Effetti della separazione PDF
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These lecture notes cover the effects of separation in Italian family law. They discuss legal aspects and obligations, such as property rights, child custody and financial support. The relevant legislation and court rulings are also mentioned.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 20 Titolo: Effetti della separazione EFFETTI DELLA SEP...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 20 Titolo: Effetti della separazione EFFETTI DELLA SEPARAZIONE La separazione personale tra coniugi da vita a una situazione provvisoria in cui permane il vincolo coniugale. I due restano pertanto coniugi mentre i doveri nascenti dal matrimonio cadono in uno stato di quiescenza: è sospeso il dovere di coabitazione (art 144 cod civ). Normalmente è il giudice che autorizza i coniugi a vivere separati. Inoltre la sola presentazione del ricorso costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare (art 146 cod civ); è sospeso il reciproco dovere di fedeltà (art 143 cod civ) che viene considerato strettamente collegato alla coabitazione. Permane peraltro l’obbligo al rispetto reciproco per cui, precisa la giurisprudenza, il coniuge separato che intenda intraprendere una relazione sentimentale sarà tenuto a tenere un comportamento tale da non offendere la dignità, l'onore e la sensibilità dell'altro coniuge, sono sospesi l’obbligo di assistenza morale e il dovere alla collaborazione, restano gli obblighi verso la prole, permane il dovere di assistenza materiale che si tramuta nell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole cui non sia addebitabile la separazione, viene meno la presunzione di concepimento durante il matrimonio, disciplinata dall’art 232 cod civ, che in particolare non opera trascorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dall’omologazione della separazione consensuale o ancora dalla data di comparizione dei coniugi di fronte al giudice quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere separatamente già nelle more del giudizio di separazione, resta il diritto della moglie di continuare ad aggiungere al proprio cognome quello del marito. Peraltro il giudice potrebbe inibirle l’uso quando questo sia gravemente pregiudizievole al marito. Al contrario la moglie può essere autorizzata dal tribunale a non usare più il cognome del marito quando questo sia a lei gravemente pregiudizievole (art 156 bis cod civ). nel caso in cui sia in corso un’adozione il coniuge separato può procedere all’adozione in casi particolari (art 44 Legge 184 del 1983) senza che sia attribuita all’altro coniuge la qualifica di genitore adottivo. I coniugi separati comunque non possono richiedere l’adozione piena, si scioglie la comunione legale (art 191 cod civ). Ai sensi delle modifiche introdotte dalla Legge 55 del 2015 il regime patrimoniale coniugale della comunione dei beni si scioglie nel momento in cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dinanzi al Tribunale, purché omologato. La comunione in altre parole si scioglie nel momento in cui i coniugi per la prima volta compaiono in tribunale, 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 20 Titolo: Effetti della separazione non si sciolgono né l’impresa familiare, né il fondo patrimoniale data la particolare natura di quest’ultimo finalizzato a garantire il soddisfacimento delle esigenze della famiglia, permangono i diritti successori tranne che per il coniuge cui è stata addebitata la separazione, resta il diritto alla pensione di reversibilità nel caso di morte dell’altro, anche nel caso di addebito, resta il diritto di abitazione nella casa familiare nel caso di morte del coniuge ai sensi dell’art 540 cod civ qualora gli era stata assegnata in sede di separazione, se cioè aveva continuato ad abitarvi dopo la separazione. Il provvedimento che dichiara i coniugi separati inoltre regolamenta le seguenti situazioni: assegno di mantenimento. Il coniuge nei cui confronti non sia stato pronunciato addebito, ha diritto a un assegno di mantenimento qualora non abbia redditi propri “adeguati” (art 156 cod civ). affidamento dei figli. Il provvedimento di separazione regolamenta l’affidamento dei figli ossia stabilisce l’affido condiviso oppure se i figli sono affidati ad uno solo dei genitori e prevede altresì un assegno di mantenimento per la prole (art 337-ter cod civ). assegnazione della casa familiare. Il provvedimento di separazione stabilisce, se vi sono figli, a quale dei due coniugi è assegnata la casa familiare ossia quale dei due potrà continuare a vivere in quella che è stata la residenza della famiglia con i figli (art 337- sexies cod civ). La posizione del coniuge cui è stata addebita la separazione Il coniuge cui è stata addebitata la separazione non ha diritto all’assegno di mantenimento ma avrà solamente diritto agli alimenti nel caso in cui si trovi in stato di bisogno ossia non sia in grado di provvedere alle fondamentali esigenze di vita, perde i diritti successori. Nel caso di morte dell’altro resta solamente il diritto ad un assegno vitalizio commisurato alle sostanze ereditarie alla qualità e al numero degli eredi legittimi se al momento dell’apertura della successione beneficiava degli alimenti a carico del defunto, ha diritto alla pensione di reversibilità se era titolare di assegno alimentare. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 20 Titolo: Effetti della separazione ASSEGNO DI SEPARAZIONE Ai sensi dell’art 156 cod civ il coniuge nei cui confronti non sia stato pronunciato addebito, ha diritto a un assegno di mantenimento qualora non abbia redditi propri adeguati e vi sia una disparità economica tra le parti. L’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione è caratterizzato dal fatto che tra i due coniugi sussiste ancora il vincolo matrimoniale e vengono meno solamente gli obblighi personali di coabitazione, fedeltà e collaborazione, mentre permane l’obbligo di contribuzione che si trasforma in obbligo di somministrazione del mantenimento. Si sostiene infatti in giurisprudenza che la separazione instaura un regime il quale, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio, compatibili con la cessazione della convivenza. Durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi in costanza di matrimonio, la quale comporta la condivisione dei reciproci mezzi