L'Impresa Assicurativa e Riassicurativa PDF
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Questo documento descrive i soggetti coinvolti e le attività delle imprese assicurative e riassicurative in Italia. Vengono descritte le diverse forme societarie e le attività consentite, nonché le distinzioni tra assicurazione sulla vita e contro i danni. Sono anche presenti i divieti e le restrizioni.
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L’IMPRESA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA I SOGGETTI E LE ATTIVITA’ I soggetti: Per l’impresa di assicurazione italiana si intendono la società avente sede principale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente se...
L’IMPRESA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA I SOGGETTI E LE ATTIVITA’ I soggetti: Per l’impresa di assicurazione italiana si intendono la società avente sede principale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno stato terzo, autorizzato dall’IVASS all’esercizio delle attività di cui all’art 2 del codice delle assicurazioni. Solo le SPA, la società europea, la società cooperativa e le mutue assicuratrici, le cui quote sono rappresentante da azioni, possono svolgere attività assicurativa, in quanto sono enti che appaiono idonei in relazione ai pro li organizzativi e contabili ed alla tutela o erta verso i terzi e che hanno la capacità di sostenere un’organizzazione tecnico- giuridica complessa qual è quella richiesta per le imprese assicuratrici. D’altro canto, le imprese di riassicurazione devono, invece, adottare la forma di società per azioni o di società europea, stabilendo la direzione generale e amministrativa nel territorio della Repubblica. Le società che svolgono attività assicurativa sono soggette ad una disciplina peculiare con riferimento all’oggetto sociale: che è per le imprese di assicurazione limitato all’esercizio dei soli rami vita oppure solo per rami danni e della relativa riassicurazione. Il divieto del cumulo tra l’esercizio dell’assicurazione sulla vita e contro i danni è posto a tutela degli assicurati, evitando che i risultati instabili della gestione danni si riverberino sulla gestione dei rami vita. In ogni caso, sono fatti salvi l’esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni infortuni e malattia, a condizione che le due gestioni risultino separate al ne di mantenere ben distinte attività che per loro natura presentano diversi gradi di stabilità, nonché la possibilità di svolgere le operazioni connesse o strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e della relativa riassicurazione ( art 11 cod.ass). In ogni caso, il divieto di cumulo non si applica alle imprese autorizzate all’esercizio cumulativo delle assicurazioni danni costituite in data anteriore al 5/3/1979, a condizione che sia tenuta una gestione separata delle due attività ( set 348 cod.ass). Le attività: L’attività assicurativa si distingue in due grandi categorie, assicurazione contro i danni e assicurazione sulla vita, da cui la ripartizione, ramo vita o ramo danni. Con il termine “ ramo” si intende la classi cazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrivono l’attività che l’impresa può esercitare al rilascio dell’autorizzazione. Questa viene rilasciata solo per uno o più rami e copre tutte le attività rientranti nel ramo al quale si riferisce, salvo che l’impresa non chieda che sia limitata ad una parte delle sue attività o del ramo stesso ( art 11, comma 2 cod.ass). Con riferimento all’assicurazione sulla vita, il legislatore distingue 6 rami, in particolare le operazioni di cui ai rami I,II,III e IV risultano assicurative in quanto connesse con eventi attinenti all vita umana; viceversa, le operazioni di capitalizzazione non rientrano nell’attività assicurativa, giacché la prestazione non è condizionata dalla durata della vita, elementi essenziali nei contratti di assicurazione sulla vita. Le operazioni di capitalizzazione si riferiscono ai contratti con i quali l’impresa di assicurazione si impegna a pagare somme determinate al decorso di un termine ff fi fi fi prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono e ettuati in denaro o mediante altre attività; questi contratti non possono avere durata inferiore a 5 anni. Mentre le operazioni di cui al ramo VI concernono la gestione dei fondi pensione e pertanto un’attività non quali cabile come assicurativa. Per contro, le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e natalità, sulla vita connesse con fondi di investimento, l’assicurazione malattia e contro il rischio di non autosu cienza, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o infortunio o a longevità, costituiscono i rami rientranti nell’attività assicurativa in senso proprio. Il secondo comma dell’art 2 cod.ass estende ulteriormente il campo di azione dell’impresa assicurativa autorizzata all’esercizio dei rami vita, indicando una serie di garanzie complementari che possono essere coperte con lo stesso contratto che copre la garanzia principale del ramo vita a condizioni che si riferiscano alla medesima persona assicurata. In tale prospettiva, l’impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione di cui ai rami I,II,III, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia. Per completare la disciplina, la normativa secondaria fornisce istruzioni applicative sulla classi cazione di alcune garanzie dei rami vita che possono presentare qualche di coltà di inquadramento. Il regolamento ISVAP 16/3/2009, n 29 prevede la classi cazione nel ramo vita I dell’assicurazione sulla vita dell’assicurato prestate in funzione dell’erogazione di prestiti o mutui rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o della pensione. Più articolata risulta la classi cazione contenuta nel comma 3 dell’art 2 cod.ass relativo all’assicurazione contro i danni. Il legislatore individua 18 rami descrivendo relativi rischi. In primo luogo sono previsti i rami infortuni e malattia. Poi sono descritti i rami individuati con la forma “ corpi di veicoli”. I 18 rami vengono raggruppati in 7 categorie: il comma 4 dell’art 2 indica le denominazioni delle autorizzazioni “cumulative”; il comma 5 prevede, invece, che l’impresa che abbia ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale possa garantire i rischi compresi in un altro ramo senza la necessità di un’ulteriore autorizzazione al ricorrere di 3 condizioni. In primo luogo, i rischi accessori devono risultare connessi con il rischio principale; devono quindi riferirsi allo stesso bene inteso come cosa, persone o patrimonio. I rischi compresi nel ramo tutela legale possono essere considerati come rischi accessori del ramo assistenza. La normativa secondaria ha ulteriormente precisato i criteri per la classi cazione di alcune garanzie dei rami danni di particolare di colta interpretativa. In tale prospettiva viene disciplinata la classi cazione delle polizze deiussorie “ a prima richiesta”. È classi cato nel ramo 14 il credito, il contratto stipulato da un intermediario nanziario per garantirsi dal rischio di insolvenza del debitore nel caso in cui la vendita forzata del bene immobile non consenta il realizzo di una somma pari a quella erogata dal nanziatore. Il regolamento ISVAP n 29/09, agli art 117 e 118, conferma la classi cazione del rischio di annullamento viaggio nell’ambito del ramo 16 Perdite pecuniarie indipendentemente dal motivo che ha indotto l’assicurato ad annullare il viaggio e i limiti di assicurabilità del pregiudizio economico indiretto connesso all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Le due tradizionali classi cazioni per rami, vita e danni, assumono un rilievo ai ni della disciplina dell’impresa di assicurazione. fi fi fi ffi fi fi fi fi fi fi fi ff fi fi ffi fi ffi In primo luogo, esse valgono a delimitare l’ambito di applicazione della normativa contenuta nel codice delle assicurazioni. In secondo luogo, la contrapposizione tra assicurazione sulla vita o contro i danni diviene essenziale alla luce del principio di specializzazione e del conseguente divieto dell’esercizio cumulativo dei rami appartenenti all’uno o altro gruppo. L’impresa assicurativa deve limitare il proprio oggetto sociale ai soli rami vita o solo ai rami danni e la relativa riassicurazione. La classi cazione dei vari rami assume rilevanza ai ni dell’autorizzazione. Infatti, quest’ultima può essere rilasciata per uno o più rami del settore vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami a cui si riferisce, a meno che l’impresa non richieda che sia limitata ad una parte soltanto di tale attività. L’art 11, comma 4 cod.ass prevede che l’impresa possa svolgere le operazioni connesse o strumentali al suo esercizio; sono, inoltre, consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Resta il divieto di esercizio da parte dell’impresa assicurativa di una serie di operazioni elencate nell’art 12 cod.ass, in particolare, sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona; è altresì vietata la costituzione nel territorio della repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività assicurativa. In caso di violazione del divieto il contratto diviene nullo ai sensi dell’art 167 comma 2 cod. ass. La normativa secondaria ha individuato una serie di rischi non assicurabili. In particolare viene esclusa la possibilità di dare copertura al rischio di ritiro o sospensione della patente di guida, alle obbligazioni derivanti da operazioni che fanno riferimento a sottostanti prodotti nanziari ed operazioni di nanziamento e alle sanzioni amministrative. Deroga questo divieto un’altra norma dello stesso regolamento, secondo cui è assicurabile il danno economico