Lezione 44 (Rilevanza dei parenti entro il quarto grado) PDF
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This is a lecture on the relevance of relatives up to the fourth degree in family law. It discusses the concept of the original family and the obligations of relatives in the care of a minor, referencing articles of Law 184 of 1983. It touches on different aspects of the legislation regarding the involvement of relatives in the care of a minor.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 44 Titolo: Rilevanza dei parenti entro il quarto grado LA...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 44 Titolo: Rilevanza dei parenti entro il quarto grado LA RILEVANZA DEI PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO Il concetto di famiglia originaria, cui la legge si riferisce e a cui attribuisce, in via prioritaria, il compito di educare e accudire il minore non è la semplice famiglia atomistica. L’art 8 della legge 184 del 1983 si riferisce infatti ai genitori o ai parenti tenuti a provvedere al minore, parenti che, secondo il prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale sarebbero quelli entro il quarto grado. Si ritiene dunque che proprio la disciplina adozionale introduca un principio di carattere generale: l’obbligo da parte dei parenti entro il quarto grado di prestare assistenza al minore, di adempiere agli obblighi educativi. Come per i genitori, l’inottemperanza conduce alla pronuncia di adottabilità e allo scioglimento di ogni vincolo del minore anche con essi. Rientrano dunque nella famiglia nonni e altri ascendenti, fratelli e sorelle, zii, prozii e perfino cugini (Cass 16795 del 2009). Il riferimento a una famiglia allargata emerge da varie disposizioni della L 184 del 83: artt 9 e 11 secondo cui è esclusa la situazione di abbandono quando si ha un'idonea assistenza, pur prestata da parenti entro il quarto grado, posto che in tale situazione non scattano gli obblighi di segnalazione e di intervento previsti in relazione ai casi di minori abbandonati. art 11 che consente di dichiarare immediatamente l’adottabilità, qualora risultino deceduti i genitori e non esistano parenti entro il quarto grado, che abbiano rapporti significativi con il minore. Addirittura, ai fini della sussistenza dello stato di abbandono, le due differenti categorie, genitori e parenti, sono poste dalla disposizione sullo stesso piano. artt 12 e 13 secondo i quali il presidente del Tribunale convoca i parenti entro il quarto grado, che abbiano mantenuto un significativo rapporto con il minore ed impartisce loro prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione, l’educazione del minore. art 15 secondo cui si pronuncia l’adottabilità se (genitori e) parenti non si siano presentati, ovvero se l’audizione dei medesimi abbia dimostrato il persistere della mancanza di assistenza e la non disponibilità ad ovviarvi. Non sussiste dunque abbandono se i genitori non prestino assistenza al figlio, ma vi sopperiscano i parenti entro il quarto grado. Si vuole lasciare così alla famiglia, e ad una famiglia assai ampia, la possibilità di organizzarsi autonomamente, di regolare al suo interno il problema dell’educazione dei minori, quando i genitori vengano meno ai propri compiti (Cass 16795 del 2009). Disponibilità e rapporti significativi. Non è comunque sufficiente la mera esistenza di parenti entro il quarto grado per evitare la dichiarazione di adottabilità, ma è necessario che questi siano disposti a prendersi cura del minore, fornendogli tutta l’assistenza morale e materiale di cui ha bisogno. La Cassazione ha peraltro più volte affermato che la situazione di abbandono può sussistere anche quando, la volontà dei parenti, di assistere il minore, non appaia al giudice tale da assicurare allo stesso una sistemazione adeguata e idonea. Non basta infatti a escludere la dichiarazione di adottabilità una buona volontà e una seria 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 44 Titolo: Rilevanza dei parenti entro il quarto grado disponibilità dei parenti, non accompagnate dalla concreta possibilità di occuparsi adeguatamente dei minori. La legge, specifica che i parenti entro il quarto grado sono tenuti in considerazione solo se hanno mantenuto rapporti significativi con il minore (artt 10, 11, 12). La stessa comparizione in giudizio dei parenti è possibile solo se questi abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore (art 12) Il carattere significativo dei rapporti, va individuato dal punto di vista dell’interesse del minore, dovendo essere escluso quando emerga un atteggiamento dei parenti privo di ogni utile apporto alle esigenze morali e materiali del minore, seguito da dichiarazioni di disponibilità che risultino prive di concretezza e di serietà. L’orientamento della Cassazione si è conformato al dettato normativo precisando che per escludere l’adottabilità in presenza di figure parentali sostitutive e, in particolare, di parenti entro il quarto grado, è necessario che costoro abbiano avuto rapporti significativi con il minore. La valutazione di idoneità dei parenti all’assistenza del minore infatti non può prescindere dalla considerazione della pregressa condotta degli uni in relazione all’altro. Si evidenzia che, in seguito alle modifiche di cui alla legge 219 del 2012 e al D Lgs 154 del 2013, vengono inclusi tra i parenti anche coloro tra i quali sussistono legami derivanti da un rapporto di fatto. In altre parole i nonni o gli zii di un bambino nato da una relazione di fatto possono occuparsi di lui evitando la dichiarazione di abbandono nel caso in cui vengano meno i genitori. LA GIURISPRUDENZA Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro e i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità (Cass 6533 del 2022, confermato, nella specie, lo stato di adottabilità, atteso che madre e nonna non intrattenevano da lungo tempo rapporti con il minore e che non avevano mai svolto ricerche per cercarlo, pur potendo farlo). In materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, la figura parentale vicariante, in grado di prendersi cura del minore non solo con riferimento alle sue esigenze materiali ed economiche, ma anche assicurando un supporto emotivo e relazionale, consentendo così di escluderne lo stato di abbandono, non può essere nel suo nucleo essenziale ed imprescindibile integrata o sostituita nella sua funzione da terzi non legati al minore da alcun vincolo parentale e relazione significativa (Cass 274 del 2020, nella specie, la Corte ha confermato la decisione della corte d'appello, che aveva escluso l’idoneità della nonna a prendersi cura del nipote in stato di abbandono). Va esclusa la possibilità di dare in adozione il minore in stato di abbandono a nonni e zii che si dichiarano disponibili se manca la prova che questi abbiano mantenuto un rapporto significativo con il bambino (Cass 7390 del 2016). La ribadita e seria disponibilità dei nonni a prendersi cura del minore, quali figure sostitutive dei genitori, può valere ad integrare, se concretamente accertata e verificata, il presupposto giuridico per escludere la situazione di abbandono, mentre non rileva, di per sé, l’esigenza di 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 44 Titolo: Rilevanza dei parenti entro il quarto grado non separare i fratelli minori, non concretando detta esigenza un presupposto giuridico previsto dalla norma suindicata (Cass 23979 del 2015). I NONNI Protagonisti spesso di provvedimenti giurisprudenziali in tema di stato di abbandono sono proprio i nonni, figura che, nella prassi, ha creato non poche difficoltà in quanto gli stessi, pur essendo spesso disponibili a prendersi cura dei nipoti non sono a volte in grado, anche se per ragioni non dipendenti da loro, quali l’età, o le condizioni di salute, di offrire a lungo termine quell’assistenza morale e materiale necessaria ad assicurare la realizzazione dell’interesse del minore. Sono stati così dichiarati non idonei a prendersi adeguatamente cura di un minore nonni: troppo legati al genitore abusante (Cass16280 del 2014) che non hanno tentato di contrastare lo stato di abbandono (Cass 7504 del 2011), che ancora non avevano costituito rapporti significativi con il nipote (Cass 7504 del 2011). Altre volte invece la giurisprudenza ha valorizzato la positiva presenza dei nonni, sottolineando come la loro posizione diventi sempre più rilevante nell’ambito della famiglia, non potendo ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare, la quale trova il suo riconoscimento anche nell’articolo 29 della Costituzione (Cass 9606 del 1998; Cass 11019 del 2006). È stata così evidenziata l’attitudine dei nonni a creare un valido legame con il minore, e la loro idoneità a conservare e rafforzare i rapporti affettivi, e a seguire al tempo stesso la crescita, l’educazione e la vita dei nipoti. La presenza dei nonni, ovviamente se seriamente e concretamente disponibili a prendersi cura del minore, è stata così più volte ritenuta ostativa alla dichiarazione dello stato di abbandono (Cass 2102 del 2010). Sono stati a volte considerati idonei anche nonni molto anziani sulla base della considerazione secondo cui la valutazione debba soffermarsi unicamente sulla situazione attuale del minore senza dar spazio ad altre considerazioni riguardanti il futuro (Cass 10126 del 2005). Necessaria è comunque sempre la sussistenza di pregressi rapporti significativi (Cass 6629 del 2002), a meno che lo stato di abbandono da parte dei genitori si manifesti sin dalla nascita, non potendo sussistere in tale caso rapporti significativi tra il minore i parenti entro il quarto grado (Cass 2102 del 2010). 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 44 Titolo: Rilevanza dei parenti entro il quarto grado IL CASO I parenti entro il quarto grado devono avere instaurato rapporti rilevanti con il minore LA MASSIMA Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile Ordinanza 11 ottobre 2021 n 27549 L’art 12 della legge n 184 del 1983 limita le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore la cui convocazione risponde essenzialmente alla finalità di consentire l’acquisizione di elementi necessari per la valutazione del suo interesse e la prospettazione di soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine. Ed ai medesimi parenti, in forza del combinato disposto degli artt 12 e 15 della legge n 184 del 1983, deve essere notificata la sentenza che dichiara lo stato di adottabilità. La vicenda Il tribunale per i minorenni dichiarava l’adottabilità di una bambina e la decadenza dalla responsabilità genitoriale di madre e padre. Il ricorso in appello portava a una conferma del provvedimento impugnato. Il giudice, in particolare, riscontrava la sussistenza dello stato di abbandono della minore in presenza di un quadro di grave negligenza nell’accudimento nonché di comportamenti violenti del padre. Si evidenziava inoltre la situazione di tossicodipendenza dell’uomo e l’impossibilità di risolvere la situazione in tempi coerenti con lo sviluppo equilibrato e l’esigenza di stabilità della minore. In relazione, d’altro canto, alla madre si riteneva che i miglioramenti della sua condizione, avvenuti nel tempo trascorso tra il primo e il secondo grado, non erano suscettibili d'ingenerare una prognosi favorevole al recupero delle capacità genitoriali. In questo contesto la presenza di figure parentali non viene considerata dai giudici sufficiente ad evitare lo stato di abbandono. Contro il provvedimento della Corte d’Appello viene presentato ricorso in Cassazione. La questione Ai sensi dell’art 8 della legge 184 del 1983 sono dichiarati in stato di adottabilità i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. La legge fa dunque riferimento ai fini di evitare lo stato di abbandono e pertanto l’extrema ratio dell’adozione del minore, a una famiglia allargata che comprenda oltre ai genitori i parenti, che secondo il consolidato orientamento interpretativo, sono quelli entro il quarto grado. Si consideri infatti che quando un minore è adeguatamente assistito da parenti entro il quarto grado, pur in assenza dei genitori, non scattano gli obblighi di segnalazione e di intervento previsti in relazione ai casi di minori abbandonati (art 9). La tematica dà vita peraltro ad alcune problematiche di natura sia processuale che sostanziale. Ci si chiede infatti innanzitutto quali parenti del minore debbano essere convocati nel giudizio e inoltre 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 44 Titolo: Rilevanza dei parenti entro il quarto grado quanto incida sulla condizione di abbandono il fatto che detti parenti abbiamo o meno instaurato rilevanti rapporti con il minore. Le soluzioni giuridiche La Corte con l’ordinanza in esame accoglie parzialmente il ricorso. Coinvolti nella vicenda erano oltre ai genitori, i nonni, lo zio paterno e la madre della piccola. In particolare in relazione alla donna la Cassazione evidenzia come la Corte territoriale non avesse valutato adeguatamente i positivi cambiamenti che la stessa aveva messo in atto, nonché l’interesse o il pregiudizio della bambina a conservare una relazione con la madre, eventualmente ricorrendo ad una modulazione dell’intervento sulla genitorialità meno radicale. L’ordinanza si conforma così a quei precedenti giurisprudenziali secondo i quali il giudice, al fine di accertare lo stato di abbandono, deve tener conto del proposito dei genitori di riparare alle precedenti mancanze, verificando se sussistano fondati motivi per ritenere che gli stessi abbiano acquisito consapevolezza delle proprie responsabilità e dei propri compiti e siano pronti ad assumerli (Cass 26302 del 2018; Cass 10809 del 1999). L’attenzione della Corte si concentra inoltre sulla presenza degli altri parenti della minore e soprattutto sulla rilevanza di pregressi rapporti di questi con la minore. In particolare lo zio paterno della bambina non era stato convocato nel giudizio relativo alla dichiarazione d’adottabilità. In proposito si evidenzia che l’art 12 della legge184 del 1983 limita le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore. La legge pone pertanto due limiti alla partecipazione di persone che non siano i genitori: il grado di parentela e la sussistenza di pregressi rapporti. La ratio della disposizione, precisa la giurisprudenza, consiste nel consentire l’acquisizione