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Italian Government Italian Politics Political Systems

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This document provides a structured overview of the Italian government's organizational structure, including the composition, functions, and procedures of various institutions. The text is clearly organized by sections, detailing the roles and actions of key governmental bodies.

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L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: ITALIA, REPUBBLICA PARLAMENTARE A) IL PARLAMENTO 1. COMPOSIZIONE (Artt 55-56-57-59 Cost.) Camera dei Deputati (400 membri elettivi) Senato della Repubblica (200 membri elettivi più i senatori a vita) 2. FUNZIONI (A...

L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: ITALIA, REPUBBLICA PARLAMENTARE A) IL PARLAMENTO 1. COMPOSIZIONE (Artt 55-56-57-59 Cost.) Camera dei Deputati (400 membri elettivi) Senato della Repubblica (200 membri elettivi più i senatori a vita) 2. FUNZIONI (Art. 70 Cost.) Legislativa Elettiva (in seduta comune) Giurisdizionale (in seduta comune) Di indirizzo e controllo politico sul Governo (attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni, bilancio dello Stato preventivo e consuntivo) 3. DURATA DELLE CAMERE (LEGISLATURA) (art. 60 Cost.) 5 anni (prorogabili solo in caso di guerra; scioglimento anticipato da parte del P.d.r. quando viene meno la maggioranza parlamentare) 4. SEDE Camera dei Deputati: palazzo Montecitorio Senato della Repubblica: palazzo Madama 5. ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE (Artt. 63-64 Cost.) Regolamento interno Presidente Ufficio di presidenza (vice presidenti, segretari, questori) Commissioni parlamentari (permanenti, speciali) Gruppi parlamentari (almeno 20 deputati e 6 senatori) 6. FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE (Art. 64 Cost.) Bicameralismo perfetto Normalmente funzionano separatamente; in alcuni casi in seduta comune Numero legale (quorum costitutivo) Maggioranze (quorum deliberativo): semplice, assoluta, qualificata Modalità di votazione: palese: elettronica, per appello nominale, per alzata di mano; in alcuni casi è segreta Sedute: normalmente pubbliche; in alcuni casi a porte chiuse 7. STATUS DEI PARLAMENTARI (Artt. 56-58-65-67-68-69 Cost.) Elettorato passivo: 25 anni per i deputati; 40 anni per i senatori Elettorato attivo: 18 anni sia per i deputati che per i senatori Prerogative: divieto del mandato imperativo, insindacabilità, inviolabilità, indennità Casi di ineleggibilità: non si possono candidare alle elezioni coloro che ricoprono alcune cariche che potrebbero avvantaggiare la loro elezione (capo delle Guardia di Finanza, Prefetto, sindaco in comuni con più di 20.000 abitanti…). Se eletti, decadono; Casi di incompatibilità: alcuni incarichi sono considerati incompatibili con il mandato parlamentare: P.d.r., membro della Corte Costituzionale, parlamentare europeo, membro di giunta o consiglio regionale, sindaco di comuni con più di 15.000 abitanti, incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, nelle aziende sanitarie od ospedaliere, nelle società a controllo pubblico. Il parlamentare, una volta eletto, deve decidere quale incarico mantenere; Casi di incandidabilità: chi è stato condannato in via definitiva per alcuni reati, non può ricoprire la carica di parlamentare (condanne a più di 2 anni di carcere per reati di allarme sociale, contro la PA, per delitti non colposi per i quali sia prevista la reclusione non inferiore a 4 anni) 8. ITER LEGISALTIVO ORDINARIO, PROCEDURA ORDINARIA (Artt. 70-71-72-73-74 Cost.) Iniziativa (Ciascun parlamentare, il Governo, 50.000 elettori, ciascun Consiglio regionale, il CNEL) Discussione (in sede referente da parte della commissione parlamentare di una delle due camere, competente per materia) Approvazione in una camera (la legge può essere respinta e in tal caso l’iter legislativo si interrompe, o approvata. In quest’ultimo caso la legge viene inviata all’altra camera) Discussione nell’altra camera (in sede referente all’interno della commissione parlamentare competente per materia) Approvazione nell’altra camera (la seconda camera può respingere la proposta di legge e in tal caso l’iter legislativo si interrompe; può approvarla con degli emendamenti e in tal caso la legge ripassa alla prima camera; può approvarla e in tal caso si passa alla promulgazione) Promulgazione del P.d.r.(diritto di veto solo una volta) Pubblicazione sulla GU Entrata in vigore, normalmente dopo 15 giorni dalla pubblicazione delle legge sulla GU 9. ITER LEGISLATIVO COSTITUZIONALE (Art. 138 Cost.) Le fasi sono le stesse dell’iter legislativo ordinario con queste differenze: La legge deve essere approvata due volte da ciascuna camera a distanza di almeno 3 mesi l’una dall’altra; In prima votazione basta la maggioranza semplice; In seconda votazione, se la legge viene approvata con una maggioranza inferiore ai 2/3, si attendono altri 3 mesi perché 500.000 elettori, 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di ciascuna camera possono richiedere un referendum costituzionale (sospensivo o confermativo) al quale potranno votare tutti i cittadini maggiorenni e per il quale non è necessario un quorum costitutivo; chi vota sì conferma la legge costituzionale; chi vota no la respinge; se viene approvata da entrambe le camere con maggioranza dei 2/3, la legge si considera approvata definitivamente e potrà essere promulgata, pubblicata ed entrerà in vigore dopo la vacatio legis di 15 giorni. 10. SISTEMA ELETTORALE (legge Rosato 3/11/2017, n. 165) 2) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1. RUOLO (Art. 83 Cost.) Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. E’ il garante della Costituzione: vigila sui tre poteri affinché si comportino nel rispetto della Costituzione. Il suo è un potere quindi neutro, di garanzia e controllo, ma non politico. Nell’esercizio delle sue funzioni, infatti, egli deve essere super partes. 2. REQUISITI (Art. 84 Cost.) Età, almeno 50 anni; Cittadinanza italiana; Pieno godimento dei diritti civili e politici; La carica di P.d.r. è incompatibile con qualsiasi altra carica, pubblica o privata. 3. SEDE Palazzo del Quirinale Altre tenute: Castelporziano (RM), villa Rosebery (NA). 4. ELEZIONE (Art. 83, 91 Cost.) Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni regione (1 per la Valle d’Aosta), convocato 30 giorni prima della scadenza del mandato del presidente in carica; Entro le prime 3 votazioni è richiesta la maggioranza dei 2/3; dalla quarta votazione quella assoluta; Il voto è segreto; Dopo l’elezione il Presidente deve prestare giuramento davanti alle due camere in seduta comune. 5. DURATA DELL’ICARICO (Art. 85 Cost.) 7 anni dal giuramento, rinnovabili; I suoi poteri possono essere prorogati solo nel caso in cui manchino meno di 3 mesi al termine della legislatura, o le camere siano state sciolte anticipatamente. 6. SUPPLENZA IN CASO DI IMPEDIMENTO (Art. 86 Cost.) Impedimento temporaneo: il Pd.r. è sostituito dal presidente del Senato fino al suo ritorno; Impedimento permanente: il P.dr. è sostituito dal presidente del Senato, ma entro 15 giorni vanno convocate le Camere per l’elezione di un nuovo Presidente. 7. ATTRIBUZIONI (Art. 87, 88 Cost.) VERSO IL VERSO IL GOVERNO VERSO LA PARLAMENTO MAGISTRATURA Convoca le Camere Autorizza la Presiede il C.s.m. presentazione alle Camere dei disegni di legge Promulga le leggi e può Emana i decreti aventi Può concedere la grazia esercitare una volta il forza di legge e i e commutare le pene diritto di veto regolamenti Invia messaggi alle Nomina i più alti Nomina 1/3 dei giudici Camere funzionari dello Stato della Corte Costituzionale Nomina i senatori a vita Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici Indice le elezioni e ne Ha il controllo delle forze fissa la prima riunione armate Indice il referendum Presiede il Consiglio popolare Supremo di Difesa Può sciogliere Conferisce le anticipatamente le onorificenze della Camere o una di esse repubblica sentiti i presidenti delle stesse, tranne