Statuto Universita Degli Studi Di Roma "Tor Vergata" PDF

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This document is the statute of the University of Rome Tor Vergata. It details the university's fundamental principles, functions, and structures. It is a comprehensive guide to the university's organization, covering various aspects such as principles, organs, and administrative structures.

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Emanato con D.R. n. 3427 del 12/12/2011 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21.12.2011), modificato con D.R. n. 803 del 08/04/2014 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18/04/2014), con D.R. n. 141 del 24/01/2017 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2017), con D.R. n. 1530 del 02/08/2018 (Gazzet...

Emanato con D.R. n. 3427 del 12/12/2011 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21.12.2011), modificato con D.R. n. 803 del 08/04/2014 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18/04/2014), con D.R. n. 141 del 24/01/2017 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2017), con D.R. n. 1530 del 02/08/2018 (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14/08/2018), con D.R. n. 2146 del 24/09/2021 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 5/10/2021), con D.R. n. 1000 del 04/04/2022 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12/04/2022) e con DR n. 1489 del 9.06.2023 (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23.06.2023). STATUTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI Articolo 1 - L’Ateneo: definizione e funzioni Articolo 2 - Finalità istituzionali Articolo 3 - Diritti e doveri degli studenti, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario Articolo 4 - Codice etico TITOLO II – ORGANI CENTRALI Articolo 5 - Organi centrali e cariche dell’Ateneo Articolo 6 - Rettore Articolo 7 - Senato accademico Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione Articolo 9 - Collegio dei revisori dei conti Articolo 10 - Nucleo di valutazione Articolo 11 - Direttore generale TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA Articolo 12 - Strutture didattiche e di ricerca Articolo 13 - Dipartimento Articolo 14 - Facoltà Articolo 15 - Centri di ricerca Articolo 16 - Scuole di specializzazione Articolo 17 - Scuola “istruzione a distanza” TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE Articolo 18 - Organizzazione amministrativa Articolo 19 - Dirigenza Articolo 20 – Sistema bibliotecario TITOLO V – AUTONOMIA NORMATIVA Articolo 21 - Autonomia normativa Articolo 22 - Regolamenti dell’Ateneo TITOLO VI – NORME COMUNI Articolo 23 - Attività di assistenza sanitaria dei Dipartimenti della macroarea di medicina e chirurgia Via Cracovia 50, 00133 Roma C.F. 80213750583 www.web.uniroma2.it P.I. 02133971008 Articolo 24 - Incompatibilità Articolo 25 - Collegio di disciplina Articolo 26 - Consiglio degli studenti Articolo 27 - Garante degli studenti Articolo 28 - Modifiche dello Statuto DISPOSIZIONI FINALI I - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni II - Macroaree TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Articolo 1 L’Ateneo: definizione e funzioni 1. L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, di seguito denominata Ateneo, è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, alla quale partecipano, nell’ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e studenti. Essa svolge le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando e gestendo i diversi tipi di formazione di livello superiore, l’orientamento, l’aggiornamento culturale e professionale, i master, i corsi di alta formazione e le attività strumentali e/o complementari. 2. L’Ateneo agisce nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana, della normativa italiana e dell’Unione europea e della Magna Charta sottoscritta dalle università europee. 3. L’Ateneo ha personalità giuridica di diritto pubblico e capacità giuridica di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto ai medesimi fini. 4. L’Ateneo ha autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile e ispira la propria azione al principio di responsabilità. Articolo 2 Finalità istituzionali 1. L’Ateneo: a) afferma la propria funzione pubblica e il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico; b) garantisce le libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le proprie componenti alla vita democratica della comunità universitaria, nel rispetto delle convinzioni politiche, culturali, etiche e religiose; c) elabora e trasmette le conoscenze e promuove la qualità dei processi formativi e della ricerca, curando la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti; d) garantisce ai singoli docenti la libertà di ricerca e di insegnamento, conformemente all’art, 33, comma 1, della Costituzione, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dalle strutture di appartenenza e delle esigenze di coordinamento; e) riconosce la pluralità delle culture che concorrono a costituire la propria identità e si configura come sistema articolato in poli funzionali, in conformità ai principi di autonomia e decentramento; f) concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando forme di collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca, in particolare partecipando a programmi di cooperazione interuniversitaria; g) rafforza l’internazionalizzazione anche attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti, i programmi integrati di studio, le iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di insegnamenti, di Corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera; h) ricusa l’utilizzazione dei risultati delle proprie attività per applicazioni contrarie ai principi della dignità e della libertà dell’uomo e della convivenza fra i popoli; i) contribuisce alla realizzazione delle condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio; j) promuove le attività di orientamento, informazione e sostegno agli studenti e ne rende espliciti i criteri e la forma della valutazione; k) potenzia il sistema di autovalutazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza delle proprie attività, anche in termini comparativi tra le strutture, ai fini della promozione del merito; l) adotta le misure necessarie per garantire le pari opportunità e il benessere del personale e degli studenti; m) predispone, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, strumenti e iniziative per agevolare la frequenza e lo studio degli studenti diversamente abili e per rimuovere le condizioni di svantaggio; n) adotta misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso ai dati necessari per l’esplicazione dei compiti a essa attribuiti; o) predispone azioni per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle attività; p) favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture; q) opera con criteri di trasparenza e condivisione, favorendo la partecipazione di tutte le proprie componenti alle scelte fondamentali. 2. Per una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse, l’Ateneo può partecipare a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria con le garanzie e secondo la disciplina dettata da apposito regolamento. 3. L’Ateneo promuove lo sviluppo e la gestione dei rapporti e delle attività di ricerca e di comune interesse con soggetti esterni, sia pubblici sia privati, perseguendo finalità didattiche, di ricerca e istituzionali. 4. In particolare, l’Ateneo promuove le iniziative di spin off e di start up, al fine di valorizzare la ricerca svolta nelle proprie strutture, anche per offrire una concreta opportunità di collaborazione ai laureati. Promuove altresì iniziative di trasferimento tecnologico indirizzate al sistema produttivo. 