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This document provides notes on employment law, specifically focusing on the legal considerations surrounding illnesses and the resulting implications for employment contracts. It details aspects of Italian employment law with regard to employee illnesses and their impact on employment contracts.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°:...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 1 Malattia Adempimenti Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 1 Sospensione del rapporto di lavoro La sospensione è una delle possibili vicende del rapporto di lavoro che interessa l’obbligazione principale di lavoro e gli obblighi indispensabili per il suo adempimento, ma non necessariamente anche gli obblighi accessori (es. obbligo di fedeltà) né la controprestazione retributiva; Sussistono sospensioni per motivi inerenti alla sfera del lavoratore (malattia, gravidanza ecc.) e sospensioni per motivi riconducibili all’impresa; La sospensione nel diritto del lavoro si caratterizza in modo speciale rispetto alle regole civilistiche generali in materia di contratto, le quali prevedono l’estinzione automatica del rapporto se l’impossibilità è definitiva e totale, ovvero quando si prolunga nel tempo fino a far venir meno l’interesse del creditore a conseguirla; Nel diritto del lavoro, invece, l’impossibilità temporanea sospende il rapporto con la conservazione del posto e del reddito. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 1 Malattia Nei casi di malattia e infortunio la protezione del lavoratore è sancita dagli artt. 32 e 38 Cost. e dalla legislazione ordinaria, oltre che dalla contrattazione collettiva; Art. 2110 c.c. «In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio»; L’articolo 2110 c.c. esprime la peculiarità del diritto del lavoro, riconoscendo la conservazione del reddito e la conservazione del posto di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 1 Malattia Per malattia si intendono le sole infermità comportanti un’incapacità al lavoro (d.l. n. 663/1979, conv. in l. 33/1980). Solo in caso di patologie gravi di lunga durata possono risultare invocabili anche le tutele antidiscriminatorie vigenti per handicap; Una specifica regolamentazione è prevista per le cure termali con finalità terapeutiche o riabilitative, il cui godimento è previsto in misura non superiore a 15 giorni l’anno su motivata prescrizione di un medico specialista (art. 13, d.l. n. 463/1983, conv. in l. 638/1983); La disciplina è dettata per il solo lavoro subordinato, come visto (lez. 26), però, regole peculiari sono state introdotte per le collaborazioni coordinate e continuative dalla l. n. 81/2017. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 1 Malattia: comunicazione Al fine di giustificare la propria assenza, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare immediatamente al datore la infermità e di fargli pervenire tempestivamente la relativa attestazione medica, previa visita del medico curante; La trasmissione della certificazione, contenente diagnosi e prognosi, avviene per via telematica dal medico all’Inps; Il medico può richiedere all’Inps di trasmettere telematicamente la certificazione, contenente la sola diagnosi, al datore di lavoro; In caso di malfunzionamento del sistema, il lavoratore ha l’onere di inviare l’attestazione medica mediante raccomandata, normalmente entro due giorni, come avveniva in passato; L’inosservanza di tali obblighi può rendere l’assenza ingiustificata e comporta la perdita dell’indennità INPS per i giorni antecedenti, salvo che il ritardo sia giustificato da ragioni serie e apprezzabili. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 1 Malattia: controllo Il d.l. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983 ha imposto ai lavoratori infermi l’obbligo di reperibilità in determinate fasce orarie ai fini della sottoposizione a visita medica d’ufficio o su richiesta del datore: Fasce di reperibilità: – Ore 10-12 / 17-19 di ogni giorno anche festivo (settore privato e settore pubblico dopo Tar Lazio 16305/2023 e messaggio INPS 4640/2023). Salvo giustificato motivo di allontanamento dal domicilio, i lavoratori devono rispettare tali fasce orarie a pena della perdita del trattamento economico fino a dieci giorni e la riduzione dello stesso alla metà per l’ulteriore periodo; La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14, del d.l. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni (Corte cost. 78/1988). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 1 Malattia: controllo Le decurtazioni monetarie sono applicabili a prescindere dal fatto che il dipendente inadempiente sia o meno effettivamente malato; La violazione dell’obbligo di reperibilità può inoltre legittimare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, sempreché previste dalla contrattazione collettiva o dal codice disciplinare; Il d.lgs. 151/2015 ha introdotto l’esonero dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità qualora l’assenza dal lavoro sia riconducibile a patologie gravi che richiedano terapie salvavita oppure a stati patologici sottesi o connessi a una situazione di grave invalidità riconosciuta. In tali casi la visita medica di controllo sarà effettuabile previa convocazione o comunque su base concordata. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 1 Malattia: controllo Come visto (lez. 43), ai sensi dell’art. 5, l. n. 300/1970, sono vietati gli accertamenti da parte del datore di lavoro relativi alla idoneità e alla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, INAIL per gli infortuni e ASL e INPS per la malattia i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda; La norma ha lo scopo di disciplinare e sanzionare il controllo della situazione di infermità dichiarata dal lavoratore e nello stesso tempo di escludere nell'interesse di questo che il controllo possa essere compiuto arbitrariamente attraverso sanitari o personale dipendenti o prescelti dal datore di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 2 Malattia Tutele Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 2 Conservazione del reddito: impiegati In merito alla conservazione del reddito sussiste ancora una distinzione tra operai e impiegati relativa unicamente alle modalità di realizzazione, posto che per i primi è corrisposta dall’INPS, per i secondi dal datore di lavoro; Ai sensi dell’art. 6 del RDL 1825/1924, gli impiegati hanno tendenzialmente diritto al mantenimento della retribuzione a carico del datore: In caso di anzianità inferiore a 10 anni, l’impiegato avrà diritto all’intera retribuzione per il primo mese e alla metà per i successivi due mesi; In caso di anzianità superiore a 10 anni, l’impiegato avrà diritto all’intera retribuzione nei primi due mesi e alla metà per i successivi; Tale disposizione, tuttavia, può essere derogata in senso favorevole al lavoratore da parte della contrattazione collettiva. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 2 Conservazione del reddito: Operai Per gli operai del settore industria e per gli operai e impiegati del settore terziario e servizi l’indennità di malattia è corrisposta da parte dell’Inps nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% (pari a due terzi) dal 21° al 180° giorno; L'indennità di malattia erogata dall’Inps è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare. La contrattazione collettiva, peraltro, stabilisce che agli operai spetti un’integrazione di quanto percepito dall’INPS, talvolta fino al raggiungimento del normale trattamento economico, a carico del datore di lavoro Per i primi tre giorni di malattia (c.d. carenza), al fine di scoraggiare fenomeni di assenteismo e per limitare l’onere economico degli Istituti previdenziali, non è previsto il pagamento di un’indennità; Tuttavia la contrattazione collettiva ha sopperito a questa mancanza, imponendo al datore di integrare in tutto o in parte la retribuzione agli operai. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 2 Conservazione del posto: periodo di comporto La conservazione del posto è garantita dai CCNL per un periodo, c.d. di comporto, variabile, talvolta a seconda dell’anzianità di servizio del lavoratore e con esclusione dei dipendenti in prova; Il superamento del periodo di comporto non risolve automaticamente il rapporto, ma deve essere fatto valere, con onere della prova circa il suo superamento a carico del datore di lavoro, entro un ragionevole lasso di tempo mediante licenziamento, Talvolta i CCNL prevedono periodi di comporto di maggiore durata a beneficio di lavoratori colpiti da specifiche patologie gravi; L’art. 6, comma 4, r.d.l. n. 1825/1924 prevede tutt’ora un comporto di fonte legale per gli impiegati, applicabile soltanto se più favorevole rispetto a quello previsto dai CCNL: Tre mesi per i dipendenti con anzianità di servizio non superiore a dieci anni; Sei mesi per i dipendenti con anzianità di servizio di oltre dieci anni. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 2 Conservazione del posto: periodo di comporto Con riguardo alle malattie brevi e reiterate la contrattazione collettiva spesso determina accanto al comporto secco, riguardante un unico episodio morboso, un comporto per sommatoria o improprio, relativo a vari episodi di malattia susseguitisi in un dato arco di tempo; Se la contrattazione collettiva non ha fissato il comporto per sommatoria, è compito del giudice determinarlo secondo equità sia con riguardo all’arco temporale entro il quale dovrà calcolarsi il comporto, sia la quantità massima di giorni di assenze, superata la quale è possibile procedere al licenziamento; La giurisprudenza è solita individuare quale criterio per determinare il termine interno il corrispondente termine previsto dal CCNL per il comporto secco, mentre per il termine esterno si individua un termine triennale da calcolarsi a ritroso dalla data del licenziamento. Nel comporto non sono computabili le giornate d’assenza dovute a infermità causata da inadempimento datoriale dell’obbligo di sicurezza. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 2 Svolgimento di altre attività Non sussiste un divieto assoluto di espletare altro lavoro subordinato o autonomo durante l’assenza dal proprio posto di lavoro; Tuttavia, un tale comportamento può essere utile al datore per dimostrare l’inadempimento consistente nello svolgimento di attività che mettono a rischio la regolare guarigione del lavoratore stesso; Secondo la giurisprudenza, infatti, «lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio» (Cass. ord. 18245/2020). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 2 Effetti della malattia Il potere di recesso del datore è sospeso durante questo arco di tempo (periodo di comporto), salva la sussistenza di una giusta causa di licenziamento. L’eventuale licenziamento rimane inefficace, ma non invalido, fino al termine del periodo di sospensione; Malattia e infortunio sospendono il periodo di preavviso in caso di recesso. I periodi di assenza vanno computati, tendenzialmente a tutti gli effetti, nell’anzianità lavorativa; Effetti della malattia sopravvenuta sul godimento delle ferie: La Corte costituzionale con sentenza 616/1987 ha dichiarato illegittimo l'art. 2109 c.c. Nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso; La giurisprudenza successiva ha attribuito effetti sospensivi non ad ogni malattia, ma solo a quella che impedisca il normale decorso delle ferie e ne precluda il raggiungimento delle finalità tipiche. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 2 Lavoro autonomo e malattia L’art. 14 introduce tutele in materia di malattia e infortunio, prevedendo che la sussistenza di uno di questi eventi per i lavoratori che svolgano la loro attività in via continuativa per il committente non comporta l’estinzione del rapporto di lavoro; L’esecuzione del rapporto, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente; Inoltre, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni; Al superamento del periodo di sospensione di due anni il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 51 Titolo: #titolo# Malattia Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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