Lezione 33 (L'assunzione del lavoratore) - Slide PDF
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Queste diapositive descrivono l'assunzione dei lavoratori, inclusi i diversi tipi di contratti e obblighi di informazione da parte del datore di lavoro. Discute anche l'obbligo del lavoratore di registrarsi e della comunicazione alla pubblica
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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo#...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 1 L’assunzione del lavoratore Forma del contratto Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 1 Forma del contratto Per il contratto di lavoro vige il principio generale della libertà di forma, nonostante il d.lgs. 152/1997, come di recente modificato dal d.lgs. n. 104/2022, abbia introdotto specifici obblighi di informazione in capo al datore di lavoro da fornire per iscritto, in attuazione della dir. n. 91/533/CE, oggi abrogata e sostituita dalla dir. UE n. 2019/1152; La contrattazione collettiva prescrive sovente il requisito della forma scritta per il contratto di lavoro, ma la violazione di un tale obbligo non comporta l’invalidità del contratto come disposto dall’art. 1352 cod. civ., il quale presume che l’accordo delle parti su una determinata forma per la futura conclusione di un contratto sia voluta per la sua validità; Nel contratto collettivo, infatti, la forma scritta è disposta ad esclusiva garanzia del lavoratore, non nel comune interesse delle parti, per cui rileva ai soli fini della prova. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 1 Forma del contratto Come vedremo meglio nel corso delle prossime lezioni (v. lez. 55 e ss.), nonostante il generale principio di libertà di forma, diversi sono i casi in cui il legislatore prescriva una forma specifica; Talvolta, la forma scritta è richiesta ad substantiam, ossia ai fini della validità del contratto di lavoro, per cui il difetto di forma scritta si traduce in una nullità del contratto di lavoro; In altri casi, più semplicemente, la forma scritta è richiesta ad probationem, ossia ai fini della sua prova, per cui il difetto di forma scritta implica, non l’invalidità del contratto, ma l’impossibilità di fornire prova tramite testimoni, salvo che il contratto non sia stato perduto senza colpa (art. 2725 c.c.); Vincoli di forma possono essere previsti anche per particolari tipologie di clausole contrattuali, come il patto di prova, il patto di non concorrenza, le clausole elastiche nel lavoro a tempo parziale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 1 Assunzione del lavoratore – Registrazione nel LUL All’atto dell’assunzione del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto all’adempimento di una serie di obblighi: di registrazione del lavoratore nel Libro unico del lavoro (LUL); di comunicazione dell’assunzione agli uffici pubblici; di informazione al lavoratore delle condizioni contrattuali applicate; Il LUL è stato istituito dall’art. 39, d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, in sostituzione dei libri e registri previgenti (libro matricola, libro paga); Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel LUL deve essere effettuata ogni annotazione relativa ad aspetti retributivi e contributivi del rapporto di lavoro e al calendario delle presenze e delle assenze del lavoratore. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 1 Obblighi di comunicazione preventiva Ai sensi dell’art. 9-bis, d.l. n. 510/1996, conv. in l. n. 608/1996, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dare comunicazione di ogni nuova assunzione, a prescindere dalla tipologia del rapporto instaurato, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto; La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. I datori di lavoro possono adempiere all’obbligo tramite intermediari abilitati (es. consulenti del lavoro). La comunicazione va effettuata una sola volta per singolo lavoratore e in via telematica all’ANPAL, che, una volta ricevuti i dati, li condivide con i centri per l’impiego, il Ministero del lavoro, l’INPS, l’INAIL, l’Ispettorato nazionale del lavoro. La comunicazione, in questo senso, è pluriefficace. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 1 Obblighi di comunicazione preventiva - deroghe L’obbligo di comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro non si applica in via preventiva: alle pubbliche amministrazioni e alle agenzie di somministrazione, ai committenti che operano tramite piattaforme digitali, i quali possono adempiere all’obbligo entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione; in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, essendo consentito effettuare entro il giorno antecedente soltanto la comunicazione della data di inizio della prestazione, delle generalità del lavoratore e del datore di lavoro, mentre la comunicazione integrale può essere differita fino a cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro; in casi di forza maggiore, essendo consentito dal Ministero del lavoro effettuare la comunicazione entro il primo giorno utile e comunque non oltre il quinto giorno successivo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 2 L’assunzione del lavoratore Obblighi di informazione e trasparenza Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 2 Obblighi di informazione e trasparenza Come visto, tra gli obblighi posti a carico del datore di lavoro, all’atto dell’assunzione del lavoratore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, vi è quello di informazione sulle condizioni contrattuali applicate (art. 4-bis, d.lgs. n. 181/2000); L’obbligo svolge non soltanto una funzione generale di trasparenza, ma anche certificativa del diritto ad agevolazioni e benefici, nonché della eventuale soggezione ad obblighi; Il punto di riferimento normativo è costituito dal d.lgs. 152/1997, adottato in attuazione della dir. n. 91/533/CE, recentemente modificato dal d.lgs. N. 104/2022, in attuazione della dir. UE n. 2019/1152, che abroga la precedente direttiva del 1991. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 2 Obblighi di informazione e trasparenza L’obbligo di informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro, ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 104/2022, si applica ai datori di lavoro privati, compreso il settore agricolo, e pubblici, compresi gli enti pubblici economici, in relazione ai seguenti rapporti di lavoro: Lavoro subordinato; Rapporti di collaborazione eterorganizzati ex art. 2, d.lgs. N. 81/2015; Rapporti di co.co.co. ex art. 409, n. 3, c.p.c.; Contratti di prestazione occasionale ex art. 54-bis, d.l. n. 50/2017; Rider autonomi ex art. 47-bis e ss., d.lgs. n. 81/2015 Sono, invece, esclusi: Rapporti di lavoro autonomo (contratto d’opera e contratto d’opera intellettuale); Rapporti di lavoro autonomo sportivo ex d.lgs. n. 36/2021; Rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; Rapporti di collaborazione prestati nell'impresa familiare; Rapporti di lavoro pubblico non privatizzato o in servizio all’estero (limitatamente ad alcune parti del d.lgs. n. 104/2022). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 2 Obblighi di informazione e trasparenza: contenuto Le informazioni riguardano: Identità delle parti; il luogo di lavoro; sede o domicilio del datore di lavoro; inquadramento; data di inizio del rapporto; tipologia del rapporto di lavoro; durata della prova; il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; durata delle ferie e dei congedi; procedura, forma e termini di preavviso in caso di cessazione del rapporto; retribuzione; orario di lavoro; contratto collettivo, anche aziendale, applicato; gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso; utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati nello svolgimento del rapporto di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 2 Obblighi di informazione e trasparenza: modalità Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni in formato cartaceo oppure elettronico. Tali informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 151/1997, l’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente: a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Ai fini della semplificazione degli adempimenti e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto, inoltre, a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 2 Obblighi di informazione e trasparenza: modalità Ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis, d.lgs. N. 152/1997, introdotto dal d.l. n. 48/2023, conv. in l. n. 85/2023, le informazioni relative alla durata del periodo di prova, al diritto a ricevere la formazione, alla durata e alle modalità di determinazione e di fruizione dei congedi retribuiti, alla disciplina del preavviso in caso di recesso, l’importo della retribuzione, alla programmazione dell’orario di lavoro, agli enti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro, possono ora essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 2 Obblighi di informazione e trasparenza: modalità Le informazioni non contenute nel contratto di lavoro o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. Altre informazioni (identità delle imprese utilizzatrici nella somministrazione, formazione; durata di ferie e congedi, procedura, forma e termini di preavviso in caso di cessazione del rapporto; contratto collettivo applicato; informazioni previdenziali) possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa. Circ. Min. del Lavoro e delle Pol. Soc. n. 19 del 20 settembre 2022: «l’obbligo informativo non è assolto con l’astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell’informativa, bensì attraverso la comunicazione di come tali istituti, nel concreto, si atteggiano, nei limiti consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 2 Sistemi di monitoraggio o decisionali automatizzati Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore prima dell'inizio dell'attività lavorativa dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori; Circ. Min. del Lavoro e delle Pol. Soc. n. 19 del 20 settembre 2022: «Per sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati si intendono quegli strumenti che, attraverso l’attività si raccolta dati ed elaborazione degli stessi effettuata tramite algoritmo, intelligenza artificiale, ecc., siano in grado di generare decisioni automatizzate». Gli obblighi informativi non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 2 Sistemi di monitoraggio o decisionali automatizzati Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni sui sistemi di monitoraggio o decisionali integralmente automatizzati; Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta giorni; I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono essere informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle informazioni fornite che comportino variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro. Le informazioni e i dati devono essere comunicati dal datore di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 2 Sistemi di monitoraggio o decisionali automatizzati La comunicazione delle medesime informazioni e dati sui sistemi di monitoraggio o decisionali integralmente automatizzati deve essere effettuata anche alle RSA ovvero alla RSU e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro possono richiedere la comunicazione delle medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 2 Obblighi di informazione e trasparenza: tutele Il capo IV del d.lgs. N. 104/2022 prevede specifiche garanzie a tutela del lavoratore che intenda agire per far valere i propri diritti informativi; È possibile promuovere, oltre ai ricorsi giudiziali, il tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 410 e 411 c.p.c., ovvero ricorrere al collegio di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 412 e 412-quater c.p.c. o alle camere arbitrali previste dalla l. n. 183/2010; L'adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o che, comunque, determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti, conseguenti all’esercizio dei diritti di informazione, ferma ogni conseguenza prevista dalla legge derivante dall'invalidità dell'atto, comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione di sanzioni amministrative; L’onere della prova circa la non riconducibilità a detti motivi dei trattamenti pregiudizievoli è a carico del datore di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 33 Titolo: #titolo# L’assunzione del lavoratore Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti