DIRITTO COMMERCIALE - CAP 1 - IMPRENDITORE E IMPRESA PDF
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This document provides an overview of Italian commercial law, focusing on entrepreneurs and businesses. It details the characteristics of entrepreneurs, different types, and their organizational structures. Specific aspects of agricultural entrepreneurship are also mentioned.
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DIRITTO COMMERCIALE CAP 1 - IMPRENDITORE E IMPRESA Imprenditore: chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. 1. Svolgere un’attività produttiva: produzione o scambio di ben...
DIRITTO COMMERCIALE CAP 1 - IMPRENDITORE E IMPRESA Imprenditore: chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. 1. Svolgere un’attività produttiva: produzione o scambio di beni o servizi. 2. Economicità: svolta in modo almeno da coprire i costi con i ricavi. 3. Professionalità: (frequenza): continuativo e sistematico nel tempo (non occasionale). 4. Organizzazione: organizzazione di lavoro (persone), mezzi, capitale. TIPI DI IMPRENDITORE: Dimensione: Piccolo: lavoro proprio o della propria famiglia. Il lavoro dell’imprenditore non è unico ma deve essere significativo. E’ esonerato da: scritture contabili, pubblicità dichiarativa e fallimento. Medio/grande: imprenditore non presta più personalmente lavoro, attività in mano ai dipendenti. Natura: Pubblico: enti pubblici economici Privato Struttura Individuali: persona fisica Collettivi: quando più imprenditori si uniscono, dividendo le decisioni e gli utili Attività: agricola o commerciale. IMPRENDITORE AGRICOLO Attività dirette alla cura e allo sviluppo di un processo biologico o di una fase necessaria allo stesso, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine. No fallimento grazie a rischio meteorologico. DIRITTO COMMERCIALE 1 1. Essenziali: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento 2. Connesse: attività di per sé commerciali ma che se svolte in relazione a quelle essenziali vengono assorbite e non fanno assumere la qualifica di Imprenditore commerciale. a. Presupposto soggettivo: imprenditore svolge entrambi attività. b. Presupposto oggettivo: usa prevalentemente i prodotti dell’attività essenziale. IMPRENDITORE COMMERCIALE Qualunque imprenditore che non sia agricolo, soggetto all’iscrizione nel Registro delle Imprese se si esercita un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi o un’attività intermediaria nella circolazione dei beni PROFESSIONI INTELLETTUALI Lavori per i quali serve una qualifica o bisogna essere iscritti ad un albo. La norma attuale considera tali professioni attività commerciali. Imprenditore: prestazione intellettuale come elemento secondario dell’attività Professionista: prestazione come elemento centrale dell’attività STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE Disciplina applicabile a qualunque imprenditore che riguarda: Atti dell’imprenditore: rapporti con la clientela e rapporti tra imprenditori (concorrenza). Visibilità dell’impresa: i segni distintivi. "Circolazione" dell’impresa: l’azienda. Cooperazione tra imprenditori Agli imprenditori commerciali non piccoli si applica anche lo Statuto speciale: obbligo di pubblicità RI, tenuta delle scritture contabili, disciplina per ausiliari interni e fallimento. PUBBLICITÀ Obbligo di iscrizione al registro delle imprese: certezza legale che determinate informazioni possano considerarsi conosciute da parte di terzi e esigenza dei terzi e del mercato si sapere. DIRITTO COMMERCIALE 2 Principi generali: 1. Principio della tipicità delle iscrizioni: il registro delle imprese è istituito per le iscrizioni previste dalla legge 2. Diviso in sezioni: una ordinaria e sei speciali 3. Obbligatorietà delle iscrizioni: di regola, la domanda, che nelle società coincide con l’atto costitutivo, va inoltrata entro 30 giorni dal verificarsi del fatto da iscrivere. L’inosservanza dell’obbligo è punita con sanzione amministrativa 4. L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato, o, in difetto, d’ufficio 5. All’ufficio del registro (Conservatore) è affidato solo il controllo formale della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione 6. Nel caso si accerti che un'iscrizione è avvenuta in difetto dei presupposti si procede alla cancellazione d'ufficio. Caratteristiche del RI: Registro pubblico, gestione è affidata alle camere di commercio di ogni provincia, tenuto secondo tecniche informatiche. Sezioni del RI: Ordinaria: imprenditori commerciali non piccoli, le società commerciali, gli enti pubblici economici e i consorzi con attività esterna, GEIE con sede in Italia e contratti di rete con fondo comune. Speciali: imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, società tra professionisti, società ed enti di gruppo, imprese sociali, versione in lingua straniera, imprese start up, incubatori certificati e PMI innovative. Effetti dell’iscrizione: Efficacia dichiarativa: una volta iscritto il fatto o l’atto si considera conosciuto dai terzi (solo per gli atti relativi alle società di capitali e solo per i primi 15 gg). Se il fatto o l’atto non viene iscritto esso non sarà opponibile ai terzi (a meno che l’imprenditore non provi che questi ne avevano comunque avuto effettiva conoscenza). Eccezionalmente si ha: DIRITTO COMMERCIALE 3 Efficacia costitutiva: iscrizione in questo caso non condiziona l’opponibilità ai terzi ma la stessa efficacia dell’atto, che produrrà effetti solo con l’iscrizione. Efficacia normativa: dall’iscrizione dipende l’applicabilità di una certa disciplina o di un certo regime giuridico. Iscrizione nelle sezioni speciali: Pubblicità notizia: iscrizione consente di prendere conoscenza del fatto o dell’atto iscritto, ma non lo rende di per sé opponibile ai terzi SCRITTURE CONTABILI È necessario tenere: il libro giornale, degli inventari e altri richiesti da dimensioni o natura dell’attività. Hanno dimensione statica e sono redatti a fine esercizio riportando attività e passività. CONCORRENZA SLEALE Imitare segni distintivi altrui, usare immagini o prodotti altrui, atti denigratori: che puntano a rovinare l’immagine con info false, segreti aziendali. ASSETTI ADEGUATI Giuste risorse per svolgere l’attività: produttive, amministrative (struttura) e contabili. RAPPRESENTANZA COMMERCIALE Imprenditore deve delegare il proprio potere di compiere atti, si avvale di 3 tipi di ausiliari esterni: Institore: potere di rappresentanza generale. Poteri uguali a imprenditore (tranne vendere o ipotecare beni immobili o altri limiti imposti dall’imprenditore). Potere processuale: ovvero può sostituire l’imprenditore in processi civili. Procuratore: poteri decisionali autonomi in ambito limitato al settore o ramo dell’impresa a cui è preposto (solo poteri sostanziali). Commesso: può stipulare contratti in nome dell’imprenditore nei limiti dei suoi standard. CAP 2 - AZIENDA DIRITTO COMMERCIALE 4 L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l’esercizio dell’impresa. L’azienda giuridicamente è il complesso di beni. CESSIONE DELL’AZIENDA Viene sottinteso che tutti i beni vengono ceduti (si specifica cosa non viene ceduto). Forma del contratto: scritta più eventuali forme