Lezione 47 (La retribuzione) - Slide PDF

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These notes from a law lecture focus on the concept of worker compensation, its legal aspects, and different forms of remuneration. The document explores the principles of sufficiency and proportionality, along with the role of collective bargaining and individual contracts in setting fair compensation for work.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retr...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 0 La retribuzione Disciplina generale Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 0 La retribuzione La retribuzione costituisce la controprestazione che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore per lo svolgimento della sua attività lavorativa; L’obbligo retributivo connota così il contratto di lavoro come contratto di scambio a titolo oneroso o a prestazioni corrispettive; La retribuzione è disciplinata prevalentemente dalla contrattazione collettiva nazionale, che ne individua aspetti quantitativi, modi e criteri di calcolo; Il contratto individuale svolge un ruolo di miglioramento degli standards retributivi stabiliti in sede collettiva; La legge svolge un ruolo residuale in materia retributiva, disciplinando le forme e le modalità di adempimento. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 0 La retribuzione Art. 36, comma 1, Cost.: «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»; La disposizione costituzionale è immediatamente precettiva, per cui la retribuzione stabilita a livello individuale deve essere conforme ai principi di proporzionalità e sufficienza; Qualora venga pattuita una retribuzione non conforme ai parametri stabiliti dall’art. 36 Cost., la clausola contrattuale risulterà nulla in ragione dell’inderogabilità della disposizione costituzionale, con successivo adeguamento dell’ammontare del corrispettivo da parte del giudice. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 0 La retribuzione: sufficienza e proporzionalità Il principio di sufficienza implica non solo che la retribuzione debba essere adeguata in relaziona al minimo vitale, ma che sia anche tale da consentire al lavoratore e alla sua famiglia un tenore di vita socialmente adeguato secondo il contesto storico e ambientale; Il principio di proporzionalità comporta che la retribuzione debba essere proporzionata alla qualità (mansioni) e alla quantità (tempo di lavoro) del lavoro svolto; Mentre la sufficienza è correlata a elementi esterni al contratto, ossia le condizioni soggettive del lavoratore e della sua famiglia, la proporzionalità è interna al rapporto, riguardando l’equivalenza oggettiva dello scambio fra lavoro e retribuzione. Secondo la giurisprudenza, una retribuzione proporzionata è di per sé anche sufficiente. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 0 La retribuzione: la giurisprudenza La giurisprudenza ha giocato un ruolo decisivo nell’interpretazione dell’art. 36 Cost., riconoscendo la retribuzione base prevista dai CCNL come conforme ai parametri di proporzionalità e sufficienza; Le retribuzioni così individuate costituiscono il livello minimo vincolante per tutti i rapporti di lavoro della categoria o del settore di applicazione del CCNL; Le tabelle dei CCNL costituiscono, tuttavia, solo un parametro di riferimento per il giudice, il quale può discostarsene motivando adeguatamente; Talvolta, la giurisprudenza ha svolto anche un compito di verifica circa l’adeguatezza rispetto all’art. 36 dei minimi tariffari stabiliti dalla contrattazione collettiva. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 0 La retribuzione: la giurisprudenza La pattuizione a livello individuale di una retribuzione non conforme ai parametri di cui all’art. 36 Cost. determina la nullità della clausola per violazione di norma imperativa; Ai sensi dell’art. 2099, comma 2, c.c. «In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali»; In realtà in caso di pattuizione di una retribuzione non proporzionata e sufficiente, vi è un accordo tra le parti che si rivela nullo; Più corretto, quindi, ritenere, ai sensi degli artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., che la clausola non conforme si rivela nulla e che il giudice inserisca nel contratto, in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, una clausola retributiva conforme ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 0 La retribuzione: non discriminazione e uguaglianza Dalla Costituzione è possibile ricavare, altresì, con riguardo alla retribuzione, i principi di non discriminazione (art. 37) e uguaglianza (art. 3); Art. 37: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. [..]La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione»; Con riguardo al principio di uguaglianza, nel nostro ordinamento non è configurabile un principio generale assoluto di uguaglianza retributiva, nonostante il disposto dell’art. 3; Il principio di proporzionalità si applica con riguardo al singolo rapporto, non in senso orizzontale come parità fra retribuzione di diversi lavoratori che si trovino in situazioni analoghe. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 0 La retribuzione: nozione legislativa È discusso se si possa rinvenire nell’ordinamento un concetto unitario di retribuzione; Fra le definizioni legali, la più importante è quella dell’art. 2121 c.c. che disciplina gli elementi retributivi da computare nel calcolo delle indennità di mancato preavviso: «l’indennità […] deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzioni, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese»; Art. 2120 c.c. : «[…] la retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese»; Una nozione altrettanto ampia viene adoperata dal legislatore a fine contributivi e fiscali. Il d.lgs. 314/1997 ha armonizzato l’art. 12 della l. 153/1969 (contributi) e l’art. 48 (51) TUIR (fiscale): «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 0 La retribuzione: nozione giurisprudenziale In un primo tempo, la giurisprudenza aveva elaborato un concetto unitario o onnicomprensivo di retribuzione, dal quale era possibile individuare alcuni caratteri strutturali: Determinatezza, richiesta dagli artt. 2099 e 1346 c.c. per definirne la quantità in misura sia fissa sia variabile; Obbligatorietà, che implica l’esclusione di compensi erogati discrezionalmente o per liberalità del datore datore; Corrispettività, nel senso di controprestazione dell’attività lavorativa; Continuità, deve trattarsi di emolumenti corrisposti con regolarità e non con carattere di occasionalità. La giurisprudenza successiva (Cass. 25760/2017), tuttavia, ritiene non configurabile una nozione onnicomprensiva di retribuzione, per cui «per la determinazione della retribuzione dovuta al prestatore di lavoro in relazione agli istituti cc.dd. indiretti […] occorre avere riguardo alla disciplina dei singoli istituti, di fonte legale o contrattuale». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 La retribuzione Forme di retribuzione Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Forme di retribuzione La classificazione più generale delle forme retributive ha fondamento nell’art. 2099 c.c.: «La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata [dalle norme corporative], con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito […]. Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”; La forma retributiva più comune è quella a tempo, legata alla durata della prestazione, ed è l’unica a poter essere utilizzata in maniera esclusiva; Le altre modalità di retribuzione costituiscono forme di compenso aggiuntive o elementi della retribuzione complessiva che mantiene una parte a tempo L’assorbimento dell’intero trattamento a forme retributive variabili sarebbe in contrasto con l’art. 36 Cost. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Retribuzione a cottimo Art. 2100 c.c.: «Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione». Si tratta del cottimo obbligatorio, che il legislatore disciplina per garantire una maggiorazione di retribuzione in particolari sistemi produttivi, ma spetta ai CCNL determinare le tariffe. Art. 2101 c.c.: «L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Retribuzione a cottimo Il cottimo è una forma di retribuzione parametrata ai risultati prodotti, rileva quindi la quantità di prestazione, ossia il rendimento, non il risultato del lavoro; Si possono distinguere varie forme di cottimo: Cottimo a forfait o a prezzo fatto, commisurato all’opera finita; Cottimo a misura, a prezzo o a tariffa, commisurato alla quantità prodotta; Cottimo a tempo, si considera il tempo risparmiato rispetto al lavoro standard; Cottimo individuale o cottimo collettivo; Come detto, alla luce dell’art. 36 Cost., il cottimo non può costituire l’unica forma di retribuzione (cottimo puro), ma può essere pattuito in aggiunta alla paga base determinata a tempo (cottimo misto). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Retribuzione in natura La retribuzione in natura ha un rilievo molto marginale; La sua importanza è oggi collegata al riconoscimento dei c.d. fringe benefits, ossia nella concessione in uso di beni e servizi da parte del datore di lavoro a favore dei lavoratori; Esempi più frequenti di retribuzione in natura sono costituiti da: concessione di vitto e alloggio; somministrazione gratuita o a tariffe agevolate di servizi; concessione in uso dell’autovettura aziendale; cessione di prodotti aziendali a titolo gratuito o a prezzi scontati. In questi casi, la giurisprudenza si è posta il problema della loro assoggettabilità fiscale (art. 51 TUIR). Più complesso stabilire la computabilità delle dazioni in natura negli istituti retributivi indiretti. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Retribuzione in natura Un’altra modalità di retribuzione in natura è costituita dai piani di welfare aziendale, attraverso i quali il datore di lavoro direttamente o indirettamente mette a disposizione dei propri dipendenti beni e servizi a costi agevolati; I beni o servizi di welfare non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono esenti da imposizione fiscale o contributiva, inoltre, se configurano adempimento di un obbligo negoziale, i costi sostenuti dall’impresa sono integralmente deducibili; È ammessa la facoltà per i lavoratori di convertire il premio di risultato direttamente in beni o servizi di welfare; Il piano di welfare può essere realizzato attraverso tre strumenti: iniziativa unilaterale del datore di lavoro; regolamento aziendale; contrattazione collettiva di qualsiasi livello. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Provvigione La provvigione è una modalità retributiva che parametra il compenso in percentuale agli affari trattati dal lavoratore; Per rendere la retribuzione tramite provvigione conforme all’art. 36 Cost., la contrattazione collettiva ha sovente utilizzato alcuni meccanismi quali l’assegnazione di una zona in esclusiva o la quantificazione di una quota di retribuzione a tempo; Si può considerare provvigione anche la percentuale di servizio per i rapporti di lavoro che si estrinsecano in servizi diretti ai clienti (es. ristorazione) prevista in via contrattuale in sostituzione della mancia; Si discute, però, della sua natura retributiva: viene esclusa quando si tratta di un compenso eventuale; viene affermata quando, invece, sia normale e pattuito convenzionalmente. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Partecipazione ai prodotti La partecipazione ai prodotti è una particolare tipologia di provvigione, in cui il prodotto non è l’affare, ma il bene fisico oggetto dell’attività dell’impresa; Un esempio di retribuzione tramite partecipazione ai prodotti è costituito dall’art. 325 cod. nav., il quale prevede che nel contratto di arruolamento la retribuzione spettante all'arruolato può essere stabilita: a) in una somma fissa per l’intera durata del viaggio; b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo; c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito; d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti. Come tutte le altre forme di retribuzione diverse da quelle a tempo, la retribuzione con partecipazione ai prodotti deve soddisfare i principi di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione stabiliti dall’art. 36 Cost. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Partecipazione agli utili Art. 2102 c.c.: «Se [le norme corporative o] la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato»; La retribuzione non è strettamente collegata con la prestazione lavorativa, dipendendo dal risultato dell’attività datoriale cui il lavoratore può contribuire; Si distingue dal cottimo perché è correlata alla gestione aziendale e non al rendimento del lavoratore; Il lavoratore non ha il diritto di controllare l’ammontare degli utili da cui dipende il suo compenso, dovendosi attenere ai dati forniti dall’impresa. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Azionariato dei dipendenti L’art. 2349 c.c. prevede la possibilità si assegnare utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro o di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti; L’azionariato dei lavoratori si differenzia dalla partecipazione agli utili per struttura, disciplina e funzione; I piani di azionariato possono infatti assumere le forme più disparate, anche in ragione del possibile coinvolgimento della componente sindacale e della stipulazione di un contratto collettivo che regola l’assegnazione delle azioni; L’azionariato si distingue dalla partecipazione agli utili anche per una diversa ed ulteriore funzione: affiancare all’incentivazione la partecipazione alla proprietà dell’impresa e alla sua gestione. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 2 La retribuzione Struttura della retribuzione Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Struttura della retribuzione La disciplina contrattuale prevede diversi istituti retributivi; Una prima distinzione si può effettuare tra istituti retributivi diretti, corrisposti immediatamente al lavoratore nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, e istituti retributivi differiti, corrisposti in modo posticipato rispetto al periodi di maturazione (es. tredicesima mensilità, TFR); La parte centrale è rivestita dalla retribuzione tabellare fissata dai CCNL, quest’ultima viene poi integrata dai contratti aziendali; Gli incrementi aziendali non confluiscono nella retribuzione base ma concorrono alla definizione della retribuzione normale o globale e possono essere correlati alle caratteristiche modali della prestazione (tempo e luogo) o ai suoi peculiari contenuti professionali. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Paga base e indennità di contingenza La retribuzione base (o tabellare) è correlata alla qualifica ricoperta dal lavoratore e quindi alle mansioni svolte e rappresenta l’immediata commisurazione della retribuzione al valore della prestazione lavorativa normale; Al minimo tabellare si affiancava l’istituto dell’indennità di contingenza nato a partire dagli A.I. del 1957 quale meccanismo automatico dei salari al costo della vita, successivamente abrogato con il Protocollo sul costo del lavoro del 1992; L’abrogazione ha comportato sia l’attribuzione ai CCNL del compito di mantenere il potere di acquisto delle retribuzioni, attraverso la previsione di periodici aumenti della retribuzione, sia il riconoscimento dell’importo dell’indennità di contingenza, maturato al 1992, in cifra fissa; Questo importo è oramai conglobato da molti CCNL nella paga base. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Elemento distinto della retribuzione L’elemento distinto della retribuzione (EDR) è stato introdotto con l’Accordo interconfederale del 1992 per compensare la perdita di rivalutazione della contingenza; L’elemento è rimasto poi cristallizzato e si è tramandato in cifra fissa pari a euro 10,33 per 13 mensilità; Tale voce retributiva è stata esclusa, salva diversa indicazione del CCNL, dal computo della retribuzione parametro utile ai fini del calcolo di alcuni istituti (14°, premi di produzione, corrimi, trattamento per malattia o infortunio, gravidanza, lavoro straordinario, festivo, notturno, e altre indennità); Alcuni CCNL hanno inglobato la voce nel minimo contrattuale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Scatti di anzianità Gli scatti di anzianità, compresi nella retribuzione normale dei lavoratori, costituiscono il principale automatismo retributivo legato all’anzianità; Costituiscono aumenti retributivi periodici, di solito biennali, correlati all’anzianità di servizio del lavoratore, di norma, maturata nella stessa azienda, talvolta considerata unitariamente anche in caso di mobilità infragruppo; In caso di promozione del lavoratore a qualifica o categoria superiore, la giurisprudenza ritiene che soltanto una pattuizione espressa possa assicurare il mantenimento totale o parziale degli scatti, in deroga alla regola dell’assorbimento. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Superminimi e terzi elementi I superminimi costituiscono incrementi rispetto alle retribuzioni contrattuali standard assegnati collettivamente o individualmente; Simili ai superminimi sono i terzi elementi, contrattati come incrementi retributivi aziendali; Un problema interpretativo comune riguarda la loro assorbibilità a fronte di successivi aumenti dei minimi collettivi, in altre parole occorre comprendere se l’aumento retributivo disposto dalla contrattazione collettiva successiva assorba il superminimo stabilito in precedenza; Secondo la giurisprudenza, l’assorbimento del superminimo nell’aumento retributivo del CCNL si desume dal principio di favore di cui all’art. 2077 c.c., salvo per quei superminimi pattuiti per singoli lavoratori; In ogni caso, la regola dell’assorbimento automatico potrà applicarsi nei confronti di istituti retributivi pattuiti aziendalmente, dato che l’art. 2077 c.c. non riguarda i rapporti fra contratti collettivi di diverso livello. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Premi I premi possono essere istituiti a livello collettivo o individuale, i più diffusi sono i premi di produzione; Costituiscono il principale oggetto salariale della contrattazione aziendale; Una forte spinta all’utilizzazione dei premi è stata apportata dal protocollo del 1993, che nell’individuare le competenze del CCNL e del contratto aziendale, affidava a quest’ultimo la determinazione di erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Premi Un nuovo Accordo interconfederale, siglato il 09.03.2018 (Patto per la fabbrica), interviene nel definire ancor più nel dettaglio trattamenti retributivi e competenze; Introduce un trattamento economico minimo (TEM), destinato a individuare i minimi tabellari definiti dal CCNL di categoria e un trattamento economico complessivo (TEC) destinato a ricomprendere i trattamenti economici che il contratto di categoria qualificherà come comuni a tutti i lavoratori del settore, a prescindere dal livello di contrattazione che ne dispone la disciplina; Si valorizza, così, il ruolo della contrattazione collettiva territoriale e aziendale nella determinazione dei trattamenti economici integrativi rispetto ai minimi tabellari. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Gratifiche Le gratifiche costituiscono elementi integrativi della retribuzione, differiti in quanto corrisposti una volta l’anno per far fronte a spese o bisogni particolari del lavoratore; La gratifica natalizia, detta anche 13° mensilità, ha origine nella contrattazione corporativa per gli impiegati e si è generalizzata con l’accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, relativo all’industria che è stato esteso erga omnes con il Dpr 1070/1960; Alcuni contratti collettivi prevedono anche la corresponsione di una 14° mensilità. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 1 Indennità retributive Lo svolgimento di particolari mansioni può essere compensato con la corresponsione di particolari indennità che mirano a integrare il compenso del lavoratore a fronte della più o meno marcata gravosità della prestazione; Tra le indennità vi rientrano quelle legate ai seguenti fattori: Particolari modalità temporali di svolgimento del lavoro (indennità di turno); Particolari condizioni ambientali (indennità di sottosuolo, indennità per lavori nocivi o pesanti); Particolari rischi professionali (indennità di cassa, maneggio di denaro); Particolari esigenze del lavoratore connesse allo svolgimento della prestazione (indennità di mensa, indennità di concorso spese di trasporto, di vestiario). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 47 Titolo: #titolo# La retribuzione Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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