Responsabilità dell'Armatore PDF

Summary

Questo documento analizza la responsabilità dell'armatore in ambito navale, secondo il codice navale e la legislazione marittima. Si discute di come la responsabilità dell'armatore sia correlata alle azioni e attività dell'equipaggio e al comandante della nave. Vengono anche analizzati i concetti di limitazione della responsabilità armatoriale e le relative normative.

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LA RESPONSABILITA DEL ARMATORE 1/11 Secondo articolo 274/878 del codice navale esercente e armatore rispondono dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni e gestione del capitano. Questo secondo il principio di trasposizione (civilistico) in cui le azione dell'equipaggio della nave sono da consi...

LA RESPONSABILITA DEL ARMATORE 1/11 Secondo articolo 274/878 del codice navale esercente e armatore rispondono dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni e gestione del capitano. Questo secondo il principio di trasposizione (civilistico) in cui le azione dell'equipaggio della nave sono da considerare come proprie come una altra attività organizzata nel proprio interesse dever rispondere alle conseguenze sfavorevoli della sua attivita. Mentre non rispondono di adempimenti obligatori del comandante in campo di assistenza e salvataggio e dei suoi doveri in campo pubblicistico, oltre a non rispodere delle decisioni del comandante nei poteri disciplinari su equipaggio o passeggeri. I terzi discendono l'armatore e l'esercente nel richiedere i danni, potendo avvalersi del risarcimento anche sugli armatori, che a loro volta, Si rivolgeranno al'esercente e alla corporazione che risponde in solido fino ai limiti della cauzione discussione se la responsabilità derivi dal bene o dal rivestimento del comandante come pilota e quindi come temporaneo possessore di esso (armatore/esercente temporaneo) Al comandante spettano i poteri di rappresentaza riguardo gli atti e contratti iniziati dal comandante per i bisoni della nava o dell'equipaggio, le responsabilità dell'armatore in questo caso sono geograficamente circoscritte ------------------------------------------------------------------------- -------------------------- Conizioni di pericolosità per una spedizione in mare e l'impossibilità di comunicazionie tra comandante-esercente/armatore hanno tradizionalemte fatto si che la responsabilità fosse circoscritta personalmete (riguardo le spedizioni stesse) Capacità dell'esercente di sottrarsi a tutte le conseguenze degli esiti negativi di una spedizione marittima conoscita oggi nelle fonti medievali come limitazione armatoriale( corrispettivo moderno). Oggi prevale un sistema di limitazione delle resposabilità a beneficio degli armatori. La normativa di riferimento (diritto uniforme) per la limitazione dei crediti marittimi è la LLMC 1996, ratificata dallo stato italiano, ma mai attuata. La normativa prevede un regimi di limitazione nazionale dei crediti marittimi per le navi di stazza lorda pari o superiore alle 300TSL. ------------------------------------------------------------------------- -------------------------- Il codice della navigazione italiano consentiva all'armatore di limitare al valore della nave, al ammontare del nolo, e ai proventi dell viaggio il suo debito secondo art 275cod nav. La normativa comunitaria 2009/20CE prevede una copertura assicurativa con minimali obbigatori, 300TSL La nozione di viaggio non è piu circoscritta al trasporto, ma comprende ogni operazione in mare, questa che sia strumentale o complemetare Limitazione armatoriale come diritto podestativo, tranne per tutte le obbligazioni scaturite da dolo o colpa grave. Il campo della limitazione dei crediti è domità dalla LLMC 1966 ratificata su istanza dell IMO (international marittime organization) nel 1976 ma adottata nel 1966 e entrata in vigore nel 2004. LLMC 1966 acronimo scelto: -obiettivo di dare certezza ai beneficiari di portesi avvalre della limitazione salvo per dolo o colpa nel voler causare il danno (colpa temeraria). -estensione della limitazione anche a soccorritori e assicuratori operanti in mare. -Il beneficio della limitazione applica ad ogni credito derivante da morte lesione o perdita bagaglio, ritardo esecurzione trasporto, qualsiasi operazione di soccorso o lesioni di diritti extracontarttuali. -Limite basoto sul tonnage (300tsl) su qui si basa il calcolo del limite. Al contrario in campo areonautico, non vi sono regimi di limitazione creditizia ma solo vari regimi di limitazione risarcitoria Riguardo le unità da diporto non vi è alcun regime di limitazione del debito

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