Lezione 4 - Corso di Diritto Commerciale

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Università Cattolica del Sacro Cuore

Chiara Presciani

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Italian Commercial Law Business Law Corporate Law

Summary

This document is a lecture note for a Commercial Law course, specifically the 4th lecture. It details topics such as company structures, capital protection, and the rights of shareholders. The document also covers case scenarios and administrative aspects of Italian business entities, which is part of a course of Corporate Law at Università Cattolica del Sacro Cuore.

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Corso di Diritto Commerciale - Lezione 4 Chiara Presciani SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.): STRUTTURA FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA CONFERIMENTI Funzione produttivistica: formano il capitale che viene destinato allo svolgimento dell’impresa Entità conferibili: Ogni...

Corso di Diritto Commerciale - Lezione 4 Chiara Presciani SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.): STRUTTURA FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA CONFERIMENTI Funzione produttivistica: formano il capitale che viene destinato allo svolgimento dell’impresa Entità conferibili: Ogni entità suscettibile di valutazione economica (dotati di utilità per la società) ✓ Ammessi conferimenti d’opera (diverso da contratto di lavoro) Ammontare dei conferimenti: i soci determinano liberamente (autonomia negoziale) e indicano nell’atto costitutivo ✓ L’ammontare del capitale sociale (non esiste capitale minimo): se non è indicato i soci devono conferire tutto quanto necessario al raggiungimento dell’oggetto sociale ✓ Il valore dei singoli conferimenti: se non è indicato si presumono di uguale valore Protezione del capitale sociale (e dei terzi che vi hanno fatto affidamento) ✓ Principio di fissità del capitale: aumento e riduzione implicano una modifica dell’atto costitutivo (unanimità salvo diversa previsione statutaria) ✓ Riduzione volontaria: opposizione dei creditori entro 3 mesi ✓ Distribuzione solo utili realmente conseguiti (surplus rispetto al capitale) 3 UTILI E PERDITE Ciascun socio partecipa agli utili e sopporta le perdita in base a quanto stabilito nell’atto costitutivo ✓ Autonomia negoziale limitata dal divieto di patto leonino ✓ Regola di default: se non è previsto nulla nell’atto costitutivo: ✓ Utili in proporzione alla partecipazione al capitale ✓ Perdite in proporzione agli utili ✓ Diritto alla percezione degli utili automatico a seguito dell’approvazione del bilancio Valore organizzativo della partecipazione agli utili: determina il peso del socio nell’assunzione di una serie di decisioni ✓ opposizione ✓ Amministrazione congiunta a maggioranza ✓ Operazioni straordinarie 4 AMMINISTRAZIONE Potere di assumere le decisioni interne per attuare l’oggetto sociale Potere che spetta agli amministratori individuati secondo le regole fissate nell’atto costitutivo ✓ Nomina nell’atto costitutivo: indica i nomi degli amministratori ✓ Revoca mediante modifica dell’atto costitutivo (unanimità salvo diversa previsione) e solo in presenza di giusta causa ✓ Nomina con atto separato: rimette la scelta degli amministratori a una futura decisione dei soci ✓ Revoca anche senza giusta causa, salvo risarcimento (è dubbia l’unanimità) ✓ Limiti: Secondo l’opinione maggioritaria il potere amministrativo può essere affidato soltanto a chi è anche socio ✓ Regola di default: in caso di mancata indicazione nell’atto costitutivo sono considerati amministratori tutti i soci 5 AMMINISTRAZIONE Potere che va esercitato secondo le regole fissate nell’atto costitutivo Regola di default: amministrazione disgiunta ✓ Ognuno può decidere tutto da solo (senza obbligo di chiedere pareri