Riassunto Manuale di Diritto di Famiglia e Minorile PDF
Document Details
Uploaded by HonestRiemann
Tags
Summary
Summary of Italian family and minor law manual. The document details the legal aspects regarding the capacity of individuals and the protection of those who are considered incapable of managing their own affairs.
Full Transcript
RIASSUNTO MANUALE DI DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE specialisca al ne dell’inserimento del suo nominavo nelle liste delle difese d’ucio e con la partecipazione dei SS del Ministero della Giuszia). Il minore viene poi interrogato sul reato e in seguito è sent...
RIASSUNTO MANUALE DI DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE specialisca al ne dell’inserimento del suo nominavo nelle liste delle difese d’ucio e con la partecipazione dei SS del Ministero della Giuszia). Il minore viene poi interrogato sul reato e in seguito è sento circa le sue condizioni di vita, informazioni che vengono raccolte anche dai SS, in genere presen all’udienza per essere a loro volta sen direamente, in presenza o meno del minore che può essere allontanato in tale fase secondo le ipotesi (art.31). CAP 2 MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE INCAPACI (pag 17) 1. La capacità giuridica Il nostro codice civile si apre con un arcolo importante ritenuto il fondamento dell’intera successiva disciplina contenuta nel primo libro, ovvero: “La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diri che la Legge riconosce a favore del concepito sono subordina all’evento della nascita” (art.1) Il legislatore non fornisce alcuna denizione del conceo di capacità giuridica, ma si limita a precisare qual è il momento di acquisizione. Nonostante ciò per capacità giuridica si indica l’idoneità ad essere tolari di diri e di doveri, cioè ad essere sogge dell’ordinamento giuridico. A parre dal momento della nascita, ciascuno di noi diventa persona in senso giuridico e perciò possessore di atudini, potenziale e può assumere la tolarità di un dirio o un obbligo. Tale acquisizione è estesa e indierenziata, ovvero va oltre il genere, religione, etnia, condizioni sociali o economiche; ciò rappresenta il punto di partenza per il riconoscimento del principio dell’eguaglianza formale (art.3 costuzione). La capacità giuridica si perde per morte e l’art 22 della Costuzione sancisce che nessuno può esserne privato per movi polici. 2. La capacità di agire Diversa dalla capacità giuridica, è quella d’agire. L’art 2 del codice recita: “La maggiore età è ssata al compimento del dicioesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tu gli a per i quali non sia stabilita un’età diversa”. La capacità di agire si acquista con la maggiore età e si diventa maggiorenni a 18 anni. L’auale indicazione della maggiore età risale al 1975, mentre precedentemente si diventava maggiorenni al compimento dei 21 anni. La capacità di agire acquisita ai 18 anni indica l’atudine a compiere validamente a giuridici, cioè a che incidono dal punto di vista personale o patrimoniale sulla situazione giuridica della persona; la persona ai 18 anni si ritrova in una condizione, dunque, di idoneità ad esercitare diri e assumere obblighi. Durante la minore età invece, il soggeo è considerato incapace e perciò ha bisogno di qualcuno che agisca per conto suo l’esercizio dei diri di cui è tolare; la legge aribuisce tale potere di rappresentanza ai genitori e, in caso di loro assenza per morte o per provvedimento giudiziario che li ha priva della responsabilità genitoriale (prima dea potestà genitoriale), ad un tutore. Il conceo di capacità di agire si incrocia con quello di capacità di intendere e di volere. Da un lato vi è la capacità legale, dall’altro lato vi è una capacità naturale: è la legge che determinata la capacità di agire (capacità legale), mentre è una condizione soggeva da riscontrare quella che fonda la capacità di intendere e di volere (capacità naturale). Con l’espressione “capacità di intendere e di volere” di intende sia l’atudine a comprendere il signicato delle proprie azioni e sia la capacità ad autodeterminarsi coscientemente e liberamente. È ragionevole che al momento dell’acquisizione della capacità di agire gli individui siano capaci anche di intendere e di volere. Chi possiede la capacità di agire, normalmente è in grado di provvedere a sé in quanto capace di intendere e di volere; in alcuni casi, tuavia, può accadere che la persona non sia realmente in grado di valutare le conseguenze degli a che compie. Ci si puo trovare di fronte ad una divergenza tra dato legale e riscontro Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) fauale. In tali situazioni pur avendo capacità di agire, il soggeo si trova in condizioni di incapacità naturale o di fao. L’incapacità naturale può consistere in una condizione costante d’incapacità, oppure in una situazione temporanea e pertanto puo essere denita come uno stato della persona che non è in grado di intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria. Gli a che il soggeo legalmente capace compie sono validi, tuavia quando si dimostra che il soggeo era aeo da incapacità naturale tale da rendere la sua volontà viziata, l’ao potrà essere annullato. L’art. 428 c.c. dispone che: “Gli a compiu da una persona che, sebbene non interdea, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli a sono sta compiu, possono essere annulla su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aven causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore”. Tuavia, ai sensi del comma 2, l’annullamento dei contra potrà essere pronunziato solo a condizione che risul la malafede dell’altro contraente. L’azione per l’annullamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui l’ao o il contrao è stato compiuto. Nelle situazioni in cui l’incapacità naturale assume un caraere permanente, sarebbe opportuno rivolgersi all’autorità giudiziaria anché la capacità di agire venga rimodellata sulla base della valutazione eeva dell’idoneità del soggeo di occuparsi autonomamente e consapevolmente dei propri interessi. In questa prospeva, il nostro ordinamento mee a disposizioni 3 strumen di protezione delle persone incapaci: - L’amministratore di sostegno - L’interdizione - L’inabilitazione 3. L’amministrazione di sostegno Fino al 2004 in caso di incapacità naturale, si poteva/doveva ricorrere al giudice perché fosse disposta la misura dell’interdizione oppure dell’inabilitazione; entrambi gli interven, poiché ablavi o limitavi della capacità di agire, venivano dichiara con sentenza dal tribunale a seguito di un procedimento di natura contenziosa. Ques istu erano considera provvedimen di tutela del patrimonio, spesso per assecondare esigenze di conservazione da parte dei familiari, preoccupa che gli a pos in essere dall’incapace potessero pregiudicare non tanto quest’ulmo, ma piuosto le risorse dei suoi congiun. All’interdizione era associata l’idea dell’emarginazione e della cosiddea morte civile. 3.1 La legge n.6/2004 Con tale legge, il legislatore ha innovato la rubrica del tolo XII del libro primo del codice civile, sostuendo la dicitura originaria “Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione” con quella auale “Delle misure di protezione delle persone prive in tuo od in parte di autonomia”. La Legge, rispondendo alle aese di quan da anni segnalavano l’urgenza di modicare la normava prevista per le persone incapaci, ha allineato il nostro sistema agli altri ordinamen europei; ha introdoo, a anco dell’interdizione e dell’inabilitazione, un ulteriore strumento ao a “tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tuo o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quodiana, mediante interven di sostegno temporaneo o permanente”. L’intervento del legislatore, oltre ad introdurre un nuovo istuto ovvero quello dell’amministrazione di sostegno, ha modicato anche i tradizionali istu della interdizione e dell’inabilitazione non solo rendendoli parzialmente adaabili alle singole persone, ma soprauo permeandoli di un signicato più orientato al rispeo della dignità umana, della cura della persona e non solo del suo patrimonio. 3.2 Finalità e principi ADS Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) PRINCIPI NUOVA NORMATIVA L’intenzione del legislatore è quella di tutelare le persone incapaci operando la minore limitazione possibile della capacità di agire; aua ciò proteggendo il soggeo da rischi e pericoli e promuovendo i suoi diri e le sue opportunità. I principi che caraerizzano la nuova normava sono: o Protezione adeguata con la minima invasività-> la legge n.6 del 2004 aribuisce al giudice il compito di individuare l’istuto che, da un lato, garansca all’incapace la tutela più adeguata e, dall’altro, limi nella minore misura possibile la sua capacità. Si fa riferimento ad un intervento minimale, discreto, rispeoso, che conservi il più a lungo e il più estensivamente possibile la libertà di azione del soggeo con il minor sacricio di ogni forma di estrinsecazione della sua responsabilità. o Residualità delle misure di interdizione e dell’inabilitazione-> gli art. 414-418 c.c. prevedono che all’interdizione si dovrà ricorrere solo in casi eccezionali, rappresentando questa misura l’extrema rao, evitabile quando possa essere comunque garanta suciente tutela con l’istuto meno invasivo dell’amministratore di sostegno. o Flessibilità delle misure di protezione-> lo strumento dell’amministratore di sostegno presenta il pregio dell’elascità dovendo essere modellato a seconda delle esigenze del caso concreto. o Dignità delle persone-> l’intera disciplina