richieste dai beni presenti. Deve essere iscritta nel RI → contratto sia stato stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Divieto di concorrenza del cedente: imprenditore non può avviare una nuova attività che può sviare la clientela per massimo 5 anni, salvo accordi tra le parti. Disciplina dei debiti, crediti e contratti: oltre al passaggio di tutti i beni si ha anche il passaggio di crediti, debiti e contratti. Crediti: notificare alla controparte il fatto che il credito è stato ceduto. Semplicemente iscrivendo la cessione nel RI il nuovo creditore è il cessionario. Se il debitore paga il vecchio creditore non si libera dell'obbligazione. Debiti: non vengono trasferiti in automatico, ci deve essere il consenso del creditore. I debiti fanno capo al cedente e, con la cessione, fanno capo anche al cessionario. Contratti: quando non c’è ancora debito o credito. I contratti vengono ceduti al cessionario automaticamente. I cedente si intende liberato per i debiti derivanti dal contratto. Alla controparte ceduta spetta un diritto di recesso entro 3 mesi. NOZIONE DI SOCIETA’ Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un'attività economica. È un soggetto giuridico allo scopo di produrre utile. Contratto: Trova sempre origine in un atto di autonomia privata → atto unilaterale o contratto. Oggetto sociale: svolgimento di una serie di attività finalizzate alla creazione di nuova ricchezza. DIRITTO COMMERCIALE 5 Esercizio in comune: non occorre che sia comune il potere decisionale, basta che sia comune il rischio. Conferiscono beni o servizi: ciascun socio per essere tale deve fare un conferimento: Conferimenti → prestazione di un soggetto (esclusivamente) al fine di acquisire le qualità di socio. Quota → si misura in termini monetari sul totale del capitale sociale. Perseguono uno scopo di lucro: scopo di dividerne gli utili SOGGETTIVITÀ E AUTONOMIA PATRIMONIALE L'ente collettivo è un soggetto distinto rispetto ai suoi soci e come tale è un centro di imputazione autonomo, l’ente ha un proprio patrimonio. 1. Società di persone: soggettività ma autonomia patrimoniale imperfetta. 2. Società di capitali: soggettività ed autonomia patrimoniale perfetta ( separazione tra il patrimonio di un ente o di una società). TIPI DI SOCIETÀ CAP 3 - SOCIETÀ SEMPLICE Divieto di esercitare attività commerciale, perciò può svolgere solo attività agricola e professionale. CONTRATTO Non ha vincoli di forma. Alcune società possono essere di fatto → quando più persone fanno azioni per un tal fine (economico) anche senza avere un contratto di società. Modifiche: modificato solo con il consenso unanime di tutti i soci. AMMINISTRAZIONE Attività degli amministratori → sono coloro tra i soci che hanno il potere gestorio. Nelle ss. sono solo i soci. DIRITTO COMMERCIALE 6 I soci non amministratori, che non gestiscono in prima persona l’impresa, hanno diritto di controllo (chiedere info sull’operato, verificare documenti). RAPPRESENTANZA Amministrazione: potere di decidere le operazioni sociali da compiere per realizzare l’oggetto sociale (decide e basta, potere gestorio, non può firmare contratti). Rappresentanza: legittimazione ad esprimere verso l'esterno la volontà sociale, impegnando la società nei suoi rapporti con i terzi → potere di agire in nome della società. Il potere gestorio può essere esercitato con due tipi di amministrazione: 1. Disgiuntiva: ciascun singolo amministratore può compiere atti di gestione dell’azienda decidendo in autonomia. Potere di opposizione → potere di un amministratore di bloccare un’operazione. 2. Congiuntiva: gli amministratori prendono decisioni all’unanimità. NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI La nomina può avvenire: Nel contratto sociale: si specifica chi sono. Per la revoca serve il consenso unanime dei soci+ la giusta causa Con atto separato: altro atto dove avviene la nomina. Per la revoca basta la maggioranza. Ogni caso ogni socio può richiedere la revoca giudiziaria, ovvero se c’è giusta causa. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI Poteri: atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale Doveri: sottostare agli obblighi imposti dalla legge, tenere scritture contabili e redigere bilancio, curare l’iscrizione nel RI dell’atto costitutivo. Responsabilità: gestione arreca un danno alla società → rispondono e ne sono chiamati al risarcimento. Dolo → intenzione di recare danno. Colpa grave → scelte molto negligenti, disinformate, irresponsabili CASI DI ANDAMENTO DELLA SOCIETÀ DIRITTO COMMERCIALE 7 Utile: ciascun socio ha il diritto di richiedere la sua parte di utile, proporzionale alla quota di conferimenti fatti. Anche se non vogliono distribuire dividendi. Perdita: anche la perdita si distribuisce come l’utile. CREDITORI SOCIALI Tutti i soci sono responsabili personalmente delle obbligazioni in modo solidale (responsabilità patrimoniale imperfetta). Beneficio di preventiva escussione: socio (debitore) che non sia unico obbligato a eseguire una determinata prestazione, pretende che il creditore, prima di agire esecutivamente nei suoi confronti, rivolga la propria pretesa verso la società. Nelle ss. si può modificare la % di responsabilità dei soci: almeno un socio responsabile, bisogna farlo sapere ai terzi in modo idoneo (RI). Creditore particolare del socio: rivalersi esclusivamente sul socio, soddisfarsi sulla parte di utili che spetta a tale persona, se essi, insieme al suo patrimonio, non sono sufficienti può chiedere alla società la liquidazione della sua quota. RECESSO DEL SOCIO Un socio ha due modi per uscire dal rapporto societario: 1. Cedendo la quota: cede ad un terzo, modifica al contratto sociale, consenso unanime dei soci. 2. Scioglimento del rapporto sociale: a. Recesso: recedere quando vuole se la società è a tempo indeterminato. Con giusta causa sia a tempo determinata o indeterminata. b. Esclusione: facoltativa (la legge prevede alcuni casi per cui i soci possono escludere il socio, comportamenti scorretti). Soci votano per l’esclusione, con peso a testa. Di diritto: avviene automaticamente per legge in presenza di certe cause. Nei casi di recesso ed esclusione al socio viene restituito il valore della quota che viene liquidata 3. Morte: quota viene liquidata agli eredi. Gli eredi sennò possono subentrare o sciogliere la società intera. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ Volontà dei soci → serve l’unanimità DIRITTO COMMERCIALE 8 Scadenza del termine Sopravvenuta impossibilità di perseguire l’oggetto sociale, dove è previsto come unico obiettivo. Viene meno la pluralità dei soci: se nelle SdP ci si ritrova con un solo socio (si ha 6 mesi di tempo per ripristinare la pluralità) Altre cause previste dal contratto sociale. La società si scioglie avviando un processo di liquidazione che la porterà all’estinzione. Liquidazione: beni illiquidi vengono venduti, patrimonio viene trasformato in denaro, si pagano eventuali creditori e si rimborsano, infine, le quote ai soci. Amministratori perdono la loro funzione e i soci eleggono dei liquidatori: divieto di intraprendere nuovi affari, determinano l’attivo, passivo e l’inventario, trasformano tutti i beni e l’attivo in denaro. CAP 4 - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO A differenza delle società semplici è possibile lo svolgimento di attività commerciale. Forma e pubblicità: la forma del contratto è libera Snc irregolare → il contratto sociale è formalizzato ma non iscritto nel RI Snc di fatto → il contratto sociale è concluso tacitamente, per fatti concludenti RESPONSABILITÀ DEI SOCI I soci sono responsabili in modo solidale delle obbligazioni sociali. CONFERIMENTI E CAPITALE SOCIALE Non è presente un limite minimo di capitale sociale iniziale, né beni che si possono conferire. Capitale sociale: somma del valore dei singoli conferimenti, più eventuali utili. I soldi che escono dalla società verso i soci (dividendi) possono uscire solo dopo che sono stati pagati i creditori. Si deve dare una priorità a chi pagare prima: soci pagati per ultimi. Se si verifica una perdita gli utili non possono essere distribuiti fino a che il capitale sociale non viene reintegrato. DIRITTO COMMERCIALE 9 Rimborso conferimenti: soci possono rimborsare i propri conferimenti, riducendo il capitale sociale scrivendo nel RI. DECISIONI DEI SOCI Non è presente una regola generale, voto ad unanimità o maggioranza. Attività gestoria: maggioranza per utili. Struttura organizzativa: unanimità. CAP 5 - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Accomandanti e gli accomandatari. RESPONSABILITÀ Gli accomandatari rispondono direttamente col proprio patrimonio, accomandanti invece rispondono delle obbligazioni sociali solo con ciò che hanno conferito. AMMINISTRAZIONE L’amministrazione è riservata ai soci accomandatari. 1.Nomina e alla revoca degli amministratori 2.Possono prestare la propria opera 3.Compiere atti di ispezione e sorveglianza Gli accomandanti non possono diventare amministratori ma hanno il divieto di immistione, ovvero il divieto di inserirsi in qualunque modo nella gestione della società. Eccezioni (compimento di atti procura speciale, rilascio di pareri o autorizzazioni). Accomandati se violano → revoca del beneficio di responsabilità limitata TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ Almeno due soci, devono esserci entrambe le categorie di soci → 6 mesi per reintegrare la dualità. Se manca la categoria degli accomandatari, gli accomandanti possono eleggere un amministratore provvisorio. DIRITTO COMMERCIALE 10 CAP 6 - SOCIETÀ PER AZIONI I soci sono limitatamente responsabili delle obbligazioni sociali. Il capitale sociale viene diviso in unità standard tutte uguali con stesso valore chiamate azioni. Il socio quindi, in base al conferimento riceve il corrispondente in azioni della sua partecipazione. 1. Azioni servono a creare un mercato delle partecipazioni. 2. Libera cedibilità: disinvestire in ogni momento 3. Organizzazione di tipo corporativo: organi distinti con competenze fissate Spa possono essere: chiuse (no capitali di rischio e pochi soci),o aperte (fanno ricorso al mercato di capitali e hanno tanti azionisti). SPA UNIPERSONALE Regole speciali: pubblicità nel RI: entro 30 gg devono essere indicate le generalità del socio, conferimenti: capitale sociale deve essere versato integralmente alla sottoscrizione (se nasce unipersonale), entro 90 gg se lo diventa. Se entrambe le condizioni non sono rispettate è prevista una sanzione → socio diventa illimitatamente responsabile CAPITALE Spa → capitale sociale formato da azioni minimo di 50000 euro (non può mai essere inferiore). Possono essere conferiti → denaro, beni in natura, crediti (no opere/servizi). Sottoscrizione: il socio assume l’impegno di fare il conferimento, liberazione: il socio fa effettivamente il conferimento. Conferimento in denaro: alla sottoscrizione è necessario e sufficiente conferire almeno il 25% del totale. Mancato conferimento il socio diventa moroso: sospeso il diritto di voto, iniziativa di recupero, società può offrire le azioni del socio moroso ad altri azionisti (se non si riescono a cedere tale socio viene detto decaduto). DIRITTO COMMERCIALE 11 Conferimenti di beni: conferiti al momento della sottoscrizione, chiedere al tribunale la nomina di un perito per valutarli. COSTITUZIONE SPA 1. Atto costitutivo: volontà di costruire la società e dati essenziali. 2. Statuto: norme del funzionamento della società. 3. Forma: atto pubblico fatto dal notaio. Condizioni per la costituzione: capitale sociale interamente sottoscritto (25% del denaro e il 100% dei beni) e autorizzazioni o altre condizioni in generale. Con l’iscrizione al RI la società acquista personalità giuridica e viene ad esistenza → pubblicità Costitutiva. L’attività svolta in nome della società prima dell’iscrizione: sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso terzi e successivamente all'iscrizione approva un’operazione prevista dal precedente comma è responsabile anche la società MODIFICHE ALLO STATUTO Diversamente dalle SdP, nelle SdC: modifiche dei soci non configurano una modifica del contratto sociale, non unanimità ma maggioranza, soci devono deliberare nel rispetto del metodo collegiale. Si fa riferimento a modifiche statutarie ma comprende anche modifiche all’atto costitutivo, con sola eccezione dei dati storici. Ciò è di competenza dell’assemblea straordinaria, con le eccezioni: legali: la riduzione del capitale per perdite o volontarie: l'autonomia statutaria può poi attribuire alcune competenze tipiche dell'assemblea straordinaria all'organo amministrativo. NULLITÀ DELLA SOCIETÀ Dichiarata nulla in presenza di uno dei vizi: atto costitutivo non fatto pubblico, illiceità oggetto sociale, mancanza nell'atto costitutivo di denominazione della società, dei conferimenti, dell'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale. La conseguenza è la dichiarazione di nullità con effetti: 1. Nel futuro: l’inizio del procedimento di liquidazione. 2. Nel passato: debiti, crediti e contratti stipulati prima dell’annullamento vanno onorati. DIRITTO COMMERCIALE 12 PATTI PARASOCIALI Accordi stipulati tra alcuni o tutti i soci di una società, con lo scopo di regolamentare alcuni aspetti della loro relazione reciproca o della gestione della società. Efficacia: producono solo effetti obbligatori tra le parti. Non producono effetti né verso la società, né verso i terzi. Essi vincolano solo gli stipulanti e i loro eredi. Normalmente la forma di questi accordi è libera, regolamentati solo per durata e, per le società aperte, pubblicità. CAP 7 - STRUTTURA FINANZIARIA DELLA SPA Lo svolgimento di un’attività d’impresa implica la raccolta di risorse finanziarie. Le risorse possono essere: essenziali (azioni) o eventuali (obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, strumenti finanziari assimilabili alle obbligazioni). Apporti fuori capitale: socio può eseguire anche attribuzioni aggiuntive, formalmente non imputate a capitale ma al patrimonio, dette apporti. AZIONI Le azioni rappresentano l’unità minima di investimento (fissata dalla società) ed è uguale per tutte le azioni. Il valore nominale è un valore contabile e può essere espresso o inespresso. Val. Nominale = Val. Capitale/Num. Azioni. La somma delle azioni deve essere pari al capitale sociale, non superiore. DIRITTI DELL’AZIONISTA Azioni ordinarie, regime di default: 1. Diritti