di elementi necessari per valutare l’interesse del minore, nonché nel valorizzare le risorse affettive già esistenti nell’ambito della famiglia allargata rappresentate da persone o nuclei capaci di assumere le funzioni genitoriali, e quindi di ovviare alla situazione di abbandono (Cass 11426 del 2003; Cass 18689 del 2015. Nello stesso senso si esprime anche la recentissima Cass 29248 del 2021). Ai medesimi parenti, deve essere notificata la sentenza che dichiara lo stato di adottabilità (Art 12, 15 legge183 del 1984; Cass 26879 del 2018). Ne consegue, si sottolinea, che è irrilevante l’omessa audizione del parente entro il predetto grado, che pure abbia dichiarato al tribunale la propria disponibilità ad accogliere presso di sé il minore, qualora non sussistano pregressi rapporti significativi tra i due (Cass 1840 del 2011.). La partecipazione dei parenti del minore al procedimento d’adottabilità è pertanto limitata, precisa la Cassazione nella specie, a quelli che, sulla base di un accertamento di fatto non censurabile in sede di giudizio di legittimità, siano ritenuti effettivamente interessati a seguire il percorso di vita del minore, ad incontrarlo e a conservare una relazione significativa, anche qualora il minore sia stato già da tempo allontanato dalla famiglia. Nella specie infatti la minore viveva in comunità, ma tale situazione, precisa l’ordinanza in esame, non impediva allo zio di attivarsi per instaurare un rapporto. Anche i prozii della bambina si erano resi disponibili, ma la Cassazione li esclude dal novero dei parenti entro il quarto grado precisando che anche se costoro avevano instaurato un rapporto con la minore non sono legittimati ad essere avvisati, convocati ed a partecipare al giudizio. In un’azione così delicata e con effetti così gravi sulla vita di un minore, si sottolinea nell’ordinanza, è necessario 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 44 Titolo: Rilevanza dei parenti entro il quarto grado e del tutto ragionevole disegnare un perimetro preciso, dei parenti che possono essere valutati ai fini dell’affidamento, stabilendo una soglia giuridica non oltrepassabile. In senso difforme peraltro si evidenzia un precedente che indicava espressamente i prozii tra i parenti entro il quarto grado del minore (Cass 16796 del 2009). Riguardo ai nonni l’ordinanza in esame evidenzia come la Corte territoriale abbia considerato il comportamento di tali soggetti esclusivamente nei riguardi dei genitori della bambina; i nonni vengono esaminati solo sulla base della loro scarsa capacità di contenimento del figlio e della nuora. Manca invece del tutto, precisa la Cassazione, la valutazione della relazione con la minore nel periodo che ha preceduto la dichiarazione di adottabilità nonché la valutazione di quale effetto possa arrecare allo sviluppo psicofisico della bambina la recisione di questo legame. Al contrario, precisa la giurisprudenza ormai consolidata la presenza di significativi rapporti del minore con i parenti entro il quarto grado costituisce essenziale presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono qualora si manifesti da parte di figure parentali sostitutive la disponibilità a prestare assistenza e cure al minore. Alla parentela la legge n 184 del 1983 attribuisce rilievo, ai fini della sopraindicata esclusione, solo se accompagnata dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente la caratterizzano, l’assenza delle quali legittima pertanto, l’emissione del decreto di adottabilità (Cass 17110 del 2004; Cass 11890 del 2015 e nello stesso senso Finocchiaro, In assenza di concreti legami affettivi la sola parentela diventa irrilevante, Guida al diritto, 53 del 2006; Astiggiano, Stato di abbandono di un minore e ruolo dei parenti: quando il concetto di famiglia si amplia, Famiglia diritto numero 11 del 2009). In altri termini il minore non può essere dichiarato adottabile in presenza di parenti entro il quarto grado giudicati idonei all’assistenza senza prescindere dalla considerazione della pregressa condotta degli uni in relazione all’altro (Cass 19825 del 2020). Nella specie invece, precisa la Cassazione, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato se sussistevano tra la bambina e i nonni rapporti significativi. Giuffré, www. Ilfamiliarista.it 9 dicembre 2021 giurisprudenza commentata Galluzzo Sabina Anna Rita I parenti entro il quarto grado devono avere instaurato rapporti rilevanti con il minore (Nota a Cass 27459 del 2021) 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 44 Titolo: Rilevanza dei parenti entro il quarto grado LA NORMATIVA Legge 4 maggio Si leggano con attenzione i seguenti articoli della 1983 n 184 Diritto del minore ad una famiglia. ART 1 ART 2 ART 6 ART 7 ART 8 ART 9 ART 10 ART 15 ART 22 ART 25 ART 27 ART 28 1