Lezione 61 (L'appalto e il distacco) - Slide PDF

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Lezione di giurisprudenza italiana sul contratto d'appalto e distacco, partendo dall'articolo 1655 del Codice Civile e proseguendo con la DLgs. 276/2003. L'articolo 29 del DLgs si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore. I documenti includono tabelle, grafici e immagini

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 0 Appalto e distacco Appalto Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 0 Appalto L'appalto, ai sensi dell’art. 1655 c.c., è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro; Tale contratto può costituire uno strumento con il quale realizzare una forma di decentramento produttivo, potendo l’imprenditore esternalizzare un segmento del processo produttivo e affidarlo in appalto a un’impresa terza; Il profilo organizzativo e l’assunzione del rischio di impresa che contraddistinguono l’appalto contribuisce a distinguerlo dalla somministrazione del lavoro; Nell’appalto, infatti, l’appaltatore assume un obbligazione di fare, al contrario della somministrazione, in cui vi è la mera fornitura di manodopera e, quindi, un’obbligazione di dare. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 0 Appalto Art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003: «il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa». Tale comma recepisce un orientamento giurisprudenziale e dottrinale, ritenendo lecito l’appalto anche quando, fermo restando l’assunzione del rischio di impresa in capo all’appaltatore, quest’ultimo non organizzi mezzi ma soltanto prestazioni di lavoro, purché eserciti il potere organizzativo e direttivo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 0 Appalto Il d.lgs. n. 276/2003 ha abrogato, contestualmente, la l. n. 1369/1960 e, in particolare, l’art. 1 che vietava all’imprenditore di affidare in appalto l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario; Per appalto di mere prestazioni di lavoro ai sensi di tale articolo si intendeva ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante. Attualmente, invece, è da ritenere lecito un appalto in cui l’appaltatore si avvalga di macchinari e strumenti messi a disposizione dall’appaltante per l’esecuzione del contratto, purché naturalmente rimanga l’appaltatore l’organizzatore dei fattori produttivi. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 0 Appalto: tutele L’abrogazione della l. n. 1369/1960 ha comportato il venir meno dell’obbligo di parità di trattamento previsto dall’art. 3 dei lavoratori impiegati dall’appaltatore rispetto a quelli dipendenti dal committente; La convenienza dell’appalto, quindi, può risiedere anche nel minor costo del fattore lavoro legato alla circostanza che l’impresa appaltatrice applichi un contratto collettivo meno oneroso, appartenente a diverso settore merceologico; La tutela del lavoratore è ora totalmente affidata all’obbligo solidale di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sussistente entro il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 0 Appalto: obbligazione solidale Art. 29, comma 2: «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta […], e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 0 Appalto e trasferimento d’azienda e di ramo Come visto (lez. 60), nel caso in cui nell’ambito di un trasferimento di ramo d’azienda l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera il suddetto regime di solidarietà di cui all’art. 29, comma 2; L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 0 Appalto e logistica L'art. 37-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv., con mod., dalla l. n. 79/2012, ha sostituito il previgente art. 1677-bis, introdotto dalla l. n. 234/2021, in materia di appalti nella logistica. Tale articolo, in particolare, prevede l’applicabilità delle norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili, agli appalti che hanno per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro; Tale modifica comporta che negli appalti della logistica, così come previsto nel contratto di trasporto, la responsabilità solidale del committente decade se questi verifica la regolarità, da parte del vettore, dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi. Tale verifica può essere assolta mediante acquisizione di apposita attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 0 Appalto: sanzioni Quando il contratto di appalto sia non genuino in quanto il committente esercita il potere organizzativo e/o disciplinare nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 c.p.c., la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente; Tutti i pagamenti effettuati dall’appaltatore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dall’appaltatore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale l’appalto ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. L’appalto ritenuto non genuino, è punito con la stessa sanzione civile della somministrazione non autorizzata (lez. 56). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 1 Appalto e distacco Distacco Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 2 Distacco Ai sensi dell’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, il distacco si configura attraverso l’invio temporaneo di un dipendente (distaccato) da parte del suo datore di lavoro (distaccante) presso un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa; Il distaccante rimane titolare del rapporto di lavoro e degli obblighi retributivi e contributivi; Il distaccatario diviene titolare, nell’esecuzione della prestazione, dei poteri direttivo, di controllo e disciplinare. La figura riproduce lo schema della somministrazione di lavoro (lez. 56) con la differenza che il distaccante non ha la qualifica di agenzia per il lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 1 Distacco: requisiti Il distacco, per essere lecito, deve presentare tre requisiti: Temporaneità: è da intendersi come non definitività del provvedimento e non necessariamente come brevità. Il distacco può durare fintantoché perdura l’interesse del distaccante. Quest’ultimo mantiene il potere di richiamare presso sé il distaccato in qualunque momento, qualora venga meno l’interesse al distacco; Determinatezza: la prestazione del lavoratore distaccato deve essere determinata, per cui il lavoratore non può essere messo genericamente a disposizione del distaccatario; Sussistenza di un interesse: deve sussistere una motivazione di ordine tecnico, produttivo, organizzativo oppure di natura morale o solidale. Non può trattarsi di mero fine di lucro, ma il distaccante può ricevere un rimborso, che non può eccedere i costi retributivi e contributivi del distaccato. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 1 Distacco: rete di impresa e limiti Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’art. 2103 c.c.; L’art. 30, comma 3, d.lgs. N. 276/2003, fissa due limiti al distacco: Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato; Il distacco che comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Ulteriori limiti al distacco sono talora posti dalla contrattazione collettiva. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 1 Distacco: sanzioni Quando il distacco sia posto in essere in assenza di almeno uno dei requisiti, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 c.p.c., la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione; Tutti i pagamenti effettuati distaccante, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal distaccante per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale il distacco ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. Il distacco ritenuto non genuino, è punito con la stessa sanzione civile della somministrazione illecita (lez. 56). Tribunale Padova Sezione Lavoro Sentenza 3 marzo 2023 n. 126 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO IL GIUDICE DOTT. MAURO DALLACASA Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile riunite iscritte ai nn. 1638, 1644 e 1664 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2020, promossa da: (...) + altri, (...) + altri, (...) (Avv. M.B.Ga., A.Ca.), contro (...) S.r.l. (Avv. (...)). In punto a: INTERMEDIAZIONE ILLECITA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti, dipendenti della soc. coop. (...) e, in qualità di soci lavoratori dal 1.5.14, dopo avere lavorato alle dipendenze di altre cooperative, tutte appaltatrici, come l'attuale datore di lavoro, dell'appalto relativo ai servizi di logistica del magazzino di Mestrino, e cioè all'attività di ricevimento merce, di stoccaggio e di preparazione per la consegna ai punti vendita, hanno allegato in ricorso di avere svolto continuativamente, presso tutti i datori di lavoro, le mansioni di carrellista o di pickerista. I ricorrenti hanno allegato che tutti i mezzi strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'appalto erano in proprietà del committente; che le direttive di lavoro erano ricevute direttamente da (...), sia attraverso terminali mobili, gestiti da un software di proprietà di (...) da cui ricevevano le indicazioni sulle singole operazioni da compiere, per il prelievo e lo stoccaggio della merce, sia, nel caso di errate informazioni fornite dal sistema, direttamente dal personale (...). I lavoratori poi dovevano registrare tutte le operazioni compiute sui medesimi apparati informatici, in modo che (...) potesse avere un quadro aggiornato della merce presente in magazzino; al contempo tali registrazioni attestavano anche la frequenza e l'oggetto dei singoli atti lavorativi compiuti da dipendenti di (...) e consentivano quindi un controllo diretto da parte di (...) sul loro operato. Viceversa, la cooperativa formalmente datrice di lavoro non svolgeva alcun ruolo di organizzazione del lavoro e di direzione dei suoi dipendenti. I ricorrenti hanno quindi chiesto accertarsi la illiceità dei contratti formalmente qualificati come appalti con tutte le società che si sono succedute nel tempo, costituendo esse mere intermediatrici di prestazioni lavorative, e accertarsi quindi la costituzione di un rapporto di lavoro con (...), a decorrere dalla prima assunzione presso la coop. (...) e comunque dalla data di prima assegnazione all'appalto di Mestrino, con inquadramento al quarto o al quinto livello del c.c.n.l. del commercio. La società convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Ha eccepito la decadenza ex art. 32 L. 183/10, in relazione ai periodi di lavoro corrispondenti agli appalti intercorsi con i precedenti datori di lavoro, allegando la data in cui i ricorrenti sono stati assunti da (...); ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti; ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso, limitatamente ad alcuni ricorrenti, per effetto di conciliazioni con gli stessi intervenuti, in cui era stata riconosciuta la legittimità dei precedenti appalti, o per effetto di una precedente domanda di pagamento rivolta nei confronti dell'apparente datore di lavoro nonché nei confronti dell'attuale convenuta, a titolo di responsabile solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03; ha allegato di applicare, dal 1.1.19, il c.c.n.l. Federdistribuzione che prevede che l'addetto al carico/scarico sia inquadrato al sesto livello. In particolare, con riguardo al ricorrente (...), ha allegato che egli in data 18.3.14 aveva proposto analoga domanda, accolta, e che la causa pende in sede