Corso di Diritto Commerciale 2023/2024 - Lezione 6 PDF

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Università Cattolica del Sacro Cuore

2023

Chiara Presciani

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commercial law corporate law Italian legal studies business law

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This document is lecture notes for a course on commercial law, specifically focusing on aspects of companies and their modifications. The notes cover topics such as the procedure for modifying a company's articles of association, nullification, financial structure, and capital contributions.

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Corso di Diritto Commerciale 2023/2024 - Lezione 6 Chiara Presciani LA SOCIETA’ PER AZIONI: MODIFICA DELL’ATTO COSTITUTIVO PROCEDIMENTO Nel corso della vita della società si può porre l’esigenza di modificare alcune singole clausole statutarie (non dati storici)...

Corso di Diritto Commerciale 2023/2024 - Lezione 6 Chiara Presciani LA SOCIETA’ PER AZIONI: MODIFICA DELL’ATTO COSTITUTIVO PROCEDIMENTO Nel corso della vita della società si può porre l’esigenza di modificare alcune singole clausole statutarie (non dati storici) Procedimento di modifica dell’atto costitutivo ✓ Delibera dell’organo competente della società (non singoli soci): assemblea straordinaria (maggioranza qualificata) ✓ Forma della delibera: atto notarile ✓ Controllo notarile: analogo a quanto avviene in sede di costituzione (controllo del rispetto di regole imperative) ✓ Se il notaio non rileva vizi, iscrive la delibera nel registro delle imprese (efficacia costitutiva) ✓ Se il notaio rileva dei vizi, si rifiuta di iscrivere e informa tempestivamente gli amministratori, i quali hanno altri 30 giorni per decidere di: ✓ Non fare niente: la delibera diviene inefficace dopo 30 giorni ✓ Convocare l’assemblea perché assuma gli opportuni provvedimenti: assemblea valuterà se modificare la delibera in modo che non contrasti con la legge ✓ Attivare l’omologa in tribunale: il giudice valuta se la delibera di modifica dello statuto è valida e, in caso positivo, ordina l’iscrizione nel r.i. 3 LA SOCIETA’ PER AZIONI: NULLITA’ DELL’ATTO COSTITUTIVO NULLITA’ ✓ Prima dell’iscrizione nel r.i.: ancora non esiste società, ma solo un contratto. La nullità segue la disciplina contrattuale ✓ Dopo l’iscrizione nel r.i.: la società è venuta ad esistenza. La nullità è disciplinata dal diritto societario secondo regole opposte, funzionali a conservare il più possibile la società e gli atti che ha compiuto (tutela dell’affidamento del mercato) ✓ Nullità parziale: singole clausole contrarie a norme imperative del diritto societario. Si considerano come non apposte ✓ Nullità dell’intero atto costitutivo: art. 2332 c.c. ✓ Cause tassative ✓ Mancata stipulazione dell’atto costitutivo con la forma dell’atto pubblico ✓ Illiceità dell’oggetto indicato nell’atto costitutivo ✓ Mancanza di alcuni elementi essenziali: denominazione, conferimenti, capitale, oggetto sociale ✓ Sanabilità: possibilità dei soci di rimediare in qualunque momento, prima della dichiarazione giudiziale di nullità ✓ Efficacia ex nunc della dichiarazione di nullità (irretroattività) ✓ Tutto quanto fatto dalla società fino a quel momento resta fermo. ✓ I soci restano obbligati ai conferimenti ✓ Si apre la fase di liquidazione 5 LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLA SOCIETA’ PER AZIONI PREMESSA Società a «sacchi di denaro» Diversi strumenti di raccolta di risorse finanziarie da iniettare nell’impresa ✓ Azioni: raccolta di investimenti a titolo di capitale di rischio ✓ Apporto: conferimenti imputati a capitale sociale ✓ Profili patrimoniali: remunerazione tramite avanzo di gestione (c.d. utile), ossia che resta (se resta) dopo che sono stati pagati tutti gli altri ✓ Gli azionisti sono i c.d. residual claimant ✓ Profili amministrativi: l’azione incorpora diversi diritti di partecipare alla vita societaria (es. voto) ✓ Obbligazioni: raccolta di investimenti a titolo di capitale di credito ✓ Apporto: risorse finanziarie imputate ai debiti della società ✓ Profili patrimoniali: diritto al rimborso delle risorse prestate maggiorato di un interesse ✓ Gli obbligazionisti fanno parte dei c.d. fixed claimant ✓ Profili amministrativi: nessun potere sociale ma sono previsti alcuni strumenti a tutela della categoria ✓ Strumenti finanziari partecipativi: sono una via di mezzo. 