Lezione 12 (Il diritto di sciopero e le altre forme di lotta) PDF

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These lecture notes cover the right to strike and other forms of labor struggle in Italian law. The document details the nature, ownership, and purpose of the strike, outlining relevant legal articles and court decisions. It also discusses various forms of labor struggle.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #tito...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 1 Il diritto di sciopero e le altre forme di lotta Natura, titolarità del diritto, finalità dello sciopero Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 1 Il diritto di sciopero: fonti normative Art. 40 Cost. «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano». Artt. 502-505 c.p.; Art. 28 Carta dei diritti fondamentali UE: «I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto […] di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero»; Art. 6 Carta sociale europea: «Per garantire l’effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti […] riconoscono: il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d’intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d’interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 1 Il diritto di sciopero: natura L’art. 40 Cost., nonostante rinvii a una legge attuativa, che non è mai stata emanata, fatta salva la l. n. 146/1990 per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. lez. 14), è stato considerato immediatamente precettivo. La disposizione è stata scomposta in via interpretativa in due parti, il diritto di sciopero è riconosciuto, il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano; In passato, si qualificava il diritto di sciopero come strumento di autotutela contrattuale, in connessione con l’art. 39, commi 2 e ss. Cost., o di autotutela organizzativa, in connessione con l’art. 39, comma 1; Oggi lo si mette in connessione con l’art. 3, comma 2, Cost., ritenendolo uno strumento di partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 1 Il diritto di sciopero: titolarità del diritto Il diritto di sciopero è un diritto soggettivo a titolarità individuale e ad esercizio collettivo; È riconosciuto a tutti i lavoratori indipendentemente dal carattere del rapporto, pubblico o privato, subordinato o autonomo (v. lez. 14), e dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i lavoratori in prova. Non sono, tuttavia, titolari del diritto di sciopero i militari e gli appartenenti alla Polizia di Stato, che godono soltanto della libertà sindacale. Anche i lavoratori marittimi, durante il periodo di navigazione, ai sensi dell’art. 1105 cod. nav., non possono scioperare (sul tema v. Corte cost. 124/1962, che ha escluso l’illegittimità costituzionale della disposizione normativa). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 1 Il diritto di sciopero: sciopero a fini contrattuali e non contrattuali Sciopero a fini contrattuali, sanzionato dall’art. 502 c.p., poi dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 29/1960, è ora riconosciuto come diritto. Consiste nello sciopero posto in essere con lo scopo di far pressione sul datore di lavoro per ottenere condizioni economiche e lavorative migliorative. Sciopero per fini non contrattuali, ovvero sciopero di solidarietà o di protesta, sanzionato dall’art. 505 c.p. Il primo indica uno sciopero secondario, attuato da alcuni lavoratori per supportare uno sciopero primario eseguito da lavoratori dipendenti da altri datori Il secondo uno sciopero eseguito contro un comportamento del datore a danno di uno o più lavoratori Ora riconosciuto parzialmente legittimo da Corte cost. 123/1962, come diritto ove sia accertata l'affinità delle esigenze che motivano l'agitazione degli uni e degli altri. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 1 Il diritto di sciopero: sciopero di imposizione economico-politica Sciopero d’imposizione economico-politica è una fattispecie non contemplata dal codice penale, ma di creazione dottrinale. Implica un’astensione dal lavoro diretto verso il Governo o il Parlamento per ottenere interventi legislativi migliorativi delle condizioni lavorative (es. sciopero contro la riforma Fornero); È stato riconosciuto come diritto costituzionalmente tutelato dalla sentenza Corte cost. n. 123/1962: «Le sanzioni comminate dall'art. 504 c.p. non si rendono applicabili nel caso di scioperi promossi da fini economici, in cui la pretesa degli scioperanti si faccia valere di fronte alla pubblica autorità che assume la qualità di parte del rapporto di lavoro, allo scopo di ottenere che la disciplina di quest'ultimo venga modificata a favore dei dipendenti». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 1 Il diritto di sciopero: sciopero politico Sciopero politico, sanzionato dall’art. 503 c.p., articolo dichiarato parzialmente illegittimo da Corte cost. 290/1974, è attualmente riconosciuto come libertà. Consiste nello sciopero attuato per influenzare o condizionare l’indirizzo politico delle istituzioni; I lavoratori che intendono scioperare per fini politici non subiranno sanzioni penali, trattandosi appunto di libertà, ma subiranno conseguenze sul piano civilistico, sul piano del rapporto di lavoro (es. sanzione disciplinare per assenza ingiustificata), non trattandosi di un diritto costituzionalmente tutelato; L’art. 503 c.p., come modificato dalla Corte Cost., considera ancora come reato lo sciopero in due situazioni: Lo sciopero politico diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale; lo sciopero diretto ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei diritti o poteri nei quali si esprime la sovranità popolare. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 1 Il diritto di sciopero: effetti legali L’esercizio del diritto di sciopero determina la sospensione dell’obbligazione lavorativa e la correlativa perdita della retribuzione, in virtù del carattere sinallagmatico del rapporto di lavoro; La sospensione del rapporto non è, tuttavia, assoluta, ma relativa, posto che il lavoratore continua a maturare, pure durante le giornate di sciopero, l’anzianità lavorativa a tutti gli effetti legali e contrattuali; Nell’ipotesi di libertà di sciopero, invece, come detto, oltre alla sospensione dell’obbligazione lavorativa e alla correlativa perdita della retribuzione il lavoratore che sciopera subisce le conseguenze sul piano civilistico dell’assenza ingiustificata. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 1 Il diritto di sciopero: crumiraggio Il crumiraggio consiste nella volontà di non scioperare. Si distingue tra crumiraggio diretto e indiretto e, relativamente al crumiraggio indiretto, tra crumiraggio interno ed esterno; Il crumiraggio diretto è praticato da quei lavoratori che non intendono scioperare e costituisce manifestazione della libertà sindacale negativa (art. 15 Stat. lav.); Il crumiraggio indiretto è praticato dal datore di lavoro quale forma di reazione a uno sciopero. Il crumiraggio indiretto interno consiste nello spostamento dei lavoratori non scioperanti dalle proprie mansioni per sostituire temporaneamente gli scioperanti. È considerata una legittima scelta organizzativa del datore di lavoro (Corte cost. 125/1980); il crumiraggio indiretto esterno consiste nell’assunzione temporanea di nuovi lavoratori per sostituire gli scioperanti. Costituisce condotta antisindacale. Il d.lgs. N. 81/2015 (artt. 14, 20, 32) vieta la stipulazione di contratti a termine, di somministrazione, di lavoro intermittente per sostituire lavoratori che scioperano. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 2 Il diritto di sciopero e le altre forme di lotta Le altre forme di lotta Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 2 Le altre forme di lotta sindacale Lo sciopero costituisce una delle diverse forme di lotta che possono essere attuate dai lavoratori per rivendicare condizioni lavorative migliorative, non sempre riconosciute come diritto; Si possono ricomprendere tra le forme di lotta sindacale: Sciopero dello straordinario Sciopero virtuale Non collaborazione e ostruzionismo Picchettaggio Boicottaggio Occupazione d’azienda Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 2 Le altre forme di lotta sindacale: sciopero dello straordinario Lo sciopero dello straordinario consiste nel rifiuto collettivo di svolgere attività di lavoro straordinario richiesta dal datore di lavoro a norma del CCNL; Per potersi parlare di sciopero dello straordinario, occorre che le ore di lavoro straordinario siano state legittimamente richieste dal datore di lavoro. È stato considerato espressione del diritto di sciopero, non sussistendo una disposizione normativa che limiti lo sciopero al solo orario normale e per il fatto che qualsiasi forma di sciopero si configura come sospensione unilaterale di una prestazione dovuta in contrasto con un patto negoziale esistente. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 2 Le altre forme di lotta sindacale: sciopero virtuale Lo sciopero virtuale consiste in una forma di protesta attuata svolgendo normalmente la prestazione lavorativa, ma con la differenza che la retribuzione percepita nelle giornate di sciopero verrebbe dai lavoratori stessi successivamente devoluta in beneficenza o per finanziare una campagna pubblicitaria sulle ragioni dello sciopero. La legittimità dello sciopero virtuale e la sua riconducibilità al modello di cui all’art. 40 Cost. è discussa. L’opinione negativa in dottrina è fondata sul fatto che lo sciopero virtuale non appartiene al novero delle tradizionali forme di lotta utilizzate dai sindacati e presuppone un accordo tra le parti, e non come nello sciopero un conflitto, affinché venga comunque garantita la prestazione lavorativa e devoluta in tutto o in parte la retribuzione. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 2 Le altre forme di lotta: non collaborazione e ostruzionismo Appartengono alla categoria della non collaborazione: lo sciopero delle mansioni, che consiste nel rifiuto, da parte dei lavoratori, di alcuni soltanto dei compiti loro affidati dal datore. Si tratta di una mera libertà, non assistita dalla garanzia di cui all’art. 40 Cost.; lo sciopero del rendimento, che consiste nell’erogazione di una prestazione rallentata quanto ad intensità e può incidere non solo sulla quantità e sulla qualità del prodotto finito ma sullo stesso ciclo organizzativo dell’azienda. Lo sciopero del cottimo si concretizza nel rifiuto collettivo di osservare determinate cadenze considerate eccessive. Anche questa forma di lotta esula dalla garanzia dell’art. 40 Cost. Costituisce una forma di ostruzionismo lo sciopero pignolo, attuato con il formale adempimento dell’obbligazione lavorativa, seppur con l’osservanza pedantesca delle disposizioni dell’imprenditore, più che nel rifiuto della prestazione di lavoro. Non è considerato sciopero, non trattandosi di astensione dal lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 2 Le altre forme di lotta: picchettaggio e boicottaggio Il picchettaggio comprende tutte quelle attività e quei metodi posti in essere dagli scioperanti per indurre i lavoratori non scioperanti a unirsi allo sciopero. Può essere realizzato in forma pacifica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero esercitata collettivamente (art. 21 Cost.), o attraverso il costringimento fisico e violento a non entrare sul luogo di lavoro e come tale la condotta risulta vietata dall’art. 610 c.p. L’art. 507 c.p. reprime il boicottaggio compiuto da chi, per uno degli scopi indicati negli artt. 502-505 c.p., mediante propaganda e valendosi della forza ed autorità di partiti, leghe o associazioni, induca una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali; La Corte Costituzionale (84/1969) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della norma nella parte in cui punisce attività di propaganda di puro pensiero o di pura opinione, come tali tutelati dall’art. 21 Cost. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 2 Le altre forme di lotta: occupazione d’azienda L’occupazione d’azienda è una forma di lotta attuata attraverso l’ingresso o la permanenza in azienda di tutti i lavoratori o di parte di essi, al fine di ostacolare l’attività produttiva; Si differenzia dallo sciopero bianco, in cui l’occupazione d’azienda viene realizzata senza intralciare l’attività produttiva e l’attività lavorativa dei non scioperanti. L’art. 508 c.p. punisce chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade o occupa l’altrui azienda agricola o industriale. La Corte Costituzionale (220/1975) ne ha affermato la legittimità costituzionale in quanto non punisce l’occupazione d’azienda in sé ma quella posta in essere col fine di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 12 Titolo: #titolo# Il diritto di sciopero Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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