è caraerizzata dall’idea di tutela della dignità della persona incapace. Il Legislatore ha riconosciuto che la fragilità non toglie nulla alla dimensione ontologica dell’essere umano e che il miglior intervento di protezione è quello orientato dal principio costuzionale del rispeo dei diri inviolabili dell’uomo. o Riconoscimento e valorizzazione delle capacità residue e del principio di autodeterminazione-> l’amministrazione di sostegno viene declinata a parre dalla salvaguardia e dalla manutenzione di quel che c’è piuosto che dalla segnatura di quel che non c’è. Alle negazioni e ai divie connessi agli istu di protezione degli incapaci, si sostuisce così la conservazione del massimo grado possibile di autodeterminazione del soggeo in dicoltà, grazie all’ascolto delle sue inclinazioni e capacità; massima valorizzazione della personalità. o Non sgmazzazione-> il Legislatore si misura con la sda della loa allo sgma e alla emarginazione sociale dei sogge vulnerabili, evitando di ulizzare parole cariche di connotazioni negave ed introducendo termini che richiamano signica inclusivi. Il lessico è pù immediato e popolare, i termini ulizza rimandano alla protezione, alla cura, al sostegno e all’autonomia. o Estensione dei potenziali beneciari-> il Legislatore ha dotato lo strumento dell’amministrazione di sostegno di un ampio raggio di azione. Da un lato, il regime di protezione è stato esteso a sogge che sono impossibilita a provvedere ai propri interessi anche per cause diverse dalla infermità di mente, dunque infermità anche sica; dall’altro l’amministrazione di sostegno sarà rivolta anche a coloro che si trovano in una situazione di impossibilità, anche parziale o temporanea, di prendersi cura dei propri interessi. La legge n.4 del 2006, orientata a contrastare l’emarginazione dei sogge deboli, si propone come risposta in grado di includere tu quei sogge le cui fragilità e vulnerabilità possano determinare l’incapacità, anche parziale, di provvedere alla gesone del proprio patrimonio e alla cura della propria persona. Convenzione sui diri delle persone con disabilità , approvata a New York il 13/12/2006 e racata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009 n.18; i principi sono la proporzionalità e l’adeguatezza della misura alle condizioni della persona disabile e l’applicazione della stessa per il più breve tempo possibile. Come riporta l’art 404 l’amministratore di sostegno viene nominato da Giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio. L’amministrazione di sostegno non si congura come un ao obbligato per tue le persone che si trovano in una condizione di infermità o menomazione, ma rappresenta una opportunità da avare solo quando ciò risponde alle esigenze di tutela della persona. 3.3. Il procedimento Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) PROCEDIMENTO X ADS Il procedimento per oenere un provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno si caraerizza, a dierenza dell’iter previsto per l’interdizione e l’inabilitazione, per un certa snellezza delle forme e rientra inoltre nell’ambito della volontaria giurisdizione. Ai sensi dell’art. 405 c.c. la competenza è riconosciuta in capo al giudice tutelare del luogo in cui il beneciario ha la residenza o il domicilio, il quale provvede entro 60 gg dalla data di presentazione della 2) RICORSO richiesta con decreto movato immediatamente esecuvo. Per la quesone della competenza territoriale si fa riferimento al luogo di eeva dimora e non a quello di residenza (corte di cassazione). Il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno è introdoo con la forma del ricorso ed i sogge legima processuali avi sono indica all’art.406 c.c., ovvero: lo stesso beneciario, il coniuge, il convivente, i paren entro il grado 4, gli ani entro il grado 2, il tutore o il curatore. In aggiunta ad essi, la legimazione è estesa anche al Pubblico Ministero quale soggeo portatore dell’interesse pubblico di protezione dei sogge deboli; in ragione di ciò il procedimento prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero anche quando egli non sia il ricorrente. Importante è la quesone della obbligatorietà o meno della difesa tecnica. Si può aermare che ad oggi il procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno è avabile e potenzialmente può svolgersi senza l’obbligo di alcuna difesa tecnica; solo nel caso in cui emergesse, nel corso del procedimento, la necessità di assumere provvedimen che intacchino la sfera dei diri fondamentali del beneciario, risulterà indispensabile la nomina di un avvocato. La valutazione è aribuita al giudice tutelare che, caso per caso, sulla base degli elemen concre e peculiari di ogni situazione, eventualmente sserà un termine entro cui dotarsi di una difesa tecnica. Diversamente, quando si traa di incaricare l’amministratore di sostegno della gesone ordinaria del patrimonio del beneciario (es. incassare la pensione d’invalidità) non sarà necessaria alcuna assistenza del difensore. Il ricorso, ai sensi dell’art.407 c.c., deve contenere le seguen indicazioni: - Le generalità del beneciario e la sua dimora abituale - Le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno - Il nominavo e domicilio, se conosciu dal ricorrente, del coniuge del beneciario, dei discenden e ascenden del beneciario, dei fratelli e dei conviven del beneciario. Inoltre importante è fornire al giudice tutelare ogni informazione che possa illustrare la reale situazione di vita del beneciario, le sue condizioni, le sue esigenze, le aree d’intervento necessarie alla sua tutela, il po di infermità o di menomazione sica, quali sono i rappor con i familiari e paren, il contesto sociale di riferimento e l’eventuale condizione lavorava. In adesione alla nalità dello strumento andranno indicate le capacità e le atudini del beneciario nonché, l’elencazione delle avità che sia dal punto di vista patrimoniale e sia dal punto di vista personale, si rende necessario trasferire all’amministratore di sostegno. Sebbene non sia indispensabile la specicazione di tu gli elemen sopra indica (in quanto si traa di un procedimento di volontaria giurisdizione e non si un procedimento contenzioso), è evidente che quanto più il ricorso sarà deagliato tanto più il Giudice tutelare sarà in grado di decidere tempesvamente. In ogni caso, l’art 407 consente al giudice di disporre, anche d’ucio, gli accertamen di natura medica e tu gli altri mezzi istruori uli ai ni della decisione. È prevista la possibilità che siano adoa provvedimen urgen per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio; l’esigenza potrà essere rappresentata dal ricorrente oppure rilevata d’ucio. In entrambi i casi il giudice tutelare procederà alla nomina dell’amministratore di sostegno provvisorio, indicando quali a è autorizzato a compiere. Il giudice tutelare, leo il ricorso, sserà la data dell’udienza durante la quale dovrà senre personalmente il beneciario. Nel caso in cui il soggeo sia impossibilitato a recarsi dal giudice tutelare, sarà quest’ulmo a recarsi nel luogo ove la persona in dicoltà si trova. L’audizione del soggeo interessato rappresenta un passaggio importante nel procedimento dato che è proprio questa l’occasione migliore per il giudice per conoscere gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei suoi bisogni e le sue richieste. Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) DECRETO NOMINA ADS INFORMAZIONI Paragrafo 3.4: Il decreto di nomina. L’iter davan al Giudice tutelare si conclude con la pronuncia di un decreto. Il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere: 1) Le generalità del beneciario 2) La durata dell’incarico 3) L’oggeo dell’incarico e degli a che l’ads può compiere 4) Degli a che il beneciario può compiere solo con la presenza dell’ads 5) Dei limi delle spese che l’ads deve sostenere 6) Della periodicità con cui l’ads deve rendere conto al Giudice circa l’avità svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneciario. Il decreto di apertura e quello di chiusura dell’ads devono essere comunica, entro dieci giorni, all’uciale di stato civile. Presso l’ucio del Giudice tutelare, è conservato un registro delle amministrazioni di sostegno in cui sono inseri tu i provvedimen lega all’ads. Di parcolare importanza, è l’annotazione del decreto di nomina, contenente: i da personali dell’amministratore e del beneciario; gli a che il beneciario può compiere con e senza la presenza dell’amministratore di sostegno. Tale forma di pubblicità ha una duplice valenza: consenre al beneciario la sua eeva capacità di compere a giuridici e quella dell’amministratore di sostegno di garanre l’interesse dei terzi alla sicurezza e alla validità dei negozi giuridici. A dierenza della precedente disciplina dell’interdizione, gli ee dell’ads si conoscono solo araverso la leura del decreto di nomina poiché ogni incarico risponderà ad esigenze ed incapacità peculiari. Ai sensi dell’art. 409 c.c. “il beneciario conserva la capacità di agire per tu gli a che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessari dell’amministratore di sostegno”. Allo scopo di proteggere senza morcare, è previsto che l’interessato dall’amministrazione di sostegno possa compiere gli a necessari a sodisfare le esigenze della propria vita quodiana. Il principio della minima invasività raggiuge così la sua auazione concreta. La capacità d’agire verrà limitata solo in misura denita dal Giudice qualora lo ritenesse necessario. Nel caso di rappresentanza andranno disnte due categorie di a: - A di ordinaria amministrazione: l’amministratore potrà agire senza previa autorizzazione del Giudice tutelare. - A di straordinaria amministrazione: l’amministratore per compiere tali a, dovrà essere espressamente autorizzato dal Giudice tutelare. 