Mantenimento Dei Figli Minorenni PDF

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These lecture notes discuss the maintenance of minor children in Italian law. They cover the determination of maintenance, considering factors such as the child's needs, lifestyle, and the parents' financial resources. The text also touches on adjustments to maintenance payments and the relevance of extraordinary expenses.

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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 25 Titolo: Le conseguenze della crisi genitoriale sui fi...

Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 25 Titolo: Le conseguenze della crisi genitoriale sui figli MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORENNI I genitori devono mantenere istruire educare e assistere moralmente i figli. Tale obbligo, imposto innanzitutto dalla Costituzione, è sancito anche dal codice civile all'art 147 che prescrive a madre e padre di adempiere tenendo conto, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La norma, precisa costante giurisprudenza, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In seguito a separazione o divorzio o comunque affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio tale obbligo è previsto dall’art 337 ter comma 4 secondo il quale salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito. Determinazione del mantenimento La legge, allo scopo di concretamente quantificare tale assegno, prevede alcuni parametri cui il giudice deve attenersi. Secondo l’art 337ter cod civ in particolare il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1. le attuali esigenze del figlio. 2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4. le risorse economiche di entrambi i genitori. 5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Importante è la precisazione relativa ai tempi di permanenza del minore presso uno dei genitori volta ad eliminare quelle discussioni e quei litigi che si verificano spesso in coincidenza dei periodi di vacanze, periodi in cui il genitore non affidatario, tenendo il figlio con sé e magari portandolo in qualche luogo di villeggiatura, si sobbarca tutte le spese, mentre all'altro restano unicamente le spese fisse. Rilevante è anche l’attenzione ai tempi di cura e domestici prestati a favore del minore sulla concreta quantificazione dell’assegno che da rilievo all’attenzione che uno dei due genitori dedica al figlio occupandosi ad esempio del rapporto con la scuola, del seguirlo nelle varie attività extrascolastiche e sportive, dei vari controlli sanitari più o meno impegnativi a seconda 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 25 Titolo: Le conseguenze della crisi genitoriale sui figli dell’età del bambino, nonché delle varie incombenze domestiche pur sempre indispensabili ai fini di una corretta crescita del minore. Influiscono sulla quantificazione del contributo al mantenimento del figlio anche le sue esigenze, chiaramente legate all'età, all'ambiente in cui vive, nonché a particolari problematiche di salute. Si sottolinea comunque come a tal fine vadano tenute in considerazione unicamente le esigenze attuali e non quelle future od eventuali essendo l'assegno di mantenimento adottato rebus sic stantibus e dunque modificabile nel caso in cui intervengano nuovi elementi. Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minore vanno altresì, tenuti in considerazione il tenore di vita della famiglia, nonché le risorse economiche dei genitori. In relazione a tale ultimo aspetto si è sottolineato come l’espressione si riferisca in senso ampio alla capacità economica dei due, con riferimento sia ai redditi che alle rispettive sostanze. Vi è dunque un’influenza tra il tenore di vita della famiglia e i bisogni del figlio. Se pur entro determinati limiti infatti, le buone risorse economiche del genitore influiscono sulle esigenze del figlio nonché, sulle sue aspirazioni e prospettive future che non possono non risentire del livello economico sociale in cui si colloca il genitore, soprattutto se facoltoso Adeguamento automatico dell’assegno Ai sensi dell’art 337ter cod civ l’assegno è automaticamente adeguato agli indici Istat in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Pur in assenza pertanto di precisazioni in proposito contenute nel provvedimento giudiziale il genitore onerato dovrà rivalutare periodicamente l’assegno. La disposizione inoltre stabilisce che ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento dei figli minori il giudice, ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Pertanto, anche esclusivamente al fine di quantificare il contributo economico dovuto per i figli minori, il giudice ha il potere di far eseguire indagini e verifiche tramite la polizia tributaria. Il mantenimento diretto La questione nasce dall’emanazione della legge sull’affido condiviso (legge 54 del 2006) che ha previsto che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità (attualmente art 337-ter cod civ). Tale disposizione sembrava in origine finalizzata a trasformare l’assegno stabilito dal giudice per il mantenimento dei figli in una misura eccezionale rendendo preferibile e più vicino al principio di bigenitorialità che ogni genitore provveda in forma diretta o per capitoli di spesa al mantenimento dei figli. Nella prassi peraltro la giurisprudenza maggioritaria, di fronte ai singoli casi concreti, ha mantenuto la previsione dell’assegno affermando l’ormai consolidato principio secondo cui l’affidamento condiviso, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 25 Titolo: Le conseguenze della crisi genitoriale sui figli base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza automatica, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto e autonomo, alle predette esigenze (Cass 13504 del 2015). Si afferma pertanto che il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori non costituisce una necessaria conseguenza dell’affido condiviso. Il giudice ha in materia infatti un’ampia discrezionalità da esercitare sempre ovviamente con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole (Cass 785 del 2012). Il genitore convivente con il figlio pertanto ha diritto ad ottenere il contributo per il mantenimento del minore posto che è lui in concreto a anticipare le spese ordinarie (Cass 17222 del 2021). Spese straordinarie Oltre all'assegno di mantenimento normalmente nella prassi viene determinata la suddivisione percentuale delle c.d. spese straordinarie. Non raramente, la condizione apposta, dopo l'esatta quantificazione della misura dell'assegno di mantenimento mensile dovuto, è del seguente tenore: ciascun coniuge è tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie. Il vantaggio è quello, di rendere il contributo più adattabile ai cambiamenti legati alle esigenze del minore, nonché di ripartire tra i genitori il rischio economico legato agli imprevisti. È altresì peraltro noto, soprattutto da parte degli operatori, come la maggior parte delle volte la questione non si risolva con tale determinazione ma sorgano numerosi e controversi problemi di ordine pratico sulla natura e tipologia di tali spese, sulla loro necessità, sul loro ammontare, nonché, sull’esistenza di un preventivo accordo. Nonostante le numerose questioni presentatesi nella prassi in tema di spese straordinarie non vi è una chiara delimitazione di cosa possa essere in esse ricompreso. La giurisprudenza, nel tentativo di fissare delle regole, ha precisato che per spese straordinarie devono intendersi quelle connotate dal requisito della imprevedibilità che non ne consente l'inserimento nell'assegno mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da esigenze specifiche non quantificabili ex ante proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare (Trib Catania 4 dicembre 2008). Si ritiene che tali spese comprendano tutte quelle non strettamente legate alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale; vi rientrano pertanto, non solo le spese da sostenere una tantum, ma anche quelle che comunque attengono ad un lasso più o meno lungo ma determinato di tempo (spese periodiche); quelle che hanno una certa consistenza sul piano pecuniario (spese gravose); nonché quelle che mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona (spese necessarie o utili), fatta esclusione, quindi, di quelle meramente voluttuarie. (Trib Lamezia Terme 4 maggio 2005) A titolo esemplificativo sono state considerate dalla giurisprudenza spese straordinarie: particolari spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative all’istruzione (tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche); spese per la cultura e lo sport (abbonamento ad una rivista specialistica, corsi di lingue, corsi sportivi), spese per libri e strumenti di alto prezzo, o costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 25 Titolo: Le conseguenze della crisi genitoriale sui figli perfezionamento (Tribunale di Pisa, 20 febbraio 2010, Cass 12 dicembre 2003, n 19040), costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l’acquisto di un personal computer (cfr. Tribunale di Modena 1° dicembre 2005, n 2051, Tribunale di Lamezia Terme 10 maggio 2004), spese per cure odontoiatriche, o per l'acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico, o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana del figlio ( Cass 25 luglio 1992, n 8995). Ne restano escluse quelle considerate rientranti nel mantenimento ordinario nel cui ambito si elencano quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani e acquisto di libri (Trib Catania 4 dicembre 2008). 