Allegato A - DGR Esenzione PDF
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This document provides guidelines to territorial health agencies regarding the adjustments to certificates of exemption from participation in healthcare costs for chronic and disabling illnesses. It outlines updated criteria, procedures, and specific requirements.
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ALLEGATO A INDICAZIONI ALLE AZIENDE SANITARIE TERRITORIALI (AST) PER L’ADEGUAMENTO DEGLI ATTESTATI DI ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER LE MALATTIE E CONDIZIONI CRONICHE E INVALIDANTI ALL’ENTRATA IN VIGORE, DAL 01.01.2024, DEGLI ALLEGATI 4 E 8 AL DPCM 12.01....
ALLEGATO A INDICAZIONI ALLE AZIENDE SANITARIE TERRITORIALI (AST) PER L’ADEGUAMENTO DEGLI ATTESTATI DI ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER LE MALATTIE E CONDIZIONI CRONICHE E INVALIDANTI ALL’ENTRATA IN VIGORE, DAL 01.01.2024, DEGLI ALLEGATI 4 E 8 AL DPCM 12.01.2017. AGGIORNAMENTO, CON DECORRENZA 01.01.2024, DELLE PRESTAZIONI EROGABILI IN REGIME DI ESENZIONE A TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA GRAVIDANZA DI CUI ALL’ALLEGATO 10 AL DPCM 12.01.2017. INTRODUZIONE Il DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” è integralmente sostitutivo del DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” e di numerosi altri provvedimenti. Infatti, mentre il decreto del 2001 aveva un carattere sostanzialmente ricognitivo e si limitava per lo più a una descrizione generica, rinviando agli atti normativi vigenti alla data della sua emanazione, il decreto del 2017 si propone come fonte primaria per la definizione delle “attività, dei servizi e delle prestazioni” garantiti ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del SSN. Il DPCM 12.01.2017 ha, tra le diverse novità, apportato importanti modifiche al nomenclatore della specialistica ambulatoriale, come risultante nell’Allegato 4, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate, eliminando quelle ormai obsolete, introducendo nuove prestazioni prima erogabili solo in regime di ricovero ospedaliero, dedicando particolare attenzione all’appropriatezza clinica prevedendo l’obbligatorietà del quesito o sospetto diagnostico e che alcune specifiche prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale siano associate a “condizioni di erogabilità” o “indicazioni di appropriatezza prescrittiva” riportate nell’Allegato 4D. Ha inoltre revisionato gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti, provvedendo inoltre all’aggiornamento delle prestazioni erogabili in regime di esenzione per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità. La Giunta regionale con la deliberazione n. 716 del 26.06.2017 “Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502". Recepimento e prime disposizioni attuative” ha recepito i “nuovi” LEA specificando per ogni articolo gli aspetti immediatamente applicabili e quelli che sarebbero diventati operativi una volta adottato il Decreto Tariffe, disciplinando nel contempo il periodo transitorio. Il Ministero della Salute con nota circolare n. 35643 del 06.11.2017 “Prime indicazioni per l’applicazione del DPCM 12 gennaio 2017” ha fornito le disposizioni funzionali a una omogenea applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto. A seguito dell’adozione del Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze del 23.06.2023 “Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica” diventa operativo, con decorrenza 1° gennaio 2024, il nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale. L’entrata in vigore del nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale comporta delle modifiche sulle esenzioni, 1 come di seguito esplicitato. ESENZIONE PER MALATTIE CRONICHE E INVALIDANTI Ai fini dell’esenzione sono individuate 64 malattie/condizioni croniche e invalidanti contenute nell’Allegato 8 al DPCM 12.01.2017, di queste, 56 malattie/condizioni erano già individuate dal D. M. 329/1999. Il DPCM LEA prevede: - il riconoscimento dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per 6 nuove malattie croniche: CODICE PATOLOGIA ESENZIONE BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO) NEGLI STADI 057 CLINICI "MODERATA", "GRAVE" E "MOLTO GRAVE" 060 OSTEOMIELITE CRONICA PATOLOGIE RENALI CRONICHE 061 (con valori di cretinina clearance stabilmente inferiori a 85 ml/m) 062 RENE POLICISTICO AUTOSOMICO DOMINANTE ENDOMETRIOSI "MODERATA" E "GRAVE" 063 (III e IV stadio ASRM) SINDROME DA TALIDOMIDE 064 (nelle forme: amelia, emimelia, focomelia, micromelia) - lo spostamento di 5 malattie, dall’esenzione per malattia rara all’esenzione per patologia cronica e invalidante, come di seguito riportato: LEA PREVIGENTI - DPCM 29.11.2001 NUOVI LEA - DPCM 12.01.2017 CODICE CODICE PATOLOGIA PATOLOGIA ESENZIONE ESENZIONE RI0060 SPRUE CELIACA 059 MALATTIA CELIACA RL0020 DERMATITE ERPETIFORME RN0660 SINDROME DI DOWN 065 SINDROME DI DOWN RN0690 SINDROME DI KLINEFELTER 066 SINDROME DI KLINEFELTER RMG010 CONNETTIVITI INDIFFERENZIATE 067 CONNETTIVITI INDIFFERENZIATE 2 - lo spostamento di 2 malattie dall’esenzione per patologia cronica e invalidante, precedentemente incluse nell’elenco allegato al D. M. 329/1999, nell’elenco delle malattie rare riportato nell’Allegato 7 del DPCM 12.01.2017, come di seguito riportato: LEA PREVIGENTI - DPCM 29.11.2001 NUOVI LEA - DPCM 12.01.2017 CODICE CODICE PATOLOGIA PATOLOGIA ESENZIONE ESENZIONE SINDROMI MIASTENICHE 034 MIASTENIA GRAVE RFG101 CONGENITE E DISIMMUNI SCLEROSI SISTEMICA SCLEROSI SISTEMICA 047 RM0120 PROGRESSIVA PROGRESSIVA Entrambi gli spostamenti tra malattie croniche e invalidanti - malattie rare e viceversa, come sopra riportate, sono operativi dal 15.09.2017 in quanto il DPCM 12.01.2017, all’art. 64, comma 4), stabiliva che “Le disposizioni in materia di malattie rare di cui all’art. 52 e all’Allegato 7 entrano in vigore dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto …” così come ribadito dalla DGR 716/2017. Le AST dovranno verificare se agli assistiti già in possesso dell’esenzione per le suindicate malattie e condizioni croniche e invalidanti e malattie rare siano stati rilasciati gli attestati di esenzione secondo quanto stabilito dal DPCM 12.01.2017. - l’assegnazione di uno specifico codice di esenzione per i donatori d’organo, da utilizzare per la prescrizione delle prestazioni sanitarie appropriate per valutare la funzionalità dell’organo residuo. CODICE CONDIZIONE ESENZIONE 058 DONATORI D'ORGANO Le malattie comprese nell’Allegato 8 sono definite secondo la Classificazione internazionale delle malattie (ICD-9-CM), tranne particolari condizioni per le quali non è possibile individuare una specifica codifica (es. “051 Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici”). La tabella di corrispondenza dell’Allegato 8 associa a ciascuna malattia o condizione esente, uno specifico codice numerico composto di due parti: - la prima parte di 3 cifre, reca la numerazione progressiva della malattia/condizione; - la seconda parte, composta di 3, 4 o 5 cifre, corrisponde al codice identificativo della malattia secondo l’ICD-9-CM. Nel caso in cui la condizione individuata non sia stata definita sulla base della classificazione ICD-9-CM, il codice identificativo è composto soltanto dalle prime 3 cifre. Per la maggior parte delle malattie sono individuate specifiche prestazioni fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), incluse nel Nomenclatore della Specialistica ambulatoriale, che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell’evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. 