L'imprenditore Commerciale - Diritto Commerciale
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
Questo documento fornisce una panoramica generale dell'imprenditore commerciale, delle sue attività e del relativo statuto secondo il codice civile. Il testo descrive gli obblighi e le procedure a cui l'attività commerciale è soggetta. La descrizione include la pubblicità legale, la tenuta delle scritture contabili e le procedure concorsuali in caso di insolvenza.
Full Transcript
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE (Tema 1 - capitolo 2) 1. L’IMPRENDITORE COMMERCIALE E IL SUO “STATUTO” Ai sensi dell’articolo 2195 codice civile, è imprenditore commerciale colui che svolge: attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, come ad esempio le industrie che...
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE (Tema 1 - capitolo 2) 1. L’IMPRENDITORE COMMERCIALE E IL SUO “STATUTO” Ai sensi dell’articolo 2195 codice civile, è imprenditore commerciale colui che svolge: attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, come ad esempio le industrie che trasformano la materia prima in prodotti fini destinati alla vendita (le imprese di costruzione, le imprese automobilistiche), le industrie estrattive che producono nuovi beni traendoli direttamente dalla natura, i bar, le discoteche, i ristoranti, gli alberghi, le stazioni televisive e le emittenti radiofoniche, ecc.; attività intermediaria nella circolazione dei beni, come ad esempio le imprese di compravendita di beni mobili e immobili, di vendita all’ingrosso e al dettaglio, di importazione e di esportazione); attività di trasporto per terra, per acqua, per aria, come ad esempio ai corrieri nazionali e internazionali, alle linee di traghetto, alle compagnie aree private; attività bancaria o assicurativa, come ad esempio alle banche e alle compagnie di assicurazioni; attività ausiliarie delle precedenti, come ad esempio l’agenzia di marketing, l’agente di commercio, l’agenzia di viaggio, il mediatore, l’agente di pubblicità. Lo statuto dell’imprenditore commerciale Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale sono sottoposti, a tutela dei creditori e dei terzi, al c.d. statuto dell’imprenditore commerciale. Lo statuto dell’imprenditore commerciale comprende l’insieme degli obblighi che si applicano agli imprenditori che esercitano un’attività commerciale. 1 In particolare, l’imprenditore commerciale è sottoposto: alla pubblicità legale, al fine di rendere giuridicamente conoscibili ai terzi i principali fatti e atti relativi all’impresa; alla tenuta delle scritture contabili, al fine di documentare in modo continuativo l’attività dell’impresa; alle procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, accordo di ristrutturazione debiti, amministrazione straordinaria grandi imprese) per garantire il concorso di tutti i creditori sul patrimonio dell’imprenditore in caso di insolvenza. Lo stato di insolvenza è il presupposto delle procedure concorsuali e si verifica quando l’imprenditore non è più in grado di pagare regolarmente i propri debiti oppure inizia a pagare con mezzi anomali di pagamento (cedendo i prodotti finiti oppure i macchinari, gli autoveicoli) anziché utilizzare i normali mezzi di pagamento (denaro contante, bonifici, assegni, cambiali). A partire dal 15 luglio 2022, con l’introduzione del Codice della crisi d’impresa, i termini “fallimento” e “fallito” sono stati sostituiti con le espressioni “liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale”. La capacità di agire Un imprenditore commerciale deve avere la capacità di agire, ossia deve avere raggiunto la maggiore età. Tuttavia, anche un incapace di agire può esercitare un’impresa commerciale, con l’autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare. In particolare: un minorenne, un interdetto e un inabilitato possono essere autorizzati soltanto a continuare un’impresa commerciale già esistente; 2 un minorenne emancipato (un minore che ha compiuto sedici anni ed è stato autorizzato a contrarre matrimonio - ossia a sposarsi - dal tribunale dei minorenni) può essere autorizzato sia a continuare, sia ad iniziare una nuova impresa commerciale. Una volta autorizzato dal tribunale ad assumere la titolarità dell’impresa commerciale, per quanto riguarda la gestione bisogna distinguere: il minorenne e l’interdetto sono sostituiti dal loro rappresentante legale (i genitori o il tutore) che gestisce l’impresa in nome e per conto dell’incapace e sotto il controllo del tribunale; l’inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’assistenza di un curatore; il minorenne emancipato può compiere da solo qualsiasi atto, di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche se estraneo all’esercizio dell’impresa. 