Definizione Rifugiato - Corso di Formazione 2023/2024 - La Sapienza PDF
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Università La Sapienza
2024
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Summary
Questo documento fornisce gli appunti di un corso di formazione sull'argomento delle Convenzioni di Ginevra e del principio di non refoulement, tenuti presso l'Università La Sapienza di Roma nel gennaio 2024. L'argomento principale è la definizione di rifugiato, evidenziando gli elementi costitutivi, i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte, gli strumenti legislativi internazionali e regionali.
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La definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 CORSO DI FORMAZIONE SU RIFUGIATI E MIGRANTI XXXIII edizione A.A. 2023/2024 Università La Sapienza Roma, 26 gen...
La definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 CORSO DI FORMAZIONE SU RIFUGIATI E MIGRANTI XXXIII edizione A.A. 2023/2024 Università La Sapienza Roma, 26 gennaio 2024 Programma La Convenzione di Ginevra del 1951 ed i pilastri del sistema La definizione di rifugiato: gli elementi costitutivi La Convenzione di Ginevra - i pilastri del sistema 10 dicembre 1948 - Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, art. 14: «Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere asilo dalle persecuzioni» 14 dicembre 1950– L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva, con risoluzione 428(V) , lo Statuto dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle N.U. per i Rifugiati / UNHCR 28 luglio 1951 – Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (+ Protocollo New York 1967) Strumenti legislativi Internazionali Regionali Dichiarazione universale dei Convenzione OUA (1969) diritti dell’uomo (1948) Dichiarazione di Cartagena (1984) Convenzione status rifugiato Accordo Consiglio d’Europa su abolizione visti per rifugiati (1959) (1951) Dichiarazione Consiglio d’Europa Protocollo status rifugiato (1967) su asilo territoriale (1977) Dichiarazione N.U. su asilo Accordo Consiglio d’Europa su trasferimento responsabilità (1980) territoriale (1967) Normativa UE La Convenzione di Ginevra adottata il 2-25 luglio 1951- entrata in vigore il 22 aprile 1954 Scopo: fornire una definizione generale del termine rifugiato, a portata universale, («Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere (enjoy) in altri Paesi asilo dalle persecuzioni» Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 14) stabilire un codice dei diritti dei rifugiati che copra tutti gli aspetti fondamentali della vita e garantisca ai rifugiati un trattamento simile a quello di stranieri che non godano di particolari privilegi garantire ai rifugiati i diritti accordati agli stranieri residenti legalmente nel paese di asilo tenuto conto che un rifugiato che è uno straniero senza legami con il suo Paese di origine La Convenzione di Ginevra 1951 relativa allo status di rifugiato Definizione generale dei soggetti che sono (o non sono) rifugiati e di coloro che non lo meritano o che hanno cessato di esserlo Status giuridico del rifugiato (diritti e doveri del rifugiato nel Paese di asilo), principio del non respingimento (art. 33) Disposizioni sull’applicazione della Convenzione: cooperazione tra Stati e UNHCR (art. 35) Il principio di non refoulement (art. 33) Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun modo – un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. Definizione di rifugiato (Art. 1.A.2, CG 51) È rifugiato chi “temendo a ragione di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dal paese del quale è cittadino, e non può o, per tale paura, non vuole avvalersi della protezione di questo paese; oppure, non avendo una cittadinanza ed essendo fuori dal paese della sua abituale residenza a causa di questi eventi, non può o per paura non vuole ritornarvi”. Dir. 2004/83/CE Gli elementi costitutivi della definizione: 1. La presenza fuori dal Paese di nazionalità/residenza abituale 2. Il fondato timore 3. La persecuzione 4. I motivi della persecuzione 5. L’impossibilità/non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di cittadinanza/residenza 1. La presenza fuori dal Paese di nazionalità Doppia o multipla cittadinanza Apolidi residenza abituale Rifugiati sur place Si trova fuori dal Paese di origine Ipotesi più frequente Ipotesi particolare (rifugiato “sur place”) timore preesistente di persecuzione Uscita dal Paese di origine (determina la fuga) Uscita dal Paese di timore sopravvenuto di origine persecuzione 2. Il fondato timore … temendo a ragione … Timore = elemento soggettivo Fondato = elemento oggettivo Elemento soggettivo: paura, anticipazione importanza delle caratteristiche personali (es. etá, sesso, situazione familiare, etc.), della situazione personale 2. Quando il “timore” puó considerarsi “fondato”? Ragionevolmente possibile … Attuale Corroborato da elementi di riscontro 2. Il fondato timore: l’elemento oggettivo Attualità del rischio di persecuzione: Il timore riguarda il futuro, ma va