e/o avvisare gli altri amministratori/soci) ✓ Potere di opposizione degli altri amministratori: decisione rimessa ai soci (in base agli utili) Clausola statutaria di amministrazione congiunta (anche solo per certi atti) ✓ Decisione presa all’unanimità o a maggioranza (calcolata in base agli utili) degli amministratori ✓ Limite: atti urgenti (sempre disgiunta) 6 AMMINISTRAZIONE Obblighi degli amministratori ✓ Dell’imprenditore: tenuta della scritture contabili, formazione del bilancio, iscrizioni nel registro, istituzione di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili ✓ Del mandatario: diligenza del buon padre di famiglia (obbligazioni di mezzi, non di risultato) In caso di violazione degli obblighi ✓ Responsabilità vs la società solidale tra tutti gli amministratori (salvo quelli che dimostrano di essere esenti da colpa) ✓ Necessario Danno ✓ Revoca per giusta causa 7 RAPPRESENTANZA LEGALE potere di spendere all’esterno (nei rapporti con i terzi) il nome della società e vincolarla ad atti giuridici Potere che spetta ai soggetti individuati secondo le regole fissate nell’atto costitutivo ✓ Indicazione dei legali rappresentanti ✓ Regola di default: in caso di mancata indicazione nell’atto costitutivo sono considerati rappresentanti legali tutti gli amministratori Potere che va esercitato secondo le regole fissate nell’atto costitutivo ✓ Limiti: quantitativi, qualitativi (firma congiunta) ✓ L’atto costituivo con l’indicazione dei limiti è iscritto nel registro delle imprese (efficacia dichiarativa) ✓ Oggetto sociale: atti ultra vires sempre inefficaci ✓ Regola di default: simmetria con l’esercizio del potere di amministrazione 8 POSIZIONE DEI SOCI (ANCHE NON AMMINISTRATORI) Ai soci sono assegnati poteri diversi ✓ Poteri di gestione diretta: in caso di opposizione (amministrazione disgiunta) ✓ Poteri di gestione indiretta: nomina degli amministratori con atto separato e revoca, approvazione del bilancio ✓ Poteri di controllo sugli amministratori ✓ Poteri organizzativi (della società) ✓ Modifica dell’atto costitutivo ✓ Esclusione di singoli soci 9 POSIZIONE DEI SOCI (ANCHE NON AMMINISTRATORI) Poteri di controllo verso gli amministratori ✓ Diritto di informazione: richiesta di chiarimenti agli amministratori ✓ Diritto di ispezione: accesso alla documentazione aziendale ✓ Diritto al rendiconto: prospetto analitico delle entrate e uscite legate alle diverse operazioni aziendali. In caso di violazione ✓ Responsabilità penale dell’amministratori (reato di impedito controllo) ✓ Responsabilità civile dell’amministratore a responsabilità (risarcimento del danno) ✓ Revoca per giusta causa Divieto di concorrenza Derogabile secondo le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo 10 POSIZIONE DEI SOCI (ANCHE NON AMMINISTRATORI) Poteri di modifica dell’atto costitutivo ✓ Regola di default: unanimità (diritto contrattuale), salvo alcune operazioni straordinarie per le quali è sufficiente la maggioranza calcolata sugli utili (operazioni straordinarie) ✓ Autonomia contrattuale: Possibilità di derogare alla regola dell’unanimità per tutte o alcune clausole ✓ Modifiche dei profili oggettivi (es. denominazione, capitale, sede ecc.): possibilità di prevedere la maggioranza (per utili) ✓ Modifiche dei profili soggettivi (identità dei soci): ✓ Clausola di libera circolazione ✓ Clausola di prelazione N.B. Ogni modifica dell’atto costitutivo deve essere iscritta nel registro delle imprese per renderle opponibili ai terzi (pubblicità dichiarativa) 11 SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.): SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO SOCIALE PREMESSA Il vincolo che lega il socio alla società può essere rimosso in caso di ✓ Scioglimento della singola partecipazione ✓ Morte ✓ Esclusione LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SINGOLO