Diritto Privato - Capitolo 34 - Gli Effetti del Contratto (PDF)

Summary

Questo capitolo spiega gli effetti del contratto in ambito di diritto civile. Si analizzano i concetti di forza vincolante del contratto, scioglimento e recesso, e l'integrazione degli effetti tra le parti. Si descrivono i casi in cui il contratto è ad effetti reali o obbligatori, con un approfondimento sui principi legali che regolano la trasmissione della proprietà.

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Capitolo 34: GLI EFFETTI DEL CONTRATTO La forza vincolante del contratto. Lo scioglimento convenzionale e il recesso. Il contratto, una volta posto in essere, ha « forza di legge » rispetto alle parti che lo hanno perfezionato, come afferma l'art.1372 cod.civ.: 1. Il contratto ha forza di legge tra...

Capitolo 34: GLI EFFETTI DEL CONTRATTO La forza vincolante del contratto. Lo scioglimento convenzionale e il recesso. Il contratto, una volta posto in essere, ha « forza di legge » rispetto alle parti che lo hanno perfezionato, come afferma l'art.1372 cod.civ.: 1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. 2. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. Le parti sono però libere con un atto di comune volontà (art.1372 c.c.) di sciogliere o modificare il contratto (c.d mutuo consenso delle parti) Il recesso unilaterale (diritto di liberarsi unilateralmente degli obblighi assunti con il contratto) è ammissibile soltanto quando attribuito dalla legge o da un apposito patto tra le parti (recesso convenzionale); esso deve essere esercitato prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto. Spesso un diritto di recesso è attribuito ad una parte a fronte di un corrispettivo, rappresentato di solito da una somma di danaro (es. la caparra per un viaggio che si consegna nel caso si voglia recedere ovviamente e salvo patto contrario). Talvolta è la stessa legge che attribuisce ad una della parti il diritto di recedere da un contratto ove si verifichino determinati presupposti (es. nei contratti a tempo indeterminato è normale che ciascuna parte possa liberamente recedere salvo l’onere di dare all’altra parte un congruo preavviso). A volte la legge permette ad una parte di recedere in qualsiasi momento mentre all’altra solo per giusta causa (es. contratto di lavoro a tempo indeterminato). Diverso dal recesso è la disdetta di un contratto per il quale sia previsto un automatico rinnovo alla scadenza (es. nella locazioni di immobili urbani, alla scadenza del termine, il contratto si rinnova automaticamente a meno che una parte intimi disdetta). La legislazione permette la rescissione del contratto se le modalità di conclusione del contratto stesso siano state tali da impedire una valutazione adeguatamente ponderata (es. vendite porta a porta o contratti negoziati fuori dai locali commerciali). Gli effetti tra le parti. L’integrazione. Gli effetti del contratto, per quanto riguarda le parti, corrispondono in linea di principio al contenuto dei loro accordi. La determinazione del significato di tali accordi dipende dalla interpretazione della volontà delle parti, di cui ci siamo appena occupati. Peraltro, per stabilire quali effetti un negozio è idoneo a produrre, occorre non soltanto averlo interpretato, ma altresì aver proceduto ad altre due operazioni: - la qualificazione dell’atto → ossia la sua sussunzione sotto la fattispecie legale appropriata (ossia quella congruente con i caratteri della fattispecie concreta), in base alla quale si determina la disciplina applicabile (es. le parti hanno pattuito una locazione con patto finale d’acquisto o una vendita con riserva di proprietà?) - l’integrazione dei suoi effetti → il contratto produce poi non soltanto gli effetti perseguiti dalle parti, ma anche quelli disposti dalla legge, dagli usi e dall’equità (art.1374 c.c.). L’integrazione degli effetti del contratto è importante per risolvere i problemi posti dalle eventuali lacune della disciplina negoziale, che possono essere colmate da norme dispositive (es. la misura del corrispettivo, in numerose figure contrattuali, può essere determinata dal giudice). La legge interviene non soltanto con funzione integratrice della volontà privata, ma anche con funzione imperativa, che annulla ogni contraria pattuizione dei privati (es. l’intervento legislativo per imporre ai privati clausole o prezzi, che si sostituiscono di diritto a quelli pattuiti dai contraenti - art. 1339 cod. civ.). Infine va ricordato che principio fondamentale in tema di esecuzione del contratto, come in tema di interpretazione, è il rispetto della buona fede (art. 1375 cod. civ.). I contratti ad effetti reali e ad effetti obbligatori. I contratti possono essere ad effetti reali se determinano la trasmissione o la costituzione di un diritto reale e ad effetti obbligatori quando danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio I principi fissati dalla legge sono: a) se si tratta di cosa determinata, la proprietà passa per effetto del consenso manifestato nelle forme di legge (art.1376 cod. civ.): se si tratta di immobili, basta che le parti abbiano firmato il contratto; se si tratta di mobili, basta che le parti abbiano raggiunto, anche verbalmente, l’accordo; (non è necessario consegna passaggio ecc); b) se si tratta di cose determinate solo nel genere (cose generiche o fungibili), la proprietà si trasmette (art.1378 cod. civ.) con l’individuazione delle cose destinate a costituire oggetto del trasferimento, che può avvenire d’accordo tra le parti o secondo le modalità da esse stabilire (es. mediante pesatura o misurazione) quindi ne consegue che il contratto che ha ad oggetto cose determinate solo nel genus è un contratto ad effetti obbligatori (mi obbligo ad adempiere a quanto concordato) e non reali. c) Se l’oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose (es. vendo non tanto quintali di vino, ma tutto il vino della mia cantina), è chiaro che non c’è bisogno di individuazione: perciò la proprietà

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