Lezione 36 (La responsabilità genitoriale) - Slide PDF
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This document discusses the concept of parental responsibility in Italian family law. It explains the evolution of the concept from 'patria potestas' to 'potesta genitoriale' and touches on relevant legislation, including European regulations and the 2022 revisions. It summarizes the exercise of parental responsibility, focusing on aspects like shared decisions, education, and children's best interests.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale LA RESPONSABILITÀ...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE Da patria potestà a potestà genitoriale La prima svolta terminologica e sostanziale nel rapporto genitori figli risale alla riforma del 1975. Da una concezione autoritaria in cui il padre esercitava i suoi diritti sulla prole, oltre che sulla moglie, si era passati infatti a una diversa visione in cui l’interesse dei figli e la loro tutela assumevano rilievo preminente. Con detta riforma il potere veniva attribuito ai genitori solamente in funzione dell’interesse dei figli, e padre e madre venivano finalmente posti su un piano di reciproca parità. Questo passaggio era stato accompagnato anche da un mutamento terminologico in quanto dalla patria potestà si era passati alla potestà genitoriale, termine in linea con l’eliminazione delle diseguaglianze tra uomo e donna, ma ancora espressione di un rapporto di supremazia e suggestione, risalente addirittura all’antica potestas del diritto romano. Responsabilità genitoriale Successivamente il regolamento europeo n 2201 del 2003 (cosìddetto Bruxelles II bis, che disciplina all’interno dell’Unione Europea la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale) ha introdotto la locuzione responsabilità genitoriale, locuzione che privilegia l’aspetto degli obblighi dei genitori nei confronti dei figli, superando la concezione del potere, pur visto in funzione dell’adempimento dei doveri nei loro confronti. Tale principio, si afferma, rappresenta il fondamento di quell’insieme di regole, che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, regole che debbono trovare uniforme applicazione indipendentemente dalla natura, giuridica o di fatto, del vincolo che lega i genitori (C Cost 394 del 2005). Riforma della filiazione 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale Successivamente la riforma sulla filiazione, (la Legge 10 dicembre 2012, n 219, Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali, seguita dal D Lgs 154 del 2013) ha, in linea con le indicazioni europee, sostituito nel nostro ordinamento la locuzione potestà genitoriale con quella di responsabilità genitoriale, termine lontano dalla passata connotazione di potere e più in sintonia con l’esigenza di cura e di attenzione da prestare al minore. Viene così radicalmente mutata la prospettiva, mettendo al centro della famiglia i figli: non più soggezione del figlio ad un potere-dovere dei genitori, ma assunzione di un obbligo da parte di madre e padre. Riforma del 2022 (Cartabia) La materia è stata ulteriormente rinnovata dalla Legge 206 del 2021 (per l'efficienza del processo civile, oltre che per la revisione degli strumenti alternativi delle controversie e misure di razionalizzazione in materia di famiglia, nonché in materia di esecuzione) e dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n 149. Tale rivoluzionaria riforma (si vedano lezioni precedenti) introduce un rito unico e semplificato per le persone, le famiglie e i minorenni e ha in particolare modificato l’art 316 cod civ. Esercizio della responsabilità (art 316 cod civ) Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione. La responsabilità dunque deve tener conto, riprendendo il contenuto dell’art 147 cod civ delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. L’attenzione pertanto alle capacità, alle inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, viene ribadita nel nuovo contesto da ben tre disposizioni: l’art 147 cod civ nell’ambito dei doveri dei coniugi verso i figli, l’art 315 bis cod civ relativo ai doveri dei genitori, nonché l’art 316 cod civ che precisa in che modo deve essere esercitata la responsabilità genitoriale in riferimento a tutti i genitori coniugati o meno. Il D lgs 149 del 2022 ha in particolare inserito le scelte relative all’istruzione e educazione, fra le questioni su cui i coniugi devono necessariamente, e quindi previamente, concordare. Si vuole così rispondere a tutte quelle questioni sorte nella prassi in cui uno dei due genitori decide senza consultare l’altro a quale scuola iscrivere i figli. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale Responsabilità genitoriale e crisi familiare (art 317 cod civ) La norma specifica che la responsabilità genitoriale di entrambi non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, rafforzando pertanto l’assunto secondo il quale i problemi che possono sussistere tra i genitori non devono incidere sul rapporto che ciascuno di essi ha nei confronti dei figli. L’esercizio della responsabilità genitoriale è regolato, in tali casi dagli artt 337 bis cod civ. Affido condiviso (Art 337 ter). La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Affido esclusivo (art 337 quater). Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Decisioni di maggior interesse nella vita dei figli Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte dai genitori di comune accordo sia nella famiglia unita che quando i genitori sono separati tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale Nel caso di conflitti su questioni di particolare importanza, fra le quali, si chiarisce quelle in tema di residenza abituale del minore e scelta dell’istituto scolastico, ogni coniuge potrà adire il giudice al fine di ottenere il provvedimento più adeguato all’interesse del minore. 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale L’APPROFONDIMENTO: LE DECISIONI DEI GENITORI RIGUARDO AI FIGLI In relazione alla vita dei figli numerose sono le decisioni rilevanti che vanno assunte dai genitori. Sorge pertanto il problema del caso di contrasto tra madre e padre in relazione ad una di queste scelte, ma anche la questione del contrasto tra la decisione dei genitori, anche di comune accordo e il ritenuto interesse del minore. Gli artt 316 e 337 ter cod civ, disciplinano l’esercizio della responsabilità genitoriale, rispettivamente, nella fase fisiologica e in quella patologica del rapporto di coppia. L’art 316 cod civ in particolare stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo dai genitori. La norma afferma che i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione. Nel caso di contrasto su questioni di particolare importanza la norma prevede, come era già stabilito prima della riforma della filiazione, la possibilità per ciascun genitore di rivolgersi al giudice. In questo caso il tribunale, più che come organo giudicante, si pone in una funzione di ausilio, di strumento atto ad aiutare i genitori a risolvere una controversia. I genitori possono ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritengono più idonei. Il giudice si limita ad ascoltarli, ad ascoltare il minore, e a suggerire le determinazioni che ritiene più utili innanzitutto nell’interesse del figlio e se è possibile anche nell’interesse dell’unità familiare. Il giudice comunque non decide mai la questione, può tuttal’più, se non riesce tramite i suggerimenti a risolvere il conflitto, attribuire il potere di decisione a quello dei genitori che nel singolo caso ritiene più idoneo a curare l’interesse del figlio. Ai sensi dell’art 337 ter inoltre, nel caso di scioglimento della coppia genitoriale, la responsabilità è esercitata di comune accordo tra i genitori e nel caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale In questo contesto la giurisprudenza sottolinea che se i genitori non trovano un accordo il giudice deve decidere applicando la regola della preminenza dell’interesse del minore. Lo stesso nell’ipotesi in cui i genitori pur d’accordo tra loro assumano decisioni non conformi alle esigenze pubblicistiche di tutela della salute del singolo e della collettività. Si tratta, è stato più volte sottolineato di un criterio guida da utilizzare nell’adozione delle scelte alle quali sono chiamati i genitori o, in determinati casi, il giudice, criterio peraltro lasciato alla discrezionalità dell’interprete. Frequenti sono le dispute tra i genitori sulla religione da far seguire al figlio, o sulla scuola da frequentare. LE DECISIONI RELATIVE ALLA SALUTE Rilevanti e complesse in materia sono le decisioni relative alla salute. Si pensi ad esempio a quei genitori che scelgono per i figli regimi alimentari particolari, come una dieta vegana o a quelle famiglie che per motivi religiosi decidono di non sottoporre il minore a trasfusioni necessarie. Problematici sono inoltre quei casi in cui di fronte a gravissime patologie i genitori hanno deciso di non sottoporre il figlio alle terapie tradizionali ma di curarlo con terapie alternative. Si sottolinea in proposito che un trattamento medico sul minore richiede l’autorizzazione del genitore, quale rappresentante legale, e di fronte a un rifiuto il medico deve segnalare il caso al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, affinché valuti l’attivazione del procedimento ex art 333 cod civ. In tali ipotesi i giudici devono decidere nell’interesse del minore se autorizzare i trattamenti sanitari contro la volontà dei genitori o meno. Di forte impatto per le famiglie inoltre è da sempre la problematica relativa alle vaccinazioni da somministrare ai figli. A volte infatti i genitori, per vari motivi, si oppongono ai vaccini e possono sorgere tra madre e padre contrasti in proposito. L’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia di somministrazione vaccinale sottolinea come in caso di conflitto tra i genitori, o anche nel caso in cui gli stessi, pur d’accordo tra loro, assumano decisioni non conformi alle esigenze pubblicistiche di tutela della salute del singolo e della collettività, il giudice deve sempre decidere applicando la regola della prevalenza dell’interesse del minore. Sulla base di tale principio i vari Tribunali italiani hanno per lo più ritenuto preferibile la scelta conforme 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale all’opinione scientifica largamente dominante, consentendo a un genitore di sottoporre il figlio alle vaccinazioni anche senza il consenso dell’altro. In questo senso si è posta anche la recente giurisprudenza in relazione ai tanto discussi vaccini contro il Covid. Si è in proposito precisato che la posizione ideologica di un genitore, non suffragata da evidenze scientifiche, che imponga al figlio di non proteggersi e proteggere il prossimo attraverso le vaccinazioni, non può prevalere sulla diversa volontà del genitore che adempia ai doveri di solidarietà collettiva e faccia coincidere l’interesse del minore con l’interesse pubblico alla salute. La vaccinazione anti Covid, precisano i giudici, è fortemente raccomandata dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica per tutta la popolazione e anche per i minori. In proposito il prevalente orientamento giurisprudenziale propende per la limitazione della responsabilità genitoriale in casi di comportamenti pregiudizievoli per la salute dei figli, e tra questi rientrerebbe la negazione del consenso alla somministrazione vaccinale. È stato in tal senso ritenuto possibile sospendere temporaneamente la capacità genitoriale del genitore contrario al vaccino in presenza di condizioni quali: dati oggettivi sulla gravità e sulla diffusione del virus, e efficacia del vaccino sulla base di dati scientifici univoci. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE Art 330 cod civ. Quando il genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio può essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità stessa. Art 333 cod civ. Nei casi meno gravi in cui la condotta del genitore sia pregiudizievole per i figli, ma non tale da comportare la decadenza dalla responsabilità, il giudice può disporre l’allontanamento temporaneo del genitore o adottare i provvedimenti che ritiene più opportuni fino a quando non cessi la causa di pregiudizio. Si tratta di interventi giudiziari di carattere ablativo (art 330 cod civ) o limitativo (art 333 cod civ) della responsabilità genitoriale, finalizzati a tutelare il minore. Inoltre, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. La decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere anche una conseguenza dell'irrogazione di una condanna penale nei casi previsti dalla legge. Con la decadenza dalla responsabilità genitoriale sono sospesi tutti i diritti e doveri del genitore salvo l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio. L'esercizio della responsabilità genitoriale spetterà di conseguenza in via esclusiva l'altro genitore oppure se questo non c'è si avrà l'istituto della tutela ai sensi dell'art 343 cod civ. Reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art 332 cod civ). Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figli. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale Competenza Sono di competenza del tribunale ordinario tutti i procedimenti cosiddetti de potestate, quando è instaurato (già pendente o successivamente instaurato) dinanzi al tribunale ordinario un giudizio di separazione o di scioglimento del matrimonio, ovvero giudizio per il riconoscimento del figlio naturale, un giudizio per ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità, un procedimento per l’esercizio della responsabilità genitoriale (art 38 disp att cod civ come modificato dalla Legge 206 del 2021). La legge prevede l’obbligo per il giudice di procedere alla nomina del curatore speciale del minore in caso di richiesta del PM della decadenza dalla responsabilità genitoriale o quando uno dei due genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro. Si sottolinea che in relazione ai provvedimenti diretti ad intervenire sulla responsabilità genitoriale rileva il criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda. Comportamenti che legittimano la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Copiosa è la giurisprudenza in materia La decadenza dalla responsabilità genitoriale è stata decisa in casi di violenze fisiche e maltrattamenti contro il figlio, comportamenti omissivi quali l’abbandono del minore, elusione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento, violazione dell’obbligo di istruzione o l’avviamento al lavoro minorile illegale, mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento, violazione dell’obbligo di assistenza, conseguenza dell’abbandono della casa familiare. Viola i doveri connessi con la responsabilità genitoriale anche quel genitore che dilapida i beni di famiglia o, si disinteressa del bambino, senza cercarlo o rifiutandolo e senza partecipare ai momenti importanti della sua vita. La giurisprudenza sottolinea in materia che le violazioni dei doveri genitoriali possono giustificare in concreto la pronuncia di decadenza solo se sono causa di grave pregiudizio fisico o morale per il figlio in altre parole non tutti i comportamenti pregiudizievoli verso un figlio minore giustificano l'adozione di un provvedimento ablativo ma solo quei comportamenti che arrecano una sofferenza significativa. L’elemento guida deve pertanto essere sempre l’interesse superiore del minore per cui la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve costituire l’extrema ratio, ossia un rimedio residuale e l’unico esperibile per la migliore tutela dell’interesse del fanciullo. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale Si sottolinea altresì che non solo gli abusi o i maltrattamenti, commessi direttamente sul minore, ma anche quelli indiretti, perpetrati nei confronti di persone a lui care, in modo tale da creargli turbamento, integrano un vero e proprio abuso o maltrattamento tale da comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Nella prassi i tribunali hanno fatto ricorso all'articolo 333 limitando la responsabilità genitoriale: in caso di rifiuto dei genitori di sottoporre il figlio a cure mediche importanti o a trasfusioni salvavita, nel caso di rifiuto di sottoporre il figlio ad alcune vaccinazioni obbligatorie, nel caso di genitore che sottopone il figlio a diete particolari dannose per la salute (es alimentazione vegana), nel caso del genitore che ostacola il rapporto con l'altro, nel caso del genitore che impedisce al figlio di frequentare i nonni. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale IL CASO Legittimo porre limiti all’educazione religiosa dei figli La massima Corte europea dei diritti dell’Uomo, Sezione I, Sentenza 19 maggio 2022 , Ricorso n 54032 del 2018 Non è in contrasto con la Convenzione dei diritti dell’uomo (art14, in combinato disposto con l’articolo 8), il divieto imposto al genitore, nel corso del giudizio di affidamento, di astenersi dal coinvolgere la figlia nelle funzioni e nelle pratiche della sua religione se la decisione è adottata al fine di assicurare l’interesse superiore del minore. Il caso La sentenza riguarda una vicenda italiana che vede coinvolta una coppia di genitori separati. L’uomo aveva abbracciato il credo dei Testimoni di Geova e conduceva la figlia alle manifestazioni religiose. La madre, opponendosi a questo coinvolgimento, si rivolgeva al tribunale che stabiliva l’affido condiviso della piccola con collocazione presso la donna e inibiva al padre di condurre con sé la bambina agli incontri religiosi. L’uomo impugnava tale provvedimento di fronte alla Corte d’appello e successivamente si rivolgeva alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità, respingendo il ricorso, affermavano che, al fine di realizzare il superiore interesse del minore, possono essere adottati provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quali, nella specie, il divieto di condurre il minore agli incontri della confessione religiosa abbracciata dal genitore dopo la fine della convivenza (Cass 12954 del 2018). L’uomo presentava allora ricorso alla Corte europea dei diritti umani lamentando la violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione relativi rispettivamente al diritto alla vita privata e familiare e al divieto di discriminazione. La questione 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale La scelta della religione da far seguire a un figlio rientra tra le decisioni di maggior interesse per la prole come quelle in materia di istruzione, educazione e residenza abituale, che devono essere assunte di comune accordo tra i genitori tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e dell’aspirazione dei minori, sia nel caso di affidamento condiviso e quindi quando entrambi esercitano la responsabilità genitoriale, sia nel caso di affidamento esclusivo (artt. 337-ter, 337-quater cod civ ). In nome del principio di bigenitorialità, che trae le sue origini innanzitutto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dalla L. 54 del 2006 in materia di affido condiviso, è necessario che i genitori siano coinvolti in maniera paritaria nella cura dei figli e nel progetto educativo, di crescita e di assistenza della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato, una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (Cass 30191 del 2019). Secondo costante giurisprudenza infatti l’essenza dell’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale consiste in una totale, paritetica corresponsabilità e compartecipazione alla cura, all’educazione ed all’istruzione del minore. Quando però i genitori sono in disaccordo su questioni di particolare importanza, la legge ammette la possibilità di ricorrere in giudizio. In questo contesto la giurisprudenza sottolinea che in caso di conflitto tra i genitori il giudice deve decidere applicando la regola della preminenza dell’interesse del minore e in nome di tale interesse si ritiene che possano essere apposti dei limiti alla libertà del genitore di educare il figlio secondo le proprie credenze religiose. Le soluzioni giuridiche La Corte europea preliminarmente sottolinea che