di appello; con riguardo al ricorrente (...) ha allegato che egli in data 8.5.15 aveva proposto analoga domanda, respinta, e che la sentenza è passata in giudicato; con riguardo ai ricorrenti (...) ha allegato che essi sono stati adibiti all'appalto per cui è causa solo a partire dal 1.9.14; con riguardo a quest'ultimo, e altresì con riguardo a (...) ha allegato che essi non sono mai stati dipendenti di (...) e (...) comunque non erano adibiti all'appalto, venendo assunti da (...) rispettivamente in data 1.5.14, 18.5.15 e 2.5.14; con riguardo ai dipendenti (...) ha allegato che il rapporto con (...) e (...) era cessato per dimissioni. Ha allegato che i mezzi utilizzati per la movimentazione dei prodotti (transpallet, carrelli, lavapavimenti) erano di proprietà della appaltatrice o acquisiti in leasing. La società convenuta ha riconosciuto che per quanto riguarda l'attività di scarico e di accettazione: all'interno del magazzino all'ufficio rinvenimento merci opera personale di (...) che verifica la corrispondenza tra quanto perviene al magazzino e quanto ordinato dai fornitori; gli autisti che giungono in magazzino si rivolgono agli uffici (...) per conoscere a quale porta parcheggiare il mezzo; tale porta sarebbe concordata con il responsabile della cooperativa; il personale (...) stampa le etichette con i codici a barre (bulk) dei prodotti trasportati e li consegna ai responsabili della cooperativa; i lavoratori (...) e inseriscono il proprio codice e la password in un palmare e ritirano da apposite cassettine i bulk; si recano alla porta ove devono eseguire lo scarico, indicata nel bulk; controllano la corrispondenza tra quanto riportato in tale documento e la merce trasportata; scaricano la merce e affiggono le etichette sui pallets. Con riguardo ai compiti dei carrellisti, (...) ha riconosciuto che: il carrellista ritira un muletto dotato di tablet e lettore di codici a barre e seleziona la mansione affidatagli dal datore di lavoro; se deve prelevare i pallets scaricati, si reca presso le porte dove sono stati lasciati; legge il codice a barre e sul lettore compare la destinazione dello stesso; se sorgono problemi avvisa il responsabile della cooperativa che, se non è in grado di risolverlo, chiede il supporto del personale (...); se deve procedere all'abbassamento del pallets, legge sul tablet il luogo in cui deve recarsi, preleva il pallet e lo porta nel punto di caricamento; se deve movimentare gli espositori, riceve un bulk, contenente l'elenco dei pallets e degli espositori da trasportare e l'indicazione della porta presso cui trasportarli. Con riguardo al picking, (...) ha riconosciuto che il picker preleva un transpallet dotato di una cuffia e di un microfono, effettua il login e ritira da apposite cassettine le buste con le etichette da apporre; leggendo tramite il microfono il codice contenuto nell'etichetta, riceve indicazione della corsia e dello stallo ove deve recarsi per prelevare i colli che devono essere caricati sui pallets; giunto sul posto, pronuncia il codice dello stallo e il sistema gli indica quanti colli deve caricare; poi conferma l'esecuzione dell'operazione e il sistema gli indica dove portare il pallet per la spedizione. In corso di causa, era dichiarato estinto il giudizio proposto da (...) per rinuncia agli atti e all'azione. Vanno valutate le eccezioni preliminari della convenuta. Vanno considerate le posizioni di coloro che hanno svolto altre domande dirette ad accertare quel medesimo rapporto di lavoro che costituisce oggetto del presente giudizio (...); ovvero hanno dato atto, in sede conciliativa e nei confronti dell'odierna convenuta, della genuinità del rapporto di lavoro intercorso con il formale datore di lavoro e altresì della genuinità dell'appalto cui erano adibiti (...). Per costoro la domanda non può essere accolta; vuoi perché l'accertamento o il rigetto della precedente domanda non può non influire sulla domanda qui proposta, che è fondata sui medesimi presupposti, salvo la protrazione nel tempo del rapporto; vuoi perché la domanda attuale va contro il fatto loro proprio, che in sede conciliativa e protetta, hanno riconosciuto una realtà fattuale opposta a quella qui allegata; dovendosi rilevare che un accordo conciliativo (perché di conciliazione giudiziale si tratta, e non di transazione) ben può contenere l'accertamento negoziale di situazioni giuridiche; e che espressamente il ricorso attesta l'identità delle modalità con cui il rapporto di lavoro si sarebbe svolto alle dipendenze del supposto interponente, irrilevante essendo il succedersi delle cooperative interposte. Nessuna preclusione può invece derivare invece dalla conciliazione che altri ricorrenti hanno sottoscritto in data 7.06.14. Tale atto infatti riguarda il rapporto di lavoro intrattenuto con l'appaltatore (...) e sul piano oggettivo attiene alle pretese aventi fonte nel contratto di appalto e nel rapporto di lavoro intercorrente con (...). La conciliazione, dunque, non può investire diritti che nascono da un rapporto di lavoro intrattenuto direttamente con (...) e che pertanto suppongono non l'esistenza, ma la nullità dell'appalto. Nessuna preclusione può altresì derivare dalla diffida con cui taluno dei ricorrenti ha richiesto il pagamento delle proprie competenze ad (...), in qualità di committente. A parte che tale diffida risulta sottoscritta dai soli legali e non dai ricorrenti, ritiene il giudicante che il solo fatto di avere proposto richieste stragiudiziali fondate su causae petendi diverse da quelle spese in giudizio non comporti rinuncia preventiva a queste ultime, che ben possono essere esercitate sulla base di una valutazione successiva della situazione di fatto e dei diritti che ne sorgono. L'eccezione di decadenza non tiene conto della circostanza che il rapporto di lavoro di cui si chiede l'accertamento è proseguito in capo a diversi appaltatori, senza che sia stata allegata una soluzione di continuità o una variazione organizzativa delle modalità della prestazione; di modo che il termine di decadenza non è decorso, cominciando a decorrere dalla cessazione del rapporto con l'utilizzatore (cfr, l'art. 39 d.lgs.81/15 in materia di somministrazione). La giurisprudenza della Cassazione ha ripetutamente affermato che il termine di decadenza dell'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010 non trova applicazione nel caso di azione tendente alla costituzione od all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro nei confronti di un datore di lavoro "occulto", diverso da quello formalmente apparente, laddove non vi siano atti formali da impugnare riconducibili al primo (Cass. n. 24437/2022, Cass. 30490/2021. Cass. 14131/2020); è stato in particolare precisato che la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) della L. n. 183 del 2010, non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso (Cass. n. 40652/2021). Tale principio richiede peraltro, perché se ne faccia applicazione, che il rapporto di lavoro sia continuato ininterrottamente. Nel caso invece in cui siano state presentate le dimissioni, ovvero anche i lavoratori siano stati adibiti ad un diverso appalto, non allegato in ricorso, si determina una frattura nel rapporto, e quindi il tratto di esso che si sottrae alla decadenza è solo quello che decorre dall'assegnazione all'appalto ad opera di (...). L'eccezione di prescrizione non tiene conto del diverso operare della stessa dopo l'entrata in vigore della L. 92/12, a seguito della quale nessun rapporto di lavoro è assistito con certezza ex ante dalla tutela reale avverso i licenziamenti illegittimi, dipendendo la scelta tra tale tutela e quella indennitaria dall'accertamento ex post della natura del licenziamento e dalla tipologia di vizio; venendo così meno la condizione di certezza della tutela cui, per giurisprudenza costituzionale, era ancorata la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto. Al fine della decisione della causa si deve dare risposta alla domanda di chi eserciti il potere di direzione sui lavoratori di (...), chi decide cioè chi deve fare cosa, quando e dove la deve fare. Il sistema descritto sopra, come altresì confermato dalla ctu svolta, è un sistema altamente informatizzato, in cui è il software che dialoga direttamente con l'operatore; nell'esecuzione del lavoro, tra la funzione di organizzazione della logistica e l'intervento esecutivo, non vi è altra mediazione umana. (...) non contesta che il programma informatico sia nella sua disponibilità e i dati che vi sono immessi, nonché l'algoritmo sulla base del quale vengono trattati, traducendosi in disposizioni di lavoro, sono al di fuori della sfera di competenza dell'appaltatore. Al fine di verificare se nella fattispecie in esame si sia verificata una intermediazione illecita di prestazioni lavorative, è necessario eliminare mentalmente la figura del preposto della cooperativa datrice di lavoro e verificare se il processo produttivo può svolgersi con le medesime modalità con cui in effetti si svolge, nella sua fisiologia. Secondo la ricostruzione delle fasi di lavoro compiuta dal ctu, una volta conosciuto il giorno di arrivo della merce "il personale (...) chiede alla cooperativa la disponibilità di personale per consentire le operazioni di stoccaggio"... "il carellista legge attraverso un lettore il codice a barre... e, attraverso il terminale riceve attraverso il sistema informatico il posto dove dovrà stoccare la merce. Tale informazione avviene in maniera automatica da parte del sistema informatico". Ricevuti gli ordini dai punti vendita "un operatore (...) in base agli ordini presenti a sistema genera una serie di etichette Master...e per ogni Master vengono generate ulteriori etichette chiamate Mission". Le buste vengono consegnate manualmente dal capoturno della cooperativa agli operatori. L'operatore "interagisce con il sistema chiamando il numero della mission": il dialogo intercorre esclusivamente con il sistema, dalla ricerca del punto ove si trova la merce alla collocazione della stessa presso una porta di uscita. Il lavoro che carellisti e picker devono svolgere è puramente manuale e privo di autonomia; essi non decidono dove collocare la merce, essi devono collocarla dove il sistema ha loro indicato. L'efficienza dell'attività produttiva è legata alla reperibilità della merce e alla rapidità delle operazioni di trasporto. Nella sostanza, (e in buona parte già sulla base della descrizione fatta dalla convenuta), può dirsi che, se si eliminano mentalmente i c.d. responsabili della cooperativa, il lavoro dei dipendenti di (...) potrebbe egualmente svolgersi con le medesime modalità. Ciò perché esso è governato da un programma informatico che dice al lavoratore cosa deve essere spostato, dove si trova e dove deve essere portato. (...) nell'esemplificare le attribuzioni dell'appaltatore descrive funzioni che stanno a monte dello svolgimento della prestazione lavorativa: la formazione delle squadre e il numero delle operazioni, la sorveglianza sanitaria, la fornitura di DPI, ferie, permessi, retribuzioni. Sia detto absit iniuria verbis ma la formazione delle squadre, il numero dei lavoratori, il pagamento delle mercedi possono rientrare anche nei compiti assegnati al più classico dei caporali. E' del resto principio consolidato che il potere di direzione non coincide con la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, né esso si può ridurre al solo controllo in funzione