non a quello di residenza (corte di cassazione). Il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno è introdoo con la forma del ricorso ed i sogge legima processuali avi sono indica all’art.406 c.c., ovvero: lo stesso beneciario, il coniuge, il convivente, i paren entro il grado 4, gli ani entro il grado 2, il tutore o il curatore. In aggiunta ad essi, la legimazione è estesa anche al Pubblico Ministero quale soggeo portatore dell’interesse pubblico di protezione dei sogge deboli; in ragione di ciò il procedimento prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero anche quando egli non sia il ricorrente. Importante è la quesone della obbligatorietà o meno della difesa tecnica. Si può aermare che ad oggi il procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno è avabile e potenzialmente può svolgersi senza l’obbligo di alcuna difesa tecnica; solo nel caso in cui emergesse, nel corso del procedimento, la necessità di assumere provvedimen che intacchino la sfera dei diri fondamentali del beneciario, risulterà indispensabile la nomina di un avvocato. La valutazione è aribuita al giudice tutelare che, caso per caso, sulla base degli elemen concre e peculiari di ogni situazione, eventualmente sserà un termine entro cui dotarsi di una difesa tecnica. Diversamente, quando si traa di incaricare l’amministratore di sostegno della gesone ordinaria del patrimonio del beneciario (es. incassare la pensione d’invalidità) non sarà necessaria alcuna assistenza del difensore. Il ricorso, ai sensi dell’art.407 c.c., deve contenere le seguen indicazioni: - Le generalità del beneciario e la sua dimora abituale - Le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno - Il nominavo e domicilio, se conosciu dal ricorrente, del coniuge del beneciario, dei discenden e ascenden del beneciario, dei fratelli e dei conviven del beneciario. Inoltre importante è fornire al giudice tutelare ogni informazione che possa illustrare la reale situazione di vita del beneciario, le sue condizioni, le sue esigenze, le aree d’intervento necessarie alla sua tutela, il po di infermità o di menomazione sica, quali sono i rappor con i familiari e paren, il contesto sociale di riferimento e l’eventuale condizione lavorava. In adesione alla nalità dello strumento andranno indicate le capacità e le atudini del beneciario nonché, l’elencazione delle avità che sia dal punto di vista patrimoniale e sia dal punto di vista personale, si rende necessario trasferire all’amministratore di sostegno. Sebbene non sia indispensabile la specicazione di tu gli elemen sopra indica (in quanto si traa di un procedimento di volontaria giurisdizione e non si un procedimento contenzioso), è evidente che quanto più il ricorso sarà deagliato tanto più il Giudice tutelare sarà in grado di decidere tempesvamente. In ogni caso, l’art 407 consente al giudice di disporre, anche d’ucio, gli accertamen di natura medica e tu gli altri mezzi istruori uli ai ni della decisione. È prevista la possibilità che siano adoa provvedimen urgen per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio; l’esigenza potrà essere rappresentata dal ricorrente oppure rilevata d’ucio. In entrambi i casi il giudice tutelare procederà alla nomina dell’amministratore di sostegno provvisorio, indicando quali a è autorizzato a compiere. Il giudice tutelare, leo il ricorso, sserà la data dell’udienza durante la quale dovrà senre personalmente il beneciario. Nel caso in cui il soggeo sia impossibilitato a recarsi dal giudice tutelare, sarà quest’ulmo a recarsi nel luogo ove la persona in dicoltà si trova. L’audizione del soggeo interessato rappresenta un passaggio importante nel procedimento dato che è proprio questa l’occasione migliore per il giudice per conoscere gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei suoi bisogni e le sue richieste. Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) DECRETO NOMINA ADS INFORMAZIONI Paragrafo 3.4: Il decreto di nomina. L’iter davan al Giudice tutelare si conclude con la pronuncia di un decreto. Il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere: 1) Le generalità del beneciario 2) La durata dell’incarico 3) L’oggeo dell’incarico e degli a che l’ads può compiere 4) Degli a che il beneciario può compiere solo con la presenza dell’ads 5) Dei limi delle spese che l’ads deve sostenere 6) Della periodicità con cui l’ads deve rendere conto al Giudice circa l’avità svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneciario. Il decreto di apertura e quello di chiusura dell’ads devono essere comunica, entro dieci giorni, all’uciale di stato civile. Presso l’ucio del Giudice tutelare, è conservato un registro delle amministrazioni di sostegno in cui sono inseri tu i provvedimen lega all’ads. Di parcolare importanza, è l’annotazione del decreto di nomina, contenente: i da personali dell’amministratore e del beneciario; gli a che il beneciario può compiere con e senza la presenza dell’amministratore di sostegno. Tale forma di pubblicità ha una duplice valenza: consenre al beneciario la sua eeva capacità di compere a giuridici e quella dell’amministratore di sostegno di garanre l’interesse dei terzi alla sicurezza e alla validità dei negozi giuridici. A dierenza della precedente disciplina dell’interdizione, gli ee dell’ads si conoscono solo araverso la leura del decreto di nomina poiché ogni incarico risponderà ad esigenze ed incapacità peculiari. Ai sensi dell’art. 409 c.c. “il beneciario conserva la capacità di agire per tu gli a che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessari dell’amministratore di sostegno”. Allo scopo di proteggere senza morcare, è previsto che l’interessato dall’amministrazione di sostegno possa compiere gli a necessari a sodisfare le esigenze della propria vita quodiana. Il principio della minima invasività raggiuge così la sua auazione concreta. La capacità d’agire verrà limitata solo in misura denita dal Giudice qualora lo ritenesse necessario. Nel caso di rappresentanza andranno disnte due categorie di a: - A di ordinaria amministrazione: l’amministratore potrà agire senza previa autorizzazione del Giudice tutelare. - A di straordinaria amministrazione: l’amministratore per compiere tali a, dovrà essere espressamente autorizzato dal Giudice tutelare. 3.5. L’amministratore di sostegno. Dopo la denizione dei poteri aribui all’ads, il Giudice tutelare dovrà individuare chi nominare alla luce del principio esclusivo di cura degli interessi del beneciario. Ai sensi dell’art. 408 c.c. la nomina potrebbe anche ricalcare la preferenza indicata dall’interessato, in previsione di una propria futura incapacità. Tuavia, siccome i desideri del beneciari non sono vincolan a livello giuridico, il Giudice potrà, per gravi movi, designare con decreto movato un soggeo diverso, preferendo (ove possibile):“ il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il pare, la madre, il glio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, ovvero il genitore superste con testamento, ao pubblico o scriura privata autencata”. L’elencazione non indica un ordine preferenziale di priorità. Non possono ricoprire le funzione di ads gli operatori dei servizi pubblici o priva che hanno in cura o in carico in beneciario. I doveri dell’ads sono ssa dall’art. 410 c.c., secondo cui “deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneciario. L’ads deve tempesvamente informare il beneciario circa gli a da compiere nonché in giudice tutelare i caso di dissenso con il beneciario. (…) l’ads non è tenuto a connuare nello svolgimento dei suoi compi oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascenden o discenden”. Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) Non vi è dubbio che il Legislatore abbia immaginato una gura caraerizzata da vicinanza, anche empaca, al beneciario, capace di instaurare una relazione basata sulla comunicazione e l’accompagnamento. Le relazione tra ads beneciario dovrebbe quindi essere improntata al costante scambio e alla costruzione di un rapporto dialogico. In caso contrario, spea al Giudice tutelare adoare gli opportuni provvedimen con decreto movato. L’ads al momento dell’assunzione dell’incarico presta giuramento di fedeltà e di diligenza nello svolgimento della sua avità. Sarà considerato diligente se non si limiterà solo al mantenimento del patrimonio del beneciario non esponendolo a rischi, ma se si averà anché il beneciario possa godere della migliore vita possibile, araverso il soddisfacimento dei suoi desideri ed esigenze. Ne consegue che sia il riro ingiuscato di compiere un ao in favore del beneciario, sia il compimento di un ao prevedibilmente nocivo per quest’ulmo potranno essere movo di censura e anche di risarcimento del danno. L’ads svolge il suo ruolo gratuitamente, salvo indicazione da parte del Giudice tutelare. 4. Amministratore di sostegno e servizi sanitari e sociali. Pare opportuno richiamare due pun di intersezione tra la disciplina dell’ads e i servizi sanitari e sociali. La l. n. 6/2004 ha introdoo un’importante novità per il nostro ordinamento, infa per la prima volta viene riconosciuta la legimazione processuale ava anche per i servizi sanitari e sociali. In parcolare, ai “responsabili dei servizi sanitari e sociali direamente impegna nella cura e assistenza della persona“ viene aribuita non una mera facoltà, bensì un preciso obbligo di avazione nel caso in cui siano “a conoscenza di a tali da rendere opportuna l’apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno. Hanno un vero e proprio obbligo giudico di procedere senza indugio a portare all’aenzione dell’autorità giudiziaria la situazione di incapacità di assolvere alle funzioni quodiane dell’assisto. Si può compiere però una scelta: l’obbligo può essere rispeato o con segnalazione al Pubblico Ministero, o con ricorso direo al Giudice tutelare. Chi si trova investo di tale obbligo, può ritrovarsi anche potenzialmente esposto ad azioni per il risarcimento del danno causato da inadempimento o ritardo ingiuscato dell’intervento. Accanto a questo dovere di segnalazione o ricorso, permane, ovviamente, la possibilità che il PM sia informato della situazione di fragilità anche da parte di ciadini. In questo caso non si avrà un obbligo giuridico ma un dovere civico, e l’opera di sensibilizzazione di tale segnalazione verrà associata alle istuzioni ( in parcolare i servizi sociali). Quanto alla scelta dell’ads, l’art. 408 c.c. precisa che non possono essere nomina operatori dei servizi che hanno in cura il beneciario. Tali operatori adempiono alla funzione proteva promozionale con l’obbligatorietà dell’iter processuale, tuavia sono esclusi dal ruoto avo di tale funzione. La ragione è evidente: scongiurare il potenziale conio di interesse che potrebbe crearsi laddove il soggeo promotore degli interven in favore del beneciario fosse esso stesso l’erogatore di tali prestazioni/cure. Ciononostante, vi sono state diversità nelle passi adoate dai Giudici tutelari: - Una più severa e rigorosa impedisce in partenza ed in modo assoluto la nomina di operatori di servizi che abbiano in cura o in carico il beneciario. - Una più essibile, secondo possono essere nomina operatori che, pur dentro il servizio erogatore, non hanno materialmente in cura il beneciario. - Un’ulma interpretazione valuta l’ipotesi che possano essere nomina anche sindaci o assessori. Non è stata espressamente vietata ma tale scelta appare inopportuna. 5. L’interdizione. La disciplina dell’interdizione trova spazio negli arcoli 414 e seguen del Codice Civile. È chiaro che le norme che disciplinano l’interdizione devono essere lee soo l’oca del riconoscimento della dignità delle persone incapaci e non solo per proteggere il loro patrimonio. Dunque, l’istuto dell’interdizione, così come quello dell’inabilitazione, deve essere considerato applicabile solo in via residuale. In parcolare, ai sensi dell’art. 414 c.c. tale misura verrà disposta solo quando ci si troverà in presenza di una condizione di abituale infermità e si valu che è indispensabile procedere alla Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) dichiarazione di interdizione per assicurare un’adeguata protezione a chi sia totalmente incapace di provvedere ai propri interessi. A dierenza del passato, la sentenza per interdizione non ha un caraere obbligatorio: è facoltava e va adoata solo per una adeguata protezione. Nel caso in cui si ravvisino i presuppos per procedere, la sentenza produce la perdita di capacità di agire e alla necessaria nomina di un tutore. Si può prevedere che alcuni a di ordinaria amministrazione vengano lascia alla libertà del soggeo o con la presenza del tutore. Si è cercato così sia di rendere l’interdizione più aderente all’unicità delle persone, sia di conservare almeno per le decisioni minime, una forma di autodeterminazione. Il ricorso all’interdizione può essere promosso dallo stesso interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai paren entro il quarto grado, dagli ani entro il secondo, dal tutore, dal Pubblico Ministero. La competenza in caso di maggiorenni o minori emancipa è del tribunale ordinario, mentre la nomina del tutore spea al Giudice tutelare. Il giudizio di interdizione è di natura contenziosa e pertanto è obbligatoria la presenza della difesa tecnica. Nella fase istruoria, l’interdicendo deve essere esaminato personalmente dal Giudice, che può disporre i mezzi istruori uli ai ni dell’assunzione della decisione. Dopo l’esame dell’interdicendo, se si riene opportuno può esser nominato un tutore provvisorio. La sentenza di interdizione deve essere annotata nel registro delle tutele e comunicata all’uciale di stato civile per le annotazioni a margine dell’ao di nascita. Quando alla scelta del tutore, il Giudice tutelare individua preferibilmente la persona più idonea all’incarico tra i sogge ed i criteri previs per l’ads. Il tutore assume la funzione di rappresentanza dell’interdeo per TUTTI gli a civili e la cura della persona. Si escludono solo gli a di natura personalissima che non potranno essere compiu né dal tutore e né dall’interdeo ( es matrimonio, testamento...). Siccome l’interdizione è un forma residuale. Il legislatore pima deve applicare misure meno severe. Il giudice tutelare deve poi vigilare in ordine alla verica della sussistenza nel tempo della causa fondante l’interdizione, da cui poi scaturirà il dovere di informare il PM laddove dea causa sia venuta meno. La Corte di Cassazione ha inne evidenziato che: - La misura dell’ads può non essere suciente e quindi si opterà per l’interdizione al ne di evitare all’interessato a pregiudizievoli per sé, e per gli altri anche a livello relazionale. - Lo strumento dell’interdizione può essere disposto in ragione di una complessità da svolgere in una molteplicità di direzioni. - L’interdizione può essere disposta in ragione dell’inadeguatezza in concreto dell’ads, come unico mezzo per proteggere gli interessi della persona. 6. L’inabilitazione. CURATORE ArancapersonaSolo ae L’istuto dell’inabilitazione è denito ai sensi dell’art. 415 c.c. ed è applicabile quando l‘infermità mentale non sia talmente grave da dar luogo all’interdizione. Possono essere inabilita, oltre a chi usa sostanze stupefacen, chi espone il proprio patrimonio o quello famigliare a pregiudizi economici, i ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un’educazione suciente. La misura dell’inabilitazione prevede che il soggeo perda la capacità di agire in relazione agli a di straordinaria amministrazione, conservando (a dierenza dell’interdizione) la capacità di compiere a di ordinaria amministrazione. Ai sensi dell’art. 427 c.c. si denisce che alcuni a possono essere compiu anche senza la presenza del curatore. Il curatore quindi non svolge funzioni di rappresentanza ma di mera assistenza: mentre il tutore agisce in nome e per conto dell’interessato, il curatore aanca l’inabilitato solo per il compimento degli a si straordinaria amministrazione che saranno validi solamente se vi sia la manifestazione concorde della volontà di entrambi. Sia per la nomina del curatore provvisorio, sia per quella deniva, valgono gli stessi criteri per la nomina del tutore. CAPITOLO 3: “UNIONI CIVILI E CONVIVENZE” 1. La l. 20 maggio 2016, n.76. 