Lezione 5 Corso di Diritto Commerciale 2023/2024 PDF
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Università Cattolica del Sacro Cuore
2023
Chiara Presciani
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This document is a lecture from a course on Commercial Law in the academic year 2023/2024. The lecture, titled 'Lezione 5," covers various topics related to Business Law, focusing on the dissolution of partnerships, the types of business companies (e.g., S.N.C.) and liquidations. It's aimed at undergraduate business-law students.
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Corso di Diritto Commerciale 2023/2024 - Lezione 5 Chiara Presciani SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.): LO SCIOGLIEMENTO DELLA SOCIETA’ CAUSE Decorso del termine ✓ Salvo possibilità di proroga ✓ Espressa: modifica atto costitutivo, con altro termine o con term...
Corso di Diritto Commerciale 2023/2024 - Lezione 5 Chiara Presciani SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.): LO SCIOGLIEMENTO DELLA SOCIETA’ CAUSE Decorso del termine ✓ Salvo possibilità di proroga ✓ Espressa: modifica atto costitutivo, con altro termine o con termine indeterminato ✓ Tacita: prosecuzione spontanea dell’attività (tempo indeterminato) Decisione volontaria (unanimità) Mancata ricostituzione della pluralità di soci entro 6 mesi ✓ Salvo trasformazione in srl unipersonale ✓ Conseguimento o impossibilità di conseguire l’oggetto sociale Altre cause statutarie Liquidazione controllata 3 LIQUIDAZIONE Automatico ingresso nella fase di liquidazione Cessazione del potere degli amministratori: divieto di nuove operazioni (l’attività deve interrompersi, salvo gli atti urgenti necessari a conservare il valore del patrimonio) Procedimento legale ✓ Nomina dei liquidatori e passaggio di consegne: Unanimità o tribunale ✓ Liquidazione: attività funzione a trasformare il patrimonio in denaro ✓ Ricavato utilizzato anzitutto per pagare i creditori (divieto di distribuzione ai soci) ✓ Se il ricavato non basta, i soci devono versare: ✓ I conferimenti ancora eventualmente dovuti ✓ Se non bastano (o non ci sono), tutto quanto è necessario per ripagare i debiti pro-quota ✓ Se il ricavato è più alto dei debiti, il residuo attivo va ripartito tra i soci ✓ Prima si rimborsano i conferimenti ✓ Poi si divide in proporzione agli utili ✓ Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto 4 LIQUIDAZIONE Procedimento statutario (o concordato all’unanimità al momento dello scioglimento) ✓ Possibilità di stabilire dei criteri di liquidazione diversi per le attribuzioni dei soci (es. attribuzioni di beni in natura) ✓ Inderogabilità dell’ordine di riparto: prima devono essere sempre pagati tutti i creditori Cancellazione della società dal registro delle imprese Contestuale estinzione della società N.B. Anche dopo la cancellazione della società, i soci continuano rispondere solidalmente e illimitatamente per i debiti della società che non sono stati pagati in sede di liquidazione. 5 SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.) CARATTERISTICA TIPICA 2 Categorie di soci ✓ Soci accomandatari: uguali a soci di s.n.c. ✓ Responsabilità illimitata e solidale salvo beneficio di preventiva escussione ✓ Cessione della quota implica modifica atto costitutivo (salvo diverse clausole statutarie) ✓ Sono anche amministratori (salvo diversa clausola statutaria): regole sull’amministrazione identiche a s.n.c. ✓ Soci accomandanti ✓ Responsabilità limitata al capitale conferito (anche opera) ✓ Cessione della quota ✓ Mortis causa: subentrano automaticamente gli eredi ✓ Inter vivos: maggioranza (salvo clausola statutaria di libera circolazione) ✓ Non possono essere amministratori: divieto di immistione 7 DIVIETO DI IMMISTIONE Art. 2320, co. 1, c.c. «I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali» Regola generale: divieto di ingerenza nella gestione. ✓ Ratio: chi rischia di più si presume gestisca in modo più attento (rapporto rischio/potere) Eccezione: possibilità che gli accomandatari investano l’accomandante del potere (procura speciale) di concludere un singolo affare ✓ Devono sempre essere sotto il controllo e la direzione degli accomandatari Sanzioni ✓ automatica perdita della responsabilità limitata (risponde con tutto il proprio patrimonio, per tutte le obbligazioni sociali) ✓ Facoltativa: violazione di un dovere del socio che integra una causa di esclusione volontaria (decisa dagli altri soci) ✓ N.B. se il divieto è violato perché gli è stata conferita una procura generale (e non speciale) non può essere escluso 8 POTERI DEGLI ACCOMANDANTI Previsti dalla legge e inderogabili: ✓ Comunicazione del bilancio ✓ Controllo della documentazione sociale e aziendale ✓ Non hanno il diritto di pretende il rendiconto su specifiche operazioni Assegnabili dallo statuto ✓ Controllo sull’operato degli amministratori: ispezione e sorveglianza ✓ ingerenza attenuata nella gestione ✓ Potere di autorizzare atti gestori ✓ In caso di diniego dell’autorizzazione i soci accomandatari non possono compiere l’atto ✓ In caso di autorizzazione i soci accomandatari restano liberi di non compiere l’atto ✓ Potere di dare pareri su atti gestori: non vincolano gli amministratori ma hanno valenza di moral suasion 9 SCIOGLIMENTO Oltre alle cause di scioglimento già viste per le s.n.c. se ne aggiunge un’altra Quando viene meno una delle categorie e non viene ripristinata entro sei mesi Nei sei mesi in cui la società prosegue: ✓ Se viene la categoria degli accomandanti: no problem ✓ Se viene meno l’unico accomandatario si deve nominare un amministratore provvisorio (anche l’accomandante) 10 SOCIETA’ SEMPLICI (S.S.) CENNI ✓ Limitata diffusione ✓ Solo attività non commerciale ✓ Tipo residuale ✓ Prototipo normativo: gran parte delle norme che abbiamo visto sulle s.n.c. sono dettate per la s.s. e richiamente dalla norme sulla s.s. e s.a.s. (Conferimenti, Utili, Modificazione dell’atto costitutivo, Amministrazione, scigolimento) ✓ Principali Differenze ✓ Contratto sociale: non ha un contenuto minimo predeterminato ✓ Pubblicità: sezione speciale ma con efficacia dichiarativa ✓ Non c’è bilancio ma un rendiconto (non c’è l’obbligo di tenuta delle scritture contabili) 12 LE SOCIETA’ PER AZIONI (S.P.A.): INTRODUZIONE PREMESSA È il tipo di società più sofisticato ✓ Pensato per iniziative economiche di maggiori dimensioni ✓ Funzionale a soddisfare la necessità di reperire agevolmente i capitali dal mercato (c.d. investimenti anonimi) ✓ Strutturata per accogliere all’interno della compagine sociale, soci (c.d. azionisti) che non sono mossi da interessi imprenditoriali (c.d. soci-imprenditori) ma da interessi puramente finanziari (c.d. soci-investitori) «società per sacchi di denaro» Caratteristica tipologica “La partecipazione sociale è rappresentata da azioni” (art. 2346 c.c.) Non può esistere una s.p.a. senza l’emissione di azioni 14 LE AZIONI Il termine «azione» ha diversi significati ✓ Azione come partecipazione: le azioni vengono assegnate a chi ha partecipato alla formazione del capitale sociale mediante il conferimento ✓ Valore nominale: capitale/n. azioni=contribuito minimo per fare parte della società e assumere lo status soci ✓ Diverso dal valore patrimoniale (patrimonio netto/n. azioni) ✓ Diverso da valore reale (di mercato) ✓ Azioni sono beni di secondo grando: rappresentano il complesso delle attività e passività che fanno capo alla società ✓ Può non esistere il valore nominale (si trae indirettamente) ✓ Azione come diritti: nelle s.p.a. i diritti non spettano alla persona del socio, ma sono incorporati nelle azioni e possono essere esercitati socio perché è titolare delle azioni (ed è titolare delle azioni perché ha contribuito al capitale) ✓ Spersonalizzazione: Non rileva la persona del socio, ma le azioni che possiede ✓ Azione come documento: Le azioni sono titoli di credito che legittimano all’esercizio dei diritti legati alla partecipazione sociale 15 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI ✓ Indivisibilità: le azioni non possono essere liberamente frazionate, sicché il loro valore nominale è l’investimento minimo richiesto per diventare soci ✓ Più soggetti possono essere comproprietari di un’unica azione. Ma in questo caso (visto che non interessa la persona dei soci ma l’azione) devono nominare un rappresentate comune ✓ Possibilità di modificare il valore nominale dell’azione solo tramite una modifica dell’atto costitutivo ✓ raggruppamento di azioni ✓ frazionamento di azioni ✓ Inscindibilità: non è possibile separare i diritti incorporati nell’azione dall’azione stessa (es. vendita del voto) ✓ Uguaglianza: ciascuna azione è uguale alle altre e incorpora gli stessi identici diritti ✓ Possibilità di creare categorie speciali di azioni: tutte le azioni della categoria attribuiscono uguali diritti ✓ Spersonalizzazione: non si possono assegnare diritti particolari a specifici soci che non siano incorporati nelle azioni ✓ Autonomia: ogni azioni è autonoma dalle altre, anche nel caso in cui siano nelle mani dello stesso soggetto 16 LE SOCIETA’ PER AZIONI (S.P.A.): COSTITUZIONE PREMESSA Per costituire una s.p.a. non basta la sola stipula del contratto ma è necessario completare un processo Al termine viene ad esistenza una organizzazione dotata persona giuridica Il contratto (o l’atto unilaterale) perde i suoi effetti Le clausole contenute nel contratto (o nell’atto unilaterale) divengono l’atto costitutivo e lo statuto della società e regolano la struttura e il funzionamento dell’organizzazione Diritto dei contratti del tutto inadeguato 18 PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE La costituzione si snoda in 4 momenti: ✓ Predisposizione dell’atto costitutivo: contratto sociale o atto unilaterale (s.p.a. unipersonale) ✓ Rispetto dei presupposti di costituzione ✓ Controllo notarile ✓ Iscrizione nel registro delle imprese La costituzione può avvenire mediante 2 procedure (entrambe caratterizzate dai 4 elementi sopra indicati) 1) Costituzione immediata: si fa tutto contestualmente innanzi al notaio 2) Costituzione per pubblica sottoscrizione: iniziativa di alcuni soci che propongo al mercato di aderire a una bozza di atto costitutivo 19 PREDISPOSIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO Contenuto dell’atto costitutivo (Art. 2328) 13 elementi che possono essere classificati in 4 distinte categorie Elementi identificativi dell’attività ✓ Denominazione: libera ✓ Sede: Sufficiente il solo comune ✓ Oggetto: anche più di uno. Deve indicare quantomeno il settore merceologico. ✓ Capitale sociale: Minimo 50.000 ✓ Durata: anche a tempo indeterminato Elementi della struttura finanziaria ✓ il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche (eventuali categorie speciali di azioni) e le modalità di emissione e circolazione ✓ il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura (se previsti) ✓ le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (se diverse da quelle di default) ✓ i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori (1/10 degli utili per max 5 anni) 20 PREDISPOSIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO Elementi della struttura organizzativa ✓ il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; ✓ il numero dei componenti il collegio sindacale (3 o 5 per le non quotate, libero per le quotate); ✓ la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti: informazioni storica, destinata a variare nel tempo senza bisogno di procedere a una modifica dell’atto costitutivo ✓ Generalità dei primi soci e il numero delle azioni a loro assegnate: informazione storica Norme relative al funzionamento della società (c.d. statuto) ✓ Esistono una serie di regole di defualt che sia applicano in caso di silenzio dello stauto ✓ Nello statuto possono essere previste regole diverse (nei limiti consentiti all’autonomia statutaria) ✓ N.B. Molte norme sono inderogabili 21 PREDISPOSIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO Forma dell’atto costitutivo atto pubblico (non basta la scrittura privata autenticata) Ratio Il diritto civile di solito chiede l’atto pubblico per garantire la ponderatezza della decisione della parte (a sua protezione) Il diritto societario lo richiede per certificare la volontà dei fondatori e dei conferimenti (protezione dei terzi) 22 PRESUPPOSTI PER LA COSTITUZIONE Per costituire una s.p.a è necessario rispettare 3 condizioni 1. Sottoscrizione di tutto il capitale: al capitale indicato in statuto (c.d. capitale nominale) deve corrispondere l’assunzione dell’impegno dei soci di apportarlo ✓ Principio di realità del capitale sociale: non è sufficiente programmare di ottenere una certa quantità di capitale sociale ma è necessario che questo sia realmente messo a disposizione della società (non deve rimanere sulla carta) diventando c.d. capitale reale. 2. Rispetto delle norme sui conferimenti ✓ In denaro: versamento immediato del 25% ✓ In natura: ✓ Immediata consegna del bene conferito ✓ Principio di realità del capitale sociale ✓ stima predisposta da un esperto nominato dal tribunale che attesti che il valore del bene conferito è almeno pari al capitale sottoscritto ✓ Principio di integrità del capitale sociale: corrispondenza tra il valore del capitale nominale e del capitale reale (messo concretamente a disposizione della società mediante l’effettuazione dei conferimenti) 3. Ottenimento di eventuali autorizzazioni previste per legge per la costituzione: diverse dalle autorizzazioni necessarie per iniziare a svolgere l’attività. 23 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Entro 20 giorni dalla ricezione dell’atto il notaio deve presentare al registro delle imprese la richiesta di iscrivere l’atto costitutivo nel registro delle imprese (allegando i documenti che dimostrano il rispetto delle condizioni) Controllo del registro delle imprese Mera regolarità formale Con l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica e viene ad esistenza (pubblicità costitutiva) 24 ATTI COMPIUTI PRIMA DELL’ISCRIZIONE Tra la stipula dell’atto costitutivo e la sua iscrizione nel r.i. passa un certo lasso di tempo nel corso del quale possono (e debbono) essere compiuti degli atti societari, anche se la società ancora non esiste Responsabilità solidale e illimitata verso i terzi di: ✓ coloro che hanno agito ✓ fondatori ✓ coloro che hanno autorizzato o consentito l’atti Una volta venuta ad esistenza la società, tali soggetti sono liberati dalla responsabilità se la società approva l’atto Ma è tenuta ad approvarli? E cosa succede se non li approva? Due tesi: ✓ S.n.c. irregolare ✓ Società in formazione, sottoposta a un regime transitorio 25