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CORSO EGE II EDIZIONE ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA SETTORE CIVILE E INDUSTRIALE LEZIONE: 14 - Normativa per l'incentivazione dell’efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabile DOCENTE: Angela Nunziata Indice 1. Contesto normativo storico e attuale...

CORSO EGE II EDIZIONE ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA SETTORE CIVILE E INDUSTRIALE LEZIONE: 14 - Normativa per l'incentivazione dell’efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabile DOCENTE: Angela Nunziata Indice 1. Contesto normativo storico e attuale 2. Il meccanismo dei TEE 3. Il mercato dei TEE 4. I soggetti coinvolti 5. Presentazione dei progetti 6. Linee Guida TEE: DM 11 gennaio 2017, DM 10 maggio 2018, DM 21 maggio 2021, Decreto Direttoriale del MiTE del 3 maggio 2022 7. Progetti a consuntivo (PC) 8. Progetti standardizzati (PS) 9. Esempi applicativi di schede standard 2 Titoli di Efficienza Energetica I Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono titoli negoziabili che certificano i risparmi energetici conseguiti negli usi finali di energia, realizzando interventi di incremento dell'efficienza energetica. Il sistema dei CB è un meccanismo di incentivazione che si basa su un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale. Per ogni TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio) di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica, viene riconosciuto un Certificato che è possibile scambiare sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. 3 Titoli di Efficienza Energetica L’articolo 7 della Direttiva 2012/27/UE chiede agli Stati membri l’introduzione di regimi obbligatori per l’efficienza energetica. In Italia il regime obbligatorio per l’efficienza energetica è rappresentato dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) che è attivo dal 2005 e può essere considerato un’eccellenza a livello europeo. In Italia oltre al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono attive altre misure per l’incentivazione dell’efficienza energetica. I Titoli di Efficienza Energetica sono noti anche come “Certificati Bianchi”. 4 Cronistoria normativa Decreti Ministeriali 24 aprile 2001 - individuazione degli obiettivi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ❑ obblighi di risparmio per i distributori di energia elettrica e gas ❑ definizione degli obiettivi di risparmio per il periodo 2002 - 2006 ❑ istituzione del meccanismo dei Certificati Bianchi Decreti Ministeriali 20 luglio 2004 e Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007 - nuova individuazione degli obiettivi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ❑ abrogazione dei precedenti DM 24 aprile 2001 ❑ definizione nuovi obiettivi di risparmio per il periodo 2005 – 2012 (obiettivi incrementali più elevati rispetto ai precedenti) 5 Cronistoria normativa I DM 20 luglio 2004 integrati dal DM 21 dicembre 2007: ❑ definiscono obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria a carico dei grandi distributori di energia elettrica e di gas (soggetti obbligati) ❑ definiscono le modalità attraverso le quali i distributori possono conseguire tali obiettivi: ✓ tipologie di interventi, tipologie di progetti ✓ mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) ❑ prevedono un contributo tariffario per la copertura dei costi sostenuti dai distributori ❑ introducono sanzioni in caso di inadempienza ❑ affidavano all’AEEG, ora al GSE, il compito di definire i criteri e le regole tecniche di funzionamento del nuovo impianto normativo e la gestione dell’intero meccanismo Linee Guida ARERA 6 Contesto normativo vigente DM 11 gennaio 2017 (Revisione importante del meccanismo e definizione degli obiettivi nazionali per il quadriennio 2017-2020) Conseguente revisione delle Linee Guida TEE con DM 10 maggio 2018 Ulteriore revisione delle Linee Guida TEE con DM 21 maggio 2021 (Revisione obiettivi 2020 e nuovi obiettivi nazionali per il quadriennio 2021-2024) Decreto Direttoriale del MiTE del 3 maggio 2022 (Chiarimenti operativi ed introduzione/revisione degli interventi ammissibili a seguito del DM 21 maggio 2021) 7 Il meccanismo dei TEE Sono stabiliti obiettivi nazionali di incremento dell’efficienza energetica a carico di soggetti obbligati; I grandi distributori di gas ed elettricità sono i soggetti obbligati al raggiungimento dei predetti obiettivi; Il miglioramento dell’efficienza energetica va realizzato presso gli utenti finali; Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha in carico l’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi; Le proposte per l’ottenimento dei titoli sono sottoposte ad un’istruttoria tecnico amministrativa condotta dal GSE; 8 Il meccanismo dei TEE il miglioramento dell’efficienza energetica viene certificato tramite l’emissione da parte del GME (gestore dei mercati energetici) di Titoli di Efficienza Energetica (TEE), detti anche “certificati bianchi”; il 31 maggio di ogni anno il GSE verifica il raggiungimento dell’obiettivo da parte dei soggetti obbligati; è attivo un mercato dei suddetti titoli in base a contrattazioni bilaterali e accesso alla borsa dei TEE; è previsto un contributo tariffario a favore delle aziende di distribuzione obbligate a parziale copertura degli oneri sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi; sono irrogate sanzioni a carico dei soggetti obbligati nei casi di inadempienza. 