Corso di Diritto Commerciale - Lezione 7 PDF
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Università Cattolica del Sacro Cuore
Chiara Presciani
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Lezione di Diritto Commerciale, Universit Cattolica del Sacro Cuore, focalizzata sulla partecipazione azionaria e sui diritti correlati. Copre argomenti come diritti patrimoniali (utile, quota di liquidazione), diritti amministrativi (voto) e diritti di minoranza.
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Corso di Diritto Commerciale - Lezione 7 Chiara Presciani LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA PREMESSA Le azioni (che rappresentano il capitale sociale) incorporano al loro interno svariati diritti, che possono essere esercitati da chi...
Corso di Diritto Commerciale - Lezione 7 Chiara Presciani LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA PREMESSA Le azioni (che rappresentano il capitale sociale) incorporano al loro interno svariati diritti, che possono essere esercitati da chi in un certo momento ne risulta titolare Diritti patrimoniali ✓ Utile ✓ Quota di liquidazione Diritti amministrativi ✓ Voto ✓ Diritti di minoranza: esercitabili da tante azioni che rappresentano una certa % minima di capitale sociale (impugnazione delle delibere, denuncia al tribunale di gravi irregolarità, denuncia al collegio sindacale, richiesta di convocazione dell’assemblea) 3 IL DIRITTO ALL’UTILE L’utile è l’avanzo di gestione, ossia ciò che residua al termine dell’esercizio dopo che tutti i costi di competenza sono stati coperti L’utile conseguito (che emerge dal bilancio di esercizio approvato) non viene distribuito automaticamente ✓ Copertura di eventuali perdite pregresse portate a nuovo ✓ Accantonamenti obbligatori ✓ riserva legale: il 5% dell’utile conseguito deve essere accantonato a riserva legale, fino a quando questa non ha raggiunto un ammontare almeno pari al 20% del capitale nominale. ✓ riserva statutaria: eventualmente previste nell’atto costitutivo Sulla restante parte dell’utile (c.d. utile distribuibile) delibera l’assemblea ordinaria ✓ Accantonamento a riserva facoltativa: distribuibile negli anni successivi tramite una delibera dell’assemblea ordinaria ✓ Distribuzione del dividendo: solo in questo caso gli azionisti hanno un diritto di credito nei confronti della società 4 IL DIRITTO DI VOTO Le azioni incorporano il diritto di esprimere il proprio voto nell’ambito dell’assemblea dei soci, in modo da concorrere ad assumere le delibere sulle materie di competenza di tale organo (c.d. voice) Controllo della società ✓ Di diritto: il socio che può esprimere il 50%+1 dei voti complessivi nelle assemblee ordinarie ✓ Di fatto: il socio che, pur non avendo il controllo di diritto, può esprimere voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria ✓ Contrattuale: slegato dal voto, ma fondato su vincoli contrattuali. Chi domina l’assemblea ordinaria ha il potere di nominare/revocare da solo gli amministratori 5 CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI: DIRITTI PATRIMONIALI ✓ Regola di default: ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti (e alla quota di liquidazione) ✓ Autonomia statutaria: lo statuto può prevedere l’emissione di categorie speciali di azioni che alterano la proporzionalità dei diritti patrimoniali ✓ Azioni privilegiate negli utili: incorporano il diritto a percepire una % maggiore dell’utile ✓ Azioni postergate nelle perdite: incorporano il diritto a subire le perdite soltanto dopo le altre azioni ✓ Azioni correlate: partecipano agli utili prodotti da un determinato settore dell’attività. Lo statuto deve indicare i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore e le modalità di rendicontazione Limite all’autonomia statutaria Divieto di patto leonino 6 CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI: DIRITTO DI VOTO Regola di default: ogni azioni incorpora un voto (c.d. One share one vote) ✓ Proporzione tra rischio e potere (regola di efficienza) Autonomia statutaria Possibilità di prevedere tetti o scaglioni di voto: maggiore democraticità Possibilità di prevedere categorie speciali di azioni ✓ Azioni a voto limitato: non possono rappresentare più della metà del capitale sociale (mantenimento di un certo livello di correlazione tra rischio e potere) ✓ Senza voto ✓ Con voto limitato a specifici argomenti ✓ Con voto condizionato ✓ Azioni a voto plurimo: non possono attribuire più di 10 voti 7 LE ASSEMBLEE SPECIALI I diritti incorporati alle categorie speciali di azioni vengono indicati nell’atto costitutivo Per modificare tali diritti serve anzitutto una delibera dell’assemblea straordinaria di modifica dell’atto costitutivo Nel caso in cui la modifica sia peggiorativa è anche necessario una delibera della assemblea speciale, in cui siedono gli azionisti titolari delle azioni speciali 8 LA PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO PREMESSA Nelle s.p.a. lo status di azionista può venire meno in caso di ✓ Recesso del