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 25 Titolo: Le conseguenze della crisi genitoriale sui figli MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, sancito dagli artt 30 Cost, 147 cod civ e ribadito dall’art 337ter non cessa al sopraggiungere della maggiore età, ma, perdura fino al momento in cui i figli non siano divenuti economicamente autosufficienti o non abbiano, addirittura, secondo alcune pronunce, realizzato le loro aspirazioni. Si consideri che l'obbligo di mantenimento ricomprende l'educazione e l'istruzione e non è dunque possibile prevedere in astratto un termine finale, in quanto il raggiungimento dell'indipendenza economica varia caso per caso. Il figlio ha infatti il diritto di essere posto in condizioni di terminare il ciclo di studi e di acquistare una propria professionalità nel campo lavorativo prescelto. Si registra in materia un’evoluzione in giurisprudenza. Fino a qualche anno fa l’orientamento consolidato affermava che il genitore può ritenersi liberato dall'obbligo di mantenimento del figlio solamente quando lo stesso diventi economicamente autosufficiente oppure quando il mancato inserimento nel mondo del lavoro sia causato da una sua negligenza o dipenda da fatto a lui imputabile per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa. Più di recente si è invece sostenuto che il figlio maggiorenne ha diritto ad essere mantenuto dai genitori soltanto se, ultimato il percorso formativo prescelto, dimostra di essersi adoperato in maniera diligente, puntuale ed effettiva per rendersi autonomo dal punto di vista economico, impegnandosi attivamente e solertemente per trovare un'occupazione in base alle reali opportunità lavorative offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie iniziali aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un lavoro consono alle proprie ambizioni. Si cerca perciò di valorizzare il principio generale di autoresponsabilità sostenendo che il diritto al mantenimento perdura dopo la maggiore età solo per il tempo necessario al completamento del percorso formativo prescelto e successivamente per l'ulteriore lasso di tempo che può ritenersi idoneo a procurarsi un lavoro. I vari interventi giurisprudenziali nel tentativo di contemperare le opposte esigenze dei figli a terminare il loro periodo formativo e dei genitori a non essere obbligati sine die al mantenimento della prole hanno fissato varie ipotesi di cessazione dell'obbligo. Madri e padri possono così ritenersi esonerati dal mantenimento, pur in assenza di una raggiunta indipendenza economica del figlio quando l'ex minore è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza trarne utilmente profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta; quando il mancato inserimento nel mondo del lavoro dipende da negligenza del figlio che non si mette in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa; quando il figlio rifiuta occasioni di svolgimento di una attività retribuita, confacente alle sue condizioni sociali; quando il figlio raggiunge un'età tale da far presumere la capacità di provvedere a se stesso. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 25 Titolo: Le conseguenze della crisi genitoriale sui figli Comunque l’obbligo non viene meno automaticamente ma l’obbligato deve chiedere la modifica della sentenza di divorzio attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni. Si registra in giurisprudenza anche un’inversione dell’onere della prova. Non è più il genitore a dover dimostrare che il figlio persiste in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità o che ha rifiutato corrispondenti occasioni di lavoro ma è il figlio stesso che deve provare con un rigore direttamente proporzionale all’età di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. In particolare, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di madre e padre viene a cessare: quando il figlio ha raggiunto un'età tale da far presumere la sua capacità di provvedere a sé stesso o quando ha ingiustamente rifiutato un'idonea attività lavorativa (Cass 21773 del 2008). raggiunta l’età in cui nella normalità dei casi il percorso formativo e di studi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, si può presumere che il maggiorenne abbia acquisito la capacità di essere economicamente autosufficiente (Cass 12952 del 2016). In presenza di giovani per lo più trentenni ancora senza una stabile occupazione o che pur iscritti da anni all’università non avevano ancora conseguito il titolo di studio (Cass 9109 del 1999, Cass 2338 del 2006). Al contrario è stato dichiarato l’obbligo del genitore di mantenere il figlio quando il proseguimento degli studi superiori imposto o anche soltanto consentito dal genitore, attribuisce il diritto al figlio, che abbia raggiunto la maggiore età, di chiedere ed ottenere i mezzi per completare i corsi iniziati ed a tale onere il genitore può sottrarsi soltanto se dimostra una colpevole trascuratezza del figlio negli studi. Quando, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass 8049 del 2022) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE Con il provvedimento che dichiara i coniugi separati o divorziati o nel caso di filiazione naturale con il provvedimento che regola l'affidamento dei figli il giudice stabilisce a quale dei due genitori spetterà la casa familiare. In particolare l'art 337 sexies cod civ prevede che il godimento della casa familiare viene assegnato tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. L’assegnazione della casa familiare viene disposta sia nel caso di figli minorenni, che nel caso di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 25 Titolo: Le conseguenze della crisi genitoriale sui figli Il giudice deve tener in considerazione l'assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. La disposizione