Lezione 40 (Riposi e ferie) PDF

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These lecture notes are about Italian labor law, specifically on rest and holiday regulations. They detail the legislation and guidelines for rest periods, including daily, weekly and annual rest. The notes are part of a university course on labor law.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie At...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 1 Riposi e ferie Riposi Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 1 Riposi giornalieri Il d.lgs. N. 66/2003, oltre a disciplinare il tempo di lavoro, disciplina il tempo di non lavoro, ossia i riposi giornalieri, settimanali e annuali; Ai sensi dell’art. 7, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità; La disposizione può essere derogata mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le OO.SS. comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 1 Riposi giornalieri: pause Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo; In difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo; Tenuto conto delle finalità perseguite di recupero delle energie psico-fisiche, la pausa non può essere collocata all’inizio o alla fine del turno lavorativo; Le pause non sono computate nel calcolo della durata massima dell’orario di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 1 Riposi settimanali Il diritto al riposo settimanale è riconosciuto sia nelle fonti internazionali (Convenzioni OIL n. 14/1921 e 106/1957), sia nelle fonti europee (Art. 31, comma 2, Carta di Nizza); Lo riconosce anche l’art. 36, comma 3, Cost., secondo cui «il lavoratore ha diritto al riposo settimanale […] e non può rinunziarvi»; Ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. N. 66/2003, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero; Il lavoratore, quindi, ogni sette giorni gode di un riposo settimanale di 35 ore consecutive (11 giornaliere e 24 settimanali); Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 1 Riposi settimanali: deroghe Il periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni; Sono, quindi, possibili periodi di lavoro superiori ai sei giorni consecutivi, purché vengano garantiti nell’arco di 14 giorni almeno 2 riposi, ciascuno di 24 ore consecutive; Deroghe al riposo settimanale sono poi previste: a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata; c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari d) dalla contrattazione collettiva a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in caso eccezionali in cui il riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che sia accordata una protezione appropriata. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 1 Riposi settimanali Il riposo settimanale, di regola coincidente con la domenica, può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche: attività industriali a ciclo continuo; industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione; i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità; attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 1 Riposi settimanali: compenso Il lavoro prestato nella giornata domenicale dà diritto ad una maggiorazione retributiva prevista sovente dalla contrattazione collettiva; In mancanza, la determinazione del compenso dovuto per il lavoro prestato nella giornata di domenica spetta al giudice che deciderà in via equitativa; Il diritto alla maggiorazione retributiva viene meno quando il contratto collettivo già preveda per particolari categorie di lavoratori come i turnisti un trattamento complessivamente più favorevole rispetto a quello degli altri dipendenti, anche solo in termini di fruizione di ulteriori giorni di riposo; Il lavoro prestato in una giornata festiva, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, è illecito, con conseguente applicazione dell’art. 2126 c.c. Tuttavia, essendo una illiceità posta a tutela del prestatore di lavoro, il lavoratore ha diritto alla retribuzione. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 1 Festività infrasettimanali Le festività infrasettimanali, disciplinate in origine dalle ll. nn. 260/1949 e 90/1954, successivamente ridotte dalla l. n. 54/1977, ammontano, alla luce del d.p.r. 792/1985, attuativo della l. n. 121/1985, e della l. n. 336/2000, a 12, 5 civili e 7 religiose; Durante tali festività, i lavoratori ricevono la normale retribuzione giornaliera; Se le festività cadono di domenica, i lavoratori ricevono una retribuzione doppia. Il lavoro prestato per motivi organizzativi o tecnici in tali giornate è retribuito con maggiorazioni simili a quelle previste per il lavoro festivo. Diversi contratti collettivi hanno previsto che le festività soppresse si debbano recuperare in aggiunta alle ferie annuali (portandole di fatto a 5 settimane). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 2 Riposi e ferie Ferie Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 2 Ferie Art. 36, comma 3, Cost.: «Il lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi»; Art. 2109, commi 2-3, c.c.: «Il prestatore di lavoro […] ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge [, dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie»; Art. 10, comma 1 d.lgs. n. 66/2003: «il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane». Tale garanzia «vale ad assicurare il soddisfacimento di primarie esigenze del lavoratore, fra le quali in primo luogo la reintegrazione delle energie psicofisiche» (Corte cost. 158/2001). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 2 Ferie: principio di introannualità Il periodo di ferie è annuale, tuttavia per maturare le ferie non occorre svolgere attività lavorativa per un intero anno; Corte cost. n. 66/1963 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2109, comma 2, c.c. laddove prevede che le ferie maturino dopo un anno d'ininterrotto servizio; Alla luce del principio di introannualità delle ferie affermato dalla Corte costituzionale, si maturano 1/12 delle ferie per ogni mese di attività lavorativa svolta o frazione superiore a 15 giorni; Quando il rapporto cessi prima della maturazione o del godimento della pausa feriale, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un’indennità sostitutiva proporzionale alle ferie non godute. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 2 Maturazione delle ferie Secondo la regola generale, alla luce della funzione di recupero delle energie psico-fisiche, le ferie si maturano solo in presenza di effettiva prestazione di lavoro; Sono, tuttavia, previste delle eccezioni alla corrispondenza tra lavoro effettivo e ferie, per cui devono computarsi ai fini della maturazione delle ferie: i periodi di congedo per maternità (art. 22, comma 3, d.lgs. n. 151/2001), restando esclusi quelli di congedo parentale (art. 34, 5° comma) e di congedo per la malattia del figlio (art. 48, 1° comma); i periodi di assenza dal lavoro per malattia e infortunio (Cons. Stato, 3949/2019); Il periodo compreso tra la data del licenziamento, poi dichiarato illegittimo con pronuncia giudiziale, e la data della reintegrazione (Cass. 6319/2021). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 2 Godimento delle ferie L’individuazione del periodo in cui godere delle ferie rientra nell’ambito del potere direttivo del datore di lavoro, che lo determinerà secondo buona fede tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (art. 2109, comma 2 c.c.); Questa regola generale subisce dei limiti fissati dalla legge; L’art. 2109, comma 2, c.c. dispone che il periodo annuale di ferie retribuito sia possibilmente continuativo; L’art. 10, comma 1, d.lgs. 66/2003, prevede che, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il periodo feriale va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 2 Irrinunziabilità delle ferie Ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. N. 66/2003, il periodo minimo di quattro settimane di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro; La circ. 8/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale individua le ipotesi residuali in cui è ancora possibile monetizzare le ferie: 1) ferie maturate nei contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno; 2) ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003; 3) ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento; 4) ferie previste dalla contrattazione collettiva o individuale in misura superiore al periodo minimo legale di 4 settimane. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 2 Ferie e malattia La Corte costituzionale, con la sentenza n. 616/1987, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso; Secondo la Corte, il diritto alle ferie consente al lavoratore di ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro e soddisfare le sue esigenze ricreativo-culturali, nonché più incisivamente partecipare alla vita familiare e sociale, finalità che sarebbero frustrate dall'insorgere della malattia durante il periodo feriale; La Corte di Cassazione ha, tuttavia, precisato che «il principio secondo cui la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospende il decorso non ha, tuttavia, valore assoluto, ma tollera eccezioni per l'individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie» (Cass. 8016/2006). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 40 Titolo: #titolo# Riposi e ferie Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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