Appunti di Diritto Commerciale - Società per Azioni - PDF
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Nicola Guastalegname
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These notes cover the topic of joint-stock companies (società per azioni, or SpA) in Italian corporate law and the transformation of partnerships to capital companies. The document explores the characteristics and differentiations of this structure, focusing on shareholder responsibility and the dynamics between majority and minority shareholders within a company. Further, the document explores the need for capital raises and the differences between publicly and privately held companies.
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Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 1 11 Società per Azioni Trasformazione delle società e società di capitali La riforma del 2003-2004 ha incoraggiato la tr...
Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 1 11 Società per Azioni Trasformazione delle società e società di capitali La riforma del 2003-2004 ha incoraggiato la trasformazione delle società di persone in società di capitali. Trattandosi di modifica dell’atto, è richiesto, salvo diversamente pattuito, l’accordo unanime dei soci. Fino a poco tempo fa, si poteva parlare delle società di capitali come di una famiglia caratterizzata da alcuni fondamentali connotati comuni. Oggi si può parlare di società di capitali insistendo su un unico connotato comune: la limitazione di responsabilità dei soci. Le società di capitali sono tutte caratterizzate, nel diritto comune, dallo scopo di lucro. Società in accomandita per azioni La SAPA vede due famiglie di soci: accomandatari e accomandanti, come la SAS. Dal punto di vista della posizione dei soci sono quindi sovrapponibili. Però, le partecipazioni sociali sono qui rappresentate da azioni. Inoltre, la SAPA ha un’organizzazione corporativa prossima all’organizzazione caratteristica della SPA. Nella SAS valgono le regole caratterizzanti delle società di persone, specialmente in tema di destrutturazione (assenza di assemblea dei soci, di cda o di organo di controllo interno: organi per cui la legge in materia di società di capitali norma regole di nascita e funzionamento). La SAPA è un modello societario pochissimo utilizzato (lo è la cassaforte di famiglia degli Agnelli). Società a responsabilità limitata Le SRL oggi sono molto malleabili. Possono, nei rapporti tra soci, tendere più verso le SPA o verso le società di persone. È un modello che ha un unico tratto comune con le SPA: la limitata responsabilità dei soci. La diversificazione La diversificazione della famiglia delle società di capitali è dovuta al fatto che il legislatore ha voluto rendere le società di capitali strumenti più consoni e congegnali alle esigenze degli operatori economici: la loro fisionomia è stata quindi profondamente diversificata. Il legislatore ha pensato a ciascuno di questi due modelli come capaci di rispondere a diverse istanze degli operatori. 1 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 2 Le Società Per Azioni Le origini e l’utilizzo Le spa non sono diffusissime in Italia, dato che le srl possono essere costituite anche con capitali molto più modesti. Tuttavia, le spa, nel nostro paese e in tutti i paesi ad economia capitalistica, sono il modello societario che muove il volume di capitali e il volume d’affari più elevato. Le grandi e grandissime imprese, infatti, hanno questa forma. La società per azioni, come da c.c., risulta da un processo sviluppatosi nel corso dei decenni di recepimento delle direttive comunitarie. Il legislatore comunitario ha infatti voluto creare un “campo da gioco” livellato: i paesi dell’UE possono utilizzare quindi strumenti societari simili in modo da farsi concorrenza. Strumenti e regole nel corso del tempo sono stati uniformati, conformati tra di loro nei vari ordinamenti. Responsabilità Limitata L’art.2325 dice che “nella società per azioni, per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio". Questo è il primo carattere tipologico. Il secondo si trova al 2346: “la partecipazione sociale è rappresentata da azioni”. È sempre vero che i soci sono limitatamente responsabili? Una volta no, perché c’era il problema rappresentato dalla società unipersonale. Fino a 20 anni fa, mentre l’unico socio di una srl poteva rimanere limitatamente responsabile, l’unico socio di una spa perdeva la tutela della limitazione. Oggi il legislatore ha uniformato le discipline, stabilendo, al secondo comma del 2325: “in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’art.2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta nell’art.2362”. Le condizioni affinchè l’unico socio rimanga limitatamente responsabile sono dunque: 1) Deve effettuare immediatamente per intero i conferimenti in denaro per i quali si è impegnato, in base all’art.2342 (dove si parla di decimi di legge - in caso di costituzione con atto unilaterale, non valgono i 2,5/10: bisogna versare tutto subito, o quando l’unico socio diventa tale); 2) Gli amministratori (o l’unico socio) sono tenuti a depositare un’apposita dichiarazione nel registro da cui risulti l’identità dell’unico socio. Se queste due condizioni sono mantenute, l’unico socio è e resta limitatamente responsabile. Se non viene fatto, diventa illimitatamente responsabile, ma solo per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona e non, come per i soci delle società di persone, per tutte le obbligazioni sociali, anche pregresse. 2 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 3 Gli interessi Anzitutto abbiamo gli interessi dei soci e quegli dei creditori sociali. I soci vogliono limitare la propria responsabilità, di modo che, comunque vada la vicenda societaria, sanno che il rischio è circoscritto al conferimento effettuato. Questa garanzia che il legislatore dà ai soci, anche all’unico socio della spa, deve essere bilanciata da una garanzia per i creditori sociali. Il rischio è infatti di comportamenti opportunistici da parte dei soci. Comportamenti opportunistici sono quelli che derivano dal fatto che “si può osare tanto perché si rischia poco”. Quel qualcuno che risente dell’osare troppo è la platea di creditori sociali; La seconda platea di interessi in gioco è quella della maggioranza e della minoranza nella compagine societaria. Non vige il principio di unanimità che caratterizza le società di persone. Il modello legale delle spa, inderogabile, vuole che si decida a maggioranza dai soci in assemblea, ma anche nel cda. Nella spa comandano i soci che, da soli o in gruppo, riescono a raggiungere ed esprimere la maggioranza del capitale sociale. Il potere in assemblea è correlato all’entità del conferimento effettuato, quindi al contributo dato alla copertura del capitale sociale. La dinamica tipica delle spa vede contrapposti i soci di maggioranza e quelli di minoranza. È una dinamica fisiologica, anche se lo è meno quando si affermano società di grandi dimensioni caratterizzate da una compagine numerosissima. Quando i soci sono tanti e piccoli, l’azionariato delle società di grandi dimensioni è polverizzato e disorganizzato. Esito di questo fenomeno è che il governo della società (chi, di fatto, comanda) non è più la maggioranza dei soci rispetto al capitale sociale, ma è una minoranza di soci, stabile e organizzata, a fronte di una molteplicità, di una folla di azionisti piccoli e piccolissimi che insieme rappresenterebbero la maggioranza del capitale sociale, ma che sono disorganizzati. Si complicano quindi le dinamiche tra soci nelle spa. La maggioranza polverizzata è ininfluente e, dal punto di vista dei fenomeni socio-economici, è qualificabile come la maggioranza continuamente mutevole dei risparmiatori. Nelle grandissime società per azioni, il piccolo azionista investe una parte del proprio risparmio e non ha alcuna intenzione né di permanere a lungo né di partecipare al governo della società. È ovvio che il legislatore ne prenda atto ed intervenga. Raccolta di capitale Limitazione del rischio individuale dei soci e possibilità di pronta mobilitazione dell’investimento costituiscono strumenti che favoriscono la raccolta degli ingenti capitali di rischio di cui ha tipicamente bisogno la grande impresa. Si rende così possibile la compartecipazione di un ristretto numero di soci, che assumono l’iniziativa economica e sono animati da spirito imprenditoriale (cosiddetti “azionisti imprenditori”), con una gran massa di piccoli azionisti animati dal solo intento di investire fruttuosamente il loro risparmio (cosiddetti “azionisti risparmiatori”). 3 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 4 I gruppi societari È necessario tenere presente anche un altro fenomeno: quello dei gruppi di società. Il fenomeno di gruppo pone problemi giuridici nuovi e diversi rispetto a quelli della società “isola”. In particolare Del fatto cioè, che scelte operative formalmente autonome, ma sostanzialmente ispirate dall’interesse del gruppo, possono risultare lesive degli interessi dei soci di minoranza e dei creditori della singola società che le adotta. Più la dimensione cresce, minore diventa l’autonomia negoziale a cui possono far ricorso i soci. Perché? Perché il legislatore vuole proteggere interessi ritenuti particolarmente meritevoli e resi indisponibili da parte dei soci. Segmentazione delle Spa Un primo segnale di quanto detto si trova all’art.2325-bis, che sancisce la segmentazione della disciplina normativa per le spa: “ai fini dell’applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante”. Abbiamo quindi le società: Di diritto comune (di medio-piccole dimensioni); Con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante: in base al “regolamento CONSOB emittenti” hanno più di 500 soci e non sono quotate; Con azioni quotate: se ne occupa il Testo Unico della Finanza, decreto n°58 del 1998. Il legislatore, nel Codice civile, qua e la detta norme diverse a seconda che si tratti di società di diritto comune o di società “aperte” (le residue due categorie), ovvero quelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Per capire qual è il corpus normativo bisogna quindi distinguere anzitutto società chiuse da società aperte al mercato del capitale, per poi soffermarsi sulla differenza tra quotate e non quotate ma con più di 500 soci. Il legislatore non si ferma qui: per le società di più grandi dimensioni, che fanno ricorso al mercato, il percorso legislativo è proseguito non solo a livello nazionale ma anche a livello comunitario. Costituzione di una spa Una SPA può nascere con: Costituzione simultanea; Costituzione per pubblica sottoscrizione. La costituzione per pubblica sottoscrizione si articola in quattro fasi: 1) Il programma: i promotori, ovvero coloro che assumono l’iniziativa, predispongono un programma della costituenda società, il quale deve indicare l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto. Il programma deve essere depositato presso un notaio prima di essere reso pubblico. La diffusione fra il pubblico avviene solo dopo controllo della legittimità dell’atto da parte del notaio; 4 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 5 2) Le adesioni: la seconda fase è quella delle adesioni al programma, che avviene con la sottoscrizione delle azioni, che deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Sottoscritto il capitale sociale, i promotori devono assegnare un termine, non superiore ai trenta giorni, per il versamento dei decimi di legge presso la banca da loro designata; 3) Assemblea costituente: completato il versamento dovuto, i promotori convocano L’assemblea dei sottoscrittori, che: Accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società; Delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto che non sia stato già fissato nel programma; Delibera sulla riserva di partecipazione agli utili; Nomina i primi amministratori. L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori e ciascun sottoscrittore ha diritto ad un solo voto. 4) La stipula dell’atto costitutivo. I promotori sono solidamente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per la costituzione della società. Obbligazioni che essi potranno riversare sulla società se si costituisce e se sono state necessarie per la costituzione o approvate dall’assemblea. All’art.2328 parte il procedimento: “(1) La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. (2) L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico”: la forma è richiesta a fini di validità, una forma solenne, a pena di nullità. Il contenuto dell’atto costitutivo 1)Le generalità dei soci; 2)La denominazione e il comune ove sono poste la sede della società ed eventuali sedi secondarie; 3)L’attività che costituisce l’oggetto sociale: possono essere oggetto di conferimento denaro, beni in natura e crediti. Non è possibile conferire la propria opera. È possibile valorizzarla, ma in senso stretto il conferimento non può consistere in una prestazione d’opera o di servizio. Il valore complessivo dei conferimenti che i soci si impegnano ad effettuare rappresenta il capitale sociale; 4)L’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato (questo punto va legato al n°6, ndr): se si tratta di conferimenti in denaro, è possibile per il socio conferire una parte subito e una parte dopo di quello che si impegna ad eseguire. Per conferimenti di beni in natura e di crediti, tali devono essere eseguiti immediatamente; per il denaro, è possibile consegnare solo il 25% del totale all’inizio, integrando poi. L’art.2327 fissa il valore minimo legale del capitale sociale, pari a 50.000, che deve essere coperto dal valore dei conferimenti effettuati dai soci; 5)Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione; 6)Il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; 7)Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8)I benefici eventualmente accordati ai promotori; 5 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 6 9)Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 10)Il numero dei componenti il collegio sindacale; 11)La nomina dei primi amministratori e sindaci (la società ha bisogno di sapere in persona di chi le decisioni gestorie vanno prese) 12)L’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione; 13)La durata della società: in una società costituita a tempo indeterminato al socio può essere precluso il diritto di recesso fino ad un anno. Lo statuto Due documenti distinti L’atto costitutivo della spa ha, nella pratica, un contenuto più ampio ed articolato di quello minimo richiesto per legge, anche perché è prassi consolidata riprodurre nel contratto aspetti della disciplina legale che regolano il funzionamento degli organi sociali. E sovente si preferisce procedere alla redazione di due distinti documenti: l’atto costitutivo e lo statuto. Anche se documentatemene distinti, statuto e atto costituiscono un contratto unitario. Il terzo comma del 2328 parla dello statuto: L’atto costitutivo in senso stretto contiene le indicazioni storiche (soci fondatori, primi amministratori, capitale sociale, sede, durata etc); Lo statuto contiene invece le regole relative all’organizzazione e al funzionamento della società. Autonomia negoziale Redigendo lo statuto, i soci si danno delle regole nell’osservanza delle quali gli amministratori amministreranno e i soci intratterranno i rapporti tra di loro o eserciteranno i diritti loro riconosciuti dalla legge. Attraverso questo strumento, i soci sfruttano l’autonomia negoziale loro attribuita dalla legge (ad es. la legge ci dice che la circolazione delle azioni è libera; lo statuto può disporre diversamente, limitando il trasferimento delle azioni. Ci sono dei paletti che la legge detta, ma si può disattivare il regime legale di circolazione delle azioni). “lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde”. L’art.2329 sancisce che “per procedere alla costituzione della società (quindi quando si va davanti al notaio, è necessario: 1)Che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2)Che siano rispettate le previsioni degli art. 2342, 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti; 3)Che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto (ad es. voglio costituire una società bancaria? Ho bisogno dell’autorizzazione della Banca d’Italia).” A questo punto il notaio deve depositare atto costitutivo e statuto presso il registro delle imprese, come da art.2330. Il tutto viene depositato entro 10 giorni. 6 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 7 Gli effetti della stipulazione dell’atto costitutivo Dichiarazioni vincolanti La stipulazione dell’atto non è di per sé sufficiente per la costituzione della società per azioni. Produce tuttavia una serie di effetti immediati e preliminari: i contraenti restano vincolati dalla dichiarazione e non possono ritirare il loro consenso finquando non risulti che alla costituzione della società non si possa giungere per fatti estranei alla loro volontà. Vincolo dei conferimenti Le somme conferite, quindi, restano vincolate fino al completamento del procedimento di costituzione. I sottoscrittori hanno tuttavia diritto di rientrare in possesso delle somme versate se la società non è iscritta nel registro delle imprese entro novanta giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo. Decorso tale termine, l’atto perde infatti efficacia. Iscrizione al registro Quali effetti produce l’iscrizione? L’art.2331 prima comma: “con l’iscrizione nel registro, la società acquista personalità giuridica (che significa dire che viene ad esistenza, ndr)”. Nel nostro ordinamento, non esiste una società per azioni irregolare. Questa affermazione è documentata dal fatto, menzionato al quarto comma, per cui, decorso un certo termine senza iscrizione (90 giorni) l’atto costitutivo perde efficacia e il procedimento di costituzione si arresta in modo irrimediabile. Società in formazione Tuttavia, tra il momento in cui si va davanti al notaio e il momento in cui avviene l’iscrizione, i soci e le persone che risultano da atto costitutivo essere primi amministratori può essere che comincino a far qualcosa. Questi atti che disciplina hanno? Si tratta di atti compiuti relativamente ad una società in formazione. Il secondo comma dell’art.2331 stabilisce che: “per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione”. Se l’iscrizione si perfeziona, la società fa sue le obbligazioni sorte da quelle operazioni (come da comma terzo). Se io sono l’amministratore che risulta dall’atto della società prossima a nascere e compio un’azione prima della costituzione, qualora contraessi un debito in nome della società, il creditore può rifarsi su di me, ma la società, una volta iscritta, è tenuta a rilevarmi, quindi a rimborsarmi quanto ho corrisposto. Il controllo notarile , giudizio di omologazione Con il deposito dell’atto costitutivo si apriva la seconda fase del procedimento di costituzione, ovvero il giudizio di omologazione da parte del tribunale, tenuto a verificare l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società. Oggi, tale dovere viene affidato in via esclusiva al notaio che redige l’atto. 7 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 8 Pertanto, il notaio non solo deve effettuare un controllo di legalità,Carattere formale , ma anche sostanziale, in quanto volto ad accertare la conformità alla legge della costituenda società. L’ufficio del registro delle imprese, prima di procedere all’iscrizione può e deve verificare solo la regolarità formale della documentazione ricevuta. Nullità della società Il legislatore si è posto il problema della possibile nullità dell’atto costitutivo, assumendo come linea di confine l’iscrizione nel registro. Se vi fossero vizi rilevati prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, si applicherebbe la disciplina del diritto comune; se il vizio venisse riconosciuto dopo l’iscrizione, la sentenza che dichiara la nullità potrebbe intervenire anche a distanza di tempo e in questo arco temporale la società sicuramente opererà. Il problema, quindi, è: che fine fanno queste operazioni, i debiti e i crediti o i diritti che la società ha acquistato? La nullità è una vicenda grave: la dichiarazione di nullità ha efficacia retroattiva, quindi risulta impraticabile per la spa. Il legislatore italiano, allora, dopo quello comunitario, ha dettato una norma tale per cui: Sono individuate cause tassative di nullità; Nel caso in cui la società è dichiarata nulla perché ricorrono dette cause, è come se si verificasse una causa di scioglimento, quindi si attiva la liquidazione. I casi elencati all’art.2332 sono casi di scuola, perché è rarissimo che si verifichino, essendoci prima il notaio (eventuale, che valuta la regolarità sostanziale) e comunque la verifica formale dell’ufficio del registro delle imprese. L’art.2332 dice che le cause “possono essere: 1)Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico; 2)Illiceità dell'oggetto sociale; 3)Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.” Se si verificano, continua al comma due, “la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. (3) I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. (4) La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.” Il quinto comma stabilisce che “la nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese”. Quindi se il vizio è reversibile. 8 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 9 1 Continuazione LE SPA I patti parasociali INVECE HA I patti parasociali sono gli accordi che intervengono tra i soci di una società (di regola tra alcuni), 1 CHE IL PATTO SOCIALE con i quali si regola l’esercizio dei diritti sociali. Hanno efficacia obbligatoria perché ciascun socio aderente deve rispettare gli impegni assunti nei confronti degli altri, ma non efficacia reale, in quanto non riverberano effetti al di fuori della cerchia dei soci che hanno aderito al patto. La società, infatti, non risente del patto parasociale. \ FORZA DI LEGGE SOLO TRA LE PARTI È noto che, nel silenzio dell’atto, i soci di una s.p.a. possono vendere quando vogliono e a ↑ chi vogliono le azioni. Ipotizziamo che un patto abbia come oggetto il diritto di trasferire ' IL PATTO E UN liberamente le partecipazioni sociali e che un socio venda le proprie azioni violando CONTRATTO l’impegno assunto con il patto parasociale. La società riconosce l’acquirente delle azioni ↑ i soci NON come nuovo socio? Si, perché il patto parasociale esaurisce i suoi effetti all’interno della CONTRATTUALE devono r cerchia dei soci che lo hanno stipulato. Gli aderenti al patto potranno rifarsi sul DIMOSTRARE trasgressore ricorrendo a quanto previsto in tema di responsabilità per inadempimento L' INADEMPIMENTO (art.1218) o per fatto illecito (art.2043). di CAPITALE generalmente I patti parasociali possono essere stipulati a prescindere dal modello societario di riferimento. Nel ↓ LA LEGGE REGOLA SOLO caso di spa, tuttavia, il legislatore dedica un’attenzione particolare. Nel codice civile, riscontriamo LE SPA MA detta attenzione agli articoli 2341-bis e 2341-ter; nella disciplina delle spa con azioni quotate ANCHE NELLE ALTRE SOCIETA SI POSSONO ' sono presenti ulteriori norme. STIPULARE [L’art.2341-bis specifica quali siano i patti che il legislatore ritiene meritevoli della propria attenzione e che sono soggetti a determinate regole: “I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le Pw" "⇐gᵗˢSffy@gg÷ controllano; LIMITARE c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società; ' SE 1- A § Enon possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata SURAT INDETERMINATA " " io " anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.” RECEDERE CON Sono quindi patti che legano soci che insieme possono esercitare il controllo della società. 