socio ✓ Trasferimento delle azioni ✓ Inter vivos ✓ Mortis causa: subentro automatico degli eredi N.B. Nelle s.p.a. il socio non può essere escluso, salvo l’ipotesi della procedura del socio moroso 10 LA PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO: IL RECESSO CAUSE ✓ Società a tempo indeterminato: recesso ad nutum con preavviso di 180 giorni (innalzabile fino a 1 anno dallo statuto) ✓ Società a tempo determinato Inderogabili: non eliminabili tramite statuto ✓ Modifica dell’oggetto ✓ Trasformazione ✓ Trasferimento della sede all’estero ✓ Revoca dello stato di liquidazione ✓ Eliminazione di cause di recesso statuarie ✓ Modifica dei criteri di determinazione della quota ✓ Modifica dei diritti di voto o di partecipazione Derogabili: previste di defult ma eliminabili tramite statuto ✓ Proroga del termine ✓ Alterazione dei vincoli di circolazione Statuarie: non previste dalla legge ma inserite tramite clausola statutaria ✓ Non può essere inserito il recesso ad nutum ✓ Non possono essere previsti casi di recesso legati al cattivo andamento della società 12 PROCEDIMENTO 1. Gli amministratori determinano e comunicano il valore della quota 15 giorni prima dell’assemblea ✓ Criterio della “consistenza patrimoniale e prospettive reddituali” (valore reale dell’investimento) ✓ Possibilità di contestare il valore determinato dagli amministratori se non applicano correttamente tale criterio (stima di un esperto nominato dal tribunale) 2. Azionista (assente/dissenziente/astenuto) manda la lettera di recesso 3. Gli amministratori possono (eventualmente) proporre all’assemblea di revocare la delibera e far perdere di efficacia i recessi esercitati 4. Se non viene revocata la delibera, gli amministratori cercano di vendere la quota, offrendola ✓ Prima agli altri azionisti ✓ Poi a terzi 5. Se restano azioni non acquistate, deve acquistarle le società usando gli utili distribuibili e riserve disponibili ✓ Se la società non ha le risorse si scioglie L’azionista perde lo status di socio una volta che viene pagato 13 LA PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO: IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI PROCEDIMENTO Regola di defualt: libera trasferibilità delle azioni ✓ Inderogabile nelle società quotate Autonomia statuaria delle società non quotate: possibilità di prevedere clausole che limitano la libera trasferibilità ✓ Clausole di blocco: divieto di trasferire le azioni ✓ Funzione: evitare alterazioni nella compagine sociale ✓ Limite: 5 anni ✓ Clausole di prelazione: diritto degli azionisti di acquistare le azioni alle stesse condizioni offerte da un terzo ✓ Funzione: privilegiare l’investimento dei soci rispetto a quello dei terzi ✓ Clausole di gradimento: ✓ Mero: subordinano la possibilità di cedere le azioni al placet discrezionale di un organo societario ✓ Sono valide solo se la clausola statutaria prevede il diritto dell’azionista di recedere dalla società ✓ Non mero: subordinano la possibilità di cedere le azioni alla sussistenza di dati requisiti in capo al cessionario ✓ Funzione: impedire l’ingresso di soci sgraditi 15 LE OPERAZIONI DELLA S.P.A. SULLE AZIONI PROPRIE PREMESSA Le operazioni della s.p.a. sulle proprie azioni ✓ Possono avere svariate utilità: investimento finanziario, stabilizzazione del prezzo delle azioni, dare esecuzione a piani di incentivazione del personale, ecc. ✓ In alcuni casi sono previste dalla legge: es. recesso ✓ Possono porre dei rischi ✓ integrità ed effettività del capitale sociale ✓ Alterazione degli equilibri di governance Disciplina specifica di tre tipi di operazioni ✓ Acquisto di azioni proprie: ammessa a certe condizioni ed entro certi limiti ✓ Sottoscrizioni di azioni proprie: vietata ✓ Assistenza finanziaria su azioni proprie: ammessa entro certi limiti 17 AQUISTO DI AZIONI PROPRIE La società acquista le proprie azioni dai suoi azionisti Diventa socia di se stessa Limiti e condizioni dell’acquisto ✓ Utili distribuibili e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato: tutela l’integrità del capitale sociale ✓ Azioni interamente liberate: tutela l’effettività del capitale sociale ✓ Autorizzazione dell’assemblea ordinaria: tutela gli equilibri di governance Violazione dei limiti ✓ Alienazione delle azioni sul mercato entro 1 anno ✓ In caso contrario, annullamento delle azioni proprie e riduzione corrispondente del capitale sociale Disciplina della azioni proprie ✓ Sospensione del diritto di voto ma le azioni si computano nei quorum costitutivi ✓ Diritto agli utili e il diritto di opzione è attribuito proporzionalmente alle altre azioni N.B. lo stesso si applica anche in caso di acquisto di azioni della società controllante 18 SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE sottoscrizione da parte della s.p.a. di azioni proprie in sede di nuova emissione Divieto assoluto ✓ Funzione: Tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale ✓ Violazione: Le azioni si considerano sottoscritte dai fondatori (se avviene in sede di costituzione della società) o