Regolamento (UE) 2021/1058 - Fondo europeo di sviluppo regionale - PDF

Summary

Questo documento è un regolamento dell'Unione Europea (UE) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione. Specifica gli obiettivi, gli ambiti di intervento e le disposizioni comuni, specifiche e transitorie dei fondi. Il documento evidenzia le priorità per un'Europa più competitiva, resiliente e connessa, attraverso investimenti in innovazione, energia pulita e mobilità.

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02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 1 Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamb...

02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 1 Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento ►B REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60) Modificato da: Gazzetta ufficiale n. pag. data ►M1 Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio L 795 1 29.2.2024 del 29 febbraio 2024 Rettificato da: ►C1 Rettifica, GU L 13 del 20.1.2022, pag. 74 (2021/1058) ►C2 Rettifica, GU L 90154 del 6.3.2024, pag. 1 (2024/795) 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 2 ▼B REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione INDICE CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Compiti del FESR e del Fondo di coesione Articolo 3 Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione Articolo 4 Concentrazione tematica del sostegno del FESR Articolo 5 Ambito d’intervento del FESR Articolo 6 Ambito d’intervento del Fondo di coesione Articolo 7 Esclusione dall’ambito d’intervento del FESR e del Fondo di coesione Articolo 8 Indicatori CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL TRATTA­ MENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITO­ RIALI E SUGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE INTERREGIONALE Articolo 9 Sviluppo territoriale integrato Articolo 10 Sostegno alle zone svantaggiate Articolo 11 Sviluppo urbano sostenibile Articolo 12 Iniziativa urbana europea Articolo 13 Investimenti in materia di innovazione interregionale Articolo 14 Regioni ultraperiferiche CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 15 Disposizioni transitorie Articolo 16 Esercizio della delega Articolo 17 Riesame Articolo 18 Entrata in vigore ALLEGATO I INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISUL­ TATO PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE - ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 ALLEGATO II INSIEME DEI PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARA­ GRAFO 3, UTILIZZATI DALLA COMMISSIONE CONFORMEMENTE ALL’OBBLIGO DI RENDI­ CONTAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 41, PARAGRAFO 3, LETTERA H), PUNTO III), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 3 ▼B CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici e l’ambito d’intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per quanto riguarda l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Inter­ reg) di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060. 2. Il presente regolamento definisce anche gli obiettivi specifici e l’ambito d’intervento del Fondo di coesione per quanto riguarda l’obiet­ tivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060. Articolo 2 Compiti del FESR e del Fondo di coesione 1. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono a raggiungere l’obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione. 2. Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell’Unione e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite attraverso la partecipazione all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni indu­ striali in declino, anche promuovendo lo sviluppo sostenibile e affron­ tando le sfide ambientali. 3. Il Fondo di coesione contribuisce a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti (TEN-T). Articolo 3 Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione 1. In conformità degli obiettivi strategici stabiliti all’articolo 5, para­ grafo 1 del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR sostiene gli obiettivi specifici seguenti: a) un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della con­ nettività regionale alle TIC (OS 1), provvedendo a: i) sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate; ii) permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione; iii) rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli inve­ stimenti produttivi; 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 4 ▼B iv) sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità; v) rafforzare la connettività digitale; ▼M1 vi) sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ▼B b) un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2), provvedendo a: i) promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra; ii) promuovere le energie rinnovabili in conformità della diret­ tiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti; iii) sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intel­ ligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E); iv) promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la preven­ zione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in con­ siderazione approcci ecosistemici; v) promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile; vi) promuovere la transizione verso un’economia circolare ed effi­ ciente sotto il profilo delle risorse; vii) rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la bio­ diversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento; viii) promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio; ▼M1 ix) sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del rego­ lamento (UE) 2024/795. ▼B c) un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (OS 3), provvedendo a: i) sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resi­ liente ai cambiamenti climatici e sostenibile; (1) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj). 