che nel semestre bianco Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere 8. RESPONSABILITA’ E PREROGATIVE (Art. 90 Cost.) Nell’esercizio delle sue funzioni il P.d.r. non è responsabile degli atti che compie; responsabile per lui è il Governo (Presidente del Consiglio o Ministri) che ne controfirma gli atti (gli atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi sono controfirmati dal P.d.r.; gli atti formalmente governativi e sostanzialmente presidenziali sono controfirmati dal Governo); Il P.d.r. nell’esercizio delle sue funzioni risponde solo di alto tradimento e attentato alla Costituzione; Come normale cittadino, il P.d.r. è responsabile civilmente e penalmente degli atti che compie; Il P.d.r. ha diritto ad un assegno. 3) IL GOVERNO 1. COMPOSIZIONE (Art.92 Cost.) Organi necessari: Presidente del Consiglio, Ministri, Consiglio dei Ministri; Organi eventuali: vice-Presidente del Consiglio, sottosegretari, commissari straordinari, Consiglio di Gabinetto, Ministri senza portafoglio. 2. FUNZIONI Esecutiva-amministrativa Politica Normativa 3. COMPITI DEGLI ORGANI NECESSARI DEL GOVERNO PRESIDENTE DEL MINISTRI CONSIGLIO DEI MINISTRI CONSIGLIO (Art. 95 Cost.) Dirige la politica del Organi monocratici, posti a Organo collegiale formato Governo capo di un Ministero dal P.d.c. e dai Ministri E’ responsabile dell’operato Sono nominati dal P.d.r. su Definisce la politica del Governo proposta del P.d.c. generale del Governo e in che modo attuarla Promuove e coordina Partecipano alla definizione Approva gli atti normativi l’attività dei Ministri della politica del Governo Convoca il Consiglio dei Sono responsabili Risolve i conflitti di Ministri dell’attuazione della politica attribuzione tra Ministri del Governo all’interno del proprio ministero Fissa l’ordine del giorno del Hanno potere di spesa Delibera su qualsiasi Consiglio dei Ministri questione relativa all’indirizzo politico Mantiene l’unità E’ convocato dal P.d.c. che dell’indirizzo politico e ne fissa anche l’ordine del amministrativo giorno E’ nominato dal P.d.r. Propone al P.d.r. la lista di Ministri E’ primus inter pares: non può definire unilateralmente la politica del paese e non può imporsi sui singoli Ministri 4. GLI ORGANI EVENTUALI DEL GOVERNO (l. 400/1988) 5. SEDE Palazzo Chigi 6. FORMAZIONE DEL GOVERNO (Artt. 92, 93, 94 Cost.) a) Dimissioni del Governo in carica b) Consultazioni del P.d.r. c) Conferimento dell’incarico con accettazione con riserva d) Scioglimento della riserva e) Nomina del P.d.c. e dei Ministri da parte del P.d.r. f) Giuramento del Governo g) Richiesta della fiducia ad entrambe le Camere entro 10 giorni dal giuramento 7. RESPONSABILITA’ DEI COMPONENTI DEL GOVERNO (Artt. 95, 96 Cost.) 8. LA FUNZIONE NORMATIVA DEL GOVERNO: GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE (Artt. 76, 77 Cost.) DECRETI LEGGE DECRETI LEGISLATIVI Atti avente forza di legge del Governo Atti aventi forza di legge del Governo emanati su iniziativa del Governo in casi di emanati dallo stesso su iniziativa del necessità e urgenza Parlamento Entrano in vigore subito Il Parlamento incarica il Governo di approvare un decreto legislativo attraverso una legge delega, non in bianco, ma contenente l’oggetto, i termini e i principi a cui dovrà attenersi il Governo Devono essere immediatamente presentati Di solito il Parlamento delega il Governo al Parlamento che ha 60 giorni per quando è necessario disciplinare interi convertirli in legge oppure no settori dell’ordinamento giuridico Se vengono convertiti in legge continuano a La delega può essere revocata in qualsiasi produrre i loro effetti (il Parlamento li può momento dal Parlamento convertire con degli emendamenti) Se non vengono convertiti in legge Una volta approvato, il decreto legislativo decadono fin dall’inizio perdendo ogni viene pubblicato sulla GU ed entra in vigore efficacia normalmente dopo 15 giorni 4) LA CORTE COSTITUZIONALE 1. RUOLO Organo di garanzia costituzionale: ha il potere di annullare le norme incostituzionali dopo la loro entrata in vigore. Ciò perché la nostra Costituzione è rigida e ciò vuol dire anche che le leggi ordinarie non possono essere in contrasto con essa e con i suoi principi. 2. COMPOSIZIONE (Art. 135 Cost.) 15 giudici: 5 nominati dal Pdr; 5 nominati dal Parlamento in seduta comune con maggioranza qualificata e a scrutinio segreto; 5 nominati dalle più alte magistrature (3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato, 1 dalla Corte dei Conti). 3. REQUISITI DEI GIUDICI COSTITUZIONALI (Art. 135 Cost.) Magistrati anche a riposo della magistratura ordinaria e amministrativa; Professori ordinari di università in materie giuridiche; Avvocati con almeno 20 anni di esercizio della professione. 4. DURATA DELL’INCARICO (Art. 135 Cost.) Nove anni non rinnovabili. Il presidente rimane in carica 3 anni, rinnovabili, ma complessivamente anche lui non può rimanere in carica per più di 9 anni. 5. SEDE Palazzo della Consulta 6. PREROGATIVE DEI GIUDICI COSTITUZIONALI Insindacabilità (perpetua); Inviolabilità (finché rimangono in carica); Inamovibilità; Incompatibilità. 7. DELIBERAZIONI DELLA CORTE Quorum costitutivo: è necessaria la presenza di almeno 11 giudici; Quorum deliberativo: maggioranza assoluta. 8. FUNZIONI (Art. 134 Cost.) Giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi (ordinarie dello Stato, delle province autonome di TN e BZ e regionali) e degli altri atti aventi forza di legge; Giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni, o tra le Regioni; Giudica il P.d.r. in caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione; Giudica l’ammissibilità del referendum abrogativo. 9. SENTENZE (Art. 136 Cost.) Di accoglimento: la Corte Costituzionale accoglie il ricorso e riconosce l’illegittimità costituzionale della norma che non potrà più essere applicata (dal giorno successivo alla sua pubblicazione), né al processo dal quale è sorta la questione, né in qualsiasi altro processo pendente (efficacia retroattiva). In materia penale ha efficacia retroattiva anche nei confronti di processi già esauriti sospendendo l’esecuzione della pena; Di rigetto: la Corte Costituzionale non accoglie il ricorso e dichiara che la disposizione impugnata non è in contrasto con la Costituzione nei limiti dei motivi della questione esaminata. La sentenza ha efficacia solo nel processo da cui è sorta la questione e potrà essere riproposta con altre motivazioni. ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA: IL REFERENDUM ABROGATIVO (ART. 75 COST.) Definizione Istituto di democrazia diretta con il quale il corpo elettorale può eliminare dall’ordinamento giuridico alcune disposizioni che ne fanno già parte, totalmente o parzialmente. Chi può richiederlo ✔ 500.000 elettori ✔ 5 Consigli regionali Materie per le quali non può essere richiesto ✔ Leggi tributarie e di bilancio ✔ Leggi di amnistia e indulto ✔ Leggi di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali Quorum ✔ Costitutivo: maggioranza degli aventi diritto al voto ✔ Deliberativo: la maggioranza dei voti validi è favorevole all’abrogazione (ha votato sì) Controlli Di legittimità da parte della Corte di Cassazione (Ufficio centrale per il referendum) Di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale Indizione e svolgimento Il referendum è indetto dal P.d.r. con d.p.r. e deve svolgersi in una domenica compresa tra il 15 di aprile e di giugno, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri. L’elettore vota sì se vuole abrogare la norma; vota no se la vuole mantenere. Risultato del referendum ✔ Favorevole: la maggioranza di chi ha votato si è espressa per il sì: la legge è abrogata. L’abrogazione viene dichiarata con d.p.r. e pubblicata sulla GU. La norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione dell’abrogazione o al più tardi dopo max 60 giorni; ✔ Contrario: la maggioranza di chi ha votato si è espresso per il no: la legge rimane in vigore, il risultato è pubblicato sulla GU e per 5 anni non è possibile richiedere un ulteriore referendum sulla stessa materia.

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