9 Il meccanismo dei TEE Fonte: GSE – Rapporto annuale certificati bianchi 2021 10 Obblighi di risparmio DM 11/01/2017 DM 21/05/2021 Obblighi 2017 2018 2019 2020 (old) 2020 (new) 2021 2022 2023 2024 Distributori elettrici [MTEE] 2,39 2,49 2,77 3,17 1,27 0,45 0,75 1,05 1,08 Distributori gas naturale [MTEE] 2,95 3,08 3,43 3,92 1,57 0,55 0,93 1,3 1,34 TOTALE [MTEE] 5,34 5,57 6,2 7,09 2,84 1 1,68 2,35 2,42 11 Obblighi di risparmio Perché è stata introdotta questa discontinuità? Perché l’offerta di titoli di efficienza energetica si è ridotta nel tempo. Variazione percentuale Anno TEE riconosciuti rispetto all'anno precedente 2017 5.807.831 - 2018 3.832.984 -34% 2019 2.907.695 -24% 2020 1.720.903 -41% 2021 1.120.672 -35% 2022 774.409 -31% Fonte: Rapporti annuali certificati bianchi GSE Dal 2017 al 2022 i TEE riconosciuti sono diminuiti dell’86% 12 Storico richieste presentate Fonte: Sito GSE – dati aggiornati al 01/03/2023 13 Obblighi di risparmio DM 21 maggio 2021 – art. 13 Al fine di assicurare l’equilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei certificati bianchi, il Ministero della transizione ecologica, qualora accertasse che l’ammontare dei certificati bianchi emessi e di quelli di cui è prevista l’emissione non è coerente con gli obblighi di cui al presente decreto, ha facoltà di aggiornare, per i successivi anni d’obbligo, gli obiettivi 14 Le reazioni del mercato Prime bozze del DM 10 maggio 2018 DM 11 gennaio 2017 Fonte: Sito GME 15 Le reazioni del mercato Ultime sessioni di mercato https://gme.mercatoelettrico.org/en-us/ Fonte: Sito GME 18 Le reazioni del mercato Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Fonte: Sito GME 17 Procedure di aste al ribasso Novità DM DM 21 maggio 2021 – art. 7 21/05/2021 … è introdotto un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, definito con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, da emanare entro il 31 dicembre 2021. Sistema ancora non operativo, le cui modalità di partecipazione sono ancora da definire 18 Procedure di aste al ribasso Novità DM 21/05/2021 Le aste avranno come oggetto il valore economico del TEP risparmiato e potranno riguardare specifiche tecnologie o tipologie progettuali, ambiti di intervento o settori economici; Il valore economico posto a base d’asta terrà conto dell’andamento dei prezzi dei certificati bianchi sul mercato organizzato, delle specificità della tecnologia o della tipologia progettuale; Il valore aggiudicato sarà costante per il periodo di incentivazione specificato nel bando d’asta gestito dal GSE; L’incentivo riconosciuto sarà pari al prodotto tra il valore economico aggiudicato in fase di asta ed i risparmi energetici addizionali riconosciuti; Accederanno alle aste i soggetti che sostengono l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica. 19 Risultati istruttorie GSE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Su 5.704 richieste Su 2.218 richieste Su 1.744 richieste Su 1.386 richieste Su 947 richieste Su 503 richieste presentate, sono presentate, sono state presentate, sono state presentate, sono state presentate, sono state presentate, sono state state concluse 5.704 concluse 2.208 concluse 1.682 concluse 1.358 concluse 923 concluse 429 istruttorie con una istruttorie con una istruttorie con una istruttorie con una istruttorie con una istruttorie con una percentuale di percentuale di percentuale di percentuale di percentuale di percentuale di successo del 59% successo del 88,4% successo del 91% successo del 97% successo del 97% successo del 99% Fonte dati: sito del GSE aggiornato al 01/03/2023 20 Risultati istruttorie GSE Il GSE ha condotto un’analisi su 344 pratiche per le quali è stata inviata una «Richiesta di integrazione» oppure un «Preavviso di rigetto» al fine di fornire indicazioni utili per una corretta presentazione delle richieste. (Studio osservazionale sulle evidenze emerse nell’espletamento delle istruttorie» del 20/12/2018) 21 Risultati istruttorie GSE Sulle 344 pratiche analizzate sono state riscontrate 1961 criticità ed inviate con lettera di primo esito («Richiesta di integrazione» oppure un «Preavviso di rigetto») Percentuale su 344 pratiche Percentuale su 1961 criticità 22 Risultati istruttorie GSE A seguito della «Richiesta di integrazione» o del «Preavviso di rigetto» sono state rigettate 91 richieste. 23 I soggetti coinvolti I soggetti obbligati sono: a) i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali b) i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali 24 I soggetti coinvolti DM 11 gennaio 2017 - Obblighi periodo 2021-2024 Ogni singola impresa di distribuzione di elettricità adempie pro quota agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo; tale quota è determinata dal rapporto tra la quantità di energia elettrica distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di energia elettrica distribuita sul territorio nazionale da tutti i soggetti obbligati, determinata annualmente dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, conteggiate nell’anno precedente all’ultimo trascorso. DM 11 gennaio 2017 - Obblighi periodo 2021-2024 Ogni singola impresa di distribuzione di gas naturale adempie pro quota agli obblighi di cui al comma 5 del presente articolo; tale quota è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas distribuita sul territorio nazionale da tutti i soggetti obbligati, determinata annualmente dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, conteggiate nell’anno precedente all’ultimo trascorso. 25 I soggetti obbligati 26 I soggetti obbligati 27 I soggetti coinvolti I soggetti obbligati entro il 31 maggio di ogni anno devono presentare un numero di TEE attestanti l’adempimento dell’obbligo relativo all’anno precedente. I soggetti obbligati possono ottenere i TEE necessari in due modi: 1. realizzando direttamente o attraverso le società da essi controllate, o controllanti, i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo; 2. acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo, ovvero altri distributori, ESCO o utenti finali pubblici o privati. Le transazioni di TEE possono avvenire: ❑ tramite contratti bilaterali ❑ sul mercato organizzato del GME (borsa dei TEE) 28 I soggetti coinvolti Soggetti Volontari: Inizialmente oltre ai soggetti obbligati erano considerati ammessi alla realizzazione dei progetti : ❑ le Energy Service Company (E.S.Co.) ❑ le società che avevano nominato un energy manager ❑ le società in possesso della certificazione ISO 50001 ❑ i proprietari o i detentori di unità riconosciute come CAR Successivamente il DM 28 dicembre 2012 ed il D. Lgs. 102/14 hanno Introdotto dei vincoli di accesso al meccanismo dei TEE per i soggetti volontari 29 I soggetti coinvolti Vincoli di accesso al meccanismo dei TEE per i soggetti volontari: D. Lgs. 102/14 – Art. 12, comma 5 30 I soggetti ammessi Ad oggi i soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti sono: Distributori di energia elettrica e gas obbligati o società da essi controllate Distributori di energia elettrica e gas non obbligati ESCO certificate UNI CEI 11352 Società che abbiano nominato un EGE certificato UNI CEI 11339 Società certificate ISO 50001 31 I soggetti ammessi Soggetto titolare del progetto (ex cliente partecipante) soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica Soggetto proponente soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità che presenta l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE; può anche non coincidere con il titolare del progetto Contratto tipo contratto che, ai fini dell’erogazione dei TEE, disciplina i rapporti tra il soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto (se diverso) ed il GSE lo schema di contratto tipo è pubblicato sul sito del GSE 32 I soggetti ammessi Articolo 5 – DM 11 gennaio 2017 Comma 2 – “… i Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE al soggetto titolare del progetto mediante stipula di un contratto conforme al contratto tipo…” Comma 4 – “Nell'ambito del contratto, in deroga a quanto previsto al comma 2, il soggetto titolare può espressamente chiedere il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente e univocamente in capo al soggetto proponente, in qualità di soggetto delegato e nei limiti della delega. In tal caso, il contratto è sottoscritto da entrambi i soggetti, che sono responsabili in solido dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo.” 33 Verifica obblighi di risparmio Ai fini dell’adempimento dell’obbligo, i distributori di energia elettrica e gas trasmettono al GSE i propri TEE entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ciascun anno d’obbligo. Il soggetto obbligato, se consegue una quota d’obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, può compensare la quota residua nei 2 anni successivi senza incorrere in sanzioni. 34 Copertura degli oneri L’articolo 11 del DM 11 gennaio 2017 “copertura degli oneri per l’adempimento agli obblighi”: ❑ I costi sostenuti dai soggetti obbligati per l’adempimento agli obblighi, trovano copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale. La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di trasmissione di cui all’art. 14, comma 1, è effettuata secondo criteri e modalità definiti dall’AEEGSI, in misura tale da riflettere l’andamento del prezzo dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato, tenendo eventualmente conto dei prezzi riscontrati nell’ambito della libera contrattazione tra le parti, e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento. ❑ I risparmi realizzati tramite progetti di efficienza energetica nel settore dei trasporti sono equiparati a risparmi di gas naturale e trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale. 35 Limite massimo al contributo tariffario Il calcolo del contributo tariffario è effettuato secondo modalità definite dall’ARERA in misura tale da riflettere l’andamento del prezzo dei TEE riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali (solo se < 250 €/TEE). (art.1 - lettera f – DM 10/05/2018) ARERA – Delibera 270/2020/R/efr – 14 luglio 2020 Revisione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica in esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 2538/2019. Contributo tariffario unitario max 250 € Contributo addizionale unitario max 10€ (riconosciuto solo se il prezzo di mercato è superiore a 250 €) 36

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