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This document provides an overview of business crises, specifically focusing on the procedures for handling corporate crises under Italian law. It details historical development and current regulations using legal frameworks to examine business failures.

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Luiss Pier Paolo Pirani Ph.D. in Law and Economics Dipartimento di Giurisprudenza Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli La crisi dell’impresa La crisi dell’impresa. Caratteri generali Le...

Luiss Pier Paolo Pirani Ph.D. in Law and Economics Dipartimento di Giurisprudenza Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli La crisi dell’impresa La crisi dell’impresa. Caratteri generali Le procedure concorsuali sono ispirate all’esigenza di evitare dissesti a catena e, per tale ragione, non trovano applicazione le «ordinarie» norme previste dal nostro ordinamento per la tutela individuale dei creditori. Quest’ultime, infatti, sono «inadeguate» (tutelano il singolo e non la massa) e «insufficienti» (non tenendo in considerazione gli interessi dell’imprenditore/debitore) L’esecuzione individuale dei creditori è sostituita pertanto da un’esecuzione «collettiva» (coinvolgono tutti i creditori mirando a garantire la c.d. par condicio creditorum, parità di trattamento di creditori dello stesso grado) e «generale» (coinvolgono tutto il patrimonio del debitore e non singoli beni) Fermi i due caratteri indicati, il nostro sistema prevede diverse procedure concorsuali che si distinguono in considerazione della natura giuridica del soggetto in crisi, della natura dell’attività esercitata, dalle dimensioni giuridiche dell’impresa etc. Pier Paolo Pirani 2 Le procedure concorsuali. Evoluzione storica. Il r.d. n. 267/1942 (c.d. «legge fallimentare») è stata la prima disciplina in Italia in materia di procedure concorsuali, alla quale erano sottoposti gli imprenditori commerciali non piccoli, ed era costruita intorno all’istituto del «fallimento»: una procedura giudiziaria diretta a liquidare il patrimonio dell’imprenditore fallito e ripartirne il ricavato tra i creditori secondo il principio della par condicio creditorum La legge fallimentare tuttavia prevedeva procedure «tardive» (si arrivava quando la decozione era irreversibile) e «inefficienti» (lungaggine del procedimento, costi eccessivi) Dopo una serie di interventi normativi nel biennio 2005-2007, un fondamentale punto di svolta in tema di procedure concorsuali è conciso con l’approvazione della l. n. 3/2012 che ha regolato, per la prima volta, la situazione di crisi dei soggetti esclusi dal campo d’applicazione della legge fallimentare (imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, professionisti e consumatori) A fronte dell’esigenza di una risistemazione organica delle procedure concorsuali, è stato promulgato il c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d. lgs. n. 14/2019) sulla base della legge delega n. 155/2017 Il Codice della crisi ha sostituito sia la legge fallimentare, sia la l. n. 3/2012 ed è entrato in vigore il 15.07.2022 Pier Paolo Pirani 3 Il Codice della crisi. Le procedure previste. La disciplina attuale Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, il nuovo sistema delle procedure concorsuali risulta dunque così composto: - la liquidazione giudiziale, un procedura che sostituisce il vecchio fallimento e si applica all’imprenditore commerciale non piccolo che si trova in stato d’insolvenza; - il concordato preventivo, una procedura che è basata su un piano approvato dai creditori che può essere finalizzato alla liquidazione o al risanamento dell’impresa e che può essere azionato dall’imprenditore commerciale non piccolo che si trova in stato di crisi o d’insolvenza; - accordi di ristrutturazione dei debiti, una procedura basata su un accordo tra il debitore e una maggioranza qualificata di creditori che può essere azionato dall’imprenditore commerciale e agricolo non piccolo che si trova in stato di crisi o d’insolvenza; - convenzione di moratoria, un accordo stragiudiziale che deve essere approvato da una maggioranza qualificata di creditori e può essere azionato da tutti gli imprenditori che si trovano in uno stato di crisi; Pier Paolo Pirani 4 Il Codice della crisi. Le procedure previste. La disciplina attuale - liquidazione coatta amministrativa, una procedura liquidatoria che trova applicazione soltanto per alcune imprese in sostituzione della liquidazione giudiziale (es. imprese bancarie e assicurative); - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, una procedura alternativa alla liquidazione giudiziale che trova applicazione solo per le imprese che superano determinate soglie dimensionali; - liquidazione controllata del sovraindebitato, una procedura applicabile a quei soggetti a cui non trova applicazione la liquidazione giudiziale; - concordato minore, una procedura simile al concordato preventivo ed è azionabile da quei soggetti a cui non trova applicazione la liquidazione giudiziale; - ristrutturazione dei debiti del consumatore, una procedura riservata ai consumatori che si basa su un piano predisposto dal debitore ed omologato dal tribunale senza essere prima sottoposto all’approvazione dei creditori Pier Paolo Pirani 5 Luiss Pier Paolo Pirani Ph.D. in Law and Economics Dipartimento di Giurisprudenza Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli Gli strumenti di emersione anticipata della crisi La composizione negoziata della crisi. Ratio dell’istituto L’evoluzione storica del diritto della crisi d’impresa si caratterizza per il progressivo passaggio da una visione delle procedure concorsuali come strumento volto a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente e ripartire il ricavato tra i creditori, all’impiego di procedure come mezzo di risanamento dell’impresa in crisi (preferibilmente, attraverso un accordo tra debitore e creditori) Il Codice della crisi si fa espressione di questa prospettiva volta a salvaguardare i valori produttivi aziendali e prevede, infatti, una serie di strumenti a cui il debitore può ricorrere per conseguire una composizione della crisi finanziaria senza richiedere l’accesso a una procedura concorsuale La composizione negoziata della crisi è, verosimilmente, il principale strumento di risoluzione anticipata della crisi Pier Paolo Pirani 7 La composizione negoziata della crisi. Accesso e presupposti La composizione negoziata della crisi, introdotta nel 2022 in sostituzione della procedura di «composizione assistita della crisi» contemplata in origine dal Codice della crisi e mai entrata in vigore, risponde per l’appunto a quell’esigenza di superare la situazione di crisi senza richiedere l’accesso a una procedura concorsuale La domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi può essere presentata da qualsiasi imprenditore, anche agricolo o minore, quando «si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza» e se «sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa» e «non sia pendente un procedimento per l’apertura di una procedura concorsuale ovvero l’imprenditore abbia rinunciato alla domanda di accesso a una procedura concorsuale da meno quattro mesi» Pier Paolo Pirani 8 La composizione negoziata della crisi. Accesso e presupposti L’istanza va presentata online alla Camera di commercio allegando il progetto di piano di risanamento predisposto dal debitore e i documenti in grado di ricostruire lo stato patrimoniale e finanziario dell’impresa All’esito, viene nominato un esperto, indipendente e qualificato, che deve: a) facilitare le negoziazioni tra l’imprenditore in difficoltà e i creditori; b) verificare la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall’imprenditore. Pier Paolo Pirani 9 La composizione negoziata della crisi. Effetti presentazione istanza Alla presentazione dell’istanza può conseguire la richiesta dell’imprenditore di applicazione di misure protettive del proprio patrimonio, al fine di poter svolgere le trattative al riparo dalle azioni recuperatore dei creditori Le misure protettive sono soggette a convalida del tribunale che può confermarle o modificarle e, all’esito dell’udienza di conferma, il tribunale provvede a determinarne la durata (tra 30 e 120 gg, prorogabili fino a un massimo di ulteriori 120 gg) L’applicazione delle misure protettive comporta che: a) i creditori non possono acquisire diritti di prelazione né possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore; b) i creditori non possono esercitare rimendi contrattuali per l’inadempimento (risoluzione) per il mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla domanda di misure protettive; c) fino alla conclusione delle trattative non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale Pier Paolo Pirani 10 La composizione negoziata della crisi. La fase delle trattative Le trattative tra l’imprenditore e i creditori sono condotte, in maniera informale, dall’esperto che deve: a) convocare fin da subito l’imprenditore per valutare l’esistenza di concrete prospettive di risanamento; b) in caso positivo, prospetta alle parti interessate le possibili strategie di intervento Le parti coinvolte nelle trattative sono libere di non aderire alle proposte ricevute dall’esperto ma sono tenute a collaborare lealmente e a rispondere in modo sollecito e motivato alle richieste dell’esperto Le trattative possono proseguire fino a 180 giorni dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, prorogabili per ulteriori 180 giorni Pier Paolo Pirani 11 La composizione negoziata della crisi. La conclusione Qualora la composizione negoziata sia andata a buon fine, il risultato è un contratto tra l’imprenditore e uno o più creditore che consenta di superare la crisi ovvero una convenzione di moratoria ovvero un piano attestato di risanamento In caso contrario, l’imprenditore può ricercare la soluzione della crisi attraverso altri strumenti (accordo di ristrutturazione dei debiti; l’ammissione a una procedura concorsuale; domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio) Pier Paolo Pirani 12 Luiss Pier Paolo Pirani Ph.D. in Law and Economics Dipartimento di Giurisprudenza Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli La liquidazione giudiziale La liquidazione giudiziale. I temi Presupposti della liquidazione giudiziale Gli organi della liquidazione giudiziale Effetti derivanti dall’apertura della liquidazione giudiziale Lo svolgimento della liquidazione giudiziale La cessazione della liquidazione giudiziale Pier Paolo Pirani 14 La liquidazione giudiziale. Apertura e presupposti L’apertura della liquidazione giudiziale può essere chiesta da uno o più creditori, dal debitore in proprio, dal pubblico ministero, dall’organo di controllo interno (es. collegio sindacale) e dalle autorità amministrative che svolgono funzioni di controllo sull’impresa se: il debitore sia un imprenditore commerciale; il debitore si trovi in uno stato d’insolvenza («non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni», art. 2 c.c.i) desumibile da fatti esteriori che devono far rilevare la situazione di dissesto economico (es. pagamento con mezzi anormali, fuga o latitanza dell’imprenditore, chiusura dei locali, etc.); siano superati i requisiti dimensionali fissati dall’art. 2 del c.c.i.; vi siano debiti scaduti e non pagati per un importo superiore a € 30.000 (art. 49 c.c.i.). Pier Paolo Pirani 15 La liquidazione giudiziale. Apertura e presupposti La domanda di apertura della procedura è presentata al tribunale competente territorialmente, ovverosia quello nel cui circondario l’imprenditore ha il centro degli interessi principali, che decide sulla base di un rito semplificato e snello Se il tribunale ritiene di non dover accogliere la domanda di liquidazione, provvede con decreto motivato (reclamabile in Corte d’Appello) Se accoglie la domanda provvede con sentenza che: a) nomina il giudice delegato e il curatore; b) ordina al debitore il deposito dei libri sociali; c) fissa i termini per l’accertamento dello stato passivo; d) autorizza il curatore a procurarsi dati e notizie sull’impresa oggetto della procedura. Pier Paolo Pirani 16 La liquidazione giudiziale. Gi organi della procedura Tribunale Concorsuale (ai sensi dell’art. 122 c.c.i. il Tribunale Fallimentare, ex art. 23 L.F., è sostituito dal Tribunale Concorsuale, ossia il Tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale ed è investito dell’intera procedura) Giudice delegato (i poteri del Giudice delegato sono disciplinati dall’art. 123 c.c.i. che riprende l’art. 25 l.f., con alcune modificazioni; p. es. il giudice delegato autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori) Pier Paolo Pirani 17 La liquidazione giudiziale. Gi organi della procedura Curatore (è disciplinato dagli artt. 125-137 c.c.i., è prevista l’istituzione di un apposito albo dove sono iscritti i soggetti idonei a svolgere tale incarico; non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale; i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni e il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore) Comitato dei Creditori (la disciplina relativa al Comitato dei creditori è contenuta negli artt. 138- 141 c.c.i., tra le novità più significative si segnala: (i) la previsione di cui al comma 3 dell’art. 139 c.c.i. che prevede che il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore 10% di quello liquidato al curatore) Pier Paolo Pirani 18 Gli effetti derivanti dalla liquidazione giudiziale. Il debitore Con l’apertura della liquidazione giudiziale, il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni che sono quindi amministrati dal curatore (c.d. «spossessamento»); lo spossessamento colpisce tutti i beni e i diritti presenti all’apertura della procedura, salvo quelli indicati all’art. 146 c.c.i., e si estende anche ai beni che pervengono al debitore durante la liquidazione giudiziale a titolo oneroso o gratuito Il debitore perde, altresì, la sua capacità processuale (attiva e passiva), salvo i casi previsti dalla legge, e alcuni diritti civili (es. il diritto al segreto epistolare e il diritto alla libertà di movimento) Pier Paolo Pirani 19 Gli effetti derivanti dalla liquidazione giudiziale. I creditori Con l’apertura della liquidazione giudiziale, i creditori acquistano il diritto di partecipare alla ripartizione dell’attivo della procedura solo in seguito all’accertamento giudiziale del loro credito Pertanto, l’esecuzione individuale sui beni del debitore è sostituita dall’esecuzione collettiva concorsuale che è retta da due principi cardini: a) ogni credito deve essere accertato giudizialmente nell’ambito della liquidazione giudiziale; b) non possono essere istaurate azioni esecutive individuali sui beni del debitore (salvo i casi previsti dalla legge, es. credito fondiario) I creditori non sono però tutti sullo stesso piano in quanto è possibile distinguere tra creditori chirografi e privilegiati (quest’ultimi sono garantiti da pegno, ipoteca o privilegio) Dai creditori chirografari e privilegiati (anche detti creditori concorrenti) vanno distinti i c.d. creditori della massa che sono coloro i quali vanno soddisfatti prima e per l’intero (es. compenso curatore) Pier Paolo Pirani 20 Gli effetti derivanti dalla liquidazione giudiziale. Gli atti pregiudizievoli ai creditori Per neutralizzare il rischio che tra la manifestazione dello stato d’insolvenza e l’apertura della liquidazione giudiziale l’imprenditore possa compiere atti di disposizione del proprio patrimonio, è previsto l’istituto della revocatoria concorsuale Si distingue tra revocatoria di diritto e revocatoria giudiziale che, a sua volta, distingue tra atti normali o anormali di gestione I presupposti della revocatoria concorsuale, ferme le differenze indicate nelle prossime slide, sono: a) lo stato d’insolvenza dell’imprenditore (presupposto oggettivo); b) la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del terzo (quest’ultimo sarà, pertanto, tenuto a provare che in concreto l’imprenditore non era già insolvente; c.d. presupposto soggettivo) L’atto di disposizione che viene revocato è inefficace nei confronti della massa dei creditori e il terzo dovrà quindi restituire il bene ricevuto o l’equivalente in danaro Le azioni revocatorie esercitate dal curatore devono essere promosse entro tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque non oltre cinque anni dal compimento dell’atto Pier Paolo Pirani 21 (Segue…) Gli atti pregiudizievoli ai creditori. La revocatoria di diritto La revocatoria di diritto riguarda una categoria di atti che è senz’altro priva di effetti nei confronti dei creditori – il curatore non deve agire in giudizio e il terzo e senz’altro tenuto alla restituzione di quanto ricevuto – e sono: a) gli atti a titolo gratuito compiuti fino a due anni prima della domanda da cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale (es. donazioni); b) i pagamenti di debiti che scadono nel giorno della dichiarazione di liquidazione giudiziale o successivamente se maturati per atti compiuti nei due anni prima dell’apertura della procedura; c) i rimborsi di finanziamenti soci se effettuati fino a un anno prima della domanda di liquidazione giudiziale. Pier Paolo Pirani 22 (Segue…) Gli atti pregiudizievoli ai creditori. La revocatoria giudiziale. Gli atti «anormali» La revocatoria giudiziale, che copre gli atti non sottoposti alla revocatoria di diritto, riguarda: 1. atti anormali di gestione compiuti fino a un anno o sei mesi prima della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale e, in particolare, 1.A gli atti a titolo oneroso compiuti fino a un anno prima della domanda che sono caratterizzati da una notevole sproporzione tra le prestazioni del debitore e della controparte (es. tipico vendita bene immobile a prezzo vile) 1.B i pagamenti di debiti pecuniari scaduti ed esigibili effettuati con mezzi anormali di pagamento sempre se compiuti entro l’anno dalla domanda di apertura della procedura 1.C i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituite per debiti non scaduti sempre fino a un anno dalla domanda Per questi atti spetterà al terzo convenuto in revocatoria dare la prova che ignorava lo stato di insolvenza Pier Paolo Pirani 23 (Segue…) Gli atti pregiudizievoli ai creditori. La revocatoria giudiziale. Gli atti «normali» La revocatoria giudiziale, che riguarda gli atti non coperti dalla revocatoria di diritto, si riferisce agli: 2. atti normali di gestione compiuti fino a sei mesi prima della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale e, in particolare 2.A i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati con mezzi normali 2.B gli atti costitutivi di diritti di prelazione (ipoteca, pegno) per debiti sorti contestualmente 2.C ogni altro atto a titolo oneroso Per questi atti sarà il curatore a provare che il terzo conosceva lo stato d’insolvenza Pier Paolo Pirani 24 Gli effetti derivanti dalla liquidazione giudiziale. I contratti in corso d’esecuzione Per quanto riguarda la sorte dei contratti che non hanno avuto completa esecuzione da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura concorsuale, si distinguono tre ipotesi Un primo gruppo di contratti si scioglie automaticamente (si tratta dei c.d. contratti personali, tra i quali si possono comprendere l’associazione in partecipazione, i contratti di borsa e i contratti di conto corrente) Per un secondo gruppo di contratti è previsto il subingresso automatico del curatore in quanto sono ritenuti vantaggiosi per la massa (es. il contratto di locazione di immobili, l’affitto d’azienda, il factoring, il leasing finanziario) Per un terzo gruppo di contratti viene invece prevista una «sospensione ex lege» e sarà il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, a decidere se sciogliere o continuare il contratto (es. il preliminare di vendita di immobili) Pier Paolo Pirani 25 La liquidazione giudiziale. Lo svolgimento della procedura. L’accertamento del passivo L’accerto del passivo è la fase della liquidazione giudiziale che è diretta ad accertare quali creditori hanno diritto di partecipare alle ripartizioni dell’attivo, l’ammontare dei loro crediti e le eventuali cause di prelazione L’accerto del passivo si apre con la domanda del creditore che deve essere trasmessa via pec all’indirizzo della procedura, almeno trenta giorni prima della data dell’udienza di ammissione al passivo fissata dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, e deve contenere i documenti giustificativi e le eventuale ragioni di prelazione Sulla base delle domande presentate, il curatore predispone il progetto di stato passivo nel quale indica l’ammissione, l’esclusione o l’ammissione con riserva dei creditori Dopo l’udienza dell’esame dello stato passivo, che coinvolge, tra l’altro, i creditori e il curatore, il giudice delegato dichiara, con decreto, l’esecutività dello stato passivo; contro lo stato passivo possono essere proposte opposizioni e impugnazioni Pier Paolo Pirani 26 La liquidazione giudiziale. La liquidazione, la ripartizione dell’attivo e la chiusura La liquidazione dei beni è un’attività svolta dal curatore sulla base del programma di liquidazione che deve essere predisposto entro 150 giorni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale Le somme conseguite vengono ripartite fra i creditori, distinguendo tra crediti privilegiati, chirografari, postergati e prededucibili La liquidazione giudiziale si chiude per: a) mancata presentazione di domande di ammissione al passivo; b) pagamento integrale dei creditori concorsuali e dei debiti e spese di prededuzione; c) ripartizione integrale dell’attivo; d) impossibilità di continuare utilmente la procedura per insufficienza dell’attivo; e) concordato Con la chiusura della procedura decadono gli organi preposti alla procedura e cessano gli effetti concorsuali per il debitore e i creditori La chiusura della procedura non determina la liberazione del debitore verso i creditori concorsuali che non sono stati integralmente soddisfatti salvo il caso di chiusura della procedura per concordato oppure per la concessione dell’esdebitazione da parte del tribunale Pier Paolo Pirani 27 Luiss Pier Paolo Pirani Ph.D. in Law and Economics Dipartimento di Giurisprudenza Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli Il concordato preventivo Il concordato preventivo Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che può essere istaurata dall’imprenditore che si trova in uno stato di crisi (difficoltà temporanea e reversibile) o in uno stato d’insolvenza (difficoltà definitiva e irreversibile) Si distingue tra concordato liquidatorio, diretto alla cessazione dell’attività d’impresa, alla liquidazione dei beni e al soddisfacimento dei creditori tramite il ricavato, e il concordato con continuità aziendale che mira a soddisfare i creditori mediante la continuazione (diretta o indiretta) dell’attività d’impresa La procedura si apre con la domanda di ammissione del debitore che deve essere presentata al tribunale competente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; la domanda deve essere accompagnata da un piano di concordato, contenente la descrizione dettagliata della proposta, le modalità e i tempi di adeguamento, nonché una stima del valore ricavabile in caso di liquidazione giudiziale del patrimonio La proposta/domanda di ammissione e il piano di concordato devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista scelto dal debitore che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano Pier Paolo Pirani 29 Il concordato preventivo A partire dal 2012, il debitore può anche presentare una domanda di concordato «in bianco», allegando i soli bilanci degli ultimi tre anni e l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti, riservandosi quindi di presentare successivamente la proposta, il piano, l’attestazione e gli altri documenti richiesti Anche se presenta una domanda di concordato «in bianco», il debitore può chiedere al tribunale di disporre misure cautelari e protettivi idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti del concordato (in particolare, il divieto d’avvio di procedure esecutive individuali) Se viene presentata una domanda di concordato «in bianco», il tribunale concede un termine compreso tra trenta e sessanta giorni (prorogabile di ulteriori sessanta giorni) per il deposito di tutta la documentazione necessaria e contestualmente nomina un commissario con funzioni di vigilanza per agevolare l’eventuale negoziazione di un concordato con continuità aziendale Pier Paolo Pirani 30 Il concordato preventivo Una volta ricevuta la domanda di concordato, il tribunale accerta se ricorrono i presupposti per l’ammissione della procedura. In caso di esito negativo, dichiara inammissibile la proposta di concordato e l’apertura della liquidazione giudiziale laddove sia stata presentata domanda da uno dei soggetti legittimati e sussistano i presupposti. In caso di esito positivo, il tribunale dichiara aperta la procedura e nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale L’apertura della procedura determina nei confronti del debitore l’obbligo di illustrare la propria situazione economica-patrimoniale in modo completo e veritiero e di assumere tempestivamente tutte le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura. Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni sotto la vigilanza del commissario giudiziale e, pertanto, rispetto alla liquidazione giudiziale, subisce una limitazione del potere di gestione soltanto con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione (c.d. spossessamento attenuato) Pier Paolo Pirani 31 Il concordato preventivo All’esito dell’ammissione, la procedura di concordato preventivo si articola nella fase preliminare di approvazione della proposta da parte dei creditori e nella successiva fase di omologazione del concordato da parte del tribunale. L’approvazione del concordato preventivo non avviene più in un’unica adunanza ma il voto è espresso tramite posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale Per quanto riguarda le maggioranze richieste per l’approvazione del concordato, bisogna distinguere tra: a) concordato liquidatorio, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza assoluta per valore) ma se un unico creditore rappresenta la maggioranza dei crediti ammessi, è necessaria anche la maggioranza per teste; in caso di concordato con classi, è necessaria anche la maggioranza per valore all’interno delle classi b) concordato con continuità, approvato se tutte le classi hanno votato a favore. In ciascuna classe la proposta deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei crediti che vi sono ammessi (maggioranza assoluta per valore) Pier Paolo Pirani 32 Il concordato preventivo Se all’esito della votazione la proposta è respinta, il tribunale dichiara inammissibile la proposta; se invece il concordato è approvato dai creditori si apre la fase relativa al giudizio d’omologazione In questa fase il tribunale effettua un controllo di legalità sulla proposta e sullo svolgimento della procedura, valutando la fattibilità del piano nei limiti della sua manifesta inadeguatezza senza quindi potersi spingere a un controllo di merito sulla convenienza della proposta (salvo in caso in cui sia stata sollevata opposizione all’omologazione) In casi eccezioni il tribunale può «imporre» l’omologazione del concordato anche se non sono state raggiunte le maggioranze richieste per la sua approvazione (es. se la maggioranza non è stata raggiunta per la mancata adesione determinante del fisco o degli enti previdenziali e ritiene che la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria) Se i controlli del tribunale vanno a buon fine, il concordato è omologato e diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda di ammissione nel registro delle imprese Pier Paolo Pirani 33 Luiss Pier Paolo Pirani Ph.D. in Law and Economics Dipartimento di Giurisprudenza Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli Le procedure concorsuali da crisi da sovraindebitamento Le procedure concorsuali da sovraindebitamento Le procedure da sovraindebitamento sono destinate a trovare applicazione, in linea di principio, ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (es. professionisti, imprenditore minore, imprenditore agricolo) Il presupposto oggettivo comune alle procedure è lo stato di sovraindebitamento definito dall’art. 2 c.c.i come «lo stato di crisi o di insolvenza» di un soggetto e, pertanto, consiste in una condizione di illiquidità patrimoniale del debitore che non gli consente di adempiere regolarmente alle obbligazioni in scadenza Le procedure da sovraindebitamento sono: a) la ristrutturazione dei debiti del consumatore; b) il concordato minore; c) la liquidazione controllata del sovraindebitato Pier Paolo Pirani 35 Le procedure concorsuali da sovraindebitamento. La ristrutturazione dei debiti del consumatore È una procedura che può essere instaurata esclusivamente dal consumatore, inteso come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta», meritevole, che non abbia quindi determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, mediante la predisposizione di un piano che non necessità dell’approvazione dei creditori Si tratta, pertanto, di una disciplina particolarmente vantaggiosa che è sottoposta esclusivamente al vaglio del tribunale dovendo quest’ultimo valutare l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano Pier Paolo Pirani 36 Le procedure concorsuali da sovraindebitamento. Il concordato minore La procedura può essere instaurata dai soggetti che possono accedere al sovraindebitamento, escluso il «consumatore», mediante la presentazione di una proposta diretta alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale ovvero alla liquidazione del patrimonio La domanda di concordato minore deve essere presentata a un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il quale accerta le cause del sovraindebitamento e indica i risultati presumibili della procedura comparando i risultati anche con l’alternativa liquidatoria Con il decreto d’apertura della procedura il debitore resta nella disponibilità del patrimonio ma può compiere autonomamente soltanto gli atti di ordinaria amministrazione e il giudice può vietare l’instaurazione di procedure esecutive individuali da parte dei creditori La proposta deve ottenere l’approvazione delle maggioranze richieste in tema di concordato liquidatorio (opera il principio del silenzio assenso) Una volta terminate le votazioni, il giudice verifica l’ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano e il raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge e, all’esito, omologa il concordato Pier Paolo Pirani 37 Le procedure concorsuali da sovraindebitamento. La liquidazione controllata del sovraindebitato La liquidazione controllata è una procedura che presenta affinità con la liquidazione giudiziale in quanto è diretta alla liquidazione dei beni del soggetto sovraindebitato e alla distribuzione del ricavato ai creditori secondo il principio della par condicio creditorum La domanda è proposta dal debitore presso il tribunale del luogo dove il debitore ha il centro degli interessi principali ed esso è assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento che deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore Con l’apertura della procedura viene nominato il liquidatore e si producono per il debitore e per i creditori gli effetti sostanzialmente simili a quelli della liquidazione giudiziale Dopo la fase di accertamento del passivo svolta dal liquidatore, viene predisposto da quest’ultimo il programma di liquidazione. All’esito, si provvede alla ripartizione dell’attivo tra i creditori e alla successiva chiusura della procedura Pier Paolo Pirani 38

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