Invalidità Matrimoniale - Lezione 11 - PDF
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Summary
Questi appunti descrivono l'invalidità del matrimonio. Coprono le differenze tra irregolarità, inesistenza e nullità. Include le cause di invalidità e la rilevanza del consenso matrimoniale. L'articolo cita la Legge 151 del 1975.
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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 11 Titolo: Invalidità del matrimonio INVALIDITÀ DEL MATRIMO...
Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 11 Titolo: Invalidità del matrimonio INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO Le invalidità matrimoniali sono regolate dagli articoli 117 e seguenti del codice civile. Comunemente si distinguono: Irregolarità. Il matrimonio non è invalido ma sono previste sanzioni amministrative. Si tratta ad esempio dell’omissione di pubblicazione o della mancata richiesta da parte dell’ufficiale di stato civile agli sposi di alcuni documenti (130- 140). Inesistenza. L’inesistenza si ravvisa quando manca la parvenza stessa di un atto matrimoniale, ad esempio quando si attesta un consenso degli sposi mai dato, o ancora, secondo alcuna dottrina, nel caso in cui i nubendi siano dello stesso sesso. Peraltro attualmente secondo la giurisprudenza il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero non può essere qualificato come inesistente. Nullità. Il codice parla genericamente di nullità matrimoniale, poi nelle singole disposizioni distingue due ipotesi: un’invalidità matrimoniale suscettibile di essere fatta valere in qualunque momento, un’invalidità matrimoniale sanabile in tempi relativamente brevi (termine di decadenza di un anno). A seconda del tipo di interesse che giustifica la previsione delle diverse condizioni di validità del matrimonio è diversa anche la sanzione prevista nei casi in cui il matrimonio sia contratto pur in presenza di un impedimento. La sanzione pertanto sarà: piena, si parla allora di annullabilità insanabile o più correttamente di nullità se l’interesse è di ordine pubblico; meno grave, si parla di annullabilità sanabile o solo di annullabilità se l’interesse protetto dalla norma violata riguarda solamente uno degli sposi. A questa differenza corrisponde anche una distinzione tra i soggetti legittimati a proporre l’azione di annullamento. Questa infatti se in alcune ipotesi è accordata a chiunque ne abbia interesse in altri casi è concessa solo al soggetto il cui interesse viene ritenuto meritevole di tutela. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 11 Titolo: Invalidità del matrimonio Artt 117 – 120 mancanza dei requisiti: l’argomento è stato affrontato nella lezione precedente Il consenso matrimoniale La grande importanza che l’ordinamento da alla purezza della volontà diretta a contrarre matrimonio ha portato a modificare in sede di riforma del diritto di famiglia, sotto l’influenza delle regole del matrimonio canonico, anche la disciplina relativa ai vizi del consenso dando più spazio alla tutela della volontà effettiva degli sposi. Il consenso matrimoniale ha infatti assunto, con la Legge 151 del 1975, una notevole importanza nell’ambito del matrimonio nella sua duplice essenza di matrimonio atto e di matrimonio rapporto. Matrimonio rapporto: è completamente fondato su uno spontaneo consenso tra i coniugi, consenso al venir meno del quale i due sposi possono far cessare il vincolo. Non più infatti un nucleo familiare in cui spettava al marito e padre assumere ogni decisione relativa alla vita familiare, ma una diversa unione fondata su una comunione di vita materiale e spirituale (Legge 898 del 1970 art 1) e sull’accordo tra uomo e donna i quali, suggerisce il legislatore all’art 144 cod civ devono concordare la residenza comune secondo le esigenze di entrambi e della famiglia e devono decidere insieme l'indirizzo della vita familiare, ossia tutte quelle decisioni relative alla condizione stessa del mènage, dalla distribuzione dei compiti, alla cura dei figli, al tipo e all’entità del contributo portato da ciascuno. Il consenso dei coniugi ha inoltre una maggiore valenza anche in materia di accordi patrimoniali, di