180 GIORNI I primi sono accordi con i quali i soci si impegnano a concordare l’esercizio del diritto di voto di PREAVVISO prima dello svolgimento e in vista dell’assemblea. Ciascuno quindi eserciterà il proprio diritto nel ↓ modo concordato dalla maggioranza dei soci aderenti al patto. Anche il socio che voglia QUESTO PER esercitare il diritto di voto diversamente deve rispettare la determinazione assunta dalla RENDERE maggioranza dei soci aderenti al patto. Si parla di sindacato di voto deliberante a maggioranza. VARIABILE L' ASSETTO AMMINISTRATIVO ' ' CHE E UN BENE SE E AMMINISTRATA MALE 9 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 10 QUESTO RENDE PIÙ STABILE r 1 Continuazione LE SPA IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ I patti parasociali I patti parasociali sono gli accordi che intervengono tra i soci di una società (di regola tra alcuni), con i quali si regola l’esercizio dei diritti sociali. Hanno efficacia obbligatoria perché ciascun socio aderente deve rispettare gli impegni assunti nei confronti degli altri, ma non efficacia reale, in quanto non riverberano effetti al di fuori della cerchia dei soci che hanno aderito al patto. La società, infatti, non risente del patto parasociale. È noto che, nel silenzio dell’atto, i soci di una s.p.a. possono vendere quando vogliono e a chi vogliono le azioni. Ipotizziamo che un patto abbia come oggetto il diritto di trasferire liberamente le partecipazioni sociali e che un socio venda le proprie azioni violando l’impegno assunto con il patto parasociale. La società riconosce l’acquirente delle azioni come nuovo socio? Si, perché il patto parasociale esaurisce i suoi effetti all’interno della cerchia dei soci che lo hanno stipulato. Gli aderenti al patto potranno rifarsi sul trasgressore ricorrendo a quanto previsto in tema di responsabilità per inadempimento (art.1218) o per fatto illecito (art.2043). I patti parasociali possono essere stipulati a prescindere dal modello societario di riferimento. Nel caso di spa, tuttavia, il legislatore dedica un’attenzione particolare. Nel codice civile, riscontriamo detta attenzione agli articoli 2341-bis e 2341-ter; nella disciplina delle spa con azioni quotate sono presenti ulteriori norme. L’art.2341-bis specifica quali siano i patti che il legislatore ritiene meritevoli della propria attenzione e che sono soggetti a determinate regole: “I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società; non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.” Sono quindi patti che legano soci che insieme possono esercitare " il controllo della società. LA PUBBLICITÀ " I primi sono accordi con i quali i soci si impegnano a concordare l’esercizio del DEI diritto PATTI di voto PARasociali prima dello svolgimento e in vista dell’assemblea. Ciascuno quindi eserciterà il proprio diritto nel modo concordato dalla maggioranza dei soci aderenti al patto. Anche il socio che voglia esercitare il diritto di voto diversamente deve rispettare la determinazione assunta dalla maggioranza dei soci aderenti al patto. Si parla di sindacato di voto deliberante a maggioranza. " ' LE SOCIETA CHIUSE NON DEVONO RISPETTARE LA PUBBLICITÀ dei PATTI PARA sociali " 10 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 11 In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.” C’è una sterilizzazione del voto nel caso in cui i soci aderenti al patto non lo rendano pubblico. Le deliberazioni assunte con il loro voto determinante sono invalide e possono essere impugnate. ÌÈÈ Se il patto riguardasse una srl, anche se non menzionati nel corpo normativo di riferimento, i soci potrebbero regolarmente e liberamente sottoscrivere patti sociali che non sottostiano alle norme precedentemente citate. italiche La disciplina dei conferimenti Il capitale sociale è un’espressione monetaria che indica il valore complessivo dei conferimenti effettuati dai soci. Al pari di quanto accade per le società di persone, anche nelle spa (art.2328) vige un nesso tra capitale sociale e conferimenti. C’è, tuttavia, una differenza importante circa la natura dei conferimenti: nelle spa può costituire conferimento qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica. Possono esserlo, fatti: il denaro, i beni in natura e i crediti. Non possono esserlo: le prestazioni di opera e di servizi sono escluse. PER La difficoltà di dare una valutazione oggettiva ed attendibile a tali prestazioni mal si concilia infatti con l’esigenza di garantire l’effettiva acquisizione da parte della società e l’effettiva formazione del capitale reale. Resta tuttavia conferibile una prestazione di dare suscettibile di valutazione economica oggettiva e di immediata messa a disposizione della società. Ad esempio, diritti di brevetto per marchi o per invenzioni industriali, nonché apporti di tecnologie o di procedimenti non brevettabili (know-how). Qualunque sia l’entità oggetto di conferimento (tra quelle ammesse), il legislatore vuole che vi sia una corrispondenza tra valore complessivo e il capitale sociale. Il 5° comma dell’art.2346 recita: “in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.” Deve essere almeno pari o superiore. In capo ai soci costituenti vi è l’obbligo di sottoscrivere per intero il capitale sociale al momento della costituzione e, se il conferimento è in denaro, di corrispondere un importo pari almeno il 25% del totale del capitale sottoscritto (a meno che non si tratti di atto unilaterale, che ne richiede il 100%). Il 75% restante viene eseguito a posteriori. Il momento in cui ciò avviene dipende dalle decisioni assunte dagli amministratori, che provvederanno al richiamo dei conferimenti promessi e non ancora eseguiti. Costituita la società, gli amministratori sono liberi di chiedere in ogni momento ai soci i versamenti ancora dovuti. Né sono tenuti a rispettare eventuali termini stabiliti dall’atto costitutivo. Quando una spa opera con un capitale sociale sottoscritto diverso da quello effettivamente versato significa che vi sono azioni non interamente liberate. Il socio proprietario di dette azioni significa GALE ha HA 11 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 12 versato, alla costituzione, solo una parte dei conferimenti dovuti; le azioni gli sono comunque assegnate e possono circolare. Devono però essere necessariamente nominative. L’alienante è responsabile anche dopo il trasferimento; la sua responsabilità è limitata nel tempo ed ha carattere sussidiario. L’art.2356 recita: “Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento nel libro dei soci.” Il secondo comma continua “Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta ' infruttuosa”. LA SOCIETA CHIEDE PRIMA IL VERSAMENTO ALL' ATTUALE PROPRIETARIO Può capitare che un socio non esegua i conferimento dovuti. Poiché il legislatore non ammette che il capitale sociale resti scoperto, al fine di preservarlo, impone che, ex. art.2344, “decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati”. Come si procede? La prima cosa che gli amministratori fanno è pubblicare una diffida ad adempiere in Gazzetta Ufficiale, con la quale il debitore viene costituito in mora: si parla infatti di socio in mora con i versamenti (o socio moroso), cui è precluso il diritto di voto. A questo punto possono: agire esecutivamente nei confronti del socio costituito in mora. In questo modo si costringe il socio debitore ad effettuare i versamenti ancora dovuti; LI PRENDE offrire le azioni agli altri soci: il corrispettivo della vendita delle azioni del socio costituito in mora al 75% deve essere capace di coprire i conferimenti in denaro promessi ma non ancora eseguiti; PERCHE ' il in mancanza di offerte da parte degli altri soci, far vendere le azioni a rischio e per conto del socio 25% ERA a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato. In un modo o nell’altro, la porzione non STATO VERSATO può rimanere scoperta: il capitale sociale deve essere costituito per i conferimenti cui ci si è PER LEGGE impegnati. dal socio Le azioni del socio escluso entrano a far parte del patrimonio della società e questa può tentare di mettere in circolazione entro l’esercizio in cui è pronunciata la decadenza. Svanita quest’ultima possibilità per l’acquisizione dei conferimenti, la società deve annullare le azioni rimaste invendute riducendo per ammontare corrispondente il capitale sociale. Conferimenti non in denaro Le azioni corrispondenti a conferimenti non in denaro devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Mentre nelle società di persone è possibile conferire un bene in natura in proprietà ed è possibile che la proprietà passi immediatamente o in un momento successivo, nella società per azioni no. I conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere subito effettuati. L’art. di riferimento è il 2343. Come li si valuta? Mentre nelle società di persone il valore deriva dall’accordo dei soci, nelle spa emerge il tema della copertura del capitale sociale. 