5. Compatibilmente con i fini e i compiti di cui sopra, l’Ateneo può svolgere attività di consulenza e di servizio, nel rispetto delle norme previste da apposito regolamento. Articolo 3 Diritti e doveri degli studenti, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e Bibliotecario 1. Gli studenti hanno diritto a una formazione di qualità, a lezioni e ad attività formative complementari, all’accesso al sistema bibliotecario dell’Ateneo, alla partecipazione ad attività di avvio alla ricerca scientifica, anche con la mobilità temporanea in istituzioni di formazione e di ricerca di livello nazionale e internazionale. 2. L’Ateneo dà il proprio sostegno all’associazionismo studentesco per gli aspetti logistico organizzativi e garantisce agli studenti la fruizione di spazi comuni. 3. Gli studenti partecipano alle attività formative predisposte dalle strutture che organizzano i Corsi di studio e sono tenuti a sottoporsi alle prove che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, nonché a quelle che consentono di valutare la qualità della formazione. 4. I doveri e i diritti degli studenti sono specificati nella Carta dei doveri e dei diritti, adottata dal Senato accademico, sentito il Garante degli studenti. 5. I docenti hanno l’obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate, di trasmettere all’Ateneo i dati sulla propria attività didattica e di ricerca e di rendere pubblico il proprio curriculum. Il mancato assolvimento di tali obblighi comporta l’esclusione dai fondi di finanziamento, è elemento negativo nella valutazione del singolo docente e dell’attività delle strutture didattiche e di ricerca di afferenza, può costituire motivo di avvio di procedimento disciplinare. 6. I docenti sono sottoposti a valutazione dell’attività didattica e di ricerca. 7. Il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario svolge le proprie funzioni in modo coordinato, in relazione alle finalità della struttura organizzativa di afferenza. La valutazione dei singoli avviene nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto. Articolo 4 Codice etico 1. L’Ateneo adotta un codice etico, ai sensi della normativa vigente. Tale codice è deliberato dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione ed è emanato dal Rettore. Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Ateneo. 2. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico, su proposta del Rettore. 3. Salvo che la condotta integri anche un illecito disciplinare, in caso di violazione del codice etico si applicano, nel rispetto del principio di gradualità, le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione temporanea da cariche istituzionali. TITOLO II ORGANI CENTRALI Articolo 5 Organi centrali e cariche dell’Ateneo 1. Sono organi centrali dell’Ateneo: a) il Rettore: b) il Senato accademico; c) il Consiglio di amministrazione; d) il Collegio dei revisori dei conti; e) il Nucleo di valutazione; f) il Direttore generale. Articolo 6 Rettore 1. Il Rettore esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell’Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. In particolare, il Rettore: a) ha la rappresentanza legale dell’Ateneo; b) presiede il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico e dispone che i loro provvedimenti siano portati a esecuzione; c) emana i regolamenti dell’Ateneo e gli altri provvedimenti di carattere generale; d) propone il bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale, il bilancio consuntivo e il documento di programmazione triennale dell’Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico e del Consiglio degli studenti; e) propone, a seguito di predisposizione da parte del Direttore generale, una relazione annuale sulla situazione del personale e delle strutture dell’Ateneo da allegare al bilancio consuntivo; f) in caso di necessità e di indifferibile urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, chiedendone la ratifica nella riunione immediatamente successiva; g) nomina il Prorettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e eventualmente altri Prorettori per l’esercizio di specifiche funzioni nel numero massimo di dodici; h) nomina i membri del Consiglio di amministrazione, scelti dal Senato accademico; i) nomina, sentito il Consiglio di amministrazione, i membri del Collegio dei revisori dei conti e il Nucleo di valutazione; j) nomina, sentito il Senato accademico, i membri del Collegio di disciplina; k) propone il Direttore generale; l) propone, a seguito di predisposizione da parte del Direttore generale, il piano generale di organizzazione dei servizi dell’Ateneo; l bis) sentito il Consiglio di amministrazione, promuove o resiste alle liti; m) vigila su tutte le strutture dell’Ateneo e garantisce le libertà d’insegnamento e di ricerca del personale docente; n) garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all’interno dell’Ateneo; o) esercita l’iniziativa nei procedimenti disciplinari di cui all’art. 10 della legge 31 dicembre 2010, n. 240, e provvede agli incombenti procedurali di sua competenza; irroga, sentito il Collegio di disciplina, provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; avvia i procedimenti anche in caso di violazione del Codice etico, proponendo la sanzione al Senato accademico, qualora la materia non rientri nelle competenze del Collegio di disciplina; p) assume le iniziative necessarie al buon andamento dell’Ateneo; q) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto. 3. Il Rettore dura in carica sei anni e non è rieleggibile. 4. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane. 5. I candidati devono depositare la propria candidatura, sottoscritta da almeno venticinque elettori, unitamente al programma e al curriculum, almeno dieci giorni prima della prima votazione. 6. L’elettorato attivo spetta: a) ai professori e ai ricercatori in organico; b) al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di ruolo, con peso elettorale individuale pari allo 0,25; c) agli studenti che fanno parte del Consiglio degli studenti, del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, delle Giunte delle facoltà e dei Consigli dei dipartimenti. 7. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, per l'ultimo lunedì del mese di settembre prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo per il quinto lunedì successivo alla data della cessazione. Il Decano provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo; il segretario del seggio è scelto dal presidente tra i professori di ruolo. 8. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Qualora nessun candidato riporti tale maggioranza, si procede a una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda e la terza votazione si svolgono, rispettivamente, il secondo e il terzo lunedì dopo la prima. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. 9. In caso di anticipata cessazione del suo predecessore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e completa il suo mandato alla fine del sesto anno. Articolo 7 Senato accademico 1. Il Senato accademico esercita le competenze relative alla politica culturale dell'Ateneo, alla programmazione e all’indirizzo delle attività didattiche e scientifiche, al coordinamento delle strutture didattiche e scientifiche. 2. In particolare, il Senato accademico: a) predispone all'inizio di ogni anno accademico un documento di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo; b) formula proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, nonché di attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti, Facoltà, Centri di ricerca, Corsi di studio e sedi; c) esprime parere sul bilancio di previsione annuale, sul bilancio triennale, sul bilancio consuntivo, sul documento di programmazione triennale e sul regolamento di amministrazione e contabilità; d) verifica annualmente lo stato di attuazione del documento di programmazione triennale, segnalando all’Amministrazione gli adeguamenti resi eventualmente necessari dai mutamenti intervenuti; e) delibera, a maggioranza assoluta dei propri membri e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, le modifiche dello Statuto; f) approva, a maggioranza assoluta dei propri membri e previo parere del Consiglio di amministrazione, il Regolamento generale dell’Ateneo e gli altri regolamenti, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e di ricerca in materia di didattica e di ricerca; f bis) in casi straordinari di necessità ed urgenza approva, previo conforme parere del Consiglio di amministrazione, le deroghe alle norme regolamentari. g) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il Codice etico e decide, su proposta del Rettore, sulle sue violazioni, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina; h) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Facoltà; i) delibera, in riferimento all'organico del personale docente dell’Ateneo e con cadenza di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione, la distribuzione tra i Dipartimenti dei posti di ruolo e delle risorse a essi relative, nonché quella delle risorse destinate alle supplenze e ai contratti di insegnamento; j) fissa i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica; sentito il Consiglio di amministrazione, i criteri per l'assegnazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e delle risorse finanziarie destinate alla didattica e ai servizi; i criteri e le priorità per la ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie tra attività scientifiche, didattiche e di servizio; k) adotta, sentito il Consiglio degli studenti, gli indirizzi in materia di diritto allo studio e di servizi agli studenti, nonché, sentito il Garante degli studenti, la Carta dei doveri e dei diritti degli studenti; l) esprime parere in merito alle convenzioni dell'Ateneo o, nei casi previsti dal Regolamento generale dell'Ateneo, di sue articolazioni con soggetti pubblici e privati; m) detta criteri per i rapporti di collaborazione o forniture di servizi con soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle funzioni e dell'autonomia dei Dipartimenti; n) detta i criteri per la partecipazione a programmi di cooperazione nazionali e internazionali; o) delibera, a maggioranza assoluta dei propri membri, eventuali modifiche del sigillo dell'Ateneo; p) sceglie, con votazione a scrutinio segreto, i membri del Consiglio di amministrazione tra quelli proposti dal Rettore; q) approva le delibere dei Dipartimenti competenti in ordine al conferimento di lauree honoris causa; r) formula proposte in materia di tasse universitarie; s) decide sui ricorsi in materia di afferenza ai Dipartimenti; t) delibera annualmente il calendario delle attività didattiche e le procedure di iscrizione ai corsi; u) propone al corpo elettorale, con maggioranza di due terzi dei suoi membri, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato; v) esprime parere sulle relazioni del Rettore; w) esprime parere sulla designazione dei membri del Nucleo di valutazione e del Collegio di disciplina, nonché del Garante degli studenti; x) esercita le altre attribuzioni demandategli dallo Statuto, dai regolamenti dell’Ateneo e dalla normativa applicabile. 3. Il Senato accademico è composto da ventotto membri: a) il Rettore, che lo presiede; b) due professori ordinari in rappresentanza di ciascuna delle seguenti macroaree, tra cui almeno un Direttore di dipartimento per ciascuna macroarea: - macroarea di economia; - macroarea di giurisprudenza; - macroarea di ingegneria; - macroarea di lettere e filosofia; - macroarea di medicina e chirurgia; - macroarea di scienze matematiche, fisiche e naturali; c) otto tra professori associati e ricercatori di ruolo in modo che vengano rappresentate tutte le seguenti aree scientifico-disciplinari: 2 rappresentanti per ciascuna delle seguenti aree - dall’Area I: tutti i settori che iniziano con MAT/, INF/, GEO/, BIO/, AGR/, CHIM/ e FIS con esclusione di MAT/09; - dall’Area II: tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/; 1 rappresentante per ciascuna delle seguenti aree -Area III: tutti i settori che iniziano con ICAR/, ING-IND/, ING-INF/ e MAT/09; - Area IV: tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET/, L-LIN/, L-OR/, M-STO/, M-DEA/, M-GGR/, M-FIL/, M-PED/, M-PSI/, M-EDF/; - Area V: tutti i settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S/ e SPS/; - Area VI: tutti i settori che iniziano con IUS. d) due rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario eletti con preferenza unica e in collegio unico; e) cinque rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste da apposito regolamento da tutti gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale e di dottorato di ricerca e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. 4. Alle riunioni del Senato accademico partecipano il Prorettore vicario, senza diritto di voto, e il Direttore generale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento del Rettore, il Senato è presieduto dal Prorettore vicario, con diritto di voto. 5. Per i membri di cui alla lettera b) del precedente comma 3 l’elettorato attivo è attribuito a tutti i professori e ricercatori della macroarea. Per ciascuna macroarea si procede a elezione con preferenza unica, in un unico collegio sulla base di un’unica lista elettorale. Per i membri di cui alla lettera c) del precedente comma 3 l’elettorato attivo è attribuito a tutti i professori e ricercatori riconducibili al singolo settore scientifico disciplinare. Per ciascuno dei raggruppamenti individuati sulla base del settore scientifico disciplinare si procede a elezione con preferenza unica, in un unico collegio sulla base di un’unica lista elettorale. 6. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 3 durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta. Il divieto di rielezione non riguarda le macroaree nelle quali vi sia un solo Direttore di Dipartimento, in quanto componente di diritto. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta. 7. I membri del Senato accademico non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche, di cui all’art. 24, comma 1, a eccezione di quella di Direttore di dipartimento; b) fare parte di altri organi dell’Ateneo, salvo che del Consiglio di dipartimento, della Giunta di facoltà, del Consiglio di corso di studio e del Consiglio di centro di ricerca; c) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato; d) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e nell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. 8. I membri del Senato accademico che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell’organo sono dichiarati decaduti dal Rettore. Articolo 8 Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico e sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. 2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: a) approva, a maggioranza assoluta dei propri membri, la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale; b) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell’Ateneo; c) su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, approva il bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale, il bilancio consuntivo e il documento di programmazione triennale; d) trasmette al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale e il bilancio consuntivo; e) esprime, vista la relazione del Nucleo di valutazione, parere sulla relazione annuale del Rettore sulla situazione del personale e delle strutture dell’Ateneo da allegare al bilancio consuntivo; f) esprime, a maggioranza assoluta dei propri membri, parere sulle modifiche dello Statuto; g) adotta, a maggioranza assoluta dei propri membri, il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato accademico; h) esprime parere al Senato accademico sulle proposte di adozione del Regolamento generale dell’Ateneo e degli altri regolamenti, compresi quelli, in materia di didattica e di ricerca, di competenza delle strutture didattiche e di ricerca; i) su proposta del Rettore, conferisce e revoca l’incarico di Direttore generale e delibera sulla risoluzione del relativo rapporto di lavoro; j) nomina, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, i membri del Nucleo di valutazione designati dal Rettore; k) determina gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti e la destinazione di tali somme, sentito il Senato accademico; l) delibera, previo parere del Senato accademico, l’attivazione o la soppressione di Dipartimenti, Facoltà, Centri di ricerca, Corsi di studio e sedi; m) adotta i provvedimenti disciplinari relativamente al personale docente; n) approva le proposte di chiamata del personale docente formulate dai Dipartimenti; o) determina le indennità di funzione per le cariche istituzionali; p) approva, sentito il Senato accademico, le convenzioni stipulate dall'Ateneo o, nei casi previsti dal Regolamento generale dell'Ateneo, da sue articolazioni, con soggetti pubblici e privati; r) esercita le altre attribuzioni demandategli dallo Statuto, dai regolamenti dell’Ateneo e dalla normativa vigente. 