7 APPORTI FUORI DAL CAPITALE Gli azionisti, nel corso della vita della società, possono apportare risorse alla società senza necessariamente capitalizzarle ✓ Incremento del patrimonio netto (riserve) ✓ Sovrapprezzo azioni: in sede di aumento di capitale si chiede un versamento aggiuntivo al valore nominale ✓ Versamenti in conto capitale ✓ Versamenti in conto futuro aumento di capitale: apporti destinati a tramutarsi in conferimenti una volta deliberato l’aumento del capitale sociale ✓ Finanziamenti soci: mutui che i soci fanno alla società con diritto di rimborso 8 LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLA S.P.A.: CAPITALE SOCIALE PREMESSA Risorse conferite dai soci e che devono restare costantemente investite nell’attività (vincolo di destinazione) Capitale nominale: cifra indicata nell’atto costitutivo (risorse programmate e regola di organizzazione) ✓ Minimo 50.000: funzione tipologica. ✓ Se il capitale scende sotto il minimo, la società si scioglie Capitale reale: risorse effettivamente apportate (insieme dei conferimenti) per essere investite nell’attività ✓ Funzione produttivistica del capitale (non funzione di garanzia solo indiretta) Principio di fissità: l’ammontare del capitale nominale è fisso e può essere variato solo con una modifica statutaria ✓ Divieto di restituzione dei conferimenti (senza una riduzione del capitale) ✓ Divieto di distribuzione di utili non conseguiti Principio di integrità (globale): l’ammontare del capitale reale deve corrispondere all’ammontare del capitale nominale ✓ La corrispondenza non deve necessariamente essere tra singolo conferimento e partecipazione del singolo azionista Principio di effettività: il capitale reale deve essere effettivo, ossia essere concretamente messo a disposizione della società affinché venga utilizzato nell’impresa 10 REGOLE SUI CONFERIMENTI I principi di effettività e integrità del capitale vengono tutelate mediante regole rigide (e inderogabili) sui conferimenti Diverse a seconda del tipo di conferimento ✓ Denaro ✓ Natura o crediti ✓ Opera 11 REGOLE SUI CONFERIMENTI Conferimenti in denaro (regola di default): se lo statuto non prevede diversamente sono gli unici consentiti Minori rischi per integrità/effettività ✓ Nessun problema per l’integrità del capitale: automatica corrispondenza tra il capitale reale (in moneta) e il capitale nominale ✓ Tutela dell’effettività del capitale: versamento immediato del 25% del capitale sottoscritto ✓ Il restante 75% deve essere versato quando richiamato dagli amministratori (evitare di immobilizzare inutilmente le risorse) ✓ Dimostra la serietà dell’impegno del sottoscrittore 12 REGOLE SUI CONFERIMENTI Conferimenti in natura o crediti solo se espressamente previsti dallo statuto Maggiori problemi per integrità ed effettività ✓ Tutela dell’effettività: immediata liberazione delle azioni (messa a disposizione non il solo 25% ma di tutto il bene) ✓ Tutela dell’integrità: necessità di garantire la corrispondenza del valore reale del bene conferito e la porzione di capitale nominale che deve coprire tramite un procedimento di stima ✓ Obbligo di chi conferisce di presentare una stima di un esperto nominato dal tribunale (garanzia di alta indipendenza) che accerta che il bene conferito ha un valore almeno pari al valore nominale delle azioni che copre (da allegare all’atto costitutivo) ✓ Revisione della stima da parte degli amministratori entro 180 giorni, dalla quale può essere rilevato ✓ Un valore inferiore di meno di 1/5 rispetto a quello stimato: nessun problema ✓ Un valore inferire di oltre 1/5 da quello stimato: in questo caso il socio deve scegliere tra ✓ Integrare in denaro la differenza di valore ✓ Accettare una partecipazione inferiore (riduzione del capitale non coperto) ✓ Recedere dalla società Possono essere conferiti solo beni che possono essere immeditatamente liberati e che sono suscettibili di stima 13 REGOLE SUI CONFERIMENTI ✓ Eccezioni all’obbligo di stima: casi tassativamente indicati in cui il valore certo del bene è altrimenti ottenibile ✓ Conferimento di valori mobiliari ✓ Conferimento di beni che risultano iscritti in un bilancio al fair value sottoposto a revisione ✓ Conferimento di beni periziati nei 6 mesi precedenti da un esperto indipendente Disciplina sugli acquisti pericolosi Rischio di aggiramento dell’obbligo di stima Socio si impegna a versare il conferimento in denaro + Socio e società stipulano un contratto di acquisto di un bene (società deve pagare il prezzo al socio) + Compensazione tra le due posizioni ✓ In caso di beni che la società acquista da soci/amministratori entro 2 anni dall’iscrizione nel registro con corrispettivo almeno