Medicina del Lavoro PDF - Appunti del Corso 29-09-2023

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Summary

These are lecture notes from a course on occupational medicine, specifically focused on the historical context, key regulations, and legal aspects of worker safety. The document covers the evolution of workplace safety laws and regulations, in addition to discussing relevant topics like the role of medical professionals in workplace safety and the history of worker's compensation.

Full Transcript

1 Medicina del lavoro 1. Cenni storici sulla medicina del lavoro………………….……….…………………pag.1 2. Prime norme sulla sicurezza sul lavoro…………….…………….….……………..pag.2 3. Normativa 626/1994………..………………………….………….……………….…pag.3 4. DVR e valutazione rischi………………………………………….……….…………pag.3 5. D...

1 Medicina del lavoro 1. Cenni storici sulla medicina del lavoro………………….……….…………………pag.1 2. Prime norme sulla sicurezza sul lavoro…………….…………….….……………..pag.2 3. Normativa 626/1994………..………………………….………….……………….…pag.3 4. DVR e valutazione rischi………………………………………….……….…………pag.3 5. Decreto legislativo 81 del 2008……………………………………………………..pag.3 La medicina del lavoro si occupa della sicurezza del lavoratore. Ogni lavoratore è esposto a rischi collegati alla sua attività lavorativa e questi rischi potrebbero interferire con altre patologie sottostanti. Il professore rinnova la sua disponibilità presso l’edificio di medicina del lavoro per chiarimenti e dubbi, illustra il programma della materia ed espone le modalità d’esame. Esso sarà composto da un esame scritto di durata 30 minuti, contenente domande riguardanti i 3 moduli, ed una seconda parte orale. Il compito (è un format Google) si fa da remoto (attraverso un computer o palmare), la correzione sarà automatica, una volta superato lo scritto si potrà effettuare l’esame orale (nella stessa giornata). Il corso sarà composto da 30 ore, in cui si affronteranno: la normativa, il lavoro del medico che attua la sorveglianza sanitaria nelle aziende e le principali malattie professionali. A fine corso si farà una simulazione d’esame. Libro consigliato: “Medicina del lavoro” di Pira. 1. Cenni storici sulla medicina del lavoro In passato il problema della salute del lavoratore non veniva minimamente preso in considerazione. Questo problema cominciò a rendersi manifesto durante il periodo dell’industrializzazione, fenomeno nato in Inghilterra e che si diffuse in tutta Europa. In Italia l’industrializzazione ebbe origine nella seconda metà dell’800 e sostanzialmente era caratterizzato dallo spostamento della forza lavoro dalle campagne alle industrie. Questo fenomeno portò all’aumento dell’incidenza di patologie lavorative che però a causa della mancanza di strumenti diagnostici non venivano correlate al lavoro nelle industrie. Per avere un idea di come si lavorava all’epoca, basta guardare qualche video di lavoratori nei paesi del 3° mondo, il prof sottolinea la manza completa di attenzione alla sicurezza. I settori industriali dove i lavoratori erano maggiormente soggetti all’incidenza delle malattie professionali erano: - Il settore chimico - Il settore tessile (maggiormente diffuso in Italia in quel periodo) - Il settore metal-meccanico - Il settore minerario (questo settore era particolarmente soggetto al fenomeno del lavoro minorile, aspetto che venne fra i primi attenzionati dalla normativa italiana) Il quadro normativo in materia di sicurezza in medicina del lavoro, viene distinto in 3 momenti storici importanti:  il primo, è il periodo che va dalla messa a punto delle prime norme di riferimento, fino a quelle introdotte con il codice penale ed il codice civile nel 1930 e nel 1942,in 1 più con l’avvento della costituzione si ebbe un’importante evoluzione della tutela dei lavoratori con i seguenti articoli e decreti - La Costituzione già dall’Art.1 afferma che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e, tramite diversi articoli, garantisce la tutela dei lavoratori: - Art.32: il diritto alla salute e all’integrità fisica diventa un diritto fondamentale dell’individuo. - Art.35: garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. - Art.41: l’iniziativa economica privata, non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.  Il secondo periodo, va dalla fine degli anni 50’ fino agli anni 80’ ed è stato un periodo di raffinamento delle norme precedentemente emanate grazie alle nuove conoscenze acquisite con il passare del tempo.  In fine negli anni 90’, è stato fatto il salto definitivo sulla salute dei lavoratori con la normativa 626/1994, esso è il primo vero è proprio decreto legislativo che raccoglieva tutto quello fatto in precedenza per garantire la sicurezza dei lavoratori. 2. Prime norme sulla sicurezza sul lavori La prima normativa che tentò di regolamentare la sicurezza del lavoro fu emanata alla fine dell’800 e venne chiamata “legge dei fanciulli” perché cercava di tutelare in primis la sicurezza dei bambini sfruttati nelle miniere e nelle cave. Imponendo al datore di lavoro l’obbligo nel cercare di adottare quanto più misure per garantire la tutela della vita di questi “fanciulli”. Nel 1898 venne istituita l’obbligatorietà di un’assicurazione per coloro i quali prestavano la loro attività lavorativa attraverso quello che oggi è l’INAIL. L’INAIL tutela il lavoratore o il dipendente in caso di danno o incidente sul luogo di lavoro e garantisce non solo il risarcimento danni, il continuo del pagamento dello stipendio e vengono coperte anche le spese sanitarie, in oltre se il danno recato al lavoratore gli impedisce di continuare a lavorare definitivamente esiste un fondo pensionistico che gli garantirà uno stipendio, esistono in oltre una serie di altre tutele che garantiscono l’accesso a delle categorie particolari (che per esempio hanno il diritto a trovare lavoro prima di altri). Il prezzo di tutto ciò, è un premio assicurativo pagato dal datore di lavoro. Il pagamento del premio assicurativo da parte del datore è possibile a patto che il datore rispetti le norme di sicurezza sul lavoro (strutture apposite, dotazione dei DPI, …). Digressione del professore: medici tuttavia sono assicurati non dall’INAIL bensì dall’ENPAM, sistema assicurativo che non viene pagato dal datore di lavoro, ma dal medico direttamente. Domanda collega: noi medici dopo che ci specializziamo, perché oltre l’EMPAM paghiamo un ulteriore assicurazione? Risposta: l’assicurazione non viene pagata per noi stessi ma per il danno che possiamo procurare ad altri. Se si lavora nel pubblico sarà l’ospedale a garantire l’assicurazione, mentre nel privato come liberi professionisti, l’assicurazione va pagata in autonomia. Essa non uguale per tutte le classi, ci sono specializzazioni che pagano di meno (il professore prende se stesso come esempio) perché hanno meno rischio di arrecare danno, mentre per esempio un ginecologo, un anestesista, pagheranno molto di più. 2 Domanda collega: questo tipo di assicurazione copre in qualsiasi caso? Risposta: a seconda del tipo di assicurazione che si stipula, varia la copertura. Uno specializzato in una determinata branca può esercitare una professione diversa rispetto a quella per cui si è specializzato, esempio: uno specializzato in pneumologia, può fare il cardiologo. Questo è valido per tutto tranne per tre specializzazioni: Anestesia e rianimazione; Radiologia e medicina del lavoro. 3. Normativa 626/1994 Fra le normative che hanno maggiormente attenzionato il fenomeno della sicurezza sul lavoro vi è la norma 626/1994. Prima della normativa 626 le normative relative la sicurezza sul lavoro erano suddivise per classi di occupazioni (pesca, industria chimica, edilizia…), classi occupazionali che sono state raggruppate con la 626 e si rese con questo decreto obbligatorio per i datori di lavoro il miglioramento delle condizioni di lavoro, la sorveglianza sanitaria tramite la medicina del lavoro, il controllo e la verifica della sicurezza sul lavoro in ogni ambito lavorativo. Con la normativa 626 viene resa altresì obbligatoria la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e che viene sintetizzata nel DVR (Documento Valutazione dei Rischi). 4. DVR e valutazione dei rischi Il DVR viene valutato e aggiornato in base alla crescita dell’azienda. Lo scopo è quello di cercare di prevenire l’insorgenza e ridurre l’incidenza delle malattie professionali e degli infortuni sul luogo di lavoro mettendo in evidenza i rischi. I rischi vengono suddivisi in: - Rischi aspecifici ovvero quei rischi generici che si possono ritrovare in qualunque ambiente lavorativo (ad esempio le frecce d’indicazione sulle porte antincendio); - Rischi specifici ovvero quei rischi che sono specifici di una determinata categoria lavorativa (i videoterminalisti, gli operatori sanitari, …). Sono quelli che verranno affrontati in questo corso. Nel caso dei videoterminalisti il rischio specifico si verifica quando il numero di ore lavorative davanti a un videoterminale è pari o superiore a 20h settimanali; 5. Decreto legislativo 81/2008 Successivamente alla normativa 626/1994 venne poi stilato il decreto legislativo 81/2008 o “Testo unico sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro”. È un decreto che deriva direttamente dall’aggiornamento della normativa 626/1994 ed è al giorno d’oggi la normativa in vigore riguardo la sicurezza sul luogo di lavoro, incorporando e sostituendo tutte le normative precedentemente varate. L’81/08 si basa, oltre che sugli aspetti inerenti la sicurezza, sui principi di tutela, formazione e informazione dei lavoratori. Come obbligare periodicamente i dipendenti a seguire corsi di educazione, sensibilizzazione e anche di tirocinio per svolgere quelle attività lavorativa in maniera sicura. Questo oltre l’utilizzo di strumentazione convenzionale a norma, lavora molto sull’istruzione dei lavorati, anche su quello che ruota attorno alla sicurezza. 