10 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) L. 20 MAGGIO 2016 N ° 76 = UNIONI QUILI omosex La l. 20 maggio 2016, n.76 introduce nel nostro ordinamento la disciplina delle unioni civili delle coppie same-sex, regolamentando anche le convivenze di fao con l‘iscrizione all’anagrafe e la possibilità di spulare contra di convivenza. Già nel 2010, con la sentenza n. 138, la Corte di Cassazione pose il problema della compabilità con la normava vigente con il dirio delle coppie same-sex a contrarre matrimonio. Non si riconobbe l’estensione dell’istuto del matrimonio anche a tali coppie ma si riconobbe comunque il dirio fondamentale di:“ vivere liberamente una condizione di coppia, oenendone il riconoscimento giuridico con connessi diri e doveri”. La Corte Costuzionale con la sua stessa sentenza n. 170/2014 non ha ammesso la conservazione del matrimonio dopo la recazione di sesso di uno dei due coniugi, pur riconoscendo la rilevanza costuzionale della relazione aeva tra i coniugi. La successiva sentenza n. 809/2015 ha stabilito che qualora uno dei due coniugi avesse avuto riconosciuta una recazione di sesso, doveva essere mantenuto il riconoscimento dei diri e doveri deriva dal vincolo del matrimonio legimamente contrao no a quando il legislatore non avesse consento altra forma di convivenza registrata che ne tutelasse adeguatamente diri ed obblighi. 2. Disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. OMOSeX e Unioni CIVILI Nella l.76/2016 è escluso il matrimonio alle persone dello stesso sesso. La spinta normava che ha comunque regolamentato le unioni civili è arrivata anche dalla pronuncia della Corte Europea dei Diri dell’Uomo del 21 luglio 2015:” il mancato riconoscimento delle unioni civili costuite dalle persone dello stesso sesso vìola il dirio di queste ulme al rispeo della loro vita famigliare e si pone in contrasto con l’art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei Diri dell’uomo e delle libertà fondamentali”. L’unione civile di persone dello stesso sesso costuisce oggi una specica - formazione sociale, di po familiare, pur se dea unione ha a che vedere con le altre “formazioni sociali” costuzionalmente tutelate. Ai sensi dell’art. 1 co. 2 della l. n. 76/2016 le unioni civili sono riservate ai maggiorenni. Costuiscono impedien alla formalizzazione dell’unione civile: 1- La sussistenza, per una delle due par, di un vincolo matrimoniale o unione civile tra persone dello E stesso sesso 2- La sussistenza di una delle par di infermità di mente & 3- La sussistenza tra le par di rappor di parentela, non potendo comunque contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio ed il nipote, la zia e la nipote. 4- La condanna deniva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confron di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte. La costuzione dell’unione civile prevede che:” due perone maggiorenni dello stesso sesso costuiscono un’unione civile mediante la dichiarazione di fronte all’uciale di stato civile ed alla presenza di due tesmoni”. La richiesta dell’unione civile è presenta all’ucio dello stato civile del comune scelto dalle par. Il richiedente fornisce i da richies e dichiara l’insussistenza degli impedimen sopracita. L’uciale dello stato civile verica tali da, con anche l’acquisizione di documen necessari. Dalla richiesta è redao processo verbale. Il termine per la conclusione delle veriche è ssato in trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Se le veriche sono completate prima e l’uciale di stato civile ha avvisato obbligatoriamente gli interessa, le par possono presentarsi per costuire unione civile. A loro volta, i richieden hanno l’obbligo di contrarre l’unione civile entro 180 giorni successivi al termine indicato o alla comunicazione fornita dall’uciale procedente, pena la decadenza della possibilità. Se una della due par è ciadino italiano residente all’estero, l’uciale dello stato civile aua le veriche anche presso l’ucio consolare. Se invece la richiesta viene faa all’autorità consolare, è quest’ulma che le eeua tramite l’uciale di stato civile del comune di iscrizione anagraca. Tu i documen sono registra. Trascorso il termine previso, l’uciale di stato può procedere con la costuzione dell’unione civile. A tal ne la par si presentano nel giorno richiesto, con due tesmoni e alla presenza dell’uciale di stato 11 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) civile, dichiarando di voler costuire unione civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime patrimoniale di separazione dei beni, posto che se in mancanza di diversa segnalazione, tra persone dello stesso sesso si aua un regime patrimoniale di comunione dei beni. Ricevuta dea dichiarazione, l’uciale di stato civile ne fa menzione e iscrive l’ao di costuzione dell’unione civile nel registro delle unioni civili, tale ao è poi sooscrio dalle par, dai tesmoni e dall’uciale di stato civile. La cercazione dell’unione civile riporta i da anagraci della par, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre i da anagraci e della residenza dei tesmoni. Viene riportato poi nei documen o a di unione civile “unito/a civilmente”. For Diversamente dal matrimonio, mancano alcuni istu fondamentali come la promessa di matrimonio, la solennità della celebrazione, la pubblicazione. In ogni modo, una volta rese le dichiarazioni, si costuisce un vero e proprio status tra le par. Inoltre, esse acquisiscono gli stessi diri e doveri, tra cui l’obbligo di assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le par sono tenute a contribuire ai bisogni comuni. Non vengono cita però né il dovere di fedeltà e né alla collaborazione per l’interesse della famiglia. Riguardo ai proli successori, l’equiparazione al matrimonio è sostanzialmente piena (il componete dell’unione civile rientra al primo posto nella categoria di successibili, concorrendo con gli al successori legimi). Per lo scioglimento invece, le cause contemplate sono le stesse previste nel matrimonio salvo un’unica eccezione: per le unioni civili NON è prevista la separazione personale, consensuale o giudiziale. In caso di crisi irreversibile, le par possono ricorrere solamente al divorzio. 3. Disciplina delle convivenze. CONVIVENCe DI FATTO La l. n. 76/2016 regola anche la disciplina della famiglia fondata sulla convivenza di fao. Conviven sono due maggiorenni “uni stabilmente da legami aevi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale, non vincola da rappor di parentela, anità o adozione, da matrimonio o unione civile”. Il primo presupposto è la stabilità della coppia, senza che questo signichi necessariamente coabitazione. Dea stabilità deve esser prima di tuo di po aevo, con una volontà reciproca di assistenza materiale e morale. Il contrao di convivenza si rivolve per matrimonio o unione civile dei conviven o tra convivente ed altra persone. Oggi, una stabile relazione coabitava riconosciuta dall’ordinamento rientra in una delle seguen faspecie: - Matrimonio concordatario : - Matrimonio civile - Unione civile - Convivenza rea da un contrao di convivenza - Convivenza di fao, con contraualizzata. Ai sensi dell’art. 1 co. 36 della l.76/2016, si è di fronte ad un rapporto giuridico tra i conviven e più rappor giuridici tra ques e terzi. Al convivente sono riconosciu i diri spean al coniuge nei casi dell’ordinamento penitenziario e fondamentale “dirio reciproco di visita, di assistenza nonché di Diri accesso alle informazioni personali”. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo famigliare costuisca un tolo o causa di preferenza nel graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale popolare, di tale tolo possono godere, a parta di condizioni i conviven di fao. L’art. 1 co. 48 prevede che il convivente possa essere nominato tutore, curatore o ads del compagno. Tra le cessore convivenza cause della cessazione della convivenza rientra la morte; la scelta volontaria; il caso in cui vengano meno i requisi previs dal comma 36 (la convivenza può connuare come convivenza di fao ma non più contraualizzata); il caso in cui ai due conviven originari si aggiungano altre persone, non potendosi congurare convivenze a 3,4… Alla cessazione della convivenza si esnguono i rappor sopra elenca e ne subentrano altri: pur escludendo il perdurare dell’obbligo di mantenimento, può sorgere l’obbligo alimentare, qualora uno dei due “versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Il convivente no è chiamato alla successione legima del compagno, non gode del dirio di abitazione e non gode di quote di riserva. Il convivente superste ha comunque facoltà di succedere nel contrao di 12 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) locazione già spulato dall’altro convivente in caso di morte del conduore e ha dirio a succedere nel contrao di locazione anche nel caso di recesso del compago. Il comma 42 dell’art. 1 prevede che “(…) il convivente di fao superste ha dirio a connuare ad abitare nella stessa (casa) per due anni per un periodo pari della convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabino glio minori o disabili del convivente superste il medesimo ha dirio di connuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni”. Tale dirio di abitazione si esngue “nel caso in cui il convivente superste cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fao”. In ordine al regime patrimoniale della convivenza ,il legislatore non ne impone alcuno. I principi della giurisprudenza indicano che si possa escludere una comunione legale dei beni come per il matrimonio, con la conseguenza che alla cessazione della convivenza i beni vadano divisi. I contra di convivenza costuiscono appunto lo strumento con cui i conviven possono disciplinare i rappor patrimoniali relavi alla loro vita in comune. Questo contrao per esistere richiede forma scria e la volontà reciproca dei conviven. La causa del contrao è la denizione dei rappor patrimoniali dei conviven relavi alla loro vita in comune, l’oggeo del contrao contempla l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna delle par al quale sono eeuate comunicazioni ineren al contrao medesimo. Il contrao non può “essere sooposto a termini e condizioni. Nel casi in cui le par abbiano introdo termini e condizioni, ques si hanno per non appos” (co. 60). Il regime patrimoniale può sempre esser modicato con un nuovo contrao ed essere risolto per: - Accordo tra le par - Recesso unilaterale - Matrimonio o unione civile tra i conviven o tra uno di essi ed altre persone - Morte di uno o entrambi i conviven Per gli ee del contrao verso terzi, il co. 52 stabilisce che “ni dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’ao in forma pubblica o che ne ha autencato la sooscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmeere copia al comune di residenza dei conviven per l’iscrizione all’anagrafe”. Il co. 58 precisa che “ gli ee del contrao di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio no a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento”. a. Aspe di dirio internazionale privato. Con dirio internazionale privato, si intende l’insieme delle regole e dei principi vol a disciplinare i rappor giuridici tra priva che presentano elemen di estraneità rispeo al nostro ordinamento, mediante rinvio all’Ordinamento di un altro Stato. La materia è regolamentata dalla l. 31 maggio 1995, n. 218. Il provvedimento contribuisce ad adeguare l‘ordinamento italiano all’evoluzione, in tema di riconoscimento della vita famigliare per coppie dello stesso sesso, imposte dalla giurisprudenza CEDU secondo cui “per un verso il dirio al matrimonio può essere riconosciuto alle persone sello stesso sesso sulla base di una scelta riservata ai singoli, per un altro verso, la Convenzione garansce alle coppie dello stesso sesso di disporre di un specico quadro giuridico per il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali”. L’art. 1 co. 64 della l. n. 76/2016 ha introdoo un nuovo arcolo nella legge del ’95, in merito la quale:” ai contra di convivenza si applica a legge nazionale comune ai contraen. Ai contraen di diversa ciadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata”. La materia è stata ulteriormente rivista dal d.lgs 19 gennaio 2017, n. 7. ”il matrimonio contrao all’estero da ciadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli ee dell’unione civile regolata dalla legge italiana”. L’art. 32-ter regolamenta le unioni civili costuite all’estero. Si basa sul rispeo degli obblighi derivan dal dirio internazionale e dell’Unione europea. La disposizione dea in primo luogo le condizione per costuire un’unione civile. La capacità e gli altri requisi per costuire unione civile si giudicano i base 13 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) alla legge nazionale di ciascuna parte dell’unione civile. Nel caso in cui la legge applicabile non contempli tale istuto trova applicazione la legge italiana. Dall’unione derivano una serie di diri e obblighi tra e par dell’unione sia di caraere personale sia di caraere patrimoniale. La disposizione dispone soopone tali rappor alla legge dello Stato davan alle cui autorità è stata costuita l’unione. Su richiesta di una della par il giudice può disporre l’applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Il criterio della prevalente localizzazione della vita comune dovrebbe coincidere con quello della residenza o del domicilio comune del partner. MATRIMONIO CAPITOLO 4: “IL MATRIMONIO NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO” 1. Le condizioni per contrarre matrimonio. Con il termine matrimonio si intende ad un tempo l’ao dal quale esso sorge che coincide con la celebrazione, ed il rapporto che ne deriva, alla costuzione del quale è direa la volontà matrimoniale. Pur essendo un ao di autonomia privata, chiamato anche “negozio giuridico bilaterale familiare”, il regime degli ee che ne scaturiscono è sorao all’autonomia di chi lo contrae per essere riservato a quello dello Stato. Il matrimonio costuisce espressione della libertà e autonomia della persona, ed il dirio di contrarre liberamente matrimonio è stabilito dagli arcoli 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nei diri inviolabili dell’uomo, caraerizza dall’universalità. L’art. 12 della CEDU ricomprende la libertà matrimoniale tra i diri che devono essere assicura senza alcuna disnzione e prevede che le leggi nazionali non possano porre condizioni o restrizioni irragionevoli. La Sezione I del Capo III del Titolo IV del Libro I del Codice civile disciplina le condizioni necessarie per contrarre matrimonio: 1) ETÀ Art. 84 c.c.:” I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-sica e la fondatezza delle ragioni concoe, (…) può (…) ammeere per gravi movi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico 20 auferie ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto può essere disposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello”. Il primo criterio per la validità di un matrimonio è la maggiore età dei nubendi, ma anche il minore emancipato di sedici anni può contrarlo. Il limite della maggiore età è di ordine pubblico, di valenza assoluta, riferibile anche allo straniero. Ai sensi dell’art. 165 c.c. il minore ammesso a contrarre matrimonio, è capace di prestare consenso a tue le relave convenzioni matrimoniali, le quali hanno validità se egli è assisto dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o curatore nominato. Con il matrimonio il minore diventa emancipato di dirio e cessa la responsabilità dei genitori o la tutela prima del compimento della maggiore età. Ciò non signica che vengano meno gli obblighi di mantenimento dei genitori, che si protraggono sno a quando il glio sarà in grado di provvedere alle proprie esigenze. Quando il minore emancipato diventa maggiorenne, l’emancipazione viene meno siccome acquista piena capacità d’agire. 2) INTERDIZIONE PER INFERMITÀ MENTALE Art 85 c.c. :”non può contrarre matrimonio l’interdeo per infermità mentale”. Per celebrare validamente il matrimonio la legge richiede l’assenza di incapacità che escluda la libera e correa manifestazione di volontà. L’art. 414 c.c. pone un esplicito divieto per la persona con interdizione giudiziale, incapace al matrimonio dal giorno della pubblicazione della sentenza di interdizione. Il matrimonio celebrato dall’interdicendo può esser impugnato per nullità da CHIUNQUE ne abbai interesse legimo (ad es. anche gli eredi). 14 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) Diversa è l’incapacità naturale, che non costuisce un impedimento al matrimonio, il quale sarà pero annullabile. Legimato avo a ciò e solo i coniuge che sostenga di essere stato incapace di intendere e volere durante la celebrazione, ad eccezione che non abbia coabitato per un anno dopo che il coniuge incapace abbia recuperato la pienezza delle facoltà mentali. Allo stesso modo, con l’inabilitazione il matrimonio potrà essere impugnato. L’interdizione legale invece non inuisce sulla celebrazione e validità del matrimonio, poiché ha esclusivamente una funzione aiva: l’interdeo legale, a dierenza di quello giudiziale, ha pina capacità per gli a di caraere non patrimoniale. Per chi fosse poi sooposto all’amministrazione di sostegno, il beneciario può sposarsi e separarsi. L’ads può essere autorizzato dal giudice tutelare a instaurare il giudizio divorzile. 3) LIBERTÀ DI STATO Art 86 c.c. :“ non può contrarre matrimonio o chi è vincolato da un matrimonio o unione civile di persone dello stesso sesso precedente”. Il divieto non è dispensabile e risponde ad esigenze di ordine pubblico. Esso quindi costuisce un limite inderogabile ance per gli stranieri. È consento al coniuge contrarre matrimonio in caso di sentenza di morte presunta dell’altro, salvo il ritorno di quest’ulmo che comporta ala nullità del secondo matrimonio. L’inosservanza del divieto, oltre a comportare la nullità del secondo matrimonio, introduce il reato di bigamia. L’azione per la dichiarazione di nullità del matrimonio contrao in violazione del divieto è imprescindibile. Nel caso in cui il primo matrimonio sia annullato, il secondo, anche se contrao in violazione, diviene valido. Viceversa, se contrao prima della pronuncia deniva di divorzio, è nullo. È interessante soolineare che può esser ammesso il ricongiungimento di altre mogli del paese di origine dello straniero, salvo il divieto di estensione a queste dei beneci assistenziale e previdenziali. di 4) PARENTELA, AFFINITÀ E ADOZIONE Art 87 c.c. :” non possono contrarre matrimonio tra loro: 1) Gli ascenden e discenden in linea rea 2) I fratelli e le sorelle germani, consanguinei ed uterini a 3) Lo zio/a e la/il nipote 4) Gli ani in linea rea: il divieto sussiste anche nel caso in cui l’anità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la sentenza della cessione degli ee civili 5) Gli ani in linea collaterale in secondo grado 6) L’adoante, l’adoato e i suoi discenden 7) I gli adovi della stessa persona 8) L’adoato ed i gli dell’adoante 9) L’adoato ed il coniuge dell’adoante, l’adoante ed il coniuge dell’adoato Il tribunale può autorizzare i casi ai numeri 3 e 5, anche se si tra di aliazione, ed anche nel caso del 4 se l’anità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. L’impedimento “trova giuscazione, oltre che per ragione geneche, in ragione di indole morale e di convivenza sociale”. Il “divieto di parola“ è posto a presidio della serenità delle relazioni familiari ed è volto ad evitare il turbamento dell’ambiente sociale in cui vive al famiglia. Gli impedimento ai n. 1 e 2 sono assolu e inderogabili, congurandosi come reato di incesto, come per l’anità in liea rea. Viceversa, se l’anità è il linea collaterale, il divieto vale no al secondo grado di parentela ed è dispensabile. Anche il rapporto di adozione è un impedimento matrimoniale non dispensabile. Nei soli casi in cui il matrimoni è derogabile, i nubendi presentano congiuntamente richiesta indicandone i movi. 5) DELITTO 15 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) Art 88 c.c..”non possono contrarre matrimonio tra loro e persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio al giudizio, ovvero fu ordinata la caura, si sospende la celebrazione del matrimonio no a quando non è pronunziata la sentenza di proscioglimento”. L’impedimento trova giuscazione dalla riprovevolezza morale di un comportamento che, oltre alla sanzione penale, ha ee anche nell’ambito civile, per evitare che si giovi della commissione di un delio contrendo matrimonio. È irrilevante che la volontà di sposare sorga in un momento successivo al delio. L’impedimento è inderogabile e di ordine pubblico, e comporta la nullità del matrimonio contrao in sua violazione. Nel caso di rinvio a giudizio, si sospende la celebrazione no alla sentenza. Se la sentenza si esprime dopo la celebrazione, il vincolo matrimoniale è valido ma l’altro coniuge potrà giovare dello scioglimento per divorzio. 6) DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE Art 89 c.c. :”non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli ee civili del precedente matrimonio. (…) il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sento il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta a sentenza passato che il marito non abbia convissuto con la moglie nei trecento giorni preceden lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli ee civili del matrimonio”. Tale disposizione trova fondamento dall’esigenza di evitare turbao sanguinis, ovvero l’incertezza della paternità della prole. La disposizione esclude dal divieto temporaneo di nuove nozze i casi di impotenza a generare e per non consumazione del matrimonio. Rientrano nelle ipotesi di nullità del matrimonio: la violazione del principio monogamico, l’impedimento matrimoniale di parentela o anità non dispensabile, e dell’impedimentum criminis. Tra le ipotesi di annullamento invece rientrano: invalidità per incapacità legare e naturale e da vizio del consenso. La legimazione ava all’impugnazione del matrimonio in violazione degli impedimen spea ai coniugi, agli ascenden prossimi, al PM e a tu colori che abbiano interesse legimo ed auale. La legimazione passiva va riconosciuta si soli coniugi. 2 coniugi pubblicazione = mat concordatario 2 2. Le fasi: = Coniugi + a) LA PUBBLICAZIONE. potroco Lo scopo della pubblicazione è quello di portare a conoscenza di terzi il matrimonio che si sta per celebrare, consentendo ai legima di proporre opposizione. Si possono disnguere tra sub-procedimen: 39 opo pubblicazione 1- La richiesta di pubblicazione 2- L’assione Non outre 180g 3- La cercazione dell’avvenuta pubblicazione Il procedimento di pubblicazione si applica ai matrimoni civili, canonici con ee civili, celebra innanzi ai ministri di culto delle confessioni non caoliche. La richiesta di pubblicazione deve essere faa da entrambi i coniugi. Se desiderano celebrare il matrimonio concordatario, la richiesta delle pubblicazioni può venire anche dal parroco che celebrerà la funzione. Incombe sull’uciale di stato civile la verica dell’esaezza delle dichiarazioni. Il matrimonio può essere celebrato tre giorni dopo la pubblicazione, ma non oltre i 180 successivi. Scadu i termini senza che venga celebrato il matrimonio, la pubblicazione si considera come non avvenuta. Se l’uciale di stato civile riene di non procedere alle pubblicazioni, deve disporre un cercato in cui ne espone le ragioni. b) LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO. 16 CELEBRAZIONE MATRIMONIO Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) 