3 Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere di volta in volta, nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di efficacia, in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente. Per alcune malattie e condizioni, le prestazioni non sono identificate puntualmente in quanto le necessità assistenziali dei soggetti affetti sono estese e variabili. In questi casi, a garanzia di una maggior tutela del paziente e di una maggiore flessibilità assistenziale, il medico le individuerà di volta in volta, sempre secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, in relazione alle necessità cliniche del singolo caso. Le prestazioni dovranno comunque essere sempre comprese nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia e delle sue complicanze ed efficaci per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Dal 1° gennaio 2024 le prestazioni erogabili in regime di esenzione agli assistiti affetti da malattie croniche e invalidanti sono quelle riportate nell’Allegato 8 al DPCM 12.01.2017 come riportate nella Tabella 1. Il Ministero della Salute nella circolare del 06.11.2017 precisa che il DPCM 12.01.2017 prevede che l’esenzione per “Ipertensione arteriosa” venga suddivisa in due codici: CODICE PATOLOGIA ESENZIONE 0A31 IPERTENSIONE ARTERIOSA SENZA DANNO D'ORGANO 0031 IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DANNO D'ORGANO A ciascuna delle due condizioni è associato un pacchetto prestazionale correlato al livello di gravità e alle diverse necessità assistenziali degli assistiti. Tale suddivisione consente di individuare meglio le prestazioni da concedere in esenzione per il monitoraggio della patologia in relazione alle diverse esigenze assistenziali, e consente di dare a ciascun assistito ciò di cui ha effettivamente bisogno. Le AST dovranno quindi informare gli assistiti già riconosciuti esenti della necessità di procedere alla sostituzione degli attestati di esenzione, dietro presentazione della documentazione clinica che attesti la presenza/assenza del danno d’organo. In questa procedura sarà fondamentale la collaborazione degli MMG e, in ogni caso, sarà necessario minimizzare per quanto possibile il disagio per gli assistiti (ad esempio lettera di invito e rilascio a vista, invio a domicilio, consegna tramite MMG, ecc.). In attesa dell’aggiornamento del D. M. 23.11.2012 “Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del Decreto 28.05.1999, n. 329” gli attestati di esenzione - rinnovati o rilasciati per la prima volta dalle AST - dovranno avere una validità non inferiore a quella fissata nell’Allegato 1 del suindicato DM (vedi Tabella 2). Mentre per tutte le nuove patologie croniche invalidanti (le 6 nuove patologie e le 4 patologie trasferite dall’elenco delle malattie rare) gli attestati di esenzione dovranno essere rilasciati con durata illimitata. LE AST DOVRANNO PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI ATTESTATI DI ESENZIONE PER MALATTIE E CONDIZIONI CRONICHE E INVALIDANTI 4 CON VALIDITÀ DAL 1° GENNAIO 2024 I QUALI DOVRANNO RIPORTARE L’ELENCO DELLE PRESTAZIONI EROGABILI IN REGIME DI ESENZIONE COME RISULTANTE NELL’ALLEGATO 8 AL DPCM 12.01.2017. Nei casi in cui l’Allegato 8 propone prestazioni alternative con la dizione “oppure” ad esempio: ecocolordoppler cardiaco a riposo oppure ecocolordoppler cardiaco a riposo e dopo prova fisica, gli applicativi informatici per la prescrizione e l’erogazione dovranno contemplare entrambe le possibilità, considerato che la scelta della prestazione più appropriata è affidata di volta in volta al sanitario in relazione alle esigenze dell’assistito. in ogni caso, il medico potrà prescrivere solo una tra le alternative proposte. Si anticipa che sono in fase di implementazione da parte del MEF/SOGEI dei controlli specifici per verificare la correttezza dell’abbinamento esenzione/prestazione. Così come sono allo studio soluzioni informatiche per garantire il rispetto delle frequenze massime di erogazione di alcune prestazioni, previste nell’Allegato 8 per il monitoraggio di alcune malattie, sia in termini di evoluzione clinica, sia di valutazione degli effetti collaterali dei farmaci, sia di prevenzione degli eventuali aggravamenti. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’ESENZIONE Il diritto all’esenzione è riconosciuto dall’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di residenza dell’assistito sulla base della certificazione della malattia. Le procedure di riconoscimento devono essere definite in modo da evitare ogni possibile disagio al cittadino e prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie. Sulla base di tale certificazione l’AST di residenza dell’assistito, nel rispetto della tutela dei dati personali, rilascia l’attestato di esenzione che riporta la definizione della malattia/condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni in esenzione. Le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto all’esenzione devono riportare la diagnosi e possono essere rilasciate da: - le Aziende Sanitarie Territoriali; - le Aziende Ospedaliere, compresi gli IRCCS di diritto pubblico e privato assimilati alle Aziende Ospedaliere ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D. Lgs. 269/1993; - gli Enti di ricerca di cui all’art. 40 della Legge 833/1978; - gli Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all’art. 41 della Legge 833/1978; - gli Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le Istituzioni a carattere privato, riconosciuti presidi delle Aziende sanitarie locali ai sensi dell’art. 43, comma 2 della Legge 833/1978; - le Istituzioni sanitarie pubbliche di paesi appartenenti all’Unione Europea. Sono, altresì, valide ai fini del riconoscimento dell’esenzione: - le certificazioni mediche rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari; - la copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra; - la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento dell’invalidità; - la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell’ambito del SSN, previa valutazione del medico del Distretto; - le certificazioni rilasciate dai medici di assistenza primaria per le specifiche patologie individuate negli Accordi Integrativi Regionali (AIR). 5 ESENZIONE PER MALATTIE RARE Il nuovo elenco delle malattie rare che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (Allegato 7 al DPCM 12.01.2017) presenta una nuova strutturazione e contiene un numero elevato di nuove malattie esenti. L’elenco è entrato in vigore dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione del DPCM, ovvero il 15.09.2017. Il codice di esenzione delle malattie rare è composto da 6 caratteri (numeri e lettere) che, rispettando l’ordine progressivo dei settori previsti dalla classificazione ICD-9-CM, permette eventuali confronti e aggiornamenti: - il primo carattere è la lettera “R” che indica che la malattia è individuata come rara; - il secondo carattere è una lettera che indica il settore della classificazione ICD-9-CM cui la malattia o il gruppo di malattie appartiene; - il terzo carattere è costituito o da un numero, nel caso di una malattia singole o dalla lettera “G”, quando il codice si riferisce a un gruppo di malattie; - i successivi caratteri indicano la numerazione progressiva della malattia o del gruppo di malattie comprese in ciascun settore. Quando il codice si riferisce a un gruppo di malattie, tutte le malattie afferenti allo stesso gruppo (anche se non espressamente indicate in via esemplificativa) sono identificate da quel medesimo codice. Per pure esigenze di classificazione, coerenti con le più recenti conoscenze scientifiche, alcune malattie già presenti nel precedente elenco sono state spostate in nuovi gruppi. Per evitare problemi a chi ha già l’esenzione, per tali malattie resta valido l’attestato che riporta il vecchio codice. Per le malattie rare non è riportato un elenco dettagliato delle prestazioni esenti, in quanto essendo malattie che possono manifestarsi con quadri clinici molto diversi tra loro possono avere necessità assistenziali molto varie e complesse, sarà quindi il medico a dover scegliere tra le prestazioni incluse nei LEA, quelle più appropriate alla specifica situazione clinica e utili al monitoraggio della malattia e delle sue complicanze ed efficaci per la prevenzione di ulteriori aggravamenti. Il Ministero della Salute nella circolare del 06.11.2017 precisa che: - la Sindrome di Kawasaki è stata esclusa dall’elenco delle malattie rare e non è stata inserita tra le malattie croniche e invalidanti. I pazienti affetti da tale Sindrome che presentino complicazioni cardiache o che presentino aneurismi coronarici o periferici (soggetti inclusi nelle classi di rischio cardiovascolare III, IV e V) potranno usufruire dell’esenzione per “Affezioni del sistema circolatorio” (codici 0A02, 0B02, 0C02) prevista dall’elenco delle malattie croniche e invalidanti. Le AST dovranno procedere all’aggiornamento degli archivi, possibilmente in modo automatizzato, e alla sostituzione degli attestati di esenzione, curando di minimizzare, per quanto possibile, il disagio agli assistiti (ad esempio lettera di invito allo sportello e rilascio a vista, invio a domicilio, consegna tramite MMG, ecc.). dovranno provvedere alla sostituzione degli attestati curando di minimizzare, per quanto possibile, il disagio per gli assistiti, fino a quando la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel SSN valuterà la richiesta di ripristinare l’inclusione della malattia nell’elenco. 6 - Il Favismo (deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi) è stato escluso dal gruppo delle anemie ereditarie (RDG010), in considerazione del fatto che la malattia non presenta le caratteristiche di gravità e invalidità prescritte dalla norma e che, in genere, le necessità assistenziali sono contingenti perché associate a crisi emolitiche acute; di conseguenza, i pazienti affetti da questa condizione non potranno più usufruire dell’esenzione. Le AST provvederanno a informare gli interessati, motivando adeguatamente le ragioni della scelta compiuta. - Le malattie rare già presenti nell’elenco allegato al D. M. 279/2001 e confermate nel DPCM mantengono, nella quasi totalità dei casi, lo stesso codice di esenzione. Quando la malattia è ricompresa in un nuovo gruppo, mantiene comunque il vecchio codice ex D. M. 279/2001 ed esso è riportato fra parentesi vicino al nome della malattia. - In pochissimi casi (Sindrome di Riley Day, Sindrome di Moebius, Sindrome di Schinzel-Giedion, Sindrome di Reifenstein), il vecchio codice di esenzione è scomparso e la malattia deve assumere il nuovo codice del gruppo in cui è stata ricompresa. In questi casi, le AST dovranno procedere all’aggiornamento degli archivi, possibilmente in modo automatizzato, e alla sostituzione degli attestati di esenzione già rilasciati ai pazienti affetti, curando di minimizzare, per quanto possibile, il disagio agli assistiti (ad esempio lettera di invito allo sportello e rilascio a vista, invio a domicilio, consegna tramite MMG, ecc.). Gli assistiti che chiederanno l’esenzione ex novo, riceveranno l’attestato con il nuovo codice. Per quanto riguarda il riconoscimento del diritto all’esenzione delle ulteriori 30 malattie rare stabilito con la deliberazione di Giunta regionale n. 1369/2007, si evidenzia che i nuovi LEA ricomprendono 21 di queste malattie nell’elenco delle malattie rare e che, pertanto, perdono il codice regionale di esenzione e assumono il codice nazionale di esenzione, come di seguito indicato: CODICE CODICE DESCRIZIONE REGIONALE NUOVI LEA RZ0002 ANGIODISPLASIA INTESTINALE RA0020 CADASIL RZ0003 (Cerebral Autosonal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts RF0310 and Leukoencephalopathy) RZ0004 CONDROCALCINOSI FAMILIARE RNG050 RZ0005 COROIDITE SERPIGINOSA RF0330 RZ0006 DEFICIT C1 INIBITORE RC0191 RZ0007 DISPLASIA ECTODERMICA IPO-ANIDROTICA RNG151 RZ0010 IPOGONADISMO IPOGONADOTROPO RC0022 ISTIOCITOSI NON X PAPULAR - XANTOMA RZ0011 RCG150 (da includere nelle Istiocitosi) POLIRADICULONEUROPATIA DEMIELINIZZANTE INFIAMMATORIA CRONICA ASSOCIATA A GAMMOPATIE RZ0017 RF0180 MONOCLONALI DI INCERTO SIGNIFICATO (CIDP-MGUS) (da includere nelle Polineuropatie) 7 CODICE CODICE DESCRIZIONE REGIONALE NUOVI LEA RZ0018 SARCOIDOSI CUTANEA E/O POLMONARE RH0011 RZ0019 SINDROME DA IMMUNITA' ANTIFOSFOLIPIDICA RC0220 RZ0020 SINDROME DI CHAR RN1780 RZ0022 SINDROME DI GORLIN RB0070 RZ0023 SINDROME DI GUILLAIN - BARRE' RF0183 RZ0024 SINDROME DI LARSEN RNG050 RZ0025 SINDROME DI SOTOS RNG093 RZ0026 SINDROME