3.5. L’amministratore di sostegno. Dopo la denizione dei poteri aribui all’ads, il Giudice tutelare dovrà individuare chi nominare alla luce del principio esclusivo di cura degli interessi del beneciario. Ai sensi dell’art. 408 c.c. la nomina potrebbe anche ricalcare la preferenza indicata dall’interessato, in previsione di una propria futura incapacità. Tuavia, siccome i desideri del beneciari non sono vincolan a livello giuridico, il Giudice potrà, per gravi movi, designare con decreto movato un soggeo diverso, preferendo (ove possibile):“ il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il pare, la madre, il glio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, ovvero il genitore superste con testamento, ao pubblico o scriura privata autencata”. L’elencazione non indica un ordine preferenziale di priorità. Non possono ricoprire le funzione di ads gli operatori dei servizi pubblici o priva che hanno in cura o in carico in beneciario. I doveri dell’ads sono ssa dall’art. 410 c.c., secondo cui “deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneciario. L’ads deve tempesvamente informare il beneciario circa gli a da compiere nonché in giudice tutelare i caso di dissenso con il beneciario. (…) l’ads non è tenuto a connuare nello svolgimento dei suoi compi oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascenden o discenden”. Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) Non vi è dubbio che il Legislatore abbia immaginato una gura caraerizzata da vicinanza, anche empaca, al beneciario, capace di instaurare una relazione basata sulla comunicazione e l’accompagnamento. Le relazione tra ads beneciario dovrebbe quindi essere improntata al costante scambio e alla costruzione di un rapporto dialogico. In caso contrario, spea al Giudice tutelare adoare gli opportuni provvedimen con decreto movato. L’ads al momento dell’assunzione dell’incarico presta giuramento di fedeltà e di diligenza nello svolgimento della sua avità. Sarà considerato diligente se non si limiterà solo al mantenimento del patrimonio del beneciario non esponendolo a rischi, ma se si averà anché il beneciario possa godere della migliore vita possibile, araverso il soddisfacimento dei suoi desideri ed esigenze. Ne consegue che sia il riro ingiuscato di compiere un ao in favore del beneciario, sia il compimento di un ao prevedibilmente nocivo per quest’ulmo potranno essere movo di censura e anche di risarcimento del danno. L’ads svolge il suo ruolo gratuitamente, salvo indicazione da parte del Giudice tutelare. 4. Amministratore di sostegno e servizi sanitari e sociali. Pare opportuno richiamare due pun di intersezione tra la disciplina dell’ads e i servizi sanitari e sociali. La l. n. 6/2004 ha introdoo un’importante novità per il nostro ordinamento, infa per la prima volta viene riconosciuta la legimazione processuale ava anche per i servizi sanitari e sociali. In parcolare, ai “responsabili dei servizi sanitari e sociali direamente impegna nella cura e assistenza della persona“ viene aribuita non una mera facoltà, bensì un preciso obbligo di avazione nel caso in cui siano “a conoscenza di a tali da rendere opportuna l’apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno. Hanno un vero e proprio obbligo giudico di procedere senza indugio a portare all’aenzione dell’autorità giudiziaria la situazione di incapacità di assolvere alle funzioni quodiane dell’assisto. Si può compiere però una scelta: l’obbligo può essere rispeato o con segnalazione al Pubblico Ministero, o con ricorso direo al Giudice tutelare. Chi si trova investo di tale obbligo, può ritrovarsi anche potenzialmente esposto ad azioni per il risarcimento del danno causato da inadempimento o ritardo ingiuscato dell’intervento. Accanto a questo dovere di segnalazione o ricorso, permane, ovviamente, la possibilità che il PM sia informato della situazione di fragilità anche da parte di ciadini. In questo caso non si avrà un obbligo giuridico ma un dovere civico, e l’opera di sensibilizzazione di tale segnalazione verrà associata alle istuzioni ( in parcolare i servizi sociali). Quanto alla scelta dell’ads, l’art. 408 c.c. precisa che non possono essere nomina operatori dei servizi che hanno in cura il beneciario. Tali operatori adempiono alla funzione proteva promozionale con l’obbligatorietà dell’iter processuale, tuavia sono esclusi dal ruoto avo di tale funzione. La ragione è evidente: scongiurare il potenziale conio di interesse che potrebbe crearsi laddove il soggeo promotore degli interven in favore del beneciario fosse esso stesso l’erogatore di tali prestazioni/cure. Ciononostante, vi sono state diversità nelle passi adoate dai Giudici tutelari: - Una più severa e rigorosa impedisce in partenza ed in modo assoluto la nomina di operatori di servizi che abbiano in cura o in carico il beneciario. - Una più essibile, secondo possono essere nomina operatori che, pur dentro il servizio erogatore, non hanno materialmente in cura il beneciario. - Un’ulma interpretazione valuta l’ipotesi che possano essere nomina anche sindaci o assessori. Non è stata espressamente vietata ma tale scelta appare inopportuna. 5. L’interdizione. La disciplina dell’interdizione trova spazio negli arcoli 414 e seguen del Codice Civile. È chiaro che le norme che disciplinano l’interdizione devono essere lee soo l’oca del riconoscimento della dignità delle persone incapaci e non solo per proteggere il loro patrimonio. Dunque, l’istuto dell’interdizione, così come quello dell’inabilitazione, deve essere considerato applicabile solo in via residuale. In parcolare, ai sensi dell’art. 414 c.c. tale misura verrà disposta solo quando ci si troverà in presenza di una condizione di abituale infermità e si valu che è indispensabile procedere alla Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) dichiarazione di interdizione per assicurare un’adeguata protezione a chi sia totalmente incapace di provvedere ai propri interessi. A dierenza del passato, la sentenza per interdizione non ha un caraere obbligatorio: è facoltava e va adoata solo per una adeguata protezione. Nel caso in cui si ravvisino i presuppos per procedere, la sentenza produce la perdita di capacità di agire e alla necessaria nomina di un tutore. Si può prevedere che alcuni a di ordinaria amministrazione vengano lascia alla libertà del soggeo o con la presenza del tutore. Si è cercato così sia di rendere l’interdizione più aderente all’unicità delle persone, sia di conservare almeno per le decisioni minime, una forma di autodeterminazione. Il ricorso all’interdizione può essere promosso dallo stesso interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai paren entro il quarto grado, dagli ani entro il secondo, dal tutore, dal Pubblico Ministero. La competenza in caso di maggiorenni o minori emancipa è del tribunale ordinario, mentre la nomina del tutore spea al Giudice tutelare. Il giudizio di interdizione è di natura contenziosa e pertanto è obbligatoria la presenza della difesa tecnica. Nella fase istruoria, l’interdicendo deve essere esaminato personalmente dal Giudice, che può disporre i mezzi istruori uli ai ni dell’assunzione della decisione. Dopo l’esame dell’interdicendo, se si riene opportuno può esser nominato un tutore provvisorio. La sentenza di interdizione deve essere annotata nel registro delle tutele e comunicata all’uciale di stato civile per le annotazioni a margine dell’ao di nascita. Quando alla scelta del tutore, il Giudice tutelare individua preferibilmente la persona più idonea all’incarico tra i sogge ed i criteri previs per l’ads. Il tutore assume la funzione di rappresentanza dell’interdeo per TUTTI gli a civili e la cura della persona. Si escludono solo gli a di natura personalissima che non potranno essere compiu né dal tutore e né dall’interdeo ( es matrimonio, testamento...). Siccome l’interdizione è un forma residuale. Il legislatore pima deve applicare misure meno severe. Il giudice tutelare deve poi vigilare in ordine alla verica della sussistenza nel tempo della causa fondante l’interdizione, da cui poi scaturirà il dovere di informare il PM laddove dea causa sia venuta meno. La Corte di Cassazione ha inne evidenziato che: - La misura dell’ads può non essere suciente e quindi si opterà per l’interdizione al ne di evitare all’interessato a pregiudizievoli per sé, e per gli altri anche a livello relazionale. - Lo strumento dell’interdizione può essere disposto in ragione di una complessità da svolgere in una molteplicità di direzioni. - L’interdizione può essere disposta in ragione dell’inadeguatezza in concreto dell’ads, come unico mezzo per proteggere gli interessi della persona. 6. L’inabilitazione. CURATORE ArancapersonaSolo ae L’istuto dell’inabilitazione è denito ai sensi dell’art. 415 c.c. ed è applicabile quando l‘infermità mentale non sia talmente grave da dar luogo all’interdizione. Possono essere inabilita, oltre a chi usa sostanze stupefacen, chi espone il proprio patrimonio o quello famigliare a pregiudizi economici, i ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un’educazione suciente. La misura dell’inabilitazione prevede che il soggeo perda la capacità di agire in relazione agli a di straordinaria amministrazione, conservando (a dierenza dell’interdizione) la capacità di compiere a di ordinaria amministrazione. Ai sensi dell’art. 427 c.c. si denisce che alcuni a possono essere compiu anche senza la presenza del curatore. Il curatore quindi non svolge funzioni di rappresentanza ma di mera assistenza: mentre il tutore agisce in nome e per conto dell’interessato, il curatore aanca l’inabilitato solo per il compimento degli a si straordinaria amministrazione che saranno validi solamente se vi sia la manifestazione concorde della volontà di entrambi. Sia per la nomina del curatore provvisorio, sia per quella deniva, valgono gli stessi criteri per la nomina del tutore. CAPITOLO 3: “UNIONI CIVILI E CONVIVENZE” 1. La l. 20 maggio 2016, n.76. 10 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) L. 20 MAGGIO 2016 N ° 76 = UNIONI QUILI omosex La l. 20 maggio 2016, n.76 introduce nel nostro ordinamento la disciplina delle unioni civili delle coppie same-sex, regolamentando anche le convivenze di fao con l‘iscrizione all’anagrafe e la possibilità di spulare contra di convivenza. Già nel 2010, con la sentenza n. 138, la Corte di Cassazione pose il problema della compabilità con la normava vigente con il dirio delle coppie same-sex a contrarre matrimonio. Non si riconobbe l’estensione dell’istuto del matrimonio anche a tali coppie ma si riconobbe comunque il dirio fondamentale di:“ vivere liberamente una condizione di coppia, oenendone il riconoscimento giuridico con connessi diri e doveri”. La Corte Costuzionale con la sua stessa sentenza n. 170/2014 non ha ammesso la conservazione del matrimonio dopo la recazione di sesso di uno dei due coniugi, pur riconoscendo la rilevanza costuzionale della relazione aeva tra i coniugi. La successiva sentenza n. 809/2015 ha stabilito che qualora uno dei due coniugi avesse avuto riconosciuta una recazione di sesso, doveva essere mantenuto il riconoscimento dei diri e doveri deriva dal vincolo del matrimonio legimamente contrao no a quando il legislatore non avesse consento altra forma di convivenza registrata che ne tutelasse adeguatamente diri ed obblighi. 2. Disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. OMOSeX e Unioni CIVILI Nella l.76/2016 è escluso il matrimonio alle persone dello stesso sesso. La spinta normava che ha comunque regolamentato le unioni civili è arrivata anche dalla pronuncia della Corte Europea dei Diri dell’Uomo del 21 luglio 2015:” il mancato riconoscimento delle unioni civili costuite dalle persone dello stesso sesso vìola il dirio di queste ulme al rispeo della loro vita famigliare e si pone in contrasto con l’art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei Diri dell’uomo e delle libertà fondamentali”. L’unione civile di persone dello stesso sesso costuisce oggi una specica - formazione sociale, di po familiare, pur se dea unione ha a che vedere con le altre “formazioni sociali” costuzionalmente tutelate. Ai sensi dell’art. 1 co. 2 della l. n. 76/2016 le unioni civili sono riservate ai maggiorenni. Costuiscono impedien alla formalizzazione dell’unione civile: 1- La sussistenza, per una delle due par, di un vincolo matrimoniale o unione civile tra persone dello E stesso sesso 2- La sussistenza di una delle par di infermità di mente & 3- La sussistenza tra le par di rappor di parentela, non potendo comunque contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio ed il nipote, la zia e la nipote. 4- La condanna deniva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confron di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte. La costuzione dell’unione civile prevede che:” due perone maggiorenni dello stesso sesso costuiscono un’unione civile mediante la dichiarazione di fronte all’uciale di stato civile ed alla presenza di due tesmoni”. La richiesta dell’unione civile è presenta all’ucio dello stato civile del comune scelto dalle par. Il richiedente fornisce i da richies e dichiara l’insussistenza degli impedimen sopracita. L’uciale dello stato civile verica tali da, con anche l’acquisizione di documen necessari. Dalla richiesta è redao processo verbale. Il termine per la conclusione delle veriche è ssato in trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Se le veriche sono completate prima e l’uciale di stato civile ha avvisato obbligatoriamente gli interessa, le par possono presentarsi per costuire unione civile. A loro volta, i richieden hanno l’obbligo di contrarre l’unione civile entro 180 giorni successivi al termine indicato o alla comunicazione fornita dall’uciale procedente, pena la decadenza della possibilità. Se una della due par è ciadino italiano residente all’estero, l’uciale dello stato civile aua le veriche anche presso l’ucio consolare. Se invece la richiesta viene faa all’autorità consolare, è quest’ulma che le eeua tramite l’uciale di stato civile del comune di iscrizione anagraca. Tu i documen sono registra. Trascorso il termine previso, l’uciale di stato può procedere con la costuzione dell’unione civile. A tal ne la par si presentano nel giorno richiesto, con due tesmoni e alla presenza dell’uciale di stato 11 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) civile, dichiarando di voler costuire unione civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime patrimoniale di separazione dei beni, posto che se in mancanza di diversa segnalazione, tra persone dello stesso sesso si aua un regime patrimoniale di comunione dei beni. Ricevuta dea dichiarazione, l’uciale di stato civile ne fa menzione e iscrive l’ao di costuzione dell’unione civile nel registro delle unioni civili, tale ao è poi sooscrio dalle par, dai tesmoni e dall’uciale di stato civile. La cercazione dell’unione civile riporta i da anagraci della par, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre i da anagraci e della residenza dei tesmoni. Viene riportato poi nei documen o a di unione civile “unito/a civilmente”. For Diversamente dal matrimonio, mancano alcuni istu fondamentali come la promessa di matrimonio, la solennità della celebrazione, la pubblicazione. In ogni modo, una volta rese le dichiarazioni, si costuisce un vero e proprio status tra le par. Inoltre, esse acquisiscono gli stessi diri e doveri, tra cui l’obbligo di assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le par sono tenute a contribuire ai bisogni comuni. Non vengono cita però né il dovere di fedeltà e né alla collaborazione per l’interesse della famiglia. Riguardo ai proli successori, l’equiparazione al matrimonio è sostanzialmente piena (il componete dell’unione civile rientra al primo posto nella categoria di successibili, concorrendo con gli al successori legimi). Per lo scioglimento invece, le cause contemplate sono le stesse previste nel matrimonio salvo un’unica eccezione: per le unioni civili NON è prevista la separazione personale, consensuale o giudiziale. In caso di crisi irreversibile, le par possono ricorrere solamente al divorzio. 3. Disciplina delle convivenze. CONVIVENCe DI FATTO La l. n. 76/2016 regola anche la disciplina della famiglia fondata sulla convivenza di fao. Conviven sono due maggiorenni “uni stabilmente da legami aevi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale, non vincola da rappor di parentela, anità o adozione, da matrimonio o unione civile”. Il primo presupposto è la stabilità della coppia, senza che questo signichi necessariamente coabitazione. Dea stabilità deve esser prima di tuo di po aevo, con una volontà reciproca di assistenza materiale e morale. Il contrao di convivenza si rivolve per matrimonio o unione civile dei conviven o tra convivente ed altra persone. Oggi, una stabile relazione coabitava riconosciuta dall’ordinamento rientra in una delle seguen faspecie: - Matrimonio concordatario : - Matrimonio civile - Unione civile - Convivenza rea da un contrao di convivenza - Convivenza di fao, con contraualizzata. Ai sensi dell’art. 1 co. 36 della l.76/2016, si è di fronte ad un rapporto giuridico tra i conviven e più rappor giuridici tra ques e terzi. Al convivente sono riconosciu i diri spean al coniuge nei casi dell’ordinamento penitenziario e fondamentale “dirio reciproco di visita, di assistenza nonché di Diri accesso alle informazioni personali”. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo famigliare costuisca un tolo o causa di preferenza nel graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale popolare, di tale tolo possono godere, a parta di condizioni i conviven di fao. L’art. 1 co. 48 prevede che il convivente possa essere nominato tutore, curatore o ads del compagno. Tra le cessore convivenza cause della cessazione della convivenza rientra la morte; la scelta volontaria; il caso in cui vengano meno i requisi previs dal comma 36 (la convivenza può connuare come convivenza di fao ma non più contraualizzata); il caso in cui ai due conviven originari si aggiungano altre persone, non potendosi congurare convivenze a 3,4… Alla cessazione della convivenza si esnguono i rappor sopra elenca e ne subentrano altri: pur escludendo il perdurare dell’obbligo di mantenimento, può sorgere l’obbligo alimentare, qualora uno dei due “versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Il convivente no è chiamato alla successione legima del compagno, non gode del dirio di abitazione e non gode di quote di riserva. Il convivente superste ha comunque facoltà di succedere nel contrao di 12 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) locazione già spulato dall’altro convivente in caso di morte del conduore e ha dirio a succedere nel contrao di locazione anche nel caso di recesso del compago. Il comma 42 dell’art. 1 prevede che “(…) il convivente di fao superste ha dirio a connuare ad abitare nella stessa (casa) per due anni per un periodo pari della convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabino glio minori o disabili del convivente superste il medesimo ha dirio di connuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni”. Tale dirio di abitazione si esngue “nel caso in cui il convivente superste cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fao”. In ordine al regime patrimoniale della convivenza ,il legislatore non ne impone alcuno. I principi della giurisprudenza indicano che si possa escludere una comunione legale dei beni come per il matrimonio, con la conseguenza che alla cessazione della convivenza i beni vadano divisi. I contra di convivenza costuiscono appunto lo strumento con cui i conviven possono disciplinare i rappor patrimoniali relavi alla loro vita in comune. Questo contrao per esistere richiede forma scria e la volontà reciproca dei conviven. La causa del contrao è la denizione dei rappor patrimoniali dei conviven relavi alla loro vita in comune, l’oggeo del contrao contempla l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna delle par al quale sono eeuate comunicazioni ineren al contrao medesimo. Il contrao non può “essere sooposto a termini e condizioni. Nel casi in cui le par abbiano introdo termini e condizioni, ques si hanno per non appos” (co. 60). Il regime patrimoniale può sempre esser modicato con un nuovo contrao ed essere risolto per: - Accordo tra le par - Recesso unilaterale - Matrimonio o unione civile tra i conviven o tra uno di essi ed altre persone - Morte di uno o entrambi i conviven Per gli ee del contrao verso terzi, il co. 52 stabilisce che “ni dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’ao in forma pubblica o che ne ha autencato la sooscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmeere copia al comune di residenza dei conviven per l’iscrizione all’anagrafe”. Il co. 58 precisa che “ gli ee del contrao di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio no a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento”. a. Aspe di dirio internazionale privato. Con dirio internazionale privato, si intende l’insieme delle regole e dei principi vol a disciplinare i rappor giuridici tra priva che presentano elemen di estraneità rispeo al nostro ordinamento, mediante rinvio all’Ordinamento di un altro Stato. La materia è regolamentata dalla l. 31 maggio 1995, n. 218. Il provvedimento contribuisce ad adeguare l‘ordinamento italiano all’evoluzione, in tema di riconoscimento della vita famigliare per coppie dello stesso sesso, imposte dalla giurisprudenza CEDU secondo cui “per un verso il dirio al matrimonio può essere riconosciuto alle persone sello stesso sesso sulla base di una scelta riservata ai singoli, per un altro verso, la Convenzione garansce alle coppie dello stesso sesso di disporre di un specico quadro giuridico per il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali”. L’art. 1 co. 64 della l. n. 76/2016 ha introdoo un nuovo arcolo nella legge del ’95, in merito la quale:” ai contra di convivenza si applica a legge nazionale comune ai contraen. Ai contraen di diversa ciadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata”. La materia è stata ulteriormente rivista dal d.lgs 19 gennaio 2017, n. 7. ”il matrimonio contrao all’estero da ciadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli ee dell’unione civile regolata dalla legge italiana”. L’art. 32-ter regolamenta le unioni civili costuite all’estero. Si basa sul rispeo degli obblighi derivan dal dirio internazionale e dell’Unione europea. La disposizione dea in primo luogo le condizione per costuire un’unione civile. La capacità e gli altri requisi per costuire unione civile si giudicano i base 13 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) alla legge nazionale di ciascuna parte dell’unione civile. Nel caso in cui la legge applicabile non contempli tale istuto trova applicazione la legge italiana. Dall’unione derivano una serie di diri e obblighi tra e par dell’unione sia di caraere personale sia di caraere patrimoniale. La disposizione dispone soopone tali rappor alla legge dello Stato davan alle cui autorità è stata costuita l’unione. Su richiesta di una della par il giudice può disporre l’applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Il criterio della prevalente localizzazione della vita comune dovrebbe coincidere con quello della residenza o del domicilio comune del partner. MATRIMONIO CAPITOLO 4: “IL MATRIMONIO NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO” 1. Le condizioni per contrarre matrimonio. Con il termine matrimonio si intende ad un tempo l’ao dal quale esso sorge che coincide con la celebrazione, ed il rapporto che ne deriva, alla costuzione del quale è direa la volontà matrimoniale. Pur essendo un ao di autonomia privata, chiamato anche “negozio giuridico bilaterale familiare”, il regime degli ee che ne scaturiscono è sorao all’autonomia di chi lo contrae per essere riservato a quello dello Stato. Il matrimonio costuisce espressione della libertà e autonomia della persona, ed il dirio di contrarre liberamente matrimonio è stabilito dagli arcoli 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nei diri inviolabili dell’uomo, caraerizza dall’universalità. L’art. 12 della CEDU ricomprende la libertà matrimoniale tra i diri che devono essere assicura senza alcuna disnzione e prevede che le leggi nazionali non possano porre condizioni o restrizioni irragionevoli. La Sezione I del Capo III del Titolo IV del Libro I del Codice civile disciplina le condizioni necessarie per contrarre matrimonio: 1) ETÀ Art. 84 c.c.:” I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-sica e la fondatezza delle ragioni concoe, (…) può (…) ammeere per gravi movi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico 20 auferie ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto può essere disposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello”. Il primo criterio per la validità di un matrimonio è la maggiore età dei nubendi, ma anche il minore emancipato di sedici anni può contrarlo. Il limite della maggiore età è di ordine pubblico, di valenza assoluta, riferibile anche allo straniero. Ai sensi dell’art. 165 c.c. il minore ammesso a contrarre matrimonio, è capace di prestare consenso a tue le relave convenzioni matrimoniali, le quali hanno validità se egli è assisto dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o curatore nominato. Con il matrimonio il minore diventa emancipato di dirio e cessa la responsabilità dei genitori o la tutela prima del compimento della maggiore età. Ciò non signica che vengano meno gli obblighi di mantenimento dei genitori, che si protraggono sno a quando il glio sarà in grado di provvedere alle proprie esigenze. Quando il minore emancipato diventa maggiorenne, l’emancipazione viene meno siccome acquista piena capacità d’agire. 2) INTERDIZIONE PER INFERMITÀ MENTALE Art 85 c.c. :”non può contrarre matrimonio l’interdeo per infermità mentale”. Per celebrare validamente il matrimonio la legge richiede l’assenza di incapacità che escluda la libera e correa manifestazione di volontà. L’art. 414 c.c. pone un esplicito divieto per la persona con interdizione giudiziale, incapace al matrimonio dal giorno della pubblicazione della sentenza di interdizione. Il matrimonio celebrato dall’interdicendo può esser impugnato per nullità da CHIUNQUE ne abbai interesse legimo (ad es. anche gli eredi). 14 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) Diversa è l’incapacità naturale, che non costuisce un impedimento al matrimonio, il quale sarà pero annullabile. Legimato avo a ciò e solo i coniuge che sostenga di essere stato incapace di intendere e volere durante la celebrazione, ad eccezione che non abbia coabitato per un anno dopo che il coniuge incapace abbia recuperato la pienezza delle facoltà mentali. Allo stesso modo, con l’inabilitazione il matrimonio potrà essere impugnato. L’interdizione legale invece non inuisce sulla celebrazione e validità del matrimonio, poiché ha esclusivamente una funzione aiva: l’interdeo legale, a dierenza di quello giudiziale, ha pina capacità per gli a di caraere non patrimoniale. Per chi fosse poi sooposto all’amministrazione di sostegno, il beneciario può sposarsi e separarsi. L’ads può essere autorizzato dal giudice tutelare a instaurare il giudizio divorzile. 3) LIBERTÀ DI STATO Art 86 c.c. :“ non può contrarre matrimonio o chi è vincolato da un matrimonio o unione civile di persone dello stesso sesso precedente”. Il divieto non è dispensabile e risponde ad esigenze di ordine pubblico. Esso quindi costuisce un limite inderogabile ance per gli stranieri. È consento al coniuge contrarre matrimonio in caso di sentenza di morte presunta dell’altro, salvo il ritorno di quest’ulmo che comporta ala nullità del secondo matrimonio. L’inosservanza del divieto, oltre a comportare la nullità del secondo matrimonio, introduce il reato di bigamia. L’azione per la dichiarazione di nullità del matrimonio contrao in violazione del divieto è imprescindibile. Nel caso in cui il primo matrimonio sia annullato, il secondo, anche se contrao in violazione, diviene valido. Viceversa, se contrao prima della pronuncia deniva di divorzio, è nullo. È interessante soolineare che può esser ammesso il ricongiungimento di altre mogli del paese di origine dello straniero, salvo il divieto di estensione a queste dei beneci assistenziale e previdenziali. di 4) PARENTELA, AFFINITÀ E ADOZIONE Art 87 c.c. :” non possono contrarre matrimonio tra loro: 1) Gli ascenden e discenden in linea rea 2) I fratelli e le sorelle germani, consanguinei ed uterini a 3) Lo zio/a e la/il nipote 4) Gli ani in linea rea: il divieto sussiste anche nel caso in cui l’anità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la sentenza della cessione degli ee civili 5) Gli ani in linea collaterale in secondo grado 6) L’adoante, l’adoato e i suoi discenden 7) I gli adovi della stessa persona 8) L’adoato ed i gli dell’adoante 9) L’adoato ed il coniuge dell’adoante, l’adoante ed il coniuge dell’adoato Il tribunale può autorizzare i casi ai numeri 3 e 5, anche se si tra di aliazione, ed anche nel caso del 4 se l’anità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. L’impedimento “trova giuscazione, oltre che per ragione geneche, in ragione di indole morale e di convivenza sociale”. Il “divieto di parola“ è posto a presidio della serenità delle relazioni familiari ed è volto ad evitare il turbamento dell’ambiente sociale in cui vive al famiglia. Gli impedimento ai n. 1 e 2 sono assolu e inderogabili, congurandosi come reato di incesto, come per l’anità in liea rea. Viceversa, se l’anità è il linea collaterale, il divieto vale no al secondo grado di parentela ed è dispensabile. Anche il rapporto di adozione è un impedimento matrimoniale non dispensabile. Nei soli casi in cui il matrimoni è derogabile, i nubendi presentano congiuntamente richiesta indicandone i movi. 5) DELITTO 15 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) Art 88 c.c..”non possono contrarre matrimonio tra loro e persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio al giudizio, ovvero fu ordinata la caura, si sospende la celebrazione del matrimonio no a quando non è pronunziata la sentenza di proscioglimento”. L’impedimento trova giuscazione dalla riprovevolezza morale di un comportamento che, oltre alla sanzione penale, ha ee anche nell’ambito civile, per evitare che si giovi della commissione di un delio contrendo matrimonio. È irrilevante che la volontà di sposare sorga in un momento successivo al delio. L’impedimento è inderogabile e di ordine pubblico, e comporta la nullità del matrimonio contrao in sua violazione. Nel caso di rinvio a giudizio, si sospende la celebrazione no alla sentenza. Se la sentenza si esprime dopo la celebrazione, il vincolo matrimoniale è valido ma l’altro coniuge potrà giovare dello scioglimento per divorzio. 6) DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE Art 89 c.c. :”non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli ee civili del precedente matrimonio. (…) il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sento il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta a sentenza passato che il marito non abbia convissuto con la moglie nei trecento giorni preceden lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli ee civili del matrimonio”. Tale disposizione trova fondamento dall’esigenza di evitare turbao sanguinis, ovvero l’incertezza della paternità della prole. La disposizione esclude dal divieto temporaneo di nuove nozze i casi di impotenza a generare e per non consumazione del matrimonio. Rientrano nelle ipotesi di nullità del matrimonio: la violazione del principio monogamico, l’impedimento matrimoniale di parentela o anità non dispensabile, e dell’impedimentum criminis. Tra le ipotesi di annullamento invece rientrano: invalidità per incapacità legare e naturale e da vizio del consenso. La legimazione ava all’impugnazione del matrimonio in violazione degli impedimen spea ai coniugi, agli ascenden prossimi, al PM e a tu colori che abbiano interesse legimo ed auale. La legimazione passiva va riconosciuta si soli coniugi. 2 coniugi pubblicazione = mat concordatario 2 2. Le fasi: = Coniugi + a) LA PUBBLICAZIONE. potroco Lo scopo della pubblicazione è quello di portare a conoscenza di terzi il matrimonio che si sta per celebrare, consentendo ai legima di proporre opposizione. Si possono disnguere tra sub-procedimen: 39 opo pubblicazione 1- La richiesta di pubblicazione 2- L’assione Non outre 180g 3- La cercazione dell’avvenuta pubblicazione Il procedimento di pubblicazione si applica ai matrimoni civili, canonici con ee civili, celebra innanzi ai ministri di culto delle confessioni non caoliche. La richiesta di pubblicazione deve essere faa da entrambi i coniugi. Se desiderano celebrare il matrimonio concordatario, la richiesta delle pubblicazioni può venire anche dal parroco che celebrerà la funzione. Incombe sull’uciale di stato civile la verica dell’esaezza delle dichiarazioni. Il matrimonio può essere celebrato tre giorni dopo la pubblicazione, ma non oltre i 180 successivi. Scadu i termini senza che venga celebrato il matrimonio, la pubblicazione si considera come non avvenuta. Se l’uciale di stato civile riene di non procedere alle pubblicazioni, deve disporre un cercato in cui ne espone le ragioni. b) LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO. 16 CELEBRAZIONE MATRIMONIO Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) 8 143-44-47 sposes ufficiale di stato civile fa matrimonio ro P La richiesta di celebrazione può essere anche verbale e deve contenere la data in cui si svolgerà. Competente alla celebrazione è l’uciale di stato civile di fronte al quale è stata presentata la richiesta di pubblicazione. Il Sindaco ha tale ruolo, ma può delegare anche consiglieri comunali o persone con requisi per la norma a consigliere. La forma della celebrazione del matrimonio è verbale. Prima l’uciale di stato civile legge gli arcoli 143 c.c. (Diri e doveri reciproci dei coniugi), 144 c.c. (Indirizzo della vita famigliare e residenza della famiglia) e 147 c.c. (Doveri verso i gli). Successivamente gli posi dichiarano di rendersi come marito e moglie. Inne, l’uciale di stato civile provvede a dichiarare che i nubendi sono uni in matrimonio. Quando contemporaneamente al matrimonio riconoscono gli na fuori da matrimonio, la dichiarazione è matrimonioL’artinserita 111 nello stesso ao matrimoniale. Ugualmente per la scelta del patrimonio o separazione dei beni. c.c. consente, in caso di ipotesi TASSATIVAMENTE previste, il “matrimonio per procura”. tale X eccezione è prevista solo per: procura a) Con riguardo ai militari o le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito di forza armate in tempo di guerra b) Nel caso in cui uno dei due risieda all’estero e concorrano gravi movi. In ques casi, la procura deve essere speciale e rilasciata, pena la nullità dell’ao di matrimonio, in forma di ao pubblico. In caso di pericolo imminente di vita, il matrimonio è celebrato durante un viaggio marimo o aereo, si rinvia a speciche disposizioni del codice della navigazione. L’art 112 c.c. contempla il caso del riuto dell’uciale di stato di celebrare il matrimonio. Non può riutarsi se non per movi ammessi dalla legge, se riuta deve dichiararne i movi. Tra le cause ammesse che giuscano un riuto a celebrare si fanno gli esempi di: impedimen sostanziali; mancata esecuzione delle formalità preliminari; della sopravenuta inecacia delle pubblicazioni; dell’intervenuta opposizione; dell’incapacità delle par; della sopraggiunta nozia di un impedimento. L’art 113 c.c. prevede un matrimonio celebrato davan ad un apparente uciale di stato civile. Si considera tale il matrimonio celebrato davan a persona che non avesse avuto le qualità di uciale di stato civile e che ne esercitasse pubblicamente la funzione, a meno che gli sposi fossero venu conoscenza di ciò dopo la celebrazione. c) LA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE. L’ulma fase produce gli ee civili, corrisponde alla trascrizione dell’ao matrimoniale nei registri dello stato civile. La trascrizione non potrà avere luogo: a. Quando gli sposi non rispondano ai requisi della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione b. Quando sussiste fra gli sposi un impedimento che a legge civile considera inderogabile 59- I co La trazione è ammessa quando l’azione di annullamento o di nullità non può più esser richiesta. parrozuh La richiesta di trascrizione è faa dal parroco del luogo in cui si è celebrato il matrimonio, non oltre i cinque = us giorni dalla celebrazione. L’uciale di stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la codice eeua entro 24h dal ricevimento dell’ao e ne dà nozia al parroco. Il matrimonio ha ee civili da al momento della celebrazione. La trascrizione può avvenire anche posteriormente su richiesta dei 0 conten, sempre che entrambi abbiano conservato ininterroamente lo stato libero dal momento della postro celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diri dei terzi. - d) Le opposizioni al matrimonio. Dopo la pubblicazione può vericarsi un incidente procedimentale in grado di vanicare l’iter matrimoniale. Si traa dell’opposizione al matrimonio, che può essere proposta dai sogge legima se emerga qualunque causa ostava alla celebrazione de matrimonio. L’eeo è quello della sospensione della celebrazione no a che non sia rimossa l’opposizione. L’art 102 c.c. individua tra le persone che possono fare opposizione i genitori, ascenden e collaterali entro il terzo grado, il tutore o curatore, ad uno dei coniugi. CHI FA OPPOSIZIONE 17 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) le pM deve fare sempre opposition ve ci sono impedimenti I oppovente deve risarcire i domi se l'oppositore viera tata Il PM deve sempre fare opposizione al matrimonio se vi sia una causa ostava al matrimonio o se constata l’infermità di mente di uno dei due, verso cui, per via dell’età, non può essere auata l’interdizione. Se l’uciale Dello stato civile scopre un impedimento non dichiarato deve informare subito il Procuratore della Repubblica, anché ques possa disporre opposizione al matrimonio facendo ricordo al presidente del tribunale del luogo dove è stato celebrato il matrimonio. Se il matrimonio è stato celebrato nonostante l’opposizione, l’uciale dello stato civile sospende la trascrizione dell’ao no a che non sia denito il procedimento di opposizione. Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il PM, può essere condannato al risarcimento dei danni. ha effetto sia canonico de Civile Unione tra stato e) Il matrimonio concordatario e chiera x riconoscimento immediato Il matrimonio concordatario, che acquista ecacia civile dopo la trascrizione presso i registri di stato civile, è celebrato dal ministro di culto caolico. I coniugi risultano tali sia per lo Stato che per la Chiesa caolica. La disciplina “civile” di esso trova disciplina nella legge dello Stato italiano, mentre disciplina “religiosa” nel Codice del Dirio canonico. Il vincolo religioso è indissolubile mentre per quello civile possono cessare i relavi ee. La celebrazione deve essere preceduta dalla pubblicazione, necessaria per le “invesgazioni prematrimoniali”, dovendosi vericare che non vi siano ostacoli alla valida e lecita celebrazione del matrimonio. Ai ni civili, risulta imprescindibile la richiesta di pubblicazione all’uciale di stato civile. La pubblicazione manifesta la volontà dei nubendi di celebrare un matrimonio non solo religioso, precede la celebrazione e legima le possibili opposizioni alla trascrivibilità dei registri di stato civile. Il matrimonio è celebrato al ministro di culto il giorno stabilito alla presenza dei coniugi e di due tesmoni. L’ociante dichiara i coniugi uni in matrimonio e dà leura degli arcoli 143, 144, 147 per illustrare gli ee civili del matrimonio. Subito dopo, il celebrante redige l’ao di matrimonio in doppio originale, sooscrivendolo con i coniugi e di tesmoni. Uno dei due a è conservato nel libri parrocchiali e l’altro è trasmesso dal parroco non oltre cinque giorni dalla celebrazione, all’uciale di stato civile del Comune in cui questa è avvenuta. L’uciale di stato civile, entro 24h, la trascrive nei registri di stato civile. Dea trascrizione fa acquisire ecacia civile al matrimonio celebrato. Il matrimonio concordatario produce gli stessi ee di quello civile. È generete ammessa, con ecacia della celebrazione del matrimonio, la trascrizione tempesva ritardata. In assenza di trascrizione il vincolo canonico è giuridicamente ininuente. ha effetto solo a nuello canonico f) Il matrimonio canonico. cerimonia religiosa sulla bare della chiesa Non ha ee nell’ordinamento giuridico statale. Ne discende che per il dirio dello Stato i due contraen candica sono assimilabili ai conviven more uxorio, sia ai ni dei doveri e diri reciproci, sia rispeo ai terzi. Talvolta la scelta della non trascrizione è voluta, mentre in altri vi sono cause ostave. Nel primo caso è ammissibile la c.d. trascrizione tardiva, nel secondo non è possibile procedere alla trascrizione. g) Il matrimonio celebrato davan a ministri dei cul ammessi nello Stato. Art 83 c.c. :” il matrimonio celebrato davan a ministri dei cul ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio”. A ques matrimoni sono riconosciu gli ee civili, ma il riconoscimento dello Stato è limitato alla sola celebrazione, restando irrilevante la disciplina sostanziale del regime matrimoniale propria di ciascun ordinamento confessionale. Condizione necessaria per celebrare il matrimonio, è la ciadinanza italiana del celebrante, che assume la qualica di pubblico uciale e che redige l’ao di matrimonio che è ao pubblico. La trascrizione ha valenza costuiva e non è ammessa trascrizione tardiva. Per l’approvazione degli ee civili, il Ministero degli Interni deve approvare il ministro di culto celebrante ai ni della verica della capacità del medesimo di rappresentare la confessione religiosa in un’avità produva di ee civili. Il Celebrante deve avere le Solo i ministri dei autr 18 celebrare il matrimonio cittadinanza possono Valiana Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) Qualora dife la trascrizione a causa della mancata trasmissione da parte del ministro di culto o dell’uciale di stato civile, gli sposi devono rivolgersi al tribunale competente. Le cause di invalidità del matrimonio acaolico coincidono con quelle previste per quello civile, cui si aggiunge la mancata approvazione governava della nomina del ministro di culto e la mancanza di ciadinanza del medesimo. cittadino Italiano h) Il matrimonio del ciadino (italiano) all’estero. ARTICOLO 115 all'estero Art 115 c.c. :”il ciadino è soggeo alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese e estero secondo le forme ivi stabilite”. Le norme di dirio internazionale privato aribuiscono ai matrimoni celebra all’estero tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risulno celebra secondo le norme previste dalla legge straniera, e sempre che sussistano i requisi sostanziali relavi allo stato ed alla capacità delle persone previs dalla legge italiana. Non è condizionato dall’osservanza delle norme italiane sulla trascrizione, aeso che questa non ha natura costuva ma meramente cercatoria. Il giudice italiano chiamato ad accertare la validità di un matrimonio contrao all’estero, deve anzituo accertare che non sia inesistente per mancanza di requisi minimi. L’omissione delle pubblicazioni prevista dalla legge italiana non incide sulla validità del matrimonio celebrato all’estero, ma il ciadino italiano che lo abbia contrao secondo la lex loci deve inviare una copia dell’ao all’autorità diplomaca o consolare che lo trasmeerà all’uciale di stato civile del Comune per la trascrizione. In ordine al matrimonio religioso celebrato all’estero, si riene in generale che esso abbia ecacia anche per l’ordinamento italiano. Nel caso i cui la lex loci, o altra legge straniera applicabile, riconosca la validità di dea forma, la trascrizione nei registri di stato civile ha ecacia meramente dichiarava. Riguardo ai matrimoni tra persone dello stesso sesso celebra all’estero, il d.lgs. 19 gennaio 2017, n.7 ha introdoo nella legge n.218 del ’95, recante riforma del sistema italiano di dirio internazionale privato, a mente del quale “ il matrimonio contrao all’estero da ciadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli ee dell’unione civile regolata dalla legge italiana”. Cap IV articolo 116 cittadino 8. IL MATRIMONIO DELLO STRANIERO NELLO STATO (pag.91) straniero In Halla Come sancito all’interno dell’arcolo 116 c.c.: il ciadino straniero può contrarre matrimonio in Italia, sia con un ciadino italiano, sia con un ciadino straniero. A tal ne egli deve presentare all’uciale di stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risul che secondo le leggi cui è sooposto nulla osta il matrimonio. Nel caso in cui il ciadino straniero abbia più di una ciadinanza si applica quella con la quale il medesimo ciadino abbia un collegamento più streo. Se tra queste ciadinanze si trova quella italiana, questa prevale. Per l’apolide e il rifugiato l’art. 19 della l. n.218/1995 stabilisce che si applica la legge dello Stato di domicilio, ovvero di residenza. 9. DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CONIUGI La norma fondamentale è quella riguardante l’art. 143 c.c. (diri e doveri reciproci dei coniugi). L’art. 29 della costuzione riporta: “il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”, ciò ha permesso di auare la nota riforma del dirio di famiglia, con la quale, è stata sancita l’eguaglianza formale e sostanziale dei coniugi. Uguali diri e medesimi doveri. Tra gli obblighi rientra quello di fedeltà, la cui violazione non è più di interesse penale e nemmeno costuisce una causa automaca di separazione “per colpa”. Determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costuisce causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, salvo preesistenza di una roura già irrimediabilmente in ao. Si ricava da qui l’obbligo di assistenza morale e materiale, la cui violazione può essere causa di addebito della separazione. Inoltre, l’obbligo di collaborazione, che prevede che i coniugi agiscano d’accordo riguardo le decisioni. Per dirimere i coni la legge prevede un procedimento speciale avente caraere non contenzioso che può chiudersi, se i coniugi raggiungono un accordo, con una conciliazione o con una pronuncia di non luogo a provvedere, con un provvedimento che, non avendo natura giurisdizionale, 19 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) deve equipararsi al pronunciato di un arbitratore ed è di per sé insuscebile di coercizione, in quanto privo di ecacia esecuva. Da ulmo, obbligo alla coabitazione, con applicazione non assoluta. La scelta della residenza familiare è rimessa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, tale scelta non deve soddisfare soltanto le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprauo salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminen della serenità della famiglia. Un’interruzione della convivenza non costuisce violazione dei doveri coniugali. Traasi di obblighi a caraere personale e non patrimoniale. Tra gli obblighi di contenuto patrimoniale si rammentano: l’imposizione ai coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia. Per esempio, costuisce ius receptum il fao che il dirio del glio di essere mantenuto dai genitori non cessa ipso facto (sul fao) con il raggiungimento della maggiore età da parte di ques ma si protrae no a quando non sia in grado di provvedere direamente alle proprie esigenze, o non versi in colpa per il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica. I doveri personali derivan dal matrimonio hanno