12 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 13 Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società. La stima deve attestare che il valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale. Se la valutazione conferisce al bene un valore maggiore rispetto a quello richiesto per coprire il capitale sociale sottoscritto, si parla di sovrapprezzo: Supponiamo che la società per azioni sia costituita da due soci, che conferiscono: denaro, il primo (€ 25.000); bene in natura in proprietà, il secondo (€ 30.000). Capitale sociale sottoscritto: € 50.000. Se dei 30.000 di valore del secondo 25.000 sono portati a copertura del capitale sociale, i restanti 5.000 rappresenteranno il sovrapprezzo, la quota di conferimento che eccede la porzione portata a copertura del capitale sociale. Di sovrapprezzo ne parla l’art.2431 del c.c: “le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.” La porzione dei conferimenti effettuati dai soci, quindi, viene accantonata ad una riserva di patrimonio netto nota come “riserva sovrapprezzo azioni”, che resta indisponibile fino a quando non è satura la riserva legale. Il valore assegnato in base alla relazione di stima ha carattere provvisorio: come da terzo comma dell’art.2343, gli amministratori devono controllare le informazioni contenute nel primo comma, effettuando un controllo della stima, entro 180 giorni, e dando rilevanza ad eventuali fatti, verificatisi nei mesi intercorsi, tali da incidere sul valore del bene (ad es. a ridosso della costituzione su un terreno, oggetto di conferimento, non è più possibile edificare per nuova normativa). Nel frattempo le azioni corrispondenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede della società. Se detti fatti vengono rilevati, il conferimento è invalido? Non necessariamente: solo se dalla revisione della stima risulta che il valore dei beni o dei crediti è diminuito di oltre un quinto la società deve annullare le azioni che risultano scoperte, riducendo il capitale sociale. Sono rimesse al socio due facoltà: versare la differenza in denaro; recedere dalla società (con restituzione in natura del bene conferito, qualora sia possibile in tutto o in parte). I risultati della revisione devono essere preventivamente comunicati al socio in modo da consentirgli l’esercizio di tali scelte alternative. RIPRENDERE IL 2343 Bis. DA Qui Alla disciplina originaria contenuta nell’art.2343 si sono aggiunte le norme di cui agli articoli 2343-ter e 2343-quater, dove sono ammesse situazioni in cui la stima mediante esperto del tribunale è evitabile. Del delineato procedimento si può fare a meno quando il valore del conferimento in natura risulta già in modo attendibile da altre circostanze. Non è richiesta la stima del perito nominato dal tribunale: 1. come da art.2343-ter recita: “Nel caso di conferimento di valori mobiliari se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento”; 13 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 14 - 2. fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma (quindi per titoli non quotati), qualora il valore attribuito ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: se Il socio (- a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente a condizione che il bilancio sia CON FERENTE E ' UNA societa ' sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi; b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci, dotato di adeguata e comprovata professionalità”. In altre parole, chi intende realizzare un conferimento in natura, oggi può far redigere una stima non giurata da un esperto di sua fiducia, indipendente e professionale. I compiti di verifica in capo agli amministratori non cambiano. Possono far sottoporre ad una nuova valutazione il conferimento in natura. Tali accertamenti devono essere espletati entro trenta giorni dall’iscrizione della società. A QUI → BASTI SAPERE CHE ESISTONO ALTRI STRUMENTI VOLTI A COPRIRE IL CAPITALE sociale Se vi sono fatti eccezionali bisogna attivare l’intera procedura di cui al 2343. Diversamente, nel medesimo termine dei suddetti accertamenti (30 gg), gli amministratori devono iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione nella quale attestano che il valore determinato è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale. SOLO ULTERIORMENTE AI CONFERIMENTI Prestazioni accessorie µ di PERSÉ NON SONO CONFERIMENTI L’art.2345 stabilisce che: “Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.” Le obbligazioni accessorie (di dare o di fare, quindi d’opera o di servizio) costituiscono un utile strumento per vincolare stabilmente i soci ad effettuare a favore della società prestazioni che non possono formare oggetto di conferimento. Introducono un elemento personalistico della partecipazione sociale. Per tale motivo, il secondo comma del 2345 recita: “Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.” SPERSONALIZZAZIONE DELLE azioni sociali POSSONO ESSERE EMESSE AZIONI speciali CHE INCORPORINO sia il capitale sociale sia L' IMPEGNO DELLA PRESTAZIONE ACCESSORIA. LA PRESTAZIONE NON È VINCOLATA MA È TRASFERIBILE CON LE AZIONI SPECIALI SOLO CON IL CONSENSO DEGLI AMMINISTRATORI CHE POTREBBERO NON ESSERE SODDISFATTI DAL NUOVO SOCIO CHE ESEGUE LA PRESTAZIONE ' E il socio CHE DECIDE SE TRASFERIRE OSLENO LA PRESTAZIONE IL SOCIO NON PUÒ TRASFERIRE SOLO L' AZIONE O LA PRESTAZIONE , SONO INCORPORATE 14 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 15 Per evitare che vengono conferiti beni non in denaro attribuendo un valore arbitrario. ✗ versa 100.000 e poi rende un societa ' bene alla per 100.000. ' E come se agirasse le norme valutando arbitrariamente il bene a 100.000 SINTESI CAPITALE SOCIALE DATA UNA SPA CON UN CAPITALE SOCIALE DI 50.000 SOTTOSCRIVERE SIGNIFICA IMPEGNARSI A VERSARE ✗ PER COPRIRE X DEL CAPITALE S SE si CONFERISCE DENARO si. DEVE VERSARE minimo Il 25% DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO ( Il 75% RIMANENTE E ' DETTO CAPITALE SCOPERTO) SE SI CONFERISCONO BENI DIVERSI DAL DENARO BISOGNA COPRIRE SUBITO IL 100% DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO. 15 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 16 " " QUANDO PARLIAMO di azioni lo possiamo FARE IN DUE TERMINI " " ' → UNITA di PARTECIPAZIONE SOCIALE IN QUESTA ACCEZIONE TUTTE LE SPA EMETTONO AZIONI POICHE PER NATURA LE PARTE ci azioni SONO RAPPRESENTATE da azioni SOCIALE ) " " DOCUMENTO RAPPRESENTATIVO DELLA PARTECIPAZIONE ' → TITOLO AZIONARIO ( cioe LE SPA EMETTONO AZIONI IN QUESTA ACCEZIONE NON TUTTE LE SPA SONO OBBLIGATE AD EMETTERE 2346 CI DICE CHE L' ART ' UNITA ' di PARTECIPAZIONE sociale MA POI E RIMESSA AZIONI INTESE COME , ALL' AUTONOMIA DECISIONALE DEI soci l' Emissione di titoli azionari PER FACILITARE LA COMPRAVENDITA di azioni. ' ' QUESTO PERCHE IMPORTA CHI IL socio sia , LA VENDITA NON E LIBERA E si ATTUA LA CARTOLARIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI sociali , in alcuni casi PER VOLERE dei soci, LA COMPAGINE SOCIALE PUÒ ESSERE STABILE , ' E non vi e UNA COMPRAVENDITA di azioni , NON SI EMETTONO TITOLI azionari E NON SI ATTUA LA CARTOLARIZZAZIONE 16 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 17 2 Le azioni Le due caratteristiche tipologiche delle spa consistono: nella responsabilità limitata nei soci; MA NON SEMPRE nel fatto che le partecipazioni sociali siano rappresentate da azioni (primo comma 2346). ↑ Cosa cambia se la partecipazione sociale è rappresentata da una quota o da un’azione? Per capire la portata di questa distinzione bisogna richiamare quanto detto occupandosi delle società di persone Quando si parla di partecipazione sociale si parla della posizione del socio, consistente nel complesso di diritti e di obblighi che fanno capo al socio in quanto socio. Questa posizione dipende dall’entità del conferimento che il socio ha effettuato a favore della società. Il legislatore stabilisce i criteri alla luce dei quali determinare la misura della partecipazione agli utili e alle perdite all’art.2263 e correla anche una parte delle prerogative del socio amministratore alla partecipazione agli utili e ai conferimenti (con riferimento al veto). Se una società ha 5 soci abbiamo 5 quote di partecipazione, ognuna diversa delle altre (proporzionalmente al conferimento effettuato). IDENTICO PER TUTTE LE azioni ↑ Per capire allora cos’è l’azione bisogna leggere il secondo comma del 2346: “… il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società”. Bisogna idealmente dividere il capitale sociale in porzioni, che sono le azioni, il cui valore nominale rappresenta il conferimento unitario dei soci. La tecnica di divisione del capitale in parti comporta che, in relazione all’ammontare del capitale sottoscritto, ciascun socio diventi titolare non già di un’unica ed unitaria quota di partecipazione, bensì di tante quote di partecipazione quante sono le azioni sottoscritte. Le azioni, quindi, si configurano come unità di partecipazioni sociali. Quando si parla di spa il legislatore non guarda al numero di soci, non gli interessa chi i soci sono: interessa quante sono le azioni. Questo significa spersonalizzazione della partecipazione sociale. La posizione di ciascun socio dipende, quindi, dal numero di azioni lui assegnate. Uguaglianza di valore e di diritti, indivisibilità, autonomia e circolazione in forma cartolare sono quindi, in sintesi, i caratteri tipizzanti le azioni. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE Il criterio di assegnazione delle quote viene introdotto al quarto comma dell’art.2346 “A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.” Anche nella spa, ultimamente, la posizione di ciascun socio dipende dall’ammontare del suo conferimento. Ma all’ammontare del conferimento corrisponde un numero di azioni. Se la spa emettesse 50 azioni da valore nominale di 1, con un conferimento pari a 23 verrebbero assegnate 23 azioni. Il nesso tra la posizione di socio e l’ammontare del conferimento resta, ma non si traduce in una quota: si traduce in un numero di azioni. E I Perciò, nel silenzio dello statuto dell’atto costitutivo, dividiamo il conferimento del socio per il valore nominale delle azioni e otteniamo il numero di azioni che gli vengono assegnate. Può essere previsto un sistema differente di assegnazione da quello proporzionale, al legislatore interessa solo che l’ammontare complessivo dei conferimenti copra il capitale sociale 17 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 18 La norma imperativa prevede che in nessun caso l’ammontare complessivo dei conferimenti sia inferiore al capitale sociale. Perciò l’ammontare complessivo deve essere maggiore o uguale al capitale sociale. Qualora l’ammontare risulti superiore al capitale sociale in bilancio si iscriverà Come riserva sovrapprezzo azioni ↓ ' Generalmente questo avviene quando la società percepisce somme per l’emissione QUESTA E DETTA → di azioni ad un prezzo superiore del valore nominale RISERVA LEGALE IN QUESTO CASO PER L' AZIONE AVREMMO DUE VALORI VALORE NOMINALE > - La somma ci ' sa IL VALORE di EMISSIONE SOVRAPPREZZO - 18 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 19 IMMAGINIAMO UN CAPITALE SOCIALE di 50.000. SE EMETTIAMO 50 AZIONI OGNUNA VARRÀ 1000. ( TUTTO QUESTO RISULTA DAL PATTO COSTITUTIVO) VALOREÌOSINALE :B È ? SOC NUMERO. azioni Il valore nominale esprime Il valore dell’ammontare complessivo dei conferimenti effettuati dei soci necessari per coprire una delle 50 porzioni del capitale sociale cioè 1000 € VALORE NOMINALE = CONFERIMENTO UNITARIO In quest’ottica il valore nominale corrisponde al conferimento unitario che un soggetto deve effettuare per acquistare un’azione e quindi diventare socio Le azioni sono l’unità di Partecipazione sociale poiché Ogni azione corrisponde ad una fetta del capitale sociale coperta dal conferimento relativo a quell’azione. ' NELLO SPECIFICO OGNI AZIONE E " unita ' minima di PARTECIPAZIONE " ' PERCHE PER DIVENTARE SOCIO BISOGNA VEDERSI ASSEGNATA IN SEDE DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA ' ALMENO 1 AZIONE E PER FARE cio ' DEVE EFFETTUARE UN CONFERIMENTO ALMENO PARI AL VALORE NOMINALE DELL' AZIONE ' PIÙ ' " E unita minima PERCHE SE VOLESSI DIVENTARE socio PER " ' minima - > DOVREI CONFERIRE SEMPRE UN MULTIPLO di 1000 DI UN' azione. - 2000 2 azioni - 3000 3 azioni - 4000 4 azioni PERCHÉ NON PUÒ ESSERE ' NON E CONSENTITO 1500 ASSEGNATA UN' AZIONE E MEZZA , LE azioni sono indivisibili - LE 4 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI 1) L' AUTONOMIA - > OGGETTIVI 2- 2- AZIONE DELLA PARTECIPAZIONE sociale Ogni azione esiste: -a prescindere dalle altre Immaginiamo che Luca sia titolare di 25 azioni, In assemblea Luca non è costretto a considerare la sua posizione unitaria di titolare di 25 azioni, cioè non è obbligato ad esprimere un unico voto in relazione alle 25 azioni. Luca potrà per esempio esprimere un voto in relazione a 10 azioni ed astenersi in relazione alle altre 15 Allo stesso modo Luca potrà esercitare un diritto di recesso per un numero di azioni che decide e non per la totalità delle sue azioni. Il nesso tra ammontare del conferimento e posizione del socio rimane, ma non si traduce in una quota, bensì si traduce in un numero di azioni -a prescindere dalla persona del socio La legge ammette che l’azione esista a prescindere dall’esistenza di un socio che ne sia titolare. Per esempio quando la società dichiara decaduto il socio, le azioni del socio non scompaiono ma possono essere messe in circolazione entro l’esercizio successivo. Quindi c’è un arco temporale in cui esistono azioni senza che vi sia un titolare 19 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 20 PUÒ ESISTERE ANCHE UNA COMUNIONE VOLONTARIA DOVE PIÙ SOGGETTI SONO COMPROPRIETARI DI UN PACCHETTO AZIONARIO ci '. Si PUÒ FARE PERCHE ' sono Più azioni E NON E RICHIESTO DIVIDERLE ☆oˢ__t-ˢˢˢTˢˢfff ^ ot@k_easiieea.ssarit Ere ✓ Questo meccanismo è di fondamentale importanza perché realizza la spersonalizzazione della DEVONO NOMINARE UN RAPPRESENTANTE partecipazione sociale. L’art.2347 dice che le azioni sono indivisibili: nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere rappresentati da un unico responsabile. Quindi il numero delle azioni determina la numerosità massima dei soci: se stabilisco che la società emette 50 azioni, essa può avere al massimo 50 soci. UN VALORE FISSO , SI PUÒ MODIFICARE MODIFICANDO L' ATTO COSTITUTIVO ' NON e È possibile procedere ad un raggruppamento delle azioni (ogni 5 azioni vecchie ne emetto una sola nuova) o ad un frazionamento delle azioni, ma entrambi i procedimenti coinvolgono l’atto costitutivo: ad atto costitutivo immutato, non è possibile dividere le azioni 3) Seconda caratteristica delle azioni (oltre all’essere indivisibili): sono dotate di valore economico. Quando si parla di valore economico ci si può riferire a valori diversi: E ANCHE IL VALORE DI EMISSIONE COME ABBIAMO VISTO il valore cui si suole vare riferimento è il valore nominale, che si ottiene dividendo il capitale sociale per il numero delle azioni. Poiché tutte le azioni corrispondono ad un’identica quota del capitale sociale hanno tutte pari valore nominale. La società non può quindi emettere azioni con valore nominale diverso (lo dice il secondo comma dell’art.2346); valore contabile: sinonimo di valore reale, si ottiene dividendo il patrimonio netto della società per il numero di azioni. Tale valore varia nel tempo in funzione delle vicende economiche della società; valore di mercato: è il valore che risulta giornalmente dai listini ufficiali quando le azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato. Indica il prezzo di scambio delle azioni in quel determinato giorno. Categorie di azioni 41 Le azioni sono, inoltre standardizzate. Come da primo comma del 2348, infatti: “le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti”. L’uguaglianza è oggettiva e non soggettiva. Uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce, non i diritti che ciascun azionista globalmente dispone. La standardizzazione non è assoluta, ma relativa. Il secondo comma del 2348 dice infatti che: “Si possono creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi PATTO anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, > LEONINO può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.” Terzo comma: “Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.” La standardizzazione, quindi, si riferisce ad azioni appartenenti alla medesima categoria. DIRITTI SÓCIALI - I diritti dell’azionista ( PER AZIONI ORDINARIE ) I particolari diritti non riguardano il socio in quanto tale, ma riguardano i diversi diritti Il possesso dell’azione attribuisce al socio la titolarità di una serie di diritti. attribuiti alle diverse categorie di azioni di cui il singolo può essere titolare I diritti dell’azionista si atteggiano in modo diverso a seconda di quanto il legislatore decide: ci sono diritti che il legislatore riconosce all’azionista per il solo fatto di essere azionista (quindi è necessario e sufficiente il possesso di una sola azione) ed altri che riguardano il socio o il gruppo dei soci che riescono ad esprimere una certa percentuale del capitale sociale. Più in generale, i diritti sociali possono essere distinti in quattro diverse categorie: a) diritti indipendenti dal numero di azioni possedute: è quanto riportato all’art.2408, al 2422 e al 2370 che danno facoltà ad ogni socio, in quanto tale (quindi possessore anche solo di un’unica azione), di – rispettivamente – sporgere denuncia al collegio sindacale, esaminare i libri sociali e intervenire in assemblea 20 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 21 b) diritti che competono solo se si possiede una determinata percentuale del capitale sociale: sono tali il diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea (2367), il diritto di ottenere che il collegio sindacale indaghi senza ritardo su fatti denunciati (se rappresentato un ventesimo del capitale sociale in base all’art.2408 2° comma) e il diritto di denuncia al tribunale (se rappresentato il decimo del capitale sociale, in base all’art.2409). Questi diritti sono tradizionalmente definiti come diritti della minoranza; c )diritti che spettano ad ogni azionista in proporzione del numero di azioni possedute: sono tali il diritto di voto (2351, 1° comma), il diritto agli utili e alla quota di liquidazione (2350, 1° comma), il diritto di opzione (2441), il diritto all’assegnazione gratuita di azioni. Che sono: - Diritti patrimoniali principali Oltre ai diritti relativi all’essere azionisti o al rappresentare una percentuale del capitale sociale, vi sono diritti la cui misura dipende sempre dal numero delle azioni, ma con diverse conseguenze. Il diritto di natura patrimoniale fondamentale riconducibile a questa categoria è il diritto agli utili, a cui si accompagna il diritto alla quota di liquidazione. L’art.2350 recita: “Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.” I due menzionati sono i fondamentali diritti patrimoniali attribuiti dalla legge all’azionista. Per determinare la quota di utile a cui ciascun socio ha diritto devo dividere l’utile totale per il numero delle azioni: ecco quindi che prende forma il dividendo (il cui nome è tale perché risulta dal rapporto tra l’ammontare dell’utile e il numero delle azioni). Lo stesso discorso vale per lo scioglimento della società: la porzione di attivo residuo cui ciascun socio ha diritto si calcola dividendo l’attivo residuo per il numero delle azioni e moltiplicando questo valore per il numero di azioni di ciascun socio. Le regole di cui agli articoli 2430 e seguenti parlano del diritto agli utili. L’art.2430 recita “Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.” La spa, che nasce con un capitale sociale e con un patrimonio netto iniziale di ammontare almeno pari al capitale sociale, è tenuta a costituire una riserva posta a presidio del capitale sociale, caratterizzata dall’indistribuibilità tipica del capitale sociale. L’art.2433 aggiunge: “La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364 bis, secondo comma.” A differenza di quanto accade nelle società di persone, non basta che dal bilancio risulti un utile perché possa essere ripartito; c’è bisogno della deliberazione a maggioranza dell’assemblea. Il diritto alla distribuzione nasce dopo la deliberazione. Il secondo comma ed il terzo comma sottolineano che: “(2) Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. (3) Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.” 21 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 22 - Diritti amministrativi principali Il fondamentale diritto amministrativo è il diritto di voto, di cui parla l’art.2351. La regola è: un’azione, un voto. Vi sono poi altri diritti. Uno tra questi è il diritto di recesso. L’azionista ha diritto di recedere al verificarsi delle cause previste dalla legge o dallo statuto. Il diritto di recesso lo si può esercitare anche solo per una parte delle proprie azioni, cosa non ammessa nelle società di persone, dove i soci che recedono lo fanno per l’intera partecipazione sociale. Questo dato normativo fonda un’altra caratteristica che si riconosce alle azioni: l’autonomia. Il legislatore non guarda alla persona del socio, ma ad un’entità che ha vita a sé, le azioni. Quindi può capitare che il possessore di azioni eserciti diritti e prerogative sociali con riguardo solo ad una parte delle azioni di cui è titolare. Altro diritto è il diritto di opzione, ovvero il diritto che ciascun azionista ha a partecipare all’aumento del capitale sociale con precedenza rispetto ai terzi. Il diritto viene riconosciuto in considerazione del numero delle azioni di cui l’azionista è titolare. Azioni di categoria speciale Le azioni sono dotate di autonomia: ciascuna vive di vita propria, quindi il socio può esercitare le prerogative sociali anche solo per una parte delle sue azioni. La società per azioni è obbligata ad emettere azioni ordinarie. Se emette solo queste, si verifica una standardizzazione assoluta. Può, però, emettere anche altre categorie di azioni (o con lo statuto o con ' MIGLIORAMENTO DI successive modificazioni di questo). se vi E UNA CATEGORIA UN POTREBBE ESSERCI UN PEGGIORAMENTO INDIRETTO DI ' UN' ALTRA CATEGORIA CHE DOVRA Sono categorie speciali quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. 