dagli amministratori (se avviene in sede di aumento di capitale) che dovranno liberarle N.B. Le medesime norme si applicano anche in caso di sottoscrizione di azioni della società controllante Sottoscrizione reciproca da parte di due s.p.a. (non legate da rapporti di controllo) di azioni in sede di nuova emissione Divieto assoluto ✓ Funzione: Tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale ✓ Violazione: Nullità delle azioni reciprocamente sottoscritte 19 ASSISTENZA FINANZIARIA La s.p.a. concede prestiti o garanzia a terzi per acquistare o sottoscrivere le proprie azioni Limiti e condizioni ✓ Utili distribuibili e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato: tutela l’integrità del capitale sociale ✓ Autorizzazione dell’assemblea straordinaria ✓ Gli amministratori devono sottoporre all’assemblea straordinaria una relazione con l’indicazione delle ragioni sottese 20 LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLE S.P.A.: LE OBBLIGAZIONI TIPI DI OBBLIGAZIONI Sono titoli di debito emessi in massa Rappresentano un frazione di una operazione di finanziamento più ampia e disciplinata nel regolamento del prestito obbligazionario Obbligazioni semplici: rimborso+interesse a tasso fisso Obbligazioni Indicizzate: rimborso+nteresse parametrati a indici di mercato Obbligazioni Partecipative: i tempi e l’ammontare del rimborso possono variare a seconda dell’andamento della gestione Obbligazioni Postergate: rimborsate solo dopo che tutti o alcuni altri creditori siano stati rimborsati Obbligazioni Convertibili in Azioni (partecipazione potenziale): attribuiscono il diritto di decidere di convertire l’investimento a titolo di capitale di debito in un investimento a titolo di capitale di rischio 22 TIPI DI OBBLIGAZIONI: LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI Sono una partecipazioni azionaria «potenziale» Vanno offerte in opzione a chi è già azionista Contestualmente alla loro emissione deve essere deliberato un aumento di capitale a servizio della conversione In sede di emissione deve essere fissato un rapporto di cambio che deve essere mantenuto inalterato nel tempo ✓ In caso di aumento reale i titolari di obbligazioni convertibili hanno il diritto di opzione ✓ In caso di aumento gratuito si ha un automatico aggiornamento del rapporto di cambio ✓ Divieto di riduzione facoltativa del capitale, salvo conversione anticipata ✓ In caso di riduzione obbligatoria si ha l’automatico aggiornamento del rapporto di cambio ✓ Divieto di modificare le norme in tema di riparto degli utili, salvo conversione anticipata ✓ Divieto di operazioni di fusione/scissione, salvo conversione anticipata 23 LIMITI ALL’EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Al fine di tutelare la massa indistinta degli obbligazionisti, l’ammontare dei prestiti obbligazionari in essere (esclusi quelli garantiti da ipoteca di primo grado) non può superare Il doppio della somma tra capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio Il limite deve essere rispettato per tutta la durata del prestito ✓ Divieto di riduzione volontaria del capitale sociale ✓ Divieto di distribuzione delle riserve ✓ In caso di riduzione obbligatoria del capitale per perdite, gli eventuali utili generati negli esercizi successivi non possono essere distribuiti fino al ripristino del rapporto Il limite può essere superato nei casi indicati dalla legge ✓ Sottoscrizione da parte di investitori professionali ✓ Quotazione dei titoli obbligazionari ✓ Obbligazioni convertibili in azioni ✓ Interessi Economia nazionale previa autorizzazione autorità governativa 24 PROCEDIMENTO DI EMISSIONE 1. Approvazione del regolamento del prestito obbligazionario: ✓ Competenza del c.d.a. salvo la possibilità che lo statuto preveda la competenza dell’assemblea ✓ Regola opposta per obbligazioni convertibili: assemblea salvo che lo statuto preveda la competenza del c.d.a. 2. Verbale notarile: controllo di legalità 3. Deposito nel registro delle imprese 4. Raccolta delle sottoscrizioni e contestuale emissione di titoli 25 ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI Gli obbligazionisti non sono dotati di diritti partecipativi (perché non sono soci) ma devono essere tutelati ✓ Assemblea degli obbligazionisti: delibera a maggioranza su alcune materie ✓ Nomina il rappresentante comune ✓ Variazioni delle condizioni del prestito obbligazionario ✓ Decide il fondo comune ✓ Proposta di concordato ✓ Altri oggetti di interesse degli obbligazionisti ✓ Rappresentante comune: se non viene nominato lo sceglie il tribunale su richiesta di un obbligazionista o amministratori ✓ Durata: 3 anni ✓ Funzione: tutelare gli interessi degli obbligazionisti e dare esecuzione alle delibere dell’assemblea degli azionisti ✓ Poteri/doveri: partecipare alle assemblee degli azionisti e riportare i principali fatti societari agli obbligazionisti ✓ Iniziative individuale dei singoli obbligazionisti: ammesse purché non contrastino con le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti 26