separazione personale e di divorzio. Matrimonio atto: anche rispetto al matrimonio atto è aumentata la valenza del consenso e soprattutto della sua purezza e consapevolezza. Si pensi ad esempio all’età che si è innalzata. Inoltre, la riforma ha introdotto, nella disciplina dell'invalidità del matrimonio, nuove cause di annullamento (timore e simulazione), e ha revisionato quelle già esistenti (errore). E’ stata anche data una grossa rilevanza alla coabitazione come coniugi, che può persino in alcuni casi (artt 119, 120, 122 cod civ) sanare il vizio originario se continuata per un anno dopo che il vizio è venuto meno. Sono stati altresì previsti dei termini di decadenza dall’azione di invalidità più lunghi tali da permettere allo sposo, il cui consenso sia stato viziato, di decidere con più attenzione se lasciare in piedi o meno un matrimonio pur iniziato con una scelta viziata. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 11 Titolo: Invalidità del matrimonio Vizi del consenso (art 122 cod civ) Errore, violenza, timore di eccezionale gravità sono cause di invalidità del matrimonio. Tali vizi comportano l’annullabilità del matrimonio. L’azione può essere proposta solo dal coniuge indotto in errore o vittima di violenza e timore e non è proponibile se vi è stata coabitazione per un anno dalla cessazione della violenza, delle cause del timore o dalla scoperta dell’errore. Il dolo invece non è annoverato tra i vizi del consenso matrimoniale. Violenza: Si tratta della violenza morale ossia della minaccia di un male ingiusto e notevole che influisce pesantemente sulla formazione della volontà viziandola, ma non escludendola. La violenza fisica sarebbe invece coartazione totale, e causerebbe la nullità del matrimonio. (E’ questa la famosa distinzione tra la coazione relativa che viene indicata con l’espressione “coactus voluit sed voluit” ossia il soggetto, pur costretto, ha agito e la coazione assoluta indicata con l’espressione “non agit sed agitur” ossia il soggetto è solo uno strumento dell’agente, quasi una sua longa manus). Si ritiene che la violenza per portare all’invalidità del vincolo matrimoniale debba avere gli stessi requisiti previsti dagli artt 1434 e ss cod civ e che pertanto debba essere di natura tale da far impressione a una persona sensata tenuto conto dell’età o del sesso e delle condizioni. È una minaccia attuale di un male futuro che incombe sulla persona e sui suoi beni dipendente dallo stesso autore della violenza che può essere sia uno dei nubendi che un terzo. Rileva anche se non è conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge. Fra le ipotesi che la giurisprudenza, che in tale materia è piuttosto datata, ha riconosciuto come violenza si può ricordare il caso di chi convince l’altro a sposarlo sotto minaccia di suicidio. Non è stata invece ritenuta sufficiente ai fini dell’invalidità del vincolo la minaccia dei genitori di cacciare di casa la figlia, o ancora la minaccia della donna di denunciare l’uomo per violenza sessuale ai suoi danni. Timore: si tratta di un grave sentimento di paura che limita la libera manifestazione della volontà matrimoniale. Il timore si distingue dalla violenza essenzialmente per la provenienza del male minacciato. Nella violenza infatti il male è minacciato da una persona che potrebbe essere la causa del male stesso, nel timore invece il pericolo di eccezionale gravità deriva da cause esterne. La scelta delle nozze 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 11 Titolo: Invalidità del matrimonio rappresenta il danno più lieve rispetto alla grave situazione cui si andrebbe incontro non sposandosi. Non è così invece per il cosiddetto timore reverenziale o metus reverenzialis che dipende da una condizione soggettiva dell’intimorito e che è ritenuto del tutto irrilevante. Comunemente sono stati fatti rientrare nell’ambito del timore situazioni di intimidazione o di violenza familiare, per sottrarsi alle quali il soggetto decide di sposarsi o anche ipotesi di persecuzioni politiche, razziali, mafiose o carestie. Errore. La legge reputa rilevante ai fini dell’invalidità del matrimonio l’errore (alquanto improbabile) che cada sull’identità della persona e l’errore essenziale che cada sulle qualità personali dell’altro coniuge. L’essenzialità si riscontra quando si accerti che il coniuge non avrebbe prestato il suo consenso se avesse esattamente conosciuto dette circostanze in relazione alle quali comunque il codice fornisce un elenco tassativo: 1. esistenza di una malattia fisica o psichica o di un’anomalia o deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale. Va sottolineato che il fatto costitutivo dell’annullamento non è la malattia in sé (incapacità a procreare, impotenza), ma l’errore del coniuge per averla ignorata. Si può dunque ottenere l’annullamento del matrimonio: se la malattia è anteriore rispetto alla manifestazione del consenso matrimoniale, se era ignorata o non esattamente conosciuta dall’altro coniuge, e se comporta un’effettiva incidenza sul concreto svolgersi del rapporto matrimoniale. Tra le malattie sono state ritenute rilevanti malattie che determinano un pericolo per la famiglia, come malattie psichiche (psicopatie, schizofrenie, psicosi, stati tossici dipendenti da alcool, da stupefacenti o da medicine), o che siano contagiose come l’AIDS o anche la sieropositività. Tra le anomalie sessuali rilevano sia le anomalie organiche o funzionali, tra cui l’impotenza, sia le deviazioni sessuali (masochismo, necrofilia, ninfomania, esibizionismo). Si evidenzia che secondo recente giurisprudenza ha sostenuto che il matrimonio civile, in cui un coniuge abbia taciuto all’altro la propria omosessualità e che abbia cagionato l’assenza di rapporti sessuali, può essere annullato per causa di errore; l’omosessualità di un coniuge non è qualificabile tuttavia come errore su una malattia, anomalia, o deviazione sessuale, bensì come errore sulla identità complessiva del coniuge. 2. sentenza di condanna irrevocabile, precedente al matrimonio, per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima delle nozze. 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 11 Titolo: Invalidità del matrimonio 3. dichiarazione di delinquenza abituale o professionale ai sensi degli artt 102 e 103 cod pen 4. condanna con sentenza passata in giudicato, del coniuge a pena non inferiore a due anni per delitti concernenti la prostituzione. La dottrina sottolinea come rilevante sia non tanto la commissione di un determinato delitto prima del matrimonio, ignorato dall’altro coniuge, ma piuttosto l’esistenza di una sentenza di condanna. Non comporta pertanto l’annullabilità del matrimonio un delitto compiuto prima delle nozze se la condanna per lo stesso fatto interviene solamente a celebrazione avvenuta. La dottrina spiega questa disposizione partendo dall’assunto che se è vero che la disciplina dell’errore è fondata sull’ignoranza delle qualità morali dell’altro coniuge, e che quindi dovrebbe rilevare il comportamento delittuoso più che l’emanazione della sentenza in realtà il nostro sistema penale è fondato sulla presunzione di innocenza che vige fino a una condanna definitiva. 5. uno stato di gravidanza, portato a termine, causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore. In quest’ipotesi però l’azione è proponibile solo se è stata esercitata l’azione per il disconoscimento di paternità (art 243 bis cod civ). La dottrina inoltre ampliando la disposizione ha ritenuto annullabile il matrimonio anche quando il figlio sia nato prima del matrimonio se il marito scopra in un momento successivo di non esserne il padre. Morte presunta Tra le cause di invalidità del matrimonio è da annoverarsi anche un’erronea dichiarazione di morte presunta. Com’è noto la morte presunta (art 58 cod civ) scioglie come la morte effettiva il vincolo matrimoniale rendendo il coniuge libero di contrarre nuove nozze. Il ritorno o la scoperta dell’esistenza in vita di colui che era stato ritenuto morto rende nullo il nuovo matrimonio facendo però salvi gli effetti del matrimonio putativo per il coniuge in buona fede. Simulazione (art 123 cod civ) Si ha simulazione ai sensi dell’art 123 cod civ quando gli sposi concordano di non esercitare i diritti né adempiere agli obblighi derivanti dal matrimonio. L’assunzione del vincolo è effettivamente voluta e comporta la realizzazione degli effetti che ne sono propri. Gli sposi infatti acquistano effettivamente lo status coniugale e sorge 5 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 11 Titolo: Invalidità del matrimonio per loro il divieto penale di contrarre nuove nozze. Ciò che però vogliono conseguire non è la comunione materiale e spirituale di vita ma un fine che è estraneo al matrimonio e che può essere il riconoscimento di un figlio naturale, vantaggi di tipo pensionistico, l’acquisto della cittadinanza, o il ricongiungimento familiare. L’azione rivolta all’annullamento del matrimonio simulato, concessa solo ai coniugi, non può essere proposta: decorso un anno dal giorno dalle nozze; nel caso in cui gli sposi abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione stessa. È il caso di precisare che il codice parla di convivenza intesa in termini di affectio coniugalis e non come negli altri casi (art 119, 120, 122 c. c.) di coabitazione cioè di mera condivisione dello stesso domicilio. La capacità della comunione materiale e spirituale di impedire l’azione di annullamento risponde a un valore essenziale e fondamentale dell’ordinamento che tende a tutelare la stabilità conseguita con il matrimonio rapporto indipendentemente dal vizio del matrimonio atto. Si riscontra pertanto anche qui il favor matrimonii. I coniugi peraltro, scaduti i termini per l’impugnazione, possono sempre agire per ottenere lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell’art 3, n 2 , lett f) della Legge 898 del 1970 che prevede l’ipotesi del matrimonio non consumato come causa autonoma di divorzio. Nel corso del giudizio volto a far accertare l’invalidità matrimoniale l’accordo di non adempiere agli obblighi né di esercitare i diritti deve essere provato. 6 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 11 Titolo: Invalidità del matrimonio L’AZIONE PER IMPUGNARE IL MATRIMONIO (art 127 cod civ) Il potere di impugnativa è riguardo al matrimonio strettamente personale, non si trasmette pertanto agli eredi se non in quanto sia già pendente, alla morte dell’attore, il giudizio di annullamento (art 127 cod civ). La competenza spetta al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza, il domicilio o la dimora. È importante sottolineare come con la sentenza che dichiara l’invalidità matrimoniale il matrimonio è inficiato dal momento della celebrazione: la sentenza ha infatti effetti ex tunc. L’effetto principale è il riconoscimento dell’estinzione del vincolo matrimoniale col conseguente riacquisto da parte dei coniugi dello stato civile libero (art 86 cod civ) e della possibilità di contrarre nuove nozze. Col venir meno del vincolo matrimoniale cessano anche i reciproci obblighi coniugali, salvo comunque l’obbligo agli alimenti qualora ne ricorrano i requisiti. Sul piano patrimoniale alla sentenza di annullamento consegue lo scioglimento della comunione legale (art 191 cod civ) e la cessazione del fondo patrimoniale (art 171 cod civ). L’annullamento del matrimonio comporta inoltre la nullità della donazione obnuziale (art 785 cod civ); il coniuge in buona fede però non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio. IL MATRIMONIO PUTATIVO (art 128 cod civ) Anche il matrimonio invalido ab origine dà vita a dei rapporti familiari pur in assenza di vincoli o effetti giuridici. Questo aspetto è tenuto in considerazione dall’ordinamento che lascia spazio alla sopravvivenza di certi effetti pur se sorti da un vincolo invalido. E’ questa la giustificazione della disciplina relativa al matrimonio putativo che, a tutela di quell’attenzione più volte posta dalla legge ai vincoli familiari, deroga alla generale disciplina della nullità, secondo cui dall’atto nullo non sorgono effetti. Si consideri che la convivenza tra i coniugi potrebbe essere stata più o meno lunga. Addirittura potrebbe darsi il caso di un uomo che, già sposato in un altro Paese, riesce a contrarre nuove nozze con una donna ignara che, credendo in lui (sempre per ipotesi) lascia il lavoro per dedicarsi alla cura dei figli e della casa coniugale ritrovandosi così priva di un’autonomia economica. Tale situazione coinvolge ovviamente anche la