Corso di Diritto Commerciale - Lezione 1 PDF
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Università Cattolica del Sacro Cuore
Chiara Presciani
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Questo documento presenta gli appunti di una lezione di Diritto Commerciale. L'università, l'autrice e il titolo della lezione appaiono in cima alla prima pagina. Il documento include informazioni sul syllabus, il programma d'esame, struttura del corso e l'esame, offrendo una panoramica generale del corso.
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Corso di Diritto Commerciale - Lezione 1 Chiara Presciani AVVERTENZE PRELIMINARI SYLLABUS Si invitano gli studenti a prendere visione del Syllabus (pubblicato sulla pagina BB del corso), che contiene varie informazioni utili per gli studenti...
Corso di Diritto Commerciale - Lezione 1 Chiara Presciani AVVERTENZE PRELIMINARI SYLLABUS Si invitano gli studenti a prendere visione del Syllabus (pubblicato sulla pagina BB del corso), che contiene varie informazioni utili per gli studenti. 3 PROGRAMMA D’ESAME ✓ Non si fanno distinzioni tra frequentanti e non frequentanti ✓ Nel syllabus (pubblicato nella pagina BB del corso) sono indicati in modo analitico: ✓ i paragrafi del manuale che possono essere sostituiti con le slide integrate dagli appunti presi a lezione ✓ i paragrafi del manuale che possono essere del tutto saltati ✓ N.B. I paragrafi che non sono indicati devono essere studiati, senza possibilità di sostituirli con gli appunti presi a lezione e con le slide del corso 4 ESAME L’esame è composto da due fasi: 1. Una fase scritta: per chi non partecipa attivamente alle esercitazioni ✓ test della durata di 1 ora composto da 16 domande chiuse (V/F) su tutto il programma ✓ Ogni risposta corretta assegna 2 punti, ogni risposta sbagliata toglie 0,5 punti, ogni risposta non data assegna 0 punti ✓ Il test viene superato conseguendo un punteggio di 18 2. Una fase orale: ✓ Accede alla fase orale soltanto chi ha superato la fase scritta o chi ha partecipato attivamente alle esercitazioni ✓ L’orale è composto da 2 domande su tutto il programma del corso ✓ Nel caso di esito negativo dell’esame orale, lo studente dovrà rifare anche il test scritto Fate attenzione al rispetto delle regole sulla propedeuticità!!! 5 STRUTTURA DEL CORSO ✓ Il corso si articola in lezioni frontali ed esercitazioni ✓ Le lezioni frontali si svolgono di lunedì (2 ore) e affrontano i vari argomenti del programma ✓ Le esercitazioni si svolgono il giovedì (1 ora) e implicano la sottoposizione agli studenti di casi pratici che devono essere risolti mediante l’applicazione di quanto studiato nella lezione precedente. Gli studenti sono invitati, mediante alzata di mano, a dare la soluzione. ✓ N.B. La partecipazione attiva (mediante interventi in aula) è facoltativa e i casi non saranno oggetto di specifiche domande di esame ✓ La partecipazione attiva ad almeno 4 esercitazioni (che dimostri che lo studente ha studiato) consente di saltare la fase scritta dell’esame. 6 INTRODUZIONE AL DIRITTO COMMERCIALE COSA E’ IL DIRITTO COMMERCIALE è un segmento speciale del diritto privato che si occupa delle attività produttive di nuova ricchezza sul mercato o Attività produttive di nuova ricchezza ▪ Combinazione dei fattori produttivi per generare qualcosa che prima non c’era ▪ Instaurazione di una pluralità di relazioni con vari soggetti (creditori, fornitori, investitori, clienti ecc.) ▪ Disciplina funzionale a creare efficienza sul mercato, nell’ottica generale di sviluppo del sistema produttivo o Segmento del diritto privato ▪ Disciplina i rapporti tra privati che si vengono a creare sul mercato ▪ Non riguarda i profili pubblicistici che sono coinvolti nelle attività produttive (diritto ambientale, tributario, amministrativo, ecc.) o Segmento speciale del diritto privato ▪ È retto da principi propri e diversi del diritto privato e in particolare del diritto dei contratti ▪ Le norme sui contratti riguardano singoli rapporti (es. singolo atto di vendita). ▪ Il diritto commerciale riguarda nel suo complesso l’attività che viene