patrimoniali: diritto di percepire una frazione degli utili e del residuo attivo di liquidazione 2. diritti amministrativi: ogni azione attribuisce un voto Azioni non ordinarie: prevedono dei diritti diversi per il socio che le detiene. Vale sempre il divieto del patto leonino (divieto di azioni che escludono totalmente dall’utile o dal voto). Azioni depotenzianti: non danno il diritto di voto, danno il diritto di voto solo su alcuni aspetti, a voto condizionato (certe condizioni), a voto scaglionato (numero di voti in base a quanti azioni possiede), a tetto di voto (non piu’ di tot voti per azionista. DIRITTO COMMERCIALE 13 Almeno il 50% del capitale sociale sia rappresentato da azioni a voto pieno, su tutti gli argomenti di competenza dell’assemblea. CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI trasferimento delle azioni da un socio ad un altro. Libera trasferibilità delle azioni. Le partecipazioni nelle Spa vengono incluse in dei titoli, diventando azioni che sono trasferibili come dei normali titoli di credito. Come circolano: 1. Girata tramite notaio: si scrive sul retro del titolo il nome del nuovo proprietario con l’autenticazione del notaio. 2. Transfert: passaggio avviene con modifica del contratto, si eliminano le vecchie azioni e se ne creano delle nuove. Limiti alla circolazione: Le azioni circolano per atti tra vivi o per eredità agli eredi in caso di morte. Limitazioni nello Statuto: 1. Divieto di cessione: max 5 anni 2. Clausole di prelazione: gli altri soci hanno diritto di acquistare l’azione per prelazione. Se anche terzi rifiutano posso abbassare il prezzo ma devo chiedere nuovamente ai soci se accettano a tale prezzo. 3. Clausole di gradimento: non mero: si devono soddisfare dei requisiti prestabiliti o mero: la possibilità di concludere il cedimento è subordinata al solo consenso o gradimento dei soci. ALTRI STRUMENTI DI APPORTO DI CAPITALE DIVERSI DALLE AZIONI 1. STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (SFP): possibilità per terzi di investire nell’azienda fornendo capitale che non va a formare capitale sociale ma debito, non danno il titolo di socio. Con questi strumenti si possono conferire oltre denaro e beni anche opere e servizi. Diritti a cui danno accesso: patrimoniali: partecipazione agli utili. Amministrativi: diritto di voto (escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti). 2. OBBLIGAZIONI: mutuo o prestito di denaro verso la società che le emette. L’azienda riceve risorse finanziarie “a debito” e si assume l'impegno di restituire la somma più interessi. Titoli di massa: la società emette una pluralità di DIRITTO COMMERCIALE 14 obbligazioni di eguale valore in un'unica operazione finanziaria, disponibili nel mercato per singoli investitori. Limiti di emissione: società può emettere obbligazioni fino ad una somma non eccedente il doppio del capitale sociale+ riserva legale (20% capitale sociale) + altre riserve disponibili. 3. STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI: Rendimento o il tempo di ritorno del capitale in base all’andamento della società. CAP 8 - GOVERNO SOCIETARIO La governance delle Spa è formata da 3 organi: 1. Assemblea dei soci 2. Organo gestorio: o amministrativo, riguarda gli amministratori 3. Organo di controllo: dato che nelle Spa non c’è il diritto di controllo del singolo socio sull’operato degli amministratori, tale funzione è affidata a quest'organo Ci sono 3 modelli di governance: 1. Tradizionale: l’assemblea nomina l’organo gestorio (consiglio di amministrazione) e di controllo (collegio sindacale) 2. Monistico: l’assemblea nomina l'organo gestorio che al suo interno nomina l’organo di controllo 3. Dualistico: L'assemblea nomina l’organo di controllo (consiglio di sorveglianza) che al suo interno nomina quello gestorio (consiglio di gestione). ASSEMBLEA DEI SOCI Si esplica la volontà dei soci mediante il metodo collegiale e secondo la regola di maggioranza del capitale. Le sue competenze riguardano le decisioni di natura organizzativa e non gestoria. COMPETENZE L'assemblea ordinaria con sistema tradizionale o monistico può: nominare, revocare, stabilire il compenso e valutare l’operato (azioni di responsabilità) DIRITTO COMMERCIALE 15 degli amministratori. Approvazione del bilancio e delibera della distribuzione dell’utile. Autorizzazione atti gestori degli amministratori. Approva il regolamento assembleare. In un sistema dualistico invece: a nominare, revocare, stabilire il compenso e valutare l’operato solo verso il consiglio di sorveglianza e non del consiglio di gestione. No approvazione bilancio ma distribuzione utili. Nomina e revoca il revisore. Decide sull'azione di responsabilità verso i consiglieri di gestione. Consiglio di sorveglianza: nomina e la revoca dei consiglieri di gestione e ’approvazione del bilancio. L’assemblea straordinaria invece ha competenze uguali nei tre sistemi: modificazione statutarie, scioglimento della società e nomina dei liquidatori, operazioni straordinarie: fusione, scissione, trasformazione FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA Metodo collegiale: Fasi del procedimento: convocazione dell'assemblea, discussione, votazione, deliberazione e verbalizzazione. Quando convocare l’assemblea? Potere di convocare spetta agli amministratori o all’organo gestorio. Le volte che gli amministratori lo ritengano necessario, almeno una volta all’anno, presenza di perdite superiori a ⅓ del capitale sociale, per causa di scioglimento, soci ne fanno richiesta (almeno 10% per società che non fanno ricorso al capitale di rischio, 5 % nelle società che ne fanno). Come fare la convocazione? Avviso specifica giorno e ora, luogo e ordine del giorno (argomenti). Va pubblicato sulla gazzetta ufficiale, quotidiani indicati nello statuto, sul sito internet. Chi può intervenire? componenti dell’organo gestorio e di controllo e azionisti con diritto di voto sull’ordine del giorno. Chi si considera intervenuto? i presenti, intervento mediante mezzi di telecomunicazione, voto per corrispondenza (comunica il proprio voto prima), delega del voto. Quorum: prevede due tipi, variano a seconda del tipo di assemblea, della convocazione (prima/seconda) e del “tipo” di Spa. 1. Costitutivo: prevede il numero minimo di soci presenti affinché l'assemblea sia regolarmente costituita. DIRITTO COMMERCIALE 16 2. Deliberativo: prevede il numero minimo di approvazioni (“si”) rispetto al capitale sociale. SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA Ruolo del presidente dell'assemblea: accerta la regolare costituzione dell'assemblea, direzione dei lavori assembleari, accerta il risultato. Il presidente è la persona indicata dallo statuto, è affiancato da un segretario che si occupa della verbalizzazione. Verbale assembleare: in sua mancanza si ha nullità della deliberazione, mentre se presenta irregolarità la delibera è annullabile. Redazione: tempestiva” e non necessariamente contestuale allo svolgimento: assemblee ordinarie è a cura del segretario e assemblee straordinarie è a cura del notaio. Funzioni: di prova di quello che si svolto, di informazione e di controllo della regolarità. LIMITI NEL DIRITTO DI VOTO Spetta a ciascun socio decidere se intervenire e come votare. Ci sono 2 limiti: divieto di perseguire interessi contrastanti con quello della società e obbligo di comportarsi secondo buona fede. VIZI DELL’ASSEMBLEA 1. Delibera annullabile: qualunque caso tale delibera violi la legge o lo statuto, caso di conflitto di interessi in assemblea. Per impugnare si hanno 90 giorni dalla data della deliberazione. La sentenza di annullamento produce la rimozione con effetti retroattivi della delibera. La delibera annullabile è impugnabile: organo amministrativo, collegio sindacale, soci assenti, astenuti o contrari. 2. Delibera nulla: mancanza di avviso di convocazione: quando anche uno solo dei soci, avente diritto di voto, non è stato avvertito, mancanza del verbale, illiceità o impossibilità dell’oggetto della delibera. La delibera nulla è impugnabile da chiunque ne abbia interesse, anche terzi, entro 3 anni. Sanatoria → la nullità, come l'annullabilità, è sanabile tramite sostituzione della delibera impugnata con un'altra delibera assembleare valida. ASSEMBLEE SPECIALI Si hanno in quei casi in cui ci sono più categorie di azioni presenti. Anche in caso di presenza di Strumenti finanziari partecipativi con diritto di voto si nomina l’assemblea speciale. DIRITTO COMMERCIALE 17 Assemblea degli obbligazionisti: approvazione o modifica delle condizioni economiche del prestito, nomina il rappresentante comune degli obbligazionisti, altre materie d’interesse. ORGANO AMMINISTRATIVO Competenze: amministratori spetta la gestione dell’impresa e il compimento di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Nelle Spa la gestione spetta esclusivamente agli amministratori. I soci sono privati di qualunque potere gestorio, al massimo possono autorizzare alcune operazioni, previste dallo statuto. Netta separazione dei ruoli. NOMINA AMMINISTRATORI Assemblea ordinaria, possono essere nominati sia soci che persone esterne all’azienda. Deve avere dei requisiti minimi. Tre categorie di caratteristiche che deve avere l’amministratore: professionalità: deve avere dati titoli (laurea), onorabilità: non deve avere condanne, indipendenza: non deve avere rapporti personali o di interessi con la società. Durata: amministratori rimangono in carica per 3 esercizi, possono essere rieletti. Il mandato scade alla data di approvazione del bilancio. Cessazione: scadenza del termine, revoca (non serve giusta causa), rinuncia: dimissioni da parte degli amministratori, decadenza: l’amministratore perde i requisiti necessari visti sopra, morte. SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 1. Solo alcuni sono da sostituire: resta la maggioranza e si procede per cooptazione. Nuovi amministratori sono nominati da quelli presenti ma restano in carica solo fino alla successiva assemblea. 2. Vengono meno tutti gli amministratori: collegio sindacale convoca d’urgenza l’assemblea. STRUTTURA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO Unipersonale: presente un solo amministratore detto Amministratore Unico Pluripersonale: più amministratori formano il Consiglio di Amministrazione (CdA), anche se presente la maggioranza funziona con procedimento collegiale. Retto da un presidente nominato dal CdA tra i suoi membri e per ogni DIRITTO COMMERCIALE 18 decisione il presidente deve convocare il CdA che delibera limitatamente sull’ordine del giorno prestabilito ORGANI DELEGATI Organi delegati si differenziano in base alla struttura, cioè quante persone prendono le decisioni in autonomia. Unipersonale → Amministratore delegato o pluripersonale → Comitato esecutivo. Gli organi delegati devono riferire al CdA le loro operazioni più importanti e la situazione dell’azienda almeno una volta ogni 6 mesi. Il CdA può: revocare la delega in qualsiasi momento (anche no giusta causa), impartire direttive vincolanti ai delegati, può avocare a sé un'operazione (richiamare a se). INVALIDITÀ DELLE DELIBERE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO Esse possono essere solo annullabili quando esse violano la legge o lo statuto. La delibera è impugnabile entro 90 giorni da ciascun amministratore e l’organo di controllo. Interesse degli amministratori: caso unico di delibera nulla: amministratore abbia un interesse personale in un’operazione che si sta svolgendo. La delibera è nulla, almeno che tale amministratore non segua gli obblighi di: comunicazione: deve comunicare il proprio interesse agli altri amm, astensione: vale solo per l’amm. delegato, motivazione: deve dare una motivazione sull’effettiva validità dell’operazione, voto non determinante: la delibera deve essere approvata senza il suo voto. RAPPRESENTANZA Atti in nome e per conto della società. Se l’amministratore è unico è lui rappresentante (se serve almeno uno). Se ci sono più amministratori il potere di attribuire il potere spetta a: assemblea o statuto. LIMITI AL POTERE Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da decisioni degli organi competenti NON sono opponibili ai terzi. I terzi qui sono più tutelati. L’eccesso di potere non può essere imposto a terzi quando: eccesso dei limiti statutari, dissociazione tra potere gestorio e rappresentativo, estraneità dell’oggetto sociale, limiti legali. DIRITTO COMMERCIALE 19 Ci sono casi in cui l’azione degli amministratori è opponibile a terzi: carenza di potere rappresentativo: chi ha compiuto l’azione non aveva il potere di rappresentanza, contitolarità di rappresentanza: l’atto deve essere firmato da più amministratori. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI Diligenza: operare con diligenza professionale, imposta dalla natura dell’incarico e specifica propria delle singole competenze. Agire informati: consapevole di cosa succede nella società e saper anche valutare. Evitare danni: limiti dei propri poteri e conoscenze. Presupposti della responsabilità: 1. Oggettivo: condotta dell’amministratore deve aver recato un danno alla società (nesso tra la condotta e il danno). 2. Soggettivo: inoltre la condotta deve essere dolosa o colposa. a. Dolo: situazione psicologica consapevole di recare un danno. b. Colpa: atteggiamento psicologico di chi non vuole recare un danno ma lo reca comunque. i. Specifica: la condotta viola un obbligo specifico di legge. ii. Generica: la condotta viola generali doveri di intelligenza, perizia o prudenza (deve essere grave). Se lieve non crea responsabilità perché protetta dalla business judgment rule. Regime della responsabilità: Solidarietà → se gli amministratori sono più di uno, tutti sono solidalmente responsabili. Può essere: Attenuata: alla luce delle singole competenze degli amministratori es. accusa di falso bilancio. Esclusa: quando il fatto connesso al danno è stato compiuto singolarmente da un amministratore delegato non ne risponde l’intero consiglio Se la decisione è presa dall’intero CdA, il singolo amministratore può evitare di far ricadere la responsabilità su sé stesso esercitando la dissociazione (suo unico voto contrario non ha il potere di bocciare la decisione). Deve: votare contro, far notare il dissenso, comunicarlo, fare quanto in suo potere. DIRITTO COMMERCIALE 20 AZIONI DI RESPONSABILITÀ Andare in giudizio in tribunale dove un giudice accerti la responsabilità dell’amministratore e lo condanni al risarcimento. 