Dispensa di Diritto Pubblico - Università Bocconi - PDF
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Università Bocconi
Matteo Cordaro
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This document is a university lecture or study guide on public law, specifically focusing on the structure, nature, and functions of legal systems from the perspective of the Italian academic system. This material elaborates on legal norms, interpretation, and their application within a broader societal context. The document discusses principles of law, including the characteristics of legal norms, different interpretation approaches, and the role of analogy in applying the laws.
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Matteo Cordaro Università Bocconi PRIMO PARZIALE 3 Matteo Cordaro Università Bocconi 1. L’ORDINAMENTO E LO STATO La norma...
Matteo Cordaro Università Bocconi PRIMO PARZIALE 3 Matteo Cordaro Università Bocconi 1. L’ORDINAMENTO E LO STATO La norma L’associazione in comunità tipica dell’uomo proviene dalla comune esigenza di soddisfacimento di bisogni. Una collettività si serve della cooperazione organizzata di più soggetti per fare ciò, dando vita ad un gruppo sociale. Ogni gruppo sociale nasce da una scelta volontaria e concreta di più individui, e si basa su un principio ordinatore condiviso, ovvero da una serie di regole che possono essere giuridiche se ed in quanto prodotte da un ordinamento giuridico, per attenuare o evitare contrapposizioni di interessi, a tutela di quello comune. Il broccardo latino ubi societas, ibi ius, ovvero “dove c’è una società, lì vi è il diritto" riassume il concetto chiave per cui ogni società non può che fondarsi sul diritto, non può esservi alcuna società civile che non avverta l'esigenza di regolamentarsi. Il diritto è un complesso di regole di condotta, finalizzate a disciplinare i rapporti tra i componenti di una collettività Diritto, quindi, è quel complesso di regole di condotta finalizzate a disciplinare i rapporti tra i componenti di un gruppo sociale Il rapporto tra società e diritto può essere visto sotto due punti di vista: o Statualità del diritto (il diritto dal punto di vista statuale): analizza e riconosce la giuridicità di tutte e sole le norme che si collegano all’ordinamento statale; o Socialità del diritto: riconosce tutti gli ordinamenti, qualunque tipo di regola, non solo quelle statali. Riconosce quindi ordinamenti di altre organizzazioni inferiori allo stato o addirittura di stati esteri. Occorre capire come le norme dei vari ordinamenti comunichino e quale bisogna essere applicata Funzioni del diritto: o Repressione comportamenti socialmente pericolosi o Allocazione di beni e servizi o Istituzione e assegnazione dei poteri pubblici Nasce così un’autorità col compito di imporre regole comuni e sanzioni per chi non le rispetta. Un fenomeno è giuridico se è: o Effettivo, ossia correlato ad una regola di diritto da considerare esistente, ovvero i membri della società le riconoscono un valore e colleghino alla sua violazione una determinata conseguenza/sanzione; o Certo, se è assicurata la conoscenza delle regole e la loro applicazione; o Storicamente e territorialmente relativo, cioè se ha determinati limiti temporali e territoriali La dottrina ha definito alcune caratteristiche peculiari che le norme (regola) giuridiche possiede e che la differenziano da regole di altro genere (regole sociali), che non hanno carattere di giuridicità. In particolare, essa è: o Positiva, cioè è efficace, in quanto provvede ad offrire strumenti per soddisfare o tutelare un interesse esistente nella società e rilevante per essa; o Generale, da un punto di vista spaziale (se diretta a una categoria di soggetti non determinata) e temporale (si applica in maniera ripetibile ogni qual volta si verifica una determinata situazione); o Astratta, la norma non deve per forza regolare situazioni già note, la norma può regolare situazioni future: la norma, quindi, è passibile di ripetuta applicazione senza limiti temporali o Esteriore (Eteronomia rispetto al soggetto), cioè la norma proviene da un soggetto esterno al destinatario. Inoltre, disciplina le condotte individuali, a prescindere della causa determinante dello scenario: non dipende dalla causa del comportamento e neanche dagli stati psichici del soggetto (es. ubriachezza); o Innovativa, la norma può regolare/rinnovare situazioni già considerate in precedenza, o altre mai regolate prima; o Coercitiva/Imperativa, la norma è obbligatoria e può essere previsto un meccanismo sanzionatorio in caso di mancato rispetto della stessa È bene distinguere tra disposizione normativa e norma: la prima è l’enunciato linguistico, la norma è invece ciò che dalla disposizione si trae; essa, infine, collega ad una fattispecie 4 Matteo Cordaro Università Bocconi astratta (a formulazione generale), effetti obbligatori concreti che si manifestano a fronte del realizzarsi della fattispecie nella realtà È mediante l’attività interpretativa che è possibile definire, a partire dal testo della disposizione, una o più norme. Nell’Articolo 12 comma 1 delle Preleggi (Codice civile) troviamo la disciplina che regolamenta l’interpretazione delle norme; in particolare si individuano due criteri: o Criterio letterale: se il testo della disposizione è chiaro, essa deve essere applicata alla lettera → interpretazione dichiarativa. § Tuttavia, non è corretto, nel il nostro sistema giuridico, affermare in claris non fit interpretatio: quando ci relazioniamo con una disposizione non possiamo non chiederci il significato di una legge, anche alla luce della nostra Costituzione. o Criterio teleologico: (teleologia = discorso sul fine) procedendo per ipotesi occorre chiedersi la finalità, la ratio sottostante, per giungere allo scopo che la norma persegue: è il criterio fondamentale. Mediante l’applicazione di questo criterio si giunge ad una: § Interpretazione restrittiva: applicazione strettamente relativa ai casi definiti dalla norma; § Interpretazione estensiva: applicazione a più casi, anche se non precisamente definiti dalla norma (vi è, per esempio, una categoria dubbia/intermedia). o Criterio sistematico (esterno Art.12 prel.): la norma fa pare di un sistema normativo (quello presente) e deve essere interpretata in relazione alle altre norme del sistema. o Esistono anche ulteriori interpretazioni: § Interpretazione costituzionalmente orientata: interpretazione alla luce della Costituzione (da applicarsi sempre); § Interpretazione convenzionalmente conforme: conforme alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) § Le due tecniche di cui sopra vengono definite comunemente metodi di interpretazione adeguatrice Nell’Articolo 12 comma 2 delle Preleggi (Codice civile) viene affrontato il problema delle lacune: non è, infatti, sempre possibile sussumere la fattispecie concreta (lo specifico caso) alla fattispecie astratta In ogni caso il giudice deve decidere e per farlo deve procedere mediante l’applicazione analogica delle norme: o Analogia legis (della singola norma): vi è una norma che presenta elementi di similitudine rispetto ad un caso che non si riesce a sussumere. Non vi è coincidenza totale, ma vi è analogia (= in parte simile, in parte dissimile, con parte di somiglianza prevalente). È possibile applicare la legge individuata previa verifica della sua ratio. o Analogia iuris (del diritto nella sua totalità): non è stato possibile nemmeno trovare una legge analoga (fallimento dell’analogia legis). Occorre allora procedere secondo i principi generali dell’ordinamento: il giudice diventa, in un certo senso, legislatore risolvendo il caso mediante i principi dell’ordinamento nella sua totalità. L’applicazione analogica NON è ammessa per o Leggi penali; o Leggi eccezionali: es. sospensione della tassazione a causa di una calamità naturale → non è possibile che un giudice permetta la sua riapplicazione in caso di una medesima calamità naturale in luogo o tempo diverso (≠ leggi speciali → leggi che disciplinano materie del codice non regolate, in modo molto specifico). L’ordinamento giuridico e il principio di pluralità L’ordinamento è per sua natura un sistema unitario, coerente e completo, e, per poter esistere, necessita della contestuale presenza di: o Una pluralità di soggetti o Una regolazione di condotte 5 Matteo Cordaro Università Bocconi o Una organizzazione della comunità, altra caratteristica importante è la stabilità di tale organizzazione nel tempo: è ciò che distingue l’ordinamento da altre forme di aggregazione meno durature Con ordinamento giuridico intendiamo, quindi, sia l’organizzazione sociale-istituzionale che il sistema di norme giuridiche che regolano la vita di una data comunità Non esiste un solo ordinamento giuridico ma numerosi ordinamenti giuridici secondo il PRINCIPIO DELLA PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI (ordinamento comunitario, ordinamento italiano, ordinamento canonico…); in particolare, essi seguono svariate classificazioni: o In base all’intensità di vincolo associativo: § Ordinamenti fluidi: sussiste un equilibrio fra governanti e governati § Ordinamenti concentrati/autoritari: tale equilibrio è assente; o In base alla natura del vincolo finalizzati al rispetto dette norme distinguiamo § Ordinamenti necessari: l’accesso a questi sistemi discende automaticamente per una condizione personale § Ordinamenti volontari: l’accesso a questi sistemi discende automaticamente per dipende dalla volontà del singolo; o In base al rapporto dell’ordinamento col territorio e alla sua eventuale collocazione territoriale: § Ordinamenti territoriali § Ordinamenti non territoriali o In base alla natura dei fini perseguiti dell’ordinamento: § Ordinamenti generali: l’ordinamento viene costituito per la tutela di interessi dei singoli nella loro interezza § Ordinamenti particolari: l’ordinamento viene costituito per la tutela di limitati interessi o In base al rapporto con altri ordinamenti: § Ordinamenti originari: non hanno origine da altri ordinamenti § Ordinamenti derivati: l’esistenza è legittimata da un altro ordinamento Data questa moltitudine di ordinamenti, gli stessi potranno coesistere o su un piano comune, oppure possono essere del tutto distinti dall’ordinamento di uno stato, come accade per gli ordinamenti religiosi. Il soggetto giuridico Chi sono i destinatari delle prescrizioni normative? Tutte le persone fisiche. Ma il raggio di inclusione può allargarsi a soggetti ulteriori che prendono forma da gruppi di individui, ad esempio associazioni (universalità di persone); o un insieme di patrimoni destinati a scopi particolari, ad esempio le fondazioni (universalità di beni) in questi due casi si parlerà di persone giuridiche Il riconoscimento della personalità giuridica consente a questi individui o enti di rientrare tra i soggetti giuridici dell’ordinamento; essi sono titolari di: o Capacità giuridica o Autonomia patrimoniale perfetta La capacità giuridica si acquisisce con la nascita ed è la capacità di disporre ed esercitare posizione giuridiche soggettive; ai maggiori d’età (o all’ultrasedicenne emancipato) spetta anche la capacità di agire ovvero compiere tutti quegli atti di disposizione e conservazione del patrimonio e non; La capacità di agire si perde solo nei casi previsti dalla legge (inabilitazione o interdizione), con l’annessa nomina di un curatore o tutore per lo svolgimento di determinati atti, salvo il limite degli atti personalissimi Diritti ed interessi L’esistenza di interazione tra soggetti determina l’insorgere di situazioni/posizioni giuridiche soggettive; queste si dicono: o A favore, o attive, quando il titolare gode di libertà o discrezionalità; 6 Matteo Cordaro Università Bocconi o A svantaggio quando limitano la libertà dei titolari. Tra le situazioni giuridiche a favore, si distinguono i poteri, i diritti, le aspettative, le facoltà e gli interessi: o Il potere → situazione giuridica astratta riconosciuta dall’ordinamento ad una parte o alla totalità dei soggetti giuridici per la soddisfazione di interessi di varia natura; necessita una specificazione in concreto (volontario esercizio del soggetto) per essere esercitato, affinché venga conseguito l’interesse sottostante. Gode di alcune caratteristiche, è infatti: § Indisponibile § Imprescrittibile § Inesauribile § Esercitabile dal suo titolare volontariamente I soggetti pubblici, per il principio di legalità, possono esercitare solo i poteri espressamente a loro attribuiti o Il diritto soggettivo → indica l’ambito delle libertà esercitabili dal singolo con riferimento ad un bene giuridico individuato e conseguibile dallo stesso. Viene riconosciuto quando il soggetto vanta una pretesa ad una condotta od omissione da parte di terzi. Il diritto soggettivo sussiste dalla relazione tra il titolare di posizione giuridica attiva e quello di posizione giuridica passiva: nasce quindi da un rapporto giuridico o L’aspettativa → riconosciuta nella circostanza in cui, pur esistendo una possibilità di diventare titolare di diritto soggettivo, tale possibilità non ha a che fare con determinanti connesse ad un volontario esercizio del soggetto (il caso del potere), bensì al verificarsi di circostanza al momento insussistenti. La sola aspettativa è irrilevante per l’ordinamento giuridico, si dice che l’aspettativa è “un diritto in formazione”, non ancora costituito. o La facoltà → indica la possibilità del soggetto di assumere una pluralità di condotte, le quali sono da considerare tutte lecite. o L’interesse → Può essere: § Interesse legittimo, della pretesa di un privato a che l'amministrazione eserciti un potere pubblico in conformità alla legge, in modo da poter conseguire o conservare un'utilità. Esempi: l’interesse dei cittadini partecipanti ad un concorso pubblico (il cittadino è titolare del diritto soggettivo di partecipazione); § Interesse di fatto, deriva da un obbligo posto dall'ordinamento giuridico sull'attività della Pubblica Amministrazione. Si tratta di doveri, come ad esempio il dovere di manutenere la rete stradale Vi è un’ulteriore distinzione, si parla di: o Interesse semplice, quello non rilevante per l’ordinamento. Si configura in mere aspettative; o Interesse diffuso, che appartiene ad un gruppo (non omogeneo) più o meno ampio di soggetti che ha ad oggetto un bene o un servizio destinato ad uso collettivo. Esempi: tutela dell’ambiente e del consumatore. Si tratta di un interesse di fatto, e possono divenire legittimi ove siano correlati all’esercizio di poteri da parte di un soggetto pubblico Doveri ed obblighi Situazioni giuridiche sfavorevoli o di svantaggio, che provocano nei soggetti titolari una diminuzione della loro sfera giuridica. Occorre fare un distinguo tra posizioni di soggezione o dovere e quelle di obbligo: o Dovere → posizione inattiva, il rapporto giuridico “con la controparte” non si è ancora costituito. Il titolare in soggezione rimane passivo fino a che il titolare della corrispondente situazione favorevole (= “la controparte”) eserciti la sua situazione attiva. o Obbligo → una situazione di svantaggio concreto, con riferimento ad un comportamento obbligatorio del titolare della posizione, nei confronti a tale obbligo. Chi non rispetta un 7 Matteo Cordaro Università Bocconi obbligo proprio, è responsabile di questa violazione e ne risponde tramite le sanzioni regolate dall’ordinamento. Lo stato. Genesi e caratteri Lo Stato è il massimo ordinamento politico e sovrano. È peculiare in quanto caratterizzato da stabilità e permanenza e connotato dalla sua supremazia sugli altri ordinamenti. Tra i suoi caratteri si ricordano: o Il nesso essenziale fra Stati moderni e territorio o L’universalità dei fini o La completezza, intesa dalla sua incisione su tutti i profili della vita Si tratta, quindi, di un ordinamento necessario a fini generali, che esercita il potere sovrano su un determinato territorio; a tale potere sono soggetti gli abitanti stessi di tale territorio. Uno stato nasce a seguito di procedimenti costituenti atti all’instaurazione della sovranità; tale procedimento ha luogo: o Ad opera di enti titolari di una qualche potestà o Tramite l’esercizio di poteri attribuiti per via di un colpo di stato o Ad opera di soggetti estranei allo stato preesistente a seguito di movimenti rivoluzionari La nascita dello stato avviene astrattamente in via: o Originaria → non comporta la modificazione di alcuno stato preesistente o Derivata → per trasformazione o estinzione e disgregazione di uno stato preesistente Lo stato moderno nasce con la pace di Westfalia (1648) che pone fine alla Guerra dei Trent’anni (vittoria tedesca contro gli Asburgo). Si assiste così alla rottura dell’assetto feudale e del regime patrimoniale pre-statuale. o I principi tedeschi volevano contrastare le aspirazioni dell’impero asburgico il quale voleva cancellare il principio del “cuius regio eius religio” (Di chi [è] il regno, di lui [sia] la religione, Pace di Augusta, 1555). La