esercitata sul mercato 8 I SEGMENTI DEL DIRITTO COMMERCIALE ✓ Parte generale: trasversale a tutte le attività imprenditoriali o Diritto dell’impresa o Diritto societario (enti deputati allo svolgimento dell’attività di impresa) o Diritto industriale (segni distintivi e brevetti) o Diritto antitrust (concorrenza sul mercato) o Diritto della crisi dell’impresa o Diritto dei contratti delle imprese (B2B e con i consumatori) o Diritto dei mercati ✓ Parte speciale: disciplina specifiche attività imprenditoriali o Diritto bancario o Diritto assicurativo o Diritto dell’intermediazione finanziaria 9 LE FONTI ✓ Art. 41 COST. «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali» ✓ Norme dell’UE. ✓ Codice civile: diritto dell’impresa e diritto societario ✓ Leggi speciali: previsioni non contenute nel codice civile o Diritto commerciale speciale (t.u.b, cod. ass., t.u.f.) o Diritto industriale (codice della proprietà intellettuale) o Diritto della crisi (codice della crisi) o Diritto del mercato (t.u.f.) o Diritto delle società quotate (t.u.f.) o Norme regolamentari (secondo grado): disciplina emanata da Consob, Banca di Italia, IVASS su delega di norme di legge primarie 10 L’IMPRESA: DEFINIZIONE PREMESSA Nel diritto commerciale i termini «impresa», «azienda» e «società» hanno un significato tecnico e non possono essere usati come sinonimi Il diritto commerciale detta specifiche definizioni: ✓ Impresa: art. 2082 c.c. ✓ Azienda: art. 2555 c.c. ✓ Società: art. 2247 c.c. Quando una fattispecie concreta riporta tutti gli elementi della definizione astratta, allora significa che si possono applicare le norme che dettano la disciplina. 12 DEFINIZIONE DI IMPRESA art. 2082 “È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” L’impresa è una attività (ossia un insieme di atti coordinati per raggiungere uno specifico scopo) dotata di specifici requisiti che devono essere presenti congiuntamente: ✓ Produttività (di beni o servizi) ✓ Professionalità ✓ Organizzazione ✓ Economicità N.B. Tale attività viene svolta da un imprenditore, che può essere: ✓ Una persona fisica (imprenditore individuale) ✓ Una società (imprenditore collettivo) ✓ Un qualsiasi altro ente (associazioni, fondazioni ecc.) 13 PRODUTTIVITA’ L’attività deve essere volta a creare nuova ricchezza nel mercato generare una utilità che prima non c’era, mediante «la produzione o lo scambio di beni o servizi» da collocare sul mercato N.B. l’opposto di attività produttiva è l’attività di mero godimento (diretto o indiretto) di un bene già esistente, che si risolve nel semplice sfruttamento dei diritti reali (proprietà o usufrutto) su quel bene. 14 PROFESSIONALITA’ L’attività deve essere svolta in modo stabile e abituale che implica la permanenza sul mercato Non è necessario che l’attività sia continuativa: è sufficiente la ripetizione ciclica (stagionalità) Non è necessario che l’attività sia esclusiva: il medesimo soggetto può svolgere più imprese contemporaneamente Non è necessario che si conseguano una pluralità di risultati: anche il compimento di un unico affare complesso può essere impresa Il contrario di «professionale» è l’attività sporadica e occasionale 15 ORGANIZZAZIONE L’attività deve implicare la combinazione dei fattori produttivi reperiti sul mercato ✓ Lavoro: determinare quante persone servono e cosa devono fare ✓ Capitale: quali strumenti a cosa servono ecc. ✓ Non necessariamente entrambi Le attività produttive svolte in modo professionale ma senza organizzazione non sono impresa ma lavoro autonomo (autorganizzazione del lavoro proprio) ✓ Art. 2222 c.c.: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo” ▪ N.B. “prevalentemente proprio”: gli strumenti eventualmente utilizzati servono solo a consentire lo svolgimento della propria attività lavorativa 16 ECONOMICITA’ Attività condotta secondo metodi che puntano a consentire di mantenersi sul mercato ✓ metodo lucrativo: obiettivo di generare un avanzo di gestione (differenza positiva tra ricavi derivanti dalla collocazione dei beni e servizi prodotti sul mercato e costi derivanti dall’acquisto sul mercato dei fattori produttivi) ✓ Irrilevante la destinazione dell’eventuale profitto generato (assegnato al titolare, destinato a scopi benefici) ✓ metodo di pareggio di bilancio: obbiettivo di generare ricavi sufficienti a coprire i costi In entrambi i casi: ✓ Valutazione ex ante: irrilevante che l’obiettivo sia stato concretamente conseguito (valutazione ex post) ✓ Rischio di impresa: possibilità che la domanda del mercato non assorba l’offerta (con conseguente espulsione dal mercato stesso) Non è impresa l’attività condotta secondo il metodo erogativo: obiettivo di coprire i costi di gestione, non mediante i ricavi, ma tramite risorse provenienti da economie terze. Incapacità di mantenersi autonomamente sul mercato 17 LE PROFESSIONI INTELLETTUALI Si dividono in due categorie ✓Protette: esame di stato + iscrizione a un albo (es. avvocati, commercialisti, revisori, medici, ecc.) ✓Non protette: opera intellettuale (non manuale) due requisiti ✓ Prestazione personale ✓ Prestazione intellettuale (non manuale: contratto d’opera, lavoratore autonomo) Art. 2238 “Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II [ovvero la disciplina sull’impresa]” ✓ Sono soggetti alle norme del diritto dell’impresa soltanto quanto le loro prestazioni si innestano in una attività più complessa (di cui rappresentano un fattore produttivo) ✓ Fuori da tale ipotesi, invece, non sono qualificabili come «impresa» (e non si applicano le norme del diritto dell’impresa) anche là dove abbiano tutti i requisiti (produttive, professionali, economiche e organizzate) ✓ N.B. possono invece essere soggetti ad altre norme del diritto commerciale (es. antitrust, consumatori) 18 INIZIO E FINE DELL’ IMPRESA criterio effettivo ✓ Inizio: Nel momento in cui emerge una attività dotata di tutti i requisiti ▪ Irrilevante l’iscrizione nel registro delle imprese: obbligo che sorge a seguito dell’inizio dell’impresa (v. Lezioni successive) ▪ Problema della fase di costruzione dell’organizzazione (mediante l’acquisto dei fattori produttivi) Si: vengono effettuati degli investimenti sul mercato È però necessario che sia una attività, dunque non un singolo atto ma una pluralità di atti coordinati. ✓ Fine: nel momento in cui l’imprenditore smette di svolgere l’attività dotata dei requisiti ▪ Irrilevante la cancellazione dal registro delle imprese ▪ Anche prima della chiusura della liquidazione: fase funzionale all’ estinzione dell’ente-imprenditore non dell’impresa (che può essere cessata anche prima) 19 TIPI DI IMPRESA CLASSIFICAZIONI NORMATIVE Oltre alla definizione generale di «impresa» il codice detta altre due definizioni, al fine di riservare una disciplina alleggerita ad alcune di loro La legge distingue in base: ✓ Al tipo di attività svolta: imprenditore agricolo e imprenditore commerciale ✓ Alle dimensioni: piccolo imprenditore e imprenditore non piccolo 21 IMPRENDITORE AGRICOLO art. 2135, co. 1, c.c. “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse” 2 classi di attività agricole: i) principali; ii) connesse i) attività agricole principali: Art. 2135, co. 2, «Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine» ✓ Previsione introdotta nel 2001, che supera l’impostazione precedente che chiedeva una connessione delle attività con un «fondo», escludendo così tutta una serie di attività svolte altrove (es. in serra) ✓ Oggi si include tutto ciò che riguardi la cura del ciclo biologico o di una sua fase necessaria ✓ Restano escluse le attività che si limitano a sfruttare le risorse naturali esistenti 22 IMPRENDITORE AGRICOLO ii. attività agricole connesse: Art. 2135, co. 3. «Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge» Tipi di attività (possono essere le sole generatrici di fatturato): ✓ manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione ✓ fornitura di beni o servizi … ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità (es. agriturismi) Tipi di connessione ✓ soggettiva: devono essere svolte dal medesimo imprenditore che svolge le attività agricole principali ✓ oggettiva: utilizzano in via prevalente (non esclusiva) i prodotti derivanti da attività principale o le attrezzature impiegate nell’attività principale ✓ N.B. Si ha riguardo alla quantità di prodotti utilizzati (non al fatturato generato) 23 IMPRENDITORE AGRICOLO Disciplina agevolata ✓ Non è soggetto alla liquidazione giudiziale (ma procedure minori) ✓ Non è tenuto alle scritture contabili. Ratio: storicamente aveva uno scarso contatto con il mercato perché si limitava a sfruttare i propri diritti proprietari sul fondo (principale fattore produttivo già di proprietà) ed era soggetto alle intemperie. Oggi molti sono contrari al mantenimento di una disciplina agevolata. 24 IMPRENDITORE COMMERCIALE Art. 2195 c.c. È imprenditore commerciale chi svolge “1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti” Le fondamentali sono le prime 2: perché le successive sono tutte ricomprese. Dubbio come vanno interpretati ✓ Impostazione 1: definizione positiva Industrialità: Processo automatizzato di trasformazione fisica della materia (esclusi gli artigiani) Intermediazione: acquisto e rivendita di beni (escluse le attività estrattive, sfruttamento energetico di risorse naturali) Impresa civile: tutto ciò che resta escluso. Problema: nessuna previsione normativa. ✓ Impostazione 2: definizione negativa Industrialità: non agricolo ntermediazione: qualsiasi scambio. 25 PICCOLO IMPRENDITORE art. 2083 c.c. “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia” ✓ È impresa, quindi deve sempre trattarsi di una attività organizzata: non basta l’organizzazione del proprio lavoro (lavoratore autonomo) ma sono necessari altri fattori produttivi ✓ Il lavoro dell’imprenditore (o della sua famiglia) è però il fattore produttivo «prevalente», ossia il più importante, senza il quale quella specifica impresa non potrebbe essere svolta ✓ N.B. È del tutto irrilevante il giro di affari o altri criteri quantitativi (da non confondere con le c.d. PMI) Disciplina Esentato dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili Ratio: ridotto contatto con il mercato (dei fattori produttivi) N.B. è soggetto agli altri obblighi (iscrizione nel registro delle imprese, sottoposizione alla liquidazione giudiziale) 26 LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE NON PICCOLO INTRODUZIONE È l’insieme di norme dedicate all’impresa commerciale non piccola e riguardano 4 tematiche i) Obblighi di pubblicità nel registro delle imprese; ii) Obblighi di tenuta delle scritture contabili; iii) Disciplina dei rappresentanti commerciali; iv) Sottoposizione alla liquidazione giudiziaria (non oggetto del corso) 28 IL REGISTRO DELLE IMPRESE IL REGISTRO DELLE IMPRESE è un registro (data base) pubblico a cui chiunque può accedere in via telematica che contiene una serie di informazioni su tutte le imprese Obbligo di tutti gli imprenditori (anche agricoli e piccoli) di iscrivere le informazioni prescritte dalla legge Principio di tipicità: nel registro delle imprese devono essere iscritte soltanto le informazioni tipiche, ossia espressamente indicate dalla legge. Funzione: ✓ Tutelare l’interesse dei terzi: a conoscere informazioni inerenti alle imprese ✓ Tutela l’interesse dell’imprenditore: a che i terzi sappiano certe informazioni senza bisogno di comunicarle singolarmente Struttura: ✓ Sezione ordinaria: dedicata agli imprenditori commerciali (individuali o società) ✓ Pluralità di sezioni speciali: dedicate a imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, imprese sociali, gruppi, ecc. 30 IL REGISTRO DELLE IMPRESE Sezione ordinaria Informazioni da iscrivere (principio di tipicità): ✓ Fase iniziale: ✓ Imprenditore individuale: Generalità dell’imprenditore (sig. Paolo Rossi); la ditta (segno distintivo dell’imprenditore, che deve contenere almeno il cognome o la sigla); oggetto dell’attività; sede; Pec ✓ Società: atto costitutivo con le indicazioni previste per ciascun tipo ✓ Fase successiva: ✓ Tutti gli imprenditori (individuali o società): variazioni dei dati iscritti inizialmente (es. variazioni apportate all’atto costitutivo di società), eventuali procuratori o institori, sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ✓ Società di capitali: il bilancio, scioglimento ecc. 31 IL REGISTRO DELLE IMPRESE Sezione ordinaria Modalità di iscrizione: ✓ deposito di una domanda di iscrizione entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa (fase iniziale) o dal fatto o atto da iscrivere (fase successiva) ✓ controllo di regolarità formale dell’ufficio del registro (rispetto del principio di tipicità e che l’atto abbia tutti i requisiti di forma prevista dalla legge). ✓ No sostanza. No merito. ✓ Iscrizione da parte del conservatore in caso di esito positivo del controllo Cancellazione d’ufficio: se a seguito della iscrizione emerge il difetto dei requisiti di forma è possibile fare ricorso al giudice del registro che, sentito l’interessato, là dove emergano irregolarità formali, ordina la cancellazione. 32 IL REGISTRO DELLE IMPRESE Sezione ordinaria Effetti dell’iscrizione ✓ Pubblicità Dichiarativa (o legale): regola generale ✓ Presunzione assoluta di conoscenza di tutto ciò che risulta iscritto, senza possibilità del terzo di dare la prova della non conoscenza (c.d. opponibilità ai terzi delle informazioni iscritte). ✓ Presunzione relativa di ignoranza di ciò che non risulta iscritto: possibilità dell’imprenditore di dare la prova che il terzo era comunque a conoscenza della notizia ✓ Pubblicità Costitutiva: soltanto per atto costitutivo di società di capitali e successive modifiche ✓ Fino a quando non è stato operata l’iscrizione l’atto non esiste e non produce i suoi effetti ✓ Pubblicità Normativa: soltanto per l’atto costitutivo di s.n.c. ✓ Fino a quando non è stato operata l’iscrizione si applicano le regole sulla responsabilità patrimoniale delle s.s. N.B. L’iscrizione nelle sezioni speciali ha effetto di c.d. pubblicità notizia, ovvero non dispiega particolari effetti giuridici ma consente al mercato di venire a conoscenza delle informazioni. Ciò ad eccezione delle sezioni dedicate alle imprese agricole e alle società semplici, per le quali l’iscrizione ha effetto di pubblicità dichiarativa 33 LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE ART. 2214 c.c. «L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa» Scritture minime: sempre obbligatorie ✓ Libro giornale: ordinato secondo un criterio cronologico (non necessario aggiornamento quotidiano) ✓ Libro degli inventari: ordinato criterio sistematico Ciascun elemento del patrimonio in essere in un dato momento (inizio dell’impresa e con la chiusura del bilancio)va descritto e valutato N.b. l’imprenditore individuale deve indicare i beni personali, con la specifica che non sono utilizzati per l’esercizio dell’impresa. Scritture ulteriori: obbligatorie solo quando siano imposte tenuto conto dalla natura e dalla dimensione dell’impresa. N.B. Si tratta delle scritture obbligatorie ai sensi della disciplina civilistica (del diritto commerciale). Altre scritture sono imposte dalla disciplina tributaria (es. registri IVA) 35 LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE Funzione Consentono all’imprenditore di essere consapevole dei risultati della sua impresa (i terzi non ne sono a conoscenza), e prendere decisioni mirate per il futuro La ratio non è però quella di proteggere l’imprenditore stesso, ma evitare che sul mercato ci siano imprese condotte senza cognizione di causa, che potrebbero pregiudicare gli interessi dei terzi che fanno affidamento sulla prosecuzione nel tempo dell’attività 36 LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE Modalità di tenuta (da rispettare anche in caso di scritture informatizzate) ✓ Formalità intrinseche: la contabilità deve essere tenuta in modo ordinato. ✓ non ci devono essere spazi bianchi, interlinee, cancellature non leggibili. ✓ Formalità Estrinseche: numerazione, bollatura, vidimazione. ✓ Conservazione: 10 anni. 37 LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE Valore probatorio Le scritture contabili possono essere utilizzate nell’ambito di giudizi al fine di provare l’esistenza di diritti/obblighi. ✓ Regola generale: le scritture contabili dell’imprenditore possono essere usate solo per provare atti o fatti contro l’imprenditore stesso (es. debiti), non a suo favore. ✓ Eccezione: le scritture contabili dell’imprenditore (purché tenute in modo ordinato) possono essere usate dall’imprenditore stesso per prova atti o fatti a sé favorevoli e contrari agli interessi di altri imprenditori (perché a loro volta sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili) 38 LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE PREMESSA La disciplina della rappresentanza commerciale riguarda l’organizzazione del fattore produttivo lavoro L’imprenditore, quando organizza il lavoro dei propri collaboratori, può attribuire loro il potere di assumere decisioni e il potere di darvi attuazione ✓ Potere decisionale (interno): le decisioni relative all’impresa vengono assunte non dall’imprenditore, ma da altri soggetti dallo stesso incaricati (es. modifica di un processo produttivo) ✓ Potere di rappresentanza (esterno): potere di compiere atti giuridici con terzi, che dispiegano i loro effetti nella sfera giuridica dell’imprenditore (es. firma di un contratto) Per le imprese commerciali vigono alcune norme specifiche in tema di rappresentanza commerciale (che si affiancano alle norme sulla rappresentanza civilistica) e consistono nella presenza di 3 specifiche figure di rappresentanti: ✓ Institore ✓ Procuratore ✓ commesso 40 L’INSTITORE art. 2203 c.c. “È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa” Alter ego dell’imprenditore: posto al vertice dell’organigramma aziendale Pubblicità: L’atto con cui l’imprenditore designa l’institore (c.d. procura institoria) deve essere pubblicato nel registro delle imprese (pubblicità dichiarativa con opponibilità ai terzi) Doveri: gli stessi dell’imprenditore ✓ Tenuta delle scritture contabili ✓ Iscrizioni nel registro delle imprese 41 L’INSTITORE Poteri di rappresentanza ✓ Sostanziale: può compere in nome e per conto dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti all’impresa a cui è preposto (cioè coerenti con l’attività svolta), salvo alcune limitazioni ✓ Limitazioni legali (derogabili dall’imprenditore): ✓ Cessione dell’intera azienda ✓ Variazione dell’oggetto dell’impresa ✓ Alienazione o ipoteca di beni immobili ✓ Affitto ultranovennale di beni immobili ✓ Limitazioni volontarie: stabilite dall’imprenditore nell’atto di conferimento dell’incarico institorio o in atto successivo e pubblicate nel registro delle imprese (pubblicità dichiarativa per renderle opponibili ai terzi) N.B.1 Gli atti non pertinenti, anche se compiuti in nome dell’imprenditore, non sono vincolanti per quest’ultimo N.B.2 Gli atti pertinenti ma compiuti dall’institore senza spendere il nome dell’imprenditore vincolano sia l’institore che l’imprenditore (a differenza di quanto previsto nel diritto civile, dove in caso di mancata spendita del nome del rappresentato, rimane vincolato il solo rappresentante) ✓ processuale: sia attiva che passiva. In caso di più institori, essi agiscono in via disgiunta 42 IL PROCURATORE art. 2209 Sono procuratori coloro che “in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso” Non è preposto all’impresa, ma è incaricato di occuparsi di determinate decisioni: livello intermedio dell’organigramma Pubblicità: L’atto con cui l’imprenditore conferisce i poteri al procuratore (c.d. procura) deve essere pubblicato nel registro delle imprese (pubblicità dichiarativa per renderlo opponibili ai terzi) Doveri: non essendo preposto all’impresa, non ha il dovere di tenere le scritture contabili e di effettuare le iscrizioni nel registro delle imprese Poteri: solo quelli espressamente indicati nella procura (pubblicata nel registro delle imprese) N.B. In caso di mancata spendita del nome dell’imprenditore si applica la disciplina civilistica (non è un preposto). 43 COMMESSI art. 2210 «I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati» Sono incaricati di svolgere operazioni di carattere ordinario che implicano un contatto con i terzi ✓ Non possono applicare sconti o concedere dilazioni di pagamento, salvo esplicita autorizzazione ✓ Non possono pretendere il pagamento di merci che non consegnano ✓ Possono raccogliere reclami 44