16.09.2024 Definizioni - PDF

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This document is a presentation about legal aspects of company crisis. The presentation discusses insolvency law, regulations, governance and principles. The slides include the scope of application, legal framework and objectives.

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DISCIPLINA GIURIDICA DELLA CRISI D’IMPRESA Crisi e Insolvenza : Ambito di applicazione e definizioni (art. 2 CCII) Rimini, 16 settembre 2024 Marco Tognacci www.unibo.it/sitoweb/marco.tognacci2 Email : [email protected] ...

DISCIPLINA GIURIDICA DELLA CRISI D’IMPRESA Crisi e Insolvenza : Ambito di applicazione e definizioni (art. 2 CCII) Rimini, 16 settembre 2024 Marco Tognacci www.unibo.it/sitoweb/marco.tognacci2 Email : [email protected] DISCIPLINA GIURIDICA DELLA CRISI D’IMPRESA L’impresa nella Costituzione (art. 41 – art. 2082 c.c.) L’impresa nell’economia moderna => nella società La libertà d’impresa Corporate governance Il rischio d’impresa / Business Judment Rule Le regole d’impresa Governance della crisi / diritto societario / CCII Il «dovere» di prevenire Gli assetti organizzativi Governo del rischio d’impresa e delle conseguenze giuridiche Normativa di Riferimento (1) dalla Legge Fallimentare… R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005 n. 80 D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 Art. 33 D.L. 22.06.12 n. 83 convertito in Legge 07.08.12 n. 134 Art. 17 D.L. 18.10.12 n. 179 convertito in Legge 17.12.12 n. 221 Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132 e dal D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180 Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119 (entrato in vigore il 04.05.16) Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) (entrato in vigore il 01.01.17) Normativa di Riferimento (2) …al Codice delle Crisi e dell’Insolvenza Legge 19 ottobre 2017 n. 155, Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (Commissione Rordorf) CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA : contenuto nel D.Lgs. 14/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 n. 38 in forza della legge delega contenuta nella L. 155/2017 Le norme del CCI sono state oggetto di due importanti interventi di integrazione, sostituzione e modificazione : Primo Decreto correttivo D.Lgs. 147/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 05.11.2020 n. 276; Secondo decreto legislativo correttivo (D.Lgs. 83/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01.07.2022 n. 152) ) che ha introdotto nuove e importanti modifiche e integrazioni al CCI per conformarsi alla c.d. direttiva insolvency (Dir. UE 2019/1023). Terzo Decreto legislativo correttivo : il 10.06.2024 il Governo ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo (Decreto legge 07/06/2024, n. 73) che si inserisce nel quadro degli impegni assunti con il PNRR ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 04.09.2024; in attesa di pubblicazione sulla G.U. Entrata in vigore del CCII : il 15 luglio 2022 (art. 389). Originariamente il CCII doveva entrare in vigore il 15 agosto 2020, ma questa data è stata rinviata più volte in considerazione degli effetti provocati sulle imprese dall'emergenza epidemiologica derivata dal Covid-19. Una prima volta si era deciso il rinvio al 1° settembre 2021 (DL 23/2020 conv. in L. 40/2020), una seconda volta al 16 maggio 2022 (DL 118/2021 conv. in L. 147/2021). Principi (1) Il 15 luglio 2022, dopo due di rinvii, è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, approvato con il d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 e più volte modificato, prima con il c.d. Correttivo (d.lgs 26 ottobre 2020 n. 147), da ultimo con il d.lgs 17 giugno 2022 n. 83, di attuazione della Direttiva UE 20 giugno 2019 n. 1023 Principi (2) Il nostro ordinamento, si apre ai principi contenuti nella citata Direttiva, c.d. Insolvency, il cui Considerando n. 2 evidenzia come «[…] i quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l’insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane […]» Principi (3) … il «Considerando» n. 22 della Direttiva UE n. 1023/2019 : «quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un’insolvenza imminente o, nel caso di un’impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione» Principi (4) Muta la filosofia di fondo del diritto concorsuale da una concezione statica : tutela esclusiva della par condicio creditorum e di massimizzazione del soddisfacimento dei creditori, ad una concezione dinamica : conservazione dell’impresa in attività (anche in capo ad un soggetto terzo) costituisce un valore tutelato, che deve coordinarsi con i diritti dei creditori e ove necessario (possibile) comportare una loro ragionevole compressione; lo strumento o la procedura di ristrutturazione non risulti dannosa per i creditori rispetto ad una ipotetica alternativa liquidatoria Struttura del Codice della Crisi (1) Il CCII è suddiviso in 4 parti : prima parte : il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (artt. 1- 374); seconda parte : modifiche al codice civile (artt. 375 - 384); terza parte : le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385 - 388); quarta parte : le disposizioni finali e transitorie (artt. 389 - 391). Struttura del Codice della Crisi (1) prima parte : il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (artt. 1 - 374), è così suddivisa : Articoli di Titolo Descrizione riferimento I Disposizioni Generali 1 – 11 Composizione Negoziata della crisi, Piattaforma 12 – 25 II Unica Nazionale, Concordato Semplificato e undecies segnalazioni per la anticipata emersione della crisi Strumenti di regolazione della Crisi e dell’Insolvenza Argomenti III 26 – 55 trattati Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza Strumenti di regolazione della Crisi e IV 56 – 120 dell’Insolvenza Liquidazione Giudiziale e Liquidazione V 121 – 283 Controllata Struttura del Codice della Crisi (1) Articoli di Titolo Descrizione riferimento VI Disposizioni relative ai Gruppi di Imprese 284 – 292 VII Liquidazione Coatta Amministrativa 293 – 316 Argomenti Liquidazione Giudiziale e misure cautelari VIII 317 – 321 NON penali trattati IX Disposizioni Penali 322 – 347 Disposizioni per l’attuazione del Codice della X Crisi e dell’Insolvenza, norme di 348 – 374 coordinamento e disciplina transitoria OBIETTIVO DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (1) Porre l’attenzione sul trattamento precoce della crisi, mediante la sua tempestiva rilevazione e mediante la sua gestione, quando possibile, con specifici strumenti (basati in larga parte su accordi con i creditori anche senza l’intervento del Tribunale) Responsabilizzazione dell’imprenditore (e dei suoi creditori), a cui si chiede di essere attento e reattivo AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 1) (1) consumatore Debitore in stato di crisi o di professionista insolvenza imprenditore AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 1) (2) commerciale che esercita, anche non ai fini di lucro, artigianale un’attività agricola AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 1) (3) persona fisica persona giuridica o altro ente collettivo e che opera come gruppo d’imprese società pubbliche X escluso Stato ed Enti Pubblici GLI STRUTMENTI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (1) il Titolo IV (artt. 56 - 120) è dedicato agli “Strumenti di regolazione della crisi e dell’Insolvenza”, che comprende sia quelli che presuppongono una domanda processuale e che hanno natura procedimentale, sia quelli che prescindono da una domanda e possono produrre effetti anche senza l’omologazione del Tribunale. GLI STRUTMENTI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (2) n. 4 strumenti di regolazione di carattere stragiudiziale : – la composizione negoziata (artt. 12 - 25-quinquies); – il piano di rateizzazione (o moratoria digitale) (art. 25- undecies); – il piano attestato di risanamento (art. 56); – la convenzione di moratoria (art. 62) GLI STRUTMENTI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (2) n. 12 strumenti di natura giurisdizionale : – concordato preventivo con continuità (artt. 84 e ss.); tutti strumenti – accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57); su cui può – accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60); innestarsi la – accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61); variabile del – accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa trattamento dei con debiti verso banche e intermediari finanziari  al 50% debiti fiscali e dell’indebitamento totale (art. 61 c. 5); contributivi – piano di ristrutturazione soggetto (art. 63) a omologazione (artt. 64 bis e ss.); – concordato minore per le imprese minori (artt. 74 e ss.) – piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss.) di cui n. 4 meramente liquidatori : concordato preventivo liquidatorio (art. 84 c. 4), concordato semplificato (art. 25-sexies), liquidazione giudiziale per le imprese maggiori (artt. 121 e ss.) e liquidazione controllata per le imprese minori (artt. 268 e ss.) GLI STRUTMENTI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (3) n. 1 strumento “meramente esdebitatorio (esdebitazione del debitore incapiente di cui all’art. 283) 390 articoli che si occupano di normare non solo le diverse caratteristiche sostanziali dei vari strumenti, ma anche di fissare diverse regole processuali a seconda dello strumento prescelto. Il CCII regola quindi in un contesto unitario tutti i mezzi per risolvere sia la crisi che l’insolvenza Definizioni : CRISI (art. 2 lett. a) (1) è lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. La situazione di crisi si configura quindi come uno stato attuale ma meno grave di dissesto rispetto allo stato di insolvenza, in cui vi è ancora la possibilità di un regolare adempimento delle obbligazioni ma che è comunque tale da prevedere la probabilità che lo stato di insolvenza, sebbene non ancora esistente, possa comunque sopravvenire entro l’arco temporale di un anno, e ciò in quanto i flussi di cassa che si presume si realizzeranno in tale periodo di tempo non saranno adeguati a far fronte alle obbligazioni da adempiere. Definizioni : CRISI (art. 2 lett. a) (2) Il secondo decreto correttivo ha formalmente eliminato il riferimento allo stato di "squilibrio economico-finanziario" più "corretta" secondo i parametri della scienza aziendalistica (come precisato dalla Relaz. al D.Lgs. 147/2020) … MA… definizione ricollocata nella parte riguardante le misure e gli assetti che consentono di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario (art. 3 c. 3). Definizioni : INSOLVENZA (art. 2 lett. b) (1) E’ lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. PRESUPPOSTI OGGETTIVI DI ACCESSO (1) Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza Pre-crisi Crisi Insolvenza Composizione negoziata (artt. 12 - 25-quinquies) X X X Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della X X X composizione negoziata (art. 25 sexies) Piano attestato di risanamento (art. 56) ---- X X Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57) ---- X X Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60) ---- X X Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61) ---- X X Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa con debiti verso banche e ---- X X intermediari finanziari  al 50% dell’indebitamento totale (art. 61 c. 5) Convenzione di moratoria (art. 62) ---- X ---- Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) (artt. 64 bis e ss.) ---- X X Concordato preventivo con continuità (artt. 84 e ss.) ---- X X Concordato preventivo liquidatorio (art. 84 c. 4) ---- X X Liquidazione Giudiziale (artt. 121 e ss.) ---- ---- X PRESUPPOSTI OGGETTIVI DI ACCESSO (2) Articolo Sole 24 ore, 02.09.2024 – report Unioncamere-Infocamere I° semestre 2024 Alcune definizioni : Sovraindebitamento (art. 2 lett. c) Stato di crisi o di insolvenza che riguarda i seguenti soggetti : il consumatore; il professionista; l'imprenditore minore; l'imprenditore agricolo; le start-up innovative (di cui al DL 179/2012 conv. in L. 221/2012); ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a LCA o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (come, ad esempio, l’imprenditore sotto-soglia, il socio illimitatamente responsabile delle società di persone). Alcune definizioni : Impresa Minore (1) (art. 2 lett. d) Il CCII intende per impresa minore quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti : 1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore il parametro di riferimento è la “capovoce” dell’Attivo riportato all’art. 2424 c.c. (al netto dei rispettivi fondi rettificativi) STATO PATRIMONIALE 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 Attivo B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali ---- ---- ---- II - Immobilizzazioni materiali 134.217 143.002 154.731 III - Immobilizzazioni finanziarie 104 104 104 Totale immobilizzazioni (B) 134.321 143.106 154.835 C) Attivo circolante I - Rimanenze ---- ---- ---- Il - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 4.199 3.012 4.927 Totale crediti 4.199 3.012 4.927 IV - Disponibilità liquide 140.687 143.986 95.787 Totale attivo circolante (C) 144.886 146.998 100.714 D) Ratei e risconti 2.781 3.653 1.480 Totale attivo 281.988 293.757 257.029 Alcune definizioni : Impresa Minore (2) (art. 2 lett. d) 2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore i parametri di riferimento sono le voci A1 e A5 dei Conti Economici CONTO ECONOMICO 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 194.598 187.623 169.395 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio 2.387 altri 2.028 Totale altri ricavi e proventi 4.415 Totale valore della produzione 194.598 187.623 173.810 Alcune definizioni : Impresa Minore (3) (art. 2 lett. d) 3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000 il dato di riferimento è il totale dei debiti presente nella sezione passività, voci C) e D) STATO PATRIMONIALE 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale 10.000 10.000 10.000 III - Riserve di rivalutazione 40.522 40.522 40.522 IV - Riserva legale 2.675 2.675 2.675 VI - Altre riserve 90.745 67.712 59.757 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 43.838 83.031 47.955 Totale patrimonio netto 187.780 203.940 160.909 B) Fondi per rischi e oneri 5.000 ---- ---- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.535 14.458 12.320 D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo 49.766 41.238 44.021 esigibili oltre l'esercizio successivo 21.886 33.983 39.733 Totale debiti 71.652 75.311 83.754 E) Ratei e risconti 21 48 46 Totale passivo 281.988 293.757 257.029 Alcune definizioni : Consumatore (art. 2 lett. e) E’ la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di s.n.c., s.a.s. o s.p.a. [ossia a una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nel codice civile nei capi III (snc), IV (sas) e VI (spa) del titolo V (delle società) del libro V (del lavoro)] e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti in tale qualità per i debiti estranei a quelli sociali. Alcune definizioni : Centro degli interessi principali del debitore (art. 2 lett. m) il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. LA COMPETENZA TERRITORIALE Ai sensi dell’art. 27 c. 3, il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente : a) per la persona fisica esercente attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale; b) per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante. Alcune definizioni : strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (art. 2 lett. m-bis) misure, accordi e procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi IMPRENDITORE art. 2082 c.c. : È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. art. 2086 c.c. : L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. AZIENDA art. 2555 c.c. : L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L’azienda è il complesso dei beni impiegati nel processo produttivo aziendale da parte dell'imprenditore. IMPRESA Il codice civile definisce l’imprenditore e l’azienda ma non l’impresa, la cui nozione è desumibile da quella di imprenditore. L’impresa è l’attività svolta dall’imprenditore. L’impresa può essere definita come l’attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi che un soggetto, detto imprenditore, esercita professionalmente mediante un complesso di beni organizzati in funzione di tale attività. SOCIETA’ * è un soggetto esercente attività di impresa : essa può essere costituita da un unico soggetto (società unipersonale) o da più soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) riunite in un'impresa collettiva. Al termine «società» è possibile attribuire due significati : il soggetto giuridico società, cioè l’ente economico, il centro d’imputazione di diritti e di obblighi, autonomo rispetto ai suoi soci e dotato di propri elementi caratteristici; l’atto unilaterale o il contratto (atto costitutivo /statuto) con il quale uno o più soggetti stabiliscono di esercitare un’attività economica al fine di ripartirne i benefici, fornendo i mezzi economici necessari Personalità giuridica (art. 2331 c. 1 c.c.) : ente riconosciuto dall'ordinamento come un soggetto di diritto autonomo, dotato di capacità giuridica distinta da quelle delle persone fisiche e di autonomia patrimoniale (es. Società di capitali) * escluso società semplici … per riassumere … Società Impresa Azienda Imprenditore

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