pari a 1/10 del capitale è necessaria: ✓ Ottenere l’Autorizzazione assembleare ✓ Presentare una stima del bene 14 REGOLE SUI CONFERIMENTI Conferimenti di opera Divieto assoluto Effettività: non può essere immediatamente liberato Integrità: rischio che il conferimento non venga effettuato per intero Principio di integrità globale del capitale sociale Possibilità di assegnare una partecipazione a chi apporta qualcosa che non può essere imputato a capitale sociale, purché coperto dai conferimenti degli altri soci (che accettano una partecipazione meno che proporzionale al proprio conferimento) 15 AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE Variazione in aumento del capitale nominale Decisione volontaria assunta tramite una delibera dell’assemblea straordinaria L’assemblea straordinaria può anche inserire una clausola statuaria di delega dell’aumento di capitale al consiglio di amministrazione (c.d. aumento di capitale delegato). Tale clausola: ✓ Ha una durata massima di 5 anni ✓ Deve indicare l’ammontare massimo che gli amministratori possono aumentare 2 tipi di aumento di capitale ✓ Aumento di capitale gratuito (o virtuale): capitalizzazione di risorse già esistenti ✓ Aumento di capitale a pagamento (o reale): capitalizzazione di nuovi conferimenti 16 AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE GRATUITO Imputazione a capitale di riserve del patrimonio netto Sottoposizione di tali risorse a un vincolo più stringente (divieto di distribuirle) Procedimento La delibera di aumento di capitale è immediatamente efficace ✓ Variazione immediata della cifra di capitale (dopo il deposito della delibera nel r.i.) ✓ Il nuovo capitale viene assegnato agli azionisti in proporzione alle azioni già detenute ✓ Incremento del valore nominale delle azioni già in circolazione, oppure ✓ Emissione di nuove azioni da distribuire proporzionalmente ✓ Eccezione: azionariato dei dipendenti 17 AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO Aumento di capitale mediante raccolta di nuovi conferimenti Incremento stabile delle risorse finanziarie Procedimento La delibera di aumento di capitale non è immediatamente efficace: prima di modificare la cifra del capitale nominale è necessario il completamento di una fase esecutiva dedicata alla raccolta delle sottoscrizioni (integrità ed effettività) ✓ Possibile attivare la fase esecutiva (raccolta delle sottoscrizioni) soltanto se le azioni già in circolazione sono state interamente liberate ✓ L’esecuzione dell’aumento è svolta dagli amministratori, che offrono le azioni di nuova emissione in sottoscrizione seguendo un ordine preciso ✓ Diritto di opzione ✓ Diritto di prelazione ✓ Offerta a terzi 18 AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO ✓ Diritto di opzione: diritto degli azionisti di sottoscrivere le azioni di nuova emissione in proporzione alle azioni già detenute, per mantenere inalterata la propria posizione nella società ✓ Offerta in opzione: gli amministratori pubblicano l’offerta in opzione nel r.i. e sul sito della società ✓ Entro il termine (non inferiore di 15 gg) gli azionisti possono far pervenire le loro sottoscrizioni ✓ Diritto di prelazione: diritto degli azionisti di sottoscrivere le azioni inoptate in preferenza ai terzi Possibilità di escludere/limitare il diritto di opzione Circoscritto a casi tassativamente indicati dalla legge ✓ Quando l’interesse sociale lo esige ✓ Conferimenti in natura ✓ Azionariato dei dipendenti ✓ Società quotate: clausola statutaria del 10% Obbligo di sovrapprezzo: le azioni di nuova emissione non possono essere offerte al terzo al valore nominale, ma deve essere richiesto un sovrapprezzo pari almeno al valore patrimoniale 19 AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO Decorso il termine di raccolta delle sottoscrizioni (indicato nella delibera) ci possono essere due ipotesi ✓ Raccolta integrale delle sottoscrizioni: completamento dell’esecuzione della delibera ✓ Pubblicità dell’avvenuta esecuzione nel r.i. (aumento della cifra di capitale nominale) ✓ Emissione delle nuove azioni da assegnare ai sottoscrittori ✓ Raccolta parziale delle sottoscrizioni: ✓ Regola di default: inscindibilità dell’aumento di capitale ✓ Senza la raccolta di tutte le sottoscrizioni, l’aumento di capitale non si realizza (nemmeno parzialmente) ✓ Deroga: la delibera di aumento può prevedere la scindibilità dell’aumento di capitale ✓ Il capitale aumenta parzialmente (per un ammontare pari alla sottoscrizioni raccolte) ✓ Pubblicità dell’aumento parziale ✓ Emissione delle nuove azioni da assegnare ai sottoscrittori 20 RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE Variazione in diminuzione del capitale nominale 2 tipi di riduzione di capitale ✓ Riduzione volontaria (o reale): art. 2445 c.c. Implica il rimborso ai soci di parte dei loro conferimenti (o la rinuncia della società a conferimenti non ancora liberati) con conseguente fuoriuscita (o mancato ingresso) di risorse dalla società ✓ Riduzione obbligatoria (o virtuale): artt. 2446-2447 c.c. Implica il riallineamento del capitale nominale al capitale reale, in seguito al conseguimento di perdite (nessuna fuoriuscita di risorse dalla società) 21 RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE Rimozione del vincolo di indisponibilità su una parte del capitale con conseguente possibilità di rimborsare i conferimenti Procedimento ✓ Delibera dell’assemblea straordinaria ✓ Nell’avviso di convocazione devono essere spiegate le ragioni per cui si ritiene opportuno diminuire il capitale ✓ Deposito nel r.i. ✓ Diritto di opposizione dei creditori entro 3 mesi ✓ Se sono presentate opposizioni e il tribunale le ritiene fondate, la delibera non può essere eseguita ✓ Se non sono presentate opposizioni o il tribunale le ritiene infondate, la delibera può essere eseguita ✓ Esecuzione della delibera: rimborso ai soci dei conferimenti (o liberazione dal debito residuo da conferimento) 22 RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE Significativa discrepanza tra il capitale nominale e il capitale reale per effetto di di perdite rilevanti Necessità di riallineare i due valori, onde evitare di dare una informazione decettiva al mercato Perdita rilevante: deve avere assorbito tutte le riserve (e gli utili portati a nuovo) ed aver eroso il capitale per oltre 1/3 (Patrimonio netto < 2/3 capitale nominale). Sono tollerate perdite inferiori. ATTIVO PASSIVO E NETTO Capitale sociale 120.000 Riserve 60.000 Perdita di esercizio (110.000) TOTALE PATRIMONIO NETTO 70.000 TOTALE PASSIVO 20.000 TOTALE ATTIVO 90.000 TOTALE PASSIVO E NETTO 90.000 23 RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE Procedimento (art. 2446) ✓ Convocazione «senza indugio» dell’assemblea ordinaria (c.d.a. predispone e trasmette l’avviso di convocazione) ✓ C.d.a. predispone una «relazione sulla situazione patrimoniale della società» - Vero e proprio bilancio (d’esercizio o straordinario se infrannuale) - deve essere il più possibile aggiornato ✓ Collegio sindacale predispone le sue «osservazioni» sulla relazione degli amministratori ✓ Deposito dei documenti per 8 giorni presso la sede sociale (affinché i soci ne prendano visione) ✓ Delibera dell’assemblea ordinaria: diverse a seconda che per effetto della perdita ✓ Il capitale reale sia almeno pari al minimo legale ✓ Il capitale reale sia sceso sotto il minimo legale 24 RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE Capitale reale sopra il minimo legale (art. 2446) L’assemblea è chiamata a prendere gli «opportuni provvedimenti», scegliendo se deliberare: A. la riduzione del capitale: la perdita viene imputata a capitale e quindi annullata ✓ Se nell’esercizio successivo si conseguono degli utili, questi possono essere distribuiti (salvo gli accontamenti obbligatori per legge o statuto) B. Deliberare di portare a nuovo la perdita: il capitale nominale non viene ridotto e la perdita viene mantenuta fino all’esercizio successivo. Nell’esercizio successivo: ✓ Se la perdita non si è ridotta: obbligo dell’assemblea ordinaria di deliberare la riduzione del capitale nominale ✓ Se, per effetto degli utili maturati nel corso dell’esercizio, la perdita è stata coperta integralmente o quanto basta per poter essere tollerata, allora non è necessaria la riduzione del capitale 25 RIDUZIONE OBBLIGATORIA Capitale sotto il minimo legale (art. 2447) L’assemblea ordinaria deve deliberare la riduzione del capitale senza possibilità di portare a nuovo la perdita In caso contrario ciascun socio o gli amministratori o i sindaci possono chiedere che vi provveda il tribunale Scatta una causa di scioglimento della società, per evitare la quale L’assemblea straordinaria può contestualmente deliberare ✓ L’aumento del capitale: almeno pari a quanto serve per ripristinare il minimo di 50.000, oppure ✓ La trasformazione della società: in un tipo per cui sia sufficiente il capitale che residua dopo la riduzione (es. 10.000 euro per s.r.l.) Se nessuna di queste due delibere è assunta dall’assemblea, la società viene messa in scioglimento 26

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