PARLAMENTO 24-25 PDF

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Prof.ssa Cristina Matta

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This document provides a lecture summary detailing the composition, structure, functions, and organization of the Italian Parliament. It explains the various roles of the parliament within the Italian government and the procedures for drafting and approving laws.

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IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Nella seconda Parte della Costituzione è regolato l’“Ordinamento della Repubblica”, costituito dall’insieme degli organi e dei poteri tra i quali sono distribuite le funzioni dello Stato. Si definiscono organi...

IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Nella seconda Parte della Costituzione è regolato l’“Ordinamento della Repubblica”, costituito dall’insieme degli organi e dei poteri tra i quali sono distribuite le funzioni dello Stato. Si definiscono organi costituzionali quelli che sono previsti e disciplinati dalla Costituzione e che partecipano all’individuazione dei fini d’interesse generale che lo Stato è chiamato a raggiungere come, ad esempio, il mantenimento dell’ordine pubblico o la garanzia ai cittadini dell’assistenza sanitaria, della giustizia e dell’istruzione. Prof.ssa Cristina Matta L’ordinamento italiano è organizzato secondo il principio della separazione dei poteri prevede che le tre funzioni fondamentali dello Stato siano attribuite a poteri autonomi e separati, affinché ciascuno di essi possa limitare ed equilibrare gli altri, a garanzia della libertà e dei diritti dei cittadini. È così che anche nel nostro Stato abbiamo tre poteri fondamentali di cui sono titolari tre organi differenti: funzione legislativa, con la quale si approvano le leggi al fine di regolare la società e individuare i fini pubblici da raggiungere; funzione esecutiva, mediante la quale si dà attuazione ai suddetti fini, nel rispetto della legge; funzione giurisdizionale, con la quale si applica la legge, accertando i comportamenti ad essa contrari e si infliggono le sanzioni corrispondenti. Prof.ssa Cristina Matta LE SEDI DEL PARLAMENTO ITALIANO Palazzo Madama, (Senato) Montecitorio ( Camera deputati) Prof.ssa Cristina Matta LA STRUTTURA E LA COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO L’Italia è una Repubblica parlamentare in cui il Parlamento ha un ruolo centrale, è infatti organo rappresentativo della volontà del popolo che attraverso l’elezione dei suoi componenti (parlamentari) partecipa all’esercizio del potere statale (sovranità popolare). Il Parlamento è un organo complesso perché è costituito da due organi collegiali (formati cioè da più membri) che sono: la Camera dei deputati; il Senato della Repubblica. Tali organi sono eletti per cinque anni e tale durata, definita legislatura, non può essere prorogata se non per legge e solo in caso di guerra. Tale periodo può essere anche inferiore, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, disposto dal Presidente della Repubblica nel caso, ad esempio, che non si riesca ad avere in Parlamento una maggioranza in grado di governare. Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica sono attribuiti i medesimi poteri e per questo motivo si parla di bicameralismo perfetto, che consente al Parlamento di riflettere meglio sulle decisioni da assumere ma richiede più tempo per la formazione delle leggi che, come vedremo, devono essere approvate nello stesso identico testo da entrambe le Camere. Pur avendo le stesse funzioni e gli stessi compiti, i due rami del Parlamento si differenziano per la composizione e per le caratteristiche dei loro membri. Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta CHI ELEGGE IL PARLAMENTO? La Camera dei deputati è formata da deputati, eletti a suffragio universale diretto dai cittadini che hanno raggiunto la maggiore età, cioè hanno compiuto i 18 anni. Possono essere eletti deputati tutti i cittadini che abbiano almeno 25 anni. Tale organo del Parlamento ha sede a Roma, a Palazzo Montecitorio. Il Senato della Repubblica si compone di senatori, eletti a base regionale con suffragio universale diretto dai cittadini che hanno raggiunto la maggiore età, più i senatori a vita che sono nominati dal Presidente della Repubblica. Sono eleggibili a senatori i cittadini che abbiano compiuto i 40 