8 143-44-47 sposes ufficiale di stato civile fa matrimonio ro P La richiesta di celebrazione può essere anche verbale e deve contenere la data in cui si svolgerà. Competente alla celebrazione è l’uciale di stato civile di fronte al quale è stata presentata la richiesta di pubblicazione. Il Sindaco ha tale ruolo, ma può delegare anche consiglieri comunali o persone con requisi per la norma a consigliere. La forma della celebrazione del matrimonio è verbale. Prima l’uciale di stato civile legge gli arcoli 143 c.c. (Diri e doveri reciproci dei coniugi), 144 c.c. (Indirizzo della vita famigliare e residenza della famiglia) e 147 c.c. (Doveri verso i gli). Successivamente gli posi dichiarano di rendersi come marito e moglie. Inne, l’uciale di stato civile provvede a dichiarare che i nubendi sono uni in matrimonio. Quando contemporaneamente al matrimonio riconoscono gli na fuori da matrimonio, la dichiarazione è matrimonioL’artinserita 111 nello stesso ao matrimoniale. Ugualmente per la scelta del patrimonio o separazione dei beni. c.c. consente, in caso di ipotesi TASSATIVAMENTE previste, il “matrimonio per procura”. tale X eccezione è prevista solo per: procura a) Con riguardo ai militari o le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito di forza armate in tempo di guerra b) Nel caso in cui uno dei due risieda all’estero e concorrano gravi movi. In ques casi, la procura deve essere speciale e rilasciata, pena la nullità dell’ao di matrimonio, in forma di ao pubblico. In caso di pericolo imminente di vita, il matrimonio è celebrato durante un viaggio marimo o aereo, si rinvia a speciche disposizioni del codice della navigazione. L’art 112 c.c. contempla il caso del riuto dell’uciale di stato di celebrare il matrimonio. Non può riutarsi se non per movi ammessi dalla legge, se riuta deve dichiararne i movi. Tra le cause ammesse che giuscano un riuto a celebrare si fanno gli esempi di: impedimen sostanziali; mancata esecuzione delle formalità preliminari; della sopravenuta inecacia delle pubblicazioni; dell’intervenuta opposizione; dell’incapacità delle par; della sopraggiunta nozia di un impedimento. L’art 113 c.c. prevede un matrimonio celebrato davan ad un apparente uciale di stato civile. Si considera tale il matrimonio celebrato davan a persona che non avesse avuto le qualità di uciale di stato civile e che ne esercitasse pubblicamente la funzione, a meno che gli sposi fossero venu conoscenza di ciò dopo la celebrazione. c) LA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE. L’ulma fase produce gli ee civili, corrisponde alla trascrizione dell’ao matrimoniale nei registri dello stato civile. La trascrizione non potrà avere luogo: a. Quando gli sposi non rispondano ai requisi della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione b. Quando sussiste fra gli sposi un impedimento che a legge civile considera inderogabile 59- I co La trazione è ammessa quando l’azione di annullamento o di nullità non può più esser richiesta. parrozuh La richiesta di trascrizione è faa dal parroco del luogo in cui si è celebrato il matrimonio, non oltre i cinque = us giorni dalla celebrazione. L’uciale di stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la codice eeua entro 24h dal ricevimento dell’ao e ne dà nozia al parroco. Il matrimonio ha ee civili da al momento della celebrazione. La trascrizione può avvenire anche posteriormente su richiesta dei 0 conten, sempre che entrambi abbiano conservato ininterroamente lo stato libero dal momento della postro celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diri dei terzi. - d) Le opposizioni al matrimonio. Dopo la pubblicazione può vericarsi un incidente procedimentale in grado di vanicare l’iter matrimoniale. Si traa dell’opposizione al matrimonio, che può essere proposta dai sogge legima se emerga qualunque causa ostava alla celebrazione de matrimonio. L’eeo è quello della sospensione della celebrazione no a che non sia rimossa l’opposizione. L’art 102 c.c. individua tra le persone che possono fare opposizione i genitori, ascenden e collaterali entro il terzo grado, il tutore o curatore, ad uno dei coniugi. CHI FA OPPOSIZIONE 17 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) le pM deve fare sempre opposition ve ci sono impedimenti I oppovente deve risarcire i domi se l'oppositore viera tata Il PM deve sempre fare opposizione al matrimonio se vi sia una causa ostava al matrimonio o se constata l’infermità di mente di uno dei due, verso cui, per via dell’età, non può essere auata l’interdizione. Se l’uciale Dello stato civile scopre un impedimento non dichiarato deve informare subito il Procuratore della Repubblica, anché ques possa disporre opposizione al matrimonio facendo ricordo al presidente del tribunale del luogo dove è stato celebrato il matrimonio. Se il matrimonio è stato celebrato nonostante l’opposizione, l’uciale dello stato civile sospende la trascrizione dell’ao no a che non sia denito il procedimento di opposizione. Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il PM, può essere condannato al risarcimento dei danni. ha effetto sia canonico de Civile Unione tra stato e) Il matrimonio concordatario e chiera x riconoscimento immediato Il matrimonio concordatario, che acquista ecacia civile dopo la trascrizione presso i registri di stato civile, è celebrato dal ministro di culto caolico. I coniugi risultano tali sia per lo Stato che per la Chiesa caolica. La disciplina “civile” di esso trova disciplina nella legge dello Stato italiano, mentre disciplina “religiosa” nel Codice del Dirio canonico. Il vincolo religioso è indissolubile mentre per quello civile possono cessare i relavi ee. La celebrazione deve essere preceduta dalla pubblicazione, necessaria per le “invesgazioni prematrimoniali”, dovendosi vericare che non vi siano ostacoli alla valida e lecita celebrazione del matrimonio. Ai ni civili, risulta imprescindibile la richiesta di pubblicazione all’uciale di stato civile. La pubblicazione manifesta la volontà dei nubendi di celebrare un matrimonio non solo religioso, precede la celebrazione e legima le possibili opposizioni alla trascrivibilità dei registri di stato civile. Il matrimonio è celebrato al ministro di culto il giorno stabilito alla presenza dei coniugi e di due tesmoni. L’ociante dichiara i coniugi uni in matrimonio e dà leura degli arcoli 143, 144, 147 per illustrare gli ee civili del matrimonio. Subito dopo, il celebrante redige l’ao di matrimonio in doppio originale, sooscrivendolo con i coniugi e di tesmoni. Uno dei due a è conservato nel libri parrocchiali e l’altro è trasmesso dal parroco non oltre cinque giorni dalla celebrazione, all’uciale di stato civile del Comune in cui questa è avvenuta. L’uciale di stato civile, entro 24h, la trascrive nei registri di stato civile. Dea trascrizione fa acquisire ecacia civile al matrimonio celebrato. Il matrimonio concordatario produce gli stessi ee di quello civile. È generete ammessa, con ecacia della celebrazione del matrimonio, la trascrizione tempesva ritardata. In assenza di trascrizione il vincolo canonico è giuridicamente ininuente. ha effetto solo a nuello canonico f) Il matrimonio canonico. cerimonia religiosa sulla bare della chiesa Non ha ee nell’ordinamento giuridico statale. Ne discende che per il dirio dello Stato i due contraen candica sono assimilabili ai conviven more uxorio, sia ai ni dei doveri e diri reciproci, sia rispeo ai terzi. Talvolta la scelta della non trascrizione è voluta, mentre in altri vi sono cause ostave. Nel primo caso è ammissibile la c.d. trascrizione tardiva, nel secondo non è possibile procedere alla trascrizione. g) Il matrimonio celebrato davan a ministri dei cul ammessi nello Stato. Art 83 c.c. :” il matrimonio celebrato davan a ministri dei cul ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio”. A ques matrimoni sono riconosciu gli ee civili, ma il riconoscimento dello Stato è limitato alla