3. Il Consiglio di amministrazione è composto da undici membri: a) il Rettore, che lo presiede; b) cinque membri appartenenti ai ruoli dell’Ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, scelti dal Senato accademico tra quindici candidati proposti dal Rettore, a seguito di avviso pubblicato anche sul sito internet di Ateneo; la verifica dei requisiti dei candidati è effettuata da un Comitato composto da cinque membri, di cui tre designati dal Senato accademico e due designati dal Rettore, scelti tra il personale in organico dell’Ateneo che non rivesta cariche accademiche; c) tre membri non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo scelti dal Senato accademico su proposta del Rettore, anche sulla base di indicazioni richieste a istituzioni di alta cultura nazionali e internazionali o al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; la verifica dei requisiti dei candidati è effettuata dal Comitato di cui alla lettera b); d) due rappresentanti degli studenti eletti da tutti gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. 4. Nella nomina dei membri deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici. 5. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano il Prorettore vicario, senza diritto di voto, e il Direttore generale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento del Rettore, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Prorettore vicario, con diritto di voto. 6. I membri di cui alle lettere b) e c) di cui al precedente comma 3 durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta. 7. I membri del Consiglio di amministrazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche; b) fare parte di altri organi dell’Ateneo, salvo che del Consiglio di dipartimento, della Giunta di facoltà, del Consiglio di corso di studio e del Consiglio di centro di ricerca; c) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato; d) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e nell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; f) assumere incarichi di qualsiasi natura da altre università italiane. 8. I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell’organo sono dichiarati decaduti dal Rettore. 9. Qualora il Consiglio di amministrazione ritenga di discostarsi da un parere obbligatorio del Senato accademico, la relativa delibera può essere adottata solo con il voto favorevole di almeno sette membri. Articolo 9 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; attesta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze della gestione contabile e finanziaria; redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio consuntivo; esprime parere sul bilancio di previsione annuale e sugli storni di bilancio. 2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. 3. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, è designato dal Rettore; un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze; un membro effettivo e un membro supplente sono scelti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. Almeno due membri del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. Non può far parte del Collegio dei revisori dei conti personale dipendente dell’Ateneo. 4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta. Articolo 10 Nucleo di valutazione 1. Il Nucleo di valutazione, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca, verifica l’andamento della gestione dell’Ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al Consiglio di amministrazione. 2. In particolare, il Nucleo di valutazione verifica: a) la correttezza e l’economicità della gestione; b) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; c) la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso i Dipartimenti e le Facoltà; d) l’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti; e) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento; f) l’efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio; g) l'efficienza, l’efficacia e la qualità delle strutture di servizio. 3. Il Nucleo di valutazione esercita altresì: a) in raccordo con l’attività dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le attribuzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle attività organizzative e individuali; b) le funzioni di proposta in ordine al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle attività dell’Ateneo; c) le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente e dai regolamenti dell’Ateneo. 4. Il Nucleo di valutazione è composto da sette membri, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, di cui: a) due professori di ruolo dell’Ateneo; b) quattro soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all’Ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell’Ateneo; c) un rappresentante degli studenti eletto da tutti gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e scelto tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. 5. La nomina del coordinatore del Nucleo di valutazione è di competenza del Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione. 6. I membri del Nucleo di valutazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati una volta, con l’eccezione del rappresentante degli studenti, che dura in carica due anni e può essere rinnovato una sola volta. 7. I membri del Nucleo di valutazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche; b) fare parte di altri organi dell’Ateneo, salvo che del Consiglio di dipartimento, della Giunta della facoltà, del Consiglio di corso di studio e del Consiglio di centro di ricerca; c) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero avere per la durata del mandato incarichi o collaborazioni di natura politica o sindacale; d) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico; e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e nell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; 8. Il Nucleo di valutazione presenta al Rettore e agli altri organi dell’Ateneo competenti relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche. 9. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione sono disciplinate da apposito regolamento. Articolo 11 Direttore generale 1. Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo e svolge i compiti di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. 2. In particolare, il Direttore generale: a) predispone il bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale dell’Ateneo; b) predispone una relazione annuale sulla situazione del personale e delle strutture dell’Ateneo da allegare al conto consuntivo; c) predispone il piano generale di organizzazione dei servizi dell’Ateneo; b) cura l’acquisizione delle entrate di bilancio ed esercita i poteri di spesa di propria competenza; d) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo dell’Ateneo, della gestione delle risorse, nonché dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa; e) è responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti a essi affidati in relazione a obiettivi da raggiungere; f) definisce gli obiettivi e cura l’attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire, avendo poteri sostituitivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o di ritardo; g) conferisce e revoca, sentito il Consiglio di amministrazione, gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti quando non di competenza dei dirigenti, in conformità con la normativa vigente; h) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti con riferimento agli obiettivi programmatici definiti dall’Ateneo; i) indirizza, coordina e controlla l’attività del personale tecnico-amministrativo; l) sovrintende all’attività di organizzazione e gestione del personale e degli uffici e a quella di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, esercitando altresì il potere disciplinare ai sensi della normativa vigente; m) stipula, assicurandone l’esecuzione, i contratti di appalto per forniture di beni, servizi e lavori, con esclusione di quelli di competenza dei Dipartimenti; n) nei casi previsti dal Consiglio di amministrazione o su delega del Rettore, adotta le decisioni in materia di liti attive o passive, con potere di conciliare e di transigere; o) partecipa alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, svolgendo le funzioni di segretario; p) esercita le altre attribuzioni demandategli dallo Statuto, dai regolamenti dell’Ateneo e dalla normativa vigente. 3. Il Direttore generale è selezionato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 4. L’incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico. 5. Il rapporto di lavoro con il Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato di durata triennale rinnovabile. Il trattamento economico è determinato in conformità ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 6. Il dipendente pubblico al quale sia conferito l’incarico di Direttore generale è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni del Direttore generale sono svolte da un vicario, designato dal Direttore generale tra i dirigenti di ruolo dell’Ateneo. In caso di dimissioni, decadenza o altra causa di cessazione dal servizio le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del nuovo Direttore generale, dal dirigente dell'Ateneo più anziano nel ruolo e, in caso di parità, più anziano di età. TITOLO III STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA Articolo 12 Strutture didattiche e di ricerca 1. Sono strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo i Dipartimenti, le Facoltà, i Corsi di studio, i Centri di ricerca, le Scuole di specializzazione e la Scuola “istruzione a distanza”. 2. Le strutture didattiche e di ricerca sono disciplinate da appositi regolamenti. Articolo 13 Dipartimento 1. Il Dipartimento è una struttura organizzativa dotata di ambiti di autonomia gestionale di uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno a esse correlate o accessorie. 2. La costituzione di un Dipartimento può essere proposta da un numero di docenti non inferiore a 40 afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti e comunque tale da garantire il rispetto dei principi di economicità e di razionale dimensionamento delle strutture dell’Ateneo. 3. Il Dipartimento: a) definisce, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire; b) elabora un piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera; c) promuove collaborazioni, convenzioni e contratti con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale; d) propone l’ordinamento didattico e le relative modifiche dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di sua pertinenza, dandone comunicazione alla Facoltà, ove costituita, per le relative deliberazioni; e) collabora alla realizzazione dei Corsi di studio, ferme restando le competenze della Facoltà interessata; f) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all’organizzazione delle Scuole di specializzazione; g) propone al Senato accademico l’attivazione o la modifica dei corsi di dottorato di ricerca di sua prevalente pertinenza, approvandone i programmi; h) promuove l’attivazione di master di primo e di secondo livello, nonché dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione, assumendone la responsabilità della gestione; i) definisce, su base triennale, le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell’offerta formativa. Tale sostenibilità è valutata sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche; j) delibera sulle richieste di concorso o di trasferimento dei professori e dei ricercatori, nell’ambito delle risorse attribuite, nonché le loro chiamate, sentito il Dipartimento competente per l’area scientifico-disciplinare prevalente. Nel caso di Dipartimenti della Facoltà di medicina e chirurgia, è acquisito il parere obbligatorio della Giunta della Facoltà di medicina e chirurgia ove, in caso di reclutamento di unità di personale deputata allo svolgimento di funzioni assistenziali, oltre che didattiche e di ricerca, il Dipartimento competente per l’area scientifico-disciplinare prevalente abbia espresso parere non favorevole. I criteri per definire il Dipartimento competente per l’area scientifico- disciplinare prevalente sono stabiliti da apposito regolamento; k) organizza le attività didattiche di pertinenza, ripartendo i carichi didattici su indicazione dei Consigli di corso di studio sulla base di criteri di competenza e nel rispetto della libertà d’insegnamento; l) gestisce il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnatogli secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Ateneo; m) collabora alla manutenzione e alla gestione dei locali e delle attrezzature assegnatigli; n) esercita tutte le attribuzioni a esso demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ateneo o, comunque, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali; o) adotta i regolamenti relativi alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell’Ateneo: p) adotta, relativamente al proprio ambito, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, che sottopone alla approvazione del Senato accademico. 4. Il Dipartimento può costituire, insieme ad altri Dipartimenti della medesima macroarea, una Facoltà. 5. Qualora la didattica di un Corso di studio ricada su più Dipartimenti, questi ultimi istituiscono, nei casi e nei modi previsti da apposito regolamento, un Consiglio di corso di studio. Il funzionamento del Consiglio di corso di studio è disciplinato con apposito regolamento. 6. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) la Giunta; c) il Consiglio. 7. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive delibere. 8. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta; designa fra i professori un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e decade con il Direttore che lo ha nominato; è coadiuvato da un Segretario amministrativo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo. 9. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori e il Segretario amministrativo, quest’ultimo con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto. La sua composizione e i suoi compiti sono determinati con regolamento adottato dal Dipartimento nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell’Ateneo. Tale regolamento disciplina, altresì, forme e modi della partecipazione alle sedute dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. 10. Il Consiglio adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività del Dipartimento. 11. Il Consiglio è composto dai professori, dai ricercatori, dal Segretario amministrativo, senza diritto di voto, da una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti, in misura non inferiore al 15 per cento del numero dei membri del Consiglio, eletta da tutti gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, i quali non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, secondo quanto stabilito dal regolamento del Dipartimento, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell’Ateneo. 12. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, comunque denominate, dotate di autonomia scientifica. Articolo 14 Facoltà 1. I Dipartimenti appartenenti alla medesima macroarea possono costituire una Facoltà, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o di soppressione di Corsi di studio, nonché di gestione dei servizi comuni, al fine di favorire lo sviluppo culturale, l’integrazione scientifica e l’organizzazione della didattica. 