natura per prima cosa giuridica e non solo morale, ogni coniuge è tolare di una posizione giuridica qualicata e tutelata dall’Ordinamento a che l’altro si compor in modo tale da onorare tali doveri. La giurisprudenza, ha ritenuto risarcibili i danni che un coniuge possa avere arrecato all’altro per il mancato adempimento dei doveri medesimi. Non è illecita qualsiasi violazione dei doveri nascen dal matrimonio, ma occorre provare una parcolare e obieva gravità della condoa violatrice. Il danno a carico dell’altro coniuge deve essere riconducibile non alla fraura coniugale in sé ma proprio alla condoa trasgressiva auata in aperta e grave violazione di uno o più doveri coniugali. I doveri derivan dal matrimonio si rieono anche sui rappor tra le par nella fase precedente il matrimonio, imponendo un obbligo di lealtà, di correezza e di solidarietà, separazione ricomprendente anche l’obbligo di informazione di ogni circostanza inerente alle proprie condizioni psicosiche e di ogni situazione idonea a compromeere il futuro matrimonio. La violazione dei cita doveri non trova necessariamente sanzione nelle misure piche previste dal dirio di famiglia. Possono coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considera i presuppos, i caraeri, le nalità, radicalmente dieren. Art. 156 c.c: ee della separazione sui rappor patrimoniali tra i coniugi. Pronunciando la separazione il giudice stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il dirio di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adegua reddi propri. L’entà di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze, ai reddi dell’obbligato e resta fermo l’obbligo di prestare gli alimen (art. 433 e seguen). Dopo la separazione permane sia l’obbligo di mantenimento sia quello alimentare. Nel caso in cui la separazione sia addebitata ad entrambi ognuno di loro potrà pretendere, in caso di bisogno, i soli alimen. La separazione di fao lascia invariato l’obbligo di contribuzione, ma nel caso in cui tale allontanamento avvenga contro la volontà dell’altro si prevede la sospensione del dirio all’assistenza morale e materiale. La nozione di alimen legali richiama le prestazioni di assistenza materiale alla persona in stato di bisogno al ne di consenrle di condurre una vita dignitosa. Dall’obbligo legale agli alimen si deve disnguere sia l’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia sia il dovere di mantenimento del glio, ed eventualmente del coniuge che in seguito alla separazione, non per sua colpa, non abbia reddi propri. Queste obbligazioni hanno un contenuto più ampio rispeo agli alimen, stessa cosa per quanto riguarda l’assegno divorzile. L’incapacità del richiedente è valutata considerando le sue eventuali risorse patrimoniali. Il dirio alimentare è imprescribile. Tra le altre cause di esnzione si richiamano: l’annullamento del matrimonio, il divorzio, la nullità del matrimonio, la perdita dello status di glio. In caso di separazione l’assegno di mantenimento deve essere idoneo a conservare tendenzialmente al coniuge richiedente il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. CAP. V (pag.98) 1.IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA La riforma generale del dirio di famiglia del 1975 ha previsto un modello familiare desnato a disciplinare l’acquisto e la gesone dei beni da parte dei coniugi durante il matrimonio, poggiantesi sulla comunione dei beni salva diversa convenzione, al ne di garanre un’adeguata condivisione dei mutamen patrimoniali. 20 Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) dell’ao di matrimonio. A ciascun coniuge, in relazione ai beni di cui è esclusivo tolare, è riconosciuto godimento, amministrazione e potere di disposizione (art. 162 comma 4 c.c.). L’art. 219 c.c prevede che il coniuge possa provare con ogni mezzo nei confron dell’altro la proprietà esclusiva di un bene (ovviamente mobile) e che i beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi. Qualora nessuno dei coniugi riesca a dar prova della proprietà esclusiva dei beni, essi si presumono in proprietà indivisa per pari quota. I beni acquista dai coniugi in regime di separazione, e dopo il matrimonio, non cadono in comunione. 7. SEGUE: IL FONDO PATRIMONIALE L’istuto del fondo patrimoniale è previsto all’art.167 c.c. “ciascuno o ambedue i coniugi per ao pubblico, o un terzo, possono costuire un fondo patrimoniale”. Il fondo patrimoniale costuisce un patrimonio separato, i cui beni, essendo vincola al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sono alienabili e espropriabili solo ricorrendo determinate condizioni. Il fondo patrimoniale non costuisce un regime patrimoniale generale. Coesiste con uno dei prede regimi. Possono essere desna al fondo patrimoniale beni immobili o mobili registra, toli di credito, resi nominavi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo. Non è espressamente consento ipotecare, dare pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi. Negli a di alienazione sono compresi gli a disposivi del dirio di proprietà e dei diri reali di godimento. Se vi sono gli minori, i prede a di straordinaria amministrazione possono essere compiu solo previa autorizzazione del giudice. La desnazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli ee civili del matrimonio. Se vi sono gli minori il fondo dura no al compimento della maggiore età dell’ulmo glio. Non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono gli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice. 8. L’IMPRESA FAMILIARE (Art. 240-bis c.c) L’istuto dell’impresa familiare ha natura residuale rispeo ad ogni altro po di rapporto negoziale familiare, ed è incompabile con la disciplina delle società di qualunque po. La residualità della tutela apprestata si manifesta col fao che è applicabile solo qualora non sia congurabile un diverso rapporto riguardo al lavoro prestato dal familiare all’interno dell’impresa. Sono sogge alla disciplina dell’impresa familiare il coniuge, i paren entro il terzo grado, gli ani entro il secondo grado, i quali presno in modo connuavo la loro avità di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare. I familiari partecipan all’impresa hanno il potere di decidere in ordine all’impiego degli uli e degli incremen sulla gesone straordinaria, indirizzi produvi e cessazione dell’impresa. CAP. VI – LA SEPARAZIONE CONIUGALE E LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO (pag. 117) Cos'è la separazione 1. LA SEPARAZIONE (PERSONALE) DEI CONIUGI Non è mai consento oenere il divorzio dovendo i coniugi necessariamente transitare per la procedura di separazione. (Art. 150 c.c) Al termine del procedimento di separazione legale il giudice autorizza i coniugi a vivere separa e determina le condizioni per l’adamento dei gli minori, l’assegnazione della casa familiare e l’eventuale pagamento di un assegno di mantenimento da parte di un coniuge. La separazione legale si disngue dalla separazione di fao. La separazione personale determina la cessazione della comunione di vita tra i coniugi, con sospensione dei doveri reciproci. Permane il vincolo matrimoniale, i due coniugi non possono contrarre nuovo matrimonio o unione civile. È stato istuito un fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, cui non sia stato corrisposto l’assegno di mantenimento. Per poter oenere le provvidenze deve essere dichiarata l’obbieva e comprovata impossibilità di provvedere al mantenimento proprio e dei gli minori, oltre che avere gli maggiorenni, conviven, gravemente disabili. L’interessato può rivolgersi al Tribunale del luogo ove ha la residenza, per chiedere l’ancipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. Questo sostegno economico non è erogabile qualora il coniuge abbia optato per il contributo una tantum, in luogo di quello connuo, da versarsi mensilmente. I coniugi separa o in fase di separazione possono rivolgersi al servizio di mediazione separazione legale Separazione 23 reparazione personale temporare Document shared on https://www.docsity.com/it/riassunto-diritto-di-famiglia-e-minorile-per-operatori-sociali-e-sanitari-cascone-ardesi-gioncada/5736996/ Downloaded by: fb000111 ([email protected]) Separazione personale 3 giudiziare permat s vie vincolo ↳ matrimoniale consensuale separazione di fatto - rurri gli obblighi rimangono invariati familiare per oenere un aiuto nella gesone delle dicoltà che stanno vivendo, da parte di professionis. (Art. 126 c.c) La separazione temporanea si dierenzia dalla separazione personale per la sua funzione, rappresentata dalla necessità di sospendere l’obbligo di coabitazione unicamente per il tempo necessario alla procedura dei cita procedimen. Si applica questa norma anche alle unioni civili tra persone del medesimo sesso. 1.1 LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE Si fa ricorso alla separazione giudiziale allorquando l’accordo dei coniugi sui contenu della separazione non sussiste. Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adoa tu i provvedimen relavi alla prole con riferimento esclusivo all’interesse morale e materiale della stessa. Può disporre l’adamento a uno solo dei genitori qualora ritenga che l’adamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. In caso di separazione l’adamento dei gli spea ad entrambi i genitori i quali conservano l’esercizio della responsabilità genitoriale sul glio. La legge prevede anche l’adamento a terze persone o ai servizi sociali, esclusivamente nei casi in cui nessuno dei genitori sia in grado di occuparsi adeguatamente dei gli. L’adamento a terze persone, come ai nonni, auato in sede di separa