Parlamento, Governo e Pubblica amministrazione PDF

Summary

These are lecture notes or study materials on Italian Government, covering topics such as the form of government (Parliamentary Republic), the separation of powers, political representation, and the role of political parties. The document explains different aspects of the Italian electoral system including the various electoral systems and the threshold for parties to have representation in the Italian Parliament.

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Parlamento, Governo e Pubblica amministrazione Forma di governo ed elezioni FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI LA FORMA DI GOVERNO L’Italia è una Repubblica parlamentare e la sua forma di governo è caratterizzata dai seguenti elementi: la separazione dei poteri; la rappresentanza politica...

Parlamento, Governo e Pubblica amministrazione Forma di governo ed elezioni FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI LA FORMA DI GOVERNO L’Italia è una Repubblica parlamentare e la sua forma di governo è caratterizzata dai seguenti elementi: la separazione dei poteri; la rappresentanza politica; il regime parlamentare; i partiti politici. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI La separazione dei poteri. Lo Stato ha tre poteri distinti. Il potere legislativo (è del Parlamento). Il potere esecutivo (è del Governo). Il potere giudiziario(è della Magistratura; Ogni organo è diverso e indipendente dagli altri. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI La separazione dei poteri, tuttavia, richiede un certo grado di coordinamento tra gli organi dello Stato, senza il quale si cadrebbe nel confitto e nel disordine costituzionale. È necessario che, accanto ai tre poteri tradizionali sopra indicati, ve ne siano altri capaci di riportare armonia tra questi e impedire le prevaricazioni reciproche. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI Essi sono gli organi di garanzia costituzionale: il Presidente della Repubblica, al quale spetta il compito di rappresentare l’unità nazionale e garantire il buon funzionamento degli altri organi costituzionali; la Corte costituzionale, alla quale spetta il compito di reprimere le violazioni della Costituzione. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI La rappresentanza politica. La democrazia può essere diretta o rappresentativa. È diretta quando i cittadini si esprimono in prima persona, con il voto, sulle scelte politiche che li riguardano. È rappresentativa quando i cittadini eleggono i rappresentanti che opereranno le scelte politiche al posto loro. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI L’espressione “regime parlamentare” non indica soltanto l’esistenza di un Parlamento (che è già conseguenza del carattere rappresentativo della democrazia), ma un particolare collegamento tra il Parlamento e il Governo, in grado di assicurare che gli orientamenti politici dell’uno e dell’altro siano tra loro compatibili. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI I PARTITI I partiti riuniscono e organizzano coloro che professano le stesse idee politiche e intendono unirsi per farle valere in modo efficace. Per questo motivo essi rappresentano il tramite tra i cittadini e le istituzioni. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI La democrazia rappresentativa è anche una democrazia “mediata” dalla presenza dei partiti (a differenza della democrazia diretta, che è immediata). FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI DIRITTO DI VOTO ED ELEZIONI Secondo la Costituzione (art. 48) il voto è: universale; personale; uguale; libero e segreto. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI Universalità del voto significa che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (oggi, diciotto anni). FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI Personalità del voto significa che ciascun elettore deve far uso di persona del suo diritto e non può delegarlo ad altri. Uguaglianza significa che il voto di ciascuno vale quanto quello di tutti gli altri. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI I SISTEMI ELETTORALI I sistemi elettorali sono meccanismi che servono per trasformare i voti in seggi. I sistemi elettorali maggioritari attribuiscono i seggi solo a coloro (singoli candidati o liste di candidati) che hanno vinto le elezioni, cioè a coloro che hanno ottenuto più voti. Tutti gli altri non hanno diritto ad alcun seggio. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI Diverso è il funzionamento dei sistemi proporzionali. Essi mirano non a premiare il vincitore delle elezioni (a scapito dei perdenti), ma a rispecchiare nel Parlamento la forza dei partiti, proporzionalmente al loro consenso elettorale. Detto più semplicemente, ogni partito otterrà in seggi quanto in proporzione ha ottenuto in voti. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI LA LEGGE ELETTORALE ITALIANA Le Camere sono elette con un sistema misto. Un terzo dei deputati e dei senatori è eletto con un sistema maggioritario uninominale. Nei seggi assegnati con questo sistema ogni partito, o ogni coalizione di partiti, presentano un solo candidato, e vince quello che ha ottenuto più voti. I restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI La soglia di sbarramento. Secondo la legge elettorale, non tutti i partiti che concorrono alle elezioni hanno diritto a ottenere uno o più seggi in Parlamento. Infatti, nella quota proporzionale, è prevista la cosiddetta soglia di sbarramento: il 3% su base nazionale, sia al Senato sia alla Camera, per i partiti che si presentano in maniera autonoma, e il 10% per le coalizioni. Chi non supera tale soglia non avrà rappresentanti in Parlamento. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI Le “quote rosa”. In conformità con quanto stabilisce l’art. 59 c. 1 Cost., per favorire la presenza femminile nelle istituzioni, la legge elettorale garantisce una quota di candidature riservata alle donne (le cosiddette “quote rosa”). Tuttavia, ciò non comporta che queste candidate siano poi effettivamente elette. FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI Il voto degli italiani all’estero. Più di quattro milioni di italiani sono residenti all’estero, distribuiti in 177 Paesi diversi. Essi possono votare alle elezioni italiane inviando la scheda elettorale, che hanno ricevuto per posta, alle ambasciate. Sei senatori e dodici deputati provengono infatti dalla Circoscrizione estero (art. 49, c. 3 Cost.) e sono eletti con un sistema proporzionale. Il Parlamento IL PARLAMENTO LE CAMERE Il Parlamento è il cardine dell’organizzazione costituzionale perché al Parlamento spettano i più alti poteri di decisione: primo fra tutti, il potere legislativo, cioè il potere di fare le leggi. Il Parlamento è un organo bicamerale, cioè composto da due “Camere” o “rami”, che hanno sede a Roma. IL PARLAMENTO La Camera dei deputati è composta da 630 deputati e si trova a Montecitorio, mentre il Senato della Repubblica è composto da 315 senatori e si riunisce a Palazzo Madama. Oggi le due Camere lavorano separatamente, ma sono dotate di identici poteri: ci troviamo quindi di fronte a un caso di bicameralismo perfetto. IL PARLAMENTO Il periodo di tempo compreso tra un’elezione del Parlamento (elezioni politiche) e quella successiva si chiama legislatura. La durata normale della legislatura è di cinque anni, a meno che non si verifichi uno scioglimento anticipato delle Camere. IL PARLAMENTO FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE La regola della maggioranza. Le Camere deliberano, cioè decidono, a maggioranza. Ciò comporta che, accanto alla maggioranza, si formino delle minoranze. Queste ultime costituiscono le opposizioni. IL PARLAMENTO Di regola, le Camere deliberano a maggioranza semplice, cioè con il voto favorevole della metà più uno dei presenti alla votazione. Eccezionalmente si richiedono maggioranze più ampie, come la maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) e le maggioranze qualificate (maggiore della metà più uno dei componenti). IL PARLAMENTO Il voto parlamentare può essere segreto o palese. Segreto è il voto che si esprime mettendo una pallina bianca o una nera nell’urna, o su schede anonime. Palese è il voto per appello nominale il deputato o il senatore deve dichiarare il proprio voto a voce, o per alzata di mano. IL PARLAMENTO Ciascuna Camera ha un Presidente (art. 63 Cost.), eletto dalla stessa Camera di appartenenza. Egli dirige i lavori parlamentari e risolve i dubbi interpretativi che possono nascere dal regolamento seguendo un solo criterio: l’imparzialità. Il Presidente deve dunque essere un organo di garanzia anche dei diritti delle minoranze. IL PARLAMENTO I gruppi parlamentari. Il Parlamento, essendo composto da molti deputati e senatori, non potrebbe funzionare ordinatamente se essi non venissero raggruppati secondo i partiti ai quali appartengono. I gruppi parlamentari sono le proiezioni dei partiti in Parlamento e riuniscono i deputati e i senatori dello stesso partito. IL PARLAMENTO Le commissioni parlamentari, che esistono sia alla Camera sia al Senato, trattano ciascuna particolari materie (industria, giustizia, agricoltura ecc.) e sono composte dai parlamentari di tutti i gruppi, in proporzione alle dimensioni di questi ultimi. IL PARLAMENTO Le commissioni svolgono importanti funzioni, partecipando sia al procedimento legislativo sia al controllo dell’attività del Governo. Se queste attività si dovessero svolgere in aula, il Parlamento si paralizzerebbe. Le commissioni si dicono permanenti perché vengono costituite all’inizio della legislatura e durano in carica sino alla fine. IL PARLAMENTO LE IMMUNITÀ PARLAMENTARI Per poter svolgere in piena libertà le proprie funzioni, i membri del Parlamento, deputati e senatori, godono di particolari garanzie: le immunità parlamentari, che consistono nell’insindacabilità e nell’inviolabilità. IL PARLAMENTO L’insindacabilità significa che i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. L’inviolabilità riguarda i reati comuni, cioè quelli compiuti dal deputato o dal senatore in quanto privati cittadini e dunque fuori dall’esercizio delle loro funzioni. IL PARLAMENTO LA LEGISLAZIONE ORDINARIA In base all’art. 70 Cost. la funzione legislativa spetta alle Camere, che la esercitano collettivamente. L’approvazione della legge si svolge attraverso un complesso procedimento, detto iter legislativo. Esso si compone di più fasi: l’iniziativa, la discussione o esame, l’approvazione, la promulgazione e la pubblicazione. IL PARLAMENTO La prima fase è l’iniziativa o proposta di legge. Possono presentare proposte in Parlamento: i singoli parlamentari; le Regioni; 50.000 elettori; il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL); IL PARLAMENTO L’approvazione avviene articolo per articolo e poi con voto finale sull’intera legge. Durante i lavori parlamentari possono essere presentati emendamenti che vengono anch’essi messi ai voti. Gli emendamenti sono proposte di modifica a un disegno di legge che possono essere avanzate, nella fase di esame, da ciascun parlamentare. IL PARLAMENTO Successivamente, la legge viene inviata al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Questa consiste in un controllo di regolarità (per esempio, per accertare che vi sia stata la doppia approvazione su uno stesso testo) e di costituzionalità e contiene l’ordine di osservare e fare osservare la legge. IL PARLAMENTO Qualora individui dei difetti, il Presidente può usare il proprio potere di veto sospensivo, rinviando la legge alle Camere per chiederne il riesame. Se le Camere la riapprovano, il Presidente è però obbligato a promulgarla (art. 74 Cost.). Quindi, il testo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e può entrare in vigore. IL PARLAMENTO LA LEGISLAZIONE COSTITUZIONALE Nel potere legislativo del Parlamento rientrano anche le leggi di revisione costituzionale e le “altre leggi costituzionali”. Ricordiamo che le prime sono quelle attraverso le quali è possibile modificare la Costituzione, mentre le seconde possono integrarla. IL PARLAMENTO IL REFERENDUM ABROGATIVO Nel nostro sistema esistono anche forme di democrazia diretta, sia pure in posizione subordinata. Tra queste la più importante è il referendum abrogativo, con il quale si può eliminare del tutto o solo in parte una legge. IL PARLAMENTO IL REFERENDUM ABROGATIVO Nel nostro sistema esistono anche forme di democrazia diretta, sia pure in posizione subordinata. Tra queste la più importante è il referendum abrogativo, con il quale si può eliminare del tutto o solo in parte una legge. IL PARLAMENTO Il referendum abrogativo può essere richiesto da 500.000 elettori o da cinque Consigli regionali. Esso consiste in una votazione a cui possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni, rispondendo con un “sì” o con un “no” alla domanda che viene loro rivolta: «Volete voi che sia abrogata la legge…»? IL PARLAMENTO I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO Secondo i principi del regime parlamentare il Governo dipende politicamente dal Parlamento. Tale dipendenza si realizza attraverso i poteri di indirizzo e di controllo che le Camere possono esercitare. Gli strumenti principali a disposizione di ciascun parlamentare sono le interrogazioni e le interpellanze. Il Governo IL GOVERNO FUNZIONE E STRUTTURA Il Governo, in quanto organo esecutivo, ha compiti propri, diversi da quelli del Parlamento: se al Parlamento spetta deliberare, al Governo spetta operare. Il Governo è un organo che comprende il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri. Insieme essi formano il Consiglio dei ministri (art. 92 Cost.). IL GOVERNO LA FORMAZIONE DEL GOVERNO Si dice formazione del Governo il procedimento di nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri. Esso spetta al Presidente della Repubblica e si svolge in tre fasi: le consultazioni, l’incarico e la nomina. IL GOVERNO IL RAPPORTO DI FIDUCIA Una volta nominato, il nuovo Governo deve presentarsi alle Camere entro 10 giorni per esporre il programma e su questo ottenere la fiducia. In tutte le votazioni di fiducia si vota per appello nominale, cioè palesemente (art. 94 Cost.). Se il Governo non ottiene la fiducia, deve presentare le dimissioni. IL GOVERNO IL POTERE NORMATIVO DEL GOVERNO La funzione legislativa del Governo si esercita attraverso due atti aventi forza di legge: i decreti legislativi (D.Lgs.) e i decreti-legge (D.L.). Ricordiamo che tali atti, nella gerarchia delle fonti, hanno lo stesso valore della legge ordinaria. IL GOVERNO LA RESPONSABILITÀ DEI MINISTRI Il Governo e i ministri rispondono del proprio operato a diversi livelli. La loro responsabilità può essere: politica, amministrativa e penale. La Pubblica amministrazione LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA Ogni tipo di organizzazione, prevede una funzione amministrativa, cioè la gestione concreta degli affari che rientrano negli interessi comuni dei suoi componenti. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Allo stesso modo, esiste un’amministrazione dello Stato. L’insieme degli enti, degli organi e degli uffici che, sia a livello statale sia a livello locale (Regione, Comune, Provincia), svolgono la funzione amministrativa è chiamata, nel suo complesso, Pubblica amministrazione (PA). LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L’espressione “Pubblica amministrazione” può essere intesa in due modi: in senso soggettivo, essa indica i soggetti (enti, organi, uffici) che esercitano funzioni amministrative dirette a soddisfare gli interessi pubblici nel rispetto della legge; in senso oggettivo, essa indica la funzione che tali soggetti svolgono. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE I COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO I compiti amministrativi dello Stato sono numerosissimi. Essi possono essere classificati a seconda che riguardino: la garanzia dell’ordinata vita statale; il benessere della collettività. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La Pubblica amministrazione riveste una grande importanza per la vita dei cittadini. Poiché dunque la Pubblica amministrazione condiziona la nostra vita, si comprende che la Costituzione si sia preoccupata di dettare principi per garantire che essa funzioni bene e rispetti i diritti dei cittadini (gli “amministrati”). LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il principio più importante che regola la Pubblica amministrazione è il principio di legalità. Secondo questo principio nessun atto della PA è valido se non si fonda su una legge e non rispetta i limiti che la legge stabilisce. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il principio di imparzialità. L’art. 97 c. 1 Cost. afferma che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione». LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L’imparzialità significa che tutti i cittadini devono essere trattati nello stesso modo, senza discriminazioni o favoritismi. Si tratta, pertanto, di un’applicazione particolare del principio di uguaglianza in base al quale le situazioni uguali devono essere trattate in modo uguale. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L’art. 97 c. 1 Cost. stabilisce anche che i pubblici uffici devono garantire il buon andamento, cioè l’efficienza, della funzione amministrativa. Tuttavia, da anni si lamenta l’inefficienza della Pubblica amministrazione: tempi eccessivamente lunghi, personale poco motivato, troppe pratiche che pesano sui cittadini.

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