economici. Il criterio del tenore di vita Il diritto all’assegno sorge dunque, ai sensi dell’art 156 cod civ, in assenza di adeguati redditi propri. In proposito si rileva che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e perdurante per quasi trent’anni, l’adeguatezza dei redditi è commisurata al mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (in sede di divorzio invece non è più così). Perché sorga il diritto all’assegno pertanto non è necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto, che può essere anche economicamente autosufficiente, ma rileva invece l’apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio. L’assegno è così finalizzato a garantire al coniuge più debole il mantenimento di un tenore di vita corrispondente a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass 2574 del 2015). L'adeguatezza dei redditi e dei mezzi a disposizione, si sostiene, va comunque valutata con riferimento al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio, in rapporto cioè alla loro pregressa posizione economica e sociale. Il tenore di vita durante la convivenza matrimoniale è pertanto il parametro di riferimento, ai fini della valutazione di adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l’attribuzione dell’assegno ed esso è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, dal tipo di spese sostenute e dalle reali disponibilità dei due coniugi. Su questa base vi sono casi in cui sono stati stabiliti assegni molto ingenti a beneficio di persone già molto ricche Ci si chiede peraltro a quale tenore di vita occorre rifarsi. L'orientamento prevalente della giurisprudenza si riferisce al tenore di vita potenziale quello cioè che le potenzialità economiche della famiglia hanno potuto offrire, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente. Si considera così irrilevante il modello di vita cui concretamente i coniugi hanno improntato il loro ménage familiare. Non viene dunque preso in considerazione dalla giurisprudenza un regime di vita improntato al risparmio, ma nemmeno il tenore di vita più elevato di quanto effettivamente i coniugi percepiscono. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 20 Titolo: Effetti della separazione Nei casi concreti peraltro la separazione determina un impoverimento complessivo della coppia che si trova a gestire due case, il doppio delle utenze, e altro. Pertanto il mantenimento del tenore di vita va considerato un obiettivo evidentemente tendenziale. Di conseguenza nella determinazione del nuovo ménage familiare, successivo al disgregarsi del rapporto di coniugio, si deve necessariamente tenere conto non solo dell’astratto dato del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma anche della concreta erosione della capacità economica che subisce la coppia frammentandosi. Quantificazione dell’assegno Una volta che il giudice abbia accertato che il coniuge separato ha diritto all’assegno questo va quantificato. Ai sensi dell’art 156 cod civ l’ammontare dell’assegno va determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. La giurisprudenza si è soffermata più volte sui parametri sulla base dei quali quantificare l’assegno specificando che il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, prendendo in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti, comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica. Vengono presi in considerazione: redditi da lavoro o da pensione o provenienti da altre fonti, redditi da capitale, da partecipazioni societarie, da investimenti, proprietà e risparmi. Viene altresì tenuta in considerazione l’assegnazione della casa familiare (ex art 337-sexies cod civ), elargizioni da parte di familiari o terzi, nonché la convivenza more uxorio. La giurisprudenza ritiene che si debba tener conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge, nei cui confronti si chiede l’assegno entro determinati limiti, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio. Non vanno invece considerate future e ipotetiche reintegrazioni per equivalente dei danni da illecito extracontrattuale. LA GIURISPRUDENZA IN PILLOLE: Differenza con l’assegno divorzile. L’assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa (Cass 14343 del 2023). Breve durata del matrimonio. Si sostiene che la breve durata del matrimonio non impedisce il sorgere del diritto all’assegno, ma può influire solo sul quantum (Cass 42146 del 2021 si trattava di 5 anni). Peraltro nell’ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 20 Titolo: Effetti della separazione spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis, non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento (Cass 402 del 2018 così anche Cass 6164 del 2015 si trattava di un matrimonio durato meno di cento giorni e di una convivenza ancora più breve di appena dieci giorni). Instaurazione di una convivenza effettiva. Non è necessaria l’instaurazione di un’effettiva convivenza fra i coniugi; la mancata convivenza può, infatti, trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze, e va comunque intesa, come espressione di una scelta della coppia, di per sé non escludente la comunione spirituale e materiale (Cass 19349 del 2011). La capacità lavorativa del coniuge o la sua inattività. In relazione alla separazione si sostiene in particolare che costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno da parte del giudice l’attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno. Ciò sulla base della considerazione secondo cui il giudice deve tener conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. In questo contesto la giurisprudenza precisa che l’attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore. Pertanto l’attitudine al lavoro del coniuge richiedente l’assegno di separazione assume rilievo solo in connessione con il rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro (Cass 24049 del 2021). Convivenza di fatto. La giurisprudenza di legittimità ha in più riprese ribadito il principio secondo cui la convivenza more uxorio, ove abbia il carattere della stabilità, e dia luogo nei confronti del coniuge beneficiario a prestazioni di assistenza economica di tipo familiare da parte del convivente spiega rilievo sull’ammontare dell’assegno. Si afferma in tal senso che la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi more uxorio siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare. 3