SOCIO ✓ Recesso ✓ Scioglimento dell’intera società ✓ Decorso del termine ✓ Decisione volontaria LIQUIDAZIONE DELL’INTERA ✓ Mancata ricostituzione della pluralità di soci entro 6 mesi SOCIETA’ ✓ Liquidazione giudiziale ✓ Raggiungimento o impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale ✓ Provvedimento dell’autorità governativa: inesistente. ✓ Altre cause statutarie 13 SCIOGLIMENTO DELLA SINGOLA PARTECIPAZIONE: MORTE ✓ La società prosegue, salvo che il socio deceduto fosse essenziale ✓ Gli eredi non subentrano nella quota di partecipazione, ma hanno diritto ad ottenere la liquidazione della quota entro 6 mesi ✓ Per consentire il subentro degli eredi è necessario apportare una modifica all’atto costitutivo indicando i nomi degli eredi: è sempre necessario il consenso degli eredi ✓ Autonomia statuaria ✓ Clausole di consolidazione: la quota del socio defunto viene attribuita automaticamente a quella dei soci superstiti, chiamati a liquidare (di tasca propria) il valore agli eredi ✓ Clausole di continuazione: la società si impegna a continuare sempre con gli eredi (previo loro consenso) ✓ Invalide le clausole di continuazione obbligatoria 14 SCIOGLIMENTO DELLA SINGOLA PARTECIPAZIONE: RECESSO Decisione volontaria del socio Possibile solo per cause indicate dalla legge ✓ Società a tempo indeterminato: ad nutum con preavviso (principio generale del diritto dei contratti) ✓ Equiparato al caso in cui la durata sia superiore alla durata media della vita umana ✓ Società a tempo determinato ✓ Giusta causa oggettiva (non di natura economica) ✓ Cause indicate dallo statuto: anche di carattere soggettivo ✓ Altre cause previste da norme di legge ✓ Soci dissenzienti rispetto a operazioni straordinarie (decise a maggioranza) Liquidazione della quota in favore del socio receduto 15 SCIOGLIMENTO DELLA SINGOLA PARTECIPAZIONE: ESCLUSIONE Contro la volontà del socio Possibile solo per cause indicate dalla legge ✓ Esclusione automatica: scatta senza decisione dei soci, per tutelare terzi soggetti ✓ Liquidazione giudiziale del socio: tutela i creditori del socio sottoposto a liquidazione giudiziale ✓ Liquidazione della quota del socio a favore di un creditore personale: tutela del creditore personale ✓ Esclusione facoltativa: decisa dagli altri soci in caso di: ✓ Gravi inadempienze del soci ai propri obblighi (conferimenti, abusi) ✓ Interdizione, inabilitazione o condanna che comporti l’interdizione dai pubblici uffici ✓ Impossibilità sopravvenuta del conferimento d’opera o perimento del bene conferito in godimento ✓ Altre cause previste dall’atto costitutivo: mai meramente potestative 16 SCIOGLIMENTO DELLA SINGOLA PARTECIPAZIONE: ESCLUSIONE Procedimento di esclusione ✓ Società con 3 o più soci ✓ decisione a maggioranza calcolata per teste (senza il voto del socio escluso) ✓ comunicazione della delibera al socio escluso ✓ 30 giorni per presentare opposizione in tribunale ✓ Decorsi i 30 giorni la delibera diviene efficacie (salvo sospensione giudiziale) ✓ Se l’opposizione viene accolta per insussistenza dei presupposti, il socio viene reintegrato con efficacia ex tunc ✓ Società con soli 2 soci: l’esclusione è necessariamente giudiziale Liquidazione della quota in favore del socio escluso 17 SCIOGLIMENTO DELLA SINGOLA PARTECIPAZIONE: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO La società deve pagare al socio uscito (o ai suoi eredi) il valore monetario della quota al momento dell’exit ✓ Criterio di valutazione: valore patrimoniale (bilancio) ✓ N.B. non è restituzione o rimborso del conferimento ✓ Termine: 6 mesi ✓ Una volta liquidata la quota, il capitale sociale va ridotto per il valore del conferimento del socio ✓ Se la società non riesce a liquidare la quota si scioglie: liquidazione dell’intero patrimonio sociale 18

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