il diritto di madre e padre di avere rapporti continuativi con i figli rientra nel campo di applicazione dell’articolo 8 della convenzione relativa al diritto al rispetto della vita privata e familiare, e ciò anche quando il legame di coppia tra i genitori si è interrotto. Nella specie, in particolare, vi era stata un’ingerenza nel diritto alla vita familiare del ricorrente in quanto il tribunale aveva posto delle limitazioni al suo rapporto con la figlia, ciò peraltro, si sottolinea, non costituisce automaticamente una violazione delle norme convenzionali. È vero, precisano i giudici europei, che le modalità pratiche di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, così come stabilite dai tribunali nazionali non possono violare la libertà dei cittadini di manifestare la propria religione, ma va ricordato che l’obiettivo prioritario è quello di tener conto dell’interesse superiore dei minori, che consiste nel conciliare le scelte educative dei genitori e nel cercare di raggiungere un giusto bilanciamento tra gli interessi dei due (CEDU 3 novembre 2005, FL contro Francia, n 61162 del 2000). 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale Nel caso in esame, si precisa, i tribunali nazionali, hanno seguito tale principio e hanno quindi tenuto in prioritaria considerazione la necessità di mantenere e promuovere lo sviluppo della minore in un ambiente aperto e pacifico, conciliando per quanto possibile i diritti e le convinzioni di ciascuno dei suoi genitori. Le motivazioni alla base dei provvedimenti dimostrano che i giudici si sono concentrati esclusivamente sul benessere della bambina e sulla necessità di proteggerla dal presunto stress esercitato dalle pressioni del padre. Si sottolinea inoltre il fatto che il divieto imposto all’uomo di coinvolgere attivamente la figlia nelle sue attività religiose non limitava in alcun modo il suo rapporto con lei. La decisione del giudice italiano pertanto non può essere considerata come discriminatoria, in quanto non fondata sulla preferenza di una religione su un’altra, ma adottata allo scopo di risolvere il conflitto tra i due genitori e di preservare la libertà di scelta del minore. La Corte Europea non riscontra pertanto da parte dello Stato italiano violazione dell’art14 relativo al divieto di discriminazione. Osservazioni Frequenti sono nella prassi le discussioni tra i genitori in merito alla scelta dell’educazione religiosa relativa ai figli. L’esponenziale aumento di coppie formate da persone provenienti da Paesi o da contesti culturali diversi comporta che sia sempre più frequente una diversità di scelte religiose che si riversa sull’educazione stessa dei figli. In questo contesto nei casi che arrivano in giudizio (ex artt. 316 o 337 ter cod civ rispettivamente, nella fase fisiologica e in quella patologica del rapporto di coppia) la giurisprudenza italiana sottolinea come il criterio guida che deve essere seguito dai genitori o dal giudice nell’adozione nelle scelte relative al minore sia quello del suo superiore interesse. Più volte infatti i giudici, come anche nel caso oggetto dell’intervento della CEDU, hanno sottolineato come il perseguimento dell’interesse del minore può comportare l’adozione di provvedimenti contenitivi e restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (Cass 21916 del 2019). È stata così stabilita la legittimità del divieto di portare i figli minori, cresciuti in base ai dettami cattolici, agli incontri di gruppi religiosi ove la loro esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo (Cass 12954 del 2018). Ciò peraltro, si precisa, non costituisce una compressione della libertà di culto per l’adulto. Si sottolinea infatti come la libertà di professare il proprio credo religioso sia diritto autonomo, rispetto al diritto del minore ad una serena crescita, ciò alla luce della considerazione secondo cui il minore è considerato incapace, in ragione dell’età, di 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 36 Titolo: La responsabilità genitoriale praticare una scelta confessionale veramente autonoma e, conseguentemente, di elaborare con la necessaria maturità uno stravolgimento di credo religioso (Cass 24683 del 2013). D’altro canto, al contrario, ma sulla base dello stesso principio dell’interesse del minore è stata cassata la decisione di merito che aveva inibito alla madre, d'impartire al figlio insegnamenti contrastanti con quelli della religione cattolica (Cass 14728 del 2016). Si sottolinea comunque come la possibilità per il giudice di adottare provvedimenti restrittivi in caso di conflitto tra i genitori sull’educazione da impartire al figlio non può fondarsi solo sull’astratta valutazione delle religioni cui aderiscono i genitori e dando rilievo all’iniziale trasmissione al figlio, da parte di entrambi i genitori, della fede cattolica come religione comune della famiglia, senza svolgere alcun accertamento in concreto delle conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo basato sull’osservazione e sull’ascolto del minore (Cass 21916 del 2019). 4