2. In particolare, la Facoltà: a) esprime parere per ciascun anno accademico sulla programmazione generale delle attività didattiche e sulle modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti; b) definisce, in relazione alle eventuali strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola macroarea, l’uso degli spazi destinati alla didattica; c) formula proposte in relazione alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili destinati ai servizi comuni; d) è responsabile del funzionamento delle Segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo; e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e collocazione nel mercato del lavoro, nonché alla pubblicazione e alla divulgazione del calendario delle lezioni e degli esami; f) esercita tutte le attribuzioni a essa demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ateneo o, comunque, connessi alla realizzazione delle proprie funzioni. g) La Facoltà di medicina e chirurgia, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, assume i compiti conseguenti secondo le modalità concertate con la Regione nel rispetto delle leggi vigenti, a garanzia dell’inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle dell’insegnamento e di ricerca. h) nel caso della Facoltà di medicina e chirurgia, è tenuta a rendere parere obbligatorio ove, in caso di reclutamento di unità di personale deputata allo svolgimento di funzioni assistenziali oltre che didattiche e di ricerca, il Dipartimento competente per l’area scientifico-disciplinare prevalente abbia espresso parere non favorevole. 3. Sono organi della Facoltà: a) il Preside; b) la Giunta. 4. Sono strutture della Facoltà i Consigli di corso di studio, con le competenze di cui all’apposito regolamento. 5. Il Preside ha la rappresentanza della Facoltà, presiede la Giunta e ne cura l'esecuzione delle delibere. 6. Il Preside è eletto dai membri della Giunta tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti che fanno parte della Facoltà ed è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta; designa fra i professori un Vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e che dura in carica per la durata del mandato del Preside stesso. 7. La Giunta adotta tutti i provvedimenti necessari per indirizzare, programmare e coordinare le attività didattiche relative ai corsi raggruppati nella macroarea. 8. La Giunta è composta da: a) il Preside della facoltà; b) i Direttori dei dipartimenti che fanno parte della Facoltà; c) una rappresentanza dei docenti, nella misura complessiva non superiore al 10 per cento dei membri di ciascuno dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella macroarea, scelta dai membri dei Consigli dei dipartimenti stessi tra i membri delle Giunte dei dipartimenti ovvero tra i Coordinatori dei corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura; d) una rappresentanza degli studenti, nella misura del 15 per cento del numero dei membri della giunta, eletta da tutti gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della Macroarea, e scelta tra gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca i quali non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, secondo quanto stabilito dal regolamento della Facoltà, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell’Ateneo. 9. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti per una sola volta. 10. Presso ciascuna Facoltà deve essere istituita una Commissione paritetica docenti-studenti competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull’attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio. I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della macroarea e sono scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della macroarea, secondo quanto stabilito con regolamento dell’Ateneo. Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti per una sola volta. 11. L’organizzazione e il funzionamento della Facoltà sono disciplinati da regolamenti deliberati dalle Giunte nel rispetto delle norme generali dettate con regolamento dell’Ateneo. Articolo 15 Centri di ricerca 1. I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell’attività di ricerca, sui quali convergono competenze presenti in uno o più Dipartimenti. 2. L’istituzione di un Centro può essere proposta da uno o più Dipartimenti ovvero da un gruppo di studiosi anche appartenenti a un medesimo Dipartimento, previo parere favorevole dei Dipartimenti o del Dipartimento di appartenenza. I Centri sono costituiti con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nel rispetto dei principi di semplificazione e di economicità. 3. Con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, i Centri possono essere dotati di autonomia gestionale. 4. L’organizzazione e il funzionamento dei Centri sono disciplinati da regolamenti d’Ateneo. Articolo 16 Scuole di specializzazione 1. Le Scuole di specializzazione sono strutture che svolgono le attività formative e culturali postlaurea magistrali. 2. Le Scuole di specializzazione della macroarea di medicina e chirurgia svolgono la propria attività sulla base di criteri che tengano conto, anche a fini organizzativi, della connessione inscindibile tra le attività di assistenza sanitaria e quelle di didattica e di ricerca. 3. Le Scuole di specializzazione sono disciplinate con regolamento di Ateneo, fatte salve le norme di legge dettate per la Scuola delle professioni legali. Articolo 17 Scuola “istruzione a distanza” 1. La Scuola “istruzione a distanza” – Iad – è una struttura che svolge compiti scientifici, didattici e di servizio e assicura le competenze metodologiche e tecnologiche precipue dell’istruzione a distanza e dell’apprendimento permanente. 2. In particolare, la Scuola provvede: a) alla promozione della conoscenza del modello insegnamento-apprendimento a distanza; b) alla realizzazione di Corsi di studio a distanza, compresi quelli per l’apprendimento permanente; c) alla formazione di personale specializzato nelle metodologie e tecnologie della didattica a distanza; d) alla ricerca sui modi, forme e mezzi della comunicazione didattica. 3. Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, la Scuola, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione: a) definisce gli obiettivi da conseguire ed elabora il piano triennale delle proprie attività scientifiche, didattiche e di servizio; b) elabora l’ordinamento didattico dei propri Corsi di studio, propone al Senato accademico l’attivazione o la modifica dei dottorati di ricerca afferenti alla Scuola, approvandone i programmi, promuove e gestisce master di primo e di secondo livello; c) definisce, su base triennale, d’intesa con i Dipartimenti competenti per l’area scientifico disciplinare prevalente, le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell’offerta formativa; d) propone ai Dipartimenti le richieste di concorso dei professori e dei ricercatori, nell’ambito delle risorse attribuite, nonché le loro chiamate; e) promuove collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati; f) esercita tutte le attribuzioni a essa demandate dai regolamenti dell’Ateneo o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti e collabora, ove richiesta, alla realizzazione dei Corsi di studio dell’Ateneo. 4. La Scuola ha autonomia gestionale ed è disciplinata da apposito regolamento, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell’Ateneo. 5. Sono organi della Scuola: a) il Direttore; b) il Comitato di gestione; c) il Collegio didattico scientifico. 6. Le attribuzioni degli organi e la loro composizione sono fissate dal regolamento della Scuola, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell’Ateneo. TITOLO IV STRUTTURE AMMINISTRATIVE Articolo 18 Organizzazione amministrativa 1. L’organizzazione amministrativa dell’Ateneo fornisce i servizi generali e quelli integrativi per la ricerca e la didattica, nonché particolari servizi a utenti interni ed esterni alla comunità universitaria. 