vittoria indica il passaggio dal regime privatistico al regime pubblicistico. § Prima: regime medievale di stampo privatistico non persegue fini generali (es: Sacro Romano Impero e feudi) § Dopo: regni meno privatistici e nascita dei mini-stati tedeschi di connotazione pubblicistica Gli elementi costitutivi dello Stato Per Stato si intende una pluralità di soggetti: o Legati da interessi e relazioni interdipendenti o Con dei criteri per la valutazione di tali relazioni o Con una autorità che imponga sanzioni in caso di condotte scorrette ed incompatibili a tali criteri o La cui potestà non potrà che applicarsi su un definito ambito territoriale Pertanto, lo Stato dispone di alcuni elementi costitutivi – il Popolo, il Territorio, la Sovranità: o IL POPOLO § È un elemento prioritario e personale dello Stato. Ha un triplice ruolo: È elemento necessario per la sussistenza dello Stato È soggetto di diritti nei confronti dello Stato È oggetto su cui si esercita la pretesa di sovranità dello Stato § Il popolo costituisce l’insieme dei soggetti legati allo Stato da un particolare status chiamato Cittadinanza. § L’appartenenza di un soggetto al popolo si concretizza con il riconoscimento della stessa. Alla Cittadinanza sono ricondotti diritti e doveri (o situazioni giuridiche attive e passive) del singolo in relazione alle istituzioni statali. Ai cittadini sono riconosciuti tutti i diritti pubblici § Differente è la posizione dello straniero, il cittadino di altro Stato, o apolide, soggetto privo di qualsiasi cittadinanza. Essi non fanno parte del popolo ma sono 8 Matteo Cordaro Università Bocconi naturalmente sottoposti alle leggi dello Stato se presenti sul territorio dello stesso. § Ai non-cittadini non vengono riconosciuti alcuni diritti pubblici come, ad esempio, il diritto al voto, le concessioni amministrative ecc. § Il popolo è un concetto prettamente giuridico definibile come l’insieme di quelle persone legate allo Stato dal rapporto di cittadinanza, distinto da: Popolazione, (concetto demografico-statistico) ossia i residenti o dimoranti abituali sul territorio Nazione, (concetto sociologico) ossia l’insieme di soggetti che condividano lingua, tradizione culturale e storica, costumi, religione, origine etnica Corpo elettorale, la parte del popolo che ha il diritto di elettorato attivo o passivo § Gli Stati eterogenei sotto il profilo di nazionalità vengono chiamati Stati plurinazionali, sono realtà nelle quali si ravvisano gradi differenti di integrazione fra diverse nazionalità. L’Italia non è uno stato Plurinazionale ma tutela le minoranze linguistiche tramite l’art. 6 Cost. § La disciplina di acquisto, rinuncia, perdita e riacquisto della Cittadinanza (in particolare, in Italia, l. 91/1992 e revisione con l. 94/2009) La Cittadinanza acquisita per nascita segue due criteri: o Ius sanguinis: la Cittadinanza è acquisita da chi sia figlio di uno o entrambi i genitori titolari di cittadinanza di quello Stato (a tutela della coesione di un popolo; applicato in Italia e comunemente in Europa) o Ius soli: la Cittadinanza è acquisita per nascita sul territorio dello Stato (criterio residuale; applicato nei Paesi americani) § In Italia, è applicato in limitatissime ipotesi: nel caso di nascita da genitori ignoti o apolidi; qualora il bambino venga ritrovato sul territorio della Repubblica e non sia possibile provarne la nazionalità La Cittadinanza acquisita per avvenimenti previsti dalla legge e successivi alla nascita: o Tramite il principio dello iuris communicatio, cioè per trasmissione da un membro della famiglia ad un altro (esempi, il matrimonio con cittadino, l’adozione) § In Italia l'interessato deve presentare apposita domanda. Possono presentare domanda: Il coniuge straniero di cittadino italiano, a patto che dopo il matrimonio risieda legalmente in Italia per almeno 2 anni; Il coniuge straniero (residente all'estero) di cittadino italiano, dopo 3 anni dalla data del matrimonio (sempre che non vi sia stato scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non sia intervenuta separazione legale). o Tramite il principio dello iuris electio, per il caso di naturalizzazione. § In Italia l'interessato deve presentare apposita domanda; la naturalizzazione è concessa su istanza individuale dal Ministero dell’Interno con decreto; non è detto che venga concessa in modo certo; infatti, la decisione può concludersi anche con un provvedimento di rigetto. Possono presentare domanda: 9 Matteo Cordaro Università Bocconi Lo straniero del quale il padre o la madre (o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado) sono stati cittadini italiani per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, a patto che risieda legalmente in Italia da almeno 3 anni; Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, a patto che risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni successivamente all'adozione; Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano; Il cittadino UE, a patto che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni; Il soggetto senza cittadinanza che risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni; Lo straniero (non UE) che risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni L’unico caso di rinuncia della Cittadinanza italiana può esistere per coloro che, disponendo di doppia cittadinanza, hanno facoltà di rinuncia verso quella italiana in caso di residenza all’estero La Cittadinanza si può perdere, ma mai in modo automatico e mai per fini politici. Può perderla: o Il soggetto che ha accettato una carica/impiego pubblici da uno Stato estero, o da un ente pubblico estero, o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, oppure che presta servizio militare per uno Stato estero. La perdita della cittadinanza, tuttavia, non è automatica: il Governo italiano, venuto a conoscenza degli eventi summenzionati, può intimare al cittadino l'abbandono, entro un certo termine, dell'impiego, della carica o del servizio militare. Se il soggetto non ottempera all'invito nel termine fissato, perde la cittadinanza. o Il soggetto che, senza costrizione, serve uno Stato estero in guerra contro l’Italia (tradimento della patria); anche in questo caso la perdita della cittadinanza non è immediata, essa viene infatti persa al momento della cessazione dello stato di guerra. Infine, la Cittadinanza si può riacquistare, ad eccezione dei casi di: o Perdita (della Cittadinanza) per indegnità; o Servizio militare per uno Stato estero in guerra con l’Italia, senza costrizione. o Per gli altri casi lo status è riottenibile: § Facendo richiesta e adempiendo una di queste opzioni (riacquisto volontario): Prestare un anno di servizio militare per lo Stato; Assumere un impiego pubblico, alle dipendenze dello Stato, per almeno 1 anno; Risiedere sul territorio dello Stato entro 1 anno. § Attraverso il singolo caso di riacquisto automatico: Per chi abbia stabilito la sua residenza sul territorio italiano da almeno un anno (con facoltà del soggetto di rinuncia al riacquisto). § La cittadinanza europea: la cittadinanza italiana è affiancata dalla cittadinanza europea. L’Europa non ha una costituzione ma la cittadinanza europea è riconosciuta, dal 1992 per mezzo del Trattato di Maastricht. Questa comporta: Libertà di circolazione e soggiorno nell’UE 10 Matteo Cordaro Università Bocconi Diritto di voto per elezioni comunali del comune estero di residenza in ogni Stato membro Diritto di voto per il Parlamento europeo in ogni Stato membro o Tutela diplomatica/consolare presso rappresentanze di ogni Stato (ad esempio se si ha bisogno aiuto ma i consolati/ le ambasciate italiani sono assenti nel paese estero in cui ci si trova) o IL TERRITORIO § Il territorio di uno Stato non è oggetto di diritto reale, in quanto costituisce la sua essenza (istituzione territoriale). § Lo Stato può disporre di parti del suo territorio (potestà di imperio dello Stato sui beni del demanio pubblico); agli altri Stati (esteri) è fatto divieto di interferenza nell’esercizio della autorità dello Stato su quella superfice territoriale. § Include: Terraferma e acque interne: (fiumi, laghi,...) comprese nei confini (naturali → elementi morfologici/artificiali → tracciati dall’uomo) dello Stato; Mare territoriale, la fascia di mare in corrispondenza delle coste dello Stato con sbocchi sul mare. In Italia la sua estensione è fissata a 12 miglia nautiche (Convenzione di Ginevra + Convenzione di Montego Bay). o Al di fuori del mare territoriale si trova il c.d. alto mare o Piattaforma continentale, parte del sottosuolo marino che costituisce il prolungamento della terra emersa → diritto di libera navigazione o Ogni Stato ha il diritto di sfruttamento della piattaforma continentale entro i 200 metri di profondità (es.: sfruttamento per via di presenza di risorse). o Ogni Stato, in aggiunta, può istituire una zona di sfruttamento economico esclusivo, con estensione di 200 miglia nautiche dalla propria costa, nella quale ha il diritto di rivendicazione allo sfruttamento esclusivo delle risorse presenti (ittiche, energetiche, ecc.) Suolo sottostante, fino ai limiti della sua utilizzabilità e spazio aereo sovrastante (Convenzione di Chicago e Trattato sullo spazio extra- atmosferico) Sedi di rappresentanze consolari/diplomatiche Per fictio iuris, anche veicoli su acqua e spazio registrati presso lo Stato, appartengono al territorio, sottoponendo eventuali condotte a bordo sotto la sua giurisdizione o LA SOVRANITÀ § Si ritiene che questo terzo e ultimo elemento costitutivo si manifesti in origine con la Pace di Westfalia (1648) nella quale avvenne, per gli Stati appartenenti al Sacro Romano Impero, il riconoscimento della capacità di diritto internazionale. § Questi Stati da allora potevano negoziare le loro relazioni con altri Stati sovrani autonomamente. § In origine, la sovranità apparteneva al sovrano, che, come princeps legibus solutus, agiva liberamente senza limite alla propria potestà di imperio. § Nel tempo, con il passaggio da monarchia assoluta a stato liberale e l’introduzione del principio di legalità, la sovranità passò ad essere riconosciuta dal sovrano allo Stato. § La sovranità ha una accezione duplice: Sotto il profilo esterno, la sovranità è riconosciuta con l’indipendenza dello Stato, ed ha una valenza esclusiva, in quanto non è permesso agli Stati esteri di interferire nell’altrui esercizio del potere d’imperio statale; 11 Matteo Cordaro Università Bocconi Sotto quello interno, la sovranità dello Stato indica che questo è auto- legittimante (è ente superiorem non recognoscens), ovvero non necessita di legittimazione/giustificazione esterna § Attribuzione della sovranità: Alla nazione → si riferisce ad un uso storico della parola “nazione” da parte della borghesia d’oltralpe, ai tempi della Rivoluzione francese (il Terzo Stato). Si fa riferimento alla nazione per riferirsi alla borghesia stessa, che, trionfante, si era impossessata del potere economico e politico Al popolo (Costituzione, art. 1 c. 2) → intesa più come affermazione di natura ideologica che giuridica. Nel caso dell’Italia, il popolo è titolare del potere e può determinare le scelte che lo stato compie, nel rispetto e nei limiti della Costituzione § N.B. Ultimamente la sovranità dello Stato non è poi così assoluta perché fa parte di una rete di Stati sovranazionale (es.: UE, NATO…). 2. FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO. I SISTEMI ELETTORALI Differenze e relazioni tra forme di stato e di governo. Metodi di classificazione delle forme di stato La forma di Stato indica il rapporto tra Stato (come istituzione) e i suoi elementi costitutivi, con particolare focus sul popolo e sul territorio. Di fatto, viene preso in analisi il rapporto tra i governanti (chi detiene il potere) ed i governati (chi lo subisce) → rapporto tra comunità ed imperio La forma di Governo si concentra sull’elemento costitutivo della sovranità. Esplica la modalità con cui le funzioni/pubblici poteri dello Stato sono distribuite/allocati fra i suoi organi costituzionali: cioè viene presa in analisi la struttura di comando di uno Stato. o La forma di Governo indica l’insieme degli strumenti con cui una determinata forma di Stato cerca di perseguire i suoi obiettivi regolando la titolarità e le modalità di esercizio della potestà autoritativa pubblica. o Per questo, appare ragionevole comparare due forme di Governo solo se si fa riferimento alla stessa forma di Stato, cioè solo se i fini e la relazione Stato-cittadini dei suddetti Stati sono condivise. o Di contro se due Stati hanno finalità diverse o se diverso è il rapporto tra istituzioni statali e cittadino (= Forme di Stato diverse), allora non sarà ugualmente ragionevole verificare come si articoli il potere sovrano nei due diversi casi (= confrontare le Forme di governo non ha senso). Due sono i metodi di classificazione delle forme di Stato 1. Classificazione diacronica: analizza le forme di Stato attraverso le diverse epoche storiche. 2. Classificazione sincronica: analizza come il potere è distribuito sul territorio, e porta alle definizioni di stati accentrati, decentrati, federali, ecc. - Come sono separati i poteri? La separazione dei poteri opera a livello verticale. Stato unitario → non ha i gradi di separazione a livello verticale Stato composto → o Stato federale o Stato regionale (Italia → 1. Stato, 2. Regione, 3. Provincia, 4. Città Metropolitane, 5. Comuni) Esempio. Forme di Stato e forme di Governo: o Ci sono ordinamenti con uguale forma di Stato, ma diversa forma di governo → Italia e USA sono entrambi delle repubbliche: - Ma una è parlamentare (Ita) - L’altra è presidenziale (Usa) o Oppure possiamo avere medesima forma di governo, ma diversa forma di Stato → Italia e Inghilterra sono entrambe parlamentari 12 Matteo Cordaro Università Bocconi - Ma una è una Monarchia (UK) - L’altra è una Repubblica (Ita) Forme di Stato: evoluzione diacronica Nel tempo, a partire convenzionalmente dalla Pace di Westfalia del 1648, si sono sviluppate una moltitudine di forme di Stato (Stato moderno): o Lo Stato assoluto § Una sua evoluzione che è lo Stato di polizia o Lo Stato liberale o Lo Stato autoritario o Lo Stato totalitario o Lo Stato di democrazia pluralista § Il quale si configura come Stato sociale Lo studio diacronico mostra che nel tempo si è assistito ad una tendenziale crescita della tutela delle situazioni soggettive. La situazione di partenza è quella in cui il sovrano ha tutto il potere, ma successivamente l’assetto cambia. Questo cambio di rotta avviene grazie ad uno strumento essenziale, la Costituzione. o La Costituzione, di qualsiasi tipo, serve a limitare il potere. o Nello Stato assoluto non c’è alcuna costituzione → absolutus, ossia sciolto da qualsiasi limite. o La costituzione limita il potere di chiunque, mette dei paletti, che si applicano ai detentori del potere, ma anche ai detentori della sovranità (il popolo). È un patto sociale, che serve a garantire certe regole in qualsiasi momento storico. È possibile, quindi, ripercorrere l’iter storico che ha portato alla costituzione delle moderne Forme di Stato 1. Regimi pre-statali (dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente nel 476 d.C. alla costituzione delle monarchie nazionali nel XVI-XVII secolo) → il Regime patrimoniale e feudale - Tale forma pre-statuale era basto su un rapporto fiduciario tra i feudatari (foedus → vassallaggio), forma negoziale di diritto privato, avente al centro diritti patrimoniali e reali - Era un accordo di natura pattizia, finalizzato anzitutto alla difesa da minacce esterne e all’assegnazione di un fondo, di proprietà del signore, per il feudatario minore (diritto di sfruttamento e godimento) e, in cambio, alla rendita di determinate prestazione verso il feudatario maggiore (diritto reale di proprietà). - Il carattere feudale è personale, manca la politicità, e manca, soprattutto, il perseguimento di fini pubblici di natura universale. - Inoltre, non può dirsi sovrano per via del rapporto avente con gli altri stati minori e per le modalità di controllo del territorio - Per questa ragione il regime patrimoniale non viene classificato come Stato, ma come qualcosa di precedente → essenza pre-statuale 2. Decadenza del modello feudale → verso lo Stato assoluto - Il modello feudale entra in crisi con la pace di Westfalia, che pone fine alla Guerra dei Trent’anni (scoppiata perché i principi tedeschi volevano contrastare e impedire le aspirazioni restauratrici del nuovo imperatore asburgico, sostenuto dalla Spagna, e che aveva l’ambizione di porre mettere fine a quanto sancito dalla pace di Augusta, la quale aveva posto il principio secondo il quale “cuius regio eius religio” - (“di chi è il regno di lui sia la religione” = i sudditi seguano la religione del proprio governante). - Con la pace e la vittoria dei principati tedeschi, venne riconfermata la pace di Augusta, e si riconobbe ai principi la possibilità di stringere alleanze con chiunque, purché non contro il Sacro Romano Impero. 13 Matteo Cordaro Università Bocconi - Nascono quindi stati con sovranità verso l’interno e verso l’esterno → nasce un nuovo soggetto del diritto pubblico, che non è più il feudo, ma lo Stato. 3. Lo Stato assoluto § Gli Stati che nascono in Europa dopo Westfalia sono caratterizzati dall’essenza di assolutezza del loro princeps. § Con la negazione della feudalità, si passa dalla sfera privatistica alla sfera pubblicistica → tutto il potere è concentrato nelle mani del princeps, il re - Si assiste ad una concentrazione dei poteri secondo due principi: § Princeps legibus solutus est → le leggi non si applicano al sovrano § Quod principi placuit legis habet vigorem → il sovrano è un sovrano assoluto e ciò che lui decide è legge → discendenza del potere del Re direttamente da Dio Forma più emblematica di tale stato è la Francia di Luigi XIV (Re Sole – «Lo stato sono io») → la società non esiste e il sovrano è il centro di tutto A lui opposto sono i sovrani illuminati (Maria Teresa d’Austria, Caterina di Russia), quei sovrani che avevano capito che il popolo scalpitava e doveva essere necessariamente incluso, almeno in parte, nelle decisioni statali - Nello Stato assoluto il re, esercita, tutto il potere: la concentrazione dei poteri è massima e al Re sono demandate la funzione legislativa, giudiziaria ed esecutiva; in ogni caso, il potere del Re è coadiuvato da una serie di funzionari. - Nasce un primo sistema tributario per sostenere l’esercito statale e la neonata burocrazia 4. Lo Stato di Polizia § (da politeia = Costituzione) → tipologia di Stato assoluto, tipico di quei sovrani illuminati (assolutismo illuminato → Federico II, Maria Teresa d’Austria, Caterina di Russia) - Si pone al centro la cura degli interessi della comunità, è un qualcosa di meglio rispetto allo Stato assoluto. Non mutano però i caratteri di fondo dello Stato assoluto, matura solo in meglio l’interesse per la collettività. - La finalità è il benessere dei sudditi, ma la scelta dei mezzi rimane al re (tutto per il popolo, ma nulla può essere scelto dal popolo) 5. Lo Stato liberale - La nascita dello stato liberale fu l’apice di numerosi cambiamenti tra cui annoveriamo: § Una nuova classe sociale. Tra la metà e la fine del ‘700 dal punto di vista sociale ed economico, acquista peso una nuova classe sociale, la Borghesia, che fino ai decenni precedenti riceveva scarsa attenzione. Era il re prima a detenere tutto il potere e le classi dominanti rimanevano aristocrazia e clero. § I commerci. A partire della scoperta dell’America, progressivamente, aumentano i commerci, si sviluppa anche il sistema bancario. Di fatto, una determinata fetta di popolo inizia ad acquisire ed accumulare ricchezze ingenti; queste ricchezze diventano oggetto degli interessi del re che, avendo sempre più bisogno di soldi per finanziare la corte e le guerre, inizia a tassare i proventi delle attività commerciali, fino a che la situazione diventa insostenibile e la borghesia inizia a rivendicare diritti nei confronti del sovrano. § Le richieste della borghesia. La borghesia ha il solo interesse che i suoi affari si possano sviluppare. Chiede che il potere pubblico possa garantire loro di proseguire le attività commerciali. 14 Matteo Cordaro Università Bocconi § Il pensiero illuminista, giusnaturalista e cattolico-liberale. In particolare, la fiducia nella scienza, la libertà di coscienza, la netta separazione tra Chiesa e Stato. - Le richieste della borghesia non trovarono una disponibilità da parte dei sovrani europei, e questo condusse, intorno alla fine del 700, ad una rottura e un cambio di prospettiva. Assistiamo ad una frattura profonda, che ci porta in modo repentino dallo Stato assoluto allo Stato liberale. - Quando avviene il passaggio? § In Inghilterra, dove non vi fu mai un vero stato assoluto, il passaggio fu graduale → la Magna Charta del 1215 già riconosceva una serie di tutele, anche fiscali. Una radicale cambiamento avviene nel 1689, con la salita al trono di Guglielmo d’Orange a seguito della Glorious Revolution: il potere del sovrano fu limitato dall’ingresso in vigore della Bill of Rights, ancora oggi in vigore. § In USA scoppia la Rivoluzione Americana nel 1787 → da «no taxation without rapresentation» alla nascita della confederazione dotata di una Costituzione § In Francia scoppia la Rivoluzione francese: con il giuramento della pallacorda, il Terzo Stato giura solennemente di dare alla Francia una costituzione. Con la conclusione della Rivoluzione nasce la Prima Repubblica (completamento della transizione dall’Ancien Régime) e, sulla spinta rivoluzionaria, si ebbero numerose agitazioni in tutta Europa. § Con la Restaurazione, parte di queste spinte vennero limitate: le nuove monarchie, tuttavia, non poterono più ignorare l’esistenza e le prerogative chieste dal popolo - I Caratteri dello Stato liberale 1. Costituzionalità Lo Stato liberale si caratterizza per una Costituzione. La Costituzione nasce come strumento di limitazione del potere, ed ha senso nella misura in cui tutti sono soggetti a queste regole. Non è semplice comprendere che cosa sia una costituzione → Costituzione (Art. 16, dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino): ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione. Quindi, una Costituzione è data da due condizioni imprescindibili: o Dalla disciplina e garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo o Dalla applicazione del principio della separazione dei poteri Osservazioni: o Non tutti i documenti che si intitolano costituzione, sono delle Costituzioni: basti pensare alle costituzioni sovietiche, che non sono vere e proprie costituzioni, perché non applicano i due suddetti principi. o Dall’altro lato possiamo avere costituzioni anche senza il documento fisico: In Inghilterra non esiste una costituzione, non è raccolta in un unico documento scritto, ma è data da principi e valori scritti e non scritti. 2. Giuridicità (legalità) 15 Matteo Cordaro Università Bocconi Anche il potere pubblico è sottoposto alla legge, cosa che non era contemplata nello Stato assoluto (princeps legibus solutus) Nello Stato liberale anche il potere pubblico è assoggettato alla legge, così come i cittadini privati. 3. Principio di rappresentatività Almeno uno degli organi chiave, fra gli organi che detengono il potere pubblico, deve essere rappresentativo del popolo 4. Democraticità Le decisioni vengono assunte in base al principio di maggioranza, lasciando sempre spazio alla minoranza di esprimersi (bilanciamento) - Infine, lo stato liberale deve possedere alcune caratteristiche chiave: § Tutela dei diritti fondamentali in chiave di limitazione del potere pubblico § Garanzia dei diritti fondamentali in chiave di affermazione del principio di uguaglianza § Affermazione de rechtstaat → lo stato di diritto → funzione preminente della funzione legislativa del Parlamento e della non ammissione di arbitrii in fase applicativa delle leggi § Separazione del fenomeno religioso dalla politica § Emersione di forme di governo connotate dal principio di separazione dei poteri § Diffusione del principio di rappresentazione politica → diritto dei rappresentanti di manifestare la volontà della Nazione o del popolo § Diffusione della teoria del liberismo economico con conseguente assenza dell’intervento pubblico nell’economia - Da ricordare che lo stato liberale è uno stato monoclasse (esiste solo la borghesia) ed uno stato minimo, il cui apparato statale è ridotto all’osso. Lo Stato, infatti, non deve nulla ai suoi cittadini ma deve soltanto lasciarli liberi individualmente e riconoscere la proprietà privata (principio sacro) 6. Lo Stato di democrazia pluralista e lo Stato sociale - Lo Stato liberale ebbe vita per tutto l’Ottocento e la prima metà del Novecento; esso rappresentò una grande conquista, ma era uno stato che ancora non tutelava tutti, bensì solo i borghesi. - Il modello Stato liberale viene completato e migliorato nella metà del 900, con la democrazia pluralista. - Differenza di fondo. La struttura non cambia, cambia il principio rappresentativo. § I caratteri di fondo rimangono tali e quali, ma cambia la rappresentatività. § In Parlamento non partecipa solo la borghesia, ma tutte le classi sociali (monoclasse → pluriclasse) § Lo Stato di democrazia pluralista diventa uno Stato sociale, che non si limita ad essere Stato minimo per consentire il benessere economico e sociale della borghesia bensì interviene nella società e nella