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 5 ▼B ii) sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, incluso il miglioramento dell’accesso alla rete TEN-T e alla mobilità transfrontaliera; d) un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS 4), provvedendo a: i) rafforzare l’efficacia e l’inclusività dei mercati del lavoro e l’ac­ cesso a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell’economia sociale; ii) migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, an­ che promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza; iii) promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emargi­ nate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali; iv) promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali; v) garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuo­ vere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sani­ taria di base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità; vi) rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale; e) un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello svi­ luppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle inizia­ tive locali (OS 5), provvedendo a: i) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale inte­ grato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane; ii) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale inte­ grato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio natu­ rale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane. Il sostegno nell’ambito dell’OS 5 è fornito attraverso strategie di sviluppo territoriale e locale, in una delle forme indicate all’arti­ colo 28, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/1060. ▼M1 1 bis. Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al para­ grafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico e sono limitate a un massimo del 20 % della dotazione iniziale nazionale del FESR. 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 6 ▼M1 La Commissione versa il 30 % della dotazione alle priorità di cui al primo comma del presente paragrafo come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento ecce­ zionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il pro­ gramma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regola­ mento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regola­ mento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del pro­ gramma, a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025. Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regola­ mento (UE) 2021/1060 e all'articolo 51, paragrafo 5, del regola­ mento (UE) 2021/1059, per l'importo versato a titolo di prefinanzia­ mento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale. Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regola­ mento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale. Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regola­ mento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regola­ mento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considera­ zione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi mas­ simi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100 %. ▼B 2. Nell’ambito dei due obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri possono inoltre sostenere operazioni che possono essere finanziate a titolo degli obiettivi specifici di cui alle lettere da a) a d) di detto paragrafo. 3. Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento degli OS 2 e 3. 4. Nell’ambito degli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche so­ stenere attività nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’oc­ cupazione e della crescita», se tali attività: a) migliorano la capacità delle autorità del programma; b) migliorano la capacità degli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all’attuazione del FESR e del Fondo di coesione, purché contribuisca agli obiettivi del pro­ gramma; o c) rafforzano la cooperazione con i partner all’interno o al di fuori di un dato Stato membro. (2) Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo re­ gionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94). 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 7 ▼B La cooperazione di cui alla lettera c) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in un gruppo europeo di coo­ perazione territoriale, una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione. Articolo 4 Concentrazione tematica del sostegno del FESR 1. Per quanto riguarda i programmi attuati nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», le risorse totali del FESR, diverse dall’assistenza tecnica, in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello nazionale o a livello di categoria di regione, conformemente ai paragrafi da 3 a 9. 2. Per quanto riguarda la concentrazione tematica del sostegno per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche, le risorse del FESR specificamente destinate a programmi a favore di regioni ultraperiferiche e quelle destinate a tutte le altre regioni sono trattate separatamente. 3. Gli Stati membri possono decidere di rispettare la concentrazione tematica a livello nazionale o a livello di categoria di regione. Ciascuno Stato membro indica la propria scelta nel suo accordo di partenariato di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1060 Tale scelta si ap­ plica alle risorse totali del FESR di tale Stato membro di cui al para­ grafo 1 del presente articolo per tutto il periodo di programmazione. 4. Ai fini della concentrazione tematica a livello nazionale, gli Stati membri sono classificati in funzione del rapporto del reddito nazionale lordo («RNL»), come segue: a) quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 100 % della media UE («gruppo 1»); b) quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % della media UE («gruppo 2»); c) quelli con un rapporto RNL inferiore al 75 % della media UE («gruppo 3»). Ai fini del presente articolo, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in standard di potere d’acquisto e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo dal 2015 al 2017, e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d’acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento. Per quanto riguarda i programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investi­ menti a favore dell’occupazione e della crescita» per le regioni ultrape­ riferiche, queste ultime sono classificate nel gruppo 3. 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 8 ▼B Per quanto riguarda i programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investi­ menti a favore dell’occupazione e della crescita» per gli Stati membri insulari che ricevono sostegno dal Fondo di coesione, questi ultimi sono classificati nel gruppo 3. 5. Ai fini della concentrazione tematica a livello di categoria di re­ gione, le regioni sono classificate in base alle categorie di regioni con­ formemente all’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, come segue: a) regioni più sviluppate; b) regioni in transizione; c) regioni meno sviluppate. 