sola celebrazione, restando irrilevante la disciplina sostanziale del regime matrimoniale propria di ciascun ordinamento confessionale. Condizione necessaria per celebrare il matrimonio, è la ciadinanza italiana del celebrante, che assume la qualica di pubblico uciale e che redige l’ao di matrimonio che è ao pubblico. La trascrizione ha valenza costuiva e non è ammessa trascrizione tardiva. Per l’approvazione degli ee civili, il Ministero degli Interni deve approvare il ministro di culto celebrante ai ni della verica della capacità del medesimo di rappresentare la confessione religiosa in un’avità produva di ee civili. Il Celebrante deve avere le Solo i ministri dei autr 18 celebrare il matrimonio cittadinanza possono Valiana Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) Qualora dife la trascrizione a causa della mancata trasmissione da parte del ministro di culto o dell’uciale di stato civile, gli sposi devono rivolgersi al tribunale competente. Le cause di invalidità del matrimonio acaolico coincidono con quelle previste per quello civile, cui si aggiunge la mancata approvazione governava della nomina del ministro di culto e la mancanza di ciadinanza del medesimo. cittadino Italiano h) Il matrimonio del ciadino (italiano) all’estero. ARTICOLO 115 all'estero Art 115 c.c. :”il ciadino è soggeo alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese e estero secondo le forme ivi stabilite”. Le norme di dirio internazionale privato aribuiscono ai matrimoni celebra all’estero tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risulno celebra secondo le norme previste dalla legge straniera, e sempre che sussistano i requisi sostanziali relavi allo stato ed alla capacità delle persone previs dalla legge italiana. Non è condizionato dall’osservanza delle norme italiane sulla trascrizione, aeso che questa non ha natura costuva ma meramente cercatoria. Il giudice italiano chiamato ad accertare la validità di un matrimonio contrao all’estero, deve anzituo accertare che non sia inesistente per mancanza di requisi minimi. L’omissione delle pubblicazioni prevista dalla legge italiana non incide sulla validità del matrimonio celebrato all’estero, ma il ciadino italiano che lo abbia contrao secondo la lex loci deve inviare una copia dell’ao all’autorità diplomaca o consolare che lo trasmeerà all’uciale di stato civile del Comune per la trascrizione. In ordine al matrimonio religioso celebrato all’estero, si riene in generale che esso abbia ecacia anche per l’ordinamento italiano. Nel caso i cui la lex loci, o altra legge straniera applicabile, riconosca la validità di dea forma, la trascrizione nei registri di stato civile ha ecacia meramente dichiarava. Riguardo ai matrimoni tra persone dello stesso sesso celebra all’estero, il d.lgs. 19 gennaio 2017, n.7 ha introdoo nella legge n.218 del ’95, recante riforma del sistema italiano di dirio internazionale privato, a mente del quale “ il matrimonio contrao all’estero da ciadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli ee dell’unione civile regolata dalla legge italiana”. Cap IV articolo 116 cittadino 8. IL MATRIMONIO DELLO STRANIERO NELLO STATO (pag.91) straniero In Halla Come sancito all’interno dell’arcolo 116 c.c.: il ciadino straniero può contrarre matrimonio in Italia, sia con un ciadino italiano, sia con un ciadino straniero. A tal ne egli deve presentare all’uciale di stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risul che secondo le leggi cui è sooposto nulla osta il matrimonio. Nel caso in cui il ciadino straniero abbia più di una ciadinanza si applica quella con la quale il medesimo ciadino abbia un collegamento più streo. Se tra queste ciadinanze si trova quella italiana, questa prevale. Per l’apolide e il rifugiato l’art. 19 della l. n.218/1995 stabilisce che si applica la legge dello Stato di domicilio, ovvero di residenza. 9. DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CONIUGI La norma fondamentale è quella riguardante l’art. 143 c.c. (diri e doveri reciproci dei coniugi). L’art. 29 della costuzione riporta: “il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”, ciò ha permesso di auare la nota riforma del dirio di famiglia, con la quale, è stata sancita l’eguaglianza formale e sostanziale dei coniugi. Uguali diri e medesimi doveri. Tra gli obblighi rientra quello di fedeltà, la cui violazione non è più di interesse penale e nemmeno costuisce una causa automaca di separazione “per colpa”. Determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costuisce causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, salvo preesistenza di una roura già irrimediabilmente in ao. Si ricava da qui l’obbligo di assistenza morale e materiale, la cui violazione può essere causa di addebito della separazione. Inoltre, l’obbligo di collaborazione, che prevede che i coniugi agiscano d’accordo riguardo le decisioni. Per dirimere i coni la legge prevede un procedimento speciale avente caraere non contenzioso che può chiudersi, se i coniugi raggiungono un accordo, con una conciliazione o con una pronuncia di non luogo a provvedere, con un provvedimento che, non avendo natura giurisdizionale, 19 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) deve equipararsi al pronunciato di un arbitratore ed è di per sé insuscebile di coercizione, in quanto privo di ecacia esecuva. Da ulmo, obbligo alla coabitazione, con applicazione non assoluta. La scelta della residenza familiare è rimessa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, tale scelta non deve soddisfare soltanto le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprauo salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminen della serenità della famiglia. Un’interruzione della convivenza non costuisce violazione dei doveri coniugali. Traasi di obblighi a caraere personale e non patrimoniale. Tra gli obblighi di contenuto patrimoniale si rammentano: l’imposizione ai coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia. Per esempio, costuisce ius receptum il fao che il dirio del glio di essere mantenuto dai genitori non cessa ipso facto (sul fao) con il raggiungimento della maggiore età da parte di ques ma si protrae no a quando non sia in grado di provvedere direamente alle proprie esigenze, o non versi in colpa per il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica. I doveri personali derivan dal matrimonio hanno natura per prima cosa giuridica e non solo morale, ogni coniuge è tolare di una posizione giuridica qualicata e tutelata dall’Ordinamento a che l’altro si compor in modo tale da onorare tali doveri. La giurisprudenza, ha ritenuto risarcibili i danni che un coniuge possa avere arrecato all’altro per il mancato adempimento dei doveri medesimi. Non è illecita qualsiasi violazione dei doveri nascen dal matrimonio, ma occorre provare una parcolare e obieva gravità della condoa violatrice. Il danno a carico dell’altro coniuge deve essere riconducibile non alla fraura coniugale in sé ma proprio alla condoa trasgressiva auata in aperta e grave violazione di uno o più doveri coniugali. I doveri derivan dal matrimonio si rieono anche sui rappor tra le par nella fase precedente il matrimonio, imponendo un obbligo di lealtà, di correezza e di solidarietà, separazione ricomprendente anche l’obbligo di informazione di ogni circostanza inerente alle proprie condizioni psicosiche e di ogni situazione idonea a compromeere il futuro matrimonio. La violazione dei cita doveri non trova necessariamente sanzione nelle misure piche previste dal dirio di famiglia. Possono coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considera i presuppos, i caraeri, le nalità, radicalmente dieren. Art. 156 c.c: ee della separazione sui rappor patrimoniali tra i coniugi. Pronunciando la separazione il giudice stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il dirio di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adegua reddi propri. L’entà