2. L’organizzazione amministrativa dell’Ateneo si ispira e persegue principi di semplificazione, di economicità, di efficienza, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. 3. In particolare, l’organizzazione amministrativa dell’Ateneo si ispira ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività; a tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, l’Ateneo procede a specifica verifica e a eventuale revisione; b) ampia flessibilità; c) collegamento delle attività degli uffici, nel rispetto del dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione anche mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione agli utenti e attribuzione a un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione, con le esigenze dell'utenza, degli orari di servizio e di apertura degli uffici e in termini che perseguano la piena realizzazione delle prerogative contrattualmente previste per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. 4. L’organizzazione dell'amministrazione generale dell'Ateneo è ordinata in strutture, cui sono preposti i dirigenti. 5. La valutazione del personale è disciplinata con appositi atti in attuazione della normativa vigente. 6. La macrostruttura organizzativa che individua gli ambiti di competenza dei dirigenti è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale. Articolo 19 Dirigenza 1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ateneo verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono conferiti dal Direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione. 3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni vicedirigenziali è disposta, nei limiti delle dotazioni organiche, dal Direttore generale. 4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, i dirigenti operano in posizione di autonomia e sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche in relazione alla congruità delle decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalità di verifica delle responsabilità dirigenziali sono disciplinate con apposito regolamento. 5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene sulla base della normativa vigente. 6. Per obiettive esigenze di servizio le funzioni dirigenziali possono essere attribuite a soggetti anche esterni all'Ateneo non in possesso di qualifica di dirigente, ma con laurea specialistica nonché adeguata e specifica preparazione professionale desumibile dal curriculum formativo o da esperienze lavorative, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, mediante contratto di lavoro di diritto privato con carattere di onnicomprensività, di durata correlata agli obiettivi programmati e, comunque rinnovabile previa verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. In caso di inosservanza delle direttive o di mancato conseguimento degli obiettivi, gli incarichi di cui al presente comma possono essere revocati dal Direttore generale, con provvedimento motivato. Articolo 20 Sistema bibliotecario 1. Il sistema bibliotecario dell’Ateneo è costituito dalle biblioteche di area, individuate con criteri di omogeneità scientifico-culturale, e dalle biblioteche di Dipartimento. 2. Il sistema bibliotecario dell’Ateneo provvede a: a) acquisire, catalogare, aggiornare e conservare il patrimonio bibliografico dell’Ateneo e consentirne la fruizione; b) sviluppare i servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca; c) gestire sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell’informazione bibliografica in rete; d) attivare forme di collaborazione interuniversitaria volte all’acquisizione e alla gestione condivisa, anche mediante supporti informatici, dei rispettivi patrimoni bibliografici. 3. L’Ateneo dota le biblioteche di Area di apposite risorse, nell’ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale e alle verifiche annuali al suo stato di attuazione. 4. Le biblioteche di area sono configurate come unico centro di servizio la cui gestione amministrativa dipende dall’Amministrazione centrale. Il centro di servizio è retto da un Comitato tecnico-scientifico composto dai rappresentanti dei Consigli scientifici delle singole biblioteche di area e presieduto da un Direttore, eletto tra i membri del Comitato stesso. 5. Ogni biblioteca di area conserva la propria autonomia in termini di indirizzo scientifico, di gestione dei servizi a favore degli utenti, di gestione del personale assegnato e di direzione della struttura medesima nell’ambito delle linee di organizzazione di Ateneo. 6. Le biblioteche di area, d'intesa con i Dipartimenti interessati, possono collaborare alla gestione biblioteconomica del patrimonio librario delle biblioteche di Dipartimento. 7. Il sistema bibliotecario dell’Ateneo è disciplinato da apposito regolamento. TITOLO V AUTONOMIA NORMATIVA Articolo 21 Autonomia normativa 1. In attuazione del principio di autonomia normativa, l’Ateneo adotta i regolamenti necessari per disciplinare le proprie attività. 2. Le strutture didattiche e di ricerca disciplinano mediante regolamenti la propria organizzazione e le proprie procedure di funzionamento, nel rispetto delle norme generali poste da regolamenti dell’Ateneo. Adottano anche regolamenti in materia di didattica e di ricerca, da sottoporre all’approvazione del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3. Gli atti normativi dell’Ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell’Ateneo. Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che stabiliscano un termine diverso. Articolo 22 Regolamenti dell’Ateneo 1. Con il Regolamento generale l’Ateneo stabilisce le norme relative alla propria organizzazione e alle proprie procedure di funzionamento. 2. Con il Regolamento didattico l’Ateneo stabilisce, per quanto di competenza, l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali vengono rilasciati titoli ai sensi della normativa vigente e quello delle attività formative. 3. Con il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità l’Ateneo stabilisce l’ordinamento della gestione finanziaria e contabile, prevedendo, nel rispetto dei principi di unicità e di universalità del bilancio, l'autonoma gestione delle entrate e delle spese da parte dei centri autonomi di spesa relativamente ai contributi di ricerca, alle iscrizioni a corsi e a seminari autonomamente gestiti, nonché, in genere, alle entrate derivanti da convenzioni e contratti con enti pubblici o privati. 4. Con il Regolamento elettorale l’Ateneo stabilisce le modalità di elezione dei propri organi, delle rappresentanze in essi presenti, nonché i criteri e le modalità di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche. 5. L’Ateneo stabilisce con apposito regolamento la disciplina dei procedimenti amministrativi e dell’accesso alla documentazione amministrativa. 6. L’Ateneo stabilisce con apposito regolamento la disciplina per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. Nella procedura di reclutamento deve essere previsto il coinvolgimento di professori ordinari esterni all'Ateneo, anche in servizio presso università straniere. 7. L’Ateneo stabilisce con apposito regolamento le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori. 8. L’Ateneo stabilisce con apposito regolamento i criteri e le modalità di svolgimento delle attività previste dall’art. 6, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con riferimento alla relativa retribuzione nei limiti delle disponibilità di bilancio. 9. L’Ateneo stabilisce con apposito regolamento le procedure per la stipula di contratti per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 10. L’Ateneo stabilisce con appositi regolamenti le modalità di conferimento degli assegni di ricerca e delle borse di studio. 11. L’Ateneo adotta con propri regolamenti le norme di attuazione del presente statuto, nel rispetto dell’autonomia normativa spettante alle strutture didattiche e di ricerca. TITOLO VI NORME COMUNI Articolo 23 Attività di assistenza sanitaria dei Dipartimenti della macroarea di medicina e chirurgia 1. L’Ateneo svolge le attività di assistenza sanitaria nell'ambito delle proprie strutture e di quelle convenzionate attraverso la Facoltà e i Dipartimenti della macroarea di medicina e chirurgia, in modo da garantirne l’inscindibilità con le attività di didattica e di ricerca. 