La disciplina del licenziamento: Lezione 67 PDF
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Questi documenti forniscono un'analisi dettagliata della disciplina del licenziamento, con i relativi aspetti legali e pratici. Spiega i termini, le procedure e i requisiti legali inerenti al licenziamento nel contesto del diritto del lavoro in Italia. I documenti sono presentati sotto forma di appunti ed esempi.
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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disc...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 1 La disciplina del licenziamento Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 1 La disciplina del licenziamento: forma Ai sensi dell’art. 2, l. n. 604/1966, il licenziamento deve essere intimato in forma scritta; La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato; Il licenziamento è un atto unilaterale recettizio per cui produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza del lavoratore (1334 c.c.); Ciò si verifica quando giunge al suo indirizzo (art. 1335 c.c.), salva la prova dell’impossibilità incolpevole di effettiva conoscenza; La circostanza che il lavoratore si rifiuti di ricevere la lettera di licenziamento è irrilevante ai fini dell’assolvimento dell’onere di forma scritta che si considera adempiuto purché sia data prova per testimoni dell’episodio. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 1 La disciplina del licenziamento: forma La specificazione scritta dei motivi del licenziamento deve essere tale da consentire al lavoratore di esercitare il proprio diritto di difesa, consentendogli di comprendere le motivazioni su cui si basa il licenziamento; Una volta determinate le motivazioni del licenziamento, in virtù del principio di immutabilità, queste non possono essere più modificate; È fatto divieto al datore di lavoro di ampliare il novero dei fatti contestati, potendo quest’ultimo soltanto addurre circostanze integrative che non alterino la sostanza del fatto storico cristallizzatosi nella lettera di licenziamento Il licenziamento viziato per ragioni di forma può essere rinnovato osservando le modalità prescritte e la cessazione del rapporto si produrrà solo al momento della rinnovazione. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 1 La disciplina del licenziamento: la revoca La l. 92/2012 ha introdotto la revoca del licenziamento, aggiungendo un nuovo comma 10 all’art. 18; La disposizione è stata confermata anche nel regime di tutela contro i licenziamenti di cui al d.lgs. n. 23/2015 (art. 5); La revoca del licenziamento va effettuata entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di impugnazione dello stesso; Il rapporto si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente; Per effetto della revoca non si applicano i regimi sanzionatori previsti dall’art. 18, l. n. 300/1970, e dal d.lgs. n. 23/2015. La revoca opera a prescindere dal consenso del lavoratore. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 1 La disciplina del licenziamento: il tentativo di conciliazione L’art. 7, l. 604/1966, modificato dalla l. 92/2012, ha previsto in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il previo esperimento di un tentativo di conciliazione in sede amministrativa; Tale procedura conciliativa si applica solo ai licenziamenti che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 18, l. n. 300/1970, e intimati a lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015; L’art. 11, d.lgs. 23/2015, esclude, infatti, il ricorso alla procedura per i licenziamenti che ricadono nell’ambito di applicazione del d.lgs. 23/2015, ovvero intimati a lavoratori assunti dopo il 07.03.2015. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 1 La disciplina del licenziamento: il tentativo di conciliazione Il licenziamento per GMO qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, Stat. lav., deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro all’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore; Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. L’Ispettorato trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 1 La disciplina del licenziamento: il tentativo di conciliazione Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro; La procedura si conclude entro 20 giorni dal momento in cui l’Ispettorato territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di 7 gg. in assenza di convocazione, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 1 La disciplina del licenziamento: il licenziamento disciplinare Secondo la sentenza n. 204/1982 della Corte costituzionale, i primi 3 commi dell’art. 7, l. n. 300/1970, si applicano anche al licenziamento disciplinare; Di conseguenza, ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare si segue la procedura già vista (lez. 45) per le sanzioni disciplinari; Pubblicità del codice disciplinare; Preventiva contestazione dell’addebito; Obbligo di sentire il lavoratore a sua difesa. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 2 La disciplina del licenziamento Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 2 La disciplina del licenziamento: l’impugnazione Ai sensi dell’art. 6, l. n. 604/1966, il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso; L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 2 La disciplina del licenziamento: l’impugnazione Secondo un orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Palermo 28.10.2020; Trib. Monza, ord. 29.1.2020), l’impugnazione del licenziamento avvenuta tramite l’allegazione di una lettera cartacea scansionata a un messaggio pec non era idonea di per sé a impedire la decadenza dall’impugnazione, salvo che : 1) ad essa non fosse apposta una firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata dal lavoratore e/o dal difensore 2) se la lettera sia accompagnata da valida attestazione di conformità di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato; 3) qualora sia stata formata in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 d.lgs. 82/2005 e la sua conformità all’originale non è espressamente disconosciuta. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 2 La disciplina del licenziamento: l’impugnazione L’orientamento è stato, tuttavia, disatteso dalla giurisprudenza di legittimità; Secondo Cass. n. 10883/2021 per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente, come previsto dall’art. 6, l. n. 604 del 1966, qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento. Quello che riveste importanza, secondo la Corte, è che l'atto esprima la volontà inequivoca di impugnare il licenziamento. Di conseguenza, anche la scansione allegata a un messaggio pec di una lettera cartacea è idonea a impedire la decadenza dall’impugnazione del licenziamento. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 2 La disciplina del licenziamento: l’impugnazione Più controversa è l’applicabilità del termine decadenziale nell’ipotesi di licenziamento inefficace perché intimato in forma orale; In questo caso, infatti, manca l’atto in forma scritta richiesto dall’art. 6, l. n. 604/1966 ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni; La giurisprudenza di recente ha confermato questa tesi, ritenendo che l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all'impugnazione stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, proprio in ragione del fatto che manca l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (Cass. ord. 523/2019). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 2 La disciplina del licenziamento: onere della prova Ai sensi dell’art. 5, l. n. 604/1966, l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro; Nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro è onerato, altresì, della prova dell’impossibilità di repêchage; Nell’ipotesi di licenziamento per inidoneità psico-fisica, il datore di lavoro deve fornire la prova non solo dell’impossibilità di repêchage, ma anche di non poter adottare accomodamenti ragionevoli per consentire lo svolgimento della prestazione del dipendente; Nessuna giustificazione deve, invece, essere fornita nell’ipotesi di licenziamento ad nutum, che non richiede motivazione. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 2 La disciplina del licenziamento: onere della prova Nell’ipotesi di licenziamento discriminatorio il lavoratore gode di una parziale inversione dell’onere della prova (Cass. 23338/2018); Spetta, infatti, al lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi; Tale prova potrà avvenire anche fornendo elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico (art. 28, d.lgs. N. 150/2011); Il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 2 La disciplina del licenziamento: onere della prova Diverso è il regime probatorio nel licenziamento per motivo illecito di cui all’art. 1345 c.c.; In tal caso, infatti, il motivo illecito deve essere unico e determinante il licenziamento; Di conseguenza, qualora il datore di lavoro dimostri la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, il motivo illecito, pur concorrente, non determina la nullità del licenziamento; Con riguardo al licenziamento orale, secondo la giurisprudenza, spetta al lavoratore dimostrare che il licenziamento sia stato intimato in forma orale e sia riconducibile alla volontà del datore di lavoro anche se manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la mera dimostrazione della cessazione nell'esecuzione delle prestazioni (Cass. 3822/2019). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 67 Titolo: #titolo# La disciplina del licenziamento Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti