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**DIRITTO COMMERCIALE** L'economia di mercato si distingue in: - **Centri di risparmio** ovvero le **famiglie** le cui spese devono essere inferiori al reddito - **Centri di investimento** ovvero le **imprese** Il compito principale delle regole dettate dall\'ordinamento bancario e finan...

**DIRITTO COMMERCIALE** L'economia di mercato si distingue in: - **Centri di risparmio** ovvero le **famiglie** le cui spese devono essere inferiori al reddito - **Centri di investimento** ovvero le **imprese** Il compito principale delle regole dettate dall\'ordinamento bancario e finanziario è favorire l\'accumulazione del risparmio da parte delle famiglie e favorire la crescita degli investimenti da parte delle imprese, per far ciò è necessario che questo flusso di risorse si sposti dalle famiglie alle imprese. Questo è necessario poiché se prendiamo in considerazione l\'esercizio dell\'attività di impresa, dobbiamo considerare che uno dei fattori produttivi per l\'esercizio dell\'attività è il capitale che cresce al crescere dell'attività di impresa, l\'altro il lavoro. **In un'impresa individuale**, **il fabbisogno di norma è soddisfatto con il patrimonio del singolo imprenditore**, regola fondamentale dettata dall\'articolo 2740 del cc, però questa regola è sufficiente finché l\'attività di impresa è di modeste dimensioni, **quando l\'attività cresce**, l\'imprenditore non può far fronte a tutto con il proprio patrimonio ed ha necessariamente bisogno di **nuovi capitali** da reperire all\'estero da terzi. Esistono due possibilità per far ciò: 1. Ricorrere a un **finanziamento esterno** di regola assicurato dalle **banche**, questa attività viene chiamata **attività di intermediazione redditizia** (forma più tradizionale), in questa fase il risparmiatore rinuncia a un diritto reale ovvero al diritto di proprietà sul proprio denaro in cambio di un diritto obbligatorio ovvero sorge un debito per la restituzione di quel denaro. **Lo fa per una questione di**: **\>**Sicurezza **\>**Affidabilità del sistema bancario **\>**Serie di servizi come le carte ecc Per garantire questa serie di regole a tutela del risparmiatore c\'è bisogno di una disciplina che regola l\'accesso all\'attività bancaria, l\'organizzazione della banca e lo svolgimento dell\'attività bancaria. Questo è un primo modo attraverso la quale il denaro può passare dalle famiglie alle imprese. 2. Un\'altra forma è **l\'intermediazione diretta** che si realizza attraverso la "consegna diretta" del proprio denaro da parte del risparmiatore (che diventa investitore) alle imprese, acquistando una quota di partecipazione al capitale dell\'impresa. In questo caso il risparmiatore diventa socio dell\'attività, la sua partecipazione godrà una remunerazione ad esempio un **futuro ricavo nel caso di utili**, ma si espone così anche al **rischio**, poiché se le cose vanno male il suo investimento potrebbe perderlo completamente. Qui noi prevediamo a favore del soggetto che investe una facilità di uscita dalla società vendendo la sua quota acquistata e affinché ciò accada deve esserci necessariamente un mercato in cui io ho la possibilità di disinvestire ovvero di vendere le quote. Il mercato infatti assicura sempre la presenza di soggetti che vogliono acquistare e vendere le azioni. **NB**: Le società che al giorno d'oggi garantiscono questa facilità di ingresso e di uscita sono la società per azioni e in parte e anche la srl (società a rischio limitato). **Come si collocano entrambi all\'interno del nostro ordinamento**: Noi nel nostro ordinamento abbiamo una **norma definitoria**, **art 2147 cc** che ci dice che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l\'esercizio in comune dell\'attività economica allo scopo di definire degli utili (Questa è la definizione contratto di società, non di società vera e propria poiché una società può assumere anche una veste unipersonale ovvero costituita da un solo socio come srl e spa, quindi non ci sono due o più persone che fanno ciò che ho detto prima). Questa norma un tempo disciplinava l\'intero universo societario, oggi non più perché le società unipersonale è arrivata molto dopo sulla spinta dell\'ordinamento europeo. **La cosa importante di questa norma sono i tre elementi che caratterizzano una qualunque società**: - **I conferimenti di beni e servizi**, sono le prestazioni patrimoniali eseguite e promesse dai soci nei confronti della società (promesse poichè non devono essere effettuati tutti al momento del conferimento della società) al fine di formare il patrimonio sociale. Un conferimento non è rappresentato solo dal denaro, ma può essere anche prestazione lavorativa come nelle srl. Con i conferimenti la società si dota degli strumenti necessari per iniziare l\'attività di impresa. Con i conferimenti ciascun socio partecipa al rischio di impresa. - **L\'esercizio in comune dell\'attività economica**, ovvero tutti i soci devono partecipare alla ripartizione degli utili, tutti i soci devono subire l\'effetto delle perdite della società. Qualsiasi atto che compie un socio lo compie a nome della società, ovvero gli effetti di quell\'atto si riflettono sulla società. - **Lo scopo fine di lucro**, ovvero di divisione degli utili; questo ha due significati, una oggettivo e uno soggettivo**. Il senso oggettivo** e l'intento di conseguire un eccedenza dei ricavi dell\'attività di impresa rispetto ai costi. **Il senso soggettivo** sarebbe la destinazione che si intende dare agli utili ovvero che vengano distribuiti a favore dei soci. **NB**: Esistono società senza scopo di lucro (**cooperative**), hanno uno **scopo mutualistico**, far ottenere ai soci dei vantaggi economici in termini di risparmio di spesa e occasioni lavorative migliori, tuttavia sia queste società che qualsiasi altra società devono produrre utili (senso oggettivo). **VARI TIPI DI SOCIETÀ** Il nostro codice civile disciplina diversi tipi di società: - Società semplice - Società in numero collettivo - Società in accomandita semplice/ in accomandita per azioni - Società per azioni - Società a responsabilità limitata - Società cooperativa. Tutti i tipi di società tranne la cooperativa, sono società a scopo lucrativo. Nell\'ambito delle società lucrative si fa un\'ulteriore distinzione tra **società di persone** e **società di capitali**. **Le società di persone** differiscono dalle società di capitali poiché **si caratterizzano per la rilevanza dei soci** ovvero i soci rispondono dei possibili debiti anche con il proprio patrimonio personale. Invece nelle **società di capitali** vi è una **disciplina che riguarda proprio il capitale sociale** che è assente nella società di persone **e la** **autonomia patrimoniale perfetta** della società rispetto ai soci. La responsabilità societaria nelle società di capitali sono società a responsabilità limitata rispetto al conferimento effettuato, ovvero che in caso di perdite si risponde solo nei limiti del capitale conferito. **SPA** **SPA**: è il modello di riferimento della grande impresa, poiché possiede i caratteri tipici della società di capitali, ovvero: - **La personalità giuridica** e **l\'autonomia patrimoniale perfetta**, due principi cardine attraverso il quale c\'è una netta distinzione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei singoli soci. - E' peculiare la **standardizzazione delle partecipazioni sociali**, questa ultima caratteristica agevola la diffusione delle azioni sul mercato. - La spa si caratterizza per una **struttura organizzativa rigida di tipo corporativo**, con organi distinti che ricoprono ruoli ben precisi. - Una caratteristica importante della spa è che essa **non offre solo azioni agli inventori ma anche le obbligazioni.** Emettono anche obbligazioni perché ci sono o investitori restii a apportare le proprie risorse sotto forma di azioni assumendo quindi il rischio, e per questo ricorrono alle obbligazioni che sono meno rischiose. **FONTE NORMATIVA SOCIETA'** **La fonte normativa è il codice civile** che disciplina tutte le società del nostro ordinamento tra cui la spa, **tuttavia** questa disciplina ha avuto evoluzioni rispetto al cc del 42, ovvero in particolare quando l\'Italia è entrata nell\'unione Europea, **qui il nostro legislatore ha dettato una disciplina ad OK** che è un testo normativo diverso dal cc si chiamo anche **TUF detto anche legge draghi**. Quindi noi da un lato abbiamo il codice civile la cui normativa e la normativa base ed e applicata sia per le società non quotate e anche per le spa, e dall\'altro il testo unico della finanza che contiene delle norme che riguardano le società quotate. **COSTITUZIONE DELLA SPA** Come ogni altro tipo di società la spa può essere costituita **attraverso un contratto**, tuttavia a differenza da altre società solo la spa e la srl può essere costituita con **un atto giuridico unilaterale** vuol dire che c\'è l\'iniziativa di un singolo socio. La stipulazione dell\'atto costitutivo da sola non è sufficiente per la costituzione della società. **La fasi Per la costituzione di una società sono due:** - La prima fase essenziale è **la costituzione dell\'atto pubblico con intervento di un notaio** (vale sia se un atto è uni che pluri) che controlla se l'atto rispetta le condizioni previste dalla legge. Il codice civile prevede **due differenti modalità di stipulazione del atto costitutivo**: 1. **La stipulazione simultanea** ovvero tutti i soci si recano dal notaio per sottoscrivere l\'atto. 2. **La stipulazione per pubblica sottoscrizione**, e pensato per l\'ipotesi in cui la compagine sociale è rappresentata da un numero significativo di soci e ha bisogno già dall\'inizio di ingenti capitali. A prescindere dalla modalità di stipulazione è importante la -La forma: L\'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità. - L\'altra fase è **l\'iscrizione dell\'atto costitutivo nel registro delle imprese**, questo è un elemento peculiare poichè facendo ciò la società diventa persona giuridica. **IL CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO** Il codice civile ci dice che nell\'atto costitutivo deve contenere una serie di indicazioni: \> **Le generalità dei soci**: nome cognome nel caso di persona fisica, denominazione in caso di società \> **Data e luogo di nascita dei soci** e il loro domicilio. \> **La denominazione sociale** che deve contenere necessariamente l\'indicazione di tipo spa \> **Il comune della sede della società** e eventuali sedi secondarie \> **L\'oggetto sociale** che individua il tipo di attività economica della società e mettere in evidenza le condizioni di rischio di investimento dei soci. \> **Il capitale sociale nominale** e la cifra deve essere fissata ad un capitale non inferiore alla soglia dettata dalla legge che è stato abbassato a seguito della legge 116 del 2014 da 120k a 50k. \> **ALTRO**: Il numero e il valore nominale delle azioni, il valore attributo ai beni conferiti, le normative per la ripartizione degli utili, i benefici dei soci fondatori, il sistema di amministrazione adottato, il numero di amministratori e il loro potere, l\'importo delle spese di costituzione. L\'atto costitutivo della spa ha in genere un contenuto più ampio rispetto a quello minimo richiesto dalla legge in quanto può contenere anche regole relative al funzionamento della società. Spesso si redigono due documenti distinti che però vanno considerati in maniera unitaria: - **L\'atto costitutivo** delinea le basi essenziali obbligatorie per legge - **Lo statuto** delinea le regole di funzionamento della società Entrambi i doc vanno scritti nel **registro delle imprese**, dopo la stipulazione dell\'atto il notaio ha 20 giorni per depositarlo al registro delle imprese. Questo serve a concludere il procedimento di costituzione. Dopo di che si fa l\'iscrizione che ha un effetto costitutivo, **nasce la società**. **CONFERIMENTI NELLA SOCIETA PER AZIONI** Sono le prestazioni patrimoniali che i soci eseguono a favore della società nel momento in cui aderiscono al contratto sociale, ma essi possono essere anche fatti in un momento successivo nel momento in cui la società vuole aumentare il capitale sociale. In cambio poi il socio ottiene le azioni. La disciplina dei conferimenti nella società riguarda 3 aspetti: - **La tipologia dei beni conferiti**, nelle società per azioni non tutte le entità patrimoniali possono essere oggetto di conferimento, il codice civile ci specifica 3 oggetti di riferimento: Il denaro rappresenta il conferimento di regola, l\'alternativa del denaro è rappresentata dai beni in natura beni mobili e immobili ovvero dai crediti. Il lavoro del singolo socio non può essere visto come oggetto di conferimento, inoltre il socio deve far sì che nel momento dell\'atto costitutivo la società deve poter disporre del bene nell\'immediato qu8ndi non si possono usare come oggetti di conferimento beni futuri che non si possiedono nel presente. - **I tempi è I modi di esecuzione dei conferimenti** regole che cambiano a seconda dell\'oggetto di conferimento e del tipo di società. - **La valutazione**, Nel caso del denaro è un valore certo, nel caso dei beni in natura no, quindi per risolvere il problema si attua un -\> **PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA STIMA CHE SI ARTICOLA IN PIU FASI:** **I.** (**Redazione della stima**). La stima fatta da un perito deve contenere una serie di indicazioni e deve attestare che il valore dei beni è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale. **II.** (**Controllo della stima**). L\'organo amministrativo è tenuto a controllare, nel termine di centottanta giorni dall\'iscrizione della società, le valutazioni contenute nella relazione di stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti redatta dall\'esperto nominato dal tribunale. **III.** Se il bene è sovrastimato gli admin devono procedere alla **revisione della stima**, abbassando il valore di quel bene. Questo comporta l\'annullamento delle azioni scoperte e la diminuzione del capitale sociale; nel caso in cui si voglia mantenere la partecipazione alla valutazione fatta inizialmente si integra la differenza con il denaro. **STRUTTURA FINANZIARIA** Quando parliamo di struttura finanziaria ci riferiamo agli **strumenti emessi dalla società per raccogliere capitale**, essi sono: **LE AZIONI**: Un'azione è ciò che viene consegnato in cambio di un conferimento, essa sarebbe una partecipazione standardizzata e indivisibile ed è una frazione del capitale sociale. Attraverso queste unità si riesce a misurare il peso dell'azionista nella società. Possiamo esaminare le azioni sotto tre profili: **1**. **Come complesso unitario di diritti e di obblighi**, diritti spettanti all'azionista in proporzione del numero delle azioni possedute es il diritto di voto, il diritto alla percezione degli utili ecc. L'obbligo dell'azionista è quello di effettuare conferimenti. **2.** **Come frazione del capitale sociale**, unità di misura minima che non si può ulteriormente dividere a meno che non ci sia una modifica nell'atto costitutivo. **3**. **Come titoli circolanti**, affinché le azioni circolino è necessaria una serie di leggi sulle circolazioni. I titoli azionari inizialmente erano documenti cartacei e la loro circolazione avveniva in una maniera troppo complicata per questo motivo si è avvertita la necessità di trovare un metodo alternativo che oggi è diventato regola, ovvero il **REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE AZIONI,** ovvero l'eliminazione del certificato fisico facendo sì che i trasferimenti vengono effettuati su annotazioni contabili da parte di intermediari finanziari. Nell'atto costitutivo vanno indicate il numero delle azioni che la società ha emesso e l'eventuale valore nominale di ogni azione. Se il valore nominale è inespresso questo non è sinonimo di valore nominale inesistente. **Il valore nominale è solo uno dei possibili valori che l'azione può avere**, poiché **tra gli altri valori troviamo** - **Il valore reale** che si determina dividendo il patrimonio netto societario per il numero delle azioni. - **Il valore di mercato** che per le società quotate è il valore di borsa. **NB:** Le azioni non possono essere ulteriormente divise, se non con modifica dell'atto costitutivo: esse sono indivisibili (art. 2347). Se più soggetti sono titolari di un'azione, essi sono necessariamente comproprietari, ovvero, sono assoggettati alla disciplina della comunione e devono esercitare i loro diritti attraverso un rappresentante comune. Un altro principio delle azioni è il **principio di uguaglianza**, ovvero le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. **AZIONI E DIRITTO DI VOTO**: Oggi è possibile anche l'emissione di azioni a voto plurimo, cioè azioni che attribuiscano ciascuna più voti, fino a un massimo di tre. L'atto costitutivo può prevedere ad esempio la creazione di azioni senza diritto di voto, **OPPURE** possono poi essere emesse azioni a voto limitato a particolari argomenti. - Il valore delle azioni prive del diritto di voto, a voto limitato o condizionato non può complessivamente superare la metà del capitale, e ciò al fine di evitare una eccessiva concentrazione di potere nelle mani degli azionisti a voto pieno. - Si possono anche emettere azioni speciali sotto il profilo patrimoniale, cioè dotate di diritti patrimoniali diversi. Le azioni privilegiate sono azioni che attribuiscono al loro titolare una preferenza nella ripartizione degli utili e/o in sede di liquidazione della società. **LE OBBLIGAZIONI:** il reperimento di risorse finanziarie nel mercato per finanziare l'attività d'impresa può avvenire anche con strumenti diversi dalle azioni. Con l'emissione di obbligazioni la S.p.A. riceve risorse finanziarie a titolo di debito, da restituire entro un tot di tempo con i relativi interessi. **NB:** La principale differenza tra azioni e obbligazioni è che nelle obbligazioni si ha il diritto al rimborso **VARIANTI DELLE OBBLIGAZIONI:** \- **Obbligazioni convertibili in azioni** nascono come obbligazioni e al verificarsi di una condizione può trasformarsi in azioni. \- **Obbligazioni indicizzate** rendono l'interesse variabile in base all'andamento della società \- **Obbligazioni subordinate** diritto al rimborso del valore nominale ma è subordinato alla possibilità che la società soddisfi tutti gli altri creditori **NB:** Le società hanno un limite quantitativo alle omissioni delle obbligazioni che è pari al doppio del cap sociale + le risorse (per evitare che la società assuma troppi finanziamenti esterni. **SOCIETA' PER AZIONI: STRUTTURA CORPORATIVA.** Nel sistema tradizionale l\'organizzazione di tipo corporativo comprende: - **ASSEMBLEA** di soci che delinea le linee di base della società - **L\'ORGANO AMMINISTRATIVO** si occupa della gestione della società - **L\'ORGANO DI CONTROLLO** (collegio sindacale) vigilare come vie e gestita la società Questo sistema tradizionale non è l\'unica possibilità di amministrazione e controllo, poiché con la riforma del 2003 sono stati introdotti due **modelli alternativi** che possono scelti dai soci: - **SISTEMA DUALISTICO** si caratterizza per il venir meno del collegio sindacale che viene sostituito dal consiglio di sorveglianza, Il consiglio di sorveglianza nomina gli amministratori e approva il bilancio (è un ibrido tra assemblea e collegio sindacale) - **SISTEMA MONISTICO** dove l\'organo di controllo è presente all\'interno dell\'organo amministrativo **L\'ASSEMBLEA DEI SOCI:** E' l\'organo composto dai soci che ha una funzione deliberativa ovvero esprime la volontà di questi ultimi. Nella spa l'assemblea dei soci è un ordine collegiale ovvero prima della delibera di un qualcosa ci deve essere: - La convocazione - Intervento e discussione, - Voto è verbalizzazione della deliberazione **NB**: Al metodo collegiale si affianca il **PRINCIPIO MAGGIORITARIO**, ovvero La delibera è approvata se riporta il numero di voti favorevoli fissati dalla legge o dall\'atto costitutivo. L\'assemblea può delineare in sede ordinaria o straordinaria. Nel sistema tradizionale: - **L\'assemblea ordinaria** approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il revisore. - **L\'assemblea straordinaria** modifica l\'atto costitutivo, nomina e revoca dei liquidatori ecc. L\'assemblea opera con un procedimento collegiale, ovvero va a fasi, nella prima fase ovvero la convocazione, che spetta agli amministratori essi convocano l\'assemblea. Ci sono due ipotesi in cui la convocazione è obbligatoria ovvero una volta l\'anno per approvare il bilancio dell\'esercizio precedente. L\'altra ipotesi è quando una minoranza qualificata di soci chiede una convocazione, se raggiunge al meno il 10% del capitale sociale. **NB**: L\'assemblea viene convocata con pubblicazione di un avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale sulla gazzetta ufficiale almeno 15 gg prima dell\'assemblea. Nel caso non arrivi l\'avviso a qualcuno si prevede che questo venga inviato via PEC ad esempio per certificare il suo arrivo. L\'avviso deve contenere l\'ordine del giorno ossia un elenco di materie da trattare. **NB**: Esiste un unico caso in cui l\'assemblea non viene convocata ma può comunque deliberare, ovvero nel caso dell\'assemblea totalitaria, quando è presente l\'intero capitale sociale e la maggior parte degli organi di controllo. Abbiamo due quorum previsti dalla legge: - **Quorum costitutivo** il numero di partecipanti necessario affinché l'assemblea possa considerarsi regolarmente costituita (ovvero almeno la metà del capitale sociale). - **Quorum deliberativo** ovvero il numero di votanti necessario per l'approvazione di una delibera. L\'intero svolgimento dell\'assemblea deve risultare da verbale, redatto da un segretario in sede ordinaria o dal notaio in sede straordinaria. Per quanto riguarda l\'intervento in assemblea la legge prevede la possibilità di intervenire sia di persona che mediante un rappresentante. Nelle società chiuse la legge pone dei **limiti e dei divieti per evitare una distorsione** **di questo strumento** per evitare che coloro che determinano la maggioranza gestiscono tutto: - Il primo limite è non poter consegnare la delega in bianco. - Alcuni soggetti non possono essere delegati come rappresentanti ovvero gli admin, membro del collegio sindacale o admin di controllo. - Limiti quantitativi ovvero un rappresentate non può rappresentare più di venti soci. **ORGANO AMMINISTRATIVO** Nel sistema tradizionale **l\'organo admin può essere**: - **Unipersonale** ovvero admin unico - **Pluripersonale** ovvero il consiglio di admin All'interno del consiglio ci possono essere organi delegati con deleghe specifiche per determinati poteri. L\'organo admin ha la funzione di gestione ordinaria necessarie per raggiungere l'oggetto sociale. L\'assemblea può esclusivamente deliberare o dare autorizzazioni ma non può sostituirsi agli admin sull\'esercizio di gestione. Quando parliamo di poteri degli admin c\'è una distinzione da fare: - Il **potere di rappresentanza** riguarda l'attività esterna: è il potere di agire nei confronti di terzi in nome della società. - Il **potere di gestione** riguarda invece l'attività amministrativa interna, la fase decisoria delle operazioni. I primi admin presenti alla creazione aziendale sono designati nell\'atto costitutivo, successivamente la loro nomina è di competenza dell\'assemblea ordinaria. **Non possono essere admin gli interdetti, inabilitati, i condannati a pene che comportano interdizione ecc.** La cessazione del rapporto fra admin e società può avvenire per revoca che può essere deliberata dall\'assemblea in qualsiasi momento, per morte, per scadenza del termine ovvero per rinuncia. **NB**: quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione è un organo collegiale CDA, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, salvo che lo statuto non richieda un quorum costitutivo più elevato. Le deliberazioni sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza **L\'ORGANO DI COTROLLO** L'**organo di controllo** nel sistema tradizionale è costituito dal **collegio sindacale**. La disciplina del collegio sindacale ha subito dal 1942 ad oggi profonde modifiche, al fine di superare alcuni dei suoi difetti che sarebbero: Ø composizione semirigida dell'organo (3 o 5 membri); Ø limitata competenza professionale richiesta per i suoi membri; Ø eccessiva ampiezza dei doveri di controllo; Ø meccanismo della loro nomina. Oggi invece la disciplina del collegio sindacale è per taluni Nelle società non quotate, i componenti del collegio sindacale possono essere tre o cinque oltre a due sindaci supplenti e **non possono essere eletti alla carica di sindaco,** poichè se eletti decadono dall'ufficio il **coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori**. I primi sindaci sono nominati dall'atto costitutivo, mentre successivamente la loro nomina spetta all'assemblea. Finalizzata a garantire l'indipendenza del collegio sindacale è anche la disciplina del loro compenso che, se non è stabilito dallo statuto, deve essere determinato dall'assemblea per l'intero periodo di durata dell'ufficio. **I sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa,** e la delibera di revoca deve essere approvata dal Tribunale. I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. **I poteri dei sindaci sono stati modificati; ora i sindaci si occupano solo di vigilare la sull'attività di gestione degli admin e non hanno poteri di controllo contabile.** **SRL, SOCIETA' A RESPONSABIITA' LIMITATA** La srl è il tipo più diffuso di società così tanto che nel 2003 in occasione della riforma il rapporto tra spa e srl era di 1 a 10. La riforma del 2003 ha tentato di introdurre nella disciplina della srl delle soluzioni che avvicinano la srl alla società di persone. Il maggior beneficio che ha la srl come la spa è la **responsabilità limitata per le obbligazioni sociali** a fronte di questo stesso benefico **però la srl ha minori costi della spa perché ha un cap sociale più basso e la sua struttura admin non e rigida come la spa**. **CARATTERISTICHE DELLA SRL:** - La srl ha un **processo simultaneo** dove tutti i soci si recano dal notaio e costituiscono l\'atto costitutivo per la costituzione ma non può essere svolto per pubblica sottoscrizione. - Nella disciplina della srl atto costitutivo e statuto non sono distinti, si parla solo di **statuto della srl** come un unico documento. - Una differenza fondamentale è nella **soglia minima** del cap sociale, dove nella srl è nettamente più bassa ovvero **10k contro i 50k della spa**, questa soglia **nel 2013** è stata ulteriormente ridotta **consentendo ai soci di costituire la società con soglia minima di 1€, però la possibilità impone l'osservanza due limiti**: **1)** il primo è che i conferimenti devono essere consegnati in denaro ed essere versati integralmente. **2)** La seconda è che deve essere destinata una somma a riserva legale finché il capitale più il cap sociale più la soglia raggiungono i 10k. **NB:** Recentemente è stata introdotta la figura di **srl semplificata** la cui differenza rispetto ad una srl è che per essere costituita l\'atto costitutivo deve contenere delle indicazioni obbligatorie ministeriali, questo si fa per evitare le spese del notaio. **DIFFERENZE CON LA SPA** 1. **DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI** La prima peculiarità che differisce dalla spa è la **disciplina dei conferimenti**, poiché per quanto riguarda le entità conferibili oggi è possibile conferire tutto ciò che sia suscettibile di valutazione economica **quindi non solo denaro crediti e beni in natura, ma anche prestazioni di opera e di servizi (lavoro).** Quanto alle modalità di conferimento in denaro, il socio alla sottoscrizione dell\'atto costitutivo deve versare il 25% del proprio conferimento in denaro. **NB**: Per quanto riguarda **i conferimenti diversi dal denaro si pone l\'esigenza di fare una valutazione**, mentre nella spa l\'esperto che redige la relazione di stima è un perito scelto dal tribunale, nella srl costui è scelto dallo stesso socio conferente. La valutazione è definitiva è non è revisionata successivamente dagli admin come nelle spa. 2. **CARATTERI DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE** Per quanti riguarda la partecipazione al cap capitale, esistono **due divieti principali**: - Il primo è che **le quote non possono essere rappresentate da azioni**, quindi il cap sociale non può essere diviso in frazioni omogenee standardizzate, ciò implica che il criterio attraverso il quale si valutano le azioni è un criterio personalistico, poiché la quota di partecipazione è direttamente proporzionale al conferimento effettuato, quindi più è alto il conferimento più sarà alta la quota; ogni socio ha un\'unica quota di partecipazione. - Il secondo divieto è che **le quote di partecipazione non possono essere offerte sul mercato pubblico degli investitori**. **Nella srl troviamo la regola della doppia proporzionalità:** - **Proporzionalità dei diritti spettanti ai soci rispetto alla partecipazione**, quindi l\'atto costitutivo può prevedere l\'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l\'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. - **Proporzionalità della partecipazione** rispetto al conferimento In base a quanto dai ricevi la quota di partecipazione. **TRASFERIMENTO QUOTE**: per trasferire le quote in una srl serve un **notaio che autentichi l\'atto di trasferimento**, infine questo **atto** con le firme autenticate **va registrato nel registro delle imprese**. Inoltre a proposito del finanziamento si deve segnalare la possibilità di emettere i titoli di debito, però ess3ndo società chiusa non c\'è mercato. I titoli di debiti possono essere sottoscritti esclusivamente da investitori professionali es banche, poiché essi hanno gli strumenti per comprendere il grado di rischio. Quella dei titoli di debito rappresenta dunque una possibilità di incursione per le srl nel mercato dei capitali. **GLI ORGANI SOCIALI** Il modello di base della struttura corporativa della srl, corrisponde al modello tradizionale della spa, **assemblea, organo admin, e organi di controllo**. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall\'atto costitutivo e le decisioni sono sottoposte alla valutazione dei soci. Vi sono tuttavia delle competenze inderogabilmente assegnata dalla legge ai due organi. La legge: - Riserva alla competenza dell\'organo admin **la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione.** - Riserva in ogni caso alla competenza dei soci: -L\'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili -La nomina degli admin, sindaci e del revisore -Modificazione dell\'atto costitutivo -Decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale Modificazione dell\'oggetto sociale determinato nell\'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci. **VOLONTA SOCIALE**: L\'atto costitutivo prevede che la volontà sociale si può formare anche al di fuori dell\'assemblea attraverso un procedimento non collegiale. **Vi sono tuttavia della decisioni rilevanti che devono per forza passare attraverso l\'assemblea e sono**: - Approvazione di operazioni che comportano una modifica dell\'oggetto sociale - Scioglimento anticipato della società - Modificazioni dell\'atto costitutivo criteri di liquidazione Al di fuori di queste decisioni i soci possono assumere decisioni con metodi alternativi a quella assembleare, ovvero mediante **consultazione scritta**, dove ciascun socio viene invitato a esprimere la propria posizione favorevole o sfavorevole. Nel caso del **consenso per iscritto** i soci esprimono il loro consenso in assenza di una preventiva consultazione. \* * **LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE** **Le operazioni sul capitale sociale sono delle modificazioni dell'atto costitutivo**. Tutto questo è di competenza dei soci (metodo collegiale). Le operazioni sul capitale sociale sono due:  **AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE** Esistono due tipi di aumento:  - **AUMENTO MEDIANTE NUOVI CONFERIMENTI**  In questa ipotesi l'atto costitutivo prevede che per l'aumento del capitale ci sia l'emissione di nuove quote che vengono coperte dai soci o terzi mediante nuovi conferimenti. **Questa ipotesi presuppone una aumento del capitale sociale, ma anche un incremento del patrimonio netto**. L'istituto più importante di questa tipologia di aumento nelle srl si chiama [diritto di opzione]. Esso spetta ai soci, si tratta del diritto dei soci attuali di essere preferiti a terzi nella sottoscrizione dell'aumento del capitale a pagamento (tutto ciò in proporzione alla quota di partecipazione).  - **AUMENTO GRATUITO** (*la legge lo chiama passaggio di riserva a capitale*)  **L'aumento del capitale sociale non richiede altri conferimenti da parte di soci o terzi e non aumenta il patrimonio netto**. L'aumento si realizza mediante un'operazione contabile, che consiste nel passaggio di riserve e fondi disponibili nel capitale sociale. Affinché si possa realizzare questo passaggio è necessario che «le riserve o gli altri fondi iscritti in bilancio» siano disponibili. I valori iscritti nelle riserve devono essere disponibili (riserva legale non può essere utilizzata per questo). L'aumento gratuito va per definizione a beneficio dei soci. **RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE** - **RIDUZIONE REALE** Definita reale **perché la riduzione della cifra del capitale indicata nell'atto costitutivo si accompagna alla diminuzione del valore del patrimonio netto**.  Riduzione reale, a differenza di quella nominale, è sempre volontaria, cioè rimessa alla decisione dei soci.  Il comma primo dell'art 2482 fissa i limiti e delinea le modalità delle operazioni.   Il Notaio dovrà verificare che, in seguito alla riduzione del capitale, questo non sia portato al di sotto del minimo legale di diecimila euro. In relazione alle modalità della riduzione reale del capitale, il medesimo comma primo dell'art. 2482 precisa che essa può avvenire «mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti».  - **RIDUZIONE NOMINALE ** Non è un'operazione volontaria **poiché la riduzione del capitale sociale non implica una riduzione del patrimonio netto**. La riduzione nominale del capitale sociale consiste nell'adeguare la cifra del capitale sociale indicata nell'atto costitutivo al valore del patrimonio netto ridottosi per effetto delle perdite. **NB:** Nel momento in cui la perdita è contenuta nella soglia imposta dalla legge (1/3 del capitale sociale) non è imposto nessun adempimento in capo agli amministratori. Se superiore la norma dice che devono convocare l'assemblea dei soci per prendere provvedimenti.  La perdita può essere portata a nuovo quando i soci decidono di rinviarla all'esercizio successivo. Nell'esercizio successivo o la perdita si è ridotta oppure si deve per forza ridurre il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate.  Tutto ciò è possibile fino a quando la perdita va al di sotto del minimo legale. Se la perdita "sfora" i soci hanno due alternative per non sciogliere la società:  - **La riduzione del capitale** **sociale** ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al tetto minimo - **La trasformazione della società**, da intendersi come trasformazione regressiva (ossia, in società di persone). - **GLI STATUTI SPECIALI DELLA S.R.L. **  Si tratta peraltro di modelli societari che il più delle volte vengono introdotti mediante decreti legge. La ragione della nascita di questi statuti è da ricercarsi nella scelta di renderlo ancora più appetibile attraverso delle varianti particolari. Ci si riferisce soprattutto: - **ALLA START-UP INNOVATIVA;** - ** ALLA PMI; ** - **ALLA S.R.L. A PARTECIPAZIONE PUBBLICA. **   1. **[START-UP INNOVATIVE]**: Trovano la loro fonte normativa nel decreto legislativo del 18 ottobre 2012 e l'idea di base era quella di incentivare le iniziative economiche. **La start-up innovativa era definita come la società di capitali, le cui azioni non sono negoziate su un mercato regolamentato o su un sistema alternativo di negoziazione**. Oggi la start-up innovativa, per essere tale, deve possedere i seguenti requisiti:   Le deroghe più significative riguardano la disciplina della riduzione "obbligatoria" del capitale sociale sono: - **Posticipo del termine entro il quale la perdita deve ridursi al di sotto della soglia di un terzo**, onde evitare la riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite. - **Rinvio delle decisioni da assumere necessariamente in via assembleare** a fronte della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale "ordinario" (di diecimila euro), per effetto di una perdita di oltre il terzo del capitale sociale.   2. **[PMI]** **La PMI è una s.r.l. che occupa «meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR»** Le deroghe principali riservate alla s.r.l. PMI consistono: - Nella possibilità di **creare, categorie di quote fornite di diritti diversi**» e di determinarne nei limiti legali, il contenuto.  - Nella possibilità di **creare categorie di quote prive di diritti di voto** o con diritti di voto non proporzionali all'ammontare della partecipazione detenuta o, con «diritti di voto limitati a particolari argomenti.  - **Divieto per le quote** di partecipazione **di costituire oggetto di offerta al pubblico** di prodotti finanziari  **PER QUANTO RIGUARDA LE QUOTE:** - La sottoscrizione delle quote può essere realizzata da **intermediari** che la effettuano «in nome proprio e per conto degli acquirenti.  - Gli stessi intermediari, entro trenta giorni dalla chiusura dell'offerta, **depositano** al registro delle imprese una **certificazione** attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo.  - **Quanto alla vendita** delle quote essa avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario e **senza costi o oneri aggiuntivi**.    **L'ATTIVITÀ BANCARIA** **L'ATTIVITA BANCARIA IERI: CENNI STORICI** Le origini dell'attività bancaria vanno rintracciate nell'antichità (età greco-romana) **come attività di custodia delle monete e di cambio fra le valute**. Se ci addentriamo invece **in tempi più recenti**, circa un secolo fa, alla fine della Prima guerra mondiale il **sistema inizia ad essere caratterizzato dalle grandi crisi** delle più grandi banche dell'epoca es 1924 crisi del banco di Roma. **Nel 1926 e nel 36**, furono introdotte delle specifiche regolazioni per lo svolgimento delle attività delle imprese bancarie, si tratta della **prima legge bancaria** e della **seconda legge bancaria** che però non furono sufficienti per ovviare alla crisi poiché riguardavano solo l'aspetto del risparmio di capitale. **Una svolta avvenne circa 50 anni dopo** (metà degli anni '80); in Italia ci fu un'intensa attività di revisione dell'ordinamento bancario che ruota attorno al testo unico in materia bancaria e creditizia. Poi **nel gennaio del 94**, **entra in vigore una nuova normativa** che mira a orientare il sistema creditizio verso caratteristiche proprie degli ordinamenti prevalenti nell'ambito della UE. **Al contrario della legge del 1936, questo modello consente all'impresa bancaria di attuare qualsiasi servizio di tipo finanziario, così da non avere solo banche specializzate nel risparmio** (come è tutt'ora in UK), **ma di ampliare i servizi** (investimenti, pagamenti, finanziamenti, ecc...). **Nel 2007 poi, si manifesta con forza la crisi finanziaria**, poiché ci fu troppa facilità nell'erogare credito da parte degli istituti. Di fronte a tale crisi vi è stata una risposta rapida e incisiva che ha portato alla costruzione di una nuova architettura di vigilanza a livello europeo (giorni nostri).  **L'ATTIVITA' BANCARIA OGGI ** Per inquadrare l'attività bancaria partiamo dalla nozione che fornisce l'art. 10 T.U.B, intitolato attività bancaria. Esso afferma che "**La raccolta di risparmio e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria**". Le imprese bancarie sono dunque imprese commerciali la cui attività tipica ma non esclusiva, consiste nella raccolta del risparmio e nell'erogazione del credito.   ** Raccolta del risparmio** **operazione passiva**, per la banca sorge un debito nei confronti dei risparmiatori (art 11 T.U.B). L'operazione consiste nell'acquisizione da parte della banca della disponibilità temporanea della moneta e nell'assunzione dell'obbligo di restituirla. Tipicamente avviene tramite deposito (operazione con cui il cliente rifornisce il conto corrente). **Erogazione del credito** **operazione attiva**, la banca concede denaro a un cliente che si obbliga successivamente a restituire il debito con i relativi interessi. Il comma 3° dell'art. 10 afferma che **l'attività bancaria non si esaurisce con l'attività bancaria tipica** (raccolta del risparmio ed erogazione del credito), può svolgere ogni altra attività finanziaria e ogni altra attività connessa e strumentale (attività accessorie). **L'attività bancaria** è dunque un'attività che **solo determinati soggetti possono esercitare**. Questo principio si ricava dalla lettura degli artt. 13 e 14 del T.U.B. è che l'attività bancaria può essere svolta esclusivamente da soggetti **autorizzati dalla BCE** (BANCA CENTRALE EUROPEA) iscritti in un apposito albo.  **NB:** La banca d'Italia insieme alla BCE svolgono inoltre un'attività di vigilanza che prosegue anche durante lo svolgimento dell'attività bancaria per assicurare la sana e prudente gestione delle banche e la stabilità complessiva del sistema bancario. **NB:** Dal punto di vista organizzativo, di norma la banca è strutturata come una società con più sedi, una sede centrale e più dipendenze, denominate succursali, filiali e agenzie. **SOGGETTO BANCA** Condizioni che devono sussistere per ricevere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria: - L'impresa bancaria deve essere necessariamente **SPA o S.C.P.A.R.L** (società cooperativa per azioni a responsabilità limitata). - **Cap sociale minimo** → 10milioni per SPA e 5milioni per S.C.P.A.R.L → oltre al cap sociale devono avere anche un cuscinetto (più alto del cap sociale, dipende se è una banca che fa operazioni rischiose o no). - **Deve presentare un programma iniziale dell'attività** insieme all'atto costitutivo e lo statuto - **I partecipanti al cap sociale, i sindaci e gli admin devono avere requisiti di onorabilità** (assenza di sentenza penale definitiva di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna). **Rapporto banca-cliente** **FONTI NORMATIVE**: Il **Codice civile** presenta delle lacune in materia bancaria, poiché parla di quest'ultima solo nel Libro quarto (Delle obbligazioni), ciò avviene a causa dell'arretratezza dell'argomento nel 1942, anno di stipulazione del CC. **Di fronte all'incompletezza del Codice civile** la regolamentazione dei contratti bancari sono state introdotte **Norme Bancarie Uniformi**, ovvero modelli standardizzati predisposti dall'ABI (dall'Associazione Bancaria Italiana). **La** **diffusione delle norme bancarie uniformi è stata favorita da 2 fattori**: - **Rapporto banca-cliente è un** **rapporto a condizioni squilibrate** (non c'è l'elemento della contrattazione, il cliente può solo accettare o meno la proposta della banca) - **I contratti bancari sono per definizione contratti di massa** (stipulati da un nr elevato di persone) con un costo poco elevato Dagli anni 2000 **le NBU sono state sostituite dalle condizioni generali** relative al rapporto banca-cliente, sono sempre emanate dall'ABI (associazione bancaria italiana) ma a differenza delle NBU sono state stabilite in collaborazione con le principali associazioni di consumatori **NB**: Le Norme Bancarie Uniformi non solo hanno determinato nel dettaglio tipi contrattuali noti, ma hanno anche introdotto contratti atipici rispetto al Codice civile. La situazione di squilibrio tra banca e clienti venne ulteriormente compensata dalla **legge 154 del 1992, che prevede una disciplina della trasparenza** delle condizioni contrattuali praticate dalle banche in modo da eliminare il gap informativo tra banca e cliente. La trasparenza riguarda due aspetti del fenomeno contrattuale: 1. **Forma, modalità di formazione, modifiche del contratto**. ▪ **Forma** → i contratti bancari devono essere redatti per iscritto e una copia del contratto deve essere consegnata al cliente perché la messa per iscritto comporta una maggiore riflessione sui contenuti trattati. Inoltre, nel caso in cui il cliente non voglia aderire al contratto, egli è impossibilitato a chiederne una modifica, essendo il contratto bancario un contratto per adesione. ▪ **Modalità** → le banche sono obbligate a rendere noto al pubblico le condizioni economiche prima della stipulazione del contratto. ▪ **Modifica delle condizioni contrattuali** → nei contratti a tempo indeterminato può essere presente la clausola approvata specificatamente dal cliente la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata, la stessa facoltà non può riguardare clausole che disciplinano i tassi di interesse, almeno quando il cliente è un consumatore o una micro impresa. 2. **Contenuto minimo del contratto bancario** → ci sono alcune clausole obbligatorie, devono essere indicati: ▪ **il tasso d'interesse e le condizioni economiche contrattuali**, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (quando un cliente non riesce a pagare in tempo i debiti o i pagamenti bancari). ▪ **È vietato il rinvio agli usi** (per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altra condizione economica contrattuale devono essere ben specificati dall'inizio). **CONTO CORRENTE** Questo termine può essere usato in diverse accezioni: 1. **CONTO CORRENTE CIVILISTICO→** non è un contratto bancario, un contratto tra due imprenditori che hanno un rapporto reciproco di debito e credito, che decidono di saldare annotandoli in un conto, peculiarità che hanno in comune con il c.c bancario. 2. **CONTO CORRENTE BANCARIO** è il contratto con il quale la banca e il cliente creano un rapporto tramite annotazioni in conto CORRENTE. **La somma che risulta dalle annotazioni** in conto (saldo) e immediatamente disponibile al correntista; **SALDO** = somma tra addebitamenti e accreditamenti. C**onto corrente civilistico e conto corrente bancario sono contratti diversi.** **IL CONTO CORRENTE BANCARIO** **Apertura di un conto** \- consiste **nell'inserimento nelle scritture contabili della banca,** **una "partita" intestata al cliente (conto)** → il conto è destinato ad accogliere le annotazioni delle operazioni con quel determinato cliente. Tutti i movimenti che derivano dalle operazioni banca-cliente modificano il saldo disponibile. **SALDO:** Il saldo è il totale delle somme depositate sul conto meno il totale delle somme che escono dal conto: - Per saldo **contabile** si intende la somma delle operazioni registrate sul conto fino a una certa data. - Per saldo **disponibile** si intende invece la cifra sul conto corrente di cui si può effettivamente disporre, esso tiene conto anche delle operazioni non ancora registrate nel saldo contabile poiché sono azioni registrate in maniera immediate es bonifici in uscita ecc. **NB**: il saldo contabile può non coincidere con il saldo disponibile, perché le operazioni non sono registrate ("contabilizzate") in maniera immediata come nel caso del saldo. - **Per valuta** → rileva il conteggio degli interessi **RACCOLTA DEL RISPARMIO** I contratti bancari tipici sono disciplinati dal cc e il primo è il deposito bancario. Quando depositiamo una somma di denaro in banca (conto corrente) questa ne acquista la proprietà ma è obbligata a restituire lo stesso importo, alla scadenza del termine convenuto. **CONTRATTO BANCARIO** → contratto per adesione (il cliente può solo accettare la proposta), è un contratto reale dove il vincolo contrattuale avviene con la consegna del bene oggetto del contratto; la banca infine può impiegare il denaro consegnato nelle proprie operazioni attive per ricavarne un utile. **DEPOSITI:** \- **Deposito semplice** → unico versamento e unica restituzione con cui si estingue il denaro depositato (buoni fruttiferi e certificati di deposito) \- **Deposito in conto corrente** → (non più usato come contratto a se stante, è stato assorbito dal conto corrente bancario) \- **Deposito a risparmio** → la somma si può alimentare con successivi versamenti e a seconda dell'esigenza del cliente la somma può essere ritirata parzialmente purché le operazioni si facciano presso la stessa sede bancaria (utile per accumulare denaro nel tempo) **NB**: Versamenti e prelievi possono essere fatti solo in contanti. **Il deposito a risparmio si effettua tramite un libretto di deposito** → vi sono annotate tutte le operazioni (versamenti e prelievi) le annotazioni firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Qui troviamo **tre tipi di libretti** **a risparmio**: ▪ **Nominativi** → prelievi effettuabili solo dall'intestatario del libretto (la banca non è liberata se paga un soggetto diverso dall'intestatario) ▪ **Pagabili al portatore** → è sufficiente il possesso per riscuotere il denaro (non sono più legali perché favorivano il riciclaggio) ▪ **Nominativi e pagabili al portatore** **LE OPERAZIONI BANCARIE ATTIVE** a. **IL FIDO BANCARIO** Consiste nell'impegno da parte della banca a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro. Procedimento: 1° fase → la più importante, consiste nello scegliere se concedere o meno il fido al cliente; consiste in: - Domanda da parte del cliente rivolta alla banca di ottenere un fido. - Istruttoria di fido ovvero la banca stabilisce se il cliente è meritevole e può ottenere il fido. 2° fase → perfezionamento del contratto, che cambia in base alla tipologia di fido. 3° fase → utilizzo del fido la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro e il cliente ha l'obbligo di restituire il denaro che utilizza. b. **MUTUO** Operazione attiva nei confronti dei privati più usata, Il mutuo non rientra tra i contratti bancari; è disciplinato dal c.c → (può essere eseguito anche tra 2 privati senza che nessuno dei 2 sia una banca). Il mutuo è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna una somma di denaro all'altra parte (mutuatario), il mutuatario acquista la proprietà del denaro e si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. \- Il mutuo è un contratto reale →il contratto è concluso quando la banca consegna il denaro al cliente. Esso: - Può essere risolto per mancato pagamento degli interessi (inadempimento grave) - Per la restituzione si può optare per una restituzione rateale (ammortamento) **PORTABILITÀ DEL MUTUO**: è la facoltà per il mutuatario di rimborsare anticipatamente a una banca la somma erogata facendo subentrare al mutuante un nuovo finanziatore come terzo surrogato. **APERTURA DI CREDITO BANCARIA** È il contratto con il quale la banca tiene a disposizione del cliente una somma di denaro a tempo determinato/indeterminato e gli interessi si pagano solo sulla somma utilizzata (poiché ci potrebbe essere un apertura di credito di un tot di \$ e potremmo utilizzarne solo una parte o tutta o niente). **NB:** Oltre agli interessi la banca pretende anche una commissione di massimo scoperto, questa ha dato vita ad abusi da parte delle banche, venne aggiunto nel T.U.B l'articolo che ne parla (117) dice che: I contratti di apertura di credito possono prevedere una commissione, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento. L'ammontare di questa commissione non può superare lo 0,5 %, per trimestre, della somma messa a disposizione. **APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE** In questo secondo caso, il cliente può utilizzare la somma messagli a disposizione dalla banca in una o più volte; può inoltre ripristinare la disponibilità con successivi versamenti, le modalità attraverso le quali il cliente può disporre dell'apertura di credito è con tutte le modalità tipiche del conto corrente bancario. A differenza del mutuo dove è sempre necessaria una garanzia, nell'apertura di credito, la garanzia non è necessaria ma se l'apertura di credito è garantita, la garanzia si intende data per tutta la durata dell'apertura di credito. Se la garanzia non è più sufficiente rispetto al credito concesso, la banca può chiedere di garanzia o sostituzione del garante → nel caso in cui il cliente non accetti tali condizioni la banca potrebbe chiedere la rescissione del contratto. Il recesso della banca costituisce il profilo maggiormente disciplinato dalla legge: \- Apertura di credito a tempo determinato → (la banca dovrebbe attendere la scadenza del contratto e può recedere solo se sussiste un valido motivo, il recesso sospende immediatamente l'ulteriore utilizzo del credito e il creditore ha 15 gg di tempo per restituire la somma già utilizzata. \- Apertura di credito a tempo determinato → la banca può recedere senza giusta causa (ad nutum) dando un preavviso di almeno 15 gg durante questo tempo il cliente può usare l'apertura di credito ma alla scadenza deve restituire la somma usata. Negli schemi contrattuali vigenti, scompare ogni distinzione fra apertura di credito a tempo indeterminato e a tempo determinato: \- La banca può recedere liberamente, in ogni tempo e senza alcuna motivazione. \- Il recesso sospende immediatamente l'utilizzo del credito. \- Il termine per restituire le somme utilizzate è ridotto a uno o due giorni. **ANTICIPAZIONE BANCARIA** È il contratto con il quale la banca eroga una certa somma di denaro per un determinato periodo di tempo in favore del cliente, il quale, in garanzia dell'adempimento del proprio obbligo di restituzione, costituisce un pegno a favore della stessa banca, beni di particolare natura (la particolarità di tale contratto risiede nell'elasticità) → ottenere in anticipo la somma di denaro, mano a mano che restituisce la somma, ottiene la smobilitazione degli oggetti dati in pegno. È un contratto reale. \- la garanzia reale offerta alla banca è costituita esclusivamente da titoli o merci (per es., azioni, obbligazioni, titoli rappresentativi di merce); \- l'ammontare del credito concesso dalla banca è proporzionale al valore dei beni oggetto di garanzia → i beni oggetti di garanzia sono individuati dalla legge (azioni, obbligazioni e merci) → perché il valore è determinabile facilmente → lo scarto del 10% deve essere mantenuto durante tutto il rapporto contrattuale → se ciò non accade la banca potrebbe chiedere un supplemento di garanzia (in diritto privato il pegno è indivisibile → particolarità dell'anticipazione bancaria→ pegno divisibile). **LO SCONTO** È un contratto con il quale la banca esercita l'attività di erogazione del credito. Lo sconto è il contratto con il quale la banca (scontante) anticipa al cliente (scontatario) l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, decurtato dell'interesse. Il cliente a sua volta cede alla banca, salvo buon fine, il credito stesso; Per legge il credito è ceduto alla banca salvo buon fine: (pro solvendo e non pro soluto) → lo scontatario resta obbligato al pagamento se non paga il debitore ceduto. \- **I SERVIZI PARABANCARI** Si chiamano servizi parabancari perché possono essere svolti anche da soggetti diversi dalle banche avendo in comune con queste ultime l'erogazione del crediti. I requisiti per lo svolgimento di queste attività sono: - Essere una SPA / SRL - I partecipanti al cap sociale devono avere **requisiti di onorabilità**, gli amministratori e i sindaci devono avere anche requisiti di **professionalità** - Essendo un'attività riservata (ma non esclusiva) è necessaria **l'approvazione della banca d'Italia** (che svolgeva anche il controllo). **1) LEASING** Contratto di leasing è un contratto standardizzato che si rivolge principalmente alle imprese, **vuole soddisfare l\'esigenza dell\'imprenditore di disporre dei beni strumentali** (beni che usa per svolgere l\'attività d\'impresa) senza essere obbligati a sostenere investimenti in capitali immobilizzati. **Esistono 3 tipi di leasing**: **1)** Leasing d\'impresa **2)** leasing di consumo (ha per oggetto beni di consumo durevoli) **3)** leasing di beni immobili → capannoni, studi, case... Il leasing è un\'operazione alla quale partecipano **tre soggetti**: - **Concedente** - **Utilizzatore** - **Fornitore** Con il contratto di leasing il concedente (la società di leasing), concede il godimento di un determinato bene all'utilizzatore dietro pagamento di un corrispettivo, un bene acquistato dall'impresa che produce e distribuisce il bene (fornitore). L'utilizzatore, alla scadenza del contratto, può acquistare la proprietà del bene pagando un prezzo predeterminato. L'utilizzatore risulta inadempiente a seguito del mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni Trimestrali (in questo caso l'utilizzatore deve restituire il bene). Un alternativa al leasing tradizionale è il **LEASING OPERATIVO**, dove, non c'è l'intermediario finanziario, concede il leasing direttamente la società che produce il bene. **IL FACTORING** Nasce per soddisfare l'esigenza di imprese che effettuano continue vendite a credito e consiste nel delegare alle società di factoring determinati compiti: - Riscuotere i crediti presenti e futuri - Gestione contabile dei crediti - Monetizzazione anticipata di parte dei propri crediti (esigenza di liquidità) - Assicurazione contro i rischi di insolvenza del creditore **IL CREDITO AL CONSUMO** Con l'espressione "credito al consumo" si allude a operazioni dove il consumatore **richiede credito per l'acquisto di beni o servizi destinati al consumo**. Ciò avviene tramite: - Concessione di **dilazioni di pagamento** dallo stesso fornitore del bene o del servizio OPPURE - C'è un **prestito da parte di banche o di società finanziarie** specifiche per quest'ambito C\'è una disciplina a tutela del consumatore essa prevede gli stessi principi della trasparenza bancaria, ad esempio è necessario indicare alcune informazioni minime in forma chiara coincisa riguardo il tasso d'interesse (fisso o variabile), l'importo totale del credito, la durata del contratto, se determinata ecc Le informazioni sono fornite dal finanziatore su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che deve essere redatto in forma scritta pena nullità e una copia di quest'ultimo deve essere consegnata al consumatore. **Il contratto è nullo se non contiene informazioni su**: Tipologia di contratto I soggetti del contratto l\'importo totale del finanziamento \- Il TAEG a carico del consumatore **RECESSO DEL CONSUMATORE** Il consumatore può liberamente recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni dalla sua conclusione inviando una comunicazione al finanziatore. In caso di recesso, il consumatore deve restituire entro trenta giorni il capitale e pagare gli interessi maturati. Nei contratti a tempo indeterminato, il consumatore può recedere in ogni momento senza penalità e senza spese aggiuntive. **I SOGGETTI DEL MERCATO FINANZIARIO** Noi sappiamo come detto in precedenza che esiste un mercato finanziario che permette lo scambio di strumenti finanziari, con il passare del tempo però quest'ultimo necessita di una specifica disciplina per la sua regolazione. La regola di base è che l\'ingresso nel mercato finanziario è consentito ai soli intermediari autorizzati. La disciplina che tratta questi argomenti è il T.U.F (testo unico finanziario o legge Draghi) le cui norme regolano le materie del mercato finanziario, esso mette in evidenza tanti aspetti di cui 3 molto importanti: - **Intermediari**: sono i soggetti autorizzati dall\'ordinamento ad affiancare investitori ed emittenti nello scambio di strumenti finanziari- - **Mercati**: sedi ideali in cui avvengono gli scambi di strumenti finanziari- - **Emittenti**: società che emettono gli strumenti finanziari (imprese) Con riferimento agli intermediari, il TUF definisce la nozione di soggetti abilitati. Essi sono: - **Le imprese di investimento**, - **Le società** **di gestione del risparmio** - **Le banche italiane** e dell'UE E' importante evidenziare però che l\'esercizio professionale dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche. Questo principio però subisce eccezioni poiché alcuni servizi di investimento possono essere svolti anche da altri soggetti. La prima eccezione riguarda le **SGR**, che possono essere autorizzare a svolgere: il servizio di investimento di gestione di portafogli di investimento quello di consulenza in materia di investimenti La seconda eccezione riguarda gli **intermediari finanziari non bancari** che svolgono negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti. **AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO** Essendo attività riservate è necessaria un'autorizzazione. È una disciplina armonizzata a livello europeo, quindi essa una volta autorizzata può operare in tutto il panorama europeo. Le banche sono autorizzate a svolgere attività finanziarie dalla Banca d\'Italia se la richiesta viene fatta successivamente all\'atto costitutivo dalla BCE se si fa richiesta durante la Fondazione. Per le SIM, imprese di investimento italiane, l\'autorizzazione è rilasciata dalla Consob e affinché ciò accada c'è bisogno di determinati requisiti: - SPA - Obbligo di inserire nella denominazione l\'acronimo SIM - La collocazione in Italia della sede sociale e della direzione - Dotazione di capitale sociale minimo commisurato alla tipologia di servizio attività di investimento prestate L'autorizzazione è negata se pur in presenza di tutte le condizioni, quando non risulti garantita la sana gestione e la capacità di esercitare correttamente i servizi e le attività di investimento. **I SERVIZI DI INVESTIMENTO** Servizi e attività d'investimento: - Negoziazione per conto proprio - Esecuzione di ordini per conto dei clienti - Gestione di portafogli - Ricezione e trasmissione di ordini - Consulenza in materia di investimenti - Gestione di sistemi di negoziazione **NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO** → attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta (l'operazione incide direttamente sul patrimonio dell'intermediario finanziario sul quale si riflettono i risultati positivi o negativi dell'operazione di intermediazione). **ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI** → attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari per conto dei clienti. \- Differenza con negoziazione per conto proprio → **qui lo scambio di strumenti finanziari avviene per terzi e non in contropartita diretta** (l\'intermediario cerca un altro cliente disposto a comprare / vendere e trova un accordo tra i due): - Non viene intaccato il patrimonio dell'intermediario - L'intermediario viene remunerato con una commissione - L'attività di negoziazione non deve necessariamente svolgersi sui mercati regolamentati **I SERVIZI DI COLLOCAMENTO** Abbiamo 2 varianti; il collocamento di strumenti finanziari avviene "senza" o "con" impegno irrevocabile nei confronti dell\'emittente. In entrambi i casi **l\'intermediario si impegna a piazzare gli strumenti finanziari agli investitori**, in quanto **l'emittente non riesce a piazzarli autonomamente**. **NB**: il servizio di collocamento può avere ad oggetto anche la sottoscrizione (titoli di nuova emissione, vengo immessi per la prima volta sul mercato) e non solo la vendita di strumenti finanziari. **NB**: È un'operazione di massa (standardizzata) → l\'investitore non può negoziare né sulla quantità né sul prezzo. **Nel caso** di **collocamento senza impegno** il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari ricade sull'emittente l\'intermediario fa tutti gli sforzi per collocarli, se non riesci a collocarli tutti, la perdita assorbe l\'emittente. **Nel caso di collocamento con impegno** l'assunzione del rischio può essere realizzata per: **Assunzione a fermo** → il collocatore acquista gli strumenti oggetto del collocamento, assumendo poi l'impegno di offrirli a terzi (se non riesci a collocare tutti gli strumenti finanziari rimarranno in tasca l\'intermediario, poiché sono già stati acquistati dall\'intermediario) **Rischio intermedio** → se l\'intermediario non riesce a collocare tutti gli strumenti finanziari emessi, la parte scoperta deve essere acquistata dall\'emittente. **GESTIONE DEI PORTAFOGLI** → si intende **la gestione di portafogli di investimento**. Quando l'intermediario gestisce il portafoglio di un investitore si presuppone un rapporto di fiducia / personale. Questo implica anche la **discrezionalità del gestore** → le scelte di investimento e disinvestimento le fai direttamente il gestore; **NB:** questi portafogli di investimento possono essere composti anche da beni diversi di strumenti finanziari (possono esserci ad es cripto valute). **RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI** → l'attività consistente nel **mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione tra di loro**. L'intermediario ricevi un ordine, non lo esegue direttamente ma lo trasmette ad un altro intermediario che si impegnerà ad eseguirlo, perché? - Non è abilitato a eseguire quell\'ordine - Non è abilitato ad operare su uno specifico mercato su cui quello strumento finanziario è collocato. **CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI** → si intende "la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari". Caratteristiche: - Personalizzazione della raccomandazione o del consiglio (si personalizza in base al singolo cliente) - Raccomandazioni determinate e specifiche ad una determinata operazione **GLI STRUMENTI FINANZIARI** Gli strumenti finanziari rappresentano l\'oggetto dei servizi delle attività di investimento (un investimento è tale solo se ha per oggetto strumenti finanziari). Sia la Direttiva sia il T.U.F. formulano un elenco apparentemente completo di strumenti finanziari. Tuttavia, l'art. 18, comma 5, T.U.F, riconosce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare nuove categorie "al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari. L'elenco degli strumenti finanziari Può essere diviso in due gruppi: - Strumenti finanziari di natura non derivata - Strumenti finanziari di natura derivata: **STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI** È diviso in 3 categorie: **1) VALORI MOBILIARI** → sono strumenti che possono essere negoziati nel mercato di capitali ad es: - Azioni di società, di partnership e altri titoli equivalenti - Obbligazioni e altri titoli di debito - Altro **2) STRUMENTO DEL MERCATO MONETARIO** → a differenza dei valori mobiliari, sono negoziati sul mercato monetario. Il concetto di "negoziabilità" non è facile da individuare → lo si può intendere semplicemente come idoneità dello strumento ad essere oggetto di transazioni sul "mercato dei capitali". TIPI DI VALORI MOBILIARI: Valori mobiliari riconducibili alle azioni: sono titoli rappresentativi di un "capitale di rischio" normalmente negoziati sul mercato di capitali. Valori riconducibili alle obbligazioni: rappresentano un trasferimento di capitali di credito dagli investitori alle società che le emettono per finanziarsi; sono caratterizzati dal diritto alla restituzione del capitale finanziato con i relativi interessi alla scadenza temporale determinata. TIPOLOGIE DI OBBLIGAZIONI PIÙ DIFFUSE NELLA PRASSI: \- Obbligazioni indicizzate → rendono variabile il tasso d\'interesse \- obbligazioni a premio → oltre all\'interesse contrattualmente previsto, prevedono un ulteriore interesse su un titolo sorteggiato \- obbligazioni correlate → gli interessi variano a seconda dell\'andamento della società STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Gli strumenti finanziari "derivati" fondano la loro natura su altre attività finanziarie (o entità) sottostanti → il loro valore deriva dal prezzo di mercato del sottostante. I derivati possono essere divisi in 3 gruppi: 1\) i derivati finanziari → hanno come sottostante indici di natura finanziaria (azioni, obbligazioni) 2\) i derivati su merci → il sottostante non ha natura finanziaria (merce) se alla scadenza del contratto, questo viene regolato con il pagamento in contanti di differenziali, (non si scambia merce ma denaro) derivati su merci per i quali il regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante, purché siano negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema alternativo → i derivati su merci per i quali il regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante, diversi da quelli precedenti, purché non abbiano scopi commerciali → si deve vedere qual è l\'intento che ha animato le parti nella realizzazione del contratto, deve essere uno scopo finanziario (non commerciale) 3\) i derivati diversi dai due precedenti → è una categoria estremamente articolata. Essa contiene: a\. i derivati per il trasferimento del rischio di credito; b\. i contratti finanziari differenziali; c\. i derivati «esotici» veri e propri, ossia quelli che utilizzano come sottostante entità «stravaganti» (per es., variabili climatiche, tariffe di trasporto), il cui regolamento avviene attraverso differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti; d\. gli «altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure», diversi da quelli precedenti, considerando se sono negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema alternativo di negoziazione.  Il carattere finanziario del contratto derivato deriva dal fatto che esso sia, alternativamente: regolato per differenziale in contanti; negoziato su un mercato regolamentato o su di un sistema alternativo di negoziazione.  Sebbene vi sia un'estensione normativa sul versante delle tipologie di contratto e delle entità sottostanti, affinché un (contratto) derivato possa essere incluso tra gli strumenti finanziari deve presentare delle caratteristiche che lo rendano di natura finanziaria. **REGOLE DI CONDOTTA (O DI COMPORTAMENTO) NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO** **Fonti normative → TUF**. La disciplina dei comportamenti dell\'intermediario ha l\'obiettivo di tutelare gli investitori. Le regole di condotta possono essere distinte in 2 categorie: 1\) **Norme di portata generale** → si applicano a tutti i servizi di investimento prestati dall'intermediario. 2\) **Regole che si applicano a singoli servizi e attività d'investimento**. I principi si trovano nell art 21 del TUF → norma quadro (regole che gli intermediari devono adottare nella prestazione dei servizi d'investimento): - Principio della trasparenza della relazione contrattuale → il cliente deve comprendere il contenuto del servizio prima, durante e dopo la stipulazione del contratto. - Regole di profilo organizzativo → impongono le imprese (intermediari) di dotarsi di una determinata struttura (che meglio si adatta al cliente) - Regole di gestione dell\'attività d\'impresa PRINCIPIO DI GRADUAZIONE DEI DOVERI DI CONDOTTA → fermi criteri generali, le norme di dettaglio sono differenziate a seconda della tipologia di investitore. Gli investitori sono di tre categorie: 1\) **clienti al dettaglio** → categoria residuale 2\) **clienti professionali** → sono distinti in 2 categorie: - **Clienti professionali di diritto** banche, imprese di investimento, imprese di grandi dimensioni - **Clienti professionali su richiesta** → tutti coloro diversi da quelli sopraindicati che fanno richiesta di essere trattati come clienti professionali 3\) **controparte qualificata** → tratta di soggetti in possesso di una elevata esperienza e competenza in campo finanziario → nei loro confronti non si applica gran parte della disciplina prevista a tutela degli investitori. **I SINGOLI CRITERI GENERALI → art 21** - Gli intermediari devono comportarsi con **correttezza e trasparenza** per garantire l\'interesse dei clienti e l\'integrità dei mercati. **NB**: Il criterio di trasparenza viene riferito al momento in cui l'intermediario deve informare adeguatamente il cliente. - **Conflitto d'interesse degli intermediari**. Nel mercato finanziario l\'intermediario potrebbe essere influenzato da ulteriori interessi a svantaggio del cliente, perciò si devono adottare strumenti che consentono di gestire la nascita di conflitti di interesse. Si applicano misure informative dove gli intermediari informano il cliente del conflitto di interesse. - **REGOLE DI ADEGUATEZZA E APPROPRIATEZZA** → intermediario dovrebbe offrire alla propria clientela strumenti finanziari che sono adeguati e appropriati al cliente specifico. **NB**: Se l\'intermediario giudica il servizio non adeguato al cliente, questo non può essere acquistato, il servizio di adeguatezza e bloccante. **NB**: Se gli strumenti sono inappropriati al cliente, la banca si limita a informare il cliente sul rischio, non è un giudizio bloccante. I mercati finanziari ==================== Operazioni di borsa ------------------- Il mercato è l'insieme di regole in base alle quali è possibile acquistare o vendere strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.). Il sistema di scambio di strumenti finanziari avveniva **mediante asta pubblica** (sistema delle grida), che aveva il compito di assicurare la trasparenza dei prezzi. L'acquisto e la vendita di questi strumenti ad oggi avviene ormai su **piattaforme telematiche** e non più in luoghi fisici e mediante contratti standardizzati, ovvero ci sono tratti comuni nella prassi degli scambi, come ad esempio il quantitativo minimo di strumenti finanziari, la stipulazione del contratto realizzata da intermediari finanziari per conto del cliente. Questo importante mercato con il tempo è cresciuto così tanto che è divenuto necessario assicurare una maggiore efficienza delle operazioni. Il meccanismo prescelto è stato quello della **stanza di compensazione** che è un organismo che si interpone tra gli acquirenti e garantisce che il venditore riceva il compenso dovuto al cedimento dello strumento finanziario e che l'acquirente riceva lo strumento finanziario pattuito pagando la somma corrispondente. Questo meccanismo ha dei rischi (rischi di controparte) nel caso in cui uno dei due soggetti risulti inadempiente mediante dei mezzi para assicurativi garantisce l'adempimento per la parte inadempiente. I mercati regolamentati ----------------------- Oggi il mercato sedi di negoziazione sono suddivise in tre categorie: - **Mercati regolamentati** - **Sistemi multilaterali di negoziazione** (MTF) - **Sistemi organizzati di negoziazione** (OTF) Il mercato può essere disciplinato in senso privatistico o pubblico. La distinzione tra mercato privatistico e pubblico si riferisce al grado di intervento e regolamentazione da parte del governo in un\'economia. Vediamo in dettaglio cosa significa ciascun termine: **Nel mercato Privatistico**, le attività economiche sono principalmente gestite e regolate da soggetti privati. Il governo ha un ruolo minimo nell\'intervenire direttamente nell\'economia e nella gestione delle imprese. **Nel mercato Pubblico**, il governo gioca un ruolo significativo nella regolamentazione e nella gestione delle attività economiche. Può essere coinvolto direttamente nella produzione di beni e servizi o stabilire regole e normative che influenzano fortemente il mercato. Oggi non esistono modelli di mercato totalmente pubblico o privato, ***[esiste quello misto]***, ed il primo paese in cui si è formato il modello misto è quello del regno unito. Questo modello è utilizzato anche dal legislatore italiano, ma il nostro modello è più spostato verso la regolamentazione pubblicistica. **Definizione mercato regolamentato**: è un sistema multilaterale le cui attività sono gestite secondo regole e normative stabilite da un\'autorità di regolamentazione per assicurare il corretto funzionamento del mercato stesso. La sua funzione principale è permettere a diversi soggetti la negoziazione di strumenti finanziari. NB: **L'articolo 64 del T.U.F** obbliga la Consob a registrare in un apposito registro tutti i mercati regolamentati, inoltre essa può assegnare a società private di gestione del mercato, alcuni compiti. Anche se queste società sono private, svolgono un servizio che riguarda il pubblico per quanto riguarda l\'organizzazione e nel funzionamento dei mercati finanziari Queste società di gestione del mercato sono tenute a: - Stabilire in che modo gli operatori(persone/aziende) possono essere ammessi o esclusi dalle negoziazioni nei mercati finanziari. - Stabilire le regole per far sì che gli strumenti finanziari possano essere scambiati nei mercati. - Descrivere i requisiti minimi per una negoziazione, in che modo devono svolgersi quest'ultime e le regole che gli operatori devono seguire nel mentre. - Determinare i prezzi dei vari strumenti finanziari - Stabilisce le regole per la gestione e la sicurezza dei pagamenti e delle transazioni per assicurare che siano eseguite correttamente. **NB:** La **CONSOB** non ha il potere di autorizzazione dei soggetti ma **l'autorizzazione del mercato in sé**, verificando che il regolamento di quest'ultimo sia conforme alla disciplina europea ed idoneo ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori e inoltre effettuano controlli di vigilanza rivolti alle sedi di negoziazione e ai relativi gestori. **Sistemi di negoziazione alternativi al mercato regolamentato:** ================================================================= **Definizione di Sistemi multilaterali**: sono sistemi che possono essere gestiti anche da soggetti diversi da società di gestione del mercato (ad esempio banche o sim), purché autorizzati. **Definizione Sistemi organizzati di negoziazione:** qui gli ordini sono eseguiti in modo discrezionale, il che significa che il gestore ha il potere di decidere come gestire **gli ordini** in determinate situazioni (nel contesto finanziario, quando si parla di ordini, ci si riferisce alle richieste di acquisto o vendita di strumenti finanziari). Gli strumenti di pagamento ========================== La funzione dei mezzi di pagamento è quella di trasferire fondi tra soggetti diversi ed estinguere le obbligazioni. I mezzi di pagamento si distinguono in: - Contante - Alternative al contante (assegni, bonifici, carte di pagamento) Negli strumenti di pagamento che sfruttano la tecnologia come dispositivi mobili o internet si parla quindi di E-ePayment(PayPal), M-payments(mobile payments)per i dispositivi mobili. **NB**: I mezzi tradizionali più conosciuti sono il **contante** e gli **assegni**, in Italia il mezzo contante è quello più utilizzato, esso garantisce l'anonimato della transazione; la moneta legale in Italia è l'euro e Il limite dell'utilizzo del contante nelle transazioni tra privati e di 5000 euro, se supera questa soglia il pagamento viene fatto con strumenti alternativi al contante. - **L'alternativa tradizionale** **al posto del contante è** **l'assegno**, ha il vantaggio che può essere utilizzato per importi significativi che superano la soglia evidenziata prima. **L'ASSEGNO** E' un titolo cartaceo CHE si divide in 2 tipologie: - **Assegno bancario: contiene l'ordine scritto impartito da un cliente(traente) alla sua banca (trattaria) di pagare a terzi una somma di denaro.** **C[i sono dei rischi che l'assegno bancario può avere:]** - Che il soggetto non sia autorizzato all'utilizzo degli assegni - Falsificazione dell'assegno: se si tratta di una falsificazione a cui manca l'osservanza da parte della banca nei principi di diligenza professionale, i danni ricadano sulla banca. - L'assegno è scoperto, ovvero che il conto corrente del cliente non dispone di fondi sufficienti per ricoprire l'intero importo dell'assegno. - **Assegno circolare:** un mezzo di pagamento più sicuro poiché non c'è il rischio che l'assegno sia scoperto poiché la banca promette il pagamento di somme, se la cifra in questione e disponibile nel conto corrente del cliente stesso. Questi tipi di assegni vengono utilizzate nelle transazioni immobiliari con il notaio. L'unico problema è che il richiedente si deve recare presso la banca per farsi emettere lo strumento. I mezzi di pagamento alternativi al contante -------------------------------------------- In primis, sono offerti da intermediari autorizzati (banche, poste italiane) e Il processo in questo caso di trasferimento di fondi è un processo articolato in più fasi dove, un ordine di pagamento viene trasmesso ad un intermediario, che lo trasmette a sua volta in un circuito che fa comunicare il primo intermediario con un altro intermediario (2). **Il bonifico** è l'ordine di pagamento dato dal debitore di trasferire una somma sul conto di un creditore. Dal 1 agosto 2014 si prevede che i bonifici europei seguano uno standard comune: ovvero la presenza del codice IBAN del beneficiario che identifica in modo univoco il conto di destinazione dei fondi e tempo max dell'operazione è di 1 giorno lavorativo dopo l'accettazione dell'ordine da parte dell'intermediario. **L'addebito diretto** è un ordine dato dal creditore di trasferire una somma di denaro sul proprio conto addebitando quello del debitore, viene utilizzata solo se c'è una preventiva autorizzazione da parte del debitore firmando un contratto; questo tipo di pagamento viene utilizzato per pagamenti ripetitivi e con scadenza pre-determinata. Anche gli addebiti sono standardizzati a livello europeo indicando l'IBAN del debitore. **Le carte di pagamento** sono carte di pagamento plastificate con al loro interno un cip o una BM che consentono di prelevare denaro contante da sportelli automatici e pagare presso gli esercenti digitando un PIN. Le carte di pagamento sono di 3 tipi: - **Carta di credito**, rilasciata mediante la stipula di un contratto. Qui gli importi sono spesso pagati dal titolare della carta in un momento successivo all'utilizzo generalmente con cadenza mensile in un\'unica soluzione o rata(l'emittente della carta paga per me e poi io restituisco il totale). - **Carta di debito**, rilasciata da una banca necessariamente è legata ad un conto corrente diversamente da quella di credito, inoltre i pagamenti sono possibili se non c'è disponibilità sul conto corrente (ho una somma disponibile e la utilizzo). - **Carta prepagata**, permette di fare pagamenti e prelievi fatti su una somma pre-depositata dal proprietario, questa carta può essere ricaricabile e si può avere anche senza essere titolari di un CC. - **E-payments**, la caratteristica che accomuna questi servizi è che avvengono utilizzando le connessioni su rete Internet. Per favorire maggior sicurezza nelle operazioni gli intermediari adottano metodi di autenticazione sull'uso di credenziali a doppio fattore (password, elementi biometrici ecc). **Cosa sono i servizi di pagamento?** Per **servizi di Pagamento** si intendono: - Servizi che permettono di depositare o prelevare il contante da un conto - Bonifici - Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento - Esecuzione di operazioni di pagamento in generale **NB**: Sono esclusi da questo elenco i pagamenti in contanti e senza alcuna intermediazione dal portatore al beneficiario, nonché i pagamenti di titoli di credito (assegni, cambiali ecc). La prestazione di servizi di pagamento è riservata solo a determinati soggetti: - Alle banche - Agli istituti di pagamento e di moneta elettronica - Alle poste italiane - Alle amministrazioni pubbliche **Il contratto tra i due soggetti:** ==================================== Il contratto stipulato tra prestatore e utente per i servizi di pagamento segue regole analoghe a quelle previste nei contratti bancari. La banca d'Italia disciplina le informazioni che il prestatore deve fornire all'utilizzatore di servizi di pagamento prima della stipula del contratto quadro e durante lo svolgimento del rapporto Il contratto può attribuire al PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) il diritto di modificarne unilateralmente le condizioni: - La modifica del contratto deve essere comunicata entro 2 mesi, in questi 2 mesi il cliente può scegliere di recedere dal contratto senza ulteriori costi. - I tassi di interesse possono essere modificati con effetto immediato e senza preavviso in conseguenza della variazione dei tassi di riferimento convenuti, purché il contratto lo preveda. **Operazione di pagamento:** ---------------------------- Ogni operazione di pagamento **deve essere autorizzato con il consenso del pagatore** che può essere espresso in diverse forme come ad esempio: Metodo di autenticazione a due fattori Autorizzazione a monte in caso di addebito diretto Il cliente può autorizzare il fornitore del servizio a eseguire pagamenti, ciò è noto come \"addebito diretto\", però in questo caso il cliente ha il diritto al rimborso facendone richiesta al fornitore nel caso in cui: - L'autorizzazione che ha dato a monte, non specificava l'importo - Tale importo supera quello che il pagatore avrebbe potuto aspettarsi. NB: Nel caso in cui il cliente perda il proprio dispositivo di pagamento deve informare immediatamente il fornitore; ricevuta la denuncia nel caso di smarrimento o di uso non autorizzato, il prestatore del servizio deve impedire l'utilizzo dello strumento di pagamento. Il cliente non risponde dei pagamenti non autorizzati avvenuti dopo, a meno che non abbia agito in modo fraudolento. Nel caso in cui non sia così (caso di furto ecc) la responsabilità a suo carico è limitata ad un massimo di cinquanta euro. **COSA DEVE FARE L'INTERMEDIARIO/FORNITORE?** Per quando riguarda la responsabilità del (PSP) prestatore di servizio per errori nelle operazioni di pagamento (art25), prendiamo in considerazione L'IBAN del beneficiario come criterio di valutazione per la correttezza dell\'operazione di pagamento. Ora: - Se un ordine di pagamento è eseguito seguendo correttamente l\'IBAN del beneficiario, si ritiene che l\'operazione sia avvenuta correttamente per il beneficiario. - Se l\'IBAN fornito dall\'utente è sbagliato, il fornitore di servizi di pagamento non è responsabile per eventuali errori. **Responsabilità:** **La responsabilità del PSP del pagatore** è quella di assicurare che il pagamento venga eseguito correttamente. Tuttavia, se dimostra che il PSP del beneficiario ha ricevuto l\'importo nel tempo richiesto dalla legge, esso non è ritenuto responsabile di eventuali errori. Se invece non riesce a dimostrarlo, deve rimborsare al pagatore l\'importo dell\'operazione che non è stata eseguita correttamente. **INVECE** **La responsabilità del PSP del beneficiario** e di gestire l\'arrivo dei fondi in modo corretto, seguinde le regole dettate dalle normative le normative, garantendo che il beneficiario possa utilizzare i soldi appena ricevuti senza ritardi o problemi. **NB**: Ogni PSP è responsabile nei confronti del proprio cliente per tutte le spese causate da errori o inesattezze nell\'esecuzione dell\'operazione di pagamento. ### ### **Le carte di credito** Sono dei documenti che assumono la forma di tessere plastificate, è uno strumento che consente di acquistare beni e servizi senza il pagamento immediato del prezzo. Le carte di credito possono essere distinte in due categorie: **Bilaterali**: sono rilasciate da imprese che offrono determinati beni o servizi, esse hanno una funzione limitata poiché sono utilizzate solo per acquisiti di beni o servizi emessi dall'emittente della carta stessa (supermercaticarta Carrefour, **no intermediari finanziari**). Un'importante peculiarità è il **differimento del pagamento**: ciò significa che le somme dovute dall'acquirente vengono accumulate e pagate periodicamente da quest'ultimo. **Trilaterali** (VISA, MASTERCARD) sono invece emesse da intermediari finanziari specializzati. L'emittente della carta di credito paga ai fornitori (come un negozio ad esempio) quanto a loro dovuto dal titolare della carta per i suoi acquisti, a scadenze periodiche si fa rimborsare dal titolare la somma spesa in quel periodo di tempo. **L'emittente** della carta per il servizio reso **percepisce un compenso** sia dai fornitori sia dagli acquirenti. Inoltre l'emittente stipula due accordi, uno con i negozi e uno con il possessore della carta, essi sono: - **Convenzione di Abbonamento** accordo tra l'emittente della carta e i fornitori di beni e servizi; questi ultimi si impegnano a fornire beni e servizi al possessore della carta senza richiedere il pagamento immediato. L'emittente a sua volta si impegna a pagare al negozio l\'importo dovuto, trattenendo una piccola percentuale come compenso per il servizio. - **Convenzione di rilascio** accordo tra l'emittente della carta e il titolare della carta di credito; quest\'ultimo può utilizzare la carta per fare acquisti nei negozi convenzionati senza pagare subito. Il possessore della carta si impegna a rimborsare mensilmente all'emittente gli importi spesi, una volta ricevuto il riepilogo delle transazioni (estratto conto). Questo accordo apre le porte alla delegazione di pagamento dove il debitore per eseguire il pagamento, delega un terzo (l'emittente della carta) che può obbligarsi verso il creditore - Una delle condizioni più rilevanti è che il titolare della carta accetta in anticipo di **non sollevare obiezioni** contro la banca emittente **in caso di problemi con i venditori** da cui acquista i beni (ad esempio a causa di difetti nei prodotti acquistati, ritardi nella consegna ecc). - Tutte le carte di credito hanno di regola validità triennale con **rinnovo tacito alla scadenza.** - Chi possiede la carta non ha un diritto automatico a usare la carta in ogni negozio che accetta quel tipo di carta; se il negozio rifiuta il pagamento, l'emittente della carta non è responsabile del rifiuto. **Vantaggi dall'uso della carta:** **Per gli esercenti (negozi convenzionati):** Ottengono il pagamento per i loro prodotti in modo rapido soldi velocemente senza dover gestire il rischio associato ai pagamenti non immediati. **Per i titolari della carta (chi la possiede):** Non devono portare con sé denaro contante, riducendo così il rischio di furto o perdita, inoltre possono fare acquisti anche quando non si dispone immediatamente dei soldi necessari, purché il denaro venga restituito successivamente all'emittente della carta. **NB:** Per gli emittenti della carta ci sono precauzioni messe in atto per ridurre il rischio che i soldi anticipati non vengano recuperati. I controlli richiesti agli esercizi convenzionati: I negozi devono fare più di un semplice sguardo alla carta. Devono assicurarsi che la carta non sia falsa, rubata o scaduta verificando l\'identità di chi la mostra assicurandosi che il nome corrisponda a quello sulla carta. Se un negozio non segue queste regole di controllo e comportamento, la banca emittente può rifiutare il pagamento per quella transazione. Ciò significa che il negozio non riceverà i soldi dalla banca per quell\'acquisto. **MONETA ELETTRONICA** ---------------------- La moneta elettronica è un valore monetario memorizzato elettronicamente, utile per effettuare pagamenti di beni e servizi. Il pagamento avviene sfruttando dispositivi elettronici. Le tipologie principali di mezzi di pagamento che rientrano in questa categoria sono, le carte prepagate, e-payments e m-payments. L'emissione della moneta elettronica avviene depositando denaro e pagando una piccola commissione, cosi che poi l'importo in questione verrà "caricato" su una carta prepagata o memorizzata su un dispositivo elettronico (es telefono). Presso questi ultimi vi è un apposito apparecchio, denominato POS, in grado di leggere la carta e detrarre, dal saldo disponibile, l'importo dovuto. **[Qui il titolare della carta ha già pagato le proprie prestazioni nel momento in cui ha caricato lo strumento di pagamento ed è per questo diverso dalla carta di credito dove il pagamento lo effettua l'emittente.]** ***Rimborso della moneta elettronica*** Se hai della moneta elettronica, puoi chiedere di riavere indietro i tuoi soldi in qualsiasi momento entro 10 anni. Di solito, non bisogna pagare nulla per ottenere il rimborso. Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui viene pagata una commissione: - Se chiedi il rimborso prima della data prevista. - Se chiedi il rimborso dopo più di un anno dalla data prevista. **NB:** Chi ti ha dato la moneta elettronica non può darti soldi extra sotto forma di interessi. - **[L'emissione di moneta elettronica]** è riservata agli istituti di moneta elettronica (IMEL); alle banche, alle Poste italiane e ad alcune autorità pubbliche. Gli [IMEL] sono società di capitali o cooperative iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia e soggette alla vigilanza della stessa, essi possono prestare indifferentemente tutti i servizi di pagamento. Anche per gli IMELvale la regola della segregazione dei fondi: segregando i fondi dei clienti, garantendo che siano separati dai fondi aziendali. La banca di Italia a sua volta sorveglia il loro operato per garantirne il regolare funzionamento, l\'affidabilità, l\'efficienza e la tutela degli utenti. Per perseguire tali finalità la Banca d'Italia è autorizzata a richiedere la comunicazione di dati/documenti riguardanti l'attività esercitata, disporre ispezioni ecc. **LA VIGILANZA SULLE BANCHE** Il sistema di vigilanza finanziaria Europeo delineato dal T.U.B è composto da **3 organi** più altri organi di vigilanza europea inseriti successivamente alla crisi finanziaria del 2007 a causa di una carenza in quell'ambito: "**ABE**": Autorità Bancaria Europea; "**AEAP**": Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni aziendali e professionali; "**AESFEM**": Autorità Europea degli Strumenti Finanziari E dei Mercati; A livello italiano, le "**autorità creditizie**" sono il **Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia** che esercitano i loro poteri in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. Inoltre vi è un **obbligo reciproco di collaborazione tra tutti le varie autorità italiane del settore**, ad esempio l'obbligo di collaborazione tra le autorità del settore bancario e finanziario: Banca d'Italia, Consob, COVIP e IVASS. **NB**: nelle relazioni tra le autorità di vigilanza, non esiste un segreto d\'ufficio reciproco. Ciò significa che queste autorità sono tenute a condividere le informazioni tra di loro. Se un\'autorità di vigilanza riceve informazioni importanti da un\'altra, deve trasmettere queste informazioni a tutte le altre autorità coinvolte. Questo principio è particolarmente stringente nell\'ambito dell\'Unione Europea, dove le informazioni devono essere obbligatoriamente condivise con tutte le autorità europee. Tuttavia, al di fuori dell\'Unione Europea, ciascuna autorità può decidere se trasmettere o meno le informazioni. È importante notare che, nonostante questa condivisione reciproca, c\'è una rigorosa disciplina del segreto d\'ufficio. Questo significa che le informazioni ottenute durante l\'attività di vigilanza sono soggette a un obbligo di riservatezza, e le autorità devono garantire che tali informazioni non vengano divulgate pubblicamente, tranne nei casi specifici previsti dalla legge. In Italia, ad esempio, l\'art. 7 del T.U.B stabilisce che le informazioni possedute dalla Banca d\'Italia sono coperte da segreto d\'ufficio, ad eccezione del Ministro dell\'Economia e delle Finanze e del Presidente della Commissione di Controllo. I funzionari della Banca d\'Italia, sebbene siano pubblici ufficiali, devono riferire le irregolarità al Direttorio senza divulgare informazioni sensibili. L'attività di vigilanza della Banca d'Italia sulle banche si svolge secondo tre diverse modalità: 1. **Vigilanza regolamentare** Consiste nel potere di emanare regolamenti che devono essere osservati obbligatoriamente da tutte le banche sulla base dei principi indicati nella legge, individuando comportamenti da seguire riguardo questioni cruciali come l\'adeguatezza del capitale, la gestione dei rischi, le partecipazioni azionarie, l\'organizzazione amministrativa e contabile ecc. La Banca d\'Italia emana quindi disposizioni specifiche, per guidare le banche e garantire il corretto funzionamento del sistema finanziario. **NB**: L'art. 53-bis detta la disciplina di alcuni poteri della Banca d'Italia molto significativi sul piano pratico per influenzare le decisioni degli organi che dirigono delle banche: - Innanzitutto, la Banca d\'Italia può convocare periodicamente o quando lo ritiene opportuno questi organi presso la propria sede per ottenere informazioni dettagliate su questioni o operazioni che richiedono chiarimenti. In questo contesto, può anche fornire suggerimenti o discutere di determinate

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