anni. Il Senato ha sede a Roma, a Palazzo Madama. La legge di riforma costituzionale del 2020, confermata da circa il 70% dei voti al referendum popolare del settembre dello stesso anno, ha modificato gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, riducendo i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200 (Legge costituzionale n. 1 del 19 ottobre 2020). Prof.ssa Cristina Matta CAMERA DURATA COMPONENTI ELETTORATO ELETTORATO SEDE ATTIVO PASSIVO (DIRITTO (DIRITTO DI AD ESSERE VOTARE) VOTATI) DEPUTATI 5 anni 400 18 25 MONTECITORIO SENATO 5 anni 200 18 40 PALAZZO MADAMA Prof.ssa Cristina Matta 400 200 Prof.ssa Cristina Matta 400 200 18 Prof.ssa Cristina Matta Quando sono indette nuove elezioni, il corpo elettorale è chiamato a esprimere un voto e a scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Al termine delle elezioni, però, in che modo i voti degli elettori si trasformano in seggi – cioè in posti in Parlamento – determinando la composizione delle due Camere? L’insieme delle norme che stabiliscono come trasformare i voti in seggi prende il nome di sistema elettorale. Si distinguono due tipi fondamentali di sistemi elettorali: Il sistema elettorale proporzionale richiede di distribuire i seggi in proporzione alle preferenze espresse. Questo sistema elettorale favorisce la rappresentatività del Parlamento. Infatti, fa sì che tutti i partiti che si presentano alle elezioni e che raggiungono una percentuale minima di voti ottengano un loro rappresentante in Parlamento. Questo, dunque, diviene espressione di tutte le forze politiche. Prof.ssa Cristina Matta l sistema elettorale maggioritario richiede invece che i seggi siano assegnati ai candidati che ottengono il maggior numero di voti. Questo sistema elettorale garantisce la cosiddetta governabilità. Infatti, il partito che vince le elezioni riceve la maggioranza dei seggi e può operare in Parlamento con più semplicità. Tendenzialmente, per bilanciare le due esigenze, quella della rappresentatività e quella della governabilità, si scelgono sistemi elettorali misti, che presentano alcune caratteristiche del sistema maggioritario e alcune di quello proporzionale. Per esempio, l’attuale sistema elettorale italiano distribuisce quasi i 2/3 dei seggi di entrambe le Camere con un sistema proporzionale (quota proporzionale) e il restante terzo con un sistema maggioritario (quota maggioritaria). Prof.ssa Cristina Matta Dal 2017 è in vigore un sistema elettorale misto a separazione completa, ribattezzato Rosatellum bis: in ciascuno dei due rami del Parlamento, il 37% dei seggi assembleari è attribuito con un sistema maggioritario uninominale a turno unico, mentre il 61% viene ripartito fra le liste concorrenti mediante un meccanismo proporzionale corretto con diverse clausole di sbarramento. Le candidature per quest'ultima componente sono presentate nell'ambito di collegi plurinominali, a ognuno dei quali spetta un numero prefissato di seggi; l'elettore non dispone del voto di preferenza né del voto disgiunto. La Costituzione stabilisce altresì che otto deputati e quattro senatori debbano essere prescelti dai cittadini italiani residenti all'estero. Sono previste diverse soglie di sbarramento, ossia percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali: 3% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le liste singole, sia alla Camera che al Senato; 20% dei voti ottenuti a livello regionale; valida, alternativamente e solo al Senato, per le liste singole; Prof.ssa Cristina Matta 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze; 10% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le coalizioni, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste. Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta IL FUNZIONAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE Di norma, le sedute in Parlamento sono pubbliche, nel senso che i lavori dell’Assemblea sono resi noti sotto forma di resoconti su Internet o mediante trasmissione televisiva diretta e il pubblico può assistere ai lavori dalle tribune. Esiste anche la possibilità che le Camere si riuniscano in seduta segreta. L’attività parlamentare procede secondo una precisa tabella di marcia che prevede un ordine del giorno, un programma e un calendario di ciascuna seduta. Le due Camere lavorano separatamente, ciascuna nella propria sede, e, nei soli casi stabiliti dalla Costituzione, si riuniscono insieme a Palazzo Montecitorio e costituiscono il Parlamento in seduta comune. Ciò accade per: l’elezione del Presidente della Repubblica; il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica; la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione; l’elezione di un terzo dei componenti elettivi del Consiglio superiore della Magistratura ( 10 membri); l’elezione di cinque giudici della Corte costituzionale. Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta ORGANIZZAZIONE INTERNA Entrambe le Camere sono dotate di autonomia organizzativa, adottano regolamenti che disciplinano l’attività dei loro organi interni. Tra questi organi i più importanti sono: il Presidente dell’assemblea, che rappresenta la Camera di riferimento e garantisce il normale svolgimento dei lavori: mantiene l’ordine, modera la discussione, annuncia il risultato di voto; l’Ufficio di Presidenza, composto da più soggetti (vicepresidenti, segretari, questori) che collabora con il presidente e gestisce la struttura amministrativa delle Camere; i gruppi parlamentari, nei quali si devono organizzare i deputati e i senatori presenti in Parlamento. Per costituire un gruppo è richiesto un numero minimo di parlamentari che sono venti alla Camera dei deputati e dieci al Senato. Chi non s’iscrive a un gruppo è inserito d’ufficio nel cosiddetto gruppo “misto”; le commissioni permanenti, che hanno specifiche competenze in determinate materie e intervengono sempre nel procedimento di formazione della legge. Esempio: sarà la Commissione giustizia a esaminare un progetto di legge riguardante la riduzione della durata della carcerazione preventiva. All’occorrenza, possono essere costituite anche Commissioni bicamerali, formate da membri di entrambe le Camere, per svolgere, ad esempio, attività di controllo, che possono essere temporanee o permanenti come, ad esempio, la Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Tra le Commissioni si ricordano anche le Commissioni speciali, che possono essere istituite al solo scopo di indagare su temi sociali o politici come, ad esempio, la Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali. Prof.ssa Cristina Matta ORGANIZZAZIONE INTERNA Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Presidente del Senato Ignazio La Russa Presidente della Camera Deputati Lorenzo Fontana Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta COME SI VOTA IN PARLAMENTO? Secondo l’art. 64 Cost., affinché le decisioni di ciascuna Camera siano valide è necessario: il numero legale, cioè la presenza della maggioranza dei loro componenti; la maggioranza semplice, ossia l’approvazione della maggioranza dei presenti in aula. In determinati casi la Costituzione può richiedere maggioranze diverse come: la maggioranza assoluta, cioè la maggioranza dei componenti di ciascuna Camera (e non solo dei presenti) per eleggere, ad esempio, il Presidente della Repubblica dopo la terza votazione; la maggioranza qualificata, ossia superiore alla precedente per eleggere, ad esempio, il Presidente della Repubblica entro le prime tre votazioni. Di solito, le decisioni delle Camere sono prese con voto palese, cioè pubblico. Si può ricorrere, tuttavia, anche al voto segreto, su richiesta di un certo numero di parlamentari e in determinati casi come, ad esempio, nelle votazioni riguardanti le persone Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta STATUS DEI PARLAMENTARI I parlamentari, al momento della loro proclamazione acquistano uno status, cioè una condizione che prevede una serie di diritti e di doveri spettanti a ciascuno di essi. La Costituzione, a tutela dell’indipendenza dello status di parlamentare, nell’esercizio delle funzioni istituzionali, stabilisce una serie di garanzie o prerogative. Esse sono giustificate dal ruolo di rappresentante del popolo che ciascun membro del Parlamento è chiamato a svolgere. Innanzitutto, è previsto il cosiddetto divieto di mandato imperativo, nel senso che i parlamentari, poiché rappresentano la Nazione, esercitano le loro funzioni senza vincolo (cioè obbligo) di mandato (incarico). In altri termini non sono tenuti a soddisfare gli interessi particolari dei cittadini che li hanno votati, ma devono perseguire obiettivi politici generali. In questo modo, si è cercato di svincolare i parlamentari da qualsiasi rapporto di dipendenza con i propri elettori, affinché possano agire in