1. Verso la società: società chiede al giudice di accertare la responsabilità di un amministratore. Tale richiesta, può essere fatta da: Assemblea ordinaria: delibera può avvenire entro 5 anni dalla cessazione della carica dell’amministratore. Approvata col voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale. Collegio sindacale: delibera con maggioranza dei 2/3 Minoranza qualificata di soci: soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale, comunque non superiore ad 1/3. Nelle società aperte soci che rappresentino max 1/40. 2. Verso i creditori sociali: patrimonio della società è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. 3. Verso i singoli soci o terzi: il danno è fatto direttamente a terzi o ad un socio. Presupposti: compimento da parte degli amministratori di un atto illecito nell’esercizio del loro ufficio o produzione di un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del singolo terzo. ORGANO DI CONTROLLO Tutti i soci non amministratori hanno il diritto di controllo. I soci possono essere tantissimi e perciò non è pensabile che tutti abbiano il diritto di controllo e si mettano a chiedere agli amministratori del loro operato. Perciò tare ruolo è affidato all’organo di controllo. Il controllo è affidato al Collegio Sindacale COLLEGIO SINDACALE Funzioni di vigilanza sull’amministrazione della società. I suoi membri si chiamano Sindaci, e ognuno rimane in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili. L’organo sindacale opera con il metodo collegiale a maggioranza. Nomina → inizialmente nell’atto costitutivo, successivamente dall’assemblea ordinaria. Composizione → deve essere composto da 3 o 5 membri effettivi + 2 supplenti. Requisiti per essere eletti: Possono essere eletti anche non soci (commercialisti). DIRITTO COMMERCIALE 21 1. Professionalità: almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere revisori legali dei conti e resto professori universitari. 2. Indipendenza: non ci devono essere rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al 4° grado con gli amministratori o no rapporti professionali con la società. Invariabilità del compenso: determinato dall’assemblea alla nomina, e non può essere modificato successivamente. Revoca del sindaco: dall’assemblea solo con giusta causa (approvata da tribunale). Cessazione e sostituzione: per scadenza, revoca, rinuncia, decadenza o morte. Se meni di due sindaci si chiama assemblea. Funzioni del Collegio Sindacale: funzione di controllo: 1. Rispetto della legge e statuto dell’organo amministrativo e dell’assemblea dei soci. 2. Adeguatezza assetti organizzativi, amministrativi, contabili 3. Rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’organo gestorio 4. Eventuale controllo contabile Poteri dei Sindaci: Potere e dovere di partecipare alle riunioni del CdA e dell’assemblea. Poteri ispettivi di controllo: hanno il potere di chiedere informazioni agli amministratori e acquisire materiale. Poteri di informazioni: può chiedere agli amministratori informazioni. Sono destinatari di denunce dei soci: se un socio sospetta di un illecito all’interno dell’impresa può chiedere al collegio sindacale di indagare. Potere di reazione: collegio sindacale se riscontra una violazione: 1. Convocare l’assemblea 2. Impugnare le delibere del CdA o assemblea illegittime 3. Esperire azioni di responsabilità 4. Denunciare al tribunale: in casi di gravi irregolarità nella gestione Funzione suppletiva: Convocazione assemblea: c’è inerzia da parte dell’organo amministrativo DIRITTO COMMERCIALE 22 Ordinaria amministrazione: quando vengono meno tutti gli amministratori, il collegio sindacale li sostituisce temporaneamente. Revisione legale dei conti Responsabilità dei sindaci: 1. Per fatto proprio: il sindaco commette il danno, risponde lui 2. Per fatto degli amministratori: in cui si ha un danno provocato da un amministratore, si vede se il sindaco ha fatto quanto in suo potere per evitare ciò. Criterio di diligenza: sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza Responsabilità esclusiva: sindaci sono responsabili della verità delle loro attestazioni e conservare il segreto sui fatti e sui documenti CAP 9 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI È un processo di monitoraggio dell’attività che dura per tutto l’esercizio: 1. Verifica correttezza scritture contabili 2. Corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili: controllo di legalità 3. Giudizio sul bilancio: 1.Positivo: scritture affidabili 2.positivo con rilievo: presenza di un errore significativo ma non tale da influire 3.negativo: sostanziale inattendibilità 4.impossibilità di esprimere un parere Nomina: spetta all’assemblea, su proposta dell'organo di controllo. L'assemblea è libera di non nominare il soggetto proposto dal collegio ma non può nominare un revisore diverso da quello proposto. Durata: 3 esercizi con incarico riattribuibile a scadenza. Revoca: di competenza dell'assemblea solo per giusta causa. Dimissioni: le funzioni continuano a essere esercitate dal medesimo fino a quando non viene sostituito. INDIPENDENZA I revisori non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. Il revisore può essere: DIRITTO COMMERCIALE 23 Un professionista (o società): soggetto esterno Collegio sindacale: se è previsto dallo statuto. Possibile se società è chiusa, società non deve dover fare il bilancio consolidato, società deve usare il metodo tradizionale di governance. CAP 10 - BILANCIO SP: fotografia situazione patrimoniale - CE: andamento società - Rendiconto Finanziario: evidenzia i flussi di cassa - Nota integrativa: doc esplicativo dove si riprendono e si spiegano le voci precedenti. Esso si redige secondo i principi generali dettati dal cc: Verità, Correttezza, Chiarezza. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE Il progetto di bilancio è fatto dagli amministratori, una volta l’anno, entro 120 gg dalla fine dell’esercizio, gli amministratori devono convocare l’assemblea per l’approvazione. Almeno 30 gg prima dell’assemblea gli amministratori far avere il bilancio + una loro relazione sulla gestione al collegio sindacale e al revisore legale dei conti. Quest’ultimi entro 15 gg devono allegare al bilancio una loro relazione. Approvare il bilancio non vuol dire approvare la gestione degli amministratori, significa confermare che i dati contenuti rappresentino la situazione dell’impresa. Falso bilancio → redatto senza rispettare le regole precedenti. La delibera relativa è nulla, e impugnabile entro 3 anni. CAP 11 - MODIFICHE ALLO STATUTO DI SPA Diversamente dalle SdP: modifiche dei soci non configurano una modifica del contratto sociale, regola non è unanimità ma maggioranza, soci devono deliberare nel rispetto del metodo collegiale. La competenza di tali modifiche è dell’assemblea straordinaria. DIRITTO DI RECESSO Diritto di recesso: in occasione di decisioni considerate suscettibili di alterare il valore della partecipazione azionaria, il legislatore concede al socio dissenziente il diritto di recedere in tutto o in parte dalla società, prima che la modifica abbia effetto: dichiarazione di volontà unilaterale (diritto potestativo concesso al socio di sciogliersi dal contratto). DIRITTO COMMERCIALE 24 Le cause possono essere: legali inderogabili, legali derogabili, statutarie (modifiche importanti dello statuto) Termine esercizio del diritto: 15 gg dall'iscrizione nel RI della delibera prevista, 30 gg dalla conoscenza del socio se il recesso discende da un fatto diverso da una deliberazione che modifica lo statuto, il recesso non potrà essere esercitato se entro 90 giorni la società revoca la delibera. Modalità: il recesso deve essere comunicato per iscritto alla società con lettera raccomandata Effetti: il recesso diviene irrevocabile non appena giunge a conoscenza della società. Liquidazione delle azioni: il socio che recede ha diritto alla liquidazione della partecipazione. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori: Nelle società non quotate bisogna considerare la consistenza patrimoniale della società e le sue prospettive reddituali. Nelle società quotate si considera la media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione. CAP 12 - OPERAZIONI SUL CAPITALE Tutte le operazioni sul capitale sono modifiche statutarie (ovvero per le quali è necessaria l’assemblea straordinaria) e possono consistere in variazioni patrimoniali reali o nominali. Società abbia scelto di emettere azioni senza valore nominale espresso: aumentano o riducono il numero delle azioni o valore nominale delle azioni in circolazione. AUMENTO DI CAPITALE Solo se il capitale precedentemente sottoscritto è stato versato interamente: 1. Reale: si apportano nuove risorse 2. Gratuito: si riallocano le risorse tramite una modifica contabile Aumento gratuito: mera operazione contabile con la quale si imputano valori patrimoniali al capitale sociale, ma non c’è alcun incremento patrimoniale. Ciò ha effetto sul piano organizzativo: DIRITTO COMMERCIALE 25 1. L’imputazione può riguardare solo risorse disponibili 2. La modifica del capitale viene decisa dall'assemblea straordinaria 3. L’operazione si può attuare con emissione di nuove azioni aventi stesse caratteristiche o aumento valore nominale. 4. Assegnazione gratuita ai soci necessariamente proporzionale Aumento a pagamento: nuovo finanziamento alla società. Si emettono nuove azioni e se ne incassa il corrispettivo, aumentando il capitale sociale. DIRITTO DI OPZIONE Diritto dei soci azionisti di essere preferiti rispetto ai terzi nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione. Il fine è evitare che l’aumento di capitale alteri il rapporto tra partecipazione dei soci. In caso un socio non eserciti tale diritto: Spa chiuse: gli altri soci hanno diritto di prelazione su tali azioni non optate. Spa aperte: nessun diritto di prelazione. Casi di esclusione del diritto di opzione: 1. Spa non quotate: a. Nuove azioni devono essere liberate con conferimenti in natura b. Se lo esige l’interesse sociale c. Se la società delibera di offrire in sottoscrizione le azioni di nuova emissione ai propri dipendenti Nei primi due casi le azioni andranno emesse con un sovrapprezzo. 2. Spa quotate: a. Lo statuto può prevedere che il diritto può essere escluso nei limiti del 10% del capitale preesistente. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE Essendo una modifica statutaria è di competenza dell’assemblea straordinaria. Riduzione reale: capitale si riduce al fine di restituire ai soci parte del conferimento o con liberazione dall’obbligo dei versamenti non ancora effettuati. DIRITTO COMMERCIALE 26 I conferimenti sono postergati: società prima di restituire i conferimenti ai soci deve essere in grado di rimborsare i creditori. Efficacia: la delibera deve essere iscritta nel RI, ed entro 90 gg i creditori sociali possono fare opposizione. Esecuzione: proporzionale Riduzione nominale (o per perdite): Valore del patrimonio netto si è ridotto e l’assemblea decide di allineare il capitale sociale a tale valore. Ciò non è obbligatorio ogni volta che si ha una perdita, si distinguono 3 ipotesi: 1. Perdita inferiore 1/3 del capitale: non è necessario fare la riduzione. Però, se all’esercizio successivo c’è utile, esso non potrà essere retribuito fino a che il capitale sociale non sarà reintegrato. 2. Perdita superiore 1/3 del capitale: prima di ridurre si può decidere di attendere l’esercizio successivo. Se entro l’esercizio successivo la perdita non è sanata allora c’è l’obbligo di ridurre il capitale sociale. 3. Perdita superiore a 1/3 e capitale sotto al minimo legale: trasformazione: si cambia il tipo di società (es. da Spa a Srl) liquidazione: si decide di sciogliere la società ricapitalizzazione: si riduce il capitale e si conferisce per portarlo al valore minimo SCIOGLIMENTO DELLA SPA Avviene all’incirca come nelle SdP → vedi parte relativa. ASSEMBLEA TOTALITARIA Pur in assenza di (regolare) convocazione l'assemblea può validamente tenersi e deliberare se sono presenti in assemblea: tutti gli aventi diritto al voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. Sotto il profilo: Finanziario: l’azione rappresenta una frazione del capitale nominale. Organizzativo: costituisce una ideale porzione unitaria del rapporto che lega l’azionista alla società. DIRITTO COMMERCIALE 27 CARATTERI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA Indivisibilità: l’azione costituisce l’unità minima predefinita dell’investimento. Inscindibilità: tradizionalmente si ritiene che l’azionista non possa smembrare il contenuto della partecipazione azionaria Uguaglianza relativa: le azioni devono essere di uguale valore, si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi, le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. Autonomia e libera circolazione DIRITTI SOCIALI 1. Patrimoniali: diritto agli utili e diritto alla quota di liquidazione 2. Amministrativi (riguardanti il funzionamento dell’assemblea): diritto di voto, diritto di intervento, diritto di impugnare delibere assembleari. 3. Diritto di recesso e diritto di opzione DIRITTO AGLI UTILI Diritto alla percezione di un dividendo, se: 1. Società consegua un utile di esercizio 2. Utile realmente conseguito 3. Patrimonio netto risulti almeno pari al capitale sociale 4. Riserva legale abbia raggiunto la sua entità minima di legge Solo se sussistono queste ultime due condizioni l’utile, oltre che effettivamente esistente, è distribuibile. L’assemblea ripartisce gli utili dopo approvare il bilancio e decidere sulla distribuzione dell’utile. CAP 13 - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA Società chiusa, rilevanza centrale del singolo socio a cui sono attribuiti ampi poteri di exit (recesso/esclusione) e di voice. Divieto di incorporare le partecipazioni in azioni e di farne offerta al mercato. Capitale minimo: 1. Tra 1 e 9999€: il conferimento può essere fatto solo in denaro e deve essere interamente DIRITTO COMMERCIALE 28 versato. Inoltre, bisogna adottare la riserva legale accelerata: obbligo di accantonare il 20% degli utili fino a quando capitale + riserva raggiungono i 10k. 2. Da 10k in poi: se il conferimento è in denaro si deve conferire almeno il 25%. Si possono conferire beni di qualunque valutazione economica. Riserva legale standard → obbligo di accantonare il 5% degli utili, fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale. Sub-modelli: Srl ordinaria a capitale marginale → caso di capitale tra 1 e 9999€ Srl semplificata: favorire l’imprenditoria giovanile: i soci devono essere persone fisiche, può essere unipersonale, capitale tra 1 e 9999€. Si adotta uno statuto standard: è un modello prestampato che rende la struttura molto semplice. Srl start up innovativa, PMI innovative e PMI: lo statuto può creare diverse categorie di quote e possono essere offerte al pubblico, in presenza però di determinati presupposti. COSTITUZIONE Le Srl possono essere costituite simultaneamente per contratto o atto unilaterale da redigersi in forma pubblica a pena di nullità. Lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo e, in caso di contrasto tra clausole, prevalgono quelle dell'atto costitutivo Costituzione → vedi disciplina delle Spa. Modifiche all'atto costitutivo sono di competenza dell’assemblea. STRUTTURA FINANZIARIA a. Conferimenti: tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Alla sottoscrizione versato all’organo amministrativo almeno il 25% dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo. Si possono conferire anche prestazioni d'opera e di servizi. Mancata esecuzione dei conferimenti: amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di 30 giorni. Decorso questo termine gli amministratori possono vendere prima a soci poi a terzi. DIRITTO COMMERCIALE 29 b. Finanziamento dei soci: nelle Srl i soci possono prestare dei soldi a titolo di debito tramite un finanziamento, in questo modo, è creditore e ha diritto alla restituzione della somma versata. Il rimborso di tali finanziamenti è però postergato rispetto il rimborso degli altri creditori sociali (non sempre). c. Titoli di debito: titoli di massa che rappresentano un debito della società nei confronti dei sottoscrittori. Deve essere previsto dallo statuto e la decisione di emissione dovrà poi essere iscritta dagli amministratori nel RI. PARTECIPAZIONE SOCIALE Quota → misura della partecipazione di un soggetto alla società. Si determina di solito in termini percentuali. Ogni socio è e titolare di una sola partecipazione (proporzionale al conferimento e diritti sono proporzionali alla partecipazione). DIRITTI PARTICOLARI DEL SOCIO L’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione di utili. Questi diritti possono essere modificati solo con il consenso unanime dei soci. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA Le quote sono liberamente trasferibili, limiti se: 1. Intrasferibilità delle partecipazioni: la Srl diventa una società chiusa. 2. Subordinazione del trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevedere condizioni e limiti. MODALITÀ DI TRASFERIMENTO Intervento di un notaio o di un intermediario che esegue atto scritto con sottoscrizione autenticata e atto informatico con firma digitale USCITA DEL SOCIO Alienazione: cede la propria quota Recesso: volontà del socio. Per cause: legali inderogabili: modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto o cause statutarie: altre cause previste dall'atto costitutivo. Modalità: può recedere con modalità indicate dallo statuto, Si vende quindi la quota entro 180 giorni dalla comunicazione alla società. Esclusione: volontà degli altri soci. L’esclusione è possibile solo in presenza di cause statutarie: DIRITTO COMMERCIALE 30 1. Specifiche: enunciate nell'atto costitutivo in modo preciso e non generico. 2. Per giusta causa. Modalità: spetta al socio il diritto di fare opposizione davanti al Tribunale ed il rimborso avviene con stesse modalità previste per il recesso. CAP 14 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLE SRL COMPETENZE DEI SOCI Ad essi spetta una competenza potenziale su ogni profilo della gestione. Necessarie: competenze affidate inderogabilmente ai soci 1. Nomina e revoca dell'organo di controllo 2. Approvazione del bilancio 3. Modifiche allo statuto e atto costitutivo 4. Modifiche dell'oggetto sociale o dei diritti particolari dei soci Normali ma derogabili: 1. Nomina e revoca amministratori 2. Distribuzione dell’utile Legali eventuali: i soci hanno una competenza gestoria illimitata, riguardante ogni operazione. Esclusive statutarie: l'atto costitutivo può attribuire ai soci ulteriori competenze in ambito gestorio, nelle Srl non c’è una rigida separazione dei ruoli degli amministratori e dei soci. In caso di responsabilità i soci rispondono in solido con gli amministratori. Procedimento decisionale: metodo collegiale, tramite l’assemblea (deliberazioni assembleari). Decisioni non assembleari : queste decisioni vanno prese con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Il metodo assembleare è obbligatorio nei casi: 1. Mancata previsione statutaria della consultazione o del consenso scritto. 2. Modifiche dell'atto costitutivo, per le operazioni implicanti una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti sociali. 3. Quando ne fa richiesta uno o più amministratori. DIRITTO COMMERCIALE 31 Invalidità delle decisioni dei soci: se decisioni non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo. Possono essere impugnate: da ciascun socio che non vi ha consentito, da ciascun amministratore, dal collegio sindacale. Termine di impugnazione: 1. Entro 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci 2. Entro 3 anni le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile 3. Non ci sono limiti di tempo per le delibere che modificano l'oggetto sociale AMMINISTRAZIONE Gli amministratori hanno una competenza generale ma, diversamente che nella spa, la loro competenza non è esclusiva: anche i soci hanno una competenza legale e l’autonomia statuaria. Nomina: amministratori sono nominati dai soci, termine definito nell’atto costitutivo Revoca: competenza dei soci, può avvenire anche senza giusta causa. Inoltre, ogni socio può chiedere la revoca in via giudiziaria in caso di gravi irregolarità compiute dall'amministratore. Esercizio del potere: autonomia statutaria, metodo consiliare (CdA). Il CdA non è comunque obbligatorio, si può adottare un’amministrazione.congiuntiva o disgiuntiva. Alcune decisioni devono però in ogni caso essere prese con metodo consiliare: redazione del progetto di bilancio e fusione o scissione Rappresentanza: amministratori. Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Conflitto di interessi: 1. Tra la società e l’amministratore che ha fatto il contratto, tale contratto può essere annullato su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. 2. Se le decisioni prese dal CdA creano un danno, possono essere impugnate entro 90 gg. Responsabilità degli amministratori: amministratori sono solidalmente responsabili: DIRITTO COMMERCIALE 32 1. Verso la società, verso i singoli soci e verso terzi dei danni derivanti dall'inosservanza 2. Solidalmente con i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi ORGANO DI CONTROLLO Nelle Srl è meramente eventuale. Normalmente il controllo è affidato ai soci. In alcuni casi però, per legge è obbligatorio: 1. la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato 2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti 3. per due esercizi consecutivi ha superato 4 milioni di euro di ricavi DIRITTO COMMERCIALE 33