sopportato dall’azienda o datore di lavoro a seguito dell’adozione di misure di sospensione o di ritiro della patente nei confronti dei soggetti operanti presso di essi per i quali la guida di veicoli a motore sia funzionale all’esercizio dell’attività di cui sono adibiti. È espressamente vietata la copertura del rischio di perdite patrimoniali dovute all’accollo da parte dell’ente delle somme pari alle sanzioni amministrative comminate all’autore dell’illecito. Il regolamento interviene prevedendo l’inassicurabilità dei rischi di natura nanziaria. Sono escluse le coperture di perdite che possono derivare da valutazione legate al compimento di operazioni straordinarie di impresa; pertanto, non sono assicurabili sopravvenienze passive, minusvalenze su elementi patrimoniali, perdite derivanti da valutazione di attivo o passivo in occasione di trasferimenti di portafoglio o cessioni d’azienda. fi fi fi fi fi CAPITOLO 2 LE CONDIZIONI DI ACCESO E DI SERVIZIO Le condizioni di accesso: Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia che intendono esercitare l’attività assicurativa nei rami vita e danni di cui all’art 2 cod. ass, devono ottenere l’autorizzazione dall’autorità di vigilanza di settore (IVASS) ->art 13 cod.ass. Quest’ultima, secondo il principio dell’Home country controll, è valida sia per il territorio della repubblica, sia per quello degli altri stati membri del’UE. La procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità all’albo delle imprese di assicurazione sono disciplinate nel regolamento ISVAP, 2/1/2008, n 10. La concessione dell’autorizzazione è requisito necessario per l’iscrizione presso il registro delle imprese e condizione per la costituzione dell’impresa assicurativa. L’IVASS provvede ad inserire in un’apposita sezione dell’albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia. Solo all’esito del procedimento di iscrizione l’impresa può avviare l’attività. La concessione dell’autorizzazione, ai sensi dell’art 14 cod. ass, presuppone il deposito di un’istanza da parte dell’impresa e il rispetto di una serie di condizioni tra cui: l’adozione di una determinata veste giuridica, fermo restando che la direzione generale e amministrativa deve essere stabilita in Italia; la prova di possesso di fondi propri necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo (RPM) che deve corrispondere a 2,5 milioni per i rami danni e 3,7 milioni per il ramo vita, precisando che , inoltre, se si vogliono esercitare entrambi i rami il requisito minimo deve ritenersi uguale alla somma delle due precedenti somme, 6,2 milioni. L’impresa deve altresì dimostrare di detenere i fondi necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità (RPS) di cui all’art 45 bis cod.ass. All’istanza di autorizzazione vanno allegati l’atto costitutivo e lo statuto sociale, nonché un programma di attività contenente informazioni con riguardo alla natura dei rischi o delle obbligazioni che l’impresa si propone di garantire. Il programma di attività permette all’IVASS di valutare se sussistono le condizioni necessarie per esercitare l’attività oggetto di autorizzazione. È poi necessario dimostrare che i titolari di partecipazioni quali cate possiedano i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del ministro dello sviluppo economico e che coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione controllo possiedono anche requisiti di professionalità e indipendenza. La mancanza di questi requisiti comporta per la prima categoria di soggetti il divieto di esercitare il diritto di voto e gli altri diritti che consentono di in uire sull’impresa; per la seconda categoria, la decadenza dall’u cio che viene dichiarata dal consiglio di amministrazione ed in caso di inerzia è pronunciata dall’IVASS. L’impresa deve anche dimostrare di essere in grado di conformarsi al sistema di governo societario e che non sussistono tra essa e i soggetti del gruppo di appartenenza stretti legami con i soggetti che ostacolino l’esercizio della funzione di vigilanza. Tuttavia, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, l’IVASS deve comunicare all’impresa i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda invitandola a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto. L’attribuzione all’istituto del potere di concedere o negare l’autorizzazione conferma l’ampio margine di discrezionalità che lo stesso gode nella valutazione della richiesta di rilascio dell’autorizzazione. Le regole esaminate valgono anche in caso di estensione dell’autorizzazione: l’impresa che intenda estendere l’attività ad altri rami deve essere autorizzata dall’IVASS. A tal ne, l’art 15 cod.ass. prevede che l’impresa deve dimostrare fi ffi fl fi di possedere la necessaria capacità patrimoniale e fornire la prova di disporre di fondi adeguati a coprire il minimo assoluto dell’RPM. L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione del provvedimento che aggiorna l’albo. L’esercizio dell’attività assicurativa in assenza di autorizzazione comporta la messa in liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. ( art 265 cod.ass). Le condizioni di esercizio: Obiettivo principale di essa è quello di garantire la capacità dell’impresa di adempiere in modo regolare alle proprie obbligazioni e di essere un soggetto sempre solvibile; in secondo luogo, di organizzarsi secondo un modello di gestione che ne assicuri la trasparenza nei confronti dell’autorità di controllo. In questa prospettiva le imprese di assicurazione devono soddisfare requisiti di carattere organizzativo, patrimoniale, documentale e contabile. I requisiti organizzativi: L’art 30 cod.ass prevede che l’impresa di assicurazione debba dotarsi di un e cace sistema di governo societario che consenta una gestione sana e prudente dell’attività: il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, portata e complessità delle attività dell’impresa. In particolare, il sistema di governo societario comprende almeno l’istituzione adeguata e trasparente struttura organizzativa; l’organizzazione di un e cace sistema di trasmissione delle informazioni; il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione controllo e di coloro che svolgono funzioni di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza; la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni. In ne è prevista l’istituzione della funzione di revisione interna, della funzione della veri ca di gestione del rischio e della funzione attuariale. Il sistema di governo societario è suddiviso in 3 modelli: ra orzato, sempli cato e ordinario, a fronte della quali cazione in una delle 3 categorie vengono indicati i presidi di governo da predisporre in materia di deleghe operative del presidente dell’organo amministrativo, di organizzazione e di esternalizzazione delle funzioni fondamentali e degli altri risk taker. In questa prospettiva si richiede alle imprese di attuare un processo di autovalutazione; nel caso in cui tale autovalutazione vada a sfociare in una visione aziendale diversa da quella indicata da IVASS circa la con gurazione ottimale dei vari presidi di governance, la riconciliazione delle posizioni del supervisore è a data all’ordinario processo di dialogo e confronto nell’ambito del ciclo di vigilanza. Responsabile ultimo del sistema di governo è l’organo amministrativo che deve adottare politiche scritte sul sistema di gestione de rischi e sul sistema di controllo, ivi inclusa la compliance. Il presidente del consiglio garantisce il buon funzionamento dell’organo. Le imprese approvano un documento riepilogativo dei compiti e delle responsabilità degli organi sociali, dei comitati consiliari e delle funzioni. L’art 30 bis cod.ass prevede, l’obbligo di creare un e cace sistema di gestione dei rischi che deve essere idoneo a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare i rischi a livello individuale e aggregato, ai quali l’impresa potrebbe essere esposta. La congruità delle riserve tecniche e la solvibilità dell’impresa rappresentano i due principali fattori da fi fi fi fi ffi ffi ffi ff fi ffi tenere sempre monitorati. Tra i rischi che devono essere identi cati gurano anche quelli ambientali e sociali. L’impresa si dota di un e ciente sistema di controllo interno che comprende la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, nonché l’istituzione della funzione di veri ca della conformità della sua attività alla normativa vigente. Per l’espletamento di tali compiti, l’organo amministrativo istituisce un comitato per il controllo interno e i rischi; tuttavia, le imprese, possono incaricare almeno un membro dell’organo amministrativo di monitorare l’adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi e di riferirne i risultati all’organo amministrativo. La funzione di revisione interna deve essere autonoma ed indipendente rispetto alle funzioni operative: si occupa della valutazione dell’adeguatezza e dell’e cacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario e comunica al consiglio di amministrazione i risultati delle attività svolte. L’impresa istituisce una funzione attuariale esercitato da un attuario iscritto all’albo, ovvero da soggetti con conoscenze di matematica attuariale e nanziaria. L’istituzione delle funzioni è formalizzata in una speci ca delibera dell’organo amministrativo che ne de nisce compiti e responsabilità. La titolarità delle funzioni di compliance può essere attribuita ad un membro dell’organo amministrativo. Tali funzioni possono essere esternalizzate e a date a dei consulenti. Il d.lgs 21/5/2018, n 68 ha introdotto l’art 10 quater cod.ass. che statuisce per le imprese di assicurazione l’obbligo di adottare un sistema