disciplinare. E deve anche rilevarsi che lo strumento più efficace di controllo sui tempi di lavoro, quello delle registrazioni informatiche, certamente più pervasivo del controllo visivo di un preposto, è nella disponibilità non del datore di lavoro ma della committente. La possibilità di intervenire sul sistema informatico, o nel senso di gestire eventuali malfunzionamenti, o nel senso di correggere informazioni errate - cioè difformità tra la collocazione di fatto della merce e quella registrata - era nell'esclusiva disponibilità di (...). Sul punto, le specifiche allegazioni e i capitoli di prova dei ricorrenti non sono stati adeguatamente contrastati. Sotto questo rispetto deve rilevarsi che l'art. 29, primo comma, D.Lgs. 276/03 non contraddice la fattispecie codicista dell'appalto, richiedendo comunque che l'appaltatore organizzi i mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto; solo ammettendo, quando ciò sia sufficiente, che l'organizzazione si risolva nell'esercizio dei poteri organizzativi e direttivi dei lavoratori; dovendosi quindi rilevare, nel caso in esame, un difetto di organizzazione, quando un fattore decisivo, quale quello costituito dall'hardware e dal software di un sistema informatico, sia governato dal committente. Per quanto riguarda invece lo spazio lasciato al residuo intervento umano sull'atto lavorativo - spazio che non può che riguardare situazioni impreviste o malfunzionamenti del sistema - è sufficiente richiamare il contenuto della riunione convocata dal responsabile di cantiere di (...) in data 27.01.21, cioè dopo il deposito del ricorso. In tale riunione il responsabile di cantiere si rivolgeva ai soci della cooperativa, prescrivendo di rivolgersi sempre al capo turno (...), l'unica abilitata a dare ordini. Nella sostanza, con ogni probabilità, nulla cambiava, perché quelli che potevano presentarsi come ordini di (...) dovevano, secondo l'espressione del capoturno, "passare dall'(...)"; e tuttavia, prima di quell'incontro, non esisteva nemmeno lo schermo di (...). Ciò vale a ritenere la fondatezza del ricorso anche con riferimento alle poche posizioni non interessate dalle procedure di direzione informatizzata del lavoro. In ordine alle date cui fare risalire il rapporto di lavoro, valgono quelle allegate dai ricorrenti, quando non contestate; mentre per il caso di contestazione, deve farsi riferimento alla data allegata di assunzione da (...) di assegnazione all'appalto di (...). Quanto all'inquadramento, non è contestato che il c.c.n.l. faccia rinvio all'inquadramento previsto dal c.c.n.l. del terziario, il quale colloca al quinto livello le figure del preparatore di commissione, dell'addetto al controllo e alla verifica delle merci e del conduttore di carrelli elevatori. I ricorrenti hanno tutti diritto a tale inquadramento, non potendo le loro mansioni essere ridotte a meri compiti di scarico e carico di merce. L'identità dell'inquadramento rende irrilevante accertare le mansioni specificamente svolte da ciascun ricorrente. Il regolamento delle spese segue in dispositivo, compensandosi le spese per i ricorrenti la cui domanda è rigettata per ragioni di carattere preliminare che non investono l'accertamento di merito compiuto in giudizio. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara improcedibili, per avere i ricorrenti già speso l'azione in sede giudiziale o conciliativa, le domande proposte da (...); dichiara che i ricorrenti devono considerarsi lavoratori dipendenti di (...) inquadramento al quinto livello del c.c.n.l., dalle seguenti date: (...) dal 1.11.12, (...) dal 9.5.07, (...) dal 14.2.12, (...) dal 11.5.14, (...) dal 11.5.14, (...) dal 1.5.14, (...) dal 1.9.14, (...) dal 18.5.15 (...) dal 2.5.15, (...) dal 2.5.14, (...) dal 1.7.15, (...) dal 9.03.15, (...) dal 1.8.08, (...) dal 1.9.14, e condanna (...) a corrispondere le differenze dovute a tale titolo, detratto quanto percepito dal formale datore di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo; pone a carico di (...) le spese della ctu, che liquida in Euro (...) compensa le spese tra (...) e (...); condanna (...) a corrispondere agli altri ricorrenti le spese di causa, che liquida in Euro (...) da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Padova il 3 marzo 2023. Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2023. Numero 2 / 2023 Gaetano Sanfilippo La verifica della genuinità dell’appalto nelle organizzazioni d’impresa (ultra)digitalizzate. Nota a Tribunale di Padova, Sez. Lav., sentenza 3 marzo 2023 n. 126. G.Sanfilippo, La verifica della genuinità dell’appalto nelle organizzazioni d’impresa (ultra)digitalizzate. Nota a Tribunale di Padova, Sez. Lav., sentenza 3 marzo 2023 n. 126. La verifica della genuinità dell’appalto nelle organizzazioni d’impresa (ultra)digitalizzate. Nota a Tribunale di Padova, Sez. Lav., sentenza 3 marzo 2023 n. 126. Gaetano Sanfilippo Avvocato del Foro di Catania SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I fatti di causa e le soluzioni fornite dal Tribunale di Padova. – 3. Conclusioni. 1. Premessa. La portata dell’impatto delle nuove tecnologie, tra cui l’utilizzo di algoritmi, big data e controlli digitali 1, sull’esecuzione della prestazione lavorativa – e, più in generale, sull’organizzazione del lavoro – sta largamente interessando la dottrina 2 e la giurisprudenza3 degli ultimi anni. A tal proposito, è stato osservato come con la crescita esponenziale del lavoro digitale, problemi già sperimentati in passato siano destinati anch’essi a crescere in modo esponenziale in dimensione e intensità 4. La sentenza che si annota riguarda, in particolare, una “fabbrica intelligente” (un’impresa della logistica situata nel nord-est del Paese) in cui l’organizzazione dei 1 S. BORELLI, V. BRINO, C. FALERI, L. LAZZERONI, L. TEBANO, L. ZAPPALÀ, Lavoro e tecnologie. Dizionario del diritto del lavoro che cambia, 2022, pp. 17-24, 28-32, 49-52. 2 Per un maggiore approfondimento, M. FAIOLI, E. PETRILLI, D. FAIOLI, Blockchain, contratti e lavoro. La ri-rivoluzione del digitale nel mondo produttivo e nella PA, in Economia e Lavoro, 2016, pp. 139-157; F. BANO, Il lavoro povero nell’economia digitale, in Lavoro e Diritto, 2019, pp. 129-148; S. BINI, Persona e robot nel diritto del lavoro digitale, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2019, pp. 727- 743; S. MAINARDI, Rivoluzione digitale e diritto del lavoro, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2020, pp. 341-369; M. SAI, Industria 4.0: innovazione digitale e organizzazione del lavoro, in Quaderni di rassegna sindacale, 2017, pp. 173-189; R. PESSI, A. ZUMBO, Mercato globale, nuove tecnologie e diritto del lavoro, in AdL, 2021, pp. 267-291; L. ZAPPALÀ, Informatizzazione dei processi decisionali e diritto del lavoro: algoritmi, poteri datoriali e responsabilità del prestatore nell’era dell’intelligenza artificiale, WP CSDLE “Massimo D'Antona”.IT – 446/2021. 3 Tribunale di Padova, Sez. Lav., sentenza 16 luglio 2019 n. 550. 4 M. BARBERA, Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, fra differenziazione e universalismo delle tutele, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2018, p. 405. 2 Lavoro Diritti Europa n.2/2023 G.Sanfilippo, La verifica della genuinità dell’appalto nelle organizzazioni d’impresa (ultra)digitalizzate. Nota a Tribunale di Padova, Sez. Lav., sentenza 3 marzo 2023 n. 126. processi produttivi è non solo coadiuvata dall’uso di strumenti digitali, bensì in cui l’attività umana è integralmente sostituita da hardware in cui sono installati software dotati di algoritmi altamente sofisticati. In questo quadro, la sentenza in commento si è trovata ad affrontare la questione degli effetti dell’estrinsecarsi dei poteri datoriali (in specie, direttivo e di controllo) per mezzo di terminali digitali sull’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare formale del contratto di lavoro: essa costituisce, pertanto, un’interessante occasione per riflettere – senza pretese di esaustività in ragione dell’ampiezza e della complessità della materia – sulle “nuove” risposte da fornire alle sfide poste con l’avvento dell’era del digitale. 2. I fatti di causa e le soluzioni fornite dal Tribunale di Padova. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti d’ufficio, i ricorrenti, dipendenti di una cooperativa, in qualità di soci lavoratori, dopo avere lavorato alle dipendenze di altre cooperative, tutte appaltatrici dell’appalto relativo ai servizi di logistica del magazzino di Mestrino, affermavano di avere svolto continuativamente, presso tutti i datori di lavoro, mansioni di carrellista o di pickerista. In particolare, secondo la ricostruzione fornita dai ricorrenti, tutti i mezzi strumentali utilizzati per lo svolgimento dell’appalto erano in proprietà del committente e le direttive di lavoro erano ricevute direttamente dallo stesso, sia attraverso terminali mobili, gestiti da un software di sua proprietà, i quali dettavano indicazioni sulle singole operazioni da compiere per il prelievo e lo stoccaggio della merce, sia, nel caso di errate informazioni fornite dal sistema, direttamente dal personale del committente. I lavoratori dovevano registrare tutte le operazioni compiute sui medesimi apparati informatici, di modo che il committente potesse avere un quadro aggiornato della merce presente in magazzino; al contempo tali registrazioni attestavano anche la frequenza e l’oggetto dei singoli atti lavorativi compiuti dai dipendenti della ditta appaltatrice e consentivano, pertanto, un controllo diretto del committente sull’esecuzione della prestazione lavorativa degli stessi. 3 Lavoro Diritti Europa n.2/2023 G.Sanfilippo, La verifica della genuinità dell’appalto nelle organizzazioni d’impresa (ultra)digitalizzate. Nota a Tribunale di Padova, Sez. Lav., sentenza 3 marzo 2023 n. 126. Viceversa, in base alla prospettazione dei ricorrenti, la cooperativa, formalmente datrice di lavoro, non svolgeva alcun ruolo di organizzazione del lavoro e di direzione dei suoi dipendenti. I ricorrenti chiedevano, pertanto, l’accertamento dell’illiceità dei contratti di lavoro intercorsi, formalmente qualificati come appalti, con tutte le società che si erano succedute nel tempo nell’esecuzione dell’appalto, costituendo esse mere intermediatrici di prestazioni lavorative, e, di conseguenza, chiedevano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del committente. La società convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione delle avverse domande. A tal fine, eccepiva, in via preliminare, per quel che in questa sede rileva, la decadenza ex art. 32 L. 4 novembre 2010, n. 183, in relazione ai periodi di lavoro corrispondenti agli appalti intercorsi con i precedenti datori di lavoro, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti. Nel merito, deduceva che i mezzi utilizzati per la movimentazione dei prodotti (transpallet, carrelli, lavapavimenti) erano di proprietà della cooperativa appaltatrice o acquisiti in leasing; riconosceva, tuttavia, che, per quanto riguardava l’attività di scarico e di accettazione, il personale della ditta appaltatrice riceveva talune direttive relative all’organizzazione del lavoro attraverso terminali digitali siti nei locali aziendali. La committente non contestava, in effetti, che il programma informatico, installato nei suddetti terminali digitali, fosse nella sua disponibilità e che i dati ivi immessi, nonché l’algoritmo sulla base del quale venivano trattati, fossero al di fuori della sfera di competenza dell’appaltatore. Il Giudice ha, inizialmente, esaminato le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente, ritenendole entrambe infondate. In particolare, quanto all’eccezione di decadenza, ex art. 32 L. 183/2010, il Giudice ha rilevato che la stessa non tenesse conto della circostanza che il rapporto di lavoro di cui si chiedeva l’accertamento era proseguito in capo a diversi appaltatori, senza che fosse stata allegata una soluzione di continuità o una variazione organizzativa delle modalità della prestazione; di modo che il termine di decadenza non era decorso, cominciando a decorrere dalla cessazione del rapporto con l’utilizzatore (cfr., art. 39 del D.Lgs. n. 81/2015 in materia di somministrazione). La giurisprudenza della Cassazione ha ripetutamente affermato che il termine di decadenza dell’art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010 non trova applicazione nel caso di azione tendente alla costituzione o all’accertamento 4 Lavoro Diritti Europa n.2/2023 G.Sanfilippo, La verifica della genuinità dell’appalto nelle organizzazioni d’impresa (ultra)digitalizzate. Nota a Tribunale di Padova, Sez. Lav., sentenza 3 marzo 2023 n. 126. dell’esistenza di un rapporto di lavoro nei confronti di un datore di lavoro “occulto”, diverso da quello formalmente apparente, laddove non vi siano atti formali da impugnare riconducibili al primo (Cass. n. 24437/2022; Cass. n. 30490/2021; Cass. n. 14131/2020); è stato in particolare precisato che la decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. d), della L. n. 183 del 2010, non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso (Cass. n. 40652/2021)5. Quanto all’eccezione di prescrizione quinquennale, ex art. 2948 cod. civ., il Giudice ha osservato che, in conformità al recente arresto della Corte di Cassazione 6, la stessa non tenesse conto del diverso operare della medesima dopo l’entrata in vigore della L. 92/2012, a seguito della quale nessun rapporto di lavoro è assistito con certezza ex ante dalla tutela reale avverso i licenziamenti illegittimi, dipendendo la scelta tra tale tutela e quella indennitaria dall’accertamento ex post della natura del licenziamento e dalla tipologia di vizio; venendo così meno la condizione di certezza della tutela cui, per giurisprudenza costituzionale, era ancorata la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto 7. In relazione al merito delle domande formulate dai ricorrenti, il Giudice ha osservato che, al fine della decisione della causa, bisognava appurare chi effettivamente esercitasse il potere di direzione sui lavoratori dell’appaltatore. Il Giudice, supportato da una consulenza tecnica per la ricostruzione delle fasi di lavoro, ha accertato che i lavoratori dell’appaltatore ricevevano le istruzioni su dove stoccare la merce attraverso un terminale informatico; l’operatore interagiva esclusivamente con il sistema informatico, dalla ricerca del punto ove si trovava la merce alla collocazione della stessa presso una porta di uscita; il lavoratore riceveva indicazioni della corsia e dello stallo ove recarsi per prelevare i colli mediante un transpallet dotato di una cuffia e di un microfono. 5 Per un approfondimento, L. M. DENTICI, L’oggetto dell’impugnazione nel sistema giuslavoristico delle decadenze oltre il licenziamento, in Lavoro nella giurisprudenza, 2022, pp. 713-723. 6 Cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., 6 settembre 2022, n. 26246 (principio già enunciato dalla giurisprudenza di merito, cfr., tra le tante, Corte Appello Milano, Sez. Lav., 28 febbraio 2020, n. 324). 7 Per un approfondimento, P. TOSI, E. PUCCETTI, Il fantasma della tutela reintegratoria “residuale” divora la prescrizione dei crediti di lavoro, in AdL, 2023, pp. 131-152. 5 Lavoro Diritti Europa n.2/2023 G.Sanfilippo, La verifica della genuinità dell’appalto nelle organizzazioni d’impresa (ultra)digitalizzate. Nota a Tribunale di Padova, Sez. Lav., sentenza 3 marzo 2023 n. 126. Il Giudice ha, altresì, rilevato che lo strumento più efficace di controllo sui tempi di lavoro, quello delle registrazioni informatiche, certamente più pervasivo del controllo visivo di un preposto, era nella disponibilità non del datore di lavoro, bensì della committente. Le attribuzioni dell’appaltatore erano essenzialmente relegate alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro (ovverosia la formazione delle squadre e il numero delle operazioni, la sorveglianza sanitaria, la fornitura di DPI, ferie, permessi, retribuzioni); attività ritenute dal Giudicante non sufficienti a contrassegnare l’esercizio del potere direttivo, in quanto a monte dello svolgimento della stessa prestazione lavorativa. Sulla scorta delle caratteristiche dell’appalto riscontrate in giudizio, il Giudice, richiamando il contenuto dell’art. 29, co. 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha pertanto concluso per la non genuinità dell’appalto e per il riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente, affermando che ricorre un difetto di organizzazione, quando un fattore decisivo, quale quello costituito dall’hardware e dal software di un sistema informatico, sia governato dal committente. 3. Considerazioni conclusive. La sentenza in esame affronta una tematica tradizionale della disciplina giuslavoristica, vale a dire la verifica dei criteri discretivi tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera. In conformità a un consolidato indirizzo giurisprudenziale 8, il Giudice padovano ha accertato se, nel caso sottoposto alla sua attenzione, all’appaltatore fosse stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa. In mancanza di prova dei suddetti presupposti, il Giudice ha pertanto riscontrato un contratto di appalto fittizio che mascherava una interposizione illecita di manodopera. 8 Cassazione Civile, sez. VI, 25 giugno 2020, n. 12551. 6 Lavoro Diritti Europa n.2/2023 G.Sanfilippo, La verifica della genuinità dell’appalto nelle organizzazioni d’impresa (ultra)digitalizzate. Nota a Tribunale di Padova, Sez. Lav., sentenza 3 marzo 2023 n. 126. La sentenza in commento assume particolare rilevanza nella misura in cui il Giudice si è dovuto confrontare con un’organizzazione del lavoro e della produzione profondamente digitalizzata. Il sistema produttivo descritto sopra era, infatti, altamente informatizzato, in cui era il software che dialogava direttamente con l’operatore. In sostanza, nell’esecuzione del lavoro, tra la funzione di organizzazione della logistica e l’intervento esecutivo, non vi era altra mediazione umana. In considerazione delle sopra riferite caratteristiche dell’appalto, al fine di verificare se nella fattispecie sottoposta al suo esame si fosse realizzata un’ipotesi di intermediazione illecita di prestazioni lavorative, il Decidente ha eliminato mentalmente i responsabili della cooperativa appaltatrice (il datore di lavoro), accertando che il processo produttivo non subiva alcuna alterazione, in quanto l’attività dei lavoratori era essenzialmente governata da un programma informatico, nella disponibilità del committente, “che dice al lavoratore cosa deve essere spostato, dove si trova e dove deve essere portato”9. Il residuo intervento umano sull’atto lavorativo, operato dall’appaltatore, non aveva, dunque, alcuna effettiva incidenza sull’esplicarsi dei poteri datoriali (in specie, direttivo e di controllo) 10. In ragione della peculiare organizzazione produttiva oggetto della sentenza in commento, va riconosciuto al Decidente di avere tenuto debitamente in considerazione, nell’apprezzamento della fattispecie posta alla sua attenzione, l’impatto dell’evoluzione tecnologica, la quale ha reso in molti settori obsoleta la relazione tra superiore e subordinato e, persino, la verifica, secondo i canoni tradizionali, dell’esercizio del potere direttivo e di controllo, rimettendo alle macchine di guidare interamente il processo produttivo. La sentenza in esame pone, pertanto, l’interprete di fronte una realtà imprenditoriale in cui l’intervento umano è essenzialmente limitato alla fase della programmazione dell’algoritmo che gestisce il software – e a sopperire a eventuali malfunzionamenti del sistema informatico – e in cui la prestazione lavorativa è interamente eterodiretta e organizzata da remoto attraverso apparati software e hardware. Il ricorso su larga scala 9 Cfr. pag. 5, Tribunale di Padova, Sez. Lav., sentenza 3 marzo 2023 n. 126. 10 In pronunce analoghe a quella de qua (cfr. Tribunale di Padova, Sez. Lav., sentenza 16 luglio 2019 n. 550, cit.) è stato osservato che la circostanza che il committente sia posto nella condizione di trattare dati di lavoratori di imprese terze, tramite strumenti potenzialmente idonei al controllo a distanza dei lavoratori, costituisce argomento per ritenere che esso eserciti i poteri propri del datore di lavoro. 7 Lavoro Diritti Europa n.2/2023 G.Sanfilippo, La verifica della genuinità dell’appalto nelle organizzazioni d’impresa (ultra)digitalizzate. Nota a Tribunale di Padova, Sez. Lav., sentenza 3 marzo 2023 n. 126. all’intelligenza artificiale nella organizzazione del lavoro e della produzione non è, dunque, argomento di studio di uno scenario venturo o di un futuro distopico. Il settore della logistica (ultra)digitalizzata ci dimostra, in realtà, che già oggi le fabbriche “intelligenti” sono una realtà ampiamente diffusa nel tessuto produttivo italiano, soprattutto nei territori del Paese più industrializzati (nel caso esaminato dalla sentenza in commento, un’impresa situata nel cuore produttivo del Veneto). L’incessante rivoluzione digitale va, dunque, governata e accompagnata, sia a livello nazionale 11, sia a livello sovranazionale 12, piuttosto che rincorsa a fatica 13. I sistemi informatici “intelligenti” sono, infatti, in grado di attuare un controllo pervasivo sulla prestazione lavorativa, con ogni consequenziale effetto anche sull’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro; trattare una mole imponente di dati personali (anche particolari, già sensibili, ex art. 9 del Reg. UE 2016/679) e, finanche, dirigere, indirizzare e conformare la stessa prestazione lavorativa. Se la spinta verso il digitale va vista con favore, in un’ottica di maggiore produttività e competitività, la stessa solleva, tuttavia, anche alcune preoccupazioni e perplessità sull’adeguatezza del quadro normativo vigente in materia di diritti dei lavoratori, sia a livello europeo che, soprattutto, a livello nazionale. È, dunque, compito degli operatori del diritto non trascurare l’impatto delle nuove tecnologie sull’atteggiarsi del rapporto datore di lavoro-lavoratore, al fine di non alimentare ulteriori paure e pregiudizi su un futuro fortemente segnato dall’innovazione tecnologica o, finanche, di scongiurare un annichilimento dei lavoratori “umani” in favore di datori “digitali”. 11 Cfr. D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104. 12 Cfr. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali; Proposta di Regolamento UE sul c.d. “AI Act”. 13 Per una panoramica più ampia, L. AVITABILE, Il diritto davanti all’algoritmo, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 2017, pp. 315-327. 8 Lavoro Diritti Europa n.2/2023 Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 61 Titolo: #titolo# Appalto e distacco Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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