prole. Si potrebbe poi verificare l’ipotesi in cui due 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 11 Titolo: Invalidità del matrimonio persone in buona fede contraggano matrimonio non sapendo di un legame parentale non dispensabile esistente tra loro. La norma prevede che se il matrimonio viene dichiarato nullo produce comunque effetti come se fosse valido, fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronunzia la nullità, ciò però si verifica solo rispetto ai coniugi che si sono sposati in buona fede oppure il consenso dei quali è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Si possono verificare due ipotesi: quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze (art 129 cod civ). quando vi è un coniuge cui è imputabile la nullità del matrimonio, questi è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E’ tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati (art 129-bis cod civ). L’obbligo alimentare, che non conosce limiti di tempo è subordinato allo stato di bisogno del coniuge in buona fede. Va inoltre considerato che, come nel caso dell’assegno di divorzio, l’obbligo ex art 129 cod civ non ha natura sanzionatoria, ma ha come presupposti l’esistenza di un matrimonio dichiarato nullo, la buona fede di entrambi i coniugi, che il beneficiario non abbia contratto nuove nozze, nonché la mancanza per uno dei due di redditi adeguati. La disciplina pertanto si avvicina sotto molti aspetti a quella prevista dalla legge sul divorzio. Peraltro, nonostante ciò, il trattamento del coniuge in buona fede in caso di matrimonio nullo, è deteriore rispetto a quello del coniuge divorziato: nel caso infatti di invalidità il giudice non è obbligato a prevedere l’obbligo ricorrendone i presupposti, ma “può disporre...”, e soprattutto l’obbligo ha una durata limitata a tre anni. Pertanto i rapporti patrimoniali tra coniugi legati da un matrimonio dichiarato invalido ab origine per un vizio del momento costitutivo del vincolo sono regolati 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 11 Titolo: Invalidità del matrimonio solo dalle disposizioni di cui agli art 129 e 129 - bis cod civ, con l’esclusione dell’applicazione di quelle disposizioni dettate per la diversa ipotesi dello scioglimento del matrimonio: su tali basi la giurisprudenza ha escluso l’applicabilità dell’art 9 della Legge 898 del 1970 che prevede il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità nel caso di scioglimento del matrimonio. Il coniuge in malafede poi da un lato deve versare un’indennità una tantum che ha una natura più sanzionatoria che risarcitoria, dall’altro dovrà anche versare un assegno alimentare senza termini temporali sia pure in via sussidiaria, cioè se non vi sono altri obbligati. Si prevede inoltre, una sanzione pecuniaria ex art 139 cod civ a carico del coniuge che, conoscendo prima del matrimonio l’esistenza di una causa di invalidità, l’abbia lasciata ignorare all’altro; l’irrogazione della sanzione è subordinata all’effettivo annullamento del matrimonio. Se poi l’invalidità del matrimonio fosse imputabile a un terzo questi è tenuto, nei confronti del coniuge in buona fede, al pagamento dell’indennità (art 129-bis, comma 2) in solido col coniuge che ha concorso a determinare la nullità del matrimonio; non è però tenuto all’obbligo alimentare. Gli effetti del matrimonio valido si producono senza limitazioni temporali rispetto ai figli. Se il matrimonio è contratto in mala fede da entrambi i coniugi gli effetti del matrimonio putativo si verificano comunque rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto. 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 11 Titolo: Invalidità del matrimonio Cause di invalidità del matrimonio artt 117 - 123 cod civ violazione degli impedimenti ex art 84 - 89 cod civ stesso sesso tra i inesistenza giuridica non produce alcun effetto nubendi del matrimonio nell’ordinamento giuridico genitore o PM non è più proponibile e se già -se sono proposta è raggiunti i 18 improcedibile anni mancanza di età il matrimonio è l’impugnativa - se c’è stato minima annullabile da parte di concepimento non è più trascorso un anno minore proponibile dal compimento della maggiore età se l’interdizione il matrimonio è ma l’azione non è più proponibile se vi stato di interdizione è revocata annullabile è stata coabitazione per un anno dopo la revoca dell’interdizione per infermità se l’ interdizione il matrimonio è di mente non è revocata nullo incapacità di il matrimonio è ma l’azione: intendere e di volere annullabile -può essere proposta solo dal coniuge che assuma di essere stato incapace - non è più proponibile se vi è stata coabitazione per un anno dopo il pieno recupero delle facoltà mentali mancanza di libertà il matrimonio è per violazione di un con sanzione penale: di stato nullo principio di ordine pubblico delitto di bigamia tutelato anche ex art 556 cod pen se c’è possibilità di il matrimonio è ma l’azione non è più proponibile rapporti di dispensa annullabile dopo un anno dalla celebrazione parentela affinità, se non c’è il matrimonio è in presenza dei requisiti richiesti adozione possibilità di nullo dall’art 564 cod pen può anche dispensa configurarsi il delitto di incesto 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 11 Titolo: Invalidità del matrimonio impedimentum il matrimonio è criminis nullo rischio di il matrimonio c’è irrogazione di a carico della donna, del nuovo commixtio resta valido sanzione pecuniaria coniuge, e dell’ufficiale di stato civile sanguinis che celebra il matrimonio Schema tratto da “Codice del diritto di famiglia e dei minori”, Il sole 24 Ore, Galluzzo 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 11 Titolo: Invalidità del matrimonio Cause di invalidità del matrimonio artt 117 - 123 cod civ vizi del consenso l’azione: ex. art 122 cod civ rendono - è esercitabile dal coniuge il cui consenso è stato estorto il con violenza o determinato da timore o da errore introdotti dalla riforma matrimonio -non è più proponibile se vi è stata coabitazione per un del 1975 annullabile anno dalla cessazione della violenza, delle cause del timore, o dalla scoperta dell’errore è minaccia di un male notevole alla è minaccia attuale di è violenza morale: violenza persona o ai beni, tale da far un male futuro la violenza fisica sarebbe impressione a una persona sensata dipendente dallo invece coartazione totale, tenuto conto di età sesso e stesso autore della vis e causerebbe la nullità condizioni (artt 1434-1435) compulsiva quando il consenso è stato qui il pericolo - anche timore putativo, timore determinato per evitare un pericolo deriva da cause cioè pericolo apparente di eccezionale gravità derivante da esterne e non da - non timore reverenziale cause esterne una persona di diritto che cada su un aspetto della disciplina giuridica è irrilevante errore sull’identità della persona essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge sulle seguenti e tassative circostanze: - senza il quale cioè la persona - esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o non avrebbe prestato il suo deviazione sessuale (anche l’impotenza che prima della consenso al matrimonio riforma era autonoma causa di invalidità) - sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione da notare che il fatto costitutivo non inferiore a 5 anni, salvo intervenuta riabilitazione dell’annullamento non è la malattia in - dichiarazione di delinquenza abituale o professionale sè (incapacità a procreare, - sentenza di condanna a pena non inferiore a 2 anni per delitti impotenza) ma l’errore del coniuge concernenti la prostituzione per averla ignorata - stato di gravidanza causato da terzi purché vi sia stato disconoscimento di paternità 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 11 Titolo: Invalidità del matrimonio simulazione si ha quando gli l’azione: ex. art 123 cod civ sposi hanno il matrimonio è - è esercitabile solo dai coniugi concordato di annullabile - non è più proponibile decorso un anno non esercitare i dalla celebrazione ovvero nel caso in diritti né cui ci sia stata convivenza adempiere agli successivamente alla celebrazione obblighi non mera coabitazione ma vera e derivanti dal propria convivenza in termini di matrimonio affectio coniugalis Schema tratto da “Codice del diritto di famiglia e dei minori”, Il sole 24 Ore, Galluzzo 4