di segnalazione da parte del personale per le violazioni: tali procedure devono garantire un’adeguata protezione dei dipendenti e la creazione di un canale speci co per la segnalazione. Con lo stesso provvedimento è stato previsto l’obbligo di elaborare e attuare un processo di approvazione di ciascun prodotto assicurativo, prima che sia commercializzato, individuando il mercato di riferimento e le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito. ( art 30 decies cod.ass). I requisiti patrimoniali. a) Le riserve tecniche: Le riserve tecniche costituiscono delle obbligazioni assunte dalle compagnie nei confronti degli assicurati e rappresentano una voce del passivo del bilancio. Queste, vengono accantonate dall’impresa per soddisfarne gli impegni e i costi futuri. Caratteristica dell’impresa di assicurazione è il meccanismo della inversione del ciclo produttivo: l’impresa assicuratrice incassa i premi prima della prestazione eventuale dell’indennità assicurativa, in quanto è dalla massa dei premi che trae i mezzi per adempiere alle obbligazioni connesse ai contratti di assicurazione. L’impresa deve determinare le tari e attraverso metodologie statistiche. Il calcolo è di erente nei rami vita, specie in quello dei casi di sopravvivenza, dove vi è una relativa certezza del tempo e dell’entità del pagamento e danni. L’art 36 bis cod.ass. stabilisce che l’impresa deve costituire riserve tecniche su cienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo. Le riserve tecniche devono essere coperte con attività patrimoniali adeguate alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte. Per monitorare questi beni la legge impone la tenuta di un registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche, da un lato, per consentire all’IVASS il controllo, dall’altro per separare il relativo patrimonio destinato dagli altri attivi dell’impresa. (Art 42 cod.ass) ff fi ffi fi ff fi fi ffi fi fi fi ffi ffi Per il calcolo delle riserve tecniche l’impresa si deve attenere alle regole contenute negli art 36, 36 ter - duodicies cod.ass.: in ogni caso, esse devono essere quali cate alla luce dei criteri di prudenza, a dabilità ed obiettività. Tutti gli attivi devono essere investiti al principio della persona prudente. Le riserve tecniche presentano caratteristiche diverse nella gestione dei rami vita e danni, a seconda del tipo di rischi e/o della durata della garanzia. Con riferimento alle riserve tecniche del settore vita la riserva matematica rappresenta il valore attuariale stimato degli impegni futuri dell’attività. Una disciplina speci ca è stata poi introdotta per le riserve tecniche e le attività a copertura di queste relative ai controlli direttamente collegati ad indici azionari, le c.d polizze index linked, in cui il rischio di investimento è a carico degli assicurati. Qualora l’impresa abbia emesso polizze di questo genere, le riserve tecniche devo essere rappresentate dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o dal lavoro degli attivi contenuti in un fondo interno. Con riferimento alle assicurazioni contro i danni l’impresa deve costituire alla ne di ogni esercizio riserve tecniche sempre su cienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione, in particolare la riserva premi o la riserva ministri. La riserva premi è costituita alla ne di ogni esercizio mediante l’iscrizione in bilancio di essa comprendente sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per i rischi in corso. La prima è costituita dagli importi dei premi lordi contabilizzati di competenza degli esercizi successivi. Tale riserva deve essere integrata per le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni e delle calamità naturali. La riserva per i rischi in corso è costituita dall’importo da accantonare a copertura dei rischi incombenti sull’impresa dopo la ne dell’esercizio. Le imprese hanno l’obbligo di costituire due riserve per i sinistri: la prima per quelli avvenuti e denunciati, la secondo per quelli avvenuti, ma non ancora denunciati. La prima comprende l’ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati. Concretamente viene creata una riserva per ciascun sinistro il cui processo di liquidazione non si sia ancora concluso alla ne dell’esercizio o per il quale non siano stati interamente pagati il risarcimento del danno. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non denunciati alla data di chiusura dell’esercizio, comprende l’ammontare delle somme che risultino necessarie a far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o precedenti e non ancora resi noti all’imprese ed è costituita per ciascuno dei rami assicurativi. Le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni, in ne, comprendono gli importi da attribuire agli assicurati o ai bene ciari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, che rappresentano un rimborso parziale dei premi, e ettuato in base ai risultati dei singoli contratti. b) Il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo: L’art 45 bis cod.ass. prevede che l’impresa deve disporre di fondi propri ammissibili su cienti a coprire il RPS. Tale, deve essere calcolato in modo da garantire la copertura di tutti i rischi quanti cabili ai quali risulti esposta l’impresa, tenendo conto del presupposto della continuità aziendale. Se il livello del requisito scende al di sotto del livello calcolato, l’IVASS può chiedere una maggiorazione del capitale. I fondi propri devono coprire anche l’RPM, la cui misura minima è ssata a 2,5 milioni per rami danni; 3,7 milioni per i rami vita; 6,2 milioni nel caso si esercitino entrambe. ffi fi fi ffi fi fi fi ffi fi fi fi ff fi fi c) Gestioni separate: Le imprese autorizzate all’esercizio cumulativo dei rami danni e vita, nonché quelle di assicurazione sulla vita autorizzate all’esercizio dei rami infortuni e malattia debbono tenere le gestioni separate. L’RPM va calcolato per ciascuna attività; L’impresa in possesso dei requisiti minimi può utilizzare gli elementi dei fondi propri ammissibili ancora disponibili per l’uno o altra gestione per coprire l’RPS. Le imprese di riassicurazione: Peculiari condizioni di accesso e di esercizio sono previste anche per le imprese di riassicurazione. L’impresa che ha sede legale nel territorio della repubblica e che intenda esercitare l’attività di riassicurazione deve essere autorizzata dall’IVASS: l’autorizzazione è valida per tutto il territorio dell’UE e può essere rilasciata per uno o più rami vita o per uno o più rami danni oppure congiuntamente per entrambe. I requisiti per la concessione dell’autorizzazione ricalcano quelli previsti per le imprese di assicurazione ma con alcune di erenze. In particolare, la veste giuridica adottabile è solo quella dell’SPA o società europea e l’importo dei fondi propri di base ammissibili per ricoprire l’RPM non può essere inferiore a 3,6 milioni, ad eccezione delle imprese captive, per le quali esso non deve essere inferiore a 1,2 milioni. L’autorizzazione risulta necessaria anche per l’esercizio dell’attività da parte delle società veicolo: si tratta di imprese che assumono i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che nanziano la loro esposizione a tali rischi mediante l’emissione di titoli o altri strumenti nanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della stessa società veicolo. Anche la disciplina delle condizioni di esercizio delle imprese riassicurate rinvia alle disposizioni previste per le imprese assicurative. In particolare, emergono alcune speci cità nella disciplina delle riserve tecniche: nei rami vita, devono essere costituite le riserve matematiche, per spese future e aggiuntive per rischio di tasso di interesse e devono essere calcolate al lordo delle retrocessioni e comprendere gli importi oggetto di riassicurazione. Nei rami danni, le riserve ugualmente devono essere calcolate al lordo delle retrocessioni e per gli importi determinati in relazione agli impegni assunti, eseguendo valutazione autonome al ne di e ettuare eventuali integrazioni per garantirne la congruità. Le imprese di assicurazione locali e le particolari mutue assicuratrici: Le imprese di assicurazione locali e le mutue assicuratrici in base al principio di proporzionalità sancito dalla direttiva Solvency II, sono assoggettate alle condizioni di accesso e di esercizio stabilite con regolamento dell’autorità di vigilanza. fi ff fi fi ff fi CAPITOLO IV LA VIGILANZA Premessa: L’impatto economico e sociale che caratterizza le imprese di assicurazione determinano la necessità di un controllo pubblico che garantisca le aspettative degli assicurati. L’art 3 cod.ass. a erma che “ scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal ne l’IVASS persegue una sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Altro obiettivo della vigilanza è la stabilità del sistema e dei mercati nanziari. L’attuale versione della norma in esame prospetta quale scopo principale della vigilanza la protezione degli assicurati e di tutti coloro che risultino bene ciari delle prestazioni assicurative. Tale obiettivo viene perseguito attraverso una sana e prudente gestione delle imprese assicurative e riassicurative, garantendo la trasparenza e la correttezza dell’attività. In via subordinata l’IVASS mira alla stabilità del sistema e dei mercati nanziari. L’istituto di vigilanza nazionale, L’IVASS: L’ivass, istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, a partire dal 2013 ha sostituito l’ISVAP. L’ivass è un ente di diritto pubblico e costituisce un’autorità amministrativa indipendente dotata di autonomia organizzativa e nanziaria. Le risorse per il suo funzionamento sono rappresentate da contributi di natura para scale posti a carico dei vigilati: lo strumento più importante di nanziamento dell’IVASS è perciò rappresentato dal “ contributo di vigilanza” che tutte le imprese operanti sul territorio devono versare in percentuale sui premi incassati in ciascun esercizio. Con riguardo alla struttura organizzativa l’ivass risulta articolato nei seguenti organi: presidente, consiglio e direttorio integrato. Il presidente -> coincide con il direttore generale della banca d’italia, ha rappresentanza dell’ente e funzioni di coordinamento dell’attività del consiglio; Il consiglio -> si compone di due membri che vengono nominati dal presidente della repubblica ed ha funzioni organizzative interne. I consiglieri durano in carica 6 anni e possono essere rinominati una sola volta; il direttorio integrato -> costituito dal governatore della banca d’Italia che lo presiede, dal direttore della banca d’Italia, i tre vicedirettori della banca d’Italia e due membri del consiglio specializzati in campo assicurativo. Con l’emanazione del codice delle assicurazioni all’Ivass è stato a dato un potere regolamentare. L’ivass adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso ne rende nota ogni raccomandazione. I regolamenti sono adottati attraverso una procedura di pubblica consultazione che consente la conoscibilità, tramite la pubblicazione sul sito web dell’ente, della normativa in preparazione. ff fi fi fi fi fi ffi fi fi fi L’istituto compie anche attività consultiva e di segnalazione nei confronti del parlamento e del governo in relazione alla regolazione e alla vigilanza del settore assicurativo. Le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo sono svolte mediante l’esercizio di poteri di natura autorizzata e prescrittiva. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio e comprende una veri ca continua del corretto esercizio dell’attività assicurativa. Destinatari della vigilanza sono: le imprese che esercitano nel territorio della repubblica attività di assicurazione o riassicurazione in qualsiasi ramo; i gruppi assicurativi o i conglomerati nanziari; gli intermediari di assicurazione; i soggetti, enti, organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o riassicurazione. Nell’ambito delle proprie funzioni l’ivass si occupa anche della gestione dei reclami presentati da parte di qualunque utente nei confronti delle imprese di assicurazione; La possibilità di proporre reclamo all’ivass rappresenta una facoltà o erta agli assicurati che quindi potranno rivolgersi all’autorità giudiziaria competente. All’ivass spetta, poi, il potere di autorizzare le imprese all’esercizio dell’attività assicurativa. In tal modo l’istituto ha assunto funzioni decisorie di particolare rilievo dal momento che un’unica autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività di assicurazione in tutto il territorio dell’UE. A essa compete altresì la formazione e l’aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione che hanno la sede legale in Italia. L’ivass è dunque un custode imparziale del buon funzionamento delle imprese assicurative e dei diritti degli assicurati. In primo luogo, l’ivass è dotato di ampi poteri di intervento sulla gestione tecnica, nanziaria e patrimoniale. Può convocare o ordinare la convocazione degli organi amministrativi e di controllo, dell’assemblea e di tutti i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Nell’ambito dei poteri di intervento rientra anche il potere di adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese, e in particolare: la restrizione dell’attività; il divieto di e ettuare determinate operazioni anche di natura societaria; la distribuzione di utili. L’ente è, inoltre, munito di poteri di indagine e di ispezione che consistono, da un lato, nella facoltà di chiedere informazioni ed il compimento di accertamenti e veri che ritenute necessarie a tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, dall’altro, nella possibilità di e ettuare ispezioni presso le imprese e tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza. D’altro canto, le imprese di assicurazione sono tenute alla comunicazione di dati e notizie, alla trasmissione di atti e documenti, nonché di qualsiasi informazione in merito ai contratti. L’organo di controllo delle imprese di assicurazione deve informare l’ivass degli atti o fatti che possano costituire una irregolarità nella gestione e deve fornire ogni altro dato o documento richiesto. Tutte le informazioni, notizie e dati in possesso dell’ivass, in ragione della sua attività di vigilanza, sono coperti dal segreto d’u cio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il segreto d’u cio non può essere opposto nei confronti del ministro dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie che svolgono indagini su violazioni sanzionate penalmente. fi ff fi ffi ff ffi fi ff fi Il ruolo del ministero dello sviluppo economico: L’art 4 cod.ass stabilisce che il ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel codice delle assicurazioni nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal governo. Sono, poi, attribuite al medesimo le competenze relative alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, allo scioglimento degli organi delle imprese nel caso venga venga disposto la procedura di amministrazione straordinaria e all’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. La vigilanza nel sistema europeo, in particolare l’EIOPA: A partire dalla crisi nanziaria del 2008 il sistema dei controlli nei settori nanziari è stato innovato con l’obiettivo di una maggiore convergenza e cooperazione a livello europeo. In questa prospettiva, l’IVASS, è parte del sistema europeo di vigilanza nanziaria e si conforma alle raccomandazioni dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ( European insurance and occupazionale pension authority) -> EIOPA. Questo è un organismo consultivo indipendente del parlamento europeo, del consiglio dell’unione europea e della commissione europea istituito con regolamento UE n 1094/2010. Il suo compito principale consiste nel monitoraggio del mercato assicurativo europeo attraverso un sistema integrato al quale partecipano tutte le autorità di vigilanza degli stati membri. L’ulteriore vigilanza, CONSOB, Banca d’Italia, COVIP: All'ivass si aggiunge la vigilanza della CONSOB che vigila sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti emittenti, degli intermediari e dei promotori nanziari. La banca d’Italia vigila sui conglomerati nanziari. D’altro canto, la COVIP, svolge funzioni di vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti e sulla sana gestione delle forme pensionistiche complementari a tutela degli iscritti e dei bene ciari. La vigilanza sul gruppo: Il codice delle assicurazioni dedica attenzione al fenomeno dei gruppi assicurativi e riassicurativi. Scopo principale è veri care e impedire che la solvibilità dell’impresa di assicurazione possa essere pregiudicata dall’appartenenza ad un gruppo di società. L’art 291 cod.ass. individua l’area di applicazione della vigilanza a livello di gruppo, essa si riferisce alle imprese assicurative o riassicurative, con sede in Italia, controllanti o partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione. L’art 210 quater cod.ass. introduce due ipotesi di esclusione di soggetti alla suddetta area di applicazione: l’IVASS può escludere dalla vigilanza le imprese con sede legale in uno stato terzo, qualora sussistano gli ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie. Inoltre, può escludere dall’area di applicazione della normativa un’impresa quando la stessa presenti un interesse trascurabile rispetto alla nalità di vigilanza sul gruppo, oppure sia inopportuno o furiante considerare la sua situazione nanzairia rispetto ai medesimi obiettivi. L’Ivass esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell’ultima società controllante in Italia, ovvero l’impresa di assicurazione con sede in Italia che non sia a sua volta controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia. L’ultima società controllante Italiana, la capogruppo, deve essere iscritta in un albo apposito delle società capogruppo italiane tenuto dall’Ivass. La capogruppo deve fi fi fi fi fi fi fi fi fi comunicare all’ivass l’elenco delle imprese di assicurazione e riassicurazione, delle società strumentali, delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione nanziaria miste controllate. L’iscrizione all’albo del capogruppo può avvenire anche d’u cio da parte dell’ente laddove accerti l’esistenza del rapporto di controllo. La solvibilità delle imprese di assicurazione rappresenta uno degli obiettivi prioritari perseguiti dalla vigilanza pubblica del settore. Evidentemente, i rapporti patrimoniali dell’impresa di assicurazione che partecipa ad un gruppo possono subire profonde modi cazioni ed incidere negativamente sulla stabilità della stessa: in questa prospettiva si inserisce la disciplina relativa alla vigilanza supplementare, che costituisce una vigilanza di secondo livello diretta ad integrare quella a cui è sottoposta la singola impresa con l’obiettivo di o rire all’autorità di controllo strumenti più idonei sulla base dei quali procedere alla valutazione della situazione nanziaria di un’impresa di assicurazione facente parte di un gruppo. L’art 210 ter, comma 6, precisa che la struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l’esercizio dei poteri di vigilanza. L’ivass vigila sulle concentrazione dei rischi, sulle operazione infra gruppo e sulla solvibilità del gruppo. In ne, sono previste due forme di vigilanza: informativa ed ispettiva. Sotto il primo pro lo è fatto obbligo all’ultima società controllante italiana di trasmettere all’ivass i dati e le informazione utili all’esercizio della vigilanza sul gruppo. L’ivass può altresì e ettuare ispezioni al ne di veri care i dati e le informazioni ricevute, secondo le modalità e nei limiti ssati dall’art 214 cod.ass. CAPITOLO 10 LA DISTRIBUZIONE Premessa: Il codice della assicurazione prende le mosse proprio dalla nuova ed aggiornata de nizione di attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa: l’art 106 prevede che tale attività “ consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione dei contratti stipulati. Rientra nell’attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi o sconti o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso. Si è dunque contemplata la possibilità che la distribuzione del prodotto assicurativo avvenga mediante siti internet. L’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa: Il codice delle assicurazioni al nuovo art 107 bis dispone che l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa può essere esercitata: dalle imprese di assicurazione e riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività; dagli intermediari iscritti nella sezione da a) a e); dagli intermediari assicurativi a titolo accessorio; dagli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in un altro stato membro e abilitati all’esercizio dell’attività di fi fi fi ff ff fi fi fi fi fi fi ffi intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della repubblica. Tale attività non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. In ogni caso l’impresa che opera in qualità di distributore, individua la persona sica, nell’ambito della dirigenza e dotata dei requisiti di professionalità ed onorabilità che verrano individuati con regolamento, responsabile della distribuzione assicurativa e riassicurativa e ne comunicheranno il nominativo all’IVASS. Nel registro unico elettronico, istituito presso l’IVASS, sono iscritti: gli agenti di assicurazione; brokers; i produttori diretti; le banche autorizzate; gli intermediari nanziari; le SIM autorizzate e la società di poste italiane s.p.a. Per i siti internet che possono esercitare l’attività di distribuzione assicurativa, è necessaria l’iscrizione del titolare del dominio. Ai ni dell’iscrizione nel registro occorre possedere speci ci requisiti. Per le persone siche, l’art 110 cod.ass. indica una serie di requisiti di onorabilità. Per gli agenti e i brokers è prevista una prova di idoneità consistente in un esame su materie individuate dall’IVASS con proprio regolamento; altresì devono aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per colpa professionale, valida in tutto il territorio dell’UE. Le persone giuridiche che svolgono attività di intermediazione devono avere sede legale in Italia, non devono essere assoggettate a procedure concorsuali o a provvedimenti antima a, inoltre devono aver a dato la responsabilità dell’attività ad almeno una persona sica iscritta nella medesima sezione e aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale anche per l’attività svolta dal personale del cui operato devono rispondere a norma di legge ( art 112 cod.ass). I canali distributivi tradizionali, agenti e mediatori di assicurazione, sono stati a ancati nel tempo dalle banche, intermediari nanziari, SIM e poste italiane s.p.a, che risultano coinvolte in un processo di integrazione con le assicurazioni; questi soggetti, possono solo collocare contratti assicurativi standardizzati, ovvero contratti che contengono garanzie o clausole predeterminate non modi cabili da parte di quel soggetto incaricato della distribuzione. I dipendenti dell’impresa direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, i produttori diretti ed i collaboratori degli intermediari devono avere una preparazione professionale che sarà garantita dalla partecipazione a corsi di formazione. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio ai ni dell’iscrizione, devono possedere adeguate cognizioni e capacità professionali individuate ed accertate secondo le modalità de nite nel regolamento IVASS n* 40/2018. Non è possibile iscriversi contemporaneamente a due sezioni del registro. L’art 108 cod.ass introduce un importante divieto in capo agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti, di esercitare l’attività di intermediario di assicurazione, anche titolo accessorio e riassicurazione, con l’obiettivo di evitare il coinvolgimento dei soggetti pubblici in rapporti negoziali di carattere privato. La medesima norma prevede una apertura verso gli altri stati membri, consentendo lo svolgimento in Italia dell’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, agli intermediari assicurativi o riassicurativi che hanno la residenza o la sede legale nel territorio di un altro stato membro. L’iscrizione al RUI consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nelle sezioni a), b), d) e f), di operare in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi nell’intero territorio dell’UE. L’IVASS deve informare le autorità di vigilanza degli altri stati membri delle istanze di estensione dell’attività degli intermediari nei rispettivi territori. È poi prevista l’istituzione fi fi fi fi fi ffi fi fi fi fi ffi fi fi dell’organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che si occupa dello svolgimento degli adempimenti relativi agli elenchi e promuove la di usione dei principi di correttezza presso gli intermediari, di cui all’art 109, comma 2 cod.ass. Le regole di comportamento e i con itti di interesse: Il terzo capo del titolo IX del codice delle assicurazioni si occupa delle regole di comportamento che devono seguire gli intermediari nella propria attività professionale. In primo luogo, vige un regime di separazione patrimoniale per cui i premi pagati all’intermediario e le somme a lui versate dalle imprese di assicurazione per il pagamento degli indennizzi e delle altre prestazioni assicurative devono essere accantonati in un conto separato e costituiscono patrimonio autonomo rispetto al patrimonio personale dell’intermediario. Il nuovo articolo 109 bis cod.ass prevede che anche gli intermediari assicurativi a titolo accessorio devono dotarsi di presidi di separazione patrimoniale conformi a ciò che dispone l’art 117 cod.ass. Sono esenti dall’obbligo della separazione patrimoniale gli agenti iscritti alla sezione d), che possono documentare con deiussione bancaria una capacità nanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di 18.750,00 euro. Al ne di garantire l’assicurato, è previsto che il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si consideri e ettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo patto contrario, invece, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta. È inoltre sancito il principio della responsabilità solidale dell’impresa di assicurazione per i danni causati dai produttori diretti per l’attività svolta al di fuori dei locali ( art 119 cod.ass). Nella stessa prospettiva, il codice prevede che i distributori di prodotti assicurativi operino con equità, onestà, correttezza, professionalità e trasparenza nel miglior interesse dei clienti, comprese le comunicazioni pubblicitarie. D’altro canto, la standardizzazione dei documenti informativi consente una corretta comparazione dei prodotti presenti sul mercato. A tali ni, i distributori mantengono ed applicano presidi organizzativi e amministrativi e caci per evitare che i con itti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti, adottando misure idonee ad identi care i con itti di interesse che potrebbero sorgere. Divengono centrali nell’attività del distributore la disciplina sulla consulenza al cliente e le norme per le vendite senza consulenza. Prima della conclusione del contratto l’intermediario e l’impresa di assicurazione sono tenuti a rispettare speci ci obblighi di informativa precontrattuale in ordine alla loro quali ca, all’eventuale consulenza fornita sui prodotti o erti, nonché alle procedure per la presentazione di reclami ovvero alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il broker, consulente parziale, deve fondare le proprie valutazioni su un numero ampio di contratti disponibili sul mercato, al ne di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente. L’agente di assicurazione che agisca in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione deve comunicare la denominazione delle imprese per cui opera. L’intermediario assicurativo deve comunicare al contraente se si trova in situazioni di con itto di interessi. L’informativa deve essere fornita a titolo gratuito e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile prima della conclusione del contratto. Le regole speci che in materia di trasparenza sono poi dettate con riguardo alle vendite abbinate di prodotti non assicurativi a contratti di assicurazione al ne di evitare che il fi fl fi fi fi ffi fi ff fi fi fl fl ff ff fi fi fi fl soggetto si trovi ad acquistare prodotti assicurativi non di suo interesse solo per avere l’altro prodotto. Ulteriori regole sono sancite per il caso di vendite a distanza, ossia l’attività di distribuzione svolta senza la presenza sica e simultanea del distributore e del contraente. I soggetti della distribuzione, gli agenti di assicurazione: Esistono due specie di agenzie assicuratrici: le agenzie in economia e le agenzie libere. La distinzione rileva ai ni dell’applicazione, da un lato, della disciplina processuale delle controversie individuali di lavoro all’agente para-subordinato, dall’altro lato, della disciplina dell’impresa commerciale all’agente in gestione libera. Nel primo caso, l’agente è un institore o procuratore i cui poteri rappresentativi si ritagliano su quelli connessi al fatto della preposizione. Nel secondo la rappresentanza dell’impresa assicuratrice da parte dell’agente è collegata al fatto che egli sia autorizzato a concludere contratti di assicurazione. Dal che deriva che l’agente può compiere “ gli atti concernenti le modi cazioni e la risoluzione dei contratti medesimi”. Egli ha inoltre la rappresentanza processuale attiva e passiva dell’assicuratore. La di erenza tra le due specie di agenzia sta essenzialmente nel fatto che nell’agenzia in economia l’agente e i suoi collaboratori dipendono dall’assicuratore e che nella prima la rappresentanza è ex lege generale. Una situazione non dissimile si veri ca allorché sia attribuita una sub-agenzia. Il subagente è autonomo se autonomo sia l’agente; non pare possibile che il titolare di un’agenzia in economia conferisca una subagenzia autonoma all’impresa assicuratrice. La responsabilità verso l’impresa preponente per gli atti compiuti dal subagente ricade sull’agente. Alla normativa del contratto di agenzia si sovrappone la contrattazione collettiva nazionale di categoria. I brokers: L’art 109 comma 2, lett b, cod.ass. de nisce il mediatore di assicurazione e riassicurazione come colui che agisce su incarico dell’assicurando e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione onde evitare eventuali con itti di interesse rispetto al cliente; oltre ai requisiti di iscrizione comune agli agenti di assicurazione, il mediatore deve aderire al Fondo di Garanzia costituito presso la CONSAP, al ne di risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione e riassicurazione per il danno eventualmente arrecato nell’esercizio delle sue attività. Qualora l’attività di mediazione sia gestita da una società, il rappresentante legale e l’amministratore delegato e il direttore generale devono risultare iscritti nel registro unico. Se la società svolge attività di mediazione riassicurativa deve possedere il capitale stabilito dall’IVASS con regolamento n 5 del 16/8/2006, art 14, deve avere sede in Italia e non deve essere assoggettata a procedure concorsuali. Le società che svolgono contemporaneamente mediazione assicurativa e riassicurativa devono proporre alle due attività persone siche diverse e dotarsi di un’organizzazione adeguata. La natura giuridica della gura del brokers è molto discussa: in considerazione del fatto che, accanto l’attività intermediaria, assumono rilievo funzioni di consulenza ed assistenza dell’assicurando. Per esso non si può parlare di una tipizzazione della gura; motivo per cui è opinione di usa che il brokeraggio vada ricondotto al paradigma del contratto atipico di natura mista o di mediazione sui generis, la cui fattispecie sarebbe fl ff fi fi fi fi ff fi fi fi fi fi caratterizzata da una gamma di prestazioni collaterali riferibili sia all’agenzia che al mandato che alla collocazione di opere e servizi. CAPITOLO XI IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Nozione: L’assicurazione, dice l’art 1882 cod.ass, è “ un contratto col quale l’assicuratore verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, dal danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al veri carsi di un evento attinente alla vita umana”. Nella de nizione si ri ette una tradizionale distinzione tra assicurazione contro i danni e quella sulla vita a carattere previdenziale. In entrambe le specie di assicurazione si determina un trasferimento di rischio dall’assicurato all’assicuratore. Ma questo in una prospettiva di uni cazione in opicibus dell’istituto, senza trascurare che nel primo caso il rischio si traduce nella garanzia che l’assicuratore dà all’assicurato di coprire le conseguenze di un avvenimento dannoso che egli teme possa veri carsi; nel secondo, nella copertura di un’alea legata alla morte o alla sopravvivenza di un un individuo attraverso un operazione di capitalizzazione dei premi che l’assicurato s’impegna a versare in forma di capitale o rendita. Non si nega che anche l’atto di previdenza miri a fronteggiare lato sensu un pregiudizio previsto o temuto, ma si pone in evidenza che questo è anche un meccanismo di accumulazione del risparmio di erito o di realizzazione di un atto di liberalità a bene cio di terzi. Comunque il fatto che nell’assicurazione vita siano presenti tratti a carattere indennitario, non deve trarre in inganno sui connotati peculiari e preminenti di essa, inducendo a indebite generalizzazioni e perdendo di vista la di erenza sostanziale tra: - la regola posta a fondamento dell’assicurazione sui danni, per cui la valida stipulazione del contratto presuppone che vi sia un interesse che ritaglia i limiti entro cui l’indennizzo deve essere pagato; - L’autonomia contrattuale che nell’assicurazione vita consente la libera determinazione delle misura e delle modalità di pagamento della prestazione assicurata, nonché di ogni altro aspetto fondamentale del rapporto giuridico assicurativo ed, in particolare, l’individuazione sia della persona la cui morte o la cui sopravvivenza ad una certa età farà sorgere l’obbligazione dell’assicuratore, sia del soggetto titolare del diritto al capitale od alla rendita assicurata. Gli elementi comuni: L’assicurazione è un contratto: - tipico: previsto e regolato dagli articoli 1882.- 1931 cod,civ; - d’impresa: perché il rischio assicurato deve essere assunto da un soggetto che sia in grado di neutralizzarlo inserendolo in una massa di rischi omogenei. Diverso è il caso di contratto di assicurazione stipulato con un impresa non assicurata o alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi a ari: in questo caso l’art 167 cod.ass commina la sanzione della nullità, ma si tratta di una nullità relativa che deroga al principio quod nullum est nullum product e ectum. - Per adesione: con applicabilità della disciplina dettata dagli art 1341-1342 cod.civ e di quella speciale prevista dall’art 166 cpv cod.ass, nonché se l’assicurato sia un consumatore, degli art dal 33 al 38 del d.gls n 206/2005 del codice del consumo. fi fi fi fl ff ff ff ff fi fi - Consensuale: in quanto si perfeziona con lo scambio di proposta-accettazione, ma la copertura assicurativa è condizionata al momento del pagamento del premio o dalla sua prima rata. - Bilaterale: perché di norma comprende due parti, ma plurilaterale nel caso della coassicurazione; - Non formale: essendo la forma scritta necessaria solo ai ni probatori; - A titolo oneroso: in quanto l’assicuratore si obbliga a fornire la copertura assicurativa dietro pagamento di un corrispettivo, detto premio; - Ad e etti obbligatori e di durata: giacche da luogo al sorgere di obbligazioni a carico delle parti contraenti che si protraggono nel tempo; - Sui generis: in quanto commutativo e nel contempo parzialmente aleatorio. Colui che si assicura mira soltanto a garantire a sé o ad altri una copertura nell’eventualità che si veri chi un determinato evento, in altre parole compra una sicurezza. La corrispettività del contratto sta tra il pagamento del premio e l’approntamento di un’organizzazione idonea a tenere indenne l’assicurato o a pagare la rendita o il capitale pattuito. L’assicurazione è sottratta al regime della rescissione per lesione e alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta; è però soggetta alla disciplina della risoluzione per inadempimento. Le disposizioni generali: Il codice civile detta una legge generale che riguarda la stipulazione del contratto, il premio ed il rischio e che si articola in una serie di norme. La formazione e la stipulazione. La polizza e la sua circolazione: La formazione del contratto inizia di regola con una proposta scritta dall’assicurando su moduli proposti dall’assicuratore. Nuovo è l’art 119 ter che distingue a seconda che il contratto venga stipulato con o senza consulenza, nel qual caso il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo. Sempre nei rapporti tra distributore e cliente, l’art 120 bis presta particolare attenzione alla trasparenza nelle remunerazioni al ne di rendere edotto il cliente in relazione al costo del prodotto che va acquistando. In tema di formazione del contratto, il regolamento del 2/8/2018, n 41, introduce i documenti informativi precontrattuali dai contenuti standardizzati per agevolare i consumatori nella comprensione e comparazione dei prodotti e l’obbligo di gestione digitale dei contratti assicurativi. I quattro obiettivi perseguiti sono: - la revisione dell’informativa precontrattuale per tutti i prodotti, attraverso la predisposizione di nuovi documenti sempli cati; - Potenziamento della digitalizzazione attraverso il ra orzamento delle funzionalità della home insurance, la sostituzione delle comunicazioni cartacee con quelle digitali; - Ra orzamento dei presidi di tutela del contraente; - Sempli cazione del testo regolamentare. L’assicurazione è un contratto consensuale e non formale, in quanto il documento scritto è richiesto dall’art 1888 cod.civ solo ad probationem. ff ff fi fi fi fi ff fi Ciò signi ca che in mancanza della polizza il contratto non potrebbe essere provato per presunzioni a meno che si dimostri che il documento è andato perduto senza colpa del contraente. L’obbligo dell’assicuratore di rilasciare al contraente la polizza trova fondamento nel principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Nella pratica il contratto viene sempre stipulato per iscritto. La polizza, dice l’art 1889 cod.civ può essere emessa all’ordine o al portatore. Il meccanismo è particolarmente utile nel caso in cui la copertura assicurativa riguardi beni che formino oggetto di trasferimenti plurimi, ma la polizza resta un