piena autonomia nell’interesse della collettività. Esempio: Alberto, giovane candidato, durante la campagna elettorale aveva promesso agli elettori che si sarebbe adoperato per ridurre le tasse. Una volta eletto, visto il bilancio in perdita dello Stato, si fa promotore di una proposta di legge per introdurre nuovi tributi. Ciononostante, Alberto non può essere chiamato a rispondere per non aver mantenuto le promesse e non subisce alcuna conseguenza durante il suo mandato politico. Probabilmente, non riceverà una seconda volta il voto di chi è rimasto deluso. Prof.ssa Cristina Matta I membri delle Camere godono anche di altre prerogative che prendono il nome di immunità e tra le quali distinguiamo: l’insindacabilità, che prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati, nell’esercizio delle loro funzioni. Di conseguenza, non incorrono in alcun tipo di responsabilità penale, civile, amministrativa o disciplinare; l’immunità penale, secondo la quale è prevista un’apposita autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i parlamentari a qualsiasi provvedimento che comporti una restrizione della libertà personale come, ad esempio, perquisizione personale o domiciliare o arresto, salvo il caso di flagranza di reato (cioè quando “si è colti sul fatto”). Fino al 1993, doveva richiedersi la suddetta autorizzazione anche solo per dare inizio a un procedimento penale, nei confronti di un parlamentare, ma poiché spesso si abusava di tale istituto per sottrarre i membri delle Camere alla giustizia, si è ritenuto opportuno eliminarlo. I parlamentari, infine, ricevono un’indennità (somma in denaro), la cui misura è stabilita dalla legge, al fine di consentire l’accesso alle cariche pubbliche anche a chi si trova in condizioni economiche svantaggiate. Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta LA FUNZIONE LEGISLATIVA La funzione più importante esercitata dal Parlamento è quella legislativa, attuata mediante la discussione e l’approvazione delle leggi ordinarie e delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Secondo la Costituzione, “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” (art. 70) e, in forza del principio del bicameralismo perfetto, il progetto di legge deve essere approvato nello stesso identico testo da entrambi i rami del Parlamento. Ciò significa che qualsiasi modifica introdotta da una delle due Camere deve sempre ottenere l’approvazione anche dell’altra, generando una serie di passaggi obbligatori che si definiscono “navetta” (dal francese, “navette” che indica la spola del telaio). Quando finalmente lo stesso testo di legge è approvato da entrambe le Camere passa al Presidente della Repubblica per la promulgazione e subito dopo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore, di norma, dopo quindici giorni. Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Il procedimento legislativo di formazione della legge ordinaria, detto anche iter (in latino, viaggio, percorso) legislativo, si compone di quattro fasi fondamentali qui di seguito descritte. 1. Fase dell’iniziativa L’iniziativa legislativa consiste nella possibilità di formulare un progetto di legge, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, da sottoporre all’approvazione delle Camere del Parlamento. La Costituzione riserva tale facoltà solo a determinati soggetti che sono: ✓ il Governo, le cui iniziative legislative prendono il nome di “disegni di legge” e sono deliberate dal Consiglio dei ministri, su autorizzazione del Presidente della Repubblica; ✓ ciascun parlamentare, che può presentare proposte di legge alla Camera cui appartiene, individualmente o assieme ad altri; ✓ 50.000 elettori, che sottoscrivono un progetto di legge e le cui firme autenticate sono verificate dalla Camera alla quale è presentato; ✓ ciascun Consiglio regionale; ✓ il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), nelle materie di sua competenza. I parlamentari possono presentare progetti di legge solo alla Camera cui appartengono, mentre gli altri soggetti sono liberi di scegliere. In genere, i disegni di legge del Governo sono quelli che hanno più probabilità di essere approvati, poiché tale organo può contare sulla maggioranza in Parlamento che lo sostiene e al quale lo lega il rapporto fiduciario. Il suo apparato organizzativo, inoltre, garantisce una competenza tecnica e professionale che favorisce un’adeguata stesura del testo legislativo. Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta 2. Fase della discussione e approvazione I procedimenti fondamentali per l’approvazione da parte delle Camere dello stesso identico testo di legge sono: procedimento ordinario, nel quale il progetto o disegno di legge è affidato da una delle due Camere a una Commissione permanente, competente per materia, definita Commissione in sede referente, affinché lo esamini e relazioni all’assemblea. Segue la discussione e l’approvazione, articolo per articolo, con votazione finale dell’intera Camera e la trasmissione all’altra del progetto di legge; procedimento in sede legislativa, nel quale il progetto o disegno di legge è trasmesso da una delle due Camere a una Commissione in sede deliberante (cioè che decide), affinché lo approvi direttamente, senza passare dall’intera assemblea, per poi inviarlo all’altra Camera. Ciò al fine di rendere più veloce il lavoro dei parlamentari. Dopo l’esame e la votazione da parte della prima Camera, il progetto di legge trasmesso all’altra può essere approvato anche con un procedimento diverso da quello adottato dalla prima. Il procedimento ordinario deve essere obbligatoriamente seguito per l’approvazione dei disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per le leggi delega al Governo e per quelle che autorizzano trattati internazionali o che approvano bilanci e consuntivi (art. 72, c. 4, Cost.). È previsto anche un procedimento abbreviato, con riduzione a metà dei termini stabiliti dai regolamenti parlamentari, per la presentazione delle relazioni da parte delle Commissioni, per i disegni di legge ritenuti urgenti. Più raramente, si ricorre a un procedimento misto o in sede redigente, nel quale l’assemblea affida alla Commissione l’approvazione dei singoli articoli, riservando a sé la votazione finale. La legge è inviata al Presidente della Repubblica per la fase successiva, entro un mese dalla sua approvazione, nello stesso identico testo da entrambi i rami del Parlamento. Prof.ssa Cristina Matta COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE Il procedimento ordinario, ovvero il procedimento che viene utilizzato normalmente, viene detto per commissione referente. Una volta che sia stata presentata una proposta di legge a una delle due Camere, il Presidente dell’Assemblea la assegna alla Commissione competente per materia perché venga discussa. Una volta esaurita la discussione del progetto di legge, la Commissione approva il testo insieme a una relazione finale in cui vengono esposti l’attività svolta e gli orientamenti emersi durante la discussione: di questa relazione viene incaricato un componente della Commissione, che ne riferisce poi all’Aula. Qui il progetto viene prima discusso nelle linee generali, poi si passa alla discussione dei singoli articoli, degli eventuali emendamenti e alla votazione del testo definitivo di ogni singolo articolo e, infine, si passa alla votazione dell’intero testo di legge, così come risulta a seguito dell’esame svolto articolo per articolo. Se la legge viene votata favorevolmente dalla maggioranza dell'aula, allora si passa all'analoga discussione nell'altra camera del Senato. Se la legge passa nuovamente indenne, si passa alla fase finale, altrimenti se ci sono piccole modifiche, il disegno di legge torna alla camera precedente, finchè non si attua l'approvazione in entrambe le Camere. Questa procedura è obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72 Cost.). Prof.ssa Cristina Matta COMMISSIONE IN SEDE DELIBERANTE (LEGISLATIVA) Una procedura diversa da quella per commissione referente è quella per commissione deliberante. in questo caso, alla Commissione spetta non solo la fase istruttoria( discussione), ma anche la fase deliberativa (approvazione). Non può adottarsi il procedimento decentrato, stabilisce il quarto e ultimo comma dell’art. 72 Cost., per approvare leggi: costituzionali; elettorali; di bilancio; di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; di delegazione legislativa, conversione in legge di decreti COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Una forma intermedia tra la commissione referente e la commissione deliberante è la c.d. Commissione redigente, prevista esclusivamente nei regolamenti parlamentari (art. 96 reg. Camera; art. 35 reg. Senato): alla Commissione spetta la discussione e la