Appunti Pubblico Corso C - Ponzio (PDF)
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Università degli Studi di Torino
2022
Simon Alessia
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These are notes from a Public Law of Economics course taught at the University of Turin. The document discusses concepts such as the functions of law, the elements of a social group, the different types of legal rules, and the legal subjects.
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lOMoARcPSD|22713708 Appunti Pubblico corso C - Ponzio DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA (Università degli Studi di Torino) Scansiona per aprire su Studocu Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo....
lOMoARcPSD|22713708 Appunti Pubblico corso C - Ponzio DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA (Università degli Studi di Torino) Scansiona per aprire su Studocu Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo. Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 Universitˆ degli studi di Torino DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DIRITTO PUBBLICO DELLÕECONOMIA DOCENTI Silvia Ponzio Francesco Gorgerino Anno I - Semestre I - Corso C @ Simon Alessia - 2022 1 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 Nozione di diritto Insieme delle regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettivitˆ in un dato momento storico. Funzioni del diritto - Funzione repressiva: reprime comportamenti socialmente pericolosi. Persegue prima lÕinteresse dello stato, poi quello individuale. - Funzione allocativa: attribuisce agli individui ed alla collettivitˆ di beni e servizi. - Funzione istitutiva di poteri: sono disposizioni, norme, di istituzione e assegnazione dei poteri pubblici. Gruppo sociale Aggregazione umana Þnalizzata al perseguimento ed alla soddisfazione di interessi e/o soggetti comuni ad appartenenza: necessaria: Stato, famiglia (in cui si nasce) volontaria: associazione sportiva, culturale, partito politico (gruppi sociali) Ñ interessi sociali Valori e principi fondamentali fanno nascere il gruppo sociale. AllÕinterno del gruppo sociale si creano dei rapporti tra i soggetti che compongono il gruppo sociale. Sono dunque necessarie delle regole, che disciplinano i rapporti tra i soggetti, che devono essere accettate e riconosciute dai componendi del gruppo. Il consenso dei componenti di un gruppo sociale, legittima lÕesistenza delle regole che si sono allÕinterno di esso. PerchŽ darsi delle regole? PerchŽ le regole fondano i valori del gruppo. PerchŽ stiamo insieme? Per un pieno sviluppo della persona umana (art. 1, 2, 3) Vi sono due tipologie di regole: 1. Regole istituzionali: valori introno ai quali il gruppo sociale si costituito, Principi Fondamentali; (Art. 1-54) 2. Regole organizzative: disciplinano lÕorganizzazione e la struttura del gruppo sociale (i ruoli dei soggetti) Il gruppo sociale, pi diventa complesso, pu˜ aumentare gli interessi dei componenti. Il contrasto deve essere quindi risolto, ed necessario che il gruppo sociale esprima un principio ordinatore, che risolve i conßitti e che stabilizza nel tempo il gruppo sociale. Il principio ordinatore pu˜ operare in tre gruppi diversi: 1. TIRANNIA: prevalenza degli interessi di un singolo soggetto su tutti gli altri 2. OLIGARCHIA: gruppo limitato di soggetto che prevale su tutti i componenti del gruppo sociale 3. DEMOCRAZIA: garanzia proporzionale di soddisfacimento degli interessi di tutti i componenti Strumenti che garantiscono la democrazia: Garanzia costituzionale della libertˆ: costituzione che riconosca e garantisca i diritti e le libertˆ del cittadino (regole istituzionali) Separazione dei poteri (regole organizzative) GRUPPO SOCIALE Regole Regole organizzative istituzionali PRINCIPIO ORDINATORE 2 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 Le regole del diritto Una comunitˆ di soggetti (organizzazione) ha bisogno di un complesso di regole, che costituiscono il diritto d una determinata organizzazione. Queste ultime sono note anche come ordinamento giuridico. Queste regole possono derivare anche da un elemento del momento storico, cio norme emanate in un certo periodo, oppure norme approvate 20-30 anni fa che possono essere soggette ad approvazione. La funzione principale del diritto organizzare la societˆ, introducendo il fenomeno giuridico per dare alla societˆ un ordinamento. Ordinamento giuridico é lÕinsieme di pi elementi - prescrizioni - consuetudini - fatti normativi, accomunati dal fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici. I SOGGETTI GIURIDICI Sono i destinatari delle norme giuridiche e sono titolari di diritti. Sono altres“ titolari di posizioni giuridiche soggettive (di vantaggio o di svantaggio). I soggetti giuridici sono anche persone Þsiche o giuridiche: Le persone Þsiche Le persone Þsiche possiedono: - La capacitˆ giuridica: ovvero sono idonei ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive. LÕarticolo 1 del codice civile afferma che Òla capacita giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati allÕevento della nascitaÓ cio che quando si nasce si acquisiscono diritti e doveri. - La capacitˆ di agire: cio di compiere atti giuridicamente rilevanti. La capacitˆ di agire si acquisisce al compimento del 18¡ anni di etˆ. Le cause che limitano la capacitˆ di agire sono lÕincapacitˆ legale (minori, infermi di mente) e lÕincapacitˆ naturale. é soggetto di diritto chi ha capacitˆ giuridica, la quale indica lÕidoneitˆ ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, cio lÕidoneitˆ ad essere titolari di diritti e destinatari di obblighi. Le persone giuridiche Le persone giuridiche possono essere: - Pubbliche: sono le province, i comuni e gli enti pubblici (art. 11 del c.c.) - Private: sono le associazioni e le societˆ commerciali come S.p.a. e S.r.l.. Si costituiscono sulla base del diritto privato (art. 1 del D.P.R.) Per quanto riguarda la capacitˆ di agire, la persona giuridica opera attraverso i suoi organi (cio amministratori) presidenti o dai singoli membri se autorizzati. é imputata direttamente alla persona giuridica. Le norme giuridiche attribuiscono ai soggetti di diritto posizioni giuridiche soggettive di svantaggio o passive (doveri, obblighi, oneri) e posizioni giuridiche di vantaggio attive (potere giuridico, facoltˆ, diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi semplici o di fatto). 3 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 Le posizioni giuridiche di vantaggio o attive Il potere giuridico imputabile ad una generalitˆ di soggetti per il soddisfacimento di un interesse rilevante proprio o altrui (es. Art.51 Cost: possibilitˆ di accedere alle cariche elettive) La facoltˆ invece la capacitˆ di compiere attivitˆ giuridicamente rilevanti. I diritti soggettivi tutelano direttamente e immediatamente il soggetto azionabile davanti al giudice ordinario. Essi si distinguono in: Diritti assoluti: vincola tutti i soggetti dellÕordinamento, cio i poteri pubblici e provati. Sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti e poi dividono in diritti fondamentali (Art. da 1 a 54 Cost.) e in diritti reali (diritti di godimento, es. diritto di proprietˆ). Diritti relativi: vincola solo soggetti determinati, ad esempi i diritti di credito. Gli interessi legittimi sono quelli diretti verso i poteri pubblici; una tutela indiretta e mediata attraverso un giudice amministrativo. Non sono protetti direttamente ma solo in quanto coincidenti con lÕinteresse pubblico (es. lÕinteresse di un soggetto allÕesclusione dalla graduatoria di un concorso dei concorrenti privi di requisiti). Sono presenti solo nellÕordinamento italiano. Gli interessi semplici o di fatto sono privi di tutela giuridica (es. lÕinteresse di alcuni cittadini ad avere un lampione sulla strada, e si possono far valere in sede elettorale). Le posizioni giuridiche di svantaggio o passive Il dovere una situazione giuridica imputabile ad una generalitˆ di soggetti, prevista per la soddisfazione di un interesse generale. Tengono lÕordine pubblico: Art. 4 Cost. Ñ dovere di svolgere unÕattivitˆ lavorativa Art. 30 Cost. Ñ dovere di mantenere i Þgli Art. 53 Cost. Ñ dovere di concorrere alle spese pubbliche LÕobbligo un soggetto tenuto ad osservare un determinato comportamento nei confronti di un altro soggetto cui lÕordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretendere lÕosservanza (es. obbligo del genitore di mantenere i propri Þgli). LÕonere una situazione giuridica in base alla quale un soggetto pu˜ scegliere se tenere un determinato comportamento al Þne di ottenere un certo risultato. é una posizione giuridica particolare, meno generalista. 4 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 ORIGINI DEL COSTITUZIONALISMO MODERNO Nasce con le rivoluzioni liberali del XVIII secolo. - Rivoluzione francese del 1789 - Rivoluzione americana del 1774-1781 Il costituzionalismo moderno trova espressione in tre documenti fondamentali - Dichiarazione dei diritti dellÕuomo e del cittadino - Francia 1789 - Dichiarazione di indipendenza - America 1779 - Costituzione americana - America 1787 COSTITUZIONALISMO NORD AMERICANO La Costituzione lÕinsieme di regole che rißettono un ordine obiettivo che presenta alla ragione ed alla volontˆ individuale come un dato preesistente (leggi divine, traduzione, diritto naturale). La costituzione riconosce e garantisce i diritti fondamentali giˆ posseduti come patrimonio individuale e collettivo. Il popolo una comunitˆ con un nuovo legame che supera quello con la madrepatria, legato allÕesperienza storica Guerra di indipendenza americana: 1774-1781 Ci fu po la ribellione delle 13 colonie inglesi del Nord America (ordinamenti derivati) contro la madrepatria (ordinamento originario sovrano) e proclamazione della loro indipendenza nel 1776. La dichiarazione d'indipendenza che ci fu, apr“ con queste affermazioni: "Noi riteniamo che le seguenti veritˆ siano di per se stesse evidenti, che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili, che fra questi sono la vita, la libertˆ e la ricerca della felicitˆ. Che allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati..." Ñ> Nuovo ordinamento giuridico sovrano strutturata in due parti: Tavola dei diritti - Bill of rights Organizzazione - form of governement A differenza della nostra, la costituzione americana breve. Si compone di 7 articoli, dedicati ai poteri dello Stato, che pone dei limiti. - Potere legislativo - Potere esecutivo - Potere giudiziario - Gli stati (perchŽ un sistema federale) - Revisione e vigenza della Costituzione (per dare stabilitˆ ai principi dellÕordinamento giuridico, garantendo un legame al popolo) Obiettivo: 1. Creare un governo stabile ed autorevole che sia espressione diretta della volontˆ popolare e stabilire dei limiti costituzionali allÕabuso del potere dello Stato. 2. Separazione dei poteri 5 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 COSTITUZIONALISMO FRANCESE La Costituzione l'insieme di regole, capaci di conformare artiÞcialmente lÕordine politico prodotte dalla ragione e/o dalla volontˆ umana, consapevolmente esercitato in un momento storico preciso La Costituzione: intesa come atto unilaterale di un potere dominante individuato nella Nazione Ñ Potere costituente Radicale rottura col presente: i diritti devono essere attribuiti EX NOVO Il popolo: soggetto rivoluzionario, che rompe con la precedente esperienza in modo consapevole La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del cittadino del 1789 sancisce alcuni principi fondamentali ancora oggi ritenuti essenziali nella formulazione di ogni costituzione. L'art. 1 stabilisce che "Gli uomini nascono e rimango liberi ed uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilitˆ comune"; l'art. 2 prosegue sancendo come il Þne di ogni associazione politica sia la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo: essi sono la libertˆ, la proprietˆ, la sicurezza e la resistenza all'oppressione (o diritto di resistenza). Con la Rivoluzione francese nasce l'idea della sovranitˆ della Nazione. Con l'ancien regime si aveva ancora un'identiÞcazione tra lo Stato e la persona del Re, emblematica la celebre frase di Re Luigi XIV "L'Etat c'est moi"; con il passaggio, a seguito della rivoluzione, ad una forma di stato liberale, subentra l'identiÞcazione tra lo Stato e la Nazione composta da "singoli cittadini eguali". L'art. 3 della Dichiarazione sancisce espressamente come "il principio di ogni sovranitˆ risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo pu˜ esercitare un'autoritˆ che non emani espressamente da essa". L'art. 16, inÞne, contiene uno dei principi pi importanti: "Ogni societˆ in cui la garanzia dei diritti non assicurata, nŽ la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione"; in base a tale principio deriva che solo il nuovo stato possiede una Costituzione, e non anche l'Ancien Regime. Referendum costituzionale 2 giugno 1946 - eletti i membri dellÕassemblea costituente - individuato una commissione che ha scritto la costituzione Il potere costituente aveva tre caratteristiche: 1. Potere originario: si pone a fondamento del nuovo ordine costituito, di un nuovo ordinamento giuridico 2. Esercizio straordinario della sovranitˆ: perchŽ la stessa costituzione nellÕart. 1 disciplina le modalitˆ di esercizio ordinario della sovranitˆ 3. Irripetibile: perchŽ ogni esercizio del potere costituente porta ad un nuovo esercizio dellÕordinamento. Teoria di Costantino Mortati Costituzione in senso formale: principi e norme fondamentali che reggono la collettivitˆ politica e la sua organizzazione, formalmente stabiliti in un testo scritto. Costituzione in sento materiale: lÕordine politico concreto che caratterizza ogni societˆ: ruolo di fatto esercitato dal gruppo politico predominante. 6 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 LA COSTITUZIONE ITALIANA Entra in vigore il 1 gennaio 1946 Teorie giuridiche Regole istituzionali (art. 1-54) Regole organizzative (art. 55-139) Sono i principi fondamentali, valori intorno ai quali Volte ad assicurare la tutela di quei valori si costituito il gruppo sociale Stato [Parte II della Costituzione] [Principi fondamentali e parte I della Costituzione] Teoria istituzionale di Santi Romano Teoria normativa di Hans Kelsen Della pluralitˆ e degli ordinamenti giuridici Ogni norma trova fondamento in una norma superiore. Ogni gruppo sociale costituisce un ordinamento giuridico, che si propone il conseguimento di Þni Cio che tutte le norme trovano fondamento e comuni, assumendo delle regole. Da questo deriva validitˆ nella norma fondamentale. la pluralitˆ degli ordinamenti giuridici. La norma fondamentale per˜ ha un problema: una Vi uno stretto collegamento tra lÕordinamento norma presupposta come ultima e suprema la cui giuridico e il gruppo sociale. validitˆ non pu˜ essere dedotta. Se il gruppo sociale complesso, di conseguenza, (In Italia se una norma inferiore non rispetta quella anche lÕordinamento lo sarˆ. superiore illegale) - ORDINAMENTO GIURIDICO ORIGINARIO o Lo Stato lÕordinamento giuridico originario. é sovrano quando non riconosce nessun lÕentitˆ suprema rispetto a tutti i soggetti (il popolo) soggetto superiore a sŽ, la sovranitˆ solo dello che vivono in un determinato ambito spaziale Stato (es. Italia); (territorio) rivendicando lÕoriginalitˆ del loro potere Sullo stesso territorio non possono (sovranitˆ). coesistere pi ordinamenti sovrani, la sovranitˆ unica. Ad un ordinamento sovrano od originario possono per˜ corrispondere molti ordinamenti derivati. - ORDINAMENTO GIURIDICO DERIVATO o autonomo che deriva i suoi poteri da un ordinamento superiore. (UE, che ha preso i suoi poteri dagli stati membri) Norma giuridica Detta le regole di comportamento ai componenti di un gruppo sociale, e possono essere: Scritte Non scritte Consuetudini Le caratteristiche sono: Generalitˆ: applicabilitˆ ad una pluralitˆ indeterminata di soggetti (le norme speciali si riferiscono ad ipotesi determinate); Astrattezza: ripetibilitˆ dellÕapplicazione nel tempo (le norme eccezionali si riferiscono a speciÞche situazioni e non sono ripetibili nel tempo); Le consuetudini sono norme non scritte che non possono essere in contrasto con le norme scritte. La norma giuridica prevede una sanzione ai trasgressori. Osservare una norma giuridica un obbligo che impone lo stato. 7 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 La norma giuridica disciplina: - Atti giuridici: deriva dalla manifestazione di volontˆ giuridica dellÕuomo; - Fatti giuridici: fatti naturali che sono presi in considerazione, ma che hanno conseguenze sul piano giuridico (es. nascita, morte, eventi naturali). Questi sono caratteri relativi, vi sono delle norme che sono lÕeccezione, o in maniera minore: 1. Prima eccezione sono le norme speciali, cio che si applicano ad un pluralitˆ di soggetti ma che sono determinati a priori (es. speciÞcare determinati settori industriali, regioni, province). 2. Seconda eccezione, norme eccezionali, cio dettata da una situazione contingente (es. in caso di emergenza, come la pandemia). 3. Altra eccezione, che non nŽ astratta, nŽ generale, ovvero le leggi provvedimento, cio hanno un destinatario speciÞco solo in un determinato momento (es. esproprio) Principio di effettivitˆ: una norma per essere effettiva, non basta che sia in vigore, ma deve essere anche osservata e rispettata. La norma morale pu˜ avere una sanzione, non un obbligo che impone lo stato. quindi il singolo che decide di adempiere o meno alla norma morale. La norma giuridica e morale hanno in comune la BASE ETICA. Caratteri della Costituzione Rigida Per modiÞcarla si richiede un procedimento aggravato, difficile dunque da modiÞcare e ci sono dei limiti. Limiti alla possibilitˆ di modiÞcazione: - Espressi: forma repubblicana (art. 139 Cost.) - Impliciti: i principi fondamentali (sen. 1146 del 1988) In tutti gli altri casi necessario un procedimento aggravato (art. 138) per poterla modiÞcare, perci˜ un procedimento ordinario non potrˆ essere sufficiente. Una legge ordinaria (cio estesa dal Parlamento) che contrasta con la Costituzione detta invalida. Lunga Su molti argomenti contiene una disciplina non limitata a generali enunciazioni di principio, ma estesa da aspetti applicativi di dettaglio (es: art. 13 e 21 Cost.). Disciplina tutti i settori e gli aspetti fondamentali della vita giuridica, economica e sociale del paese (139 articoli). Contiene inoltre numerose riserve di legge costituzionale, demandando ad una fonte di pari grado lÕattuazione di quando da essa stabilito direttamente. Programmatica Individua alcuni obiettivi fondamentali da raggiungere per mezzo delle norme cosiddette programmatiche. DeÞniscono una tavola dei valori che deve ispirare tutta lÕattivitˆ politica (es: attuazione dei diritti sociali (lavoro, istituzione, salute) che devono essere resi effettivi, sono obiettivi in positivo). Ispirano lÕintero ordinamento giuridico, ma non bastano a fondare situazioni giuridiche soggettive che il giudice possa soddisfare direttamente senza che sia il legislatore a fornire gli strumenti concreti (es: art. 4). Contratta ed aperta La Costituzione il risultato di un compromesso tra le forze politiche presenti nellÕAssemblea costituente. 8 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 I principi Art. 1 - Democrazia, repubblica fondata sul lavoro. Art. 2 - Inviolabilitˆ dei diritti dellÕuomo, solidarietˆ. Art. 3 - Uguaglianza formale e sostanziale. Art. 4 - Lavoro come diritto e come dovere, primo tra diritti sociali. Art. 5 - Unitˆ e indivisibilitˆ della repubblica, autonomia e decentramento. Art. 6 - Tutela delle minoranze linguistiche. Art. 7 - Sovranitˆ, indipendenza e separatezza dello stato. Art. 8 - Libertˆ delle altre confessioni religiose. Art. 9 - Promozione di cultura e ricerca, tutela del patrimonio storico, artistico e ambiente. Art. 10 - apertura allÕordinamento internazionale; tutela dello straniero. Art. 11 - Ripudio guerra, accettazione delle limitazioni di sovranitˆ necessarie alla pace e giustizia fra le Nazioni. Art. 12 - Tricolore. Art. 1 Cost. L'Italia una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranitˆ appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La sovranitˆ appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione. Questo articolo sancisce il principio democratico: il potere del popolo sul popolo. Fondata sul lavoro (principio lavorista): collegare con lÕarticolo 4, il fondamento sul lavoro, superamento delle caste, dei ceti, che inßuenza sui privilegi in certe categorie di soggetti. La sovranitˆ interna ed esterna (difende i conÞni). Principio democratico La fonte del potere politico il consenso dei governati. La sovranitˆ appartiene al popolo, esercitata: - Direttamente (referendum) - Rappresentativa (elezioni politiche e amministrative) Elementi che concorrono a realizzare il principio democratico - Principio di maggioranza; - Limitato con garanzie porte a favore delle minoranze: per dare voce e tutela alla minoranza; - Trasparenza nellÕesercizio dei poteri pubblici: il principio negli anni si evoluto molto, e la trasparenza consente di veriÞcare lÕesercizio da parte dei cittadini; - Effettiva partecipazione allÕorganizzazione del paese, cio possibilitˆ per tutti di parteciparvi; Riconosce: prendo atto di qualcosa che hai giˆ Diritti inviolabili: come singolo (principio personalista), cio persona umana, in quanto tale, a prescindere da vincoli di cittadinanza; nelle forme sociali ove si svolge (principio pluralista), sia ad appartenenza necessaria sia volontaria. Adempimento dei doveri: cio a tutti sono riconosciuti i doveri inderogabili e di solidarietˆ (principio solidarista). 9 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 Art. 2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitˆ, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietˆ politica, economica e sociale. Principio personalista Il Þne fondamentale lo sviluppo della persona umana, mettendolo al centro. Tutela la sfera della personalitˆ Þsica e morale che considerata inviolabile (es. art. 27, divieto alla pena di morte; art. 13, vietata ogni violenza Þsica e morale; art. 32, salute e limiti ai trattamenti sanitari obbligatori). Principio pluralista Tutela delle formazioni sociali autonome dello stato (es. famiglia, sindacati, partiti, confessioni religiose). Anche le associazioni sono titolari di diritti di libertˆ ed hanno unÕautonomia normativa. Si deve tutelare anche i singoli allÕinterno delle formazioni sociali, e lo Stato interviene solo quando ritenuto necessario (es. tutela dei lavoratori nellÕimpresa). Principio solidarista Art. 3 Cost. - comma I La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitˆ, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietˆ politica, economica e sociale. Art. 3 Cost. - comma I é compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertˆ e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Principio di eguaglianza Diviene condizione necessaria per il libero sviluppo della persona umana e per la realizzazione di una maggiore giustizia sociale. Il nostro ordinamento riconosce due tipi di eguaglianza: 1. in senso formale (art.3 comma I) 2. In senso sostanziale (art.3 comma II) 1. Principio di eguaglianza in senso formale Impone: Divieto di discriminazioni ingiustiÞcate Garantisce la sottoposizione di tutti alla legge e vieta discriminazioni ingiustiÞcate sulla base dei criteri elencati Obbligo di discriminazioni giustiÞcate LÕart. 3 comma II non impone il divieto assoluto di distinzioni in base ai criteri elencati: possibile dunque operare distinzioni giustiÞcate da unÕiniziale situazione di disuguaglianza (es. norme per le minoranze linguistiche) 10 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 2. Principio di eguaglianza in senso sostanziale Esempio pi importante di norma programmatica: il criterio base che deve orientare tutte le scelte del legislatore e trova speciÞcazione in tutte le altre norme programmatiche della Costituzione. Essa impone: La rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono allÕindividuo lÕesercizio delle libertˆ fondamentali La realizzazione della giustizia sociale mediante interventi legislativi a carattere settoriale, rivolti a determinati gruppi sociali che si trovano in una situazione di svantaggio [Pieno sviluppo della persona umana] Libertˆ fondamentali 1- Inizialmente concepite come libertˆ negative, cio che determinano un limite negativo ai poteri publici a garanzia dellÕautonomia e dellÕindipendenza dellÕindividuo nei confronti dello Stato (es. libertˆ personale, di domicilio, di comunicazione). 2- LÕevoluzione dello Stato ha determinato lo sviluppo delle libertˆ positive, che comportano una partecipazione attiva alla vita dello Stato che deve rendere effettivo lÕesercizio delle libertˆ negative (es. diritto di associazione, di riunione, di voto). 3- Nella prima metˆ del 900 nascono i diritti sociali, nati con il Þne di riequilibrare le disparitˆ sociali mediante lÕintervento dei pubblici poteri (es. diritto al lavoro, alla salute, allÕistruzione) 1 Libertˆ DALLO Stato 2 Libertˆ NELLO Stato 3 Dovere di mera Dovere di azione Libertˆ MEDIANTE astensione e non positiva dei pubblici lo Stato interferenza poteri Caratteristiche dei diritti fondamentali Preesistenti al riconoscimento: Non derivano la propria esistenza dal riconoscimento e non sono perci˜ revocabili dallo Stato (Giusnaturalismo.) Inviolabili: Da tutti, soprattutto dai pubblici poteri. Assoluti: Possono essere fatti valere nei confronti di tutti. Inalienabili: Non possono essere trasferiti per atto di volontˆ del titolare. Imprescrittibili: Non si estinguono in caso di mancato esercizio, anche per un tempo prolungato. Irrinunciabili e indisponibili: Il titolare non pu˜ rinunciarvi nŽ disporne con atti di diritto privato. 11 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 Art. 4 Cost. "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilitˆ e la propria scelta, una attivitˆ o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societˆ.Ó Diritto al lavoro: la repubblica agisce in caso di disoccupazione, perchŽ il lavoro fondamento della repubblica. Dovere: sul lavoro, in senso ampliato (anche per es. volontariato, casalingo) Principio lavorista Strumento per la realizzazione della personalitˆ e di adempimento del dovere di solidarietˆ sociali. Il diritto al lavoro considerato come un diritto sociale (perchŽ garantisce unÕesistenza libera e dignitosa). Il comma II correlato anche ad un dovere. Il lavoro utilizzato come criterio valutativo della posizione da attribuire ai cittadini nello Stato, ed considerato come libertˆ (io posso scegliere liberamente la professione) Rientra anche il principio solidarista dellÕart. 2 Art. 5 Cost. ÒLa Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il pi ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.Ó Principio autonomista Capacitˆ di darsi delle regole proprie (norme giuridiche) cio di potersi dividere il potere politico- amministrativo fra le diverse istituzioni autonome. Non pu˜ dunque diventare uno stato federale, la sovranitˆ resta dello stato. Autonomia normativa: esercitano poteri propri; ha la capacitˆ di produrre norme giuridiche (Art. 114), e ha la regola di distribuire il potere politico-amministrativo tra le diverse istituzioni autonome. Autonomia amministrativa: cio che seguono gli interessi di quella sfera. Autonomia Þnanziaria: ovvero la gestione dei propri contributi locali. Principio di decentramento Trasferire lÕesercizio delle funzioni pubbliche il pi possibile vicino al cittadino (es. il prefetto coordina gli uffici territoriali del governo e rappresenta il potere esecutivo nella circoscrizione provinciale). Art. 6 Cost. ÒLa Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguisticheÓ Tutela e normalizza le regioni con lingue regionali, come sloveno, tedesco, francese (lingue di conÞne), e non comprende i dialetti. CÕ quindi una garanzia della libertˆ linguistica contro ogni forma di discriminazione. NellÕambito nazionale si riconosce un primato di lingue italiana (legato a cultura), e lÕobiettivo conservare lÕidentitˆ sociale delle comunitˆ. A differenza dellÕart. 3, questo articolo tutela in modo positivo. 12 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 Art. 7 Cost. ÒLo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modiÞcazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.Ó Dedicato al rapporto tra stato-chiesa cattolica. La Costituzione riconosce la Chiesa Cattolica come ordinamento giuridico originario, indipendente e sovrano. Principio di laicitˆ Il fenomeno religioso separato da quello statale. Art. 8 Cost. ÒTutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.Ó Libertˆ delle altre confessioni religiose. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere: - Pluralismo confessionale - Laicitˆ dello Stato - Libertˆ di religione Tutte le confessioni religiose hanno il diritto di organizzarsi secondo propri statuti (autonomia organizzativa normativa) purchŽ non contrastino con lÕordinamento giuridico italiano (limite). Lo Stato cio equidistante nei confronti di tutte le confessioni religiose. Articoli correlati: art 19 della Costituzione ÒTutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchŽ non si tratti di riti contrari al buon costume.Ó Libertˆ religiosa come libertˆ di fede e come libertˆ di politica religiosa, possibilitˆ di fare propaganda (aderire ad un altra fede senza invadere la libertˆ di altri soggetti). art 18 della della Dichiarazione Universale dei diritti dellÕUomo ÒOgni individuo ha diritto alla libertˆ di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertˆ di cambiare religione o credo, e la libertˆ di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nellÕinsegnamento, nelle pratiche, nel culto e nellÕosservanza dei riti.Ó Adottata dallÕAssemblea generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1984, libertˆ di religione e di coscienza. Art. 9 Cost. ÒLa Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientiÞca e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela lÕambiente, la biodiversitˆ e gli ecosistemi, anche nellÕinteresse delle future generazioni.Ó Principio di sviluppo sostenibile 13 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 LÕambiente un bene unitario. Ma al tempo stesso ha tre valori: il paesaggio (dimensione estetico/ culturale), il territorio (dimensione ecologica abitativa) e tutela degli inquinamenti (art. 32 salute, dimensione igienico/sanitaria). La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientiÞca e tecnica (si affianca lÕart.33 con la libertˆ dellÕarte e della scienza al˜ pari del relativo insegnamento). Art. 10 Cost. ÒLÕordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero regolata dalla legge in conformitˆ delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertˆ democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.Ó Norme del diritto internazionale generalmente riconosciute: insieme di norme che regolano i rapporti fra gli Stati. Di queste, quelle che derivano da consuetudini si trasformano automaticamente in diritto interno. L'ordinamento giuridico italiano si impegna a rispettare le norme del diritto internazionale emanate dagli Organismi Internazionali ai quali aderisce: ad es. le norme emanate dallÕONU o dallÕUnione Europea. Conformitˆ alle norme internazionalmente riconosciute (consuetudini internazionali) Condizione giuridica dello straniero: chi ha una cittadinanza diversa da quella italiana (chi apolide) Art. 11 Cost. ÒL'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertˆ degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di paritˆ con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranitˆ necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.Ó - LÕItalia ripudia la guerra, sia come offesa alla libertˆ di altri popoli, sia come mezzo di risoluzione delle controversie. - Consente alcune limitazioni alla sovranitˆ dello Stato per aderire alle organizzazioni internazionali. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali, Þnalizzato al mantenimento della pace e alla garanzia di giustizia. Art. 12 Cost. ÒLa bandiera della Repubblica il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.Ó Valore di principio fondamentale per dare identitˆ al popolo e valenza ai principi fondamentali su cui si fonda. é un simbolo dellÕidentitˆ della Repubblica. 14 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 LE FONTI DELLÕORDINAMENTO ITALIANO Fonti Costituzionali Leggi costituzionali di TRATTATI revisione costituzionale STATI LEGGE ORDINARIA Fonti Primarie REGIONALI REGOLAMENTI UE ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE E DIRETTIVE UE LEGGI (Decreti-legge / decreti-legislativi) REGIONALI REFERENDUM ABROGATIVO Fonti Secondarie STATUTI DEGLI REGOLAMENTI GOVERNATIVI d.P.R ENTI AUTONOMI Regolamenti Regolamenti Ministeriali Interministeriali D.M. REGOLAMENTI DEGLI D.I. D.P.C.M. ENTI AUTONOMI 1. Fonti costituzionali e leggi costituzionali (al di sopra delle leggi ordinarie, procedimento aggravato ma si colloca fuori dalla costituzione) e di revisione costituzionale (modiÞca al testo). 2. Fonti primarie: legge ordinaria e atti aventi forza legge (decreti legge e decreti legislativi). In casi di straordinaria urgenza Ñ> senza passare dal Parlamento, il governo si assume la responsabilitˆ, cÕ un controllo successivo, entro 60 giorni si decide se convertire il decreto in legge. Referendum abrogativo a carattere chiuso 3. Fonti secondarie: regolamenti governativi d.P.R., regolamenti interministeriali D.I., regolamenti ministeriali D.M. D.P.C.M. sono a carattere aperto ma deve esserci una previsione in legge che autorizzi la loro esistenza. Principi del sistema delle fonti 1. Unitˆ 2. Coerenza sistematica 3. Completezza Unitˆ: signiÞca che tutte le norme dellÕordinamento giuridico italiano possono essere ricondotte al potere costituente, cio alla nostra Costituzione. Kelsen si interrogava su quale fosse la fonte sulle fonti, noi sappiamo che la Costituzione, la nostra Òcartina di tornasoleÓ. Coerenza sistematica: lÕordinamento prevede i criteri ed i meccanismi per risolvere i contrasti tra le disposizioni normative consentendo all‟interprete di sciogliere le antinom“e1, cio il contrasto tra le fonti, e di individuare la norma che deve essere applicata in concreto. I problemi che sorgono, cio le antinomie, sono dovuti al fatto che un medesimo comportamento pu˜ essere disciplinato in modo contrastante da norme differenti, cio da fonti del diritto diverse. Viene garantita attraverso i criteri di risoluzione delle anatomie tra le fonti individuati mediante il principio di coerenza sistematica. Completezza: per risolvere le lacune normative2 sono stati individuati dei sistemi per cui la completezza garantita dallÕanalogia e dallÕinterpretazione. Rimedi per colmare le lacune e vuoti normativi. 1Antinom“e: contrasto tra le fonti del diritto, quando uno stesso comportamento pu˜ essere consentito da alcune fonti del diritto e vietato da altre; lÕinterprete deve decidere se il comportamento pu˜ essere realizzato, con o senza sanzioni. Esse nascono sia per lÕevoluzione dellÕordinamento sia perchŽ i casi concreti possono travalicare le previsioni legislative, ed inÞne perchŽ da parte del legislatore spesso non viene tenuto conto delle fonti giˆ esistenti, anche di grado diverso quando non addirittura dei principi stessi delle Costituzione. 2Lacune normative: nascono da dove situazioni che non sono ancora state disciplinate (es. bioetica) 15 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 LE FONTI DEL DIRITTO Sono atti o fatti che lÕordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. Abbiamo unÕulteriore distinzione da fare per studiare le fonti de diritto: - Fonti sulla produzione del diritto: disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti - Fonti di produzione del diritto: gli atti o i fatti ai quali lÕordinamento attribuisce la capacitˆ di produrre norme giuridiche che esso riconosce come proprie. Fonti Atto (es. costituzione, legge, regolamento) Fonti Fatto (es. consuetudine) - Fonti di cognizione: La Gazzetta Ufficiale. Sono atti formali pubblicati, rendendo noto il suo contenuto. Atto giuridico della fonte - Esistente: quando viene emanato nellÕesercizio di un potere conferito al suo autore. Ad esempio, le camere che fanno una legge ordinaria emanano un atto esistente. - Valido: quando rispetta le norme procedimentali e sostanziali che disciplinano lÕesercizio del potere. Un atto giuridico valido quando adottato nel rispetto della fonte sulla produzione del diritto che lo disciplina. - Efficace: idoneo a produrre degli effetti. Una legge ordinaria viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e prima che diventi efficace devono trascorrere almeno 15 giorni Ð la vacatio legis3 -, prima dello spirare del 15¡ giorno la legge esistente e valida, ma non ancora efficace, perchŽ non ancora idonea a produrre effetti giuridici. Un atto pu˜ essere esistente ed efficace, ma non valido, se non stato rispettato lÕiter procedurale per la sua approvazione e quindi pu˜ comportare il ricorso alla Corte Costituzionale per un vizio procedurale, anche se nel frattempo esplica i suoi effetti. 3Vacatio legis: la fonte del diritto diventa efÞcace quando il consociato ne ha avuto conoscenza attraverso le fonti di cognizione ed spirato quel termine minimo che viene dato ai consociati per acquisirne padronanza. Il termine normalmente di 15 giorni, ma pu˜ essere ampliato o ridotto dalla fonte medesima. Ad esempio, il regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, fonte secondaria, stabilisce 6 mesi di tempo prima della sua entrata in vigore. 16 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 CRITERI DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI TRA LE FONTI I criteri di risoluzione delle antinomie tra le fonti servono per ricondurre il nostro ordinamento giuridico al principio di coerenza sistematica e sono: gerarchia, abrogazione o competenza. Principio di gerarchia La norma di rango superiore prevale su quella inferiore, e non pu˜ essere da questa abrogata anche se la seconda successiva. Si guarda dunque la collocazione delle fonti nella piramide (la norma superiore prevale su quella inferiore). I ranghi sono tre: costituzionale, primario e secondario. Il principio di gerarchia comporta che le fonti di rango inferiore siano interpretate in modo conforme rispetto a quelle di rango superiore. In caso di contrasto, la norma di rango inferiore invalida, cio possibilmente annullate (diverso da abrogazione). Conseguenze dei contrasti Se la fonte primaria contrasta con una norma di rango costituzionale ci troveremo di fronte ad unÕillegittimitˆ costituzionale, dichiarata dalla Corte costituzionale, sarˆ dunque invalida. Se la fonte secondaria contrasta con una fonte primaria allora avremo un annullamento dato dal giudice amministrativo, oppure una disapplicazione data dal giudice ordinario. Principio di competenza Si attribuisce ad una fonte la disciplina di determinate materie, escludendo quindi tutte le altre fonti. Ad esempio: se applico una fonte regionale, non la applicher˜ a quella statale. Questo criterio quindi permette di comporre i contrasti tra legge statale e legge regionale (Art. 117 Cost.) Art. 117 Cost.: La potestˆ legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchŽ dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Principio di abrogazione (cronologico) Il principio di abrogazione si applica tra le norme di pari grado. é detto anche principio cronologico o principio di successione delle leggi nel tempo, dice che la norma successiva prevale sulla norma precedente, tenendo al momento dellÕentrata in vigore. Distinzione fra norma abrogatrice e norma abrogata: - La norma abrogatrice si applica ai rapporti giuridici futuri. - La norma abrogata non viene cancellata immediatamente dallÕordinamento, si applicherˆ ancora ai rapporti giuridici ancora pendenti (rapporti ancora aperti) e futuri; quindi ci sarˆ un momento in cui entrambe saranno in vigore. Nel caso eccezionale di norma abrogatrice retroattiva la stessa va a disciplinare anche i rapporti giuridici ancora pendenti, i quali, quindi, muteranno di disciplina. La retroattivitˆ deve essere indicata nel dispositivo della norma stessa, che se ne attribuisce il potere. Tipi di abrogazione 1. Abrogazione espressa: ha efficacia Òerga-omnesÓ, una disposizione della norma abrogatrice, il legislatore dichiara espressamente che la norma anteriore abrogata. Pu˜ concorrere con la 2. Abrogazione implicita: intervento di una nuova disciplina dellÕintera materia (giˆ disciplinata con una norma anteriore che viene quindi abrogata). Ha efficacia per l‟operatore del diritto che la effettua. 3. Abrogazione tacita: incompatibilitˆ tra la nuova norma e quella preesistente ( si sceglie tra una e lÕaltra). Ha efficacia per l‟operatore del diritto che la effettua. Si tratta di due disposizioni che disciplinano dettagliatamente in modo diverso lo stesso aspetto. Quando la norma abrogatrice ha effetto retroattivo esclusa ogni residua possibilitˆ di applicazione della norma abrogata. 17 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 Rapporti pendenti: sono i rapporti che sono ancora azionabili, cio sono quei rapporti che possono ancora essere sottoposti ad un giudice, sono ancora aperti, le parti stanno ancora relazionandosi. Rapporti esauriti: sono i rapporti che non possono pi essere azionati davanti al giudice, cio non possono pi trovare tutela. Sono quelli in cui si perde lÕesercizio perchŽ decorso del tempo (per prescrizione o decadenza), per volontˆ dellÕinteressato (acquiescenza) o per giudicato (quando il rapporto stato deÞnito con sentenza non pi impugnabile). In tutti gli altri casi il rapporto ancora pendente. Irretroattivitˆ Normalmente le norme non hanno un effetto retroattivo: la norma successiva abroga la precedente con efficacia limitata ai rapporti giuridici che sorgono in seguito alla sua entrata in vigore. La norma abrogata troverˆ sempre applicazione per i rapporti giuridici sorti precedentemente alla sua abrogazione. LÕINTERPRETAZIONE DELLA LEGGE La ricerca (di cui parla lÕArt. 9 Cost.) nel campo delle materie giuridiche, signiÞca fare interpretazione, cio elaborare un signiÞcato dal collegamento normativo, dallÕapplicazione giurisprudenziale e dal collegamento tra diverse disposizioni, trovando una proposta di interpretazione nuova che pu˜ essere accolta dal giudice, e a quel punto il legislatore pu˜ accoglierla e formalizzarla in una nuova disposizione scritta. I giudici, quindi, applicano la funzione giurisdizionale dal caso astratto a quello concreto, dando dunque un signiÞcato alle norme. LÕinterpretazione dunque trarre il signiÞcato dal testo scritto. Nel diritto dare un signiÞcato non cos“ semplice, perchŽ lÕinterprete deve conoscere anche le tecniche interpretative, dandone quindi unÕinterpretazione vigente. (Costituzione scritta Ñ> Costituzione vivente o materiale) La Costituzione scritta quella approvata nel testo del 1948, mentre la Costituzione vivente o materiale quella applicata oggi. Art. 12 codice civile Ñ Interpretazione della legge Nell'applicare la legge non si pu˜ ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal signiÞcato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non pu˜ essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. 1. Interpretazione letterale Consiste nellÕinterpretare la disposizione non attribuendo ad essa altro senso che quello fatto palese dal signiÞcato proprio delle parole secondo la connessione di esse. Con l‟interpretazione letterale si utilizzano dunque le regole del linguaggio e si fa riferimento unicamente al signiÞcato tecnico giuridico delle parole. Esempio: Art. 16 Cost. Ogni cittadino pu˜ circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanitˆ o di sicurezza. Nessuna restrizione pu˜ essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. In questo articolo le parole Òterritorio nazionaleÓ sono interpretate esclusivamente in senso letterale, non potendosi estendere i conÞni territoriali. 18 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 2. Interpretazione estensiva Con lÕinterpretazione estensiva il signiÞcato delle disposizioni considerato pi ampio/pi ristretto rispetto a quello che il solo testo potrebbe indicare. Ci˜ possibile ad esempio: - Mettendo in relazione la disposizione con altre norme dellÕordinamento (che riconoscono altri diritti ad altri soggetti) - Considerando lÕintenzione del legislatore: interpretazione teleologica (dal greco ÒteleosÓ, cio Þne, scopo) Esempio: Art. 2 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 ÒIl Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessitˆ pubblica, ha facoltˆ di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica...Ó Secondo lÕinterpretazione estensiva, da tale disposizione si pu˜ desumere la norma in base alla quale il prefetto potrebbe adottare provvedimenti in deroga alle leggi ed ai principi dellÕordinamento. 3. Interpretazione restrittiva Con lÕinterpretazione restrittiva, il signiÞcato della disposizione considerato pi ristretto di quello che avrebbe la disposizione in sŽ considerata. Quando questa disposizione venne scritta (periodo fascista) di essa veniva data una interpretazione estensiva e da tale disposizione si poteva desumere la norma in base alla quale il Prefetto poteva adottare provvedimenti in deroga alle leggi ed ai principi dellÕordinamento come lÕarresto anche per motivi politici. Il legislatore non ha cambiato la disposizione, lasciandola vigente, perchŽ, con la caduta del fascismo e lÕavvento ed il consolidamento democratico, si affermata unÕinterpretazione restrittiva dei poteri del Prefetto: si pu˜ desumere la norma in base alla quale il Prefetto pu˜ intervenire per la tutela dellÕordine pubblico e della sicurezza pubblica ma nel quadro dei limiti costituzionali (arresto solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, per atto motivato dellÕautoritˆ giudiziaria, in via d‟urgenza solo per 48ore, salvo la convalida dellÕarresto che deve arrivare nelle successive 48ore Ð art. 13 Cost.). 4. Interpretazione sistematica Consiste nel valutare la disposizione alla luce non solo del testo, ma anche delle altre disposizioni dellÕordinamento, in modo da coordinare con esse il signiÞcato e la portata. Esempio: Art. 2 Cost. ÒLa Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dellÕuomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitˆ, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietˆ politica, economica e sociale.Ó Tale disposizione ha signiÞcato solo ed in quanto la si mette in relazione a tutte le altre norme costituzionali che stabiliscono quali devono essere considerati come diritti inviolabili ( fa riferimento per i diritti inviolabili alla tavola dei valori ). 5. Interpretazione evolutiva Consiste nellÕinterpretare la disposizione alla luce delle mutate esigenze e caratteristiche della societˆ, in modo da ottenere dallo stesso testo una norma diversa, adeguata alle diverse esigenze della realtˆ sociale. Esempio Il concetto di Òbuon costumeÓe conseguentemente gli atti contrari al buon costume: in passato si era molto pi rigidi e rigorosi, su di una spiaggia non sarebbe mai stato ammesso il topless, mentre oggi accettato. Gli Òatti osceni in luogo pubblicoÓ una volta potevano consistere in un bacio, mentre oggi non pi cos“. Art. 11 Cost., comma 2,: Ò...consente, in condizioni di paritˆ con gli altri Stati, alla limitazione di sovranitˆ necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.Ó Era stato pensato e formulato per permettere allÕItalia di aderire ad organizzazioni internazionali come l‟O.N.U., per evitare la risoluzione delle controversie internazionali attraverso la forza e la guerra, mentre la sua interpretazione evolutiva ha portato ad accettare limitazioni di sovranitˆ ben pi grandi e consistenti per legittimare l‟adesione all‟ordinamento dellÕUNIONE EUROPEA via via come si evoluta, con un 19 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 ordinamento che ha assorbito via via sempre pi poteri. (lÕArt. 117 come tutto il titolo quinto della costituzione stato modiÞcato dalla legge costituzionale del 2001) 6. Interpretazione adescatrice Consiste nellÕinterpretare la disposizione alla luce non solo del mutato contesto sociale ma anche dei mutati principi che informano il sistema. In questo caso, la necessitˆ di adeguamento pi radicale, perchŽ la stessa disposizione si trova collocata non solo in un mutato contesto sociale, ma anche in un mutato contesto giuridico (principale mutamento stata lÕapprovazione della Costituzione). Tutte le norme pre-costituzionali devono interpretarsi adeguandole e quindi ricavandone un signiÞcato conforme alla Costituzione; ove ci˜ non fosse possibile la Corte Costituzionale intervenuta per eliminarle. Esempio A Costituzione vigente, per parecchi anni, si considerava conforme alla stessa che il reato di adulterio femminile esistesse e non esistesse l‟adulterio maschile, ingiustiÞcabile in base al principio di eguaglianza. La Corte Costituzionale gradualmente ha superato questa discriminazione. 7. Interpretazione autentica (con una legge successiva il legislatore da interpretazione autentica della legge emanata). é fornita dalla stessa fonte che ha emanato la disposizione da interpretare. L‟interpretazione autentica produce normalmente effetti retroattivi, perchŽ non pone una nuova norma, ma precisa quella ricavabile della disposizione interpretata. Non una disposizione nuova che scrive la norma, ma un‟interpretazione che viene tradotta in un testo scritto per spiegare il signiÞcato da dare a una disposizione precedente che creava contrasti interpretativi. Materia Penale. Questo non possibile se c‟ una norma che sanziona un reato e viene interpretata, perchŽ scritta male, dai giudici in maniera permissiva e troppo blanda, come efficacia sanzionatoria, perchŽ fa eccezione la materia penale (ex art. 25 Cost.) Ò Nessuno pu˜ essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso Ò → Òfavor reiÓ - a favore del reo. A meno che l‟interpretazione autentica non comporti un maggior favore per gli imputati. Applicazione analogica (non si parla di interpretazione) Ha luogo quando mancano disposizioni applicabili, se vi una LACUNA nellÕordinamento, si applicano le norme desumibili da disposizioni che disciplinano Òmaterie analogheÒ o i Òprincipi generali dellÕordinamento giuridico dello StatoÒ. Mentre negli altri casi si da un signiÞcato alle parole, in questo se non si riesce a risolvere con lÕinterpretazione, e non si trova la norma da applicare, si guardano i casi simili ma diversi e le materie analoghe ma diverse; si parla quindi di applicazione analogica di una disposizione che riguarda un caso diverso, una materia diversa, ma che applichiamo in quanto analogo. LÕart. 12 delle preleggi prevede due tipi di analogia: ANALOGIA LEGIS Ñ In assenza di disposizioni applicabili ad una data materia, l‟interprete applica le norme desumibili da disposizioni che disciplinano Òcasi similiÓ o Òmaterie analogicheÓ. ANALOGIA IURIS Ñ In assenza di disposizioni applicabili ad una data materia, nonchŽ di norme desumibili da disposizioni in materie analoghe, l‟interprete applica le norme desumibili dai Òprincipi generali dellÕordinamento giuridicoÓ. Esempio di interpretazione analogica Art. 42, comma II, Cost. ÒLa proprietˆ privata riconosciuta e garantita dalla leggeÉÓ In mancanza di unÕapposita tutela analoga per i diritti di usufrutto, uso ed abitazione, si pu˜ applicare in via analogica la norma dettata per il diritto di proprietˆ. 20 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 IL PARLAMENTO Disciplinato nella parte II titolo I sezione I Cost. Il parlamento si compone da due camere: dalla Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Il parlamento si riunisce in seduta comune, solo nei casi stabiliti nella costituzione, che dˆ luogo ad un altro organo che opera separatamente (es. per le elezioni del Presidente della Repubblica). Camera dei Deputati Senato della Repubblica Montecitorio Palazzo Madama Dalla XIX legislatura: Dalla XIX legislatura: 400 deputati 200 senatori ELETTORATO ATTIVO 18 anni Chi pu˜ andare a votare, cio esercitare la libertˆ 18 anni positiva del diritto di voto ELETTORATO PASSIVO 25 anni 40 anni Chi pu˜ essere eletto Bicameralismo perfetto Abbiamo un sistema di bicameralismo perfetto: tutti e due i rami del parlamento esercitano separatamente le stesse funzioni, ad eccezione del parlamento in seduta comune che applica delle proprie regole (es. una separata approvazione per lo stesso disegno di legge) Art. 63 Cost: Òciascuna camera elegge tra i propri membri, a scrutinio segreto.Ó Il presidente della camera: eletto a maggioranza dei 2/3 Il presidente del senato: eletto a maggioranza assoluta Funzioni del presidente della camera e del senato Coordinamento della camera, programmazione dei lavori parlamentari, direzione delle discussioni in aula, garanzia del rispetto del regolamento, assicura il mantenimento dellÕordine allÕinterno dellÕaula. Struttura del Parlamento Camera dei deputati e senato della repubblica e svolgono le medesime funzioni. Art.56 camera 57,58 per il senato LEGISLATURA= durata delle camere. aRt.60 la camera dei deputati e senato sono eletti per 5 anni, pu˜ essere prorogata solo per legge o situazione di guerra su territorio nazionale. Il presidente pu˜ sciogliere le camere sentiti i loro presidenti con atto complesso. Prima deve provare altre vie. Pu˜ prorogare i loro poteri durante il periodo pre elezioni. 21 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 ARTICOLAZIONI DELLE CAMERE GRUPPI PARLAMENTARI Sono dei raggruppamenti allÕinterno del senato e della camera, che rispecchia lÕappartenenza politica dei deputati e dei senatori; svolgono funzioni politiche, e aderire al gruppo obbligatorio. - La Camera dei deputati riunisce minimo 20 deputati. Devono dichiarare entro 2 giorni dalla prima seduta a quale gruppo appartengono. - Il senato della Repubblica riunisce minimo 20 senatori. Devono dichiarare entro 3 giorni dalla prima seduta a quale gruppo appartengono. Essi devono appartenere al medesimo partito o movimento politico Svolgono funzioni politiche LÕadesione al gruppo obbligatoria Il gruppo misto composto dai parlamentari che non dichiarano a quale gruppo appartengono o che non sono accettati da nessun gruppo. Le funzioni, come giˆ detto, sono politiche: - Il tempo dÕaula, cio la facoltˆ di intervenire in aula, ripartito fra i gruppi - I presidenti dei gruppi partecipano alla deÞnizione del programma, ogni gruppo trova un presidente - Sono attribuite le risorse, cio spazi, attrezzature - DeÞniscono i componenti delle commissioni parlamentari Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari O chiamata anche conferenza dei capigruppo, cio composto da tutti i presidenti dei gruppi parlamentari. Assiste il Presidente di Camera o di Senato e, quando lo ritiene utile, per tutto ci˜ che riguarda lo svolgimento dei lavori dellÕaula e delle commissioni. COMMISSIONI PARLAMENTARI Le commissioni sono composte in modo tale da rispecchiare la proporzione dei gruppi. Articolo 72, comma III - Articolo 82, comma II Rispecchiano le proporzioni dei gruppi parlamentari, in percentuale, e sono competenti per materia. SI DISTINGUONO PER: COMPOSIZIONE DURATA Monocamerali Permanenti Composte da soli Deputati Svolgono le loro funzioni o di soli Senatori per tutta la legislatura Bicamerali Temporanee Come si riuniscono le commissioni parlamentari permanenti IN SEDE REFERENTE IN SEDE REDIGENTE IN SEDE LEGISLATIVA Esamina il progetto di Redigono e approvano i Esaminano e approvano legge e lo riferisce alle progetti di legge articolo il testo di legge, articolo camere per articolo e rinviano per articolo, e fanno la allÕAssemblea per votazione Þnale. lÕapprovazione Þnale 22 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 LE COMMISSIONI DÕINCHIESTA (art. 82) Sono create per svolgere richieste speciÞca, ad esempio per questioni di interesse pubblico. Le commissioni dÕinchiesta hanno gli stessi poteri e le stesse limitazioni delle autoritˆ giudiziarie per quanto riguarda le indagini e gli esami. Le commissioni sono create per ogni camera, e non per forza contemporaneamente. Possiede la funzione ispettiva del Parlamento, ma pu˜ anche diventare un presupposto per un intervento legislativo (ad esempio in materia sanitaria o per la criminalitˆ organizzata). GIUNTE PARLAMENTARI Le giunte parlamentari sono organi permanenti (cio durano tutta la legislatura) che esercitano funzioni strumentali allÕorganizzazione e al funzionamento interno delle camere. Sono monocamerali. Le pi signiÞcative sono: Giunta per le autorizzazioni a procedere: (che al Senato svolge anche le funzioni della giunta delle elezioni e prende il nome di giunta delle elezioni e delle immunitˆ parlamentari), che esamina le richieste di applicazione ad un parlamentare di misure restrittive delle libertˆ personali (perquisizioni, intercettazioni, sequestro di corrispondenza o limitazioni alla libertˆ personale ex art. 68 Cost.) e sottopone all'assemblea una proposta di delibera; esamina anche le richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Governo per i reati ministeriali. Per le elezioni: veriÞca la regolaritˆ delle elezioni, individuare eventuali cause di incompatibilitˆ (devi rinunciare ad una carica perchŽ sei stato eletto per due contemporaneamente) ed ineleggibilitˆ (non hai i requisiti adatti) Per il regolamento esprime pareri sullÕinterpretazione del regolamento e propone le opportune modiÞche Questioni comunitarie LA FUNZIONE LEGISLATIVA Ñ formazione delle leggi Art. 70 La funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due camere. Art. 71 L'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Procedimento della formazione di legge Ñ FASI 1. Iniziativa legislativa (chi pu˜ presentare un disegno o una proposta di legge) 2. Costitutiva: (lavorano le differenti commissioni) 3. Promulgazione (spetta al Presidente della Repubblica) 4. Pubblicazione (per portarla a conoscenza dei destinatari Ñ> Gazzetta Ufficiale) 5. Entrata in vigore 23 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 1. INIZIATIVA LEGISLATIVA DallÕarticolo 71, comma I e II, Cost. ¥ Spetta al governo, inteso come organo collegiale (cio non ai singoli ministri), ed lÕunico che presenta il disegno di legge (d.d.l.). ¥ Spetta a ciascun membro del parlamento (singoli Deputati o Senatori), titolare della funzione legislativa. ¥ 50.000 elettori, iniziativa popolare, cio la possibilitˆ di presentare alla Camera o al Senato una proposta di legge giˆ strutturata in articoli. DallÕarticolo 121, comma II, Cost. Da ciascun consiglio regionale DallÕarticolo 99, comma III, Cost. ¥ Consiglio nazionale dellÕeconomia e del lavoro (C.N.E.L.) nella materia economica e sociale 2. FASE COSTITUTIVA Sono possibili tre diversi procedimenti Procedura NORMALE o ordinaria: commissione in sede referente Procedura ABBREVIATA: non dipende dal ruolo della commissione ma lÕurgenza della legge Procedura SPECIALE: commissione in sede redigente o in sede legislativa PROCEDURA NORMALE Il progetto viene assegnato alla commissione competente per materia, e a scelta del procedimento; il presidente di una delle camere assegna il progetto di legge redatto in articoli alla Commissione competente per materia. 1. Trattazione in commissione ¥ Si discute il progetto di legge presentato alle camere (discussione generale) ¥ Discussione articolo per articolo, con votazione di eventuali emendamenti (modiÞche) ¥ Stesura di una o pi relazioni Viene individuato un soggetto, detto relatore, che sarˆ incaricato di relazionare allÕaula i lavori della commissione. Una o pi delle altre commissioni possono esprimere pareri e possono essere proposti degli emendamenti cio quelle modiÞche che vengono apportate allÕoriginario progetto di legge. 2. Trasmissione alla camera 3. Trattazione in assemblea alla camera LÕesame del progetto in assemblea si sviluppa attraverso tre momenti: Discussione generale Esame e votazione articolo per articolo e voto sugli emendamenti Dichiarazione di voto e voto Þnale Sia la commissione che la camera possono giˆ fare una dichiarazione di voto negativa e quindi giˆ archiviare la proposta di legge. Non tutti i disegni di legge vanno a tramutarsi in legge, tantissimi vengono archiviati; alcuni non vengono neanche discussi dalle commissioni, altri vengono cestinati strada facendo dalla commissione o da una camera piuttosto che dallÕaltra. Se il progetto approvato: 4. Trasmissione al presidente dellÕaltra camera RISERVA DÕASSEMBLEA (o procedimento legislativo ordinario) La Costituzione (Art. 72, comma IV) impone il procedimento ordinario per i progetti di legge in materia: - Costituzionale ed elettorale - Di delegazione legislativa - Di autorizzazione a ratiÞcare trattati internazionali - Di approvazione di bilanci e consuntivi (es. legge Þnanziaria) 24 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 In questi casi la commissione pu˜ operare solo in sede referente perchŽ sono materie talmente delicate che si vuole che le tre votazioni avvengano sia in assemblea sia poi nelle camere. I regolamenti di Camera e Senato, fonti primarie rapportate alle altre fonti primarie per un criterio di competenza (art. 96 bis e 71 II R.D.C. e 35 R.S.), impongono inoltre il procedimento ordinario: - La conversione in legge dei decreti legge - La riapprovazione di progetti di legge inviati alle Camere dal Presidente della Repubblica PROCEDURA ABBREVIATA La Costituzione riserva al regolamento di ciascuna camera la disciplina dei Òprocedimenti legislativi abbreviati per i disegni di legge dei quali dichiarata lÕurgenzaÓ. Tale urgenza per˜ non tale da giustiÞcare l‟adozione di un Decreto-Legge. TUTTI I TEMPI SONO RIDOTTI ALLA METAÕ (tempi dellÕaula e termini): si velocizza il procedimento senza per˜ mutarne la forma. PROCEDURA SPECIALE O DECENTRATA Si ha procedura speciale o decentrata quando le commissioni operano in sede redigente o in sede deliberale o legislativa: 1. COMMISSIONI IN SEDE LEGISLATIVA O DELIBERANTE LÕesame, lÕapprovazione articolo per articolo e la votazione Þnale si svolgono in commissione senza passaggio in assemblea Tuttavia, proprio perchŽ in questo caso tutto lÕiter si svolge in commissione e lÕassemblea non vede nulla, possibile richiedere il ritorno in assemblea. Fino al momento della votazione Þnale possono richiedere la procedura normale (ordinaria): Governo 1/10 dei membri di una Camera 1/5 dei membri della Commissione stessa 2. COMMISSIONI IN SEDE REDIGENTE Previa discussione generale in assemblea Su richiesta dellÕunanimitˆ del capogruppo o di 4/5 dei componenti della commissione Pu˜ essere conferito alla commissione competente il compito di redigere il testo del progetto di legge Il testo sottoposto nuovamente all‟assemblea per la votazione Þnale. Il testo pu˜ essere solo approvato o respinto in toto senza possibilitˆ di proporre, introdurre o votare emendamenti. VOTAZIONE FINALE (alla Þne di ogni procedura) Il progetto di legge approvato da una camera viene trasmesso allÕaltra camera. Se modiÞcato ritrasmesso alla prima camera ÞnchŽ entrambe le camere non approvano il medesimo testo. Camera dei Senato della Navette parlamentari Deputati Repubblica Questo passaggio del disegno di legge da una camera allÕaltra viene deÞnito Ònavette parlamentariÓ: la trasmissione da una camera allÕaltra per addivenire alla deÞnizione di un testo unico. Nel caso in cui una delle due camere abbia apportato delle modiÞche al disegno di legge, quando questo viene valutato dall'altra camera possibile votare solo pi sugli emendamenti, non necessario riaddivenire ad una votazione articolo per articolo. I regolamenti di Camera e Senato prevedono procedure abbreviate in seconda lettura: il progetto riesaminato solo nelle parti modiÞcate. 25 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 Anche a seguito del procedimento delle navette parlamentari sempre possibile che il progetto di legge venga cestinato, messo da parte o che passino mesi o anni prima di addivenire ad un testo deÞnitivo. La procedura legislativa non sempre porta ad una legge nuova. Tanto pi un disegno di legge espressione della maggioranza, tanto pi probabile che vada a buon Þne. Come si fa a votare un disegno di legge? Per la votazione, sia alla Camera che al Senato, necessario il numero legale, che dato dalla metˆ pi uno dei componenti l‟organo. Per arrivare a votare su un disegno di legge necessario che, nelle camere, siano presenti la metˆ pi uno dei componenti. Un escamotage che stato creato per˜ dato dal fatto che il numero legale, sia alla Camera che al Senato, si presume. Non si fa l‟appello dei presenti, salva la richiesta di veriÞcazione, cio possibile richiedere la veriÞca del numero legale, ma se non viene richiesta, presunto il numero legale la deliberazione comunque valida. Gli astenuti sono coloro che non esprimono il loro giudizio rispetto ad un determinato disegno di legge. Al Senato, gli astenuti sono invitati ad allontanarsi dallÕaula, non andando neanche a ricoprire il numero legale, mentre alla Camera dei Deputati gli astenuti sono comunque presenti e quindi possono andare a soddisfare il numero legale. Questa disparitˆ stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale, che per˜ la ha reputata ampiamente legittima perchŽ rientra della discrezionalitˆ del regolamento di ciascuna camera. NUMERO LEGALE (O QUORUM COSTITUTIVO) E QUORUM DELIBERATIVO Numero legale (o Quorum Costitutivo o Strutturale) per la validitˆ della seduta: la metaÕ + 1 dei componenti lÕorgano. Non si pu˜ deliberate nulla se non si raggiunge il numero di legge. é presunto se non viene richiesta la veriÞca. Quorum deliberativo (o funzionale) per la validitˆ della deliberazione: la metˆ + 1 dei presenti. Maggioranza semplice (leggi ordinarie) la metˆ + 1 dei votanti Altra regola dellÕordinamento che il voto deve essere PALESE (in contrapposizione al voto segreto), per cui si associa al deputato (o al senatore) il suo voto. Il voto SEGRETO quando si vota sulle persone, non si associa il voto al deputato (o senatore) che lo ha espresso. ALTRI QUORUM DELIBERATIVI MAGGIORANZA ASSOLUTA quorum deliberativo per la validitˆ delle deliberazioni: metˆ + 1 dei componenti lÕorgano Esempio: approvazione del regolamento di Camera e Senato - Art. 64 Cost. Òciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti...Ó MAGGIORANZE QUALIFICATE: 2/3 o 3/5 dei presenti o dei componenti La costituzione prevede maggioranze di 2/3 dei componenti ad esempio negli articoli : ¥ Art. 79 comma I : concessione di amnistia e indulto ÒlÕamnistia e lÕ indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione Þnale...Ó 26 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 ¥ Art. 83 comma III : elezione del Presidente della Repubblica Ò... LÕelezione del Presidente della Repubblica ha luogo con scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dellÕassemblea...Ó ¥ Art. 138 comma III : al Þne di sottrarre leggi costituzionali e di revisione costituzionale al referendum popolare Ò Non si fa luogo a referendum se la legge stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti Ó Una volta che il disegno di legge, con testo identico, stato approvato da entrambe le camere esso passa alla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e pu˜ scaturire sia da una camera che dall'altra. 3. PROMULGAZIONE La promulgazione lÕatto formale con cui il Presidente della Repubblica dichiara in modo solenne che la legge stata approvata e che i cittadini hanno lÕobbligo di osservarla 4. PUBBLICAZIONE Art. 73, comma II, Cost. Subito dopo la promulgazione (e comunque non oltre 30 giorni da essa) il Ministro della Giustizia appone il sigillo dello Stato alla legge e provvede alla PUBBLICAZIONE del testo integrale sulla Gazzetta ufficiale e Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. GAZZETTA UFFICIALE: La Gazzetta Ufficiale, quale fonte ufficiale di conoscenza delle norme in vigore in Italia e strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione di testi legislativi, atti pubblici e privati, edita dallÕIstituto PoligraÞco e Zecca dello Stato e pubblicata in collaborazione con il Ministero della Giustizia, il quale provvede alla direzione e redazione della stessa. Altra fonte di cognizione del diritto italiano la Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, che non costituisce elemento integrativo della fattispecie pubblicitaria al cui veriÞcarsi subordinata l‟efficacia degli atti in essa contenuti, ma assolve la funzione di agevolarne il reperimento e la consultazione. Viene stampata annualmente. 27 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 5. ENTRATA IN VIGORE Avviene dopo 15 giorni dalla pubblicazione, ma il termine pu˜ essere abbreviato o prolungato in sede di approvazione della legge (art. 73, comma III, Cost.) Il periodo di tempo intercorrente tra pubblicazione ed entrata in vigore detto vacatio legis (vacanza di legge). Pubblicazione Entrata in vigore Il periodo di tempo intercorrente tra pubblicazione ed entrata in vigore detto VACATIO LEGIS Approvazione della legge ordinaria A maggioranza semplice PROMULGAZIONE Camera del Presidente della (la metˆ + 1 dei votanti) Repubblica La legge deve essere PUBBLICAZIONE Navetta approvata da sulla Gazzetta Ufficiale parlamentare entrambe le camere della nello stesso testo Repubblica Italiana ENTRATA IN VIGORE normalmente dopo un A maggioranza semplice periodo di 15 giorni Senato dalla pubblicazione (la metˆ + 1 dei votanti) (vacatio legis) Limiti alla revisione costituzionale Limiti ESPRESSI Art. 139 Cost. ÒLa forma repubblicana non pu˜ essere oggetto di revisione costituzionaleÓ é lÕunico limite espresso alla revisione costituzionale. Limiti IMPLICITI Secondo la dottrina e la Corte Costituzionale non si possono modiÞcare: LÕart. 138 Cost., c.d. Ñ LIMITE LOGICO che garantisce la rigiditˆ della Costituzione: non possibile modiÞcarla altrimenti la Costituzione passerebbe da rigida a ßessibile. I principi fondamentali della Costituzione (Corte Cost., sentenza m. 1146 del 1988) Possono essere migliorati in meglio (in meius) ma non in peggio (in peius) Regolamenti parlamentari regolamento della Camera dei Deputati Regolamento del Senato della Repubblica Art. 46 Cost. Ñ ÒCiascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componentiÓ I regolamenti parlamentari disciplinano l‟organizzazione e le funzioni delle camere e delle loro articolazioni interne. I regolamenti parlamentari hanno forza normativa pari a quella della legge ordinaria, ma appartengono ad un diverso ordinamento giuridico. Il rapporto con le altre fonti regolato dal principio di competenza. Regolamenti di altri organi costituzionali La corte costituzionale (presidenza repubblica, presidenza del consiglio) sono organi costituzionali reciprocamente indipendenti. La costruzione conferisce il potere di regolare da seÕ il proprio funzionamento e la propria organizzazione e garanzia di indipendenza. AUTONOMIA REGOLAMENTARE = non cÕ gerarchia, cronologia o competenza per materia. 28 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 Procedimento di approvazione di fonti costituzionali 29 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE é un organo distinto, costituito da tutti i deputati e senatori, ed previsto dalla Costituzione: Per lÕelezione del Presidente della Repubblica con lÕintegrazione di delegati regionali per ciascuna regione (per la Valle dÕAosta uno solo) Per nomina di 5 giudici della Corte Costituzionale (composta da 15 giudici) Per lÕelezione di 1/3 (cio 8) dei membri del consiglio superiore della magistratura Per la delibera di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione Per lÕapprovazione ogni 9 anni di una lista di 45 cittadini aventi requisiti di eleggibilitˆ a sentore, tra i quali vengono estratti a sorte i 16 giudici aggregati della corte costituzionale per il giudizio sulla messa in stato dÕaccusa del presidente. GARANZIE DI INDIPENDENZA DEL PARLAMENTO Il parlamento gode di garanzie Þnalizzare ad assicurare la piena indipendenza nellÕesercizio delle sue funzioni: Auto organizzazione: riconducibile art.64 ciascuna camera adotta il proprio regolamento con maggioranza assoluta dei suoi componenti. Riserva di regolamento = escludo tutte le altre fonti. In caso di CONFLITTO con altre fontI si adatterˆ il principio di COMPETENZA Autonomia Þnanziaria e contabile le camere approvano un proprio bilancio e determinano autonomamente le risorse necessarie per le loro attivitˆ Immunitˆ della sede: lÕaccesso alle sedi delle camere subordinato allÕautorizzazione delle camere stesse Autodich“a o giustizia domestica. Le controversie relative allo status giuridico o economico dei dipendenti delle camere esse sono risolte da organi speciÞci allÕinterno della camera, sono sottratti allÕautoritˆ giudiziaria. STATUS PARLAMENTARI é uguale alla quella giuridica, cio le attribuzioni giuridiche soggettive determinano lÕattribuzione di diritti, poteri, obblighi e doveri che lÕordinamento attribuisce al parlamentare in relazione alla sua qualitˆ. DeÞnite negli articoli da 66 a 69. Per i singoli parlamentari: Divieto di mandato operativo art.67 sono sganciati dal mandato elettorale, sono al servizio esclusivo della nazione, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Irresponsabilitˆ per le opinioni espresse e i voti dati nellÕesercizio delle funzioni art.68. non sia estende alle opinioni che esprime al di fuori delle aule, a meno che non sia lÕesatta cosa detta in parlamento(??) Salvo provvedimento disciplinare. Libertˆ personale, domiciliare, segretezza delle comunicazioni e corrispondenza. Le limitazioni a queste libertˆ necessitano lÕautorizzazione a procedere della camera di appartenenza. Art.68. non necessaria per sottoporre il parlamentare a indagini preliminari, per eseguire una sentenza di condanna deÞnitiva, quando commette un reato che comprende lÕarresto in ßagranza. Indennitˆ ex lege (prevista per legge) art.69 aprire ad altri soggetti che non appartengono alla classe proletaria CONVOCAZIONE E RIUNIONE Riunione di diritto: 1 giorno non festivo di febbraio e ottobre. é la prima convocazione delle due camere, su convocazione del Presidente, subito dopo le elezioni politiche. Art.62 : le camere non possono deliberar su questioni non poste allÕordine del giorno ove vanno indicati gli argomento da trattare in una data seduta. SISTEMI DI VOTAZIONE Il voto palese o segreto a seconda delle varie eccezioni. Le camere svolgono anche attivitˆ di indirizzo politico nei rapporti che legano Governo e Parlamento: 30 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 Mozione di Þducia: lÕatto col quale il parlamento dichiara di appoggiare il governo e di approvare il programma che esso presenta Questione di Þducia: pu˜ essere posta dal governo su sua proposta. La mancata approvazione di una proposta su cui il governo abbia posto la questione di Þducia indica che le camere NON convengono sullÕessenzialitˆ del progetto. Manca la Þducia e il governo costretto a dimettersi. Ñ> crisi di governo. é obbligato a dimettersi se non ottiene la Þducia iniziale, se non riceve approvazione di fronte a proposte importanti per il suo programma, Mozione di sÞducia: lÕatto motivato col quale si propone di rimuovere la Þducia al governo. Tutte queste mozioni sono deliberate dal parlamento con voto palese e per appello nominale. Altre funzioni di indirizzo e controllo sul governo: - leggi relative alla programmazione economica e spesa pubblica - leggi che riguardano i rapporti internazionali dello stato - leggi relative al contegno dello stato rispetto ai diversi reati Il parlamento esercita la propria funzione di CONTROLLO anche con: Interrogazioni: per avere notizie su un determinato fatto Interpellanze: per ottenere informazioni sulle ragioni che indurranno il governo ad assumere un certo comportamento Inchieste: // sullÕattivitˆ di governo al Þne di accertare eventuali responsabilitˆ politiche Mozioni: per richiedere al governo un certo comportamento Risoluzioni: come la mozione ma pu˜ essere presentata anche da un singolo parlamentare Ordini del giorno: si inseriscono nel procedimento di approvazione di una legge con lo scopo di impegnare il governo a dare un determinato signiÞcato alle norme approvate. IL CORPO ELETTORALE (art.13-54) rapporti politico etico sociali economici. Il corpo elettorale deÞnisce una parte di cittadini che ha capacitˆ elettorale, cio deÞnisce chi la possibilitˆ di esercitare il diritto di voto (il poter esercitare la sovranitˆ popolare, potere diffuso di cui ogni cittadino ne ha una quota esercitata singolarmente). La sovranitˆ popolare si esprime attraverso il diritto di voto. Il requisito per essere elettori essere cittadini italiani: - Per nascita - Per provvedimento del Ministro dellÕInterno o del Capo dello Stato - Per trasmissione del codice dai genitori - Attraverso un determinato numero di anni di residenza. Ed aver compiuto la maggiore etˆ. é possibile possedere la doppia cittadinanza. Il diritto di voto pu˜ essere limitato, e quindi si perde: - Per incapacitˆ civile - Per sentenza penale inderogabile, limitandola ai casi determinati dalla legge (non vale dunque per tutti i condannati Il sesso non pi rilevante: tutti i cittadini, uomini e donne, hanno pari diritto di voto. Il 48 stato il primo articolo a sancire questo diritto, questo perchŽ ci fu un referendum il 2 giugno 1946 per la scelta della monarchia o della Repubblica, e lÕelezione dei componenti dellÕassemblea costituente. 31 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 Il voto : - Personale: cio non si pu˜ delegare qualcuno per il proprio voto. Ogni cittadino deve esercitarlo personalmente. - Uguale: tutti i voti hanno lo stesso valore. - Libero: la libertˆ di pensiero come la libertˆ di espressione del voto, ed tale quando lÕelettore si formato una propria coscienza e parere, senza essere stata dunque plagiata o condizionata. - Segreto: la segretezza altrettanto importate, perchŽ se viene a mancare, lÕelettore potrebbe essere condizionato a non votare liberamente. Il voto un dovere civico. Nel primo periodo del 1948 si precide che il voto fosse un dovere giuridico, e che in caso di inosservanza avrebbe comportato una sanzione: veniva riportata lÕassenza al voto sulla scheda elettorale per valutare la buona condotta, per i dipendenti pubblici ci˜ aveva un peso e costituiva un incentivo alla partecipazione popolare al voto. Questi vincoli sono stati successivamente aboliti, attualmente non ci sono sanzioni previste dalla legge per lÕassenza partecipativa al voto. I sistemi elettorali I Sistemi elettorali sono dei sistemi che consentono di trasformare i voti in seggi in parlamento. In modo proporzionale ai voti ricevuti. Ci sono due principali modelli: - Sistema maggioritario: si assegnano tutti i seggi di una circoscrizione al partito o al movimento che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi. Tende a creare un bipolarismo politico che pu˜ favorire la stabilitˆ di governo ma non assicura la rappresentanza dei partiti pi piccoli. - Sistema proporzionale: i seggi si assegnano a tutti i partiti o movimenti che hanno partecipato alla consultazione elettorale la proporzione al numero di voti che ciascuno ha ottenuto. Garantisce la rappresentanza parlamentare di tutti i gruppi politici, ma pu˜ creare una frammentazione dellÕindirizzo politico. + Sistema misto: previsto dal rosatellum, legge elettorale 2022. 32 Scaricato da anno annino ([email protected]) lOMoARcPSD|22713708 IL GOVERNO Funzione esecutiva Sede: Palazzo Chigi Art. 92 ÒIl Governo della Repubblica composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministriÓ. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del consiglio dei ministri, e su proposta di questo, i ministri. é composto da organi monocratici (cio a cui capo cÕ solo una persona) e insieme formano un organo collegiale (cio il consiglio dei ministri). Il Governo ha il potere esecutivo e non quello legislativo. Il potere legislativo pu˜ esercitarlo solo in due casi che prevedono un controllo preventivo (decreto legislativo) o successivo (decreto legge) del parlamento. Dunque il Governo esercita il potere legislativo solo su delega del Parlamento. Potere normativo del Governo: - Fonti primarie Ñ> decreti legge, decreti legislativi - Fonti secondarie Ñ> regolamenti governativi FORMAZIONE DEL GOVERNO 1¡ FASE Ñ CONSULTAZIONE Consente al Presidente della Repubblica di individuare la persona a cui affid