6. Gli Stati membri rispettano, a livello nazionale, i seguenti requisiti di concentrazione tematica: a) gli Stati membri del gruppo 1 o le regioni più sviluppate assegnano almeno l’85 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all’OS 1 e all’OS 2 e almeno il 30 % all’OS 2; b) gli Stati membri del gruppo 2 o le regioni in transizione assegnano almeno il 40 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all’OS 1 e almeno il 30 % all’OS 2; c) gli Stati membri del gruppo 3 o le regioni meno sviluppate asse­ gnano almeno il 25 % delle loro risorse del FESR di cui al para­ grafo 1 all’OS 1 e almeno il 30 % all’OS 2. Qualora uno Stato membro decida di rispettare i requisiti di concen­ trazione tematica a livello di categoria di regioni, le soglie stabilite al primo comma del presente paragrafo si applicano alle risorse del FESR di cui al paragrafo 1 complessivamente aggregate per tutte le regioni che rientrano nella categoria di regioni corrispondente. 7. Qualora uno Stato membro assegni all’OS 2 più del 50 % delle sue risorse totali del Fondo di coesione diverse dall’assistenza tecnica, calcolate in seguito al trasferimento di cui all’articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, escluse le risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto viii), del presente regolamento, l’assegnazione che supera il 50 % può essere presa in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Se uno Stato membro decide di rispettare la concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, le risorse del Fondo di coesione prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica in conformità del primo comma sono allocate proporzionalmente alle diverse categorie di regioni sulla base della rispettiva quota della popolazione totale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri stabiliscono nel loro accordo di partenariato di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1060 se le risorse del Fondo di coesione debbano essere prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica per l’OS 2. 8. Le risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v), sono programmate nell’ambito di una priorità dedicata. 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 9 ▼B In deroga al paragrafo 6, il 40 % di tali risorse è preso in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per l’OS 1 di cui al paragrafo 6. Le risorse prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica a norma del secondo comma del presente paragrafo non supe­ rano il 40 % dei requisiti minimi di concentrazione tematica per l’OS 1 di cui al paragrafo 6. 9. Le risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto viii), sono programmate nell’ambito di una priorità dedicata. In deroga al paragrafo 6, il 50 % di tali risorse del FESR è preso in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per l’OS 2 di cui al paragrafo 6. Le risorse prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica a norma del secondo comma del presente paragrafo non supe­ rano il 50 % dei requisiti minimi di concentrazione tematica per l’OS 2 di cui al paragrafo 6. 10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di program­ mazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell’articolo 18 del re­ golamento (UE) 2021/1060. 11. Qualora la dotazione del FESR relativa all’OS 1, all’OS 2 o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo 105 del regola­ mento (UE) 2021/1060 o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità dell’articolo 104 di detto regolamento, il rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo non è riesaminato. 12. Il presente articolo non si applica ai finanziamenti supplementari per le regioni nordiche scarsamente popolate di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2021/1060. Articolo 5 Ambito d’intervento del FESR 1. Il FESR sostiene: a) gli investimenti in infrastrutture; b) le attività per la ricerca applicata e l’innovazione, compresi la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e gli studi di fattibilità; c) gli investimenti legati all’accesso ai servizi; d) gli investimenti produttivi in PMI e gli investimenti volti a mante­ nere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro; e) attrezzature, software e attività immateriali; f) le attività di creazione di reti, la cooperazione, lo scambio di espe­ rienze e le attività che coinvolgono poli di innovazione, anche tra imprese, organizzazioni di ricerca e autorità pubbliche; 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 10 ▼B g) l’informazione, la comunicazione e gli studi; e h) l’assistenza tecnica. 2. Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno: a) se prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e inno­ vazione sostenute a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i); b) se sostengono principalmente le misure di efficienza energetica e le energie rinnovabili a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii); c) se sono compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione e nelle imprese a media capitalizzazione quali definite all’articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento euro­ peo e del Consiglio (3) mediante strumenti finanziari; o d) se sono compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione nell’ambito delle attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i); ▼M1 e) se contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito all’articolo 3, para­ grafo 1, lettera b), punto ix), nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misu­ rata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, con particolare attenzione alle PMI. La lettera e) si applica ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tale lettera. ▼B 3. Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo specifico legato all’OS 1, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione. ▼M1 3 bis. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi), e dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito alla lettera b), punto ix), del medesimo comma, il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione. ▼B 4. Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo specifico legato all’OS 2, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iv), e dell’obiettivo specifico legato all’OS 4, stabilito alla lettera d), punto v), del medesimo comma, il FESR sostiene anche l’acquisto di forniture necessarie a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e a rafforzare la resilienza alle catastrofi. (3) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1). 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 11 ▼B 5. Nell’ambito di Interreg, il FESR può sostenere anche: a) la condivisione di strutture e di risorse umane; e b) gli investimenti leggeri connessi e altre attività legate all’OS 4 nell’ambito del Fondo sociale europeo Plus, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1057. 6. Il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni, ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060. 7. Qualora constati, su richiesta degli Stati membri interessati, che i requisiti di cui al paragrafo 6 sono soddisfatti, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che specifica il periodo durante il quale è autorizzato il sostegno supplementare temporaneo a carico del FESR. 8. La Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consi­ glio in merito all’attuazione del paragrafo 6 e valuta se il sostegno supplementare temporaneo a carico del FESR sia sufficiente per facili­ tare l’impiego del fondo in risposta alle circostanze eccezionali o incon­ suete. Sulla base della sua valutazione, la Commissione presenta, ove ritenuto opportuno, proposte di modifica del presente regolamento, an­ che per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica di cui all’articolo 4. 9. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commis­ sione a un dialogo strutturato sull’applicazione dei paragrafi 6, 7 e 8, in conformità dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060. Articolo 6 Ambito d’intervento del Fondo di coesione 1. Il Fondo di coesione sostiene: a) gli investimenti a favore dell’ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l’energia che presentano van­ taggi per l’ambiente, con particolare attenzione per l’energia rinnovabile; b) gli investimenti nella TEN-T; c) l’assistenza tecnica; d) l’informazione, la comunicazione e gli studi. Gli Stati membri garantiscono un adeguato equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b), sulla base delle esigenze in termini di investimenti e infrastrutture specifiche per ogni Stato membro. 2. L’importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l’Europa è utilizzato per i progetti TEN-T. 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 12 ▼B Articolo 7 Esclusione dall’ambito d’intervento del FESR e del Fondo di coesione 1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono: a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari; b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE; c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del ta­ bacco e dei prodotti del tabacco; d) un’impresa in difficoltà, quali definite all’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell’ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali; e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all’articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti: i) nelle misure di mitigazione dell’impatto ambientale; o ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo; f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto: i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustifi­ cati; o ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità; g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto: i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell’economia circolare; h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al tra­ sporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di com­ bustibili fossili, eccetto: i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da com­ bustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini: — ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di tele­ raffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE; 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 13 ▼B — ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all’articolo 2, punto 34, della di­ rettiva 2012/27/UE; — investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso; ii) gli investimenti nell’espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell’adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emis­ sioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi; iii) gli investimenti in: — veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) a fini pubblici; e — veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio. 2. L’importo totale del sostegno dell’Unione agli investimenti dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), non supera i limiti seguenti della dotazione totale dei programmi a titolo del FESR e del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a fa­ vore dell’occupazione e della crescita» per lo Stato membro interessato: a) per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 60 % dell’RNL medio dell’UE pro capite o per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite e la cui quota di combustibili fossili solidi nel consumo interno lordo di energia è pari o superiore al 25 %, il limite è dell’1,55 %; b) per gli altri Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a) il cui RNL pro capite è inferiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite, il limite è dell’1 %; c) per gli Stati membri il cui RNL pro capite è pari o superiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite, il limite è dello 0,2 %. 3. Ai fini del presente articolo, il reddito nazionale lordo pro capite di un dato Stato membro è misurato in standard di potere d’acquisto e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo dal 2015 al 2017, ed espresso in percentuale del reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d’acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento. Ai fini del presente articolo, per quota di combustibili fossili solidi nel consumo di energia si intende la quota di carbone, lignite, torba e scisto bituminoso misurata nel 2018. (4) Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5) 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 14 ▼B 4. Le operazioni che beneficiano del sostegno del FESR e del Fondo di coesione a norma del paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), sono selezionate dall’autorità di gestione entro il 31 dicembre 2025. Tali operazioni non possono essere scaglionate al successivo periodo di programmazione. 5. Il Fondo di coesione non sostiene gli investimenti nell’edilizia abitativa, a meno che non siano legati alla promozione dell’efficienza energetica o dell’uso di energie rinnovabili. 6. I paesi e i territori d’oltremare non sono ammissibili al sostegno a carico del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consi­ glio (5). Articolo 8 Indicatori 1. Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell’allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se pertinente, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, se­ condo comma, lettera a), dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), pun­ to ii), e dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060. 2. Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. 3. Conformemente all’obbligo di rendicontazione previsto all’arti­ colo 41, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario»), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Con­ siglio informazioni sulla performance in conformità dell’allegato II. 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 per modificare l’allegato II allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. La Commissione valuta il modo in cui l’importanza strategica de­ gli investimenti cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione viene tenuta in considerazione nel quadro dell’attuazione del patto di stabilità e crescita e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. (5) Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo re­ gionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale). (6) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consi­ glio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 15 ▼B CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI E SUGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE INTERREGIONALE Articolo 9 Sviluppo territoriale integrato 1. Il FESR può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 in conformità delle di­ sposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento. 2. L’attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR avviene esclusivamente nelle forme indicate all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060. Articolo 10 Sostegno alle zone svantaggiate A norma dell’articolo 174 TFUE, il FESR presta particolare attenzione ad affrontare le sfide delle regioni e delle zone svantaggiate, in parti­ colare le zone rurali e le zone che presentano gravi e permanenti svan­ taggi naturali o demografici. Gli Stati membri definiscono, se del caso, un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche di tali regioni e zone nei loro accordi di partenariato a norma dell’articolo 11, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) 2021/1060. Tale approccio integrato può includere un impegno relativo a finanziamenti dedicati a tal fine. Articolo 11 Sviluppo urbano sostenibile 1. Per affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demo­ grafiche e sociali, il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato basato su strategie di sviluppo locale di tipo territoriale o partecipativo in conformità rispettivamente dell’articolo 29 o 32 del regolamento (UE) 2021/1060, concentrate sulle aree urbane, comprese le aree urbane fun­ zionali («sviluppo urbano sostenibile») nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento. Si presta particolare attenzione ad affrontare le sfide ambientali e cli­ matiche, in particolare la transizione verso un’economia climaticamente neutra entro il 2050, a sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione e a sostenere lo sviluppo delle aree urbane funzio­ nali. In tale contesto, le risorse per lo sviluppo urbano sostenibile pro­ grammate nell’ambito delle priorità corrispondenti agli OS 1 e 2 con­ tano ai fini del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui all’articolo 4. 2. Almeno l’8 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazio­ nale nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», diverse dall’assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile in una o più delle forme di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060. 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 16 ▼B Le autorità o gli organismi territoriali interessati selezionano o parteci­ pano alla selezione delle operazioni conformemente all’articolo 29, pa­ ragrafo 3, e all’articolo 32 paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060. I programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regola­ mento (UE) 2021/1060. 3. La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 del presente articolo è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono tra­ sferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. 4. Qualora la dotazione del FESR sia ridotta a seguito di un disim­ pegno a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità dell’articolo 104 di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo non è riesaminato. Articolo 12 Iniziativa urbana europea 1. Il FESR sostiene anche l’Iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in regime di gestione diretta e indiretta. Tale iniziativa comprende tutte le aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, e sostiene l’agenda urbana per l’UE, compreso il sostegno alla partecipazione delle autorità locali ai partenariati tematici sviluppati nel quadro dell’agenda urbana per l’UE. 2. L’Iniziativa urbana europea, con riguardo allo sviluppo urbano sostenibile, comprende i due elementi costitutivi seguenti: a) il sostegno delle azioni innovative; b) il sostegno dello sviluppo di capacità e di conoscenze, delle valuta­ zioni d’impatto territoriale, dell’elaborazione di strategie e della comunicazione. Su richiesta di uno o più Stati membri, l’Iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla cooperazione finalizzata allo sviluppo di capacità a livello locale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli sviluppi riguardanti l’Iniziativa urbana europea. 3. Il modello di governance dell’Iniziativa urbana europea prevede la partecipazione degli Stati membri, delle autorità regionali e locali e delle città e garantisce un adeguato coordinamento e complementarità con il programma specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regola­ mento (UE) 2021/1059 riguardante lo sviluppo urbano sostenibile. 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 17 ▼B Articolo 13 Investimenti in materia di innovazione interregionale 1. Il FESR sostiene lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale. 2. Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione inter­ regionale sostiene la commercializzazione e l’espansione dei progetti nel settore dell’innovazione interregionale che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee. 3. Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione inter­ regionale comprende le due componenti seguenti, che sostengono in egual misura: a) un sostegno finanziario e consulenze per gli investimenti in progetti nel settore dell’innovazione interregionale nei settori condivisi della specializzazione intelligente; b) un sostegno finanziario e consulenze nonché lo sviluppo di capacità per lo sviluppo delle catene di valore nelle regioni meno sviluppate. 4. Fino a un massimo del 2 % delle risorse può essere destinato ad attività di apprendimento e valutazione, al fine di sfruttare e diffondere i risultati dei progetti sostenuti nell’ambito dei due elementi costitutivi. 5. La Commissione attua tali investimenti in regime di gestione di­ retta o indiretta. 6. Nel suo lavoro, la Commissione è coadiuvata da un gruppo di esperti. Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità regionali e delle città e da rappresentanti delle imprese, degli istituti di ricerca e delle organizzazioni della società civile. La composizione del gruppo di esperti mira a garantire l’equilibrio di genere. Il gruppo di esperti assiste la Commissione nella definizione di un programma di lavoro a lungo termine e nella preparazione degli inviti a presentare proposte. 7. Nell’attuazione dello strumento, la Commissione garantisce il co­ ordinamento e la sinergia con altri programmi e strumenti di finanzia­ mento dell’Unione e in particolare con la sezione «Interreg C», quale definita all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2021/1059. 8. Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione inter­ regionale riguarda la totalità del territorio dell’Unione. I paesi terzi possono partecipare a questo strumento in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 23 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento Orizzonte Europa»). (7) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1). 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 18 ▼B Articolo 14 Regioni ultraperiferiche 1. L’articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Questa dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo di cui all’articolo 349 TFUE. 2. La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sostiene: a) le attività rientranti nell’ambito d’intervento definito all’articolo 5 del presente regolamento; b) in deroga all’articolo 5 del presente regolamento, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplemen­ tari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo di cui all’arti­ colo 349 TFUE. La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell’esecuzione di obblighi e contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche. 3. La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non so­ stiene: a) le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE; b) gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell’arti­ colo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE; c) le esenzioni fiscali e l’esenzione dagli oneri sociali; d) gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell’esercizio della potestà d’imperio. ▼C1 4. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), il FESR può so­ stenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese. ▼B CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 15 Disposizioni transitorie I regolamenti (UE) n. 1300/2013 e (UE) n. 1301/2013 o qualsiasi atto adottato a norma di tali regolamenti continuano ad applicarsi ai pro­ grammi e alle operazioni che beneficiano del sostegno del FESR o del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020. 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 19 ▼B Articolo 16 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o luglio 2021. 3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblica­ zione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà conte­ stualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sol­ levato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 17 Riesame Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2027 a norma dell’articolo 177 TFUE. Articolo 18 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pub­ blicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta­ mente applicabile in ciascuno degli Stati membri. ▼B ALLEGATO I INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE — ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 (1) Tabella 1 Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita e Interreg) e il Fondo di coesione (**) Obiettivo strategico Obiettivo specifico Output Risultati (1) (2) (3) (4) i) Sviluppare e rafforzare le capacità di 1. Un’Europa più competitiva e in­ RCO (1)01 - Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: RCR (3) 01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti bene­ ricerca e di innovazione e l’introdu­ telligente attraverso la promo­ microimprese, piccole, medie e grandi imprese)* (2) ficiari di un sostegno* zione di tecnologie avanzate zione di una trasformazione eco­ RCO 02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni* RCR 102 – Posti di lavoro nel settore della ricerca creati nomica innovativa e intelligente presso i soggetti beneficiari di un sostegno* e della connettività regionale alle TIC (OS 1) RCO 03 - Imprese sostenute mediante strumenti finan­ RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pub­ ziari* blico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) (2)* RCO 04 - Imprese beneficiarie di un sostegno non finan­ RCR 03 – Piccole e medie imprese (PMI) che introducono ziario* innovazioni a livello di prodotti o di processi* 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 20 RCO 05 - Nuove imprese beneficiarie di un sostegno* RCR 04 - PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing* RCO 06 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno RCO 07 - Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi RCO 08 - Valore nominale delle attrezzature di ricerca e RCR 05 - PMI che innovano all’interno dell’impresa* di innovazione RCR 06 - Domande di brevetto presentate* RCO 10 - Imprese che collaborano con organizzazioni di RCR 07 - Domande di marchio e di disegno o modello* ricerca RCR 08 - Pubblicazioni risultanti da progetti beneficiari di RCO 96 – Investimenti interregionali per l’innovazione un sostegno in progetti dell’Unione* _____________ (1) Da utilizzare, per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e per Interreg, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC), nonché per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) e, per Interreg, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 4, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2021/1059 (Interreg). ▼B Obiettivo strategico Obiettivo specifico Output Risultati (1) (2) (3) (4) ii) Permettere ai cittadini, alle imprese, RCO 13 - Valore di servizi, prodotti e processi digitali RCR 11 - Utenti di servizi, prodotti e processi digitali alle organizzazioni di ricerca e alle sviluppati per le imprese* pubblici nuovi e aggiornati* autorità pubbliche di cogliere i van­ RCO 14 - Istituzioni pubbliche beneficiarie di un soste­ RCR 12 - Utenti di servizi, prodotti e processi digitali taggi della digitalizzazione gno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digi­ nuovi e aggiornati sviluppati da imprese* tali* RCR 13 - Imprese che raggiungono un’alta intensità digi­ tale* iii) Rafforzare la crescita sostenibile e RCO 15 - Nuova capacità di incubazione* RCR 17 – Nuove imprese ancora presenti sul mercato* la competitività delle PMI e la crea­ RCO 103 - Imprese a forte crescita beneficiarie di un RCR 18 - PMI che ricorrono a servizi di incubazione dopo zione di posti di lavoro nelle PMI, sostegno* la creazione degli stessi* anche grazie agli investimenti pro­ duttivi RCR 19 - Imprese con un maggiore fatturato* RCR 25 – PMI con un maggiore valore aggiunto per dipendente* 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 21 iv) Sviluppare le competenze per la RCO 16 – Partecipazione dei portatori di interessi istitu­ RCR 97 – Apprendistati che beneficiano di un sostegno specializzazione intelligente, la tran­ zionali al processo di scoperta imprenditoriale nelle PMI sizione industriale e l’imprenditoria­ RCO 101 – PMI che investono nelle competenze per la RCR 98 – Personale di PMI che completa una formazione lità specializzazione intelligente, la transizione industriale e relativa alle competenze per la specializzazione intelli­ l’imprenditorialità* gente, la transizione industriale e l’imprenditorialità (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro) (2) * v) Rafforzare la connettività digitale RCO 41 - Abitazioni aggiuntive con accesso a una rete a RCR 53 - Abitazioni con abbonamenti a una rete a banda banda larga ad altissima capacità larga ad altissima capacità RCO 42 - Imprese aggiuntive con accesso a una rete a RCR 54 - Imprese con abbonamenti a una rete a banda banda larga ad altissima capacità larga ad altissima capacità ▼B Obiettivo strategico Obiettivo specifico Output Risultati (1) (2) (3) (4) ▼M1 vi) sostenere gli investimenti che con­ RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) RCO RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) tribuiscono agli obiettivi STEP di 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a cui all'articolo 2 del regola­ investimenti produttivi in tecnologie digitali e innova­ mento (UE) 2024/795 zioni delle tecnologie deep tech RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite e tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse RCO 127 - Imprese: imprese so­ stenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04] ▼B 2. Un’Europa resiliente, più verde i) Promuovere l’efficienza energetica e RCO 18 – Abitazioni con una prestazione energetica migliorata RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: e a basse emissioni di carbonio ridurre le emissioni di gas a effetto abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) (2) RCO 19 - Edifici pubblici con una prestazione energetica mi­ ma in transizione verso un’eco­ serra gliorata RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra* nomia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promo­ RCO 20 - Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraf­ RCR 105 - Emissioni stimate di gas a effetto serra causate zione di una transizione verso 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 22 freddamento recentemente costruite o migliorate da caldaie e sistemi di riscaldamento convertiti da un’ali­ un’energia pulita ed equa, di in­ mentazione a combustibili fossili solidi a un’alimentazione vestimenti verdi e blu, dell’eco­ RCO 104 – Numero di unità di cogenerazione ad alto rendi­ a gas nomia circolare, dell’adatta­ mento mento ai cambiamenti climatici RCO123 — Abitazioni che beneficiano di caldaie e sistemi di e della loro mitigazione, della riscaldamento alimentati a gas naturale in sostituzione di im­ gestione e prevenzione dei rischi pianti a combustibili fossili solidi nonché della mobilità urbana so­ stenibile (OS 2) ii) Promuovere le energie rinnovabili in RCO 22 - Capacità supplementare di produzione di ener­ RCR 31 - Totale dell’energia rinnovabile prodotta (di cui: conformità della direttiva (UE) gia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) (2) * elettrica, termica) (2) * 2018/2001, compresi i criteri di so­ RCO 97 – Comunità di energia rinnovabile beneficiarie RCR 32 – Capacità operativa supplementare installata per stenibilità ivi stabiliti di un sostegno* l’energia rinnovabile* iii) Sviluppare sistemi, reti e impianti di RCO 23 - Sistemi di gestione digitale per sistemi energetici RCR 33 - Utenti allacciati a sistemi energetici intelligenti stoccaggio energetici intelligenti al intelligenti RCR 34 - Progetti avviati sui sistemi energetici intelligenti di fuori della rete transeuropea RCO 105 – Soluzioni per lo stoccaggio di energia elettrica dell’energia (RTE-E) RCO 124: Reti di trasporto e distribuzione del gas recente­ mente costruite o migliorate ▼B Obiettivo strategico Obiettivo specifico Output Risultati (1) (2) (3) (4) iv) Promuovere l’adattamento ai cam­ RCO 24 - Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di RCR 35 - Popolazione che beneficia di misure di prote­ biamenti climatici, la prevenzione monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi zione contro le inondazioni dei rischi di catastrofe, e la resi­ naturali* RCR 36 - Popolazione che beneficia di misure di prote­ lienza, prendendo in considerazione RCO 122 — Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di zione contro gli incendi boschivi approcci ecosistemici monitoraggio, allarme e reazione alle catastrofi causate RCR 37 - Popolazione che beneficia di misure di prote­ da rischi naturali non connessi al clima e da attività zione contro le catastrofi naturali connesse al clima (di­ umane verse dalle inondazioni o dagli incendi boschivi) RCO 25 - Opere di protezione recentemente costruite o RCR 96 - Popolazione che beneficia di misure di prote­ consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri con­ zione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi tro le inondazioni, causati da attività umane* RCO 106 – Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane RCO 26 - Infrastrutture verdi costruite o ristrutturate per l’adattamento ai cambiamenti climatici* RCO 27 – Strategie nazionali e subnazionali per l’adat­ tamento ai cambiamenti climatici* 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 23 RCO 28 - Area oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi RCO 121 - Area oggetto di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni e dagli incendi boschivi) v) Promuovere l’accesso all’acqua e la RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di ap­ sua gestione sostenibile per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigiona­ provvigionamento idrico migliorate mento idrico RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici al­ RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate meno secondari di trattamento delle acque reflue per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distri­ RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle buzione per l’approvvigionamento idrico acque reflue ▼B Obiettivo strategico Obiettivo specifico Output Risultati (1) (2) (3) (4) vi) Promuovere la transizione verso RCO 34 - Capacità supplementare di riciclaggio dei ri­ RCR 103 – Rifiuti oggetto di raccolta differenziata un’economia circolare ed efficiente fiuti RCR 47 - Rifiuti riciclati sotto il profilo delle risorse RCO 107 – Investimenti in impianti per la raccolta dif­ RCR 48 - Rifiuti usati come materie prime ferenziata RCO 119 - Rifiuti preparati per il riutilizzo vii) Rafforzare la protezione e la pre­ RCO 36 - Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno RCR 50 - Popolazione che beneficia di misure per la servazione della natura, la biodiver­ per fini diversi dall’adattamento ai cambiamenti climatici qualità dell’aria* sità e le infrastrutture verdi, anche RCO 37 - Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di RCR 95 - Popolazione che ha accesso a infrastrutture nelle aree urbane, e ridurre tutte le misure di protezione e risanamento verdi nuove o migliorate* forme di inquinamento RCO 38 - Superficie di terreni ripristinati che beneficiano RCR 52 - Terreni ripristinati usati, per l’edilizia popolare, di un sostegno per attività economiche, come spazi verdi , o per altri scopi RCO 39 - Area dotata di sistemi di monitoraggio dell’in­ quinamento atmosferico 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 24 viii) Promuovere la mobilità urbana RCO 55 - Lunghezza delle nuove linee tranviarie e me­ RCR 62 - Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici multimodale sostenibile quale tropolitane nuovi o modernizzati parte della transizione verso RCO 56 - Lunghezza delle linee tranviarie e metropoli­ RCR 63 - Numero annuale di utenti delle linee tranviarie e un’economia a zero emissioni tane ricostruite o modernizzate metropolitane nuove o modernizzate nette di carbonio RCO 57 – Capacità del materiale rotabile rispettoso RCR 64 - Numero annuale di utenti delle infrastrutture dell’ambiente per il trasporto pubblico collettivo* dedicate ai ciclisti RCO 58 - Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno* RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)* RCO 60 - Città con sistemi di trasporto urbano digitaliz­ zati nuovi o modernizzati ▼B Obiettivo strategico Obiettivo specifico Output Risultati (1) (2) (3) (4) ▼M1 ix) Sostenere gli investimenti che contri­ RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii), iv) e vi) RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati buiscono agli obiettivi STEP di cui legati all'obiettivo strategico 1 RCO 125 - Imprese: im­ all'obiettivo strategico 1 all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), prese sostenute legate principalmente a investimenti pro­ punto ii), del regolamento (UE) duttivi in tecnologie digitali e innovazioni delle tecnolo­ 2024/795 gie deep tech RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecno­ logie pulite e tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04] ▼B 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 25 3. Un’Europa più connessa attra­ i) Sviluppare una rete TEN-T intermo­ RCO 43 - Lunghezza delle strade nuove o ristrutturate - RCR 55 - Numero annuale di utenti di strade recentemente verso il rafforzamento della mo­ dale, sicura, intelligente e resiliente ai TEN-T (4) costruite, ricostruite, ristrutturate o modernizzate bilità (OS 3) cambiamenti climatici RCO 45 - Lunghezza delle strade ricostruite o moderniz­ RCR 56 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento zate - TEN-T dell’infrastruttura stradale RCO 108 – Lunghezza delle strade con sistemi di ge­ RCR 101 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento stione del traffico nuovi o modernizzati - TEN-T dell’infrastruttura ferroviaria RCO 47 - Lunghezza delle linee ferroviarie nuove o RCR 58 - Numero annuale di utenti di linee ferroviarie ristrutturate - TEN-T recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o moderniz­ zate RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - TEN-T RCR 59 - Trasporto ferroviario di merci RCO 51 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove, RCR 60 - Trasporto merci sulle vie navigabili interne ristrutturate o modernizzate - TEN-T CO 109 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferro­ viario – TEN-T ▼B Obiettivo strategico Obiettivo specifico Output Risultati (1) (2) (3) (4) ii) Sviluppare e rafforzare una mobilità RCO 44 - Lunghezza delle strade nuove o ristrutturate - locale, regionale e nazionale, intelli­ non TEN-T gente, intermodale, resiliente ai cam­ RCO 46 - Lunghezza delle strade ricostruite o moderniz­ biamenti climatici e sostenibile, mi­ zate - non TEN-T gliorando l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera RCO 110 – Lunghezza delle strade con sistemi di ge­ stione del traffico nuovi o modernizzati - non TEN-T RCO 48 - Lunghezza delle linee ferroviarie nuove o ristrutturate - non TEN-T RCO 50 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - non TEN-T RCO 111 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferro­ viario – non TEN-T RCO 52 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove, ristrutturate o modernizzate - non TEN-T RCO 53 – Stazioni e fermate ferroviarie nuove o moder­ nizzate* 02021R1058 — IT — 01.03.2024 — 001.001 — 26 RCO 54 – Connessioni intermodali nuove o moderniz­ zate* 4. Un’Europa più sociale e inclu­ i) Rafforzare l’efficacia e l’inclusività RCO 61 – Superficie delle strutture nuove o moderniz­ RCR 65 – Numero annuale di utenti dei servizi per l’im­ siva attraverso l’attuazione del dei mercati del lavoro e l’accesso a zate dei servizi per l’impiego piego nuovi o modernizzati pilastro europeo dei diritti so­ un’occupazione di qualità, mediante ciali (OS 4) lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell’economia so­ ciale ii) Migliorare la parità di accesso a ser­ RCO 66 - Capacità delle classi nelle strutture per la cura RCR 70 - Numero annuale di utenti delle strutture per la vizi di qualità e inclusivi nel campo dell’infanzia nuove o modernizzate cura dell’infanzia nuove o modernizzate dell’istruzione, della formazione e RCO 67 - Capacità delle classi nelle strutture scolastiche RCR 71 - Numero annuale di utenti delle strutture scola­ dell’apprendimento permanente me­ nuove o modernizzate stiche nuove o modernizzate diante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della for­ mazione online e a distanza ▼B Obiettivo strategico Obiettivo specifico Output Risultati (1) (2) (3) (4) iii) Promuovere l’inclusione socioeco­ RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali nuovi o moder­ RCR 67 - Numero annuale di utenti degli alloggi sociali nomica delle comunità emarginate, nizzati* nuovi o modern

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