2. LA PUBBLICITA’ LEGALE La pubblicità legale si attua attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio provinciale ed opera sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico, ossia può essere consultato da qualsiasi interessato. L’obbligo dell’iscrizione riguarda gli imprenditori commerciali individuali, le società commerciali e le società cooperative, gli enti pubblici economici, i consorzi con attività esterna. La domanda di iscrizione va inviata per via telematica e con l’obbligo della firma digitale all’Ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio dove ha la sede principale l’impresa. 3 La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e deve contenere tutti gli elementi indicati dalla legge: il nome dell’imprenditore, la cittadinanza, l’oggetto dell’impresa, la sede legale ed eventualità periferiche o sedi distaccate, la ditta (ossia il nome sotto il quale viene svolta l’attività, che può essere anche di fantasia), i nomi di eventuali procuratori delegati dall’imprenditore a svolgere determinate funzioni. Eventuali atti successivi all’iscrizione (esempio: il trasferimento della sede legale, il cambiamento dell’oggetto sociale, la cessazione dell’attività) devono essere iscritti sempre entro 30 giorni dal momento in cui si sono verificati. Quando l’iscrizione è obbligatoria e non viene richiesta, l’ufficio del registro delle imprese può iscriverla d’ufficio, dopo aver diffidato inutilmente l’imprenditore ad effettuarla entro un congruo termine e condannare l’imprenditore al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Solitamente, l’iscrizione ha efficacia dichiarativa, ossia si rendono note a terzi le informazioni dell’impresa e: i fatti che sono stati iscritti sono sempre opponibili ai terzi, ciò sono efficaci nei loro confronti, senza che i terzi possano provare che non ne erano a conoscenza (presunzione assoluta di conoscenza di fatti); i fatti che non sono stati iscritti non sono opponibili ai terzi, cioè non sono efficaci nei loro confronti, a meno che l’imprenditore non provi che in realtà i terzi ne erano a conoscenza (presunzione relativa di ignoranza dei fatti non iscritti). Per agevolare la consultazione del registro delle imprese, la legge impone all’imprenditore l’obbligo di indicare negli atti (es. nelle fatture) e nella corrispondenza relativa all’impresa, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritto. 4 3. LA CONTABILITA’ Il secondo obbligo è quello che, ai sensi dell’articolo 2214 codice civile, ogni imprenditore commerciale ha l’obbligo della tenuta delle scritture contabili (sono esclusi l’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore). Le scritture contabili sono un insieme di documenti che riportano in modo continuativo gli atti relativi alla gestione dell’impresa e dai quali si determina il reddito, il patrimonio e la situazione finanziaria dell’impresa. Le scritture contabili obbligatorie sono: il libro giornale, nel quale vanno annotate giorno per giorno, cioè in ordine cronologico, tutte le operazioni (es. acquisti, vendite, incassi, pagamenti) riguardanti l’esercizio dell’impresa. Nulla vieta di registrare le operazioni anche nei giorni successivi, purché venga rispettato il criterio cronologico delle singole operazioni; il libro degli inventari, che contiene l’indicazione e la valutazione di tutte le attività e delle passività dell’impresa. In caso di impresa individuale, nell’inventario devono essere indicati anche i beni personali dell’imprenditore, in quanto egli è responsabile per i debiti dell’impresa con tutto il suo patrimonio. L’inventario deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’attività e poi ogni anno (solitamente al 31 dicembre). L’inventario annuale si chiude con il bilancio e con il conto economico (conto dei profitti e delle perdite), nel quale risultano gli utili conseguiti o le eventuali perdite. Altre scritture contabili: l’obbligo delle scritture contabili non ha lo stesso contenuto per tutte le imprese commerciali, in quanto possono essere obbligatori anche altri libri contabili a seconda dell’attività svolta (es. l’imprenditore che compie operazioni di carico e scarico merci deve tenere 5 anche il libro magazzino; l’imprenditore che ha dei lavoratori dipendenti deve tenere anche il libro unico del lavoro). Infine, l’imprenditore, se lo ritiene utile per un’ordinata gestione dell’impresa, può tenere anche le scritture contabili che non sono obbligatorie. Modalità di tenuta delle scritture contabili I libri contabili, prima di essere usati, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio, con indicazione nell’ultima pagina del numero dei fogli che lo compongono e, ove previsto come obbligo (libro dei soci, libri di carico e scarico rifiuti), devono essere anche bollati o vidimati. Conservazione delle scritture contabili L’imprenditore deve conservare le scritture contabili per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione, così come anche tutta la corrispondenza inviata e ricevuta (lettere, telegrammi, e-mail, pec) e le fatture emesse e ricevute. La contabilità può essere conservata anche su supporti durevoli (cd e dvd non riscrivibili). Responsabilità penale Nel caso in cui un imprenditore commerciale venga sottoposto alla liquidazione giudiziale (una volta chiamata “fallimento”), può essere condannato per i seguenti reati: la bancarotta semplice, che prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni, se le scritture contabili non sono state tenute o sono state tenute in maniera irregolare o incompleta; 6 la bancarotta fraudolenta, che prevede la reclusione da 3 a 10 anni, se le scritture contabili sono state distrutte o falsificate o occultate. Efficacia probatoria delle scritture contabili Le scritture contabili fanno prova contro l’imprenditore, anche se sono tenute in modo non regolare. Esempio: se un fornitore pretende il pagamento di una fornitura di merci, non deve provare la consegna di tali merci se tale acquisto risulta dalle scritture contabili dell’imprenditore. Possono costituire prova a favore dell’imprenditore e solo nei confronti di altri imprenditori e per rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, solo se i libri sono bollati e vidimati nelle forme di legge e sono tenuti in modo regolare secondo le modalità di legge. 4. I RAPPRESENTANTI DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE Generalmente un imprenditore commerciale, nell’esercizio della sua attività, si avvale di collaboratori che possono essere: lavoratori subordinati o dipendenti (esempi: gli operai, gli impiegati); collaboratori autonomi (esempi: il consulente fiscale, il consulente legale, il consulente del lavoro). Alcuni lavoratori subordinati hanno il potere di rappresentanza, ossia possono agire in nome e per conto dell’imprenditore e possono concludere contratti, ricevere ed effettuare pagamenti, sottoscrivere cambiali, ecc.. Essi sono: l’institore, il procuratore e il commesso. 7 L’INSTITORE o il PREPOSTO è la persona posta dall’imprenditore a capo dell’impresa stessa o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. L’institore, solitamente, è il dirigente di grado più elevato all’interno dell’impresa e sta al di sotto soltanto dell’imprenditore (comunemente viene chiamato anche Direttore generale). Ha un potere di rappresentanza generale dell’imprenditore, senza che sia necessaria una procura, e può: compiere tutti gli atti giuridici relativi all’impresa a cui è preposto (esempi: può assumere e licenziare dipendenti; fare promozioni, acquisti e vendite), mentre non può vendere o ipotecare beni immobili senza essere stato espressamente autorizzato per iscritto dall’imprenditore; rappresentare in giudizio l’imprenditore come attore e come convenuto, cioè può agire o essere citato in giudizio per atti e fatti relativi all’impresa. L’imprenditore può limitare o ampliare i poteri dell’institore con una procura institoria, che deve essere iscritta nel registro delle imprese. Esempi: l’imprenditore può stabilire con la procura che l’institore non può concludere contratti di valore superiore ad un certo ammontare (limitando i suoi poteri) oppure può autorizzarlo a vendere o a ipotecare i beni immobili (aumentando i suoi poteri). L’institore deve dichiarare a terzi di agire in nome e per conto dell’imprenditore (c.d. spendita del nome), altrimenti risulta responsabile personalmente per le obbligazioni assunte, ma se si tratta di atti relativi all’esercizio dell’impresa, però, i terzi possono agire anche nei confronti dell’imprenditore. 8 Il PROCURATORE è un dipendente dell’imprenditore che, anche se non è posto a capo dell’impresa (esempi: il direttore di filiale, il direttore marketing, il direttore ufficio vendite, il responsabile dell’ufficio personale), ha il potere di compiere gli atti giuridici relativi all’impresa. Anche il procuratore ha un potere di rappresentanza generale dell’imprenditore, ma più limitato rispetto all’institore poiché: è soggetto alle stesse limitazioni, ossia non può vendere o ipotecare beni immobili senza essere stato espressamente autorizzato per iscritto dall’imprenditore; non ha la rappresentanza processuale dell’imprenditore, ossia non può agire o essere citato in giudizio per atti e fatti relativi all’impresa, a meno che tale potere non gli sia stato espressamente attribuito per iscritto, tranne per gli atti urgenti e le misure cautelari. Esempio: il procuratore può chiedere il sequestro conservativo di alcuni beni del debitore, per impedire che possa venderli e diminuire quindi la garanzia patrimoniale. Il procuratore deve dichiarare a terzi di agire in nome e per conto dell’imprenditore e per gli atti compiuti dal procuratore a proprio nome (cioè senza dichiarare il nome dell’imprenditore), è responsabile personalmente soltanto il procuratore per le obbligazioni assunte e i terzi non possono agire anche nei confronti dell’imprenditore. Esempio: se il procuratore compra delle merci da un fornitore a proprio nome e senza spendere il nome dell’imprenditore, il fornitore può chiedere il pagamento delle merci soltanto al procuratore e non anche all’imprenditore. Il COMMESSO è un dipendente dell’imprenditore che opera a contatto con la clientela dell’impresa (esempi: l’addetto alle vendite di un negozio, 9 l’impiegato di una compagnia di assicurazione, la cassiera di un cinema, il cameriere di un ristorante, il cassiere di una banca). Il commesso ha un potere di rappresentanza limitato in quanto, se non è stabilito diversamente nella procura, può compiere soltanto gli atti collegati normalmente alle operazioni che è incaricato a svolgere. Il commesso, se non è stato espressamente autorizzato dall’imprenditore, non può concedere: dilazioni di pagamento o sconti; deroghe alle condizioni generali del contratto o alle clausole contenute nei moduli prestampati dell’impresa. Per quanto riguarda la riscossione del prezzo delle merci da parte dei commessi: quando il pagamento viene effettuato nei locali dell’impresa, il commesso può esigere il pagamento del prezzo delle merci vendute soltanto se non vi è una cassa per la riscossione; quando il pagamento viene compiuto fuori dai locali dell’impresa, il commesso può riscuotere il prezzo soltanto nel caso di consegna delle merci o di un’autorizzazione espressa dell’imprenditore oppure di una ricevuta di pagamento firmata dall’imprenditore. La procura rilasciata a un commesso dell’imprenditore non è soggetta all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese: eventuali limitazioni o la revoca dei poteri di un commesso sono opponibili a terzi soltanto se sono state pubblicizzate con mezzi idonei o se l’imprenditore dimostra che i terzi ne erano effettivamente a conoscenza. Esempio: in un negozio di vendita di pezzi di ricambio viene affisso un cartello con l’indicazione che “gli addetti alla distribuzione non possono ricevere pagamenti”. 5. I COLLABORATORI DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE 10 I principali collaboratori autonomi di un imprenditore commerciale sono: il commissionario, lo spedizioniere e l’agente di commercio. Devono rispettare le istruzioni o le direttive ricevute dall’imprenditore, ma non operano alle sue dipendenze e sotto la sua direzione. Il COMMISSIONARIO è colui che si obbliga ad acquistare o vendere alcuni beni per conto del committente, ma in nome proprio. Il commissionario è anch’egli un imprenditore commerciale che si impegna nei confronti del committente ad acquistare o a vendere alcuni beni. Il contratto di commissione è un mandato senza rappresentanza, in quanto il commissionario acquista i diritti e assume gli obblighi che derivano dal contratto di compravendita da lui stipulato e poi, a sua volta, deve trasferirli al committente con un contratto successivo. Esempio: il commissionario acquista delle merci per conto del committente, ma è il commissionario che ha l’obbligo di pagare al venditore il prezzo delle merci acquistate. Per ogni affare concluso, il commissionario ha diritto ad una provvigione, cioè ad una somma di denaro stabilita dalle parti o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Il committente può revocare l’incarico prima che l’affare sia stato concluso, ma il commissionario ha diritto a una parte della provvigione per le spese che ha sostenuto e per l’opera che ha già prestato. Lo SPEDIZIONIERE è colui che assume l’incarico di spedire delle merci (cioè di concludere un contratto di trasporto) e di compiere tutte le operazioni accessorie in nome proprio ma per conto di un’altra persona, detta committente. 11 Lo spedizioniere è anch’egli un imprenditore commerciale che si impegna nei confronti del committente a ricercare il vettore, ossia l’impresa di trasporti. Il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza, avente come oggetto la stipulazione di un contratto di trasporto e il compimento di tutte le operazioni necessarie affinché il trasporto vada a buon fine. Esempio: un imprenditore che deve consegnare delle merci all’estero incarica uno spedizioniere di concludere il contratto con un’impresa di trasporti (vettore) e di compiere tutte le operazioni necessarie (imballaggio, carico, scarico, assicurazioni, ecc.). Per l’attività svolta, lo spedizioniere ha diritto ad una retribuzione nella misura stabilita nel contratto dalle parti oppure in base alle tariffe professionali o secondo gli usi. Fino a quando lo spedizioniere non ha concluso il contratto di trasporto con il vettore, il committente può revocare l’incarico ma ha l’obbligo di rimborsare le spese che lo spedizioniere ha già sostenuto e di pagare allo spedizioniere un equo compenso per l’attività svolta. L’AGENTE DI COMMERCIO è colui che assume l’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto di un imprenditore (preponente) in una determinata zona e in cambio di una provvigione. L’agente sopporta i costi e i rischi dell’attività svolta e non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. Esempio: un agente di commercio non può pretendere dal suo preponente il rimborso delle spese del carburante, delle spese dell’alloggio in albergo, delle spese per i pasti consumati al ristorante. Il contratto di agenzia richiede la forma scritta. 12 Se le parti non pattuiscono diversamente, dal contratto di agenzia deriva un diritto di esclusiva a favore di entrambe le parti: un imprenditore non può dare l’incarico contemporaneamente a più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività; l’agente (c.d. monomandatario) non può assumere l’incarico di promuovere o concludere affari per conto di più imprenditori. Dal contratto di agenzia derivano diritti ed obblighi stabiliti dalla legge e non derogabili da una diversa volontà delle parti. L’agente ha l’obbligo di: tutelare gli interessi del preponente; osservare le istruzioni del preponente; fornire al preponente le informazioni opportune. L’agente ha il diritto di: avere una provvigione, cioè una somma di denaro, per gli affari conclusi per effetto del suo intervento. Se non è stabilito diversamente nel contratto, l’agente ha diritto alla provvigione per gli affari conclusi direttamente dal preponente: con i clienti già acquisiti dall’agente per affari dello stesso tipo; con i clienti appartenenti alla zona, alla categoria o al gruppo di clienti riservati all’agente in base al contratto di agenzia. L’agente ha l’obbligo di restituire la provvigione soltanto nel caso di mancata esecuzione del contratto per cause non imputabili al preponente (esempio: per il mancato pagamento della merce da parte dell’acquirente). Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna parte può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso dal contratto dando un preavviso all’altra parte nel termine stabilito dalla legge (da 1 a 6 mesi a seconda della durata del rapporto in essere). 13 Al momento dello scioglimento del rapporto di agenzia, l’agente ha diritto a un’indennità per la cessazione del rapporto se ha procurato nuovi clienti al preponente o se ha prodotto un sensibile aumento degli affari con i clienti già esistenti. L’indennità non può superare l’ammontare annuo delle provvigioni liquidate mediamente all’agente nel corso degli ultimi 5 anni o, se il contratto ha avuto una durata inferiore, dall’inizio del contratto. In caso di morte dell’agente, l’indennità deve essere liquidata ai suoi eredi. L’indennità non è dovuta se: il contratto di agenzia si scioglie per inadempimento o recesso dell’agente, a meno che il recesso avvenga per motivi (esempi: l’età, una malattia) che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto di agenzia; l’agente, in accordo con il preponente, ha ceduto a terzi il contratto di agenzia. Le parti possono inserire nel contratto un patto scritto di non concorrenza, con il quale l’agente si obbliga a non fare concorrenza al preponente dopo lo scioglimento del contratto in cambio del pagamento di un’indennità, nella misura stabilita dalla legge. Tale patto deve riferirsi alla medesima zona, alla medesima clientela e al medesimo genere di beni e servizi oggetto del contratto di agenzia e non può avere una durata superiore a 2 anni dalla cessazione del rapporto di agenzia. Esempio: è nullo il patto con il quale un agente di commercio per la vendita di detersivi si impegna a non promuovere la vendita di porte e finestre dopo la conclusione del contratto di agenzia. Di regola, l’agente di commercio può soltanto raccogliere gli ordini dei clienti con la clausola “salvo approvazione della casa” e trasmettere gli ordini 14 al preponente, il quale è libero di accettare o meno la proposta sottoscritta dal cliente e contenuta nell’ordine trasmesso dall’agente. Se ha anche il potere di rappresentanza dell’imprenditore in forza di un’apposita procura, l’agente è un rappresentante di commercio e può stipulare contratti in nome e per conto del preponente. Non è un agente di commercio il semplice procacciatore d’affari, che opera saltuariamente per conto di un imprenditore in base ad una lettera di incarico senza un’organizzazione autonoma e, solitamente, senza un’esclusiva. Esempio: chi promuove “porta a porta” la conclusione di contratti di utenza telefonica. 6. IL MEDIATORE Il mediatore è colui che, in base a un contratto, mette in relazione (contatto) due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato a nessuna delle parti da un rapporto di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (articolo 1754 codice civile). Esempio: il proprietario di una casa incarica il mediatore di cercare un acquirente per venderla. I caratteri distintivi del mediatore sono: indipendenza, ossia non è legato da alcun rapporto con le parti; imparzialità, poiché anche quando ha ricevuto l’incarico di promuovere la conclusione di un contratto da una delle parti, è un intermediario neutrale e non opera mai nell’interesse di una delle parti; occasionalità e saltuarietà, poiché il rapporto riguarda singoli e sporadici affari. 15 Se l’affare viene concluso, il mediatore ha diritto a una provvigione, cioè al pagamento di una somma di denaro per l’attività svolta (solitamente concordata in una percentuale sul valore dell’affare) da entrambe le parti. La provvigione è stabilita di comune accordo tra le parti o, in mancanza, dalle tariffe professionali o dagli usi o dal giudice secondo equità. Il mediatore ha diritto alla provvigione anche se le parti si accordano fraudolentemente per non pagare la provvigione, per esempio fingendo di abbandonare le trattative e poi concludono il contratto di nascosto all’insaputa del mediatore. Il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona che gli ha conferito l’incarico, anche se l’affare non è stato concluso. Il mediatore ha l’obbligo di: fornire alle parti tutte le informazioni a lui note, che possono influire sulla conclusione dell’affare. Esempio: il mediatore deve comunicare all’acquirente che la casa ha delle difformità edilizie oppure che gli impianti non sono a norma di legge; garantire l’autenticità della sottoscrizione delle parti, ossia l’identità delle persone che sottoscrivono il contratto. Nel contratto di mediazione è possibile inserire la clausola di esclusiva, con la quale una delle parti si impegna ed obbliga a non affidare l’incarico ad altri mediatori per un certo periodo di tempo e a non vendere o comprare per conto suo. Nel caso in cui questa clausola non venisse rispettata dalla parte che l’ha sottoscritta, potrebbe essere previsto il pagamento di una somma di denaro in favore del mediatore (c.d. penale). 16