di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze, ai reddi dell’obbligato e resta fermo l’obbligo di prestare gli alimen (art. 433 e seguen). Dopo la separazione permane sia l’obbligo di mantenimento sia quello alimentare. Nel caso in cui la separazione sia addebitata ad entrambi ognuno di loro potrà pretendere, in caso di bisogno, i soli alimen. La separazione di fao lascia invariato l’obbligo di contribuzione, ma nel caso in cui tale allontanamento avvenga contro la volontà dell’altro si prevede la sospensione del dirio all’assistenza morale e materiale. La nozione di alimen legali richiama le prestazioni di assistenza materiale alla persona in stato di bisogno al ne di consenrle di condurre una vita dignitosa. Dall’obbligo legale agli alimen si deve disnguere sia l’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia sia il dovere di mantenimento del glio, ed eventualmente del coniuge che in seguito alla separazione, non per sua colpa, non abbia reddi propri. Queste obbligazioni hanno un contenuto più ampio rispeo agli alimen, stessa cosa per quanto riguarda l’assegno divorzile. L’incapacità del richiedente è valutata considerando le sue eventuali risorse patrimoniali. Il dirio alimentare è imprescribile. Tra le altre cause di esnzione si richiamano: l’annullamento del matrimonio, il divorzio, la nullità del matrimonio, la perdita dello status di glio. In caso di separazione l’assegno di mantenimento deve essere idoneo a conservare tendenzialmente al coniuge richiedente il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. CAP. V (pag.98) 1.IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA La riforma generale del dirio di famiglia del 1975 ha previsto un modello familiare desnato a disciplinare l’acquisto e la gesone dei beni da parte dei coniugi durante il matrimonio, poggiantesi sulla comunione dei beni salva diversa convenzione, al ne di garanre un’adeguata condivisione dei mutamen patrimoniali. 20 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) dell’ao di matrimonio. A ciascun coniuge, in relazione ai beni di cui è esclusivo tolare, è riconosciuto godimento, amministrazione e potere di disposizione (art. 162 comma 4 c.c.). L’art. 219 c.c prevede che il coniuge possa provare con ogni mezzo nei confron dell’altro la proprietà esclusiva di un bene (ovviamente mobile) e che i beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi. Qualora nessuno dei coniugi riesca a dar prova della proprietà esclusiva dei beni, essi si presumono in proprietà indivisa per pari quota. I beni acquista dai coniugi in regime di separazione, e dopo il matrimonio, non cadono in comunione. 7. SEGUE: IL FONDO PATRIMONIALE L’istuto del fondo patrimoniale è previsto all’art.167 c.c. “ciascuno o ambedue i coniugi per ao pubblico, o un terzo, possono costuire un fondo patrimoniale”. Il fondo patrimoniale costuisce un patrimonio separato, i cui beni, essendo vincola al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sono alienabili e espropriabili solo ricorrendo determinate condizioni. Il fondo patrimoniale non costuisce un regime patrimoniale generale. Coesiste con uno dei prede regimi. Possono essere desna al fondo patrimoniale beni immobili o mobili registra, toli di credito, resi nominavi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo. Non è espressamente consento ipotecare, dare pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi. Negli a di alienazione sono compresi gli a disposivi del dirio di proprietà e dei diri reali di godimento. Se vi sono gli minori, i prede a di straordinaria amministrazione possono essere compiu solo previa autorizzazione del giudice. La desnazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli ee civili del matrimonio. Se vi sono gli minori il fondo dura no al compimento della maggiore età dell’ulmo glio. Non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono gli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice. 8. L’IMPRESA FAMILIARE (Art. 240-bis c.c) L’istuto dell’impresa familiare ha natura residuale rispeo ad ogni altro po di rapporto negoziale familiare, ed è incompabile con la disciplina delle società di qualunque po. La residualità della tutela apprestata si manifesta col fao che è applicabile solo qualora non sia congurabile un diverso rapporto riguardo al lavoro prestato dal familiare all’interno dell’impresa. Sono sogge alla disciplina dell’impresa familiare il coniuge, i paren entro il terzo grado, gli ani entro il secondo grado, i quali presno in modo connuavo la loro avità di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare. I familiari partecipan all’impresa hanno il potere di decidere in ordine all’impiego degli uli e degli incremen sulla gesone straordinaria, indirizzi produvi e cessazione dell’impresa. CAP. VI – LA SEPARAZIONE CONIUGALE E LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO (pag. 117) Cos'è la separazione 1. LA SEPARAZIONE (PERSONALE) DEI CONIUGI Non è mai consento oenere il divorzio dovendo i coniugi necessariamente transitare per la procedura di separazione. (Art. 150 c.c) Al termine del procedimento di separazione legale il giudice autorizza i coniugi a vivere separa e determina le condizioni per l’adamento dei gli minori, l’assegnazione della casa familiare e l’eventuale pagamento di un assegno di mantenimento da parte di un coniuge. La separazione legale si disngue dalla separazione di fao. La separazione personale determina la cessazione della comunione di vita tra i coniugi, con sospensione dei doveri reciproci. Permane il vincolo matrimoniale, i due coniugi non possono contrarre nuovo matrimonio o unione civile. È stato istuito un fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, cui non sia stato corrisposto l’assegno di mantenimento. Per poter oenere le provvidenze deve essere dichiarata l’obbieva e comprovata impossibilità di provvedere al mantenimento proprio e dei gli minori, oltre che avere gli maggiorenni, conviven, gravemente disabili. L’interessato può rivolgersi al Tribunale del luogo ove ha la residenza, per chiedere l’ancipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. Questo sostegno economico non è erogabile qualora il coniuge abbia optato per il contributo una tantum, in luogo di quello connuo, da versarsi mensilmente. I coniugi separa o in fase di separazione possono rivolgersi al servizio di mediazione separazione legale Separazione 23 reparazione personale temporare Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) Separazione personale 3 giudiziare permat s vie vincolo ↳ matrimoniale consensuale separazione di fatto - rurri gli obblighi rimangono invariati familiare per oenere un aiuto nella gesone delle dicoltà che stanno vivendo, da parte di professionis. (Art. 126 c.c) La separazione temporanea si dierenzia dalla separazione personale per la sua funzione, rappresentata dalla necessità di sospendere l’obbligo di coabitazione unicamente per il tempo necessario alla procedura dei cita procedimen. Si applica questa norma anche alle unioni civili tra persone del medesimo sesso. 1.1 LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE Si fa ricorso alla separazione giudiziale allorquando l’accordo dei coniugi sui contenu della separazione non sussiste. Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adoa tu i provvedimen relavi alla prole con riferimento esclusivo all’interesse morale e materiale della stessa. Può disporre l’adamento a uno solo dei genitori qualora ritenga che l’adamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. In caso di separazione l’adamento dei gli spea ad entrambi i genitori i quali conservano l’esercizio della responsabilità genitoriale sul glio. La legge prevede anche l’adamento a terze persone o ai servizi sociali, esclusivamente nei casi in cui nessuno dei genitori sia in grado di occuparsi adeguatamente dei gli. L’adamento a terze persone, come ai nonni, auato in sede di separa

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