vita dei cittadini (per questo viene detto sociale) facendo uso dei fondi pubblici per il benessere dei cittadini e svolgendo numerose funzioni (costruisce scuole, ospedali, prevede il sistema pensionistico, e forme di sussidio → welfare state) - Lo Stato non è minimo, ma interventistico, mobilitando un corpo di funzionari pubblici, con la finalità di realizzare il principio di uguaglianza in senso sostanziale. - Principio fondante è il principio di maggioranza, che tutela e permette l’espressione della pluralità di posizioni presenti 16 Matteo Cordaro Università Bocconi - Nasce il vero e proprio status di cittadino e il potere pubblico è definitivamente limitato dalla diffusa presenza delle carte costituzionali che definiscono un regime di legalità sostanziale, volto a regolare anche le modalità di esercizio del potere - Sono riconosciuti universalmente i diritti dell’uomo e la loro inviolabilità con la nascita di numerose sedi per la loro difesa e tutela - Un’anteprima dello stato sociale si ha con la nascita della Repubblica di Weimar nel 1919; le vere applicazioni dello stato sociale si individuano in Italia, Inghilterra e Germania nel Secondo Dopoguerra 7. Lo Stato autoritario e lo Stato socialista - Non sempre lo Stato liberale si è evoluto migliorandosi. La debolezza delle sue istituzioni ha portato, in altri casi, il sorgere di esperienze autoritarie: tra i più emblematici si ricordano il Terzo Reich in Germania e il Ventennio fascista in Italia. - Anziché integrare il movimento operaio incentivandone la partecipazione politica, lo stato autoritario tende invece a sopprimere vitalità e privilegiare ancor di più la borghesia. - Si parla di Stato autoritario quando si accentua la natura autocratica del Governo (concetto distinto è il totalitarismo, che manifesta una concentrazione dei poteri in capo ad un leader carismatico → Germania hitleriana). - Caratteristiche dello Stato autoritario: § Politiche dirigiste § Eliminazione corpi intermedi tra Stato e società, § Introduzione di enti propri (es: corporazioni fasciste) § Adesione al modello capitalista - Contestualmente si sviluppa lo Stato socialista, (es: Unione Sovietica post rivoluzione bolscevica; Cina post II Guerra Mondiale, Cuba post rivoluzione castrista). - Condivide con lo Stato autoritario: § Esistenza partito unico § Limitazione diritti civili e politici § Potere concentrato - Differenza principale: § Politiche di sviluppo su produzione collettivista § Proprietà statale dei mezzi di produzione → contro al modello capitalista dello Stato autoritario - Oggi: la Cina, l’ultimo grande stato socialista → progressiva apertura all’economia di mercato (economia sociale di mercato) Forme di Stato: classificazione sincronica La classificazione sincronica, non mira a studiare l’evoluzione nel tempo delle forme di stato, ma osserva come il potere è ripartito nel territorio. Possiamo immaginare un pendolo che oscilla tra due estremità di ripartizione del potere, ed avente come estremi: o Lo Stato composto/decentrato (“ripartizione massima”) → a seconda del potere delegato alle singole unità sub-statali si distingue tra: § Stato federale → gli stati sono dotati di autonomia politica propria e i loro governatori possono dare, assieme ai singoli parlamenti, diversi indirizzi (USA; Germania, Australia) § Stato regionale → le diverse regioni hanno un buon livello di autonomia pur mantenendo una sostanziale unità centrale (Italia, Spagna) o Lo Stato unitario/accentrato (“ripartizione minima”) → esiste un unico potere politico (lo stato centrale) ed unità sub-statali (i dipartimenti) senza autonomia politica (es.: Francia) 17 Matteo Cordaro Università Bocconi Per distinguerli si tiene conto del grado di autonomia politica (capacità di prendere delle decisioni senza vincoli) degli enti decentrati Lo Stato federale → massima autonomia possibile ai territori e massima applicazione del principio di divisione dei poteri: o Processo storico di formazione per aggregazione di più stati o Presenza di una seconda camera di rappresentanza nei singoli stati oltre a quella statale o Partecipazione degli stati alla revisione della costituzione o Gli stati membri godono di autonomia costituzionale o Gli stati membri esercitano la funzione giurisdizionale: esiste sia il diritto statale che il diritto federale o Distribuzione delle competenze legislative e competenza generale degli stati → clausola delle competenze residuali: tutto ciò che non è esplicitamente demandato allo stato centrale, spetta di diritto allo stato federato § Competenze enumerate → stato federale (centrale) § Competenza generale → stato membro Lo Stato regionale → l’autonomia è devoluta solo in parte alle regioni o Processo storico di formazione per disgregazione (in Italia le regioni, come entità politiche, nascono nel 1975, e poi le successive riforme del 1990 e del 2001) o Le regioni non godono di autonomia costituzionale ma soltanto di autonomia legislativa o Non esiste una seconda camera rappresentativa, non partecipano al processo di revisione costituzionale e non hanno un circuito proprio di giustizia o La clausola delle competenze residuali rimane a favore dello Stato: ciò che non è demandato alle regioni, è demandato allo stato (N.B. eccezione: Italia, competenza generale delle Regioni → pillola di federalismo) CARATTERI COMUNI CARATTERI DISTINTIVI Sia lo stato regionale che federale è dotato di diversi livelli di governo. Non c’è un solo centro, ma anche altri livelli come le regioni, le comunità Il federalismo nasce per unire Diversi livelli autonome, ecc. Questi (aggregazione) mentre il dotati di Procedimento hanno autonomia politica, regionalismo dà autonomia a autonomia storico di che si manifesta con l’uso enti che prima non avevano politica formazione della legge, cioè la autonomia (disgregazione) possibilità di poter adottare norme giuridiche, (cioè regole generali e astratte), per perseguire determinati obiettivi. Il livello più basso non Gli ordinamenti federali Garanzia trae la propria esistenza hanno un Parlamento con 2 costituzionale dal livello statale, ma Camere. La Camera Alta delle competenze dalla Costituzione. Cioè rappresenta gli Stati membri di ciascun livello non è il governo che Presenza e ruolo della federazione, negli → superiorità decide quali sono le della seconda ordinamenti regionali non della competenze spettanti alle Camera necessariamente il costituzione varie regioni, è la Parlamento è bicamerale e il nazionale Costituzione a definirle. Senato non necessariamente Si chiama garanzia, rappresenta le regioni (es. in perché ciò impedisce che Italia i senatori 18 Matteo Cordaro Università Bocconi il governo “del momento” rappresentano l’intera cambi la struttura e le nazione) competenze dei vari livelli → modificare la Costituzione è infatti complicato Nello stato federale gli enti territoriale godono delle Il potere di fare leggi sarà Competenze Asimmetrie nella stesse competenze (salvo distribuito tra il livello legislative distribuzione eccezioni). centrale e i livelli distribuite territoriale Nello stato regionale, gli enti decentrati. territoriali hanno, talvolta, competenze diverse tra loro Stati federali: a favore degli enti territoriali → tutto ciò che non è Organo Eventuali conflitti tra i esplicitamente demandato Verso della nazionale di diversi livelli di governo allo stato centrale, spetta clausola di risoluzione dei sono demandati ad un di diritto allo stato residualità delle conflitti organo dal potere federato competenze centrale Stati regionali: a favore dello Stato → ciò che non è demandato alle regioni, è demandato allo stato Negli Stati federali ogni stato membro ha una sua Potestà di dotarsi Costituzione, negli Stati autonomamente regionali non è così. Negli di una Stati federali i membri Costituzione possono disciplinare la separazione dei poteri e la tutela dei diritti fondamentali Negli Stati federali si ha una pluralità di giurisdizioni, si Funzione hanno due livelli di giustizia giurisdizionale (corte statale e corte degli stati federale). Negli Stati regionali unitarietà della giurisdizione. Negli Stati regionali le regioni non partecipano al Procedimento di procedimento di revisione revisione costituzionale mentre negli costituzionale Stati federali gli Stati membri devono essere considerati. L’evoluzione del federalismo: dal federalismo duale al federalismo cooperativo Alla base del federalismo vi è il principio di separazione dei poteri in ottica di protezione della