2. La Facoltà alla quale afferiscono i Dipartimenti della macroarea di medicina e chirurgia definisce la disciplina del proprio funzionamento tenendo conto della connessione inscindibile tra le attività di assistenza sanitaria e quelle di didattica e di ricerca. 3. Al fine di garantire l’inscindibilità tra le attività di assistenza sanitaria e quelle di didattica e di ricerca, la Facoltà di medicina e chirurgia assicura la presenza di propri rappresentanti negli organi di indirizzo e di direzione della struttura ospedaliera di riferimento. Articolo 24 Incompatibilità 1. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio delle cariche di Rettore, Prorettore vicario, Direttore di dipartimento, Preside di facoltà, Direttore di centro di ricerca e Direttore della Scuola “istruzione a distanza”. 2. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere, senza oneri di comunicazione all’Ateneo, attività libero-professionali nonché, previa comunicazione all’Ateneo, di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’Ateneo. 3. I professori e i ricercatori di ruolo possono svolgere, nei limiti previsti da apposito regolamento, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca italiani o stranieri previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali. Articolo 25 Collegio di disciplina 1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi al personale docente di ruolo e a esprimere in merito parere conclusivo per il Consiglio di amministrazione. 2. Il Collegio di disciplina è composto da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, tutti a tempo pieno, e da altrettanti membri supplenti. Il Collegio di disciplina dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta. 3. I membri del Collegio di disciplina e il loro Presidente sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato accademico. Quest’ultimo sceglie tra candidati indicati dai Dipartimenti che indicano un candidato per fascia, in modo che siano rappresentate tutte le macroaree. 4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, secondo le modalità definite da apposito regolamento. In particolare, il Collegio è presieduto da un professore ordinario e si articola in tre sezioni. Per i professori ordinari la sezione è formata dal Presidente e da due professori ordinari. Per i professori associati la sezione è formata dal Presidente è da due professori associati. Per i ricercatori la sezione è formata dal Presidente e da due ricercatori. 5. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dalla normativa vigente, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 6. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l’assunzione delle conseguenti deliberazioni. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti ove competente, infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 7. Il procedimento si estingue qualora la decisione del Consiglio di amministrazione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. 8. Il termine di cui al comma precedente è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. 9. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina. 9-bis. Nei casi in cui l’azione disciplinare debba essere esercitata nei confronti del Rettore, la titolarità del potere disciplinare spetta al Decano. 9-ter. Nel caso in cui il Rettore debba astenersi per incompatibilità o per conflitto di interessi, le funzioni e i poteri del Rettore sono esercitati dal Decano. 10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente. Articolo 26 Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti ed esercita funzioni consultive e di proposta. 2. In particolare, il Consiglio degli studenti: a) esprime parere per le deliberazioni in materia di: a1) documento di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche dell'Ateneo; a2) Regolamento generale dell'Ateneo; a3) servizi agli studenti; a4) determinazione degli importi delle tasse universitarie e dei contributi per i laboratori e le biblioteche; a5) determinazione di criteri di esenzioni e benefici a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, ai fini dell'attuazione del diritto allo studio; a6) attività culturali, sportive e ricreative gestite dagli studenti; a7) organizzazione della mobilità e degli scambi degli studenti con università italiane e straniere; a8) designazione del Garante degli studenti; b) predispone una relazione annuale sull'organizzazione e sull'efficacia della offerta didattica dell'Ateneo, che deve essere trasmessa al Rettore, al Nucleo di valutazione, alle strutture di volta in volta competenti e ai Direttori di dipartimento; questi ultimi la devono portare in discussione nella prima riunione utile del Consiglio di dipartimento; c) esprime parere su ogni altro argomento di interesse degli studenti su richiesta degli organi dell’Ateneo interessati. 3. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione e da un numero di studenti, in rappresentanza delle singole macroaree, determinato in proporzione di uno per ogni duemila iscritti all’atto della convocazione delle elezioni, eletti da tutti gli studenti della macroarea di rispettiva appartenenza in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. 4. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni. 5. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono definite da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio stesso, sentito il Senato accademico. 6. L'Ateneo fornisce al Consiglio degli studenti le strutture e le risorse necessarie per il suo funzionamento. Articolo 27 Garante degli studenti 1. Il Garante degli studenti è l’organo cui compete ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte a garanzia di ogni studente anche al fine di promuovere il miglioramento delle attività didattiche e dei servizi dell’Ateneo. 2. Il Garante degli studenti ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Rettore e ai responsabili delle strutture interessate, i quali, in relazione al caso concreto, adottano gli atti di competenza. 3. Il Garante degli studenti è designato dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio degli studenti, tra persone dotate di elevata e riconosciuta professionalità e indipendenza; dura in carica tre anni e non può essere rinnovato per più di una volta. 4. Lo studente che si rivolge al Garante degli studenti ha diritto, a richiesta, all’anonimato. Articolo 28 Modifiche dello Statuto 1. Le modifiche dello Statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei membri del Senato accademico, previo parere favorevole, espresso a maggioranza assoluta, del Consiglio di amministrazione. 2. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dai membri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, dai Consigli di dipartimento e dalle Giunte delle facoltà. 3. La procedura per l’adozione delle modifiche è disciplinata nel Regolamento generale dell’Ateneo. 4. Le modifiche di Statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto secondo la normativa vigente. DISPOSIZIONI FINALI I. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni 1. La disciplina del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni è dettata con regolamento del Senato accademico, su parere conforme del Consiglio di amministrazione. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento nonché la durata del Comitato. II. Macroaree 1. L’Ateneo si articola nelle seguenti macroaree che sono il risultato dell’aggregazione di Dipartimenti in cui risulti prevalente l’appartenenza a una o più aree scientifico disciplinari: - macroarea di economia; - macroarea di giurisprudenza; - macroarea di ingegneria; - macroarea di lettere e filosofia; - macroarea di medicina e chirurgia; - macroarea di scienze matematiche, fisiche e naturali.

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