valutato anche alla luce del passato. a) non vi è stretta necessità di persecuzioni (o minacce di persecuzione) avvenute nel passato b) qualora avvenute nel passato sono un serio indizio della fondatezza del timore 2. Il fondato timore: l’elemento oggettivo (segue) Importanza della ricerca di informazioni sul paese di origine: Geografia e storia recente del paese di origine Situazione socio-politica Diritti umani Prassi e politiche degli agenti di persecuzione nei confronti di persone con un profilo simile 3. La persecuzione CG51 no definizione di persecuzione - minaccia alla vita o alla libertà (art. 31 e 33 CG51) - gravi violazioni di diritti umani fondamentali - somma di diverse misure discriminatorie, tali da produrre un effetto analogo (Vd. art. 7 D. Lgs. 251/2007) Atti di persecuzione (art. 7 D. Lgs. 251/2007, esempi) Atti di violenza fisica o psichica, la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia/giudiziari, discriminatori …; azioni giudiziarie o sanzioni pen. sproporzionate/discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici …; azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto …; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia. 3. L’agente di persecuzione Persecuzioni direttamente imputabili allo Stato o a soggetti assimilabili allo Stato (partiti o organizzazioni politiche che controllano un territorio) Persecuzioni imputabili a soggetti privati o gruppi sociali, … se lo Stato non voglia o non sia in grado di offrire adeguata protezione 4. I motivi di persecuzione (art. 8 d.lgs. 251/2007) Razza Religione Nazionalità Opinioni politiche Appartenenza ad un determinato gruppo sociale 4. Motivi di persecuzione: razza Comprende: - Colore della pelle - Discendenza - Appartenenza ad un gruppo etnico 4. Motivi di persecuzione: religione Include: convinzioni teiste, non teiste, agnostiche o atee partecipazione / non partecipazione a determinati riti, pubblici o privati compimento / non compimento di atti religiosi di ogni tipo, pratica / rifiuto di comportamenti collegati ad un credo religioso 4. Motivi di persecuzione: nazionalità Fa riferimento a : possesso/non possesso di una data cittadinanza appartenenza (non appartenenza) ad un gruppo caretterizzato da: - una particolare identità culturale, etnica o linguistica, - comuni origini geografiche/politiche, o - affinità con la popolazione di un altro Stato 4. Motivi di persecuzione: opinione politica Si riferisce alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su questioni relative a Stato/ governo/società Non necessaria l’appartenenza ad un partito politico specifico o ad un’ideologia riconosciuta Non necessario che il richiedente abbia tradotto tale opinione in atti concreti 4. Motivi di persecuzione: appartenenza ad un determinato gruppo sociale Gruppo di persone che hanno caratteristiche comuni, o che sono percepiti come gruppo nella società civile. Tali caratteristiche possono essere innate, immutabili o comunque fondamentali per l’identità, la coscienza o l’esercizio dei diritti umani. (Linee-guida UNHCR 2002) 4. Motivi di persecuzione: appartenenza ad un determinato gruppo sociale (segue) Approccio della caratteristica innata o una storia comune che non può “caratteristica essere mutata oppure condividono una caratteristica o protetta/immutabile” una fede che è cosi fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Approccio della identità distinta nel paese di cui si tratta, perché vi è “percezione sociale” percepito come diverso della società circostante. n.b.: in diritto italiano e secondo le linee guida UNHCR, gli approcci sono alternativi; la direttiva UE ne consente l’uso come cumulativi 4. Alcuni esempi di PSG Caratteristica innata: sesso, appartenenza familiare o clanica Caratteristica fondamentale per l’identità: orientamento sessuale e identità di genere (SOGI) Storia comune (“common background”): gruppi professionali o studenteschi, associazioni, classi sociali Percezione d’identità distinta: portatori di handicap, persone affette da particolari malattie, appartenenti a gruppi esistenti solo nella percezione sociale (es. “portatori di malocchio”) 4. Caratteristiche attribuite Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni - art. 8,co. 3 D. Lgs. 251/2007 5. Impossibilità / non volontà di avvalersi della protezione dello Stato Impossibilità oggettiva: circostanze indipendenti dalla volontà - del rifugiato (es.: guerra o gravi disordini o rifiuto della protezione da parte dello Stato) Impossibilità (per fondato timore) soggettiva: il rifugiato non - accetta o non può chiedere protezione al proprio Stato 5. Protezione «nazionale» Sistema legale che consenta di investigare, perseguire e punire atti di persecuzione, che sia accessibile da parte del richiedente ed offra una protezione adeguata, effettiva e non temporanea Agenti di protezione (art. 7 QD e art. 6 D. Lgs. 251/2007): lo Stato oppure partiti o organizzazioni, incluse organizzazioni internazionali, che controllano tutto o parte del territorio DOMANDE ? [email protected] GRAZIE PER L’ATTENZIONE!