DI STIFF - MAN RF0411 RZ0027 SINDROME DI WAARDENBURG RNG095 RZ0028 SINDROMI AUTOINFIAMMATORIE RCG161 SINDROMI PLURIMALFORMATIVE RNG100 RZ0029 (2 o più malformazioni gravi o una malformazione grave più ritardo RNG011 mentale grave in soggetto senza diagnosi precisa) RZ0030 SIRINGOMIELIA RF0410 Pertanto, ai soggetti in possesso degli attestati di esenzione per le suindicate 21 malattie rare vanno rilasciati nuovi attestati di esenzione riportanti il codice esenzione nazionale. Mentre mantengono il codice esenzione regionale le seguenti 9 malattie rare individuate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1369/2007: CODICE DESCRIZIONE REGIONALE RZ0001 ADENOMATOSI EPATICA MULTIPLA RZ0008 IDROCEFALO NORMOTESO RZ0009 IPOGAMMAGLOBULINEMIA COMUNE VARIABILE RZ0012 MALATTIA DI KIMURA RZ0013 MEDIASTINITE SCLEROSANTE O FIBROSANTE RZ0014 OSTEOMA COROIDALE RZ0015 OSTEOPOROSI IDIOPATICA GIOVANILE RZ0016 PANENCEFALITE SCLEROSANTE SUBACUTA (PESS) RZ0021 SINDROME DI GILLES DE LA TOURETTE Gli assistiti affetti dalle malattie rare indicate nell’Allegato 7 al DPCM 12.01.2017 (vedi Tabella 3) hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria. 8 RICONOSCIMENTO DELL’ESENZIONE PER MALATTIA RARE Data la peculiarità delle patologie, sarà un medico specialista del Servizio sanitario nazionale che, sulla base delle indicazioni del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta, provvederà a formulare il sospetto diagnostico di una malattia rara inclusa nell'elenco di cui all’Allegato 7 al DPCM 12.01.2017. L’assistito dovrà presentare al Distretto Sanitario dell’Azienda Sanitaria Territoriale di competenza la documentazione clinica relativa alla malattia e, sarà cura del Distretto inoltrarla al Centro Regionale di riferimento per le malattie rare, individuato nell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, quale struttura in grado di garantire la diagnosi definitiva della specifica malattia e di rilasciare la relativa certificazione, unico documento valido ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione alla compartecipazione alla spesa sanitaria, secondo la modulistica (Allegato 1) approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 1031 del 18.09.2006. Contestualmente l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche provvederà alla compilazione della “Scheda di arruolamento” di cui all’Allegato 2 della DGR 1031/2006 al fine dell’aggiornamento dei Registri Regionale e Nazionale delle malattie rare. Il Distretto Sanitario, acquisita la certificazione del Centro regionale di riferimento per le malattie rare, provvederà al rilascio dello specifico attestato di esenzione. 9 ESENZIONI PER LA TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITA’ La normativa nazionale non prevede il rilascio di uno specifico attestato per il riconoscimento del diritto all’esenzione per gravidanza. L’esenzione opera attraverso l’apposizione del relativo codice sulla prescrizione. Dal 1° gennaio 2024 le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a tutela della gravidanza e della maternità sono quelle riportate nell’Allegato 10 al DPCM 12.01.2017: - Sezione A: prestazioni necessarie e appropriate per accertare un rischio procreativo correlato a una malattia o un rischio genetico in uno o entrambi i genitori, evidenziati dalla storia clinica o familiare della coppia; - Sezione B: prestazioni necessarie per il controllo della gravidanza fisiologica nonché in caso di aborto, sono gratuite tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per il monitoraggio della gravidanza e, in caso di condizioni patologiche che comportano un rischio per la madre o per il feto, sono altresì gratuite tutte le prestazioni specialistiche necessarie al monitoraggio della condizione patologica; - Sezione C: condizioni di accesso alla diagnosi prenatale invasiva in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio di patologia fetale in esclusione dalla quota di compartecipazione al costo. Le prestazioni erogabili in regime di esenzione di cui all’Allegato 10 Sezione B sono suddivise per settimana/trimestre di gravidanza, con la precisazione che per le donne che si presentano dopo la 13^ settimana sono escluse dalla partecipazione al costo sia le prestazioni specialistiche relative alle precedenti fasi di gestazione, quando appropriate, sia quelle relative alla settimana di gestazione in corso (vedi Tabella 4). Con la DGR 126/2019 è stato definito il percorso per la presa in carico delle donne con diabete gestazionale ed è stata introdotta una esenzione regionale con codice RM013T con durata limitata al periodo di gravidanza (validità fino alla data presunta del parto) che consente l’erogazione in regime di esenzione di tutte le prestazioni previste per il Diabete mellito (Codice 013.250) di cui all’Allegato 8 al DPCM 12.04.2017 e delle seguenti ulteriori prestazioni (aggiornate sulla base di quanto previsto nell’Allegato 4 al DPCM 12.01.2017): - 88.72.5 “Eco (color) dopplergrafia cardiaca fetale”; - 88.78.5 “Flussimetria (Ecocolordoppler fetoplacentare) e presidi medici funzionali al monitoraggio dell’alterazione del metabolismo glucidico. La DGR prevede, infine, il controllo della glicemia (codice prestazione 90.26.5 “Glucosio dosaggio seriale dopo carico (da 2 a 4 determinazioni). Inclusa determinazione del Glucosio basale 90.27.1” da prescrivere nel periodo di validità dell’esenzione RM013T e da effettuare 30-60 giorni dopo il parto. 10 FINE VALIDITA’ CODICE DI ESENZIONE H01 La DGR 716/2017 di recepimento dei “nuovi” LEA stabilisce che: “Relativamente alle prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di Day Surgery trasferibili in regime ambulatoriale, di cui all’Allegato A del Patto per la Salute 2010/2012, così come richiamati nell’Allegato 6B del DPCM 12.01.2017, la Regione ha disciplinato, con diverse deliberazioni di Giunta regionale, il loro trasferimento a livello ambulatoriale prevedendo, in via transitoria, nelle more dell’adozione del nuovo nomenclatore tariffario nazionale della specialistica ambulatoriale, l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa, identificata con il codice regionale di esenzione H01. Il DPCM 12.01.2017 ha rivisto il Nomenclatore della specialistica ambulatoriale inserendo nello stesso le prestazioni di chirurgia ambulatoriale, pertanto dalla data di entrata in vigore del Nuovo Nomenclatore della specialistica ambulatoriale … cessa la validità dell’esenzione regionale H01. Tali prestazioni, pertanto, rientrano nel normale regime di compartecipazione previsto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale”. Pertanto, dal 1° gennaio 2024 cessa la validità dell’esenzione regionale H01. CATALOGO REGIONALE DELLE ESENZIONI Per consentire l’adeguamento dei diversi sistemi informativi di prescrizione, prenotazione erogazione e refertazione (regionali, aziendali, della medicina convenzionata, delle strutture sanitarie del privato accreditato e del CUP regionale) all’entrata in vigore del Nomenclatore della Specialistica ambulatoriale come stabilito dal D. M. 23.06.2023 e, conseguentemente, degli allegati al DPCM 12.01.2017 sotto riportati: - Allegato 8 “Elenco malattie e condizioni croniche e invalidanti”; - Allegato 10 - Sezione A “Prestazioni specialistiche per la tutela della maternità responsabile, escluse dalla partecipazione al costo in funzione pre-concezionale”; - Allegato 10 - Sezione B “Prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo”; - Allegato 10 - Sezione C “Condizioni di accesso alla diagnosi prenatale invasiva, in esclusione dalla quota di partecipazione al costo”. è pubblicato nel sito regionale degli “open data”: http://goodpa.regione.marche.it/dataset/catalogo-regionale-delle-prestazioni-sanitarie-ambulatoriali il CATALOGO REGIONALE DELLE ESENZIONI aggiornato con le prestazioni erogabili in regime di esenzione in vigore dal 1° gennaio 2024 per: - le malattie croniche e invalidanti; - la tutela della gravidanza. Per maggiori dettagli si può consultare la “Documentazione Tracciati Tabelle”, presente nello stesso dataset. 11