3 Una confusione verificatasi in passato fù quella di non capire a chi era rivolta la sorveglianza sanitaria, in passato era specifica solo per alcune attività lavorative, il decreto 81/2008 in questo ambito, ha avuto un ruolo importante nell’esulare la sicurezza dall’attività lavorativa, la sicurezza di fatti deve essere per tutte le attività lavorative, nel momento in cui vi è un rischio specifico. La normativa viene applicata in tutti i settori lavorativi, sia pubblici che privati, la sicurezza deve essere garantita a prescindere dalla professione svolta sia essa nel pubblico o nel privato. In passato una situazione che creava confusione era quella legata al tipo di rapporto di lavoro che ci poteva essere tra l’individuo e il datore. Anche in questo caso la normativa definisce correttamente questa interazione: qualsiasi attività lavorativa che prevede un rapporto di “dipendenza” continuativo, fra datore di lavoro e dipendente, è sottoposta a sorveglianza sanitaria (il professore fa l’esempio di noi studenti che abbiamo un rapporto continuativo con l’università e siamo sottoposti a sorveglianza sanitaria). Anche i professionisti che lavorano con partita iva in una determinata azienda, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria dall’azienda stessa, nonostante non siano dipendenti, questo perché vi è un rapporto di lavoro continuativo. Quello che conta di fatti è il rapporto di continuità lavorativa, cosa che non si crea per esempio nel caso di un idraulico che giorno dopo giorno cambia casa in cui va a svolgere la sua professione. In qualunque attività lavorativa pubblica o privata deve essere fatta una corretta analisi e valutazione dei rischi per verificare la presenza di rischi specifici e aspecifici da includere nel DVR. Questo decreto ha segnato un ulteriore punto di svolta rispetto al decreto 626/1994. L’innovazione consiste nel fatto che in azienda deve essere obbligatorio questo documento di valutazione dei rischi, che comprende un analisi dei processi lavorativi. Successivamente all’individuazione delle criticità è obbligo del datore di lavoro cercare di porre rimedio agli eventuali rischi presenti sul luogo di lavoro (isolare fonti troppo rumorose, evitare di utilizzare sostanze pericolose, …), con interventi di messa in sicurezza a breve o lungo termine. In poche parole, il DVR è un documento utile a trovare delle soluzioni ad eventuali rischi. Per esempio, lavorare in un ambiente rumoroso sopra i limiti accettabili e concessi della normativa, si deve cercare di abbattere il rumore, ovviamente con delle misure adeguate, l’utilizzo di pannelli fonoassorbenti, spostare le fonti di rumore cercando di isolarle. Tutto questo viene analizzato nel DVR anche programmando interventi a lungo termine o nel breve termine nel caso impediscano il prosegui delle attività lavorative nel caso il problema sia più grave. La sicurezza non deve essere scollegata dall’attività lavorativa, ma deve essere messa in pratica dai lavoratori tutti i giorni. È importante sottolineare come prima i corsi sulla sicurezza in passato non esistevano, i corsi venivano fatti da coloro i quali avevano un incarico nell’ambito della sicurezza in una data azienda (es: l’addetto al primo soccorso, l’addetto allo spegnimento incendi) oppure da coloro che avevano un ruolo nella sicurezza attivo. Mentre oggi è obbligatorio che tutti i lavatori svolgano un corso generico di formazione periodico, cosi da avere un’infarinatura tale da prevenire comuni incidenti o infortuni collegati a rischi aspecifici. È altresì obbligatorio da parte del datore di lavoro far svolgere a tutti i dipendenti periodicamente dei corsi di formazione generici sulla sicurezza al fine di poter prevenire anche eventuali incidenti legati a rischi aspecifici. 4 In attività alcune lavorative è normato che il soggetto (piloti, autisti…) non deve aver utilizzato sostanza come droghe, alcool che possano compromettere lo stato generale del soggetto. Di fatti cambia il limite di etanolo in circolo se il lavoratore per lavorare usa un veicolo, il limite è 0, contro i 0,5g/l applicati normalmente. Domanda collega: il datore di lavoro è sempre responsabile? Risposta: il datore di lavoro è sempre responsabile. È sua la responsabilità dell’attuazione della valutazione dei rischi. Se ci sono errori nella valutazione dei rischi ovviamente ne risponderà chi ha attuato la valutazione. Professore: Emanuele Cannizzaro Sbobinatore: Federico Virzì Controsbobinatore: Biagio Bucca 5

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