prevede inoltre che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca siano trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art 2643 cod civ. La legge stabilisce l’obbligo del genitore che cambia residenza di comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto mutamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. L’ art 337-sexies, elenca alcune cause di estinzione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale. In particolare stabilisce che il diritto suddetto si estingue nel caso in cui l’assegnatario: non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa, contragga nuovo matrimonio, instauri in detta abitazione una convivenza more uxorio con un terzo. Tale disposizione peraltro secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale va letta nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non viene meno automaticamente al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore alla conservazione dell'habitat familiare. Principi giurisprudenziali Il provvedimento di assegnazione presuppone necessariamente l'affidamento della prole. L'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel precipuo interesse della prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza e una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare. L'affidamento dei figli minori pertanto o la convivenza con quelli maggiorenni risulta essere ancora imprescindibile presupposto ai fini dell'assegnazione della casa coniugale. La sussistenza di un interesse dei figli a continuare a vivere nella casa in cui sono cresciuti va comunque accertato caso per caso e il giudice è tenuto a indicare e valutare le ragioni che, nell'esclusivo interesse della prole, lo inducono ad assegnare la casa coniugale al coniuge con il quale la prole convive. In assenza di figli non si ha l’assegnazione. Conseguenza di tale orientamento è che il giudice non ha il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto reale o personale sull'immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti senza loro colpa di sufficienti redditi propri, né può, in assenza di figli conviventi, assegnare la casa coniugale, in comproprietà fra coniugi, a quello fra i due che ritenga più debole. In questo caso l'immobile rimane in un regime di comunione ordinaria tra i coniugi i quali restano liberi di chiederne la divisione. Figlio maggiorenne. È orientamento consolidato quello che ritiene ammissibile l'assegnazione della casa familiare a favore del genitore con il quale convivono figli maggiorenni, non ancora 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 25 Titolo: Le conseguenze della crisi genitoriale sui figli economicamente autosufficienti. Il provvedimento di assegnazione può dunque essere emanato anche quando vi sono figli che hanno superato i diciotto anni. Come ha sempre sottolineato la giurisprudenza peraltro non è sufficiente la mera constatazione della convivenza con figli maggiorenni, ma occorre che costoro versino, senza loro colpa, in condizione di non autosufficienza economica, che sussistano cioè i presupposti per il loro diritto al mantenimento. Il figlio infatti, pur economicamente indipendente, potrebbe per varie ragioni continuare a vivere con il genitore. In questo caso non si realizzano i presupposti per l'assegnazione della casa familiare. Nozione di casa familiare. L'espressione casa familiare, viene intesa come il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, ossia l'ambiente fisico in cui persiste, nonostante la separazione dei coniugi, l'insieme organizzato di beni che costituisce, o ha costituito, anche in senso psicologico, l'habitat domestico e che deve continuare a svolgere, preferibilmente e se possibile, la funzione di abitazione del nucleo composto da uno dei genitori separati e dalla prole. È dunque il complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare l'esistenza domestica della comunità familiare di modo che l'assegnazione di essa ad uno dei coniugi risponda all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, con riguardo principalmente alla necessità di non far gravare sui figli l'ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza. Conseguenza di tali principi è l'assunto, varie volte sottolineato dalla giurisprudenza, secondo cui ove al momento della separazione dei coniugi, manchi una casa coniugale, per trasferimento della famiglia o perché i figli già grandi hanno trovato soluzioni alternative non v'è luogo per l'applicazione dell'istituto in questione. Allo stesso modo non può essere oggetto del provvedimento un immobile in cui i coniugi ancora non si erano trasferiti o che era già stato abbandonato, anche se solo poco tempo prima della separazione o ancora quell'immobile utilizzato, sia pur per lunghi periodi dell'anno, ma come casa di villeggiatura. Spese correlate all'uso dell'abitazione La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che le spese, correlate all'uso dell'abitazione (comprese quelle condominiali), in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al genitore proprietario, sono a carico dell'assegnatario 4

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