Lezione 23 (Il rapporto tra contratti collettivi) PDF
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This document is a lecture notes on the relationship between collective agreements in Italian labor law. It examines different levels of collective bargaining, the role of confederation agreements, and case law. The document covers the topic of labor law, particularly focused on the Italian context. It could serve as a study guide for labor law students.
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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #tito...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 1 Il rapporto tra contratti collettivi I rapporti tra contratti di diverso livello nella giurisprudenza Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 1 Il sistema di contrattazione La struttura della contrattazione collettiva in Italia è articolata su diversi livelli, che ripropongono la struttura articolata dell’associazione sindacale, ed è il risultato della stessa autodeterminazione delle associazioni sindacali, mancando una apposita disciplina legislativa; La prassi sindacale ha articolato la contrattazione collettiva secondo questa modalità: Accordo interconfederale Contratto collettivo nazionale di lavoro Contratto collettivo territoriale (non solo provinciale) Contratto collettivo aziendale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 1 Il sistema di contrattazione: l’accordo interconfederale Del contratto collettivo nazionale e del contratto collettivo aziendale si è parlato a lungo (v. lez. 17 e ss.); In questa sede occorre spendere due parole per l’accordo interconfederale. L’accordo interconfederale è un contratto collettivo è volto a definire regole generali che riguardano i lavoratori a prescindere dal settore merceologico di appartenenza. L’accordo interconfederale può essere bilaterale se a firmarlo sono solamente le Confederazioni dei lavoratori e le Confederazioni dei datori di lavoro; trilaterale se partecipa anche il Governo. Gli accordi interconfederali conclusi fra le parti sociali hanno conosciuto una particolare fortuna, quando sono stati incorporati in Protocolli triangolari nel contesto di una concertazione attuata come uno scambio “politico” fra il Governo e le stesse parti sociali. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 1 Il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello L’articolazione del sistema di contrattazione collettiva su più livelli implica che il rapporto di lavoro, oltre che dal contratto individuale, può essere disciplinato da più contratti collettivi di diverso livello; Tali discipline possono concorrere e integrarsi vicendevolmente oppure risultare contrastanti. Nell’ipotesi in cui le diverse discipline dovessero risultare confliggenti si pone il problema di individuare i criteri da utilizzare per comporre le antinomie, soprattutto alla luce del carattere di informalità con il quale si sono sviluppate le relazioni sindacali e l’assenza di criteri legislativi. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 1 Il rapporto tra AI e contratti collettivi L’ipotesi di contrasto tra accordo interconfederale e contratto collettivo è piuttosto raro. L’unico caso, a quanto consta, affrontato dalla giurisprudenza è stato risolto dal Tribunale di Roma affermando il carattere equiordinato dei contratti collettivi di diverso livello; Trib. Roma, ord. 13 maggio 2013: «Deve escludersi un rapporto di gerarchia tra accordi collettivi di diverso livello, aventi invero tutti pari dignità e forza vincolante, in quanto sono tutti contratti di diritto comune […]. Si può invero affermare al riguardo che gli Accordi interconfederali, sicuramente impegnativi per i sottoscrittori, contengono l’indicazione degli indirizzi politici e comportamentali, nell’ambito dell’ordinamento sindacale, rivolti alle parti stipulanti i futuri contratti collettivi nazionali ed aziendali, ma, proprio per la natura privatistica dell’ambito in cui operano e stante la ricordata autonomia contrattuale equiordinata e paritetica, non assumono alcun rilievo pubblicistico né assurgono a parametri di validità e/o di efficacia dei contratti collettivi o aziendali (ugualmente contratti di diritto privato) poi stipulati». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 1 Il rapporto tra CCNL e contratto aziendale Si è rivelato più di frequente, invece, il caso del conflitto/concorso tra CCNL e contratto aziendale, soprattutto in relazione all’ipotesi di contratto aziendale peggiorativo rispetto alle disposizioni del CCNL; La deroga in melius non ha determinato normalmente problemi, anche alla luce del fatto che sovente il CCNL prevede clausole di conservazione delle condizioni di miglior favore in atto nelle aziende; L’individuazione di un criterio ordinatore delle antinomie emergenti dal concorso tra CCNL e contratto collettivo aziendale su un medesimo istituto, non risulta agevole, alla luce del fatto che entrambi i livelli contrattuali costituiscono manifestazioni di autonomia privata non gerarchicamente ordinate e provenienti da soggetti diversi. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 1 Il rapporto tra CCNL e contratto aziendale: art. 2077 c.c. e favor In un primo tempo la giurisprudenza ha fatto leva sull’art. 2077 c.c. per giustificare la prevalenza del CCNL sul contratto aziendale, quale indicatore del ruolo centrale assegnato dall’ordinamento al CCNL; Tale articolo, oltre a essere riferito al contratto corporativo, riguarda il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale; Si è anche fatto riferimento al principio del favor, secondo cui in caso di conflitto prevale la fonte collettiva più favorevole al lavoratore; In altri casi, l’inderogabilità del CCNL da parte del contratto aziendale è stata soltanto postulata, senza individuare una reale argomentazione che la giustificasse. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 1 Teoria del mandato ascendente e discendente: gerarchia tra livelli Nel 1978 due sentenze della Corte di Cassazione elaborano due teorie interpretative per spiegare il rapporto di gerarchia tra CCNL e contratto aziendale; Secondo Cass. n. 233/1978, che elabora la teoria del mandato discendente, l’inderogabilità in peius del CCNL da parte del contratto aziendale risulta dal fatto che le associazioni sindacali di livello inferiore sono gerarchicamente subordinate a quelle di livello superiore, per cui non possono modificare la disciplina dettata da questi ultimi; Secondo Cass. n. 2018/1978, che elabora la teoria del mandato ascendente, le OOSS di livello inferiore possono sempre revocare il mandato conferito a quelle superiori per la stipula del CCNL. Da ciò ne consegue che il contratto aziendale può derogare in peius il CCNL. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 1 Successione nel tempo e criterio di specialità e competenza Nel corso degli anni’ 80, la giurisprudenza ha regolato la concorrenza di contratti collettivi di diverso livello in base al criterio della successione nel tempo, già utilizzato per risolvere il rapporto tra contratto corporativo e di diritto comune e tra contratti di diritto comune; Il CCNL e il contratto aziendale possono derogarsi reciprocamente purché l’uno sia successivo all’altro; Successivamente, a essere elaborato è stato il criterio della specialità e della competenza, secondo il quale il contratto aziendale, essendo speciale rispetto al CCNL, può derogare ad esso; Occorre, tuttavia, che la deroga abbia ad oggetto materia per la quale la contrattazione aziendale può essere ritenuta, interpretando la volontà delle parti, competente a disporre (criterio di competenza). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 1 La volontà delle parti Più di recente, la giurisprudenza tende a seguire il criterio della volontà delle parti; il rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo di carattere territorialmente più circoscritto non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline; l'effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 2 Il rapporto tra contratti collettivi I rapporti tra contratti di diverso livello negli accordi interconfederali Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 2 Il Protocollo del 23 luglio 1993 La questione del rapporto tra CCNL e contratto aziendale è stata da ultimo affrontata dalle parti sociali in diversi accordi interconfederali, i quali hanno individuato un criterio per prevenire a monte i possibili conflitti tra le due fonti collettive; Il Protocollo del 23 luglio 1993 dedica una parte agli assetti contrattuali, articolando il sistema contrattuale in un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori; In particolare, il Protocollo dichiara che «la contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL» e che «la contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese». Spetta, quindi, al CCNL stabilire «anche la tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 2 Accordo quadro 22 gennaio 2009 – AI 15 aprile 2009 La distinzione di competenza tra CCNL e contratto aziendale, volto a prevenire alla base i possibili conflitti tra le due fonti collettive, prevista nel Protocollo del 1993, viene ribadito nell’AQ del 22 gennaio 2009 e nel successivo AI del 15 aprile 2009; In particolare, il punto 11 dell’AQ del 22 gennaio 2009 stabilisce che «salvo quanto espressamente previsto per il comparto artigiano, la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione»; L’AI del 15 aprile 2009 conferma l’assetto contrattuale articolato su due livelli, assegnando al CCNL il compito di regolare «il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale» e confermando che «la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del “ne bis in idem”». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 2 AI 28 giugno 2011 – TU sulla rappresentanza 2014 La distinzione di competenza tra CCNL e contratto aziendale viene poi ulteriormente ribadita nell’AI del 28 giugno 2011, poi confluito nel TU sulla rappresentanza 2014, stavolta, a differenza degli accordi separati del 2009, stipulati anche dalla CGIL; Nella parte III del Testo unico, infatti, si afferma che «la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge»; Tuttavia, è possibile per i contratti aziendali «definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro» Tali intese modificative hanno efficacia generalizzata, possono riguardare «istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro», ed essere finalizzate alla gestione di situazioni di crisi o a favorire investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 2 Patto della Fabbrica del 2018 Da ultimo, occorre considerare che la struttura del sistema contrattuale delineata nel Testo unico sulla rappresentanza 2014 è stato, infine, ribadita nel c.d. Patto per la Fabbrica del 2018, sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL; Si afferma, innanzitutto, che «la contrattazione collettiva continuerà ad articolarsi su due livelli, nazionale e aziendale, ovvero territoriale laddove esistente secondo le prassi in essere, e dovrà garantire, per ciascuno dei due livelli, specifiche caratteristiche e funzioni»; Spetta al CCNL la duplice funzione di «fonte di regolazione dei rapporti di lavoro e di garante dei trattamenti economici e normativi comuni a tutti i lavoratori del settore» e di «regolatore delle relazioni sindacali del settore»; Il CCNL, inoltre, dovrà «incentivare lo sviluppo virtuoso – quantitativo e qualitativo – della contrattazione di secondo livello, orientando le intese aziendali […] ovvero quelle territoriali […] verso il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati a reali e concordati obiettivi di crescita della produttività aziendale, di qualità, di efficienza, di redditività, di innovazione […]». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 2 Il rapporto tra contratti collettivi : i contratti di prossimità Una particolare ipotesi di deroga al CCNL, come visto (v. lez. 21-22) è stata introdotta dall’art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, per i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (c.d. contratti di prossimità) da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda; Tali contratti aziendali possono derogare alle disposizioni del CCNL nelle seguenti materie: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro (salvo casi particolari). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 23 Titolo: #titolo# Il rapporto tra contratti collettivi Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti