Appunti di Diritto Internazionale (PDF)
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Questi appunti coprono il corso di Diritto Internazionale presso l'Università di Torino. Essi forniscono una panoramica di base del diritto internazionale. Gli argomenti inclusi sono definitizioni, nozioni di base e cenni storici del diritto internazionale.
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Appunti completi corso di Diritto internazionale Diritto Internazionale Università di Torino (UNITO) 120 pag. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ Lezione 04-10 Diritto internazionale* (nozione)→ complesso di norme disciplinanti rapporti tra i soggetti che fanno parte di un gruppo, regole giuridiche, ovvero considerate vincolanti dagli appartenenti a questa comunità. Ogni comunità umana ha necessità di dotarsi di norme che regolino la convivenza pacifica tra di loro. *Si può inoltre aggiungere che il diritto internazionale è anche definito come l’insieme delle regole giuridiche riguardanti i rapporti tra gli stati, e tra questi e le organizzazioni intergovernative Ordinamenti statali Come funziona il diritto all’interno di uno Stato Ogni stato si dota di un complesso di norme centralizzato e verticale→ il potere è incentrato nelle mani degli organi statali i quali provvedono alla creazione di norme, alla loro attuazione e al controllo del rispetto delle ultime (rispettivamente potere legislativo, esecutivo, giudiziario). Questo obbligo è stato poi specificato dalle leggi dello stato, tali leggi sono create dal parlamento (potere legislativo), ad esse è data esecuzione dal governo (potere esecutivo) e il rispetto di esse è assicurato dal giudice (potere giudiziario). Diritto internazionale: A livello internazionale non si ha un ente mondiale che adotta regole obbligatorie a livello internazionale, manca un esecutivo mondiale e manca un sistema giudiziario obbligatorio universale, manca un’autorità che di propria iniziativa (non attribuita dagli stati) faccia “calare dall’alto” delle norme uguali per tutti gli stati. Le autorità a livello internazionale sono esercitate da una serie di enti territoriali (maggiormente stati [più in là si vedrà che non ci sono solo gli stati]) → soggetti fondamentali del diritto internazionale e sono loro che creano il diritto internazionale e creano loro gli organi internazionali. Ciascuno stato esercita la propria autorità sulla propria popolazione e in linea di principio ogni stato non riconosce autorità che sono ad esso superiore→ ogni stato rispetto agli altri è uguale e sovrano. Si parla di Sovranità→ interna/ esterna -Interna (Domestic Jurisdiction)→ potere auotoritativo esercitato nel proprio territorio sui propri cittadini (art. 2 par. 7 della carta delle Nazioni Unite→ Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto)→ Appunto nessuno stato ha il diritto di ingerenza negli affari di un altro stato. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ -Esterna→ (art. 2 par. 1 della carta delle Nazioni Unite→ L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri. [Potere frammentato= gestito da ogni stato] Da anni gli stati hanno concordato delle regole condivise per gestire gli affari, accordi ecc. Queste norme man mano sono diventate sempre più invasive → Da qui la definizione di Diritto internazionale→ “insieme di norme che regolamentano i rapporti tra i soggetti di diritto internazionale, per stabilire diritti e obblighi degli stati, per tutelare diritti e valori condivisi.” Regola i rapporti tra gli stati nel momento in cui interagiscono fra di loro. Non hanno un’autorità comune ma hanno un diritto comune, che offre un linguaggio comune agli stati. Questo linguaggio giuridico comune ha lo scopo di far interagire i protagonisti in modo pacifico tra di loro. Caratteri dell’ordinamento internazionale Orizzontalità → perché la comunità internazionale ha come protagonisti gli stati che sono tutti ugualmente sovrani e quindi sono tutti sullo stesso piano a livello formale; Coincidenza tra soggettività attiva e passiva→ gli stati (coloro che creano le norme internazionali) sono gli stessi soggetti destinatari di quelle regole di diritto internazionale. Tali regole rappresentano le volontà di questi ultimi e le loro volontà sono rappresentate dai trattati e dalle consuetudini. Assenza di un giudice che possa decidere qualsiasi controversia internazionale. Il ricorso ai giudici internazionali si fonda sempre sul consenso degli stati necessari, sono gli stati che decidono se creare un organo giurisdizionale ecc. Rilevanza dell’autotutela→ in un ordinamento internazionale in cui manca un giudice pre-costituito e una polizia, di fronte ad un illecito internazionale, lo stato offeso non ha altro strumento che farsi giustizia da sé (autotutela) che è lo strumento principale per rimediare ad una violazione di diritto internazionale; Evoluzione del diritto internazionale (il diritto come materia non statica si è evoluta con il tempo e molte cose sono cambiate): La Soggettività del diritto internazionale coinvolge anche le Organizzazioni internazionali e non solo gli stati→ prima si poteva dire che il diritto internazionale era il diritto degli stati ma ormai non è più così. L’individuo ancora oggi non è considerato un vero e proprio soggetto del diritto internazionale ma il singolo ha più considerazione specialmente dopo la Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ seconda guerra mondiale (momento storico per eccellenza in cui sono stati lesi i diritti fondamentali dell’uomo); Progressiva erosione della sovranità interna (Domestic Jurisdiction)→ gli stati non sono più liberi di agire come vogliono sul proprio territorio, tutto questo perché ormai da tempo gli stati stipulano accordi bilaterali e multilaterali vincolandosi a determinati comportamenti. Es.: si parla della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato →uno stato non può respingere un soggetto che presenta domanda di protezione internazionale→ esempio in cui gli stati si sono impegnati volontariamente limitando i propri poteri sovrani in un determinato settore → erosione della sovranità interna. Il concetto di sovranità esterna va rivisitato perché gli stati interagiscono tra di loro, come quando stipulano trattati internazionali ecc. → passiamo da un concetto di indipendenza assoluta a interdipendenza. Emersione di obblighi degli stati nei confronti dell’intera comunità internazionale che può reagire se esso commette una violazione sistematica Diritto internazionale come materia viva, dinamica→ Unione europea: processo di integrazione europea. Oppure si parla anche della convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 che afferma appunto che il diritto internazionale “is a living instrument” Lezione 05-10 Diritto internazionale pubblico diverso da quello privato. Cenni storici Quando nasce il diritto internazionale pubblico→ è l’esito di un processo storico che ha le sue radici nel periodo medievale. In questo periodo storico era diffusa la divisione territoriale in feudi, i quali erano sistemi chiusi gestiti dall’imperatore o il papato (uniche due fonti/autorità dell’epoca). Il signorotto feudale traeva il suo potere sul feudo dal fatto di essere fedele all’imperatore o al papa. Questo sistema feudale entra in crisi nel 1500, perché? 1. La Riforma protestante rompe l’autorità del cristianesimo, ovvero non esiste più un potere universale del papa; 2. Con la scoperta dell’America l’Europa perde la sua centralità→ perdita dell’eurocentrismo; 3. Si creano le grandi monarchie europee (Asburgo, Savoia ecc.)→ Creazione dei primi stati moderni. Queste monarchie si dotano di apparati burocratici centralizzati. La nascita del diritto internazionale moderno prende come inizio la pace di Westfalia (1648). Queste grandi monarchie, a questo punto, si riconoscono come centri di potere che traggono la loro autorità da loro stessi e Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ non più da figure esterne (imperatore, papa)→ reciproco riconoscimento degli stati come soggetti che esercitano il potere su un territorio ben preciso. È da qui che nascono le prime consuetudini (norme non scritte) considerate come vincolanti dagli stati e i primi trattati (norme scritte) internazionali. È da qui che inizia una cooperazione stabile tra i vari stati. Il primo grande fenomeno di rottura più recente è stata la dissoluzione dell’Unione Sovietica. La conquista di potere dei Bolscevichi porta avanti una serie di critiche nei confronti delle vecchie norme es.: si inizia a recedere dai vecchi trattati dell’impero russo. Poi si può anche parlare della fine della prima guerra mondiale e successivamente l’affermarsi degli USA come prima potenza mondiale (da pag. 8 a 22 del libro [mutamenti dell’ordinamento giuridico]). In più si può affermare che La carta atlantica (suggellata da F.D. Roosevelt e Wiston Churchill nell’agosto del 1941) ha dato le basi per l’attuale carta delle Nazioni Unite e con esse si crea la prima grande organizzazione internazionale destinata al mantenimento della pace fra le nazioni e al mantenimento dei diritti fondamentali dell’uomo →Nella carta delle Nazioni Unite sono presenti tutti i principi fondamentali. La carta atlantica aveva al suo interno delle linee fondamentali, le quali si articolavano in: a. Divieto dell’uso della forza; b. Protezione e promozione dei diritti dell’uomo; c. Liberalizzazione degli scambi commerciali e la protezione degli investimenti stranieri. Tale visione aveva come scopo quello di costruire una rete di protezione giuridica che avrebbe dovuto prevenire lo scoppio di un ulteriore conflitto mondiale. Un altro evento importante storico (sempre riguardante l’affermarsi del diritto internazionale) da ricordare è la dissoluzione delle colonie dei principali paesi colonizzatori→ importante perché? → molti di questi “nuovi” stati iniziano a contestare molte norme coloniali perché create dalle grandi potenze a cui essi erano assoggettati. Altro evento storico→Assetto degli anni 2000 con la guerra in Crimea, attacco anglo-americano nel 2003 in Iraq ecc. Lo stato come soggetto di diritto internazionale/ Failed states/ Governi in esilio/ stati fantoccio/ riconoscimento degli stati (parte seconda del libro paragrafo 8 da pag 201 a seguire) Chi sono i soggetti di diritto internazionale? → “soggetti capaci di godere di diritti e doveri internazionali”→ soggetti per eccellenza gli Stati (ovvero entità politiche tra loro eguali fra di loro soggetti diretti di diritto internazionale, che esercitano il potere Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ direttamente senza che un’autorità superiore li coordini)→ il concetto giuridico di stato cui possiamo induttivamente pervenire mediante tale rilevazione empirica, ci indirizza verso aggregati umano stanziati su un territorio e organizzati secondo forme di governo caratterizzate dall’indipendenza dell’esercizio della sovranità legislativa (jurisdiction to prescribe) giudiziale (jurisdiction to adjudicate) ed esecutiva (jurisdiction to enforce). La nozione di statualità è parte del diritto consuetudinario ed è collocata all’art. 1 della Convenzione di Montevideo sui diritti e obblighi degli stati (1933). Gli stati in quanto tali sono titolari di soggettività attiva e passiva (ovvero coloro che partecipano alla formazione delle regole internazionali [attiva] e ad essi stessi destinati [passiva]) e affinché uno stato sia considerato tale, il diritto internazionale richiede che sussistano dei requisiti (presenti appunto nell’art.1 della convenzione di Montevideo): 1. Lo stato è tale se esercita un governo effettivo* 2. Potere esercitato su una popolazione 3. Popolazione stanziata su un territorio 4. Territorio che sia indipendente I requisiti della statualità possono essere quindi ricondotti a 2: 1. Sovranità interna→ capacità di governare in maniera effettiva un popolo e un territorio 2. Sovranità esterna→ capacità dell’organizzazione statale di condurre liberamente una vita di relazione con gli altri soggetti internazionali mediante l’adozione di atti unilaterali, la partecipazione a negoziati e alla vita di organizzazioni internazionali, alla conclusione di accordi ecc. Pag. 203 libro→ Indipendenza (sovranità esterna)→ capacità di condurre liberamente una vita di relazioni con altri soggetti internazionali, ovvero la capacità di esprimere a livello internazionale una propria volontà, non dipende da altri soggetti. Approccio de facto, riferito al concetto di stato come soggetto internazionale→ ovvero che la comunità internazionale quando ci sono i presupposti, ritiene esistente questo stato, ne prende atto in modo pragmatico→ ecco che lo stato esercita i diritti ed obblighi di tale stato (sovranità interna ed esterna). *non è sufficiente che uno stato si dichiari tale, ma occorre che la sua autorità, sulla popolazione e territorio, sia concreta e operativa. → esercitare un potere coattivo su un territorio, dimostrare di avere un organo legislativo ecc. → DEFINIZIONE DI EFFETTIVO Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ Esempi di mancanza di organizzazione di governo effettiva: - Failed States (Somalia)→ enti che in passato erano stati ma che ora non sono più in grado di gestire la popolazione, si trovano in una situazione di anarchia→ però conservano il loro seggio all’ONU→ non viene considerato appunto estinto, ma considerato un soggetto operante nelle nazioni unite auspicando ad una sua rinascita. - Governi in esilio→ governi che sono costretti ad abbandonare il loro paesi perché insediate altre autorità e quindi hanno dovuto rifugiarsi in altri stati→ es.: governo del Kuwait in esilio in Arabia Saudita (collegato alla guerra del Golfo). - Governo fantoccio→ sembrano degli stati veri e propri ma sono comandati da altri stati (pag. 204 e 205)→ repubblica turca della zona di Cipro del nord (Cipro è stato dell’UE [stato effettivo] e poi abbiamo la parte a nord conquistata nel ‘74 dalla Turchia [stato fantoccio]) → situazione sintetizzata dalla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) con sentenza del ’95: l’esercito turco ha de facto un controllo globale di quella parte dell’isola. Altro esempio è Ossezia del sud (Caucaso): popolazione russofona che voleva l’indipendenza→ che porta alla guerra nel 2008 con la Russia → si nega appunto l'effettività del governo perché in realtà l’Ossezia del sud dipende dalla Russia→ da cosa si capisce? → presenza di un’occupazione militare da parte della federazione russa, appunto carenza di indipendenza perché non si sente libero di intraprendere una politica perché contraria a quella della Russia Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ Riconoscimento degli stati→ istituto diffuso e corrente nella prassi degli stati. Prima di intraprendere delle relazioni con un altro stato, uno stato lo riconosce→ atto unilaterale→ atto di uno stato che prende atto dell’esistenza di un altro stato→Una volta dichiarata l’esistenza dichiara di voler instaurare dei rapporti con quest’ultimo. Pag. 208→ secondo alcuni autori il riconoscimento ha valore giuridico (vincolante) e per tali autori deve NECESSARIAMENTE sussistere perché si possa considerare effettivo→ elemento costitutivo della soggettività internazionale Però si hanno dei problemi→ tale affermazione (ovvero il riconoscimento con valore giuridico) si scontra con la realtà dei fatti. La prassi dimostra che uno stato esiste laddove ci siano i requisiti detti precedentemente, però nella concretezza spesso non è così. A tal proposito si parla di relativismo giuridico (quando non tutti gli stati riconoscono) il che creerebbe enormi problemi. Per questo il riconoscimento è meramente politico e quindi non giuridico/necessario perché uno stato sia considerato tale. Il mancato riconoscimento, al contrario, si ha quando tale stato non viene riconosciuto da una molteplicità di stati. Lezione 06-10 Soggetti di diritto internazionale (continuo) Principio di autodeterminazione dei popoli→ i popoli in quanto tali non sono considerati soggetti di diritto internazionale, tuttavia il principio di autodeterminazione, che si è sviluppato nella prassi internazionale (dal 45 in poi), riguarda popoli che aspirano a costituirsi in uno stato indipendente e questo principio ha avuto una connotazione importante per la decolonizzazione. Tale principio è stato formalizzato nella carta delle Nazioni Unite nell’art. 1 par. 2→ volontà di rispettare il principio dell’uguaglianza dei popoli e quello dell’autodeterminazione dei popoli. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ Tale principio è stato trattato anche dall’assemblea generale con atti non vincolanti ma rilevanti, tra cui la risoluzione del 1970 che riguarda l’indipendenza dei popoli che uscivano dalla decolonizzazione. Il principio si applica per 3 casi: 1. Popoli soggetti a colonizzazione; 2. Dominazione straniera; 3. Soggetti a regime di segregazione razziale; Se il popolo soddisfa una di queste ipotesi gli è permesso di divenire indipendente e sussiste l’obbligo per il regime che sottomette tale popolo di dare l’indipendenza (se richiesta). Questo principio è stato definito dalla CIG (Corte Internazionale di Giustizia) come un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo e una di quelle norme che sono considerate imperative/inderogabili/vincolanti. In riferimento a questo principio il diritto internazionale distingue due valenze: - Interna → la valenza interna per il diritto internazionale non ha valore→ è escluso che questo diritto di autodeterminazione si propaghi in altri casi → se si permettesse sempre l’autodeterminazione si andrebbe a ledere l’entità territoriale di ciascuno stato→ es.: se si costituisse un popolo piemontese che rivendica la secessione dall’Italia avvalendosi al principio di autodeterminazione, tale tentativo di indipendenza non sarebbe valido/legale/possibile; - Esterna →Per il diritto internazionale vale solo la valenza esterna, ovvero che il popolo soggetto ad una dei 3 casi menzionati, diventa indipendente e fa valere il suo diritto esternamente nei confronti dello stato che lo ha sottoposto a regime coloniale, razziale o a dominazione → diritto all’autodeterminazione esercitato al di fuori dello stato che sottopone a regime → però bisogna dire che appunto SOLO in questi casi si determina l’autodeterminazione Caso Crimea: L’autodeterminazione ha avuto una grande rilevanza anche in altri casi→ ricordiamo il caso della Crimea. Nel 2014 in Ucraina il movimento popolare di allora aveva portato alla destituzione del presidente accusato di essere filo-russo. La Crimea fino a quel momento era ucraina, nel febbraio del 2014 la Russia occupa diversi territori tra cui la Crimea → perché? → necessità di proteggere la popolazione russofona presente in Crimea e che secondo la Russia si trovava in pericolo. Nel marzo 2014 si ha un referendum in Crimea con cui la Crimea ha manifestato di staccarsi dalla Russia appoggiandosi al principio di autodeterminazione. Secondo la comunità internazionale, la Crimea non soddisfaceva nessuno dei 3 principi precedentemente affermati. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ Questione palestinese La Palestina è un soggetto di diritto internazionale? 1975→ a quel tempo esisteva L’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina [capo Arafat]), il quale era paragonato ad un governo in esilio→ L’OLP poi viene inserito nell’Onu con lo status di osservatore (nel ‘75) → ovvero poteva partecipare ai lavori dell’assemblea ma non aveva diritto di voto. Passano 10 anni e Arafat rivendica per sè le immunità e i privilegi che spettano ai capi di stato→ richiesta importante, perché è come se per lui l’OLP fosse uno stato vero e proprio. La corte di cassazione italiana si esprime e non pensa che l’OLP può essere uno stato (manca l’esercizio della sovranità all’interno di un territorio), ma gli consente di avere una soggettività limitata e gli consente anche di esprimere un’opinione su un piano di perfetta parità su stati territoriali (1985). Passano 8 anni, si hanno gli Accordi di Oslo che ha portato ad un avvicinamento tra Israele e Palestina e si crea l’ANP (Autorità Nazionale Palestinese) a cui è stato attribuito il compito di governo sul posto, non governo in esilio ma ente che governa parzialmente su alcune materie su alcuni territori della Palestina (Cisgiordania e Palestina). Dal punto di vista del diritto internazionale nulla è cambiato per l’ANP, non si attribuisce una soggettività internazionale. Nel 2012 l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto alla Palestina lo stato di osservatore non membro, dove continua a non avere il diritto di voto ma, a differenza del ‘ 75 in cui non compariva la parola stato, ora si che compare, nonostante continui a non essere membro. L’Onu conta attualmente 193 stati membri e uno osservatore, ma per la Palestina è una conquista, perché entra in assemblea generale con la dicitura di “stato”. Inoltre la Palestina è membro a tutti gli effetti dell’UNESCO, ed ha anche ratificato alcuni trattati→ lo statuto della corte penale internazionale e il trattato di non proliferazione di armi nucleari. *La santa sede ha anche lo status di osservatore* Organizzazioni internazionali (governative) (pag. 606 fino a 614) Le organizzazioni come gli stati, grazie all’evoluzione del diritto internazionale, hanno acquisito il requisito di soggetti di diritto internazionale (non le ONG che sono organizzazioni non governative)→ costituite dagli stati dai trattati istitutivi (che creano l’organizzazione). Perché lo fanno? → per la realizzazione di certi obiettivi condivisi dagli stati che la creano. Così facendo, gli stati trasferiscono all’organizzazione internazionale una parte della loro sovranità (il principio della sovranità statale assoluta diminuita per vari fattori, tra cui quello della rinuncia da Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ parte degli stati ad agire per conto proprio sempre e comunque, delegando quindi alcune funzioni ad una o più organizzazioni internazionali). La soggettività delle organizzazioni internazionali è stata ormai accettata da molto tempo, tramite un parere del 1949→ parere Bernadot→ il Conte Bernadot nel ‘49 è stato ucciso (cittadino svedese incaricato dalle Nazioni Unite che aveva il compito di mediare una situazione in Palestina)→ e per tanto ci si chiede chi è competente per richiedere il risarcimento dei danni? → la CIG ha risposto con tale parere (Parere Bernadot), dicendo che L’ONU aveva il dovere di far valere il risarcimento di danni, in quanto soggetto di diritto internazionale. La corte più avanti espande tale discorso anche alle altre organizzazioni internazionali. Tale soggettività delle organizzazioni internazionali però è limitata→ i diritti e i doveri dipendono dalle sue funzioni, ovvero che la soggettività sarà tanto più ampia quanto ampie saranno le funzioni che gli stati gli hanno assegnato. Organizzazioni→ soggettività limitata Stati→ soggettività assoluta Funzioni delle organizzazioni: 1. Stipulare trattati con gli stati e con altre organizzazioni (es.: L’UE ha stipulato molti trattati con stati terzi all’UE, però potrà stipulare trattati solo sulle materie per cui ha una competenza; 2. Immunità dalla giurisdizione civile→ le organizzazioni non possono essere portate di fronte ad un giudice di uno stato; 3. Avanzare reclami internazionali nei confronti di stati che abbiano commesso un illecito internazionale; Un’organizzazione internazionale Laddove abbia degli organi (assemblea generale, consiglio di sicurezza ecc.) è autonoma dagli stati che ne sono membri. Tipi di Organizzazione: -Universali→ non pongono limiti alla provenienza degli stati membri → tutti gli stati del mondo possono farne parte; -Regionali→ operano in una specifica regione e possono aderirci solo quegli stati che fanno parte di quella regione; Da ricordare! →Le organizzazioni sono il frutto di una recente evoluzione del diritto internazionale (dopo il ’49) Multilateralismo (opposto all’unilateralismo di cui si è parlato nelle lezioni precedenti)→ volontà degli stati di cooperare tra di loro e di delegare alcune materie ad un altro soggetto (organizzazione internazionale) →effetto? →erosione sovranità statale (pag. 606) → si passa dal diritto della coesistenza a diritto della cooperazione). Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ Il diritto internazionale classico degli accordi Westfalia garantiva la coesistenza tra gli stati, tolleranza per le diversità di vedute per risolvere i conflitti. Dopo la seconda guerra mondiale si è cercato di intraprendere la strada di una comunanza degli obiettivi→ così che ormai il diritto promuove non più la coesistenza ma anche la cooperazione per il bene comune. Strumento cardine di questo multilateralismo appunto sono le organizzazioni internazionali. Si ribadisce: Il Principio classico della sovranità assoluta degli stati che subisce deroghe come appunto la creazione delle organizzazioni, le quali svolgono compiti che prima avevano gli stati. Le organizzazioni hanno soggettività attiva e passiva: Attiva→ alcuni trattati internazionali consolidano i principi consuetudinari non scritti del diritto internazionale nelle materie di riferimento (statuto corte penale internazionale) e si può anche affermare che alcune organizzazioni internazionali, con atti normativi e/o giurisprudenziali, promuovono lo sviluppo del diritto internazionale (consiglio d’Europa con giurisprudenza Corte europea dei diritti dell’uomo) Passiva→ titolari di diritti e doveri internazionali Lezione 11/10 Organizzazioni internazionali (continuo) (ONG) Individui e imprese multinazionali nel diritto internazionale Nei trattati istitutivi vengono previsti gli organi delle organizzazioni internazionali. Struttura tipica delle organizzazioni internazionali: 1. Assemblea→ ogni stato membro è rappresentato in questo organo ed è un organo che ha funzioni generali→ indirizzo dell’attività dell’ente; internazionale→ detta la linea politica (obiettivi, priorità, programmi generali) 2. Consiglio→ organo a composizione ristretta→ non tutti gli stati sono rappresentati, ma solo alcuni→ quali stati fanno parte? Dipende dallo statuto. Il consiglio ha funzioni esecutive ; 3. Segretariato→ organo di vertice→ ha due funzioni: A. Rappresenta l’organizzazione all’esterno; B. Svolge le funzioni amministrative, gestisce l’apparato burocratico dell’organizzazione internazionale; Organi delle Nazioni Unite (art. 7 della carta delle Nazioni unite) Organi principali (diversi dai sussidiari): 1. Assemblea generale→ formato dai rappresentanti di ogni stato membro, il quale ha diritto ad un voto (principio del “una testa un voto”). Tutti gli stati Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ nell’assemblea hanno la stessa valenza, ovvero che nessun voto vale più di un altro→ l’assemblea generale incarna il principio della sovrana eguaglianza (art. 2 della carta delle Nazioni Unite) Funzioni (Art. 10 carta delle Nazioni Unite) → ha una competenza generale, può affrontare qualsiasi argomento che sia di competenza delle Nazioni Unite. Però, può discutere e non decidere, ovvero che essa non ha poteri vincolanti, solo funzioni consultive e può fare raccomandazioni (non vincolanti, non giuridicamente obbligatori, con valore politico e non giuridico). Democraticità e ampiezza delle competenze sono bilanciate dall’assenza di poteri vincolanti. 2. Consiglio di sicurezza→ sono rappresentati solo 15 stati membri tra cui 5 fissi (permanenti: Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina). Gli altri sono scelti a votazione biennale→ Ha una composizione ristretta. Questi stati permanenti hanno diritto di veto (hanno il potere di decidere se il consiglio di sicurezza può adottare un atto o meno) Funzione del consiglio: mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Il consiglio non si occupa di tutti gli argomenti (come l’assemblea), ma solo alcuni: appunto nell’ambito della pace e della sicurezza internazionale, ma c’è da dire che in questi ambiti, il consiglio emette atti vincolanti, che devono essere rispettati dagli stati facenti parte delle Nazioni Unite. Es.: l’Embargo economico→ può vietare ad uno stato (o più) di intraprendere relazioni commerciali con un altro stato o avere relazioni di qualunque tipo. Di solito viene usato come forma di pressione per uno stato che ha commesso un illecito internazionale →Quindi il consiglio può autorizzare anche l’uso della forza. 3. Segretario generale→ nominato dall’Assemblea su proposta del consiglio di sicurezza. Esso rappresenta all’esterno le nazioni unite e sovraintende all’apparato burocratico della stessa. 4. Consiglio economico e sociale →i cui componenti sono eletti ogni tre anni dall’assemblea generale ed è subordinato ad essa. Funzione: favorire la cooperazione internazionale nell’ambito economico e sociale, assiste i paesi in via di sviluppo affinché potenzino la rete strutturale, tecnica e coordina anche la rete finanziaria di questi paesi. 5. Corte internazionale di giustizia→ organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Funzione: decide sulle controversie tra gli stati membri. Essa ha giurisdizione solo nei confronti degli stati che ne abbiano previamente accettato la giurisdizione. Derime solo le controversie tra stati e non tra stati e individui e Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ può decidere solo se questi due stati abbiano prima dichiarato di accettarne la giurisdizione. Art. 7 carta delle Nazioni Unite→ introduce gli (6) organi sussidiari (creati dagli organi principali, i quali decidono se, quando e con quali funzioni crearlo): -ONHCR (alto commissario per i rifugiati delle nazioni unite); -UNICEF; -Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (creato dal consiglio di sicurezza). Dagli organi sussidiari bisogna distinguere gli (7) Istituti specializzati delle Nazioni Unite, che sono delle vere e proprie organizzazioni internazionali, creati con dei trattati internazionali. Pur essendo autonomi svolgono le loro attività in una modalità coordinata alla Nazioni Unite, dialogano costantemente con le nazioni unite: -FMI (Fondo Monetario Internazionale); -Banca Mondiale; -UNESCO; -OMS (salute pubblica); -FAO (sostegno dell’agricoltura e malnutrizione). Le organizzazioni internazionale testimoniano l’evoluzione del diritto internazionale perchè gli stati gli cedono del potere/sovranità, operano attraverso un trattato internazionale, hanno degli organi, e adottano atti che possono essere vincolanti per gli stati membri. ONG Soggetti che non sono creati dai governi/stati, non ne fanno parte, non sono creati con trattati internazionali. Sono soggetti di diritto privato e sono creati da soggetti privati all’interno di uno stato (con un atto di diritto interno) e sono associazioni, fondazioni, enti no profit ecc. Una delle loro caratteristiche appunto è non avere fini di lucro (no profit) Funzioni→ tutelare certi valori universali e che hanno spesso una portata trans- nazionale→ rilevanza che va al di la dello stato in cui ha sede, gli effetti si ripercuotono a livello internazionale. Ed è per questo che secondo la quasi totalità della dottrina internazionale, le ONG non sono soggetti di diritto internazionale (attori non statali)→ pur non essendo soggetti sono attori, ovvero operano in una dimensione internazionale→ es.: Medici senza frontiere, WWF, Emergency, Green Peace, Amnesty ecc. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ In che modo sono attori non statali? In che modo incidono nella comunità internazionale se non sono soggetti di diritto internazionale? In 3 modi: a. Esercitano una funzione di sensibilizzazione a livello internazionale, affinché gli stati adottino certi impegni vincolanti in tematiche sensibili (diritti umani, ambiente ecc.) b. Partecipazione alle conferenze diplomatiche internazionali durante le quali vengono decisi i testi di convenzioni internazionali, sempre nelle materie note (diritti fondamentali, ambiente ecc.)→ es.: Statuto della corte penale internazionale, a cui hanno partecipato esperti giuridici designati da alcune ONG; c. Molte ONG operano direttamente nell’ambito delle Nazioni Unite, attraverso la loro presenza nel consiglio economico e sociale→ funzione consultiva nel consiglio economico e sociale (emissione di pareri) >Categoria 1 delle ONG: status consultivo generale→ Green peace che si occupa di più argomenti (ambiente, ingegneria genetica ecc.)→ attività articolata in più materie >Categoria 2 delle ONG: Status consultivo speciale → Amnesty (tutela dei diritti umani) operano in un settore ben specifico >Categoria 3 delle ONG: lista Roster→ non cooperano in maniera continua con il consiglio ma su domanda da parte del consiglio economico e sociale L’individuo nel diritto internazionale Nell’ordinamento interno di uno stato, la persona fisica è un soggetto giuridico e ormai sappiamo che essere dotato di personalità giuridica significa essere titolare di diritti e obblighi. Ognuno di noi può stipolare un contratto (da cui nascono diritti e obblighi) ad esempio. Nell’ordinamento internazionale si è sempre sostenuto che le norme di diritto internazionale vincolano solo gli stati e poi più di recente, tra gli stati e le organizzazioni internazionali, ma non ai singoli soggetti→ viene negata la soggettività internazionale agli individui. Definizione di Individuo→ fino a non molto tempo fa si parlava di suddito. Dopo la seconda guerra mondiale, con l’intensificarsi della globalizzazione, l’interdipendenza tra gli stati è aumentata, sono aumentate anche le materie secondo cui gli stati si spogliano di varie sovranità. Tutto ciò ha portato a far in modo che gli atti adottati dalle organizzazioni vanno ad incidere all’interno della vita dei cittadini di ogni stato membro, entrano nella vita privata dei singoli individui (grazie alla cessione della sovranità ad altri enti). Noi siamo cittadini internazionali→ perché il diritto internazionale entra dalle nostre porte. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ In più si è assistito all’aumento della sensibilizzazione sulle materie dei diritti fondamentali, il che ha portato ad un’erosione della sovranità degli stati→ perché i “sudditi” ormai sono dei soggetti con diritti inderogabili. Nel diritto internazionale si è quindi iniziato ad attribuire una specie di forma di soggettività internazionale ma Limitata→ in alcuni settori sono (gli individui) destinatari di norme internazionali, ma non le creano e non dispongono della facoltà degli stati di crearle, possono solo esserne destinatari (soggetti passivi). Settori in cui possono far valere i (a) Diritti internazionali dell’individuo: - Tutela dei diritti dell’uomo→ 1948 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva approvato la dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo. Era una raccomandazione (non vincolante) ma che fu fondamentale, perché fu la prima dichiarazione che riconosceva i diritti fondamentali dell’uomo; (b) Obblighi internazionali dell’individuo→ diritto penale internazionale: a partire dal Tribunale di Norimberga nato per giudicare i crimini nazi-fascisti. Per la prima volta gli individuo sono stati condannati per aver leso diritti fondamentali, prima di esso, erano gli stati a rendere conto dell’azione del singolo soggetto→ obbligo quindi non dover commettere certi illeciti che ledono i diritti fondamentali. L’individuo quindi, si trova in un livello intermedio→ soggettività limitata Nell’Unione Europea noi siamo cittadini europei→ abbiamo determinati diritti che altri stati non facenti parte dell’UE non hanno. I regolamenti dell’UE ad esempio, sono diretti anche ai singoli cittadini. Persone giuridiche (imprese, aziende)→ il discorso della soggettività internazionale limitata è stato sollevato dalla dottrina internazionale perché si è preso atto che esistono le Multinazionali. Per Multinazionali si intendono quelle aziende presenti in varie parti del mondo. Secondo alcune ONG, le multinazionali devono essere caricate di obblighi internazionali. Es.: i diritti dei lavoratori→ ci sono casi in un cui alcune multinazionali violano i diritti fondamentali dell’uomo. Si osserva come certe multinazionali sono potenti tanto quanto o più di certi stati. Questo perché sono economicamente portanti, a volte sono “accusati” anche di mantenere certi stati→ quindi si pensa che debbano essere caricate di alcuni obblighi. Tuttavia nell’attuale dottrina giuridica si esclude la soggettività di tali multinazionali. Perché? - La multinazionale è istituita in più nazioni, è difficile ricondurre ad un solo stato la sede di tali multinazionali; - Per quanto un’impresa possa essere potente, manca dei requisiti fondamentali per il quale possa essere considerata al pari di uno stato, ad esempio non esercita un controllo sui cittadini, si può avere delle ripercussioni, ma non esercita nessun controllo come quello degli stati; Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ Caso: sentenza Arab Bank (2018)→ 6000 cittadini israeliani che erano familiari di vittime di attentati terroristici, avevano convenuto in giudizio davanti alla corte degli USA, la Arab Bank (multinazionale), ovvero soggetto di diritto giordano. Tale banca è stata accusata di aver finanziato questi terroristi. Nel portare avanti questa controversia, i 6000 israeliani hanno detto che la banca non è un soggetto però ha effettuato atti illeciti →In conclusione→ sentenza degli USA: non vi è dubbio che il diritto internazionale riconosce la necessità di rispettare i diritti dell’uomo (anche da parte degli individui), tuttavia la corte afferma che le imprese non sono soggetti di diritto internazionale → Multinazionali non hanno soggettività internazionale (proprio come le ONG). Lezione 12/10 Le fonti del diritto internazionale: La consuetudine internazionale Cosa si intende in concreto per diritto internazionale→ da quali norme è composto tale diritto? Ovvero le sue fonti. In qualunque ordinamento giuridico abbiamo delle regole che stabiliscono ciò che giuridicamente vincolante e ciò che non lo è→ ovvero a quali norme devono uniformarsi i soggetti internazionali. Nel diritto internazionale le fonti sono contenute nello statuto della corte internazionale di giustizia. Per decidere sulle controversie, la corte, ha a disposizione alcune fonti (elencate nell’art. 38 della corte internazionale di giustizia): a. Le convenzioni internazionali→ trattati internazionali o accordi internazionali; b. La consuetudine internazionale; c. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; d. Le decisioni giudiziarie e le dottrine (opinioni di alcuni docenti universali di diritto internazionale considerati competenti)→ non sono fonti ufficiali, ma servono per capire meglio certi concetti. La giurisprudenza e la dottrina sono mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche; La consuetudine internazionale→ occupa un posto centrale nel sistema delle fonti di diritto internazionale, a differenza degli ordinamenti interni, nei quali le consuetudini hanno un posto secondario (ci si fa riferimento solo se manca una legge scritta). La consuetudine internazionale è una regola non scritta, tramandata verbalmente e che corrisponde ad un comportamento costante ed uniforme tenuto dalla generalità degli stati, che vi si conformano perché considerano il comportamento obbligatorio→ È una prassi che nel corso del tempo si è consolidata come norma internazionale vincolante. Una delle consuetudini fondamentali è il “pacta sunt servanda” (i trattati vanno rispettati)→ e si è imposta Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ non perché sia in un trattato, ma gli stati vi si sono uniformati perché considerata vincolante nel tempo. Da questo deriva che la consuetudine è formata da due elementi: 1. Elemento fattuale o oggettivo→ Usus→ fa riferimento alla condotta degli stati, ovvero il comportamento che gli stati mantengono ripetuto nel tempo e costante→ ovvero la prassi degli stati; 2. Elemento soggettivo o psicologico→ Opinio Iuris→ convincimento di diritto→ detto psicologico perché corrisponde alla convinzione di osservare tale comportamento perché obbligatorio dal punto di vista giuridico (giuridicamente vincolante). Perché una consuetudine esista occorre che entrambi gli elementi siano esistenti, uno non può andare senza l’altro, se manca uno dei due vuol dire che non esiste una norma consuetudinaria. Questo lo afferma sempre l’art. 38 (precedentemente nominato). La corte internazionale di giustizia ha più volte ribadito che devono sussistono questi due requisiti→ Non è sufficiente che la totalità degli stati adotti un comportamento affinché questo diventi una norma giuridica, altrimenti porterebbe ad un paradosso ovvero si rischierebbe che un illecito diventi lecito (consentito) solo perché ripetuto nel tempo. Es.: Abbiamo visto che una norma fondamentale del diritto internazionale è la sovranità di ogni stato sul territorio e sulla popolazione e che tale sovranità è inviolabile. Se da oggi si moltiplicassero invasioni mondiali di alcuni stati nei confronti di altri stati, e pur essendo un comportamento diffuso, non sarebbe una norma consuetudinaria, perché mancherebbe l’elemento soggettivo (sarebbero consapevoli che invadere i territori di altri stati non solo non è doveroso, ma sarebbe un illecito). Es. pag 103/104→ divieto di tortura → norma consuetudinaria e inderogabile → eppure Amnesty ha raccolto episodi di tortura in 141 paesi. Tanto che secondo un sondaggio il 44% della popolazione mondiale teme di essere torturato dalle autorità del proprio paese, se arrestati. Si dice che da queste statistiche la tortura è una pratica di routine. Se noi ci limitassimo ad osservare solo l’elemento oggettivo si potrebbe concludere che la tortura è praticata in mezzo mondo e che la quasi metà della popolazione mondiale sia rassegnata alla sottomissione a tortura. Questo non sarebbe una norma di diritto internazionale? No→ perché manca un elemento soggettivo. Quando l’apparato di uno stato viene accusato di tortura, la maggior parte dei casi, quello stato si giustifica dicendo che fossero necessari tali azioni (per la norma illecite) per adempiere ad altri doveri. Con questi argomenti lo stato è come se ammettesse che esista questa regola, ma non è così. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ Esiste anche un tipo di comportamento che viene ripetuto nel tempo, il quale viene fatto a mero titolo di cortesia tra stati, i quali continuo a praticare il comportamento solo perché è considerato “necessario”→ esempio quando uno stato elegge un nuovo capo d stato, una sorta di cortesia, ma non è obbligatorio per legge→ tutto ciò per mantenere i rapporti tra gli stati. *Sentenza Nicaragua/ USA 1986*→ IL Nicaragua aveva chiesto alla CIG di accertare che gli stati uniti avevano supportato un gruppo di guerriglieri detti “Contras” che avevano seminato il terrore in Nicaragua (ribelli contro il governo di quel tempo). Il Nicaragua ritiene responsabili gli USA di averli appoggiati. La CIG ribadisce (par. 184) la necessaria presenza dei due elementi della consuetudine→ La corte deve verificare che l’esistenza della Opinio Iuris sia confermata dalla prassi. La corte però si pone un interrogativo: quali sono le norme consuetudinarie internazionali per risolvere questa controversia specifica? (par. 183). La CIG riconosce la difficoltà dell’individuazione del diritto consuetudinario, perché non sono scritte, come fa la corte a decidere su questo caso se non ci sono delle norme scritte? La CIG risponde dicendo che certe consuetudini oltre ad essere notoriamente conosciute (pacta sunt servanda), possono ricavarsi da testi scritti. Si tratta di accordi internazionali o come in questo caso, risoluzioni dell’assemblea generale dell’Onu, in cui sono stati trascritte norme consuetudinarie. Esistono quindi, dei testi scritti (risoluzioni dell’assemblea = non vincolanti) in cui determinati principi sono stati messi per iscritto→ per favorire la loro accettazione. La corte richiama questa risoluzione dell’assemblea del 1970 dedicato alle relazioni amichevoli tra gli stati. In questa risoluzione, l’assemblea generale (quindi i tutti i rappresentati degli stati membri delle Nazioni Unite) invita gli stati membri dall’astenersi a partecipare ad atti di terrorismo organizzati in altri stati. Quindi la corte si aggrapperà alla norma consuetudinaria che è stata messa per iscritto dall’assemblea in questa risoluzione. La corte individua quindi una norma consuetudinaria internazionale, tenendo presente che sia realmente una consuetudine (che sia presente l’elemento oggettivo e soggettivo) e verifica che tale consuetudine è stata ribadita ulteriormente non solo da una prassi constante, ma anche da un voto favorevole degli stati nell’Assemblea generale dell’Onu. Perchè se gli stati parti della controversia si sono pronunciati favorevoli a tale risoluzione, significa che in quel momento la ritenevano vincolante, infatti gli USA aveva votato favorevolmente a tale risoluzione dell’Assemblea. In questa sentenza del Nicaragua (1986) vengono stabiliti altri principi: Uno di questo riguarda l’Usus→ il comportamento deve essere tenuto dalla generalità degli stati → perché nell’art. 38 si parla di una pratica generale, quindi nel valutare l’esistenza di una consuetudine si deve verificare che tale comportamento ripetuto nel tempo sia attuato dalla generalità degli stati (non si dice quanti). Proprio perché Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ generalità degli stati = gran parte degli stati, non è richiesto che TUTTI gli stati siano favorevoli (attuino tale comportamento). Proprio per questo la corte deve applicare un criterio flessibile di valutazione (par. 186). Per L’accertamento dell’esistenza di una consuetudine (il che deriva da una complessa opera di sintesi), il giudice fa riferimento a determinati fattori: 1. La prassi degli stati (leggi, sentenze degli stati ecc.)→ perché ogni stato può avere al suo interno dei trasporti a norme consuetudinarie internazionali; 2. Giurisprudenza internazionale; 3. Testi scritti in cui sono trasposte norme consuetudinarie→ trattati internazionali, risoluzioni dell’ONU (specialmente dell’Assemblea), prassi diplomatica; Altre caratteristiche della consuetudine: - Spontanea: perché nasce spontaneamente dalla condotta degli stati; - Ha portata generale: vincola tutti gli stati e tutti gli stati devono rispettarla, anche quelli che non hanno contribuito alla sua formazione; - “Stato obiettore persistente”→ uno stato ben determinato nel contestare una consuetudine internazionale, osservata invece da tanti stati. Questo problema era sorto specialmente dopo la decolonizzazione, quando le ex colonie si sono costituiti in stati indipendenti. Molti di questi stati hanno iniziato a contestare la validità di diverse consuetudini internazionali, affermando che erano norme in realtà create da un numero ristretto di stati (le grandi potenze coloniali). Quindi affermavano che non sono stati coinvolti dalla formazione di tale consuetudine, adesso che sono indipendenti non volevano rispettarla. Adesso tale lamentela non ha rilevanza, dato che la consuetudine vincola tutti gli stati. - Diverso è il caso se tale contestazione viene fatta da un gran numero di stati: perché in questo caso vuol dire che manca l’Usus (la prassi), oppure che quella che prima era una consuetudine ormai non è più accettata dalla gran parte degli stati. - La consuetudine è una norma flessibile→ cioè derogabile tramite un accordo tra stati. Es.: Un poliziotto di uno stato in Marocco insegue un malvivente e nel farlo sfora nel territorio Algerino. Normalmente questo poliziotto commette un illecito (una forza armata di uno stato non po' invadere il territorio di un altro stato, viola la sovranità internazionale), però se in precedenza i due stati si erano accordati con l’autorizzazione a eventuali sconfinamenti di alcuni organi nell’altrui territorio, cioè la condotta del poliziotto era prevista come lecita tramite un accordo tra gli stati, quella norma consuetudinaria non sussiste → quindi la consuetudine viene derogata da un accordo tra stati. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ - Desuetudine→ ovvero che la prima consuetudine decade perché superata da un’altra successiva e differente. - Consuetudine istantanea (immediata)→ abbiamo detto che la consuetudine ha un comportamento oggettivo →comportamento ripetuto da alcuni stati→ quindi deve passare del tempo affinché si verifichi tale ripetizione, la prassi ha bisogno di tempo. Quindi per tali ragioni viene respinta la teoria secondo cui la consuetudine sia istantanea (immediata). Tale “proposta” viene ribadita dalla *Sent. Mare del Nord del 1969*: “un certo lasso di tempo è necessario affinché una consuetudine si affermi”→ contestazione portata avanti sempre dagli stati usciti dalle principali colonie europee→ ma non approvata appunto perché andrebbe contro il principio delle consuetudini secondo cui la prassi deve essere ripetuta e uniforme nel tempo. - Sempre questi paesi usciti dalla colonizzazione, consideravano la consuetudine un accordo tacito→ vincolante solo per gli stati che espressamente la accettavano→ e quindi continuavano con la loro contestazione nei confronti delle consuetudini internazionali→ contestazione ovviamente senza importanza perché andava a ledere la caratteristica della consuetudine secondo cui ha una portata generale. Lezione 13-10 Codificazione delle consuetudini Abbiamo detto che la consuetudine è una fonte non scritta, ma può essere messa per iscritto in un documento scritto→ a tal proposito si parla di codificazione (mettere per iscritto delle consuetudini appunto). Secondo l’art. 13 della carta delle Nazioni Unite tale potere è attribuito all’assemblea generale, la quale ha il potere di codificare il diritto internazionale consuetudinario. Essa opera tramite la commissione dei diritti internazionali (creata nel ’47), la quale è un organo sussidiario permanente delle Nazioni Unite (formata da 34 esperti di diritto internazionale scelti dall’Assemblea generale), codifica le norme consuetudinarie (mette in forma scritta le consuetudini) e mantiene lo sviluppo progressivo del diritto internazionale. Quando sorge l’esigenza di mettere per iscritto alcune consuetudini, la commissione nomina un relatore il quale si attiva per preparare un progetto di codificazione→ per farlo, esso effettua degli studi, predispone dei rapporti, invia questionari agli stati per ricostruire una prassi consuetudinaria ecc. Poi predisponendo un progetto di codificazione delle norme, le quali diventano norme scritte, creando alla fine un trattato aperto alla firma e alla ratifica da parte degli stati. Quindi si passa da norme non scritte a norme cristallizzate in accordi scritti. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ Ci sono alcune materie che possono riguardare la codifica: - Il diritto dei trattati; - relazioni consolari; - diritti del mare ecc. Questi accordi di codificazione hanno vantaggi e svantaggi: -Vantaggi: permettono di identificare una o più norme consuetudinarie e di ricostruirne il contenuto→ quindi contribuiscono a rafforzare la certezza del diritto tramite la scrittura di norme che prima non lo erano; -Svantaggi: nel mettere per iscritto una norma consuetudinaria può accadere che la sua ricostruzione non sia del tutto corretta, portando ad un rischio di carenza di fedeltà alla versione originaria della consuetudine. 3 Esempi di accordi di codificazione: 1. Convenzione di Vienna (1961) sulle relazioni ed immunità diplomatiche; 2. Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963; 3. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969→ questa è la più importante. Le consuetudini internazionali possono essere messe per iscritto dall’assemblea generale delle nazioni unite nella dichiarazione di principi→ atti non vincolanti in cui l’assemblea generale esprime dei principi generalissimi che sono di natura consuetudinaria e invita gli stati ed i governi a rispettarli→ dichiarazione di principi = risoluzione dell’Assemblea generale. Es.: relazione dell’assemblea generale sulle relazioni amichevoli tra gli stati (del 1970) che la CIG ha utilizzato per ricostruire l’esistenza di certe norme consuetudinarie applicabili a quella controversia tra Nicaragua e Stati Uniti. Altro es.: Dichiarazione del 20/11/63 sulla Dichiarazione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. → (Dichiarazione sulleliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.pdf) Spesso queste dichiarazioni di principi danno impulso alla formazione di nuovi trattati internazionali in un certo settore→ per esempio una delle più importanti dichiarazioni di principi dell’assemblea generale è la dichiarazione universale sui diritti dell’uomo del 1948. Tale dichiarazione è contenuta in una dichiarazione non vincolante dell’assemblea. Questa dichiarazione ha costituito la base per la formazione, negli anni successivi, di veri e propri trattati internazionali vincolanti che riprendono quanto detto nella dichiarazione, come per esempio i patti sui diritti umani del ’66, che in quanto accordi internazionali, sono vincolanti. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ Altre fonti del diritto internazionale: I trattati internazionali Art 38. Dello statuto della corte internazionale di giustizia→ individua tra le fonti del diritto internazionale la consuetudine e il trattato internazionale I trattati nel corso dei secoli sono stati stipulati a migliaia→atti con cui due o più stati possono raggiungere più obiettivi (pace, obiettivi commerciali, alleanze militari, creare un’organizzazione internazionale). La diffusione dei trattati è una testimonianza di interdipendenza tra gli stati→ ovvero dove gli stati decidono volontariamente di collaborare per coordinare insieme una certa materia e per approfondire le loro relazioni reciproche e per raggiungere in comune determinati fini→ Due o più stati si rendono conto di dover affrontare un problema comune e per farlo cercano strumenti comuni = stringono alleanze tramite trattati. Con un trattato internazionale gli stati evidenziano l’impossibilità di vivere isolati l’uno dagli altri. Definizione di trattato→ incontro di volontà tra almeno due soggetti internazionali che spontaneamente decidono di assumere diritti e obblighi reciproci e di rispettarli in buona fede. Quando un trattato è concluso tra due o più stati si chiama multilaterale, quando è concluso solo tra due stati invece si chiama bilaterale. I trattati si possono concludere: ✓ Tra stati; ✓ Tra stati e organizzazioni; ✓ Tra organizzazioni internazionali. →Si hanno trattati regionali (più diffusi negli ultimi decenni→es.: trattato dell’OMC) e universali A differenza della consuetudine che è una fonte generale, il trattato è una fonte particolare → le sue disposizioni sono obbligatorie solo per gli stati parte del trattato (stati contraenti). Il carattere vincolante del trattato internazionale deriva da una norma obbligatoria→ pacta sunt servanda (gli accordi devono essere rispettati)→ questa norma è stata inserita nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del ’69 (art. 26: un trattato è vincolante per le parti e deve essere eseguito da loro in buona fede) Es.: Le isole Mauritius sono indipendenti dal ‘75, prima erano una colonia inglese, uno dei tanti stati sorti dopo la dissoluzione delle colonie. La Gran Bretagna nel riconoscere la loro indipedenza, ha separato dalle isole un piccolo arcipelago, chiamate isole Chagos, quindi gli ha imposto la sottomissione (no indipendenza). Negli ultimi anni però si è riconosciuta l’indipendenza anche a questo arcipelago→ Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ nel 2019 la corte si è esposta a tale azione della GB, la quale affermava di agire secondo la legge. Perché? Perché la GB aveva stipulato un accordo con i capi del governo delle Chagos secondo cui esse sarebbero rimaste con la GB. Però si pensa che tale trattato internazionale non fosse tale perché una delle due parti non era uno stato (ovvero un soggetto di diritto internazionale)→ le Chagos ancora non erano uno stato indipendente→ accordo non lecito. Quindi le Chagos alla fine hanno ottenuto l’indipendenza. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del ‘69→ è una convenzione o meglio nota come trattato di codificazione, che disciplina tutti gli aspetti che possono venire in parlando di trattati internazionali (cos’è un trattato, come viene modificato, le cause di nullità ecc.). Quindi tutte le norme consuetudinarie che avevano un trattato alla base sono state raccolte ed inserite in questa convenzione e ratificata dagli stati. Gli articoli della convenzione di Vienna che corrispondono a norme consuetudinarie, di fatto si applicano anche agli stati che non sono parte della convenzione di codificazione. Nonostante si parli di un trattato, contengono delle norme consuetudinarie e quindi una fonte generale ovvero che vale per tutti (pure per gli stati che non ratificano tale convenzione). Se invece la norma consuetudinaria viene modificata, una volta codificata, allora vincola solo gli stati che ratificano la convenzione. → si prende ad esempio sempre la sentenza del Nicaragua/ Costa Rica del 2009. Come si forma un trattato internazionale: 1. Forma solenne a. Negoziazione: i protagonisti sono i pleniponteziari degli stati→ sono rappresentati degli stati che vogliono far parte di tale trattato. Quindi essi si confrontano perché nel momento in cui stipulano un trattato internazionale, ci possono essere divergenze/richieste. Poi stipulano delle bozze, trovano una versione in cui si possono confrontare. Per i trattati multilaterali i plenipotenziari si incontrano in una vera e propria conferenza internazionale (accordo sul clima del 2015); b. Adozione: il testo del trattato può essere approvato all’unanimità oppure di una maggioranza, oppure per consensus (particolare modalità di decisione senza una votazione formale ma con la presa d’atto che non ci sono obbiezioni); c. Firma: ha la funzione di autentificazione del testo→ quando uno stato firma, lo considera non più modificabile. Ma con la firma lo stato non si impegna ancora perché manca la ratifica d. Ratifica→ atto con cui lo stato esprime la sua volontà a vincolarsi al trattato→ in Italia: secondo l’art. 87 della costituzione il presidente della repubblica al Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ potere di ratificare i trattati internazionale. Ma si precisa che in alcuni casi la ratifica deve essere approvata dalle camere. Questi casi sono: per i trattati di natura politica, prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi e. Scambio delle ratifiche→ se si tratta di trattati bilaterali, gli stati si scambiano gli atti di ratifica. Se invece i trattati sono multilaterali gli stati devono depositare le loro ratifiche presso un ente. Quasi sempre non è necessario che tutti gli stati depositino le ratifiche, basta la maggior parte. Il trattato si considera legge quando vengono depositate le ratifiche Il trattato vincola le parti e deve da essere eseguito in buona fede → art 2. Par. 2 della carta delle nazioni unite f. Registrazione: non obbligatoria secondo la convenzione di Vienna. Si ha solo per un’esigenza di pubblicità, per renderlo conoscibile. Un trattato non registrato è comunque valido, vincolante → sentenza del ’94 Bahreim. La registrazione serviva specialmente in passato per evitare i trattati segreti 2. Forma semplificata→ manca la fase della ratifica (le altre fasi dono rimaste invariate). Lo stato si impegna a vincolarsi con la firma e non con la ratifica. Però per l’Italia questa forma non è possibile perché il trattato deve essere ratificato dal parlamento. Tale forma viene adottata per i trattati meno complessi e per quelli che hanno bisogno di una stipulazione veloce Queste procedure sono disciplinate dalla convenzione di Vienna del ‘69 Si hanno i trattati: -Aperti→ se è aperto all’adesione di altri stati, oltre a quelli che li hanno stipulati; -Chiusi Caso concreto: convenzione dell’eliminazione di tutte le fonti di discriminazione dei confronti delle donne (1979, entrata in vigore nel ’81)→ Art 2.: Gli stati contraenti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma. Perseguono con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica tendente ad eliminare una politica discriminatoria nei confronti delle donne. Art 15 par. 4→ Gli stati parti riconoscono alla donna i medesimi diritti di circolare liberamente e scegliere la propria residenza. Art. 16→ Gli stati prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari. In particolare, assicurano alla donna in Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell’ambito del matrimonio e del suo scioglimento. Riserve apposte ai trattati internazionali Caso: Niger ed Egitto (riguarda proprio la riserva). La riserva assume rilievo proprio quando uno stato vuole vincolarsi a un trattato internazionale ma non nella sua interezza, quindi chiede di escludere di essere vincolato a uno più articoli di quel trattato, oppure chiede che uno o più articoli siano interpretati in un certo modo. Se il trattato nulla dice sull’ammissibilità di una riserva, la convenzione di Vienna prevede un principio generale ovvero che: “è ammissibile una riserva purché sia compatibile con oggetto e scopo del trattato”→ in pratica la riserva dà la possibilità allo stato di ratificare o aderire ad un trattato con certi limiti. Conseguenza? Da questo trattato discenderanno diritti ed obblighi differenziati, in quanto gli stati che non esprimono riserve sono vincolati in toto, invece quelli che hanno adottato delle riserve non saranno vincolati dagli articoli oggetto delle riserve. Uno stato può essere interessato a vincolarsi a un trattato, ma non a tutte le sue clausole o non nei termini in cui esse sono formulate o, ancora, nel modo in cui potrebbero essere interpretate. La riserva appunto è una dichiarazione unilaterale con cui uno stato esprime la volontà di non accettare certe clausole di un trattato multilaterale o di accettarle con talune modifiche, oppure secondo una determinata interpretazione. Riserva→ permette a più stati possibili di far parte di un trattato pur avendo vedute diverse I vantaggi delle riserve: - Permettono l’adesione di un numero quanto più possibile ampio di stati a un trattato internazionale; - Pur con riserve, si favorisce il raggiungimento a livello globale dello scopo prefissato del trattato Gli svantaggi: - Frammentazione del diritto→ per ciascun trattato bisogna poi ricostruire quali articoli vincolano tutti i trattati e quali invece no; - Diluizione in concreto degli impegni presi con la ratifica del trattato; Effetti della riserva formulata da uno stato: 1. Il trattato si applica nella sua interezza tra gli stati che non hanno apposto alcuna riserva; 2. Il trattato si applica, come modificato della riserva, tra lo stato che ha apposto la riserva e gli stati che l’hanno accettata; Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ 3. La riserva non si applica tra lo stato che ha apposto la riserva e lo stato obiettante che non si oppone all’entrata in vigore del trattato per cui, a parte la riserva, per il resto, tra il primo e il secondo stato il trattato entra in vigore; 4. Il trattato non è efficace tra lo stato che ha apposto la riserva e lo stato obiettante che si oppone, non soltanto alla riserva stessa, ma in generale all’entrata in vigore del trattato tra due stati. Obiezioni alle riserve di un trattato (obiezioni alle obiezioni) Esempio→ convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo→ Siria: riserva “rispetto alle disposizioni della convenzione non conformi con legislazione siriana e con Shariah islamica, in particolare art 13 della convenzione che sancisce il diritto del fanciullo alla libertà di religione” Botswana: riserva all’art. 1 “la convenzione non è vincolante per Botswana nella misura in cui possa confliggere con sue leggi” Italia e altri paesi: ha formulato obiezioni avverso tali riserve, in quanto eccessivamente ampie e in contrasto con lo scopo della convenzione. Quindi si può avere una situazione diversificata: esempio pratico: Il trattato→ alcuni stati non appongono nessuna riserva→ il trattato si applica nella sua interezza tra di loro (1) (2) Uno stato appone una riserva→ 5 altri stati la accettano → il trattato si applica con la riserva, tra lo stato che ha posto la riserva e gli altri che l’hanno accettata (3) c’è però uno stato che obietta a tale riserva, si oppone alla riserva sul trattato→ tra lo stato che ha fatto la riserva e lo stato che si oppone alla riserva, il trattato entra in vigore ma non la riserva perché c’è stata un’opposizione. (4) lo stato che si oppone alla riserva, non solo si oppone ad essa ma dice che non accetta che il trattato entri in vigore tra di sé e lo stato che ha posto la riserva→ il trattato non entra in vigore tra questi due stati (riserva e obiezione di riserva)→ uno dei due lo ratifica ma dichiara che quel trattato non lo vincola allo stato che ha fatto la riserva. Lezione 18-10 (rifacendosi alla lezione precedente) Le riserve nei trattati e le obiezioni sono spesso molte nei trattati Interpretazione dei trattati internazionali Accade spesso che due stati che sono contraenti in un trattato, ad un certo punto non si trovino d’accordo al significato da attribuire a una clausola internazionale→ da qui si ha l’interpretazione di quel concetto. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ Chi interpreta i trattati? -Gli stati -I giudici nel momento in cui sono chiamati a pronunciarsi su una controversia, dando un’interpretazione Esistono 3 metodi interpretativi: 1. Oggettivo→ si da rilievo al testo del trattato→ perché si fa riferimento all’elemento fattuale (contenuto) 2. Funzionale→ si dà rilievo allo scopo per cui viene concluso il trattato→ capire quale sia lo scopo di conclusione del trattato 3. Soggettivo→ si dà rilievo alla volontà originaria delle parti→ si va alla ricerca al di la del significato letterale dell’espressione contenuta nel trattato, appunto si ricerca la volontà delle parti contraenti Art 31 Convenzione di Vienna→ “un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suoi oggetti e del suo scopo*”. In base ai tre metodi prima elencati, la convenzione di Vienna preferisce in primi due: oggettivo (si fa riferimento al testo nudo e crudo) e al funzionale (perchè richiama lo scopo per cui si è concluso il trattato. *Senso comune→ bisogna leggere il testo dell’accordo; attribuire ai termini del trattato nel loro contesto→ il senso che viene comunemente attribuito, attribuito appunto in buona fede cos’è appunto il contesto a cui fa riferimento la convenzione di Vienna all’art. 31? → fa riferimento: - Al preambolo; - Agli allegati - Ogni strumento posto in essere da una o più parti quando il trattato è stato accettato (le riserve) →Quindi, quando si dice avere riguardo al contesto di un trattato si intende non solo rifarsi al significato letterale, ma tutti i documenti che orbitano intorno al trattato (appunto il preambolo, gli allegati, le riserve). *secondo la convenzione bisogna tenere conto anche delle finalità del trattato. Bisogna considerare anche La prassi applicativa come metodo di interpretazione dei trattati internazionali (come le parti contraenti hanno dato attuazione al trattato una volta che è entrato in vigore)→ art 31 Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ *art 31→ prevede anche che oltre al contesto, nell’interpretazione del trattato si considerano anche le prassi seguita nell’applicazione del trattato, nonché → clausola di chiusura usata dai giudici per tenere in considerazione l’evoluzione del diritto internazionale Es.: Costa Rica e Nicaragua nel 1858 stipulano un trattato con cui regolavano i loro confini territoriali, e fra questi due paesi c’è un fiume. Con questo trattato avevano deciso che questo fiume sarebbe rientrato nel territorio del Nicaragua. Al tempo stesso, il Nicaragua concedeva al Costa Rica di libera navigazione (per le navi del Costa Rica). In tale trattato però si parlava delle navi che passassero quel fiume per fini di “comercio”. Passati 70 anni il Nicaragua inizia a porre delle limitazioni al passaggio delle navi del Costa Rica su questo fiume. Cosa succede? IL Costa Rica sottopone la questione alla CIG. Di fronte ad essa Il Nicaragua si difende dicendo che a suo dire nel trattato si dice che la libertà di navigazione per il Costa Rica era limitata al commercio e in più si dice che il Costa Rica aveva iniziato a pretendere che navi potessero trasportare anche persone, ma non era così scritto nel trattato. Quindi: -Nicaragua attribuiva al termine “comercio” il significato letterale, ovvero commercio di cose e non di persone. Nel 2009 la CIG dà torto al Nicaragua affermando che il significato dei termini può variare nel tempo, perché il significato attribuitogli nell’800 era diverso e quindi il termine comercio si allarga anche alle persone→ la CIG è andata oltre il mero significato letterale, quindi ha privilegiato la prassi interpretativa degli stati. Il successivo art. 32 indica che la ricerca della volontà originaria delle parti contraenti è applicabile solo se i criteri presenti nell’art 31 non portano da nessuna parte→ quindi solo in via residuale si avrà riguardo ai lavori preparatori (metodo soggettivo dell’interpretazione) L’invalidità dei trattati internazionali (regolata dalla convenzione di Vienna)→ in presenza di determinate situazioni il trattato non produce effetti giuridici, e non produce effetti fin da quando avrebbe dovuto entrare in vigore. Se un trattato entra in vigore e poi viene alla luce una di queste cause, il trattato non produce effetti fin dall’inizio. 3 cause di invalidità: 1. Violenza→ quando abbiamo definito il trattato abbiamo evidenziato che il trattato è stipulato tra due soggetti di diritto internazionale in modo spontaneo e libero, quindi uno stato decide se, come e quando stipulare un accordo internazionale con altri stati (principio della libertà di stipulazione di un trattato→ Corollario del principio dell’indipendenza di ogni stato). È del tutto Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ normale che la convenzione di Vienna del ’69 ribadisca questa necessità volontaria dello stato ad aderire ad un trattato, senza violenza. La violenza può essere di due tipi: a. esercitata materialmente sull’organo statale che partecipa ai negoziati→ soggetto chiamato plenipotenziario (puntare un’arma contro per obbligarlo) b. esercitata sullo stato nel suo insieme [aut-aut→ o firmi (aut) o ti attacco militarmente (aut)] (non sulla singola persona)→quella minaccia dell’uso della forza che quei due stati possono rivolgere al terzo per costringerlo a firmare (ultimatum) → esclude qualunque possibilità di libera scelta Caso dove sono presenti entrambi i tipi di violenza: 1939 Hitler convoca a Berlino l’ex presidente dell’allora Cecoslovacchia ed i due firmano un “accordo”→ dove la Cecoslovacchia cedeva il proprio territorio alla Germania. Il capo dello stato cecoslovacco si trova a dover firmare (svenendo due volte e due volte obbligato a firmare) essendo consapevole che se non firmasse la Germania avrebbe completamente distrutto il territorio cecoslovacco. 2. Violazione delle norme interne sulla stipulazione dei trattati→ uno stato conclude un trattato non rispettando le proprie norme interne in materia di stipulazione dei trattati internazionali. es.: L’Italia ratifica un trattato in una di quelle materie indicate dall’art 80 cost, come materie in quale bisogna l’autorizzazione del capo di stato alla ratifica, senza però che si espresso il parlamento. Cosa succede? La violazione da parte di uno stato delle proprie norme interne determina l’invalidità del trattato? Perché ci sono due elementi di conflittualità: 1. Non rispetto delle norme interne del trattato (es. art 80 cost italiana); 2. Esigenza degli altri stati contraenti di non vedere vanificato l’attuazione di un trattato. La convenzione di Vienna detta una regola fondamentale per la risoluzione di tale circostanza: se l’Italia ratifica un trattato e dopo poco si ricorda che ci vuole la ratifica dal parlamento, questa circostanza è ininfluente per gli altri stati = trattato valido per gli altri stati→ “il fatto che il consenso di uno stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto interno concretamente la competenza a concludere trattati, non può essere invocato da tale stato per far venire meno il proprio consenso”→ art. 46 Convenzione di Vienna Eccezione: a meno che questa violazione delle norme interne non sia stata manifesta (evidente) e non concerna una norma di importanza fondamentale del diritto interno (art. 46)→ si applica l’invalidità di un trattato con questa eccezione avviene quasi mai, perché? 1. Difficoltà di provare che la violazione di proprie norme interne fosse manifesta e riconoscibile dagli altri stati; 2. Esigenze di certezza del diritto; Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ 3. Si vuole disincentivare un comportamento fraudolento degli stati contraenti (non in buona fede)→ stati che per anni danno attuazione al trattato e quando non gli fa comodo dicono che tale trattato cozza con una norma interna → non si può fare→ se tu hai dato attuazione ad un trattato nel corso del tempo hai manifestato la tua aquiescenza. 3. Violazione di norme Jus cogens→ art 53 Convenzione di Vienna→ un trattato è invalido se al termine della sua conclusione risulta in conflitto con le norme imperative del diritto internazionale* *di Jus cogens (diritto cogente, imperativo) per molti secoli, non se n’è parlato, quindi secondo quello che si è sempre chiamato diritto internazionale classico. Con le due WWII e la presa di coscienza da parte degli stati delle violazioni dei diritti umani che le guerre hanno portato con se, con la creazione del sistema delle Nazioni Unite (le quali si fondano sul rigetto dell’uso della forza da parte degli stati, sulla centralità della pace tra le azioni, diritti fondamentali dell’individuo)→ si è quindi affermata una nuova sensibilità→ si riconoscono quindi una serie di norme internazionali che tutelano valori fondamentali/universali che costituiscono appunto il diritto cogente (Jus cogens→ nucleo ristretto di diritto internazionale consuetudinario [norme fondamentali del diritto internazionale] e che sono imperative ovvero che si impongono sempre e comunque ai soggetti di diritto internazionale→ quindi inderogabili→ le quali sono non flessibili a differenza delle consuetudini (norme flessibili) e aperte→ ovvero che permettono di potere aggiungere al suo interno altre norme) Es.: un accordo tra due stati che decidono di regolamentare il genocidio di un gruppo etnico all’interno di due stati→ violazione di una norma di Jus cogens Esempi: 1. Sentenza dell’86 (Nicaragua contro Stati Uniti) par. 190→ il principio del divieto dell’uso della forza è considerato un diritto cardine, facente parte dello Jus cogens 2. Corte penale int. Sent. Ngatanda→ un militare accusato di aver fatto ricorso a bambini soldato e aver commesso nei confronti di questi bambini schiavitù e stupri. Questo militare si era difeso affermando che aveva commesso il crimine nei confronti dei propri compagni militari. Secondo la CIG negare tutela alle vittime di tali reati sarebbe contrario al diritto internazionale, perché non è ammesso in nessun caso. Sulla base di queste promesse la CIG afferma che: tali condotte sono vietate sempre secondo il principio del diritto cogente. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ Lezione 19-10 Cause di estinzione dei trattati internazionali Significa che il trattato entra in vigore, produce i suoi effetti fino ad un certo punto, perché poi succede qualcosa per cui il trattato si dice che si estingue→ quindi produce trattati non retroattivamente ma dal momento dell’estinzione. Cause: 1. Il termine finale→ il trattato contiene al suo interno che si estinguerà, non produrrà più effetti da un certo momento in poi. Si usa per i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali. Es.: La CECA è stata la prima organizzazione di fondazione europea. Essa prevedeva la sua estinzione dopo 50 anni (nel 2002 si è estinta)→ organizzazione con cui Francia, Italia, Benelux, Germania si erano accordati per la produzione del carbone e dell’acciaio, poi estinta perché “inglobata nell’Ue”. 2. Condizione risolutiva→ il trattato si estingue al verificarsi di una certa condizione, ovvero che il trattato stesso non prevede una fine decisa, ma che si estinguerà quando una certa condizione si verificherà. 3. Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione del trattato→ succede qualcosa che rende agli stati che rende impossibile continuare ad applicare le norme del trattato→ non è un fatto previsto dal trattato stesso, ma accade un evento che rende materialmente impossibile il tutto. es.: due stati stipulano un accordo internazionale in cui prevedono che uno dei due restituisca all’altro un’opera d’arte. Lo stato B chiede allo stato A alla restituzione di un quadro e lo stato A acconsente e stipulano un trattato. Purtroppo ad un certo punto l’opera d’arte viene distrutta→ qui si ha un’impossibilità materiale di restituzione dell’opera e quindi il trattato viene estinto. 4. Denuncia o recesso→ siamo in una situazione in cui uno stato contraente decide di non far più parte di quel trattato: -Recesso nei trattati multilaterali -Denuncia nei trattati bilaterali Uno stato è libero di contrarre un accordo internazionale, è libero allo stesso modo di recedervi? Secondo la Convenzione di Vienna del ‘69 con l’art. 56 afferma che→ se il trattato non prevede la denuncia o il recesso, tale facoltà sarà ammessa solo se è desumibile dalla volontà delle parti o dalla natura del trattato→ per poter recedere da un trattato se quel trattato prevede tale facoltà. Se non è espresso dal trattato, uno stato può recedere soltanto se interpretando il trattato si può desumere la possibilità di recesso→ clausola che pone dei problemi applicativi, perché? Quale criterio interpretativo si prevede? quello Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ soggettivo. In più, in base a quali criteri si può stabilire quali trattati per loro natura consentono la facoltà di recesso? In base a cosa? Nella prassi alcuni stati e autori sostengono che i trattati conclusi per garantire il rispetto dei diritti umani, non ammetterebbero la facoltà di recesso a meno che non sia espressamente prevista. Es.: Corea del nord vuole recedere dai patti ONU del 66, patti che non avevano al suo interno una facoltà espressa di recesso. In quell’occasione, la reazione degli stati membri è stata molto dura e ha portato la Corea del Nord a desistere. Da questi fatti simili si è affermato che i trattati che non contengono un’espressa clausola di recesso non possono essere oggetto di recesso da parte di uno stato contraente. →La facoltà di recesso per i membri dell’unione è stata introdotta dai trattati di Lisbona del 2008 e la Gran Bretagna come sappiamo ha dato attuazione a questa clausola (Brexit). 5. Violazione del trattato da parte di un altro stato→ uno stato dichiara estinto un trattato perchè un altro stato contraente ne ha violato alcune norme→ estinzione a causa di un adempimento altrui. Che succede? Tale dichiarazione dello stato è sufficiente per dichiarare estinto il trattato. È qui che ricorre l’art 60 Convenzione di Vienna (che riguarda appunto inadimplenti non est adimplendum): a. Trattati bilaterali: uno stato contraente può invocare la violazione del trattato da parte dell’altro stato come causa di estinzione del trattato internazionale se quella violazione è sostanziale → quando è stata violata una norma del trattato essenziale affinché gli scopi del trattato possano essere raggiunti. Il concetto di violazione sostanziale viene definito con riferimento all’importanza della disposizione violata piuttosto che alla gravità del comportamento in contrasto con la regola. Si otterrebbe ugualmente una violazione sostanziale anche se essa costituisse una violazione secondaria di una disposizione principale di un trattato. Es.: 1987→ guerra fredda→ USA e Urss avevano stipulato un trattato INF che aveva come scopo la riduzione delle testate nucleari in possesso di entrambi gli stati. Nel 2019 gli USA (Trump) dichiara l’estinzione di quel trattato perchè sostenevano che la Russia avrebbe continuato a possedere missili nucleari (andando contro il trattato INF)→ Material Bridge es.: l’UE stipula sempre accordi di partenariato con stati terzi. In questi accordi viene sempre inserita una clausola che prevede la necessità per le parti contraenti di rispettare la democrazia e lo stato di diritto al suo interno→ strumento usato dall’Ue per cooperare con paesi terzi. Questa clausola è chiamata clausola essenziale del trattato→ se non viene rispettata tale clausola, il trattato viene estinto. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ b. Trattati multilaterali (pag. 149-50)→ l’inadempimento di uno stato contraente di una certa clausola del trattato può avere ripercussioni su uno stato ma non necessariamente su tutti→ ma può portare alla sospensione del trattato per quegli stati per i quali la violazione è particolarmente importante. In questo caso si possono manifestare ben 3 situazioni diverse: 1. Conforme con il principio dell’unanimità→ i contraenti di tale trattato possono rispondere a una violazione del trattato decidendo, tramite una decisione congiunta, l’estinzione dello stesso o la sua sospensione nella sua interezza o di alcune sue disposizioni. Questo applicabile nei rapporti tra essi e lo stato autore della violazione sostanziale e tra tutti i contraenti; 2. Uno o più stati parti nei riguardi dei quali è stata posta in essere la violazione, possono individualmente sospendere il trattato violato, in parte o nella totalità, esclusivamente però con lo stato autore della violazione; 3. Situazione che si verifica quando per natura del contratto, o di determinate sue disposizioni, la violazione comporti una radicale modifica della posizione degli altri contraenti in ordine alla osservata del trattato in questione. Quindi secondo questa ipotesi ciascun contraente ha la facoltà di sospendere il trattato nei riguardi dell’autore della violazione o di tutti gli altri contraenti. Riepilogo: si potrebbe quindi affermare che secondo il diritto si può dichiarare estinto il trattato per violazione sostanziale esclusivamente in relazione ai trattati bilaterali o, rispetto ai trattati multilaterali, quando vi è la volontà unanime dei contraenti. Negli altri casi opera solo il diritto di sospensione del trattato. Eccezioni (art. 60 par. 5)→ tale paragrafo dell’art. 60 prevede che tale regola non si applichi ai trattati posti a tutela della persona in situazioni di conflitto armato (si riferisce al diritto umanitario). È anche da ritenere ovvio che tale eccezione vale per i diritti fondamentali della persona umana. 6. Mutamento fondamentale delle circostanze→ clausola rebus sic stantibus= così stanno le cose. Art. 62 Convenzione Di Vienna: il trattato è efficace fino a che restano invariate le circostanze che sussistevano al momento della stipulazione→ deroga al principio Pacta sunt servanda. Finché non cambiano le circostanze che sussistevano al momento della sua stipulazione → uno stato può far valere l’estinzione del trattato in presenza del cambiamento di una circostanza che non era previsto nel trattato (mutamento sopravvenuto delle circostanze). Essendo una deroga al Pacta sunt servanda, la convenzione pone dei paletti, ovvero che si applica in casi eccezionali: - il mutamento delle circostanze deve essere fondamentale→ mutamento che Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ ha modificato radicalmente la portata e i contenuti dei diritti e degli obblighi degli stati e deve essere un mutamento eccezionale/imprevedibile. Quali circostanze devono essere cambiate? Quelle essenziali→ in mancanza di quelle circostanze che si sono modificate, lo stato non avrebbe acconsentito all’aderire all’accordo internazionale. Bisogna capire se lo stato che invoca l’art 62 ha fatto presente di aderire all’accordo purchè sussistesse quella circostanza. Due stati stipulano un trattato ma dopo anni entrano in guerra, che fine fanno i trattati conclusi da questi due? La convenzione di Vienna non da aiuto e quindi si cerca la risposta nella prassi internazionale (pag. 155-56)→ si distingue tra: a. i trattati incompatibili con lo stato di guerra→ perché la loro osservanza è diventata impossibile a causa del conflitto (es.: trattati militari)→ accordo estinto. Ma in base a quale giustificazione? I trattati compatibili allo stato di guerra rimangono, quelli non compatibili allora si sospendono temporaneamente. Ultima fonte del Diritto internazionale (art 38 del CIG): Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili: Nazioni civili→ porta ad ambiguità → il concetto di civilizzazione è scivoloso e può essere aperto a contestazione. Evento avvenuto nel dopo guerra con la dissoluzione delle colonie. Es.: una delle contestazioni più famose→ un giudice Libanese che in un’opinione individuale (i singoli giudici della CIG possono formulare opinioni individuali)→ in riferimento alle nazioni civili, è espressione di discriminazione eredità del colonialismo, quando un numero limitato di stati aveva deciso le regole principali del diritto internazionale. Per questa ambiguità, la parola “nazioni civili” non si trova nei testi più recenti→ art. 21 della CPI (corte penale internazionale) usa le parole “sistemi giuridici del mondo”. In più le parole “nazioni civili” si intende un accomunamento a stati che hanno lo stesso grado di civiltà→ riferimento ad un patrimonio comune alla gran parte degli stati membri. Quali sono i Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili? Principi giuridici alla maggior parte degli stati e che in quanto tali (propri di tanti stati) possono essere considerati universalmente applicati e possono trovare applicazione nel diritto internazionale. Dibattito: sono una fonte autonoma di diritto internazionale (come afferma l’art. 38 della CIG)? Oppure non sono nient’altro che consuetudini internazionali? Dibattito aperto, il cui autore del libro (pag. 115) ritiene che tali principi siano assimilabili alle consuetudini internazionali (seconda opzione). In pratica c’è utile Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ sapere che questi principi vengono in rilievo nel diritto internazionale perché sono usati dai giudici/tribunali internazionali, quando: (1) nel decidere di una controversia internazionale il giudice si rende conto che manca una norma consuetudinaria o pattizia per risolvere tale controversia; (2) Oppure esiste una norma internazionale ma non è chiaro il suo significato (colmare le lacune); (3) per promuovere la modifica di una norma consuetudinaria → nei casi in cui si voglia far valere il principio di equità [da pag. 371 a 373] (poco frequente) Quali sono i principi: - Ne bis in idem → per cui non si può pronunciare un’altra sentenza simile - Principio della terzietà del giudice; - Principio dell’obbligo del risarcimento del danno; - Principio per cui non si è tenuti ad adempiere un obbligo nei confronti della controparte; Rapporto tra le fonti internazionali nel tempo Cosa succede quando queste fonti entrano in contatto l’una con l’altra? Premessa→Ricordiamo che nell’ordinamento internazionale manca un’autorità superiore gerarchicamente agli stati, manca una costituzione, manca una gerarchia delle fonti internazionale (in Italia si [Costituzione- legge- regolamento]) Se c’è un conflitto tra le due fonti come ci si comporta? Ricordiamo che le norme internazionali sono flessibili (tranne lo jus cogens)→ significa che siamo nella totale anarchia? (pag.184 si evidenzia la tensione tra esigenze di stabilità e di mutamento). Ipotesi: 1. Conflitto tra due norme consuetudinarie→ prevale la più recente, ovvero la seconda; 2. Due stati concludono un trattato, dopo anni ne concludono un altro che ha norme parzialmente differenti da quello precedente→ prevale quello più recente (art. 59 conv. Vienna) 3. Nel caso in cui le norme che si contrastano sono contenute in due trattati in cui però gli stati contraenti non sono gli stessi→es.: USA e argentina concludono un accordo, Usa poi ha un accordo con il Brasile, quest’ultimo ha delle norme contrastanti con quello dell’Argentina. Non si può applicare il criterio dell’art. 59 (si applica il trattato più recente→ legittimeremmo una violazione di un precedente accordo stipulato con l’Argentina). Art. 30→ lo stato contraente di entrambi i trattati (USA) dovrà scegliere quale affermare, ferma la propria responsabilità internazionale→ Gli Usa Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ sceglieranno, si parla ormai di una questione politica. Perché si afferma “ferma la responsabilità internazionale dello stato comune ai due trattati”? → lo stato contraente di entrambi i trattati, commette un illecito internazionale, quindi sorgerà la sua responsabilità internazionale nei confronti dello stato che subirà tale azione (stato che ha stipulato il trattato NON SCELTO dallo stato comune ai due trattati). Esistono due clausole: 1. Clausola di subordinazione→ gli stati contraenti precisano che se dovessero stipulare trattati successivi che entrano in contrasto con il precedente, prevarrà il trattato successivo (l’ultimo)→ es.: trattato di Lisbona 2. Clausola di prevalenza→ se nel trattato si prevede che il trattato stesso prevarrà quando ci sarà un evento discordante, si avrà una prevalenza del trattato stesso. → art. 103 della carta dell’ONU → per quanto riguarda gli obblighi assunti verso qualunque altro trattato internazionale (precedente o successivo) prevalgono gli obblighi derivanti dalla carta delle nazioni unite → la carta delle Nazioni unite prevale su tutti. Lezione 20-10 Rapporto tra le fonti internazionali nel tempo→ Come regolare certe discordanze tra i contenuti di due norme internazionali che sono successive le une alle altre. Caso di conflitto tra una norma consuetudinaria e una norma convenzionale (disposizione contenuta in un trattato)→ norme di fonti diverse. Distinguiamo tra: 1. La consuetudine è successiva al trattato→ due stati che stipulano un trattato, questo trattato contiene una certa norma. Successivamente si afferma una consuetudine che è in contrasto con quella norma specifica contenuta in quel trattato. Per gli stati contraenti del trattato prevarrà la norma consuetudinaria perché è successiva→ criterio cronologico (della lex posterior)→ la norma successiva deroga a quella precedente. 2. La consuetudine è precedente rispetto al trattato→ c’è una consuetudine, poi alcuni stati stipulano un trattato che deroga la consuetudine→ entra in gioco la flessibilità della consuetudine→ la consuetudine può essere derogata da una norma contenente in un trattato successivo→ principio della legge speciale (speciale perché vincola solo alcuni stati). ECCEZIONE: per lo Jus congens perché al vertice delle fonti di diritto internazionale. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-completi-corso-di-diritto-internazionale/9855796/ La deroga alla consuetudine deve essere esplicitata nel trattato e non può essere desunta (pag. 196). Principio di Irretroattività (pag. 380)→ tale principio (presente anche nel diritto interno) dice che io non posso essere oggi condannato per aver commesso un fatto tempo prima quando quel fatto ancora non era previsto come reato dalla legge. La norma che si applica è quella è in vigore nel momento di compimento dell’atto→ art. 28 Convenzione di Vienna. Tale regola vale a meno che gli stati che stipulano un trattato decidano che tali norme possano essere retroattive→ vediamo come gli stati hanno sempre in mano la facoltà di decidere o no qualcosa. Es.: CEDU che è chiamata ad applicare la convenzione europea dei diritti dell’uomo (vige nel cons