1 DARE IL CONSENSO Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall’assemblea speciale della categoria interessata. Alle assemblee speciali si applica la disciplina delle assemblee straordinarie, se le azioni speciali non sono quotate. L’assemblea di categoria decide a maggioranza qualificata. I diritti speciali di categoria si atteggiano perciò come diritto di gruppo e non del singolo. I soci accrescono il capitale sociale di 20.000 € Costituendo 20.000 azioni da un euro E decidono di distribuire gratuitamente queste azioni. I destinatari di queste azioni per legge possono essere sia i soci sia i dipendenti della società (i prestatori di lavoro). Alcune categorie speciali sono individuate dalla legge: Questa operazione comporta un aumento del capitale sociale ma non del patrimonio netto. ↓ Generalmente forme di premi per soci e dipendenti della società. l’art.2349 parla delle azioni a favore dei prestatori di lavoro: la società può immettere speciali categorie di azioni con norme particolari riguardo i diritti spettanti agli azionisti; l’art.2350, secondo comma, stabilisce che la società può emettere azioni correlate: i diritti patrimoniali (come quello al dividendo) possono essere correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore. Pensiamo ad una società che opera in una pluralità di settori economici (automobili e biscotti). È possibile emettere categorie di azioni ciascuna delle quali leghi i diritti patrimoniali ad uno dei settori. I diritti patrimoniali (in particolare quello al dividendo) non guardano ai risultati economici della società nel suo insieme, ma ai risultati economici di ciascun settore a cui la categoria di azioni è collegata. 22 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 23 Oltre queste categorie regolate dalla legge, ve ne sono tante altre che i soci possono emettere in forza dell’amplissima autonomia negoziale loro riconosciuta dal legislatore. Lo statuto consente ai soci di modulare i diritti sociali, le prerogative loro spettanti in quanto titolari di azioni. L’art.2348 consente di modulare la posizione del socio quanto alla sopportazione delle perdite, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla legge, tra i quali il divieto di patto leonino (non si possono emettere azioni che sottraggano integralmente i soci che le possiedono dalla partecipazione agli utili e dalla sopportazione delle perdite). Tema che diventa vivo in particolare quando la società si scioglie e va quantificato l’attivo residuo spettante a ciascuna azione. Ipotizziamo che l’atto costitutivo preveda l’emissione di azioni ordinarie e di una categoria di azioni postergata nella sopportazione delle perdite in caso di scioglimento della società. Supponiamo che il capitale sociale sia 50, di cui 25 rappresentato da azioni ordinarie e 25 da azioni postergate. Una volta sciolta la società, ipotizziamo che l’attivo residuo sia pari a 25, inferiore al capitale sociale, eroso dalle perdite. Come verrebbe distribuito il residuo? Se tutti i soci avessero avuto azioni ordinarie, la ripartizione seguirebbe il metodo “proporzionale”. Tuttavia, essendoci alcuni soci con azioni particolari, ai soci con azioni ordinarie andrà 0, ai soci che abbiano azioni postergate 25. C’è una famiglia di soci con azioni postergate che risentono delle perdite dopo gli altri soci. A tutte le società è consentita (ex art.2351) la creazione di azioni: @ senza diritto di voto, e con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale”. Si può sterilizzare il diritto di voto o modulare in relazione ad argomenti e circostanze relative alla vita della società e ai rapporti tra i soci e le società. Nell’articolo si parla di “condizione non meramente potestativa”. Prima di procedere, è utile chiarirne il significato. La “condizione” viene menzionata agli articoli 1353 e seguenti del codice civile e rappresenta eventi al cui verificarsi derivano specifici effetti. Si parla di condizione meramente potestativa quando l’evento futuro e incerto dipende esclusivamente dalla volontà di una delle parti del contratto. L’art. 2351 comma II parla invece di “condizioni non meramente potestative”, pertanto l’esercizio del diritto di voto può essere legato ad una condizione, l’importante è che questa non consista in una circostanza futura il cui verificarsi dipende esclusivamente dalla volontà della società; deve essere legata al verificarsi di un evento futuro e incerto che dipende da altri fattori (un esempio è l’approvazione del bilancio e di determinate delibere modificative dell’atto costitutivo). L’ultimo periodo del comma recita “Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale”. Per almeno il 50%, quindi, le azioni che una società emette devono essere a voto pieno; per il restante 50%, possono essere modulate così da creare altre categorie. Il terzo comma recita: “Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti”. 23 Appunti di Nicola Guastalegname -Diritto Commerciale - Prof Gandini. (Realizzati sulla base Di Dario Cannata) 24 Mentre, di norma, guardando ad un’azione ci domandiamo a quale categoria essa appartenga (perché a questa correliamo i diritti), il terzo comma prescinde dal fatto che le azioni rientrino o meno in una categoria speciale. Viene, invece, presa in considerazione la quantità delle azioni di un socio (quindi rilevata l’entità della partecipazione sociale che fa capo complessivamente ad un socio), in base alla quale lo statuto può prevedere che il diritto di voto sia limitato ad una misura massima. La regola 1 azione = 1 voto può essere valida fino a quando un socio non arriva a detenere una quota specifica del capitale sociale. Se fosse questa pari al 20% e detenessi il 25%, continuerei a partecipare all’utile in proporzione al mio 25% ma avrei diritti ad esprimere voti fino al 20% del capitale sociale in assemblea MISURA MASSIMA Vi è un’altra ipotesi: il diritto di voto può essere “scaglionato”. Supponiamo di possedere un pacchetto di azioni pari al 40% del capitale sociale. Lo statuto stabilisce che in relazione ad un numero di azioni fino al 20% del capitale sociale vale la regola generale; per la frazione tra il 20% e il 30% è attribuito un voto ogni due azioni; per la frazione ulteriore il 30%, un voto ogni 5 azioni. Io, azionista col 40%, avrò voto pieno per un numero di azioni fino al 20% del capitale sociale; dal 20% al 30% ho diritto ad esprimere 1 voto ogni due azioni; dal 30% in poi ho un voto ogni 5 azioni. Il peso in assemblea si riduce quanto più cresce l’entità della partecipazione sociale. Ci sono dei gradini che determinano complessivamente il numero di voto esprimibile in assemblea. Nel corso degli anni il comma ha subito diverse modifiche. Se fino al 2014, ferma la regola che caratterizza le azioni ordinarie (1 azione = 1 voto), si potevano modulare le categorie di azioni in modo da ridurre il diritto di voto, oggi è possibile anche superare la regola generare per creare categorie di azioni che attribuiscano più voti per ciascuna azione. Il divieto originariamente presente è stato cancellato: il comma IV, infatti, recita “lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti.” Gli azionisti hanno un margine di manovra molto ampio nella configurazione concreta dei diritti sociali, sia per quanto riguarda il fondamentale diritto amministrativo sia per quanto riguarda i diritti patrimoniali. Ogni socio può essere titolare di azioni appartenenti a diverse categorie: potrebbe avere un certo numero di azioni a voto pieno, un certo numero di azioni (magari privilegiate nella ripartizione degli utili) senza diritto di voto. Questo perché le azioni sono, come già detto, autonome. Quando si parla di partecipazione sociale, in definitiva, si guarda alle singole azioni: la posizione del singolo socio dipende dal tipo di azioni di cui è titolare e dal loro numero. Se questo è vero - ed è vero -, nella spa non è possibile attribuire al singolo socio, in quanto socio, particolari diritti patrimoniali o amministrativi. Questi particolari diritti vengono attribuiti alle azioni e non al singolo socio. Questo dato va sempre tenuto in considerazione: è uno degli aspetti che distinguono la partecipazione di una spa da quella di una srl, dove il legislatore esplicitamente consente di attribuire a singoli soci particolari diritti patrimoniali o amministrativi. Nella spa si attribuiscono speciali diritti a categorie di azioni. Ciò è vero al punto che quando si vuole specificare in capo ad un socio altra posizione risp