documento di legittimazione, un titolo improprio. L’unico punto debole della suddetta quali cazione risiede nel 2 e 3 comma dell’art 1889, che, precisa che l’assicuratore debitore della prestazione è liberato se senza dolo o colpa grave la adempie nei confronti del giratario o portatore della polizza. Una disposizione caratteristica della materia sta nel fatto che la proposta scritta sia ex legge irrevocabile per 15 giorni dalla sua consegna o spedizione, o per 30 se occorre una visita medica. L’assicurando resta in tal modo vincolato alla sua forma mentre l’assicuratore è libero di accettare o meno la stipulazione del contratto. Detta norma non si applica alle assicurazioni individuali sulla vita di durata superiore a 6 mesi, in cui la proposta è revocabile secondo i principi generali, in quanto è ammesso il recesso di pentimento entro 30 giorni dal momento della conclusione del contratto. Ad ovviare agli inconvenienti della scoperta durante la trattativa può essere prevista una copertura provvisoria. Detto documento può assolvere due possibili funzioni: anticipare il contratto già concluso per garantirne l’e cacia in attesa del rilascio della polizza oppure costituire una soluzione ponte, sino a che le parti decidano liberamente se addivenire o no alla stipula de nitiva. Gli aspetti soggettivi: Premesso che talora il contratto viene stipulato non dallo stesso assicurato, ma da un soggetto terzo, che assume la quali ca di contraente, mentre si de nisce bene ciario la persona al quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore. L’assicurazione può essere conclusa in nome altrui a mezzo di un rappresentante. A questo proposito, l’art 1890 cod.civ, contiene una duplice deroga alla disciplina generale, in tema di falsus procurator, in base al quale il contratto dovrebbe essere ine cace e “ colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti della facoltà conferitegli” essere “ responsabile del danno che il terzo contraente ha so erto per aver con dato senza sua colpa nella validità del contratto”. L’assicurazione può essere stipulata anche per conto altrui o per conto di chi spetta. In entrambe tali ipotesi si realizza una scissione tra lo stipulante ed il bene ciario: in base ai principi generali l’obbligo di pagare il premio incombe al contraente, ma i bene ci del contratto spettano all’assicurato al momento del sinistro, al quale sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto”. Solo se, in conseguenza del carattere aperto del contratto l’interesse, e le persone, del contrente e dell’assicurato vengono a coincidere, il contraente conserverà o assumerà, a tutti gli e etti, la veste di assicurato. Nel caso in cui si veri chi il sinistro, per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per le spese di conservazione. La stipulazione prescinde dal consenso dell’assicurato-bene ciario che rimane estraneo alla formazione del contratto al quale può rinunciare determinando in tal modo l’estinzione dell’obbligazione dell’assicuratore. Si è in presenza di una disciplina che ffi ff fi ff fi fi fi fi ffi fi fi fi fi fi fi diverge da quella del mandato senza rappresentanza e che presenta a nità con quella del contratto a favore di terzi. Rientra nella suddetta categoria generale anche l’assicurazione stipulata dal contraente- assicurato a favore di un terzo, detto bene ciario. Nell’assicurazione sulla vita questa modalità è prevista dall’art 1920 cod.civ, mentre in quella contro i danni allo stesso risultato si può pervenire tramite la clausola di vincolo. Detta clausola si risolve in un richiamo all’art 2742 cod civ, che dispone il vincolo delle indennità dovute dall’assicuratore al pagamento dei crediti privilegiati qualora la cosa oggetto del pegno o ipoteca sia stata assicurata e venga distrutta o danneggiata da un sinistro coperto dall’assicurazione. Il rischio, la validità e l’e cacia del contratto: Il contratto è nullo, dice l’art 1895 cod civ, “ se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”. Non è ammessa, tranne nelle assicurazioni marittime ed aeree, la copertura del semplice rischio putativo, cioè quello che le parti reputino esistente ignorando che esso è già avvenuto meno all’atto della stipulazione. Se il rischio viene meno dopo la conclusione del contratto, il contratto si scioglie ipso iure. L’assicuratore ha, tuttavia, il diritto di riscuotere il premio sino a che la cessazione del rischio non gli sia comunicata e non ne sia venuto a conoscenza. Solo se il rischio cessi nell’intervallo tra la conclusione e l’inizio dell’e cacia del contratto, alla compagnia spetterà il semplice rimborso delle spese eventualmente sostenute. La palese disuguaglianza di posizioni tra le parti si ri ette nella diversa disciplina dettata per la ipotesi di diminuzione e aggravamento del rischio. Se il rischio scema, l’assicurato ha il diritto “ a decorrere dalla scadenza del premio e dalla rata di premio successiva” alla comunicazione del mutamento, a una corrispondente riduzione. Ma l’assicuratore può a sua volta recedere dal contratto entro 2 mesi da tale comunicazione e “ la dichiarazione di recesso dal contratto ha e etto dopo un mese”. (art 1897 cod.civ) Se intervengono mutamenti determinanti aggravamenti del rischio in misura tale che o il contratto non sarebbe stato stipulato o lo sarebbe stato per un premio più alto, l’assicurato ha l’obbligo di darne notizia immediata all’assicuratore, il quale può recedere dal contratto. L’exit, ha e etto: immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe stipulato il contratto; dopo 15 giorni nell’ipotesi in cui la maggior entità del rischi avrebbe giusti cato la semplice richiesta di un premio più alto. Seconda la giurisprudenza, l’aggravamento deve essere un fatto reale con caratteristiche di stabilità. L’aggravamento del rischio non va confuso con il rischio non coperto: il primo è un dato quantitativo, il secondo un fatto qualitativo. Ulteriore regola generale, volta ad evitare frodi a danno dell’assicuratore, è contenuta nell’art 1900 cod civ, ai sensi del quale, “ l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, mentre resta obbligato per il sinistro cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere”. Non è necessario che la condotta dell’assicurato abbia costituito la causa unica del veri carsi del danno poiché per accertare il nesso di casualità materiale tra condotta e danno occorre far riferimento al principio penalistico della conditio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale. fi fi ff ffi fi fl ffi ff ffi Le dichiarazioni inesatto o reticenti: Poiché la descrizione del rischio è fondamentale per la determinazione del premio e sarebbe troppo costoso per l’assicuratore veri care la veridicità delle dichiarazioni del contraente, la legge detta una severa disciplina volta a scongiurare le inesattezze e reticenze. In quest’ottica si formano, nella fase della formazione del contratto, gli art 1892 e 1893 cod civ, relativi alle dichiarazioni o reticenze dell’assicurato. La matrice degli art 1892-93 risiede nella omissione, da parte dell’assicurato, di dichiarazioni inesatte o reticenti, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Esiste tuttavia uno spartiacque che di erenzia all’interno la disciplina. Nella ipotesi di dolo o colpa grave del dichiarante il contratto è annullabile, altrimenti, l’assicuratore può recedere dal contratto. In entrambi i casi l’assicuratore deve dichiarare di volersi avvalere di tali forme di tutela entro 3 mesi dalla scoperta dell’inesattezza o reticenza. Diverse sono le conseguenze se il sinistro si veri ca prima che sia spirato il trimestre. Nel caso di annullamento conseguente a dolo o colpa grave l’indennizzo non è dovuto all’assicuratore. Nell’ipotesi di assenza di dolo o colpa grave, se il sinistro si è veri cato prima che la reticenza o inesattezza siano conosciute o prima che l’assicuratore abbia dichiarato di recedere dal contratto, si applica solo una riduzione proporzionale all’indennizzo, rapportata alla di erenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’art 1892 cod.civ, parla di dolo o colpa grave. Quanto alla colpa grave, è su ciente che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una negligenza purché l’assicurato abbia la consapevolezza dell’importanza dell’informazione. Circa il dolo, non occorre il raggiro, ma basta la conoscenza e la volontarietà del mendacio o della reticenza. La disciplina dettata dagli art 1892-93 è riconducibile ai principi generali sull’invalidità del contratto per vizi del consenso, ma muove alla prospettiva di sanzionare l’inosservanza di un preciso onere di dichiarazione a lui facente carico. Secondo l’art 1932 cod civ, le norme in tema di dichiarazioni inesatte e reticenti dell’assicurato non sono derogabili se non in senso più favorevole a quest’ultimo. È quindi valida la clausola di incontestabilità in base alla quale l’assicuratore rinuncia all’azione di annullamento e al recesso. La durata, l’adempimento, l’inadempimento: Per concludere l’esame delle disposizioni generali occorre so ermarsi su alcune modalità di svolgimento del rapporto. Anzitutto la decorrenza: che parte dalle ore 24.00 del giorno della conclusione no alle ore 24.00 del giorno di scadenza del contratto. La durata: ssata nel contratto, ma che se poliennale, (superiore a 5 anni), consente all’assicurato di recedere con preavviso di 60 giorni e con e etto dalla ne dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, e che comunque, in caso di proroga tacita del contratto, non può superare i 2 anni. L’adempimento: delle obbligazioni principali in entrambe le parti che sono, per il contraente, il pagamento del premio; per quel che riguarda l’assicuratore, la corresponsione di una somma di denaro individuata come indennità, capitale o rendita. fi fi ffi ff ff fi ff ff fi fi fi A) Premio: Cioè “ ciò che è preso prima”, deve essere pagato anticipatamente essendo un presupposto per l’e cacia della copertura assicurativa. Si compone di due parti: il premio puro o netto, calcolato con criteri matematici, ed il caricamento, ossia il compenso aggiuntivo dovuto all’assicuratore per il servizio reso, la cui risultante è il premio lordo o di tari a. Esso è caratterizzato da dei principi: - unicità: in quanto è pagato tutto insieme o a rate; - indivisibilità : è dovuto per l’intero periodo in corso; - Irripetibilità: poiché in nessun caso ha luogo la ripetizione dei premi pagati; - Della non modi cabilità unilaterale: ragion per cui, in caso di aggravamento del rischio, l’assicuratore, non può senza il consenso dell’assicurato, mantenere in vita il contratto elevando il premio o riducendo la somma assicurata. Il pagamento deve essere eseguito presso la sede della società di assicurazione. Se e ettuato nelle mani di altri soggetti, i brokers, libera il contraente solo qualora quest’ultimi siano stati espressamente autorizzati a riscuotere il premio dall’assicuratore o dall’agente con rappresentanza. A-1) mancato pagamento dei premi: L’art 1901 cod civ disciplina le conseguenze dell’inadempimento, speci cando che se il contraente non paga il premio, l’assicurazione resta sospesa: - Fino alle ore 24:00 -> del giorno in cui il contrente paga quanto da lui è dovuto, se si tratta della prima rata; - Dalle ore 24:00 -> del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza per le rate successive. Il terzo comma aggiunge che il contratto si risolve di diritto se, nel termine di sei mesi dalla scadenza del premio o della rata, l’assicuratore non agisce giudizialmente per la riscossione. B) Obbligazione dell’assicuratore: Anche la prestazione dell’assicuratore consiste nella corresponsione di una somma di denaro. Di regola, alcuni tipi di polizze prevedono prestazioni in natura. Quanto all’importo dell’indennizzo, onde evitare un totale disinteresse dell’assicurato nei confronti del sinistro, sono molto di use le clausole di: - di scoperto obbligatorio: con cui l’assicurato si obbliga a sopportare una percentuale di rischio; - Di franchigia: che può essere semplice (l’assicurato si obbliga a risarcire solo i sinistri i cui e etti dannosi superino un certo ammontare) o assoluta ( l’assicuratore ha il diritto di detrarre dall’indennità un determinato ammontare). B-1) Inadempimento dell’assicuratore: Il legislatore, nell’ambito della R.C auto, si è limitato, tramite ordinanza, a cedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione del danno a favore di quegli aventi diritto al risarcimento che vengono a trovarsi in stato di bisogno. Si può considerare una reazione giurisprudenziale contro gli atteggiamenti ostruzionistici la con gurazione del debito dell’assicuratore, nelle assicurazioni di cose, come di valore e perciò automaticamente adeguabile alla svalutazione monetaria. Nelle assicurazioni delle responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore è invece ritenuta di valuta e pertanto soggetta al principio nominalistico, con la conseguenza che ff ff fi fi ffi ff ff fi non vi sono problematiche relative alla rivalutazione, a meno che l’assicurato non dia dimostrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Si precisa che il ritardo o l’inadempimento dell’assicuratore è con gurabile solo al termine della fase di quanti cazione del danno, in quanto solo da quel momento il debito diviene determinato nel suo ammontare e la compagnia può essere costituita in mora tramite una semplice richiesta scritta del creditore. Le conseguenze in caso di l.c.a delle imprese di assicurazione e di fallimento dell’assicurato: L’assoggettamento dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa comporta lo scioglimento del contratto ( art 1902 cod civ). Questa conseguenza non si veri ca nelle ipotesi di fusione o concentrazione tra imprese assicurative. Occorre ricordare che il fallimento dell’assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni. Lo stabilisce l’art 82 l.fall, che sembrerebbe presupporre la continuazione automatica del contratto. La citata norma speciale si limita a prevedere che il fallimento dell’assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, ma a di erenza dell’art 80 l.fall, non aggiunge che il curatore subentra nel rapporto. Resta, invece, invariato il richiamo all’art 1898 cod,civ, ossia la facoltà di recesso dell’assicuratore se la prosecuzione del contratto possa determinare un aggravamento del rischio. Ulteriore di erenza tra legge fallimentare vigente e bozza di codice della crisi e dell’insolvenza riguarda le conseguenze della continuazione del contratto. Mentre in base all’art 82, comma 2, l.fall. il curatore dell’assicurato fallito è tenuto a pagare quali debiti di massa tutti i premi dovuti all’assicuratore, anche se scaduti prima della dichiarazione di fallimento, la nuova norma è stata riformulata nel senso che “ se il curatore comunica di volere subentrare nel contratto, il creditore dell’assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale”. L’interpretazione del contratto: La legge speciale: I contratti di assicurazioni sono disciplinati dalla legge dello stato membro nel quale è ubicato il rischio o nel quale il contraente ha il domicilio abituale o, se persona giuridica, lo stabilimento a cui si riferisce il contratto. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative. La prescrizione in materia assicurativa: In base all’art 2952 cod civ, “ il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze”. Gli altri diritti “ si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è veri cato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti di prescrivono in dieci anni”. Nella suddetta categoria residuale dovrebbero rientrare tutti quelli diversi dal pagamento del premio e in primis quello ad una leale e corretta descrizione del rischio, ma è più probabile che agisca in difesa, ossia che eccepisca l’inadempimento del relativo obbligo per paralizzare la pretesa dell’assicurato al pagamento dell’indennizzo, con la conseguenza che la relativa eccezione potrà essere sollevata in virtù del principio temporalia ad agendum perpetua ad excipendium. fi fi ff ff fi fi La prescrizione biennale non si applica al diritto di surrogazione dell’assicuratore. In ossequio alla regola generale sancita dall’art 2935 cod civ i termini decorrono dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data di scadenza il diritto al premio; dalla data del sinistro, il diritto all’indennità. Nell’assicurazione della responsabilità civile, la comunicazione all’assicuratore dalla richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione nché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile. Il Termine prescrizionale è interrotto in caso di messa in mora o di riconoscimento del debito. Quadro riassuntivo delle deroghe alla disciplina generale dei contratti: CAPITOLO XII L’ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI. LE ASSICURAZIONI DI COSE. Le caratteristiche del contratto: l’interesse dell’assicurato, l’inadempimento e la regola proporzionale: Alla base dell’assicurazione contro i danni stanno il requisito, prescritto per la validità del contratto, dell’interesse dell’assicurato al risarcimento al pregiudizio, nonché i consequenziali principi indennitario e proporzionale. Senza interesse, cioè senza esposizione al danno di un bene, il contratto è nullo. La presenza di un interesse “ al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio” è essenziale per la con gurabilità della stessa del rischio coperto dal contratto. Accanto all’interesse del proprietario si può legittimamente con gurare uno concorrente o indiretto. Il principio indennitario si esprime nella regola secondo la quale l’assicuratore è tenuto a risarcire il danno so erto dall’assicurato nei limiti del danno emergente e per un ammontare non superiore al valore della cosa al momento del sinistro. Il pro tto sperato, ossia la perdita di redditi certi, è coperto solo se espressamente pattuito. Sicuramente, poi, non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate, contenuta nella polizza o in altri documenti ed è priva di e cacia probatoria circa il valore del bene. Corollario del principio indennitario sono gli art 1907 e 1909 cod,civ dettati in tema di sottoassicurazione e di soprassicurazione. Nell’ipotesi in cui vi sia una sottoassicurazione del valore della cosa si applica la regola proporzionale. L’art 1907 cod. civ fa salva una diversa pattuizione delle parti ed è frequente la clausola a primo rischio, attraverso la quale l’assicuratore resta obbligato ad indennizzare il danno in via integrale. Questo impegno può prescindere dall’entità della di erenza tra valore assicurabile e valore assicurato e allora si parla di assicurazione a primo rischio assoluto oppure può essere assunto a condizione che la predetta di erenza non superi una determinata percentuale del valore assicurabile ( assicurazione a primo rischio relativo). Nel caso opposto in cui il contrente abbia denunciato una somma eccedente il valore reale della cosa, l’assicuratore ha diritto ad impugnare il contratto, incassando il premio del periodo di assicurazione in corso e trattenendo quelli già pagati. In mancanza di dolo del contraente si procederà alla proporzionale riduzione dell’indennizzo e dei premi fi fi ff ff ff fi ffi fi successivi. A di erenza della sottoassicurazione, che assume rilievo giuridico sol