libertà e dell’autonomia della società civile. Si è soliti inquadrare il tema della separazione dei poteri attraverso due direttrici: o Orizzontale: separazione del potere legislativo, giudiziario ed esecutivo in tre diversi centri → per tutte le forme di governo democratiche o Verticale: la potestà di imperio è divisa a due livelli di governo → solo per le Forma di governo federali 19 Matteo Cordaro Università Bocconi In questo modo, secondo la visione classica, ciascuno dei livelli di governo, geloso del proprio potere, limiti e vigili sull’ingerenza dell’altro In particolare, lo Stato Federale vede, dall’Ottocento al Novecento una radicale evoluzione circa l’indirizzo dei vari poteri: o XIX secolo → Federalismo duale: la Federazione ha potere solo sulle questioni di governo federale; gli Stati Federati controllano, indipendente ed autonomamente, tutte le restanti questioni o XX secolo → Federalismo cooperativo: la nascita dello stato democratico-pluralista, con la sua maggiore ingerenza a livello sociale ed economico, porta la Federazione ad assumere la direzione delle politiche pubbliche poste in essere dal sistema statal- federale; si accresce, parimenti, la cooperazione tra i diversi livelli di governo al fine di raggiungere obiettivi politici comuni Le forme di Governo: i criteri di classificazione e un’analisi delle differenti forme Se la definizione di forma di governo riguarda come è organizzata la distribuzione del potere tra gli organi del vertice dello Stato-apparato, occorre sottolineare che, osservando le norme fondamentali che sovraintendono al funzionamento dei poteri legislativo ed esecutivo e alle loro reciproche relazioni, è possibile classificare le forme di governo in diverse tipologie facendo ricorso a tre diversi criteri: o Titolarità dell’indirizzo politico § Si tratta della determinazione delle finalità generali che il potere pubblico, in un determinato momento, deve perseguire e dei principali mezzi per conseguirle § Tale funzione può essere in capo o all’organo a cui spetta la funzione esecutiva o all’organo a cui spetta la funzione legislativa o, ancora, ad entrambi o Fondamento della legittimazione del governo § Permette di distinguere forme di governo: Dualiste → l’organo titolare della funzione esecutiva ha un’ampia legittimazione politico-democratica (governo presidenziale); vi è un equilibrio tra Parlamento ed Esecutivo o FdG Parlamentare o FdG Presidenziale o Monarchia parlamentare Moniste → la legittimazione del potere esecutivo deriva da un organo solo, ovvero il Parlamento (governo parlamentare) o FdG parlamentare § A prevalenza del gabinetto o del Primo Ministro § A prevalenza Assemblale o Natura del rapporto tra Governo e Parlamento § Si parla di rapporto di fiducia, il quale si incentra sulla responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento, nel senso che il Governo deve essere sempre emanazione del volere parlamentare Sulla base di questi criteri è possibile definire i cinque tipi di forme di governo attualmente presenti nel panorama comparato 1. FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE § Il governo è espressione del parlamento al quale è legato da un rapporto di fiducia § È frutto di una lunga e complessa evoluzione che fonda le sue radici nella monarchia costituzionale, forma di governo volta a limitare il potere della corona § L’aumento dell’importanza dell’assenso parlamentare porta all’evoluzione in monarchia parlamentare a carattere dualista Il sovrano svolge ancora un importante ruolo ma è limitato dal Parlamento Il Governo è di nomina regia ma deve intrattenere un rapporto fiduciario anche con il Parlamento 20 Matteo Cordaro Università Bocconi § L’affermarsi dell’egemonia borghese porta con sé la centralità dell’assemblea rappresentativa, di carattere elettivo, posta al centro del sistema di governo: la legittimazione dello stesso diviene parlamentare e il Capo dello Stato (Presidente della Repubblica o Monarca) diviene un potere neutro → la figura del Capo dello Stato non è ornamentale, ma mantiene ancora poteri significativi, pur non partecipando all’indirizzo politico del paese § Con l’avvento dello stato pluralista si procedette anche ad un processo di razionalizzazione della forma di governo parlamentare: la dottrina costituzionale definì alcune caratteristiche fondanti che ogni forma di governo, per definirsi parlamentare, doveva possedere: a. Derivazione parlamentare del governo: il Governo deriva dal Parlamento e la sua formazione dipende dagli equilibri politici in seno a tale organo. Il Parlamento ha diretta legittimazione popolare ed è questa la sede in cui le istanze del corpo sociale trovano propria rappresentazione. È fondamentale il ruolo del partito politico b. Rapporto di fiducia: il Governo è emanazione permanente del volere del Parlamento e per tale ragione deve ottenerne la fiducia; il Parlamento può sfiduciarlo mediante votazione. Nei fatti il Governo è legato al volere della maggioranza parlamentare; è compito dell’opposizione controllare l’operato del governo e presentare una visione alternativa rispetto a quella della maggioranza-Governo c. Ruolo del Capo dello Stato: il ruolo diviene di potere neutro e non può, quindi, inserirsi in questioni di carattere politico; spettano però alcuni importanti poteri (nominare i ministri, sciogliere le camere…) § Infine, a seconda della struttura politica del Pese si è soliti distinguere in: FdG parlamentare a prevalenza del Governo: presupposto è un sistema politico strutturato in senso stabilmente bipolare (due partiti o due aree politiche ben definite) FdG parlamentare a prevalenza dell’Assemblea: presupposto è un sistema politico multipolare, dove il confronto dei partiti in sede assemblale diviene fondamentale al fine di creare aree politiche sufficientemente stabili 2. FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE (Confederazione Elvetica) § Il governo è espressione dell’organo legislativo ma manca il rapporto di fiducia § Oggi è presente nella sola Confederazione Elvetica: secondo tale forma di governo, l’Assemblea federale, che riunisce due Camere, elegge il Consiglio federale, composto da 7 componenti ripartiti per area linguistica (4 tedesco, 2 francese, 1 italiano) e detenenti il potere esecutivo § Sono eletti per la durata di un anno; il Presidente ed il Vicepresidente, scelti tra i 7 consiglieri, svolgono la funzione rappresentativa, non sono rieleggibili direttamente § Il funzionamento del governo elvetico è fondato molto sulla prassi: ad esempio, il Vicepresidente è (quasi) sempre eletto Presidente 3. FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE (USA) § Il legame tra governo e parlamento è ridotto al minimo; tale forma presenta una robusta separazione dei poteri: a Presidente è affidata la funzione esecutiva mentre al Parlamento quella legislativa; essi la eseguono in maniera autonoma e reciprocamente indipendente, tanto che il presidente non ha il potere di sciogliere le camere 21 Matteo Cordaro Università Bocconi § Alcuni paesi latinoamericani hanno modificato tale forma (FdG presidenzialistiche) dando la possibilità al presidente di sciogliere le camere, causando anche derive autoritarie § Esempio per eccellenza è quello statunitense: i Il potere legislativo è affidato al Congresso composto dalla Camera dei rappresentanti (eletta direttamente dal popolo ogni due anni) e dal Senato (dove siedono i Senatori di ciascuno stato, eletto direttamente dai cittadini dello Stato; i senatori sono in carica per sei anni; il senato è soggetto a rinnovi parziali ogni due anni) Il potere esecutivo è affidato al Presidente in carica per quattro anni, con la possibilità di rielezione per una sola volta (massimo due mandati); i cittadini eleggono, mediante un sistema di voto ponderato, i grandi elettori, che, a loro volta, eleggono il Presidente Il sistema statunitense è ridondante, dal momento che vi sono numerose interferenze tra il potere legislativo ed esecutivo: ciò è fatto perché i due poteri si bilancino e si controllino a vicenda D’altra parte, la presenza di elezioni del Congresso ogni due anni può portare al fenomeno del divided governament, ovvero la presenza di una maggioranza congressuale di colore politico diverso rispetto a quella presidenziale, creando, in alcuni casi, situazioni non positive Il carattere di tale forma di governo è genuinamente monocratico: la funzione esecutiva spetta direttamente al presidente che la esercita con l’aiuto di collaboratori di sua