votazione articolo per articolo, mentre all’Aula spetta la sola votazione finale. Prof.ssa Cristina Matta LEGGERE Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta 3. Fase della promulgazione Il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione attraverso un atto che ha la forma del decreto, ordina la pubblicazione della legge che contiene la formula esecutiva “è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”. Il Capo dello Stato, tuttavia, prima della promulgazione, è tenuto a eseguire un controllo sulla legittimità costituzionale della legge, cioè deve dire se rispetta o no la Costituzione. In difetto di conformità, il Presidente della Repubblica può rifiutare la promulgazione, rinviando la legge alle Camere, cosiddetto veto sospensivo, con un messaggio motivato. Se queste la approvano nuovamente, anche senza apportare le modifiche richieste, il Capo dello Stato è obbligato a promulgarla. I casi più frequenti di rifiuto si sono verificati per mancanza di copertura finanziaria, nel senso che non c’erano le risorse necessarie per sostenere le spese previste dalla legge esaminata. (art. 81 Cost.). 4. Fase della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Subito dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata, a cura del ministro della Giustizia ( Guarda sigilli), sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore decorsi 15 giorni (“vacatio legis”) dalla pubblicazione, salvo che sia indicato un termine diverso. Questa fase risponde all’intento di far conoscere a tutti il contenuto della legge che, da questo momento in poi, diviene obbligatoria e si presume conosciuta da tutti. Una volta entrata in vigore la legge viene inserita nella «Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti». Prof.ssa Cristina Matta LEGGI COSTITUZIONALI E LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE Il procedimento ad esse relativo si compone delle stesse fasi di quello della legge ordinaria, anche se richiede una doppia approvazione del progetto di legge da parte delle Camere e maggioranze più elevate. I motivi di queste differenze dipendono dalla rigidità della Costituzione, posta a garanzia dei diritti inviolabili dei cittadini, che richiede una maggiore riflessione dei parlamentari sulle eventuali modifiche da realizzare. In particolare, le leggi sono adottate con due successive votazioni, con un intervallo tra la prima e la seconda non inferiore a tre mesi, con una maggioranza assoluta richiesta nella seconda votazione (50% + 1 dei membri appartenenti a ciascuna Camera). Dopo che il progetto di legge è stato approvato, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma non si trasforma in legge, perché entro tre mesi dalla pubblicazione, può essere richiesto un referendum (consultazione) popolare da determinati soggetti previsti dalla Costituzione (500.000 elettori, un quinto dei membri di ciascuna Camera, cinque Consigli regionali). Il progetto di legge si considera definitivamente approvato e si trasforma in legge se: 1.ha ottenuto la maggioranza dei voti validi nel referendum 2.non è stato richiesto il referendum dai soggetti abilitati 3.è stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi nella seconda votazione, in presenza della quale non si può procedere a tale richiesta. Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Alcuni elementi contenuti all’interno della Costituzione non possono essere oggetto di revisione Prof.ssa Cristina Matta LE ALTRE FUNZIONI DEL PARLAMENTO Oltre alla funzione legislativa, alle Camere spetta anche la funzione d’indirizzo politico, posta in essere attraverso atti di varia natura come: le mozioni di fiducia o di sfiducia, con le quali il Parlamento rispettivamente approva o disapprova il programma politico del Governo e il suo operato; le leggi di indirizzo politico, con le quali il Parlamento partecipa all’individuazione dei fini e degli obiettivi d’interesse generale perseguiti dallo Stato (es. leggi di approvazione del bilancio o leggi di ratifica di trattati internazionali). una funzione di controllo sul Governo che si manifesta con: a) interrogazioni, che sono domande scritte che un parlamentare può rivolgere al Governo su un determinato avvenimento, per sapere se tale organo ne è al corrente, se dispone di ulteriori informazioni o ha già preso provvedimenti in merito. Per tale strumento non sussiste un diritto di replica da parte del parlamentare; b)interpellanze, che sono domande motivate formulate per iscritto da un parlamentare al Governo e che richiedono una risposta motivata, al fine di conoscere le ragioni della posizione assunta dal medesimo organo in relazione a una questione di particolare importanza. In questo caso, il parlamentare può dichiarare se è soddisfatto della risposta oppure no Prof.ssa Cristina Matta LE ALTRE FUNZIONI DEL PARLAMENTO Il Parlamento elegge: il Presidente della Repubblica, riunito in seduta comune un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura cinque giudici della Corte costituzionale Esercita: la funzione giurisdizionale, attraverso la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione la concessione dell’amnistia e dell’indulto la funzione ispettiva quando istituisce commissioni d’inchiesta su materie di pubblico interesse (es. mafia, stragi, condizione giovanile), che procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria (es. possono richiedere l’esibizione di documenti o sentire testimoni). Tali commissioni possono essere monocamerali o bicamerali e sono costituite in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Prof.ssa Cristina Matta INDULTO E AMNISTIA L'indulto è un istituto attraverso la quale si condona, in tutto o in parte, la pena o la si commuta in una specie di pena diversa stabilita dalla legge. L'indulto non estingue le pene accessoria, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna. Ha carattere generale. L'amnistia consiste nell'annullare il reato e la condanna già intervenuta precedentemente al provvedimento. Infatti l'amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. Ha carattere generale. La ratio legis dell'istituto è legata a ragioni di opportunità e politica criminale, ravvisabili nella necessità di un alleggerimento del carico del sistema giudiziario e nella necessità di sfoltire la popolazione carceraria. Mentre l'amnistia costituisce una causa di estinzione del reato, l'indulto è una causa di estinzione della pena, con la conseguenza che mediante l'amnistia lo Stato rinuncia all'applicazione della pena, mentre con l'indulto si limita a condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta senza che vi sia la cancellazione del reato. Prof.ssa Cristina Matta Chi sono i senatori a vita per meriti di natura sociale, scientifica, artistica e letteraria? Il 19 gennaio 2018, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato senatrice a vita la dottoressa Liliana Segre, “per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”. Dopo aver appreso della nomina, il Presidente del Senato della Repubblica ha definito questo giorno come uno dei momenti “più alti della Legislatura” e si è detto “onorato di dare il benvenuto (…) ad una donna che ha insegnato a tutti noi a non cedere all’indifferenza, trasmettendo a generazioni di italiani il ricordo vivo e terribile di una esperienza vissuta in prima persona come reduce della Shoah”.* Sopravvissuta ad Auschwitz, dove fu deportata ancora bambina, Liliana Segre fu liberata dai sovietici il 30 aprile del 1945 e nell’agosto dello stesso anno rientrò a Milano, la sua città. Dopo anni di silenzio, nel 1990 ha iniziato a trasmettere la sua testimonianza nelle scuole, incontrando studenti e insegnanti. Proprio in una di queste occasioni ha dichiarato: “Spero che almeno uno di quelli che hanno ascoltato oggi questi ricordi di vita vissuta (…) li imprima nella sua memoria e li trasmetta ad altri, perché quando nessuna delle nostre voci si alzerà a dire ‘io mi ricordo’, ci sia qualcuno che abbia raccolto questo messaggio di vita e faccia sì che sei milioni di persone non siano morte invano per la sola colpa di essere nate.”** Tra i senatori di nomina più recente ricordiamo: Elena Cattaneo, neurobiologa, Carlo Rubbia, fisico delle particelle elementari, nominati per meriti in campo scientifico; Renzo Piano, architetto, nominato per meriti in campo artistico; Mario Monti, nominato per meriti in campo sociale e scientifico. Prof.ssa Cristina Matta In carica In carica Deceduto 2023 In carica In carica In carica Prof.ssa Cristina Matta mappa Prof.ssa Cristina Matta mappa Prof.ssa Cristina Matta C H E M A S Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta Prof.ssa Cristina Matta mappa Prof.ssa Cristina Matta GGE R E LE Prof.ssa Cristina Matta

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