fiducia chiamati segretari 4. FORMA DI GOVERNO SEMI-PRESIDENZIALE (V Repubblica francese) § Il potere esecutivo è ripartito tra il Presidente della Repubblica, eletto dai cittadini, ed il Governo, da lui nominato; quest’ultimo deve mantenere un rapporto di fiducia con il Parlamento § Si caratterizza, quindi, per la compresenza di elementi tipici della forma di governo parlamentare e presidenziale § Tale esperienza ha diversi assetti concreti: da un lato il Presidente può avere un ruolo secondario per ciò che concerne le questioni politiche (Austria, Irlanda); dall’altro il Presidente può essere in prima linea per questioni di indirizzo politico, divenendo, in una certa misura, sovraordinato al Governo § In quest’ultimo caso si parla di FdG semipresidenziale a prevalenza del Presidente: il Capo dello Stato ha poteri di indirizzo del suo governo ed è in gradò di mantenere le sue capacità di guida all’interno dell’assetto istituzionale § È questo il caso della V Repubblica francese Il Presidente, eletto a suffragio universale per un mandato quinquennale, svolge diversi compiti di rilievo: o Nomina il primo ministro o Presiede il Consiglio dei ministri o Può sciogliere l’Assemblea nazionale (max 2 volte in 12 mesi) o Esercita poteri straordinari in caso di emergenza § Il Governo, diretto dal Primo ministro ma presieduto dal Presidente, è nominato da quest’ultimo ed è legato all’Assemblea nazionale da un rapporto fiduciario § Il Parlamento è bicamerale ed è composto dall’Assemblea nazionale e dal Senato, rappresentante delle collettività territoriali § Il sistema elettorale, rivisto con la riforma del 2000/2001, ha definito che le elezioni legislative si tengono poche settimane dopo quelle presidenziali per rendere improbabili risultati politicamente disomogenei (allineamento tra Presidente e Parlamento) → viene, così, esaltato il ruolo del presidente § In precedenza, con la durata settennale del Presidente, si potevano venire a creare situazione di disallineamento politico → cohabitation 22 Matteo Cordaro Università Bocconi 5. FORMA DI GOVERNO SEMI-PARLAMENTARE (Esperimento israeliano) § Il vertice dell’esecutivo (il Primo ministro) è eletto dal corpo elettorale ed è legato al Parlamento da un rapporto di fiducia; è detta anche neoparlamentare § Tanto il Primo ministro quanto il Parlamento sono oggetto di contestuale elezione e soggiacciono alla clausola del simul satbunt, simul cadent (parafrasando, il corpo elettorale elegge entrambi gli organi ma il venir meno della carica di uno, a seguito del passaggio di una mozione di sfiducia, conduce, ex lege, al venir meno anche dell’altro) § È una forma di governo dualista, al pari della Presidenziale, e non monista § Il concreto atteggiarsi della forma di governo dipende dal sistema politico e dalla legislazione elettorale; in particolare, se il sistema politico è fortemente strutturato, allora tale forma ricalca quella del parlamentarismo maggioritario (ipotesi solo teorica); nella realtà, con un sistema politico frammentato, si hanno due possibilità: Il Primo ministro ha una solida maggioranza in assemblea (come accade nelle Regioni italiane) → l’Assemblea ha un ruolo di scarsa importanza politica Il Primo ministro non ha una solida maggioranza → rischio di paralisi istituzionale § Esempio di questa forma istituzionale è lo Stato di Israele che, a partire dagli anni Novanta, mirava a risolvere i due problemi sopra esposti con una finestra temporale di 45 giorni in cui il Primo ministro era chiamato a presentare alla Camera la squadra di governo ed il programma, per ricevere la fiducia. Se non riusciva a presentare la squadra o il programma o per altri impedimenti, si procedeva a nuove elezioni dell’esecutivo soltanto; in caso di sfiducia, erano indette nuove elezioni generali. Tuttavia, a causa del non raggiungimento dei risultati sperati, tale forma di governo è stata soppiantata, in meno di un decennio, dal ritorno ad un FdG parlamentare Il sistema elettorale La resa in concreto di uno specifico sistema istituzionale dipende non solo dalle proprie regole giuridica ma anche da alcune significative regole di natura politica e dalla strutturazione del sistema partitico In ogni caso, un sistema propriamente giuridico che incide significativamente sulla strutturazione di uno stato è il sistema elettorale. Con tale termine intendiamo due distinti concetti: o S.E. in senso stretto = regole che sovraintendono alla trasformazione dei voti popolari in seggi parlamentari. Si comprende di due elementi: § Formula elettorale: meccanismo matematico che permette di tradurre i voti in seggi § Sistema dei collegi e circoscrizioni: divisione del territorio dove si svolge l’elezione in una pluralità di ambiti omogenei e attribuisce a ciascuno di essi un certo numero di seggi; distinguiamo tra tre diversi tipi di collegi: Uninominale: collegio che prevede un solo eligendo, la cui elezione è sostanzialmente maggioritaria Plurinominale di piccola dimensione: collegio che prevede una pluralità di eligendi (5-10) con riparto dei voti proporzionale, mediante approssimazioni (ampie) Plurinominale di grande dimensione: collegio che prevede una pluralità di eligendi (più di 10) con riparto dei voti proporzionale, mediante approssimazioni (piccole) o S.E: in senso ampio = ciò che incide direttamente sul procedimento elettorale, tra cui la propaganda, i finanziamenti mai partiti, le modalità di candidatura… 23 Matteo Cordaro Università Bocconi I sistemi elettorali possono essere classificati seguendo due distinti parametri: o Effetti sulla rappresentanza § Sistemi elettorali proiettivi: mirano a riprodurre nella rappresentanza parlamentare i rapporti di forza che si determinano alle elezioni § Sistemi elettorali selettivi: mirano a far emergere dal momento elettorale un soggetto in grado di esprimere un Governo e un diverso soggetto quale principale forza di opposizione o Formula elettorale → ci permette di distinguere in: § Proporzionali puri Garantisce una migliore rappresentatività poiché garantisce la più alta possibile proiezione, nel parlamento, delle volontà politiche con la necessità di trovare un accordo tra le forze di governo dopo le elezioni → collegi plurinomianli Individuiamo, in primo luogo, i proporzionali a divisori successivi (metodo d’Hondt) che prevede la divisione dei voti ricevuti per ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5… fino al numero di seggi da assegnare al collegio In secondo luogo, i proporzionali a quoziente, dove i seggi in palio sono proporzionali ai voti espressi: il totale dei voti ricevuti da un candidato viene diviso per il totale dei seggi e viene assegnato il numero di seggi espresso dal quoziente; tale sistema presenta il problema dei resti che viene superato attraverso diverse metodologie sia mediante quozienti puri (metodo dei più alti resti) sia mediante quozienti rettificati (quoziente di Imperiali con doppia rettifica) Talvolta, onde evitare la selettività del sistema elettorale viene introdotta una soglia di sbarramento per la quale, al fine di accedere al riparto dei seggi, si rende necessario ottenere una determinata percentuale di voti § Maggioritari puri Garantisce una maggiore governabilità poiché attribuisce più seggi alla parte che ha preso più voti in maniera, solo in parte, proporzionale (es.: premio di maggioranza; in Italia, nelle elezioni amministrative) → collegi uninominali Distinguiamo, in primis, le formule a maggioranza relativa (first past the post) → è eletto il soggetto che prende anche solo un voto in più dell’altro candidato In secondo luogo, abbiamo le formule a maggioranza assoluta per le quali occorre ottenere una percentuale minima dei voti per vincere il collegio, al fine di garantire una reale rappresentatività (sistemi majority). Nel caso in cui un candidato non raggiunge la percentuale minima dei voti si procede ad una seconda tornata elettorale mediante formula: o Majority run-off → i due candidati al primo turno passano al ballottaggio o Majority-plurality → sono ammessi al secondo turno i candidati che al primo hanno ottenuto una soglia minima dei voti; risulta vincitore chi prende il maggior numero di voti § Misti Presentano caratteristiche più o meno vicine ai sistemi maggioritari o proporzionali Presentano eccezioni rispetto alla tipologia di collegio tipica dei due sistemi sopra citati § Ordinali All’elettore